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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 23/07/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. 926/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott. Francesco Rizzi Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 926/2024 promossa da:
(C.F. , (C.F. ), RT C.F._1 Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Barocco Gian Luca, appellanti contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Monzani Controparte_1 C.F._3
Davide, appellato
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 04.07.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
03.07.2025)
OGGETTO: risarcimento danni da inadempimento contratto di prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
Per gli appellanti e : RT Parte_2
“Accogliersi, per i motivi dedotti, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata ordinanza del Tribunale di Novara n. 4471 del 20.06.2024 pronunciata ex art. 702 ter c.p.c.
pagina 1 di 12 accogliersi le domande formulate da e nel ricorso ex art. 702 RT Parte_2
bis del 20.5.2022 perché fondate in fatto ed in diritto e comunque perché supportate del necessario supporto probatorio.
Con il favore delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino: in via principale: rigettare integralmente l'appello proposto e, per l'effetto, confermare l'ordinanza n. 4471/2024 del Tribunale di Novara;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., e convenivano in giudizio il RT Parte_2
dott. chiedendo che lo stesso venisse condannato al risarcimento dei Controparte_1 danni causati dal suo inadempimento professionale, quantificati in € 22.312,32 per e in Pt_1
€ 7.741,15 per . Pt_2
A fondamento della domanda esponevano che:
- il 31/10/2019, avevano ricevuto la notificazione di due cartelle esattoriali rispettivamente dell'importo di € 19.705,52 e di € 6.660,85 ( ); Pt_1 Pt_2
- le cartelle originavano dalla contestazione da parte dell' di un credito Irpef Controparte_2 di € 12.548,00 per e di € 4.066,00 per riportato nel rigo RN36 nella dichiarazione Pt_1 Pt_2
Unico 2017 (redditi 2016);
- gli adempimenti fiscali degli attori erano stati curati dal Dott. dottore commercialista;
CP_1
- informato della notifica delle cartelle esattoriali, il dott. aveva fornito ampie CP_1 rassicurazioni sulla risoluzione del problema con l' ; Controparte_2
- nel 2021, preoccupati per l'assenza di informazioni, si erano rivolti ad un altro commercialista, la dott.ssa la quale aveva accertato che l'emissione delle cartelle esattoriali era Persona_1
dovuta alla tardiva presentazione (da parte del Dott. delle dichiarazioni dei redditi CP_1
Unico 2016, ben oltre il termine di 90 giorni previsto dalla legge;
pagina 2 di 12 - le cartelle erano state maggiorate, di sanzioni nonché oneri di riscossione e tardivo adempimento (per non avere le parti interessate dato seguito alla comunicazione di irregolarità).
Il Dott. contestava integralmente le domande dei ricorrenti: sosteneva Controparte_1
di essere stato incaricato del solo deposito delle dichiarazioni dei redditi, mentre negava di avere ricevuto un incarico omnicomprensivo per risolvere le problematiche lamentate;
evidenziava che non erano in atti i documenti fiscali posti a fondamento del credito di imposta e che ciascun contribuente avrebbe quanto meno potuto depositare in tempo utile una dichiarazione correttiva.
Il Tribunale di Novara, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 4471/2024 del 20/06/2024, rigettava il ricorso con conseguente condanna al rimborso delle spese del giudizio.
Previa qualificazione del rapporto contrattuale come contratto d'opera professionale e previo richiamo della giurisprudenza formatasi sul punto, il Tribunale evidenziava che:
- i ricorrenti avevano addebitato al professionista di aver tardivamente trasmesso all'
[...]
la dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2015 (Modello Unico 2016); CP_2
- il convenuto, pur non negando la tardività dell'invio del Modello Unico 2016, si era difeso affermando che il ritardo era stato causato dall'intempestiva consegna dei documenti da parte dei ricorrenti necessari alla redazione della dichiarazione.
Il Tribunale, riteneva documentalmente provata la tardiva trasmissione all' Controparte_2
delle dichiarazioni dei redditi (Modello Unico 2016).
Riteneva generica e sfornita di qualsiasi elemento di prova l'allegazione difensiva del Dott.
[...]
di avere informato i clienti della necessità di consegnare a sue mani della documentazione CP_1
integrativa.
Peraltro, accertato l'inadempimento in relazione al ritardo iniziale, riteneva che l'errore sarebbe stato ampiamente riparabile ove il contribuente avesse svolto delle attività integrative, con conseguente possibilità di recuperare il credito d'imposta.
In primo luogo, sarebbe stato possibile presentare istanza di autotutela ai sensi della circolare n. 21/2013, entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione di irregolarità.
