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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 15/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie lavoro e previdenza
Il Giudice designato, dott. Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 14 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n.r.g. 6870/2022
TRA
nato a [...] il [...], res.te in Antillo (ME), via Parte_1
Ferraro, n. 14A, codice fiscale , rappresentato e difeso da sé stesso C.F._1
avendo la qualifica di avvocato
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n. 8 (codice fiscale P.IVA_1
Resistente/contumace
E
(di seguito , con sede in Roma via G. Controparte_2 CP_3
Grezar 14 con C.F. e P.I. in persona del Responsabile Contenzioso Sicilia, sig. P.IVA_2
, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio CP_4 Per_1
- Roma - Repertorio n. 177893 Raccolta n. 11776 del 28.4.2022, elettivamente
[...]
domiciliata in S. Stefano di Camastra, Via Campi n. 11, presso lo studio dell'avv. Elisa
Mangalaviti che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Resistente contumace
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA - Con ricorso depositato in data 05/12/2022 il sig.
proponeva opposizione avverso l'intimazione formale di pagamento protocollo n. Parte_1
2022/293907 del 23.11.2022, notificata a mezzo pec in data 28.11.2022, con la quale CP_3
chiedeva il pagamento della complessiva somma di € 4.440,40 a titolo di mancato versamento alla relativi agli anni 2012 e 2013 risultanti dalle cartelle di Controparte_5
pagamento n. 29520130000056877000 di € 88,12 e la cartella di pagamento n.
29520140002645904000 di € 4.352,28.
Il ricorrente frapponeva un unico motivo di opposizione lamentando l'avvenuta prescrizione delle pretese contributive avanzate dall'ente di previdenza.
Secondo la prospettazione del i crediti vantati da e portati in Parte_1 CP_1
esazione da sarebbero soggetti al termine quinquennale di prescrizione, pertanto, CP_3 essendo trascorsi tra la notifica delle cartelle di pagamento e la notifica dell'intimazione opposta ben otto anni ogni pretesa si sarebbe estinta.
Chiedeva, dunque, dichiararsi la prescrizione delle cartelle previa sospensione degli atti opposti.
Nella contumacia di si costituiva contestando le avverse pretese e CP_1 CP_3 chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare evidenziava che l'assunto del ricorrente era totalmente destituito di fondamento giuridico atteso l'orientamento consolidato e pacifico secondo il quale i crediti contributivi della soggiacevano al termine decennale di prescrizione. CP_1
Stante la natura documentale della causa le parti venivano rimesse all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte.
2. ESAME DELLE DOMANDE DEL RICORRENTE
Il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati da per CP_1
decorso del preteso termine quinquennale previsto dalla legge 335/95 per i contributi previdenziali.
L'eccezione è infondata.
L'art. 66 della legge 247/12 di riforma dell'ordinamento forense, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, ha fissato in dieci anni il termine prescrizionale come originariamente previsto dall'art. 19 della legge 576/80 sulla previdenza forense.
L'art. 19 così recita: “La prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo CP_1
accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, le sanzioni e gli accessori dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e CP_1
23”.
Sul punto, peraltro, si è formata nutrita giurisprudenza, correttamente richiamata da CP_3 che conferma l'applicazione ai contributi di del termine decennale di CP_1
prescrizione.
La pronuncia citata dal ON (Cass. Civ. 17258/18) attiene a fattispecie diversa riguardando la sanzione amministrativa pecuniaria comminata dall'art. 17, comma 4, primo periodo della L. n. 576 del 1980, per inottemperanza all'obbligo di comunicazione, alla
[...]
, dell'ammontare del reddito professionale entro Controparte_6
trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.
La Cassazione ha avuto modo di confermare la natura amministrativa della sanzione che non
è venuta meno per effetto della privatizzazione di detta ai sensi del D.Lgs. 30 giugno CP_1
1994, n. 509. Ne consegue che solo quella sanzione è soggetta alla prescrizione quinquennale decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
Nel caso di specie, viceversa, nessuna prescrizione è maturata.
Tra le tante pronunce si riporta Tribunale Roma Sez. Lav. n. 3663/20 secondo il quale “L' art.
66 della L. n. 247/2012 , ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione prevedendo che la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all' art. 3 della legge
8 agosto 1995, n. 335 , non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
. Tale disposizione ha sancito l'inapplicabilità dell' art. 3 della Controparte_6 legge n. 335/1995 alla , facendo rivivere il termine decennale di prescrizione di cui al CP_1
primo comma dell' art. 19 della legge n. 576/1980”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, compensate per metà in ragione del parziale accoglimento, ai sensi del D.M. 147/22 come da dispositivo con applicazione dei minimi in ragione della limitata attività istruttoria e della durata infratriennale del giudizio.
P.Q.M.
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n.r.g. 6870/2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di che si CP_3
quantificano, già compensate, in € 1.310,00 oltre spese generali, cpa, iva. Così deciso in Messina il 15.1.2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando