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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 6639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6639 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
I^SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, dott.ssa Elisabetta Capaccioli, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 9/6/2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 41138 dell'anno 2024
TRA
(avv. S. M.Mancusi ) Parte 1
RICORRENTE
E
(Avv. C.Giordano ) CP 1
RESISTENTE
OGGETTO: provvidenze per invalidi civili, giudizio di opposizione ad ATP
CONCLUSIONI DELLE PARTI : come da ricorso e memoria di costituzione
FATTO E DIRITTO
proponevaCon ricorso ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe tempestiva opposizione avverso le risultanze dell'ATP nrg 26419/2024 '
nell'ambito del quale il CTU nominato aveva disconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dello status ex art 3 comma 3 L 104/92 e dell'indennità di accompagnamento.
Dedotto che gli stati patologici denunciati davano diritto ai benefici suddetti, chiedeva l'accertamento del proprio diritto alla provvidenza richiesta con la conseguente condanna dell' CP 1 alla corresponsione dei relativi ratei maturati e maturandi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre gli interessi legali e la svalutazione monetaria;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. L'CP 1 si costituiva eccependo l'improponibilità, inammissibilità del ricorso e chiedendone nel merito il rigetto . Veniva disposta CTU, e all'udienza odierna la causa veniva decisa con dispositivo pubblicamente letto e contestuale motivazione.
Parte ricorrente ha proposto tempestivo atto di dissenso alle risultanze della relazione disposta nel procedimento per ATP entro il termine perentorio assegnato dal Giudice dell'ATP e provveduto a formulare specifiche contestazioni all'elaborato peritale depositato nel procedimento ATP. Nel merito il ricorso è fondato nei termini di cui appresso.
II C.T.U. (Dott. Persona 1 ) nell'approfondita ed esauriente relazione, cui si fa espresso riferimento, ha accertato che ricorrono i requisiti sanitari richiesti ai fini del riconoscimento dello status ex art 3 comma 3 L 104/92 dalla revisione del
19/12/2024 mentre non ricorrono i requisiti ai fini dell'indennità di accompagnamento
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. La domanda ( di accertamento della sussistenza del requisito sanitario, essendo tale l'oggetto anche del procedimento di opposizione ad ATP alla stregua della giurisprudenza della S.C.) va accolta con decorrenza dall'
1/1/2025, data di insorgenza delle condizioni per la concessione del beneficio richiesto (cfr Sez unite 12270/04). La decorrenza della prestazione successiva alla domanda giustifica la compensazione delle spese di lite per 1 restando il residuo ½ liquidato e distratto come da dispositivo debbono porsi a carico dell' Le spese di CTU debbono porsi a carico dell'..CP
,CP
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede :
- Dichiara che parte ricorrente si trova nello status ex art 3 comma 3 L 104/92 dal gennaio 2025 ;
-condanna | CP_1 al pagamento di 1/2 di € 2600,00, oltre accessori di legge, a titolo di compensi professionali da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, restando compensati i residui ½ ;
- pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP 1.
Roma, 9/6/2025 Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Capaccioli
I^SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, dott.ssa Elisabetta Capaccioli, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 9/6/2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 41138 dell'anno 2024
TRA
(avv. S. M.Mancusi ) Parte 1
RICORRENTE
E
(Avv. C.Giordano ) CP 1
RESISTENTE
OGGETTO: provvidenze per invalidi civili, giudizio di opposizione ad ATP
CONCLUSIONI DELLE PARTI : come da ricorso e memoria di costituzione
FATTO E DIRITTO
proponevaCon ricorso ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe tempestiva opposizione avverso le risultanze dell'ATP nrg 26419/2024 '
nell'ambito del quale il CTU nominato aveva disconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dello status ex art 3 comma 3 L 104/92 e dell'indennità di accompagnamento.
Dedotto che gli stati patologici denunciati davano diritto ai benefici suddetti, chiedeva l'accertamento del proprio diritto alla provvidenza richiesta con la conseguente condanna dell' CP 1 alla corresponsione dei relativi ratei maturati e maturandi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre gli interessi legali e la svalutazione monetaria;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. L'CP 1 si costituiva eccependo l'improponibilità, inammissibilità del ricorso e chiedendone nel merito il rigetto . Veniva disposta CTU, e all'udienza odierna la causa veniva decisa con dispositivo pubblicamente letto e contestuale motivazione.
Parte ricorrente ha proposto tempestivo atto di dissenso alle risultanze della relazione disposta nel procedimento per ATP entro il termine perentorio assegnato dal Giudice dell'ATP e provveduto a formulare specifiche contestazioni all'elaborato peritale depositato nel procedimento ATP. Nel merito il ricorso è fondato nei termini di cui appresso.
II C.T.U. (Dott. Persona 1 ) nell'approfondita ed esauriente relazione, cui si fa espresso riferimento, ha accertato che ricorrono i requisiti sanitari richiesti ai fini del riconoscimento dello status ex art 3 comma 3 L 104/92 dalla revisione del
19/12/2024 mentre non ricorrono i requisiti ai fini dell'indennità di accompagnamento
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. La domanda ( di accertamento della sussistenza del requisito sanitario, essendo tale l'oggetto anche del procedimento di opposizione ad ATP alla stregua della giurisprudenza della S.C.) va accolta con decorrenza dall'
1/1/2025, data di insorgenza delle condizioni per la concessione del beneficio richiesto (cfr Sez unite 12270/04). La decorrenza della prestazione successiva alla domanda giustifica la compensazione delle spese di lite per 1 restando il residuo ½ liquidato e distratto come da dispositivo debbono porsi a carico dell' Le spese di CTU debbono porsi a carico dell'..CP
,CP
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede :
- Dichiara che parte ricorrente si trova nello status ex art 3 comma 3 L 104/92 dal gennaio 2025 ;
-condanna | CP_1 al pagamento di 1/2 di € 2600,00, oltre accessori di legge, a titolo di compensi professionali da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, restando compensati i residui ½ ;
- pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP 1.
Roma, 9/6/2025 Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Capaccioli