In secondo luogo, gli stessi ricorrenti avevano dato atto con la memoria depositata in data
27.04.2023 che vi sarebbe anche stata la possibilità di presentare una dichiarazione correttiva pagina 3 di 12 entro il termine (indicato dall' ) del 31.12.2020. Controparte_2
In proposito il Tribunale rilevava che relativamente al periodo successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi, i ricorrenti avevano descritto in modo estremamente sintetico i rapporti intervenuti con il professionista. In particolare, avevano riferito di avere incaricato il professionista di “tutti gli adempimenti”. Per contro, il dott. aveva contestato l'esistenza CP_1
di un accordo onnicomprensivo riferibile a qualunque attività ancora perdurante all'epoca della notificazione delle cartelle, avendo riconosciuto di essere stato incaricato solamente della presentazione della dichiarazione dei redditi fino al 2017 (atteso che per la dichiarazione del 2018 gli stessi ricorrenti si erano già rivolti ad altro professionista, avendo il dott. cessato la CP_1
propria attività nel luglio 2018).
I ricorrenti non avevano fornito alcuna prova dell'esistenza di un incarico “omnicomprensivo” o ancora di avere incaricato il professionista di svolgere le ulteriori prestazioni necessarie per rimediare alla tardività nella presentazione della dichiarazione dei redditi.
Con specifico riferimento alla posizione di , era documentato che l' RT CP_2
aveva rigettato l'istanza di autotutela per mancanza della documentazione necessaria a
[...] ricostruire il credito di imposta. La comunicazione dell' del 20.02.2019 era Controparte_2 stata indirizzata a c/o Studio La Masa”, la successiva cartella esattoriale era RT
stata notificata presso il 08.11.2019 e nessuna delle parti aveva chiarito come si RT
fossero a questo punto svolti i rapporti tra cliente e professionista.
Ad ogni modo il Tribunale riteneva che, alcun incarico potesse essere stato conferito al commercialista, in quanto quest'ultimo aveva cessato la propria attività professionale sin dal 12 luglio 2018 (n.d.r. rectius 2019).
Con specifico riferimento alla posizione di , non vi era, nella documentazione in Parte_2
atti, alcun elemento dal quale ricavare:
- l'avvenuta informativa al professionista della comunicazione ricevuta dall' CP_2
Cont
n. 0034717017001 (con la quale l' aveva informato la contribuente del
[...]
pagina 4 di 12 disconoscimento del credito d'imposta “trascinato” dalla precedente dichiarazione, in conseguenza della tardività nella presentazione di quest'ultima);
- il conferimento di incarico al dott. di presentare istanza di autotutela;
CP_1
- la comunicazione al dott. della successiva notificazione a della cartella CP_1 Pt_2
esattoriale ed il conferimento di ulteriori incarichi al riguardo.
Per tali ragioni non sussisteva il nesso di causalità tra il ritardo nella consegna della dichiarazione dei redditi e il danno lamentato, trattandosi di errore ampiamente rimediabile con un tempestivo interessamento, il cui impulso avrebbe dovuto provenire dai clienti.
Difettava anche la prova che, attuando tempestivamente le iniziative descritte, i ricorrenti avrebbero potuto dimostrare all' di avere diritto al credito d'imposta, non Controparte_2 essendo quindi possibile formulare un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto sortire l'attività professionale omessa.
III) Motivi di appello proposti da e . RT Parte_2
Con un unico articolato motivo d'appello, e si dolgono RT Parte_2 dell'errata valutazione da parte del Tribunale delle risultanze processuali e del materiale probatorio, nonché dell'errata interpretazione delle norme tributarie.
Impugnano innanzitutto l'ordinanza nella parte in cui si afferma che le conseguenze dell'inadempimento del professionista sarebbero state ampiamente riparabili a cura dei diretti interessati e che sia assente la prova del conferimento di tali specifici incarichi al professionista.
Ritengono che non sia dato comprendere la ragione per la quale gli attori dovessero rivolgersi ad un altro professionista per gli adempimenti conseguenti alla dichiarazione dei redditi tardivamente presentata.
In proposito osservano che:
- il dott. era a conoscenza della comunicazione del 10.09.2018 da parte dell' CP_1 [...]
delle irregolarità riscontrate, trattandosi di comunicazioni pervenute presso il suo CP_2
studio;
pagina 5 di 12 - il dott. aveva presentato per l'istanza di autotutela in data 23.07.2018 ed aveva CP_1 Pt_1 ricevuto (sempre presso il suo studio) il relativo diniego da parte dell' il Controparte_2
20/02/2019;
- non era vero che il Dott. aveva cessato la propria attività professionale il 12.07.2018, CP_1
come era comprovato dal fatto che lo stesso dott. (per conto di aveva presentato CP_1 Pt_1
istanza di autotutela in data successiva (23.07.2018) ed aveva poi ricevuto la comunicazione del successivo diniego da parte dell' ; Controparte_2
- ad ogni modo il professionista, come era suo onere, non aveva informato i clienti dell'avvenuta cessazione dell'attività.
Ad avviso degli appellanti, sarebbe dimostrato che, dopo la comunicazione del 10.09.2018 da parte dell' delle irregolarità riscontrate, al Dott. era stato conferito Controparte_2 CP_1
l'incarico di “occuparsi del problema” afferente al diniego del credito di imposta.
Ritengono parimenti errata l'ordinanza nella parte in cui il Tribunale ha affermato che l'inadempimento del professionista era emendabile.
Quanto all'autotutela, in particolare, ribadiscono che vi è prova: del conferimento dell'incarico al dott. di agire in tal senso;
del rigetto da parte dell' dell'istanza di CP_1 Controparte_2 autotutela presentata nell'interesse di l'omissione di analoga attività per conto di Pt_1 Pt_2
(essendo quindi il professionista inadempiente sul punto).
Sostengono che dopo lo spirare dei termini per la proposizione dell'istanza di autotutela e/o dopo il rigetto della stessa non sarebbe stato possibile presentare una “dichiarazione correttiva” all'esito della notificazione della cartella di pagamento.
Ritengono infine errata la parte dell'ordinanza con cui il Tribunale ha sostenuto che i ricorrenti avrebbero dovuto produrre in giudizio la documentazione necessaria a verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del credito di imposta, sostenendo in proposito che tale documentazione era già stata fornita ed utilizzata dal dott. per la presentazione CP_1
della dichiarazione precedente a quella tardiva.
Rilevano quindi, da una parte, di non essere in possesso di tale documentazione in quanto consegnata al dott. e, dall'altra, che una simile produzione sarebbe superflua essendo CP_1 stato documentato in atti che il credito di imposta era già riportato nell'anno precedente.
pagina 6 di 12 IV) Difese di parte appellata.
Il dott. ha in primo luogo ribadito di non avere ricevuto alcun “incarico generale per CP_1
tutti gli adempimenti fiscali” e che non vi sia prova in atti circa il conferimento di un simile incarico.
Ribadisce di avere interrotto l'attività lavorativa nel luglio 2019, quando i ricorrenti non erano più suoi clienti da due anni.
Con riferimento alla possibilità di rimediare alla tardiva presentazione della dichiarazione, ribadisce che sarebbe stato possibile presentare istanza in autotutela entro 30 giorni dalla comunicazione di irregolarità (docc. 12, 23 attori) o ancora una dichiarazione integrativa entro il
31.12.2020 (come allegato e documentato dagli stessi attori sub doc. 11 attori).
Sottolinea, infine, la mancata prova del danno, non avendo gli appellanti specificato quali fossero le ragioni del credito d'imposta vantato e prodotto la relativa documentazione.
V) Decisione della Corte.
1) E' bene rilevare che, pur avendo il Tribunale dato atto del pensionamento del dott. CP_1
nel luglio 2018, trattasi di evidente errore materiale atteso che il professionista ha allegato di essere andato in pensione il luglio 2019 ed ha prodotto documentazione a riscontro di tale assunto relativa per l'appunto al mese di luglio 2019.
E' bene altresì precisare che il Tribunale ha avuto ben chiara la diversità delle posizioni dei due attori ed ha motivato la decisione in parte tenendole separate (avuto riguardo alle diverse risultanze istruttorie emergenti dalle produzioni documentali in atti) ed in parte constatando per entrambi sia la mancanza di prova del conferimento di un “incarico omnicomprensivo” sia la mancata produzione dei documenti comprovanti l'effettiva sussistenza del credito di imposta.
2) Ciò premesso, non vi è uno specifico ed argomentato motivo di impugnazione afferente al primo passaggio motivazionale della decisione, ovverosia che non vi è prova in atti del conferimento di un incarico “omnicomprensivo” in favore del dott. CP_1
L'affermazione degli appellanti di non comprendere per quale motivo avrebbero dovuto rivolgersi ad un altro professionista per gli adempimenti strettamente connessi alla presentazione della dichiarazione dei redditi non concretizza una censura avente carattere di specificità rispetto pagina 7 di 12 alla motivazione data dal Tribunale secondo cui: l'allegazione dell'esistenza di un “incarico omnicomprensivo” è stata specificamente contestata dal convenuto;
non vi è prova in atti di incarichi omnicomprensivi ma solo di taluni specifici incarichi relativi al solo RT
(con particolare riferimento alla presentazione della domanda di autotutela), non invece a
[...]
Parte_2
3) L'assunto, secondo cui “certamente” entrambe le comunicazioni di irregolarità ricevute dagli attori sono state portate a conoscenza del dott. è apodittico ed è stato argomentato dagli CP_1
appellanti sulla base della constatazione che il dott. ha presentato istanza di autotutela CP_1
per (il solo) . RT
La circostanza che il dott. abbia presentato istanza di autotutela nell'interesse di è CP_1 Pt_1
documentale ma gli appellanti non spiegano come ciò possa automaticamente provare un qualche conferimento di incarichi diversi ed ulteriori rispetto a quelli pacifici e/o documentali (tali essendo solamente la presentazione della dichiarazione dei redditi per entrambi gli attori e la presentazione della domanda di autotutela per il solo ). RT
In particolare, come correttamente rilevato dal Tribunale, non vi è prova che il dott. sia CP_1
stato informato delle vicende che riguardavano specificamente , che sia stato da Parte_2 quest'ultima incaricato di presentare domande di autotutela o che abbia dalla stessa ricevuto ulteriori specifici incarichi.
4) L'affermazione degli appellanti secondo la quale la presentazione dell'istanza di autotutela nel luglio 2018 e la notificazione presso lo studio del dott. del rigetto dell'istanza di CP_1
autotutela del febbraio 