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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 2168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2168 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidente Dott. Alberto Celeste
Consigliere rel. Dott. Maria Pia Di Stefano
Consigliere Dott. Roberto Bonanni
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 24/06/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 957/2024
vertente tra
Parte 1 parte domiciliata in VIALE GIULIO CESARE 95 ROMA rappresentata dall'avv. MANCUSI SERGIO MASSIMO
Parte appellante contro CP 1 parte domiciliata in VIA CESARE BECCARIA 29 00196 ROMA rappresentata dall'avv. BELLAROBA ANGELO
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1189/2023 emessa dal Tribunale di Velletri in funzione di Giudice del Lavoro in data 19.10.2023
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO Parte 1 diretta al riconoscimentoCon la sentenza in oggetto è stata respinta la domanda di del reddito di cittadinanza dalla data della domanda amministrativa e di declaratoria di illegittimità del correlato provvedimento di indebito CP_1 del 1.2.2022.
La sentenza è ora appellata dall' Pt 1 che ne chiede l'integrale riforma con l'accoglimento della originaria domanda.
Si costituisce l' CP 1 per resistere al gravame.
Sostituita l'udienza odierna con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione. OOOOOOO
Il ricorso è stato respinto non avendo l' Pt 1 allegato né provato la sussistenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa per poter fruire del beneficio.
Così motiva il Tribunale: 66Come è noto, il Reddito di cittadinanza (Rdc) istituto con il D.L. 18 gennaio 2019 n. 4, convertito con la L. 28 marzo 2019 n. 26, è una misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza, all'esclusione sociale, che prevede anche, per una parte dei beneficiari, il collegamento con politiche attive del lavoro. I cittadini stranieri di un Paese non comunitario, in presenza degli ulteriori requisiti reddituali, possono richiedere il reddito di cittadinanza solo se in possesso del Permesso di Soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o se titolari di un Permesso di Soggiorno per protezione internazionale.
In ogni caso, come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare n.
3802/2020, per avere diritto al Reddito di Cittadinanza è necessaria la prova della presenza effettiva nel territorio dello Stato per un periodo complessivo di almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in via continuativa, e non solo quella della mera residenza anagrafica. Ne consegue che il mero possesso del Permesso di Soggiorno di lunga durata non solo non prova la presenza effettiva del richiedente nel territorio dello Stato ma a ben vedere non costituisce neanche una mera presunzione della stessa, che invece ricorre nei casi in cui venga prodotta dinanzi all'AG a residenza dell
Nel caso in esame, pertanto, anche qualora l' Pt_1 cittadino Pakistano, al momento della presentazione della domanda all' CP 1 fosse stato iscritto all'Anagrafe del Comune di Ardea da almeno 10 anni (mentre invece dalla Carta d'Identità Elettronica in atti risulta residente nel predetto Comune solo dal 2021), avrebbe dovuto provare la regolare ed effettiva presenza sul territorio dello Stato con ulteriori oggettivi ed univoci elementi di riscontro, quali ad es. un contratto di lavoro, l'estratto conto contributivo dell' CP 1 documenti medici, scolastici, un contratto di affitto o ancora i vecchi permessi di soggiorno. Nulla di tutto ciò nel caso in esame...."
L'appellante censura la statuizione atteso che l' Pt 1 risiedeva nel Comune di Ardea fin dal decennio precedente al 2021, come risultante dalla carta di identità rilasciata precedentemente a quella (elettronica) depositata in primo grado, da cui risulta che il ricorrente era residente nel Comune di Ardea da almeno dieci anni (C.I. emessa dal Comune di Ardea in data 06.07.2010 con scadenza 06.07.2020).
Sempre in allegato al ricorso in appello l' Pt 1 produce, al fine di provare l'effettiva residenza nel territorio italiano, la certificazione medica rilasciata per il periodo dal 2014 al 2020 da strutture pubbliche e private italiane.
L'appello è fondato.
La presenza continuativa dell'appellante in Italia da almeno dieci anni rispetto alla domanda CP_1 RDC-2019-1666761 è adeguatamente provata dalla produzione dei documenti in appello, ammissibile peril carattere di decisività dei documenti stessi al fine di dissipare l'incertezza sulla effettiva ricorrenza del requisito de quo, tenuto conto che lo stesso giudice di prime cure menzionava proprio i "certificati medici" tra gli auspicati, e non allegati, elementi di oggettivo riscontro della presenza dell'ABDUL sul territorio dello Stato, da leggersi, peraltro, in uno con la residenza dell'interessato nel Comune di Ardea dal 2010, parimenti risultante da un documento nuovo ma da porsi in continuità temporale con altro già prodotto in prime cure (Carta di identità elettronica comprovante la residenza nello stesso Comune dal 2021).
Da ricordare che nel rito del lavoro l'ammissibilità di nuovi documenti in appello ricorre allorquando essi presentino una speciale efficacia dimostrativa e possano ritenersi indispensabili ai fini della decisione della causa, ove, in ogni caso, tale ammissione non comporti l'introduzione di nuove allegazioni di fatto rispetto al giudizio di primo grado (Cass. Ord. n. 26257/2021 del 28.9.2021).
Nella specie, la documentazione medica relativa alla persona dell' Pt_1 consistente in una serie di certificati medici emessi da strutture pubbliche e private all'esito di visite cui l'interessato si è sottoposto nell'arco di tempo che va dal 2014 al 2020 (ad iniziare dal verbale di accesso al Pronto
Soccorso del 19.8.2014), unita alla residenza in Italia già da 4 anni prima del 2014 parimenti documentata, presenta una influenza causale dirimente rispetto alle prove generalmente rilevanti, tale da offrire un contributo decisivo all'accertamento della verità materiale, soprattutto in una materia delicata come quella in esame.
Trattasi peraltro, di documenti che ineriscono alle medesime allegazioni di fatto svolte nel primo giudizio, del quale non estendono dunque il thema probandum.
Non è discussa la ricorrenza degli altri requisiti di legge per l'accesso al beneficio.
Ne consegue la fondatezza del ricorso volto all'ottenimento del RdC dalla data della domanda amministrativa.
Una volta provato il fatto costitutivo del diritto da parte di colui che si afferma legittimo percettore delle somme erogate, risulta infondata la pretesa di ripetizione dell'indebito da parte dell' CP_1 per il periodo luglio 2019-dicembre 2020.
Conclusivamente, la gravata sentenza va integralmente riformata riconoscendo all'originario ricorrente il beneficio richiesto, con infondatezza della richiesta di ripetizione avanzata dall' CP_1.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, liquidate in dispositivo sulla base delle vigenti tariffe forensi, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della gravata sentenza,
-dichiara il diritto di Parte 1 al reddito di cittadinanza dalla data della domanda amministrativa, oltre accessori come per legge;
-dichiara infondata la pretesa di ripetizione avanzata dall' CP_1 con lettera dell' 1.2.2022;
-condanna l'CP_1 al pagamento delle spese del doppio grado, che liquida quanto al primo grado in euro 1.600,00 e quanto all'appello in euro 2.000,00, oltre - su tutte le somme - il rimborso delle spese forfettarie nella misura prevista dalle disposizioni tempo per tempo vigenti, Iva e Cpa di legge, da distrarsi.
Roma, 24/06/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente dott. Alberto Celeste
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidente Dott. Alberto Celeste
Consigliere rel. Dott. Maria Pia Di Stefano
Consigliere Dott. Roberto Bonanni
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 24/06/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 957/2024
vertente tra
Parte 1 parte domiciliata in VIALE GIULIO CESARE 95 ROMA rappresentata dall'avv. MANCUSI SERGIO MASSIMO
Parte appellante contro CP 1 parte domiciliata in VIA CESARE BECCARIA 29 00196 ROMA rappresentata dall'avv. BELLAROBA ANGELO
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1189/2023 emessa dal Tribunale di Velletri in funzione di Giudice del Lavoro in data 19.10.2023
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO Parte 1 diretta al riconoscimentoCon la sentenza in oggetto è stata respinta la domanda di del reddito di cittadinanza dalla data della domanda amministrativa e di declaratoria di illegittimità del correlato provvedimento di indebito CP_1 del 1.2.2022.
La sentenza è ora appellata dall' Pt 1 che ne chiede l'integrale riforma con l'accoglimento della originaria domanda.
Si costituisce l' CP 1 per resistere al gravame.
Sostituita l'udienza odierna con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione. OOOOOOO
Il ricorso è stato respinto non avendo l' Pt 1 allegato né provato la sussistenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa per poter fruire del beneficio.
Così motiva il Tribunale: 66Come è noto, il Reddito di cittadinanza (Rdc) istituto con il D.L. 18 gennaio 2019 n. 4, convertito con la L. 28 marzo 2019 n. 26, è una misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza, all'esclusione sociale, che prevede anche, per una parte dei beneficiari, il collegamento con politiche attive del lavoro. I cittadini stranieri di un Paese non comunitario, in presenza degli ulteriori requisiti reddituali, possono richiedere il reddito di cittadinanza solo se in possesso del Permesso di Soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o se titolari di un Permesso di Soggiorno per protezione internazionale.
In ogni caso, come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare n.
3802/2020, per avere diritto al Reddito di Cittadinanza è necessaria la prova della presenza effettiva nel territorio dello Stato per un periodo complessivo di almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in via continuativa, e non solo quella della mera residenza anagrafica. Ne consegue che il mero possesso del Permesso di Soggiorno di lunga durata non solo non prova la presenza effettiva del richiedente nel territorio dello Stato ma a ben vedere non costituisce neanche una mera presunzione della stessa, che invece ricorre nei casi in cui venga prodotta dinanzi all'AG a residenza dell
Nel caso in esame, pertanto, anche qualora l' Pt_1 cittadino Pakistano, al momento della presentazione della domanda all' CP 1 fosse stato iscritto all'Anagrafe del Comune di Ardea da almeno 10 anni (mentre invece dalla Carta d'Identità Elettronica in atti risulta residente nel predetto Comune solo dal 2021), avrebbe dovuto provare la regolare ed effettiva presenza sul territorio dello Stato con ulteriori oggettivi ed univoci elementi di riscontro, quali ad es. un contratto di lavoro, l'estratto conto contributivo dell' CP 1 documenti medici, scolastici, un contratto di affitto o ancora i vecchi permessi di soggiorno. Nulla di tutto ciò nel caso in esame...."
L'appellante censura la statuizione atteso che l' Pt 1 risiedeva nel Comune di Ardea fin dal decennio precedente al 2021, come risultante dalla carta di identità rilasciata precedentemente a quella (elettronica) depositata in primo grado, da cui risulta che il ricorrente era residente nel Comune di Ardea da almeno dieci anni (C.I. emessa dal Comune di Ardea in data 06.07.2010 con scadenza 06.07.2020).
Sempre in allegato al ricorso in appello l' Pt 1 produce, al fine di provare l'effettiva residenza nel territorio italiano, la certificazione medica rilasciata per il periodo dal 2014 al 2020 da strutture pubbliche e private italiane.
L'appello è fondato.
La presenza continuativa dell'appellante in Italia da almeno dieci anni rispetto alla domanda CP_1 RDC-2019-1666761 è adeguatamente provata dalla produzione dei documenti in appello, ammissibile peril carattere di decisività dei documenti stessi al fine di dissipare l'incertezza sulla effettiva ricorrenza del requisito de quo, tenuto conto che lo stesso giudice di prime cure menzionava proprio i "certificati medici" tra gli auspicati, e non allegati, elementi di oggettivo riscontro della presenza dell'ABDUL sul territorio dello Stato, da leggersi, peraltro, in uno con la residenza dell'interessato nel Comune di Ardea dal 2010, parimenti risultante da un documento nuovo ma da porsi in continuità temporale con altro già prodotto in prime cure (Carta di identità elettronica comprovante la residenza nello stesso Comune dal 2021).
Da ricordare che nel rito del lavoro l'ammissibilità di nuovi documenti in appello ricorre allorquando essi presentino una speciale efficacia dimostrativa e possano ritenersi indispensabili ai fini della decisione della causa, ove, in ogni caso, tale ammissione non comporti l'introduzione di nuove allegazioni di fatto rispetto al giudizio di primo grado (Cass. Ord. n. 26257/2021 del 28.9.2021).
Nella specie, la documentazione medica relativa alla persona dell' Pt_1 consistente in una serie di certificati medici emessi da strutture pubbliche e private all'esito di visite cui l'interessato si è sottoposto nell'arco di tempo che va dal 2014 al 2020 (ad iniziare dal verbale di accesso al Pronto
Soccorso del 19.8.2014), unita alla residenza in Italia già da 4 anni prima del 2014 parimenti documentata, presenta una influenza causale dirimente rispetto alle prove generalmente rilevanti, tale da offrire un contributo decisivo all'accertamento della verità materiale, soprattutto in una materia delicata come quella in esame.
Trattasi peraltro, di documenti che ineriscono alle medesime allegazioni di fatto svolte nel primo giudizio, del quale non estendono dunque il thema probandum.
Non è discussa la ricorrenza degli altri requisiti di legge per l'accesso al beneficio.
Ne consegue la fondatezza del ricorso volto all'ottenimento del RdC dalla data della domanda amministrativa.
Una volta provato il fatto costitutivo del diritto da parte di colui che si afferma legittimo percettore delle somme erogate, risulta infondata la pretesa di ripetizione dell'indebito da parte dell' CP_1 per il periodo luglio 2019-dicembre 2020.
Conclusivamente, la gravata sentenza va integralmente riformata riconoscendo all'originario ricorrente il beneficio richiesto, con infondatezza della richiesta di ripetizione avanzata dall' CP_1.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, liquidate in dispositivo sulla base delle vigenti tariffe forensi, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della gravata sentenza,
-dichiara il diritto di Parte 1 al reddito di cittadinanza dalla data della domanda amministrativa, oltre accessori come per legge;
-dichiara infondata la pretesa di ripetizione avanzata dall' CP_1 con lettera dell' 1.2.2022;
-condanna l'CP_1 al pagamento delle spese del doppio grado, che liquida quanto al primo grado in euro 1.600,00 e quanto all'appello in euro 2.000,00, oltre - su tutte le somme - il rimborso delle spese forfettarie nella misura prevista dalle disposizioni tempo per tempo vigenti, Iva e Cpa di legge, da distrarsi.
Roma, 24/06/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente dott. Alberto Celeste