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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/07/2025, n. 3448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3448 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. RG. 22666 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dr.ssa Isabella Messina GIUDICE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22666/2024
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promossa da
con l'avv. Bauducco Valeria, in forza di procura speciale in atti;
Parte_1
ricorrente contro
con gli avv.ti Donato Tiziana e Servente Marco, in forza di procura speciale Controparte_1 in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso depositato il 14/12/2024 ha adito il Tribunale, chiedendo Parte_1 disporsi l'affidamento condiviso del figlio con collocazione presso il proprio domicilio, la Per_1 regolamentazione delle visite madre-figlio secondo modalità e tempistiche da indicarsi da parte dei Servizi territoriali o della CTU, la previsione di un assegno di mantenimento per la prole a carico della resistente CP_1
Con decreto in data 30.12.2024, esclusa l'abbreviazione dei termini processuali, è stata fissata l'udienza ex art. 473bis 21 cpc, al contempo disponendo l'immediata presa in carico del minore da parte del Servizio Sociale.
Con memoria difensiva depositata il 26.4.2025 si è costituita in giudizio
[...] contestando le avverse pretese ed, in via preliminare, eccependo l'incompetenza CP_1 territoriale dell'adito Tribunale di Torino e, nel merito, chiedendo disporsi l'affido condiviso del figlio con collocazione presso il proprio domicilio, la regolamentazione delle visite padre-figlio con previsione di fine settimana alternati ed un giorno infra-settimanale con pernotto, oltre ai periodi festivi secondo il criterio dell'alternanza, nonché un contributo a carico del ricorrente per il mantenimento del figlio.
In esito allo scambio delle memorie di cui all'art. 473 bis.17, all'udienza del 28.05.2025 le parti sono state liberamente interrogate e la causa è stata trattenuta a riserva. Con ordinanza 30.06.2025, il Giudice Delegato, ritenuta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte resistente suscettibile, almeno in astratto, di definire il giudizio, ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 9.7.25 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni ed il Giudice Relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il PM nulla ha opposto.
***
Sull'eccezione di incompetenza territoriale
La resistente ha sollevato l'eccezione di incompetenza territoriale dell'adito CP_1 Tribunale di Torino, assumendo di essersi trasferita a vivere, unitamente al figlio sin dal Per_1 mese di giugno 2023 a casa della propria madre a Gassino Torinese, Comune che rientra nel circondario del Tribunale di Ivrea, e di essere, da quel momento, gli incontri avvenuti Persona_2 principalmente nei fine settimana per ragioni lavorative del essendosi invece ella occupata Pt_1 della gestione del bambino durante la settimana a Gassino Torinese ove il minore è ormai integrato.
A tale eccezione si è opposto il ricorrente, assumendo per contro che il trasferimento della a casa della di lei madre a Gassino Torinese sia avvenuto solo a gennaio 2024, quando, CP_1 dopo aver comunicato che si sarebbe trattenuta per qualche giorno, non ha più fatto rientro presso il domicilio comune a Torino, che il trasferimento abitativo del figlio a Gassino Torinese non è mai stato da lui autorizzato, come testimoniato dallo scambio di messaggi prodotto sub doc. 40, che da gennaio 2024 a novembre 2024 il bambino è stato gestito in maniera paritaria tra i due genitori, salvo aver la unilateralmente modificato la routine nel mese di novembre scorso. CP_1
Così riassunti i termini del contendere, ritiene il Collegio che l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla resistente sia fondata e vada accolta per i motivi che seguono, senza necessità di espletamento dell'attività istruttoria orale dedotta dalle parti perché del tutto superflua alla luce degli elementi già acquisiti al bagaglio probatorio.
L'art. 473 bis.11 c.p.c. dispone che “Per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento”.
In tema, la Corte di Cassazione ha recentemente affermato che “Nell'art. 473-bis.11 c.p.c. manca il richiamo ad una definizione esplicita del criterio di residenza abituale, che invece trovava chiara indicazione nella legge delega (come il "luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita al momento della proposizione della domanda"), ma tale indicazione può essere utilizzata come criterio interpretativo dell'art. 473-bis.11 c.p.c., peraltro del tutto conforme alla giurisprudenza di legittimità maturata sul punto nella vigenza della precedente disciplina. Come evidenziato da questa Corte, infatti, la nozione di residenza abituale implica una valutazione di fatto, in relazione alla quale è possibile rinvenire una pluralità di indicatori da valutarsi, anche in chiave prognostica, nella finalità di individuare il luogo che costituisce uno stabile centro di vita ed interessi del minore e, con esso, il giudice più vicino a tale luogo, in modo tale da semplificare l'accesso alla giustizia e favorire una tutela effettiva ed efficace a salvaguardia del primario interesse del bambino, ferme quelle di certezza e garanzia di effettività della tutela giurisdizionale che nella regola sulla competenza trovano espressione (Cass., Sez. 6 1, Ordinanza n. 15835 del 07/06/2021; Cass., Sez. 6- 1, Ordinanza n. 17089 del 26/05/2022). In particolare, Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 27741 del 31/10/2018 ha evidenziato che il procedimento di cui all'art. 337 ter c.c., volto all'adozione dei provvedimenti in favore dei figli minori, si instaura nel luogo di residenza abituale di quest'ultimo, inteso come il luogo in cui il minore consolida affetti e relazioni. […] Con riferimento al caso in cui vi sia stato un recente trasferimento del minore prima della proposizione della domanda, Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 27358 del 17/11/2017 , ha evidenziato che, nell'individuare il luogo di residenza del minore, non assumono in sé rilievo la residenza anagrafica o eventuali trasferimenti contingenti o temporanei, atteso che nella individuazione in concreto del luogo di abituale dimora non può farsi riferimento ad un dato meramente quantitativo, rappresentato dalla prossimità temporale del trasferimento di residenza e dalla maggiore durata del soggiorno in altra città, essendo, invece, necessaria una prognosi sulla probabilità che la nuova dimora diventi l'effettivo e stabile centro d'interessi del minore, ovvero resti su un piano di verosimile precarietà o sia un mero espediente per sottrarlo alla vicinanza dell'altro genitore o alla disciplina della competenza territoriale. Come sopra evidenziato, tuttavia, l'art. 473-bis.11 c.p.c. ha previsto una eccezione al principio che individua la competenza per territorio del Tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale, poiché anche se si instaura un nuovo habitat che sia tale da avere tutte le caratteristiche di una residenza abituale, ove tale nuovo ambiente di vita derivi da un trasferimento illecito, e cioè da un trasferimento operato senza il consenso di uno dei genitori, se la domanda è formulata entro l'anno dal trasferimento, resta ferma la competenza per territorio del giudice del luogo della residenza abituale precedente al trasferimento.” (Cass. civ., Sez. I, Ord.,03/05/2025, n. 11622).
Nel caso di specie, il Collegio ritiene, sulla base delle allegazioni delle parti e della documentazione versata in atti, che il trasferimento abitativo del minore a Gassino Torinese sia provato e che detto trasferimento non possa considerarsi avvenuto illecitamente, ovverosia per iniziativa unilaterale della resistente Ciò per le ragioni di seguito illustrate. CP_1
Se non è provato l'abbandono della casa familiare da parte della con il figlio CP_1 già a giugno 2023, è invece pacifico che la resistente abbia definitivamente lasciato la casa Per_1 familiare di Torino a gennaio 2024, trasferendosi a vivere -unitamente al piccolo a Per_1
Gassino Torinese presso la casa della propria madre. Tale circostanza, oltre che riconosciuta dal
è confermata dallo scambio di messaggi intercorsi fra le parti (cfr. doc. 40 attoreo) laddove Pt_1 la a gennaio 2024 ha comunicato al compagno l'intenzione di passare dalla casa di Torino CP_1 per prelevare i propri oggetti personali, con ciò manifestando un'inequivoca volontà di interrompere la convivenza con il e di trasferirsi a vivere definitivamente altrove. Pt_1
A partire dal mese di gennaio 2024 e fino al successivo mese di novembre, secondo quanto allegato dal ricorrente ed in parte riconosciuto dalla stessa resistente, il ha frequentato il Pt_1 figlio tenendolo con sé dal giovedì pomeriggio sino alla domenica sera. La pur Per_1 CP_1 contestando la regolarità di una siffatta routine, ha confermato in udienza di aver lasciato, dal mese di gennaio 2024, il bambino al padre dal giovedì alla domenica, salvo precisare che “le cose sono cambiate a novembre 2024 perché volevo fare come si fa in genere in Tribunale e non volevo sballottare troppo il bambino” (v. verbale udienza 28.5.25).
A dire del ricorrente, la previsione di un siffatto regime di frequentazione padre-figlio, paritario rispetto a quello materno, sarebbe di ostacolo al riconoscimento di un assentito trasferimento di residenza del minore a Gassino Torinese, avendo il bambino, di fatto, conservato la sua collocazione abitativa (anche) a Torino.
La tesi difensiva attorea non può essere condivisa per i seguenti motivi.
Anzitutto, a ben vedere, non si tratta di un regime di visita, quello praticato sino al mese di novembre scorso, a tutti gli effetti paritario, essendo il numero di pernotti presso la madre, seppur di poco, superiore a quello presso il padre.
In secondo luogo -ed è certamente questo l'elemento più significativo- trattasi di un regime che vede il minore prevalentemente collocato, durante la settimana, a Gassino Torinese presso la madre. Tale aspetto ha rilievo pregnante se si assume un'ottica prognostica perché è ragionevole identificare in Gassino Torinese il luogo destinato a costituire l'effettivo e stabile centro di interessi del minore, essendo quest'ultimo la località in cui il minore ha trascorso, almeno fino al mese di novembre 2024 (e, dunque, per quasi un anno), la maggior parte del tempo durante la settimana ed in cui, quindi, il bambino - ove tale regime fosse, in ipotesi, proseguito in accordo fra le parti- avrebbe verosimilmente svolto le proprie attività ricreative, sportive e relazionali quotidiane.
Vero è che, in base allo scambio di messaggi intercorsi fra le parti ad inizio anno 2024, il ricorrente ha recriminato alla di essersi allontanata dal domicilio familiare con il bambino CP_1
“senza il suo consenso” (cfr. messaggio prodotto sub doc. 40 in cui egli scrive “non me ne sono andato di casa con una scusa senza consenso” e ancora “sarei malato io perché non ti ho dato il consenso di portare via nostro figlio da casa nostra?”), ma è altrettanto vero che, nei mesi a seguire (e -lo si ribadisce- per quasi un anno), egli ha, di fatto, accettato un assetto organizzativo che vedeva il figlio collocato in prevalenza, durante la settimana, a Gassino Torinese presso la madre e da quest'ultima accudito e gestito fino a tutto il giovedì pomeriggio.
Si rileva, difatti, come il ricorrente non abbia mai avanzato, prima dell'instaurazione del presente giudizio, alcuna formale richiesta alla controparte di rientro del minore presso il domicilio familiare a Torino né intrapreso alcuna concreta iniziativa in tal senso, tenendo, al contrario, un contegno “concludente” che induce ragionevolmente a ritenere che egli abbia assentito al trasferimento abitativo del figlio a Gassino Torinese, avendo accettato per mesi un regime di frequentazione con il minore idoneo ad assecondarne il mutamento di collocazione prevalente.
Ne è ulteriore riprova la circostanza che, allorquando la ha comunicato al nel CP_1 Pt_1 mese di novembre scorso la volontà di cambiare la residenza anagrafica del minore anche in vista dell'iscrizione scolastica del figlio, il ricorrente, lungi dall'opporre un fermo diniego e dal pretendere un'iscrizione a Torino, ha invitato l'ex compagna a parlarne più avanti, accennando alla possibilità di individuare un istituto scolastico a metà strada fra le due abitazioni (“[…] Perché deve andare lì e non almeno a metà strada? Anche per i giorni. Perché devo tenerlo sempre e solo io il weekend e non fare a giorni alterni? Le cose vanno sistemate bene”, cfr. doc. 39 attoreo).
Alla luce delle considerazioni che precedono e della testè citata giurisprudenza di legittimità, secondo cui la nozione di “residenza abituale” implica una valutazione di fatto da operare alla luce di una pluralità di indicatori, anche in chiave prognostica, nella finalità di individuare il luogo che costituisce uno stabile centro di vita ed interessi del minore e, con esso, il Giudice più vicino a tale luogo, ritiene il Collegio che la “residenza abituale” del minore vada individuata a Gassino Per_1 Torinese e che il trasferimento abitativo del bambino in tale località debba considerarsi avvenuto lecitamente e cioè con l'assenso, pur implicito, del ricorrente.
Da quanto sopra consegue che dev'essere dichiarata l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Torino a favore di quello di Ivrea, nel cui circondario è ricompreso il Comune di Gassino Torinese, luogo in cui va individuata la “residenza abituale” del minore ai sensi dell'art. 473bis 11 cpc.
Tale soluzione appare, peraltro, coerente con l'esigenza di “semplificare l'accesso alla giustizia e favorire una tutela effettiva ed efficace a salvaguardia del primario interesse del bambino” (in tal senso, cfr. Cass. Civ. 11622/25 cit.) perché, con il radicamento del giudizio presso il Tribunale di Ivrea, verrebbero ad essere investiti della presente vicenda non solo l'autorità giudiziaria ma anche i Servizi Psico-Sociali di maggiore prossimità rispetto al luogo in cui il minore attualmente vive e dimora in via prevalente.
L'accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla resistente preclude la disamina di ogni questione di merito.
Sulle spese di lite In considerazione della circostanza che la residenza anagrafica del minore a Torino può avere ingenerato la convinzione di un radicamento della competenza territoriale in capo a questo Tribunale, il Collegio reputa sussistenti i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti ex art. 92 co. 2 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
DICHIARA l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale di Torino a favore del Tribunale di Ivrea;
INDICA in giorni 90 decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza il termine per la riassunzione della causa avanti al giudice competente;
DICHIARA le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 11/07/2025
IL GIUDICE Rel./Est. IL PRESIDENTE
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
Minuta del provvedimento predisposta dal MOT dott. Stefano Scaglia
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dr.ssa Isabella Messina GIUDICE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22666/2024
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promossa da
con l'avv. Bauducco Valeria, in forza di procura speciale in atti;
Parte_1
ricorrente contro
con gli avv.ti Donato Tiziana e Servente Marco, in forza di procura speciale Controparte_1 in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso depositato il 14/12/2024 ha adito il Tribunale, chiedendo Parte_1 disporsi l'affidamento condiviso del figlio con collocazione presso il proprio domicilio, la Per_1 regolamentazione delle visite madre-figlio secondo modalità e tempistiche da indicarsi da parte dei Servizi territoriali o della CTU, la previsione di un assegno di mantenimento per la prole a carico della resistente CP_1
Con decreto in data 30.12.2024, esclusa l'abbreviazione dei termini processuali, è stata fissata l'udienza ex art. 473bis 21 cpc, al contempo disponendo l'immediata presa in carico del minore da parte del Servizio Sociale.
Con memoria difensiva depositata il 26.4.2025 si è costituita in giudizio
[...] contestando le avverse pretese ed, in via preliminare, eccependo l'incompetenza CP_1 territoriale dell'adito Tribunale di Torino e, nel merito, chiedendo disporsi l'affido condiviso del figlio con collocazione presso il proprio domicilio, la regolamentazione delle visite padre-figlio con previsione di fine settimana alternati ed un giorno infra-settimanale con pernotto, oltre ai periodi festivi secondo il criterio dell'alternanza, nonché un contributo a carico del ricorrente per il mantenimento del figlio.
In esito allo scambio delle memorie di cui all'art. 473 bis.17, all'udienza del 28.05.2025 le parti sono state liberamente interrogate e la causa è stata trattenuta a riserva. Con ordinanza 30.06.2025, il Giudice Delegato, ritenuta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte resistente suscettibile, almeno in astratto, di definire il giudizio, ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 9.7.25 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni ed il Giudice Relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il PM nulla ha opposto.
***
Sull'eccezione di incompetenza territoriale
La resistente ha sollevato l'eccezione di incompetenza territoriale dell'adito CP_1 Tribunale di Torino, assumendo di essersi trasferita a vivere, unitamente al figlio sin dal Per_1 mese di giugno 2023 a casa della propria madre a Gassino Torinese, Comune che rientra nel circondario del Tribunale di Ivrea, e di essere, da quel momento, gli incontri avvenuti Persona_2 principalmente nei fine settimana per ragioni lavorative del essendosi invece ella occupata Pt_1 della gestione del bambino durante la settimana a Gassino Torinese ove il minore è ormai integrato.
A tale eccezione si è opposto il ricorrente, assumendo per contro che il trasferimento della a casa della di lei madre a Gassino Torinese sia avvenuto solo a gennaio 2024, quando, CP_1 dopo aver comunicato che si sarebbe trattenuta per qualche giorno, non ha più fatto rientro presso il domicilio comune a Torino, che il trasferimento abitativo del figlio a Gassino Torinese non è mai stato da lui autorizzato, come testimoniato dallo scambio di messaggi prodotto sub doc. 40, che da gennaio 2024 a novembre 2024 il bambino è stato gestito in maniera paritaria tra i due genitori, salvo aver la unilateralmente modificato la routine nel mese di novembre scorso. CP_1
Così riassunti i termini del contendere, ritiene il Collegio che l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla resistente sia fondata e vada accolta per i motivi che seguono, senza necessità di espletamento dell'attività istruttoria orale dedotta dalle parti perché del tutto superflua alla luce degli elementi già acquisiti al bagaglio probatorio.
L'art. 473 bis.11 c.p.c. dispone che “Per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento”.
In tema, la Corte di Cassazione ha recentemente affermato che “Nell'art. 473-bis.11 c.p.c. manca il richiamo ad una definizione esplicita del criterio di residenza abituale, che invece trovava chiara indicazione nella legge delega (come il "luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita al momento della proposizione della domanda"), ma tale indicazione può essere utilizzata come criterio interpretativo dell'art. 473-bis.11 c.p.c., peraltro del tutto conforme alla giurisprudenza di legittimità maturata sul punto nella vigenza della precedente disciplina. Come evidenziato da questa Corte, infatti, la nozione di residenza abituale implica una valutazione di fatto, in relazione alla quale è possibile rinvenire una pluralità di indicatori da valutarsi, anche in chiave prognostica, nella finalità di individuare il luogo che costituisce uno stabile centro di vita ed interessi del minore e, con esso, il giudice più vicino a tale luogo, in modo tale da semplificare l'accesso alla giustizia e favorire una tutela effettiva ed efficace a salvaguardia del primario interesse del bambino, ferme quelle di certezza e garanzia di effettività della tutela giurisdizionale che nella regola sulla competenza trovano espressione (Cass., Sez. 6 1, Ordinanza n. 15835 del 07/06/2021; Cass., Sez. 6- 1, Ordinanza n. 17089 del 26/05/2022). In particolare, Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 27741 del 31/10/2018 ha evidenziato che il procedimento di cui all'art. 337 ter c.c., volto all'adozione dei provvedimenti in favore dei figli minori, si instaura nel luogo di residenza abituale di quest'ultimo, inteso come il luogo in cui il minore consolida affetti e relazioni. […] Con riferimento al caso in cui vi sia stato un recente trasferimento del minore prima della proposizione della domanda, Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 27358 del 17/11/2017 , ha evidenziato che, nell'individuare il luogo di residenza del minore, non assumono in sé rilievo la residenza anagrafica o eventuali trasferimenti contingenti o temporanei, atteso che nella individuazione in concreto del luogo di abituale dimora non può farsi riferimento ad un dato meramente quantitativo, rappresentato dalla prossimità temporale del trasferimento di residenza e dalla maggiore durata del soggiorno in altra città, essendo, invece, necessaria una prognosi sulla probabilità che la nuova dimora diventi l'effettivo e stabile centro d'interessi del minore, ovvero resti su un piano di verosimile precarietà o sia un mero espediente per sottrarlo alla vicinanza dell'altro genitore o alla disciplina della competenza territoriale. Come sopra evidenziato, tuttavia, l'art. 473-bis.11 c.p.c. ha previsto una eccezione al principio che individua la competenza per territorio del Tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale, poiché anche se si instaura un nuovo habitat che sia tale da avere tutte le caratteristiche di una residenza abituale, ove tale nuovo ambiente di vita derivi da un trasferimento illecito, e cioè da un trasferimento operato senza il consenso di uno dei genitori, se la domanda è formulata entro l'anno dal trasferimento, resta ferma la competenza per territorio del giudice del luogo della residenza abituale precedente al trasferimento.” (Cass. civ., Sez. I, Ord.,03/05/2025, n. 11622).
Nel caso di specie, il Collegio ritiene, sulla base delle allegazioni delle parti e della documentazione versata in atti, che il trasferimento abitativo del minore a Gassino Torinese sia provato e che detto trasferimento non possa considerarsi avvenuto illecitamente, ovverosia per iniziativa unilaterale della resistente Ciò per le ragioni di seguito illustrate. CP_1
Se non è provato l'abbandono della casa familiare da parte della con il figlio CP_1 già a giugno 2023, è invece pacifico che la resistente abbia definitivamente lasciato la casa Per_1 familiare di Torino a gennaio 2024, trasferendosi a vivere -unitamente al piccolo a Per_1
Gassino Torinese presso la casa della propria madre. Tale circostanza, oltre che riconosciuta dal
è confermata dallo scambio di messaggi intercorsi fra le parti (cfr. doc. 40 attoreo) laddove Pt_1 la a gennaio 2024 ha comunicato al compagno l'intenzione di passare dalla casa di Torino CP_1 per prelevare i propri oggetti personali, con ciò manifestando un'inequivoca volontà di interrompere la convivenza con il e di trasferirsi a vivere definitivamente altrove. Pt_1
A partire dal mese di gennaio 2024 e fino al successivo mese di novembre, secondo quanto allegato dal ricorrente ed in parte riconosciuto dalla stessa resistente, il ha frequentato il Pt_1 figlio tenendolo con sé dal giovedì pomeriggio sino alla domenica sera. La pur Per_1 CP_1 contestando la regolarità di una siffatta routine, ha confermato in udienza di aver lasciato, dal mese di gennaio 2024, il bambino al padre dal giovedì alla domenica, salvo precisare che “le cose sono cambiate a novembre 2024 perché volevo fare come si fa in genere in Tribunale e non volevo sballottare troppo il bambino” (v. verbale udienza 28.5.25).
A dire del ricorrente, la previsione di un siffatto regime di frequentazione padre-figlio, paritario rispetto a quello materno, sarebbe di ostacolo al riconoscimento di un assentito trasferimento di residenza del minore a Gassino Torinese, avendo il bambino, di fatto, conservato la sua collocazione abitativa (anche) a Torino.
La tesi difensiva attorea non può essere condivisa per i seguenti motivi.
Anzitutto, a ben vedere, non si tratta di un regime di visita, quello praticato sino al mese di novembre scorso, a tutti gli effetti paritario, essendo il numero di pernotti presso la madre, seppur di poco, superiore a quello presso il padre.
In secondo luogo -ed è certamente questo l'elemento più significativo- trattasi di un regime che vede il minore prevalentemente collocato, durante la settimana, a Gassino Torinese presso la madre. Tale aspetto ha rilievo pregnante se si assume un'ottica prognostica perché è ragionevole identificare in Gassino Torinese il luogo destinato a costituire l'effettivo e stabile centro di interessi del minore, essendo quest'ultimo la località in cui il minore ha trascorso, almeno fino al mese di novembre 2024 (e, dunque, per quasi un anno), la maggior parte del tempo durante la settimana ed in cui, quindi, il bambino - ove tale regime fosse, in ipotesi, proseguito in accordo fra le parti- avrebbe verosimilmente svolto le proprie attività ricreative, sportive e relazionali quotidiane.
Vero è che, in base allo scambio di messaggi intercorsi fra le parti ad inizio anno 2024, il ricorrente ha recriminato alla di essersi allontanata dal domicilio familiare con il bambino CP_1
“senza il suo consenso” (cfr. messaggio prodotto sub doc. 40 in cui egli scrive “non me ne sono andato di casa con una scusa senza consenso” e ancora “sarei malato io perché non ti ho dato il consenso di portare via nostro figlio da casa nostra?”), ma è altrettanto vero che, nei mesi a seguire (e -lo si ribadisce- per quasi un anno), egli ha, di fatto, accettato un assetto organizzativo che vedeva il figlio collocato in prevalenza, durante la settimana, a Gassino Torinese presso la madre e da quest'ultima accudito e gestito fino a tutto il giovedì pomeriggio.
Si rileva, difatti, come il ricorrente non abbia mai avanzato, prima dell'instaurazione del presente giudizio, alcuna formale richiesta alla controparte di rientro del minore presso il domicilio familiare a Torino né intrapreso alcuna concreta iniziativa in tal senso, tenendo, al contrario, un contegno “concludente” che induce ragionevolmente a ritenere che egli abbia assentito al trasferimento abitativo del figlio a Gassino Torinese, avendo accettato per mesi un regime di frequentazione con il minore idoneo ad assecondarne il mutamento di collocazione prevalente.
Ne è ulteriore riprova la circostanza che, allorquando la ha comunicato al nel CP_1 Pt_1 mese di novembre scorso la volontà di cambiare la residenza anagrafica del minore anche in vista dell'iscrizione scolastica del figlio, il ricorrente, lungi dall'opporre un fermo diniego e dal pretendere un'iscrizione a Torino, ha invitato l'ex compagna a parlarne più avanti, accennando alla possibilità di individuare un istituto scolastico a metà strada fra le due abitazioni (“[…] Perché deve andare lì e non almeno a metà strada? Anche per i giorni. Perché devo tenerlo sempre e solo io il weekend e non fare a giorni alterni? Le cose vanno sistemate bene”, cfr. doc. 39 attoreo).
Alla luce delle considerazioni che precedono e della testè citata giurisprudenza di legittimità, secondo cui la nozione di “residenza abituale” implica una valutazione di fatto da operare alla luce di una pluralità di indicatori, anche in chiave prognostica, nella finalità di individuare il luogo che costituisce uno stabile centro di vita ed interessi del minore e, con esso, il Giudice più vicino a tale luogo, ritiene il Collegio che la “residenza abituale” del minore vada individuata a Gassino Per_1 Torinese e che il trasferimento abitativo del bambino in tale località debba considerarsi avvenuto lecitamente e cioè con l'assenso, pur implicito, del ricorrente.
Da quanto sopra consegue che dev'essere dichiarata l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Torino a favore di quello di Ivrea, nel cui circondario è ricompreso il Comune di Gassino Torinese, luogo in cui va individuata la “residenza abituale” del minore ai sensi dell'art. 473bis 11 cpc.
Tale soluzione appare, peraltro, coerente con l'esigenza di “semplificare l'accesso alla giustizia e favorire una tutela effettiva ed efficace a salvaguardia del primario interesse del bambino” (in tal senso, cfr. Cass. Civ. 11622/25 cit.) perché, con il radicamento del giudizio presso il Tribunale di Ivrea, verrebbero ad essere investiti della presente vicenda non solo l'autorità giudiziaria ma anche i Servizi Psico-Sociali di maggiore prossimità rispetto al luogo in cui il minore attualmente vive e dimora in via prevalente.
L'accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla resistente preclude la disamina di ogni questione di merito.
Sulle spese di lite In considerazione della circostanza che la residenza anagrafica del minore a Torino può avere ingenerato la convinzione di un radicamento della competenza territoriale in capo a questo Tribunale, il Collegio reputa sussistenti i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti ex art. 92 co. 2 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
DICHIARA l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale di Torino a favore del Tribunale di Ivrea;
INDICA in giorni 90 decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza il termine per la riassunzione della causa avanti al giudice competente;
DICHIARA le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 11/07/2025
IL GIUDICE Rel./Est. IL PRESIDENTE
Daniela Culotta Alberto Tetamo
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Minuta del provvedimento predisposta dal MOT dott. Stefano Scaglia