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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 26/01/2026, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1231/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 24/09/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SBRIZZI SALVATORE, Giudice monocratico in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5027/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casoria - P.zza Domenico Cirillo 80026 Casoria NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19332400009911 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 15867/2025 depositato il 29/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come riportate in atti.
Resistente: Come riportate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto nei confronti del Comune di Casoria e della società Publiservizi s.r.
l., concessionaria del Comune di Casoria, NT D'OS ha impugnato l'avviso di accertamento n.
19332400009911, relativo all'omesso pagamento della TARI per l'anno d'imposta 2018, per un importo complessivo di € 3.132,00.
La ricorrente ha eccepito di non essere il soggetto passivo d'imposta in quanto l'immobile era locato a terzi
(società Società_1 S.R.L.) a partire dal maggio 2018, con contratto di locazione registrato il 19/04/2028, e, comunque, l'intervenuta prescrizione del credito, difetto di motivazione e l'erroneo calcolo degli interessi.
Si è costituita la sola Publiservizi S.r.l. controdeducendo la legittimità dell'operato e la tempestività dell'azione di recupero ed evidenziando che la dichiarazione di cessata occupazione deve essere presentata "entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di cessazione". In mancanza, la tassa è dovuta "se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione... ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudicante che il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Ed invero, quanto all'eccezione di presunta prescrizione del credito essa è privo di pregio giuridico, in quanto fondata su un'errata qualificazione dei termini a disposizione dell'Ente impositore. Come correttamente rilevato dalla difesa di parte resistente e conformemente al consolidato orientamento di questa Corte (cfr. sentenza n. 9662/2025), la ricorrente confonde l'istituto della prescrizione con quello della decadenza dell'azione accertatrice. Infatti, la tassa oggetto del contendere è assoggettata al termine decadenziale ex art. 1, comma 161, L. 296/2006, disposizione per effetto della quale l'ente deve notificare l'avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento dovevano essere effettuati. Nel caso di specie, trattandosi di TARI relativa all'anno 2018, il versamento del tributo doveva avvenire nel corso dell'anno successivo o secondo le scadenze regolamentari che proiettano il termine di verifica;
conseguentemente, il termine quinquennale per l'esercizio della potestà impositiva andava a scadere il 31/12/2024. Poiché l'atto impugnato risulta notificato in data 19/12/2024, l'azione dell'Ente
è tempestiva e non è maturata alcuna decadenza.
Si osserva, altresì, utilizzando la motivazione della richiamata sentenza n. 9662/2025, che il termine di prescrizione del diritto di credito inizia a decorrere solamente dopo il consolidamento dell'avviso di accertamento, ovvero dopo la sua notificazione e mancata impugnazione o all'esito del giudizio. Pertanto, individuare come dies a quo del termine di prescrizione l'anno 2018 è giuridicamente errato, poiché il diritto di credito azionato con l'avviso esecutivo stava sorgendo proprio per effetto della notifica dell'atto opposto.
In ordine alla soggettività passiva, anche l'eccezione relativa all'errata individuazione del soggetto passivo non merita accoglimento. Sebbene la ricorrente deduca la presenza di un contratto di locazione registrato nel 2018, la normativa e il regolamento comunale pongono precisi oneri dichiarativi a carico del contribuente per ottenere il discarico dell'imposta. Come evidenziato dalla resistente, la dichiarazione di cessata occupazione o detenzione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di cessazione. In assenza di tale adempimento formale nei confronti del Comune (distinto dalla registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate), la tassa rimane dovuta dal dichiarante originario, salvo la rigorosa prova che la tassa sia stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o recupero d'ufficio, circostanza che non risulta documentalmente provata in atti in modo da liberare la proprietà per l'annualità accertata.
In ordine agli altri motivi (difetto di motivazione ed erroneo calcolo degli interessi), le doglianze relative alla violazione dei principi di trasparenza e all'omessa indicazione dei calcoli parimenti sono infondate. L'atto di accertamento contiene gli elementi essenziali per permettere al contribuente di comprendere la pretesa
(causale, importo, annualità), e il dettaglio delle somme dovute è esplicitato nell'atto stesso, che richiama anche un precedente sollecito del 2019 rimasto insoluto. Infine, l'eccezione documentale sulla natura fotostatica degli atti è irrilevante ai fini della decisione, non inficiando l'esistenza giuridica e la notifica dell'atto impositivo originale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese di lite che liquida in € 400,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 24/09/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SBRIZZI SALVATORE, Giudice monocratico in data 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5027/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casoria - P.zza Domenico Cirillo 80026 Casoria NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19332400009911 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 15867/2025 depositato il 29/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come riportate in atti.
Resistente: Come riportate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto nei confronti del Comune di Casoria e della società Publiservizi s.r.
l., concessionaria del Comune di Casoria, NT D'OS ha impugnato l'avviso di accertamento n.
19332400009911, relativo all'omesso pagamento della TARI per l'anno d'imposta 2018, per un importo complessivo di € 3.132,00.
La ricorrente ha eccepito di non essere il soggetto passivo d'imposta in quanto l'immobile era locato a terzi
(società Società_1 S.R.L.) a partire dal maggio 2018, con contratto di locazione registrato il 19/04/2028, e, comunque, l'intervenuta prescrizione del credito, difetto di motivazione e l'erroneo calcolo degli interessi.
Si è costituita la sola Publiservizi S.r.l. controdeducendo la legittimità dell'operato e la tempestività dell'azione di recupero ed evidenziando che la dichiarazione di cessata occupazione deve essere presentata "entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di cessazione". In mancanza, la tassa è dovuta "se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione... ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudicante che il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Ed invero, quanto all'eccezione di presunta prescrizione del credito essa è privo di pregio giuridico, in quanto fondata su un'errata qualificazione dei termini a disposizione dell'Ente impositore. Come correttamente rilevato dalla difesa di parte resistente e conformemente al consolidato orientamento di questa Corte (cfr. sentenza n. 9662/2025), la ricorrente confonde l'istituto della prescrizione con quello della decadenza dell'azione accertatrice. Infatti, la tassa oggetto del contendere è assoggettata al termine decadenziale ex art. 1, comma 161, L. 296/2006, disposizione per effetto della quale l'ente deve notificare l'avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento dovevano essere effettuati. Nel caso di specie, trattandosi di TARI relativa all'anno 2018, il versamento del tributo doveva avvenire nel corso dell'anno successivo o secondo le scadenze regolamentari che proiettano il termine di verifica;
conseguentemente, il termine quinquennale per l'esercizio della potestà impositiva andava a scadere il 31/12/2024. Poiché l'atto impugnato risulta notificato in data 19/12/2024, l'azione dell'Ente
è tempestiva e non è maturata alcuna decadenza.
Si osserva, altresì, utilizzando la motivazione della richiamata sentenza n. 9662/2025, che il termine di prescrizione del diritto di credito inizia a decorrere solamente dopo il consolidamento dell'avviso di accertamento, ovvero dopo la sua notificazione e mancata impugnazione o all'esito del giudizio. Pertanto, individuare come dies a quo del termine di prescrizione l'anno 2018 è giuridicamente errato, poiché il diritto di credito azionato con l'avviso esecutivo stava sorgendo proprio per effetto della notifica dell'atto opposto.
In ordine alla soggettività passiva, anche l'eccezione relativa all'errata individuazione del soggetto passivo non merita accoglimento. Sebbene la ricorrente deduca la presenza di un contratto di locazione registrato nel 2018, la normativa e il regolamento comunale pongono precisi oneri dichiarativi a carico del contribuente per ottenere il discarico dell'imposta. Come evidenziato dalla resistente, la dichiarazione di cessata occupazione o detenzione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di cessazione. In assenza di tale adempimento formale nei confronti del Comune (distinto dalla registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate), la tassa rimane dovuta dal dichiarante originario, salvo la rigorosa prova che la tassa sia stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o recupero d'ufficio, circostanza che non risulta documentalmente provata in atti in modo da liberare la proprietà per l'annualità accertata.
In ordine agli altri motivi (difetto di motivazione ed erroneo calcolo degli interessi), le doglianze relative alla violazione dei principi di trasparenza e all'omessa indicazione dei calcoli parimenti sono infondate. L'atto di accertamento contiene gli elementi essenziali per permettere al contribuente di comprendere la pretesa
(causale, importo, annualità), e il dettaglio delle somme dovute è esplicitato nell'atto stesso, che richiama anche un precedente sollecito del 2019 rimasto insoluto. Infine, l'eccezione documentale sulla natura fotostatica degli atti è irrilevante ai fini della decisione, non inficiando l'esistenza giuridica e la notifica dell'atto impositivo originale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese di lite che liquida in € 400,00, oltre accessori di legge se dovuti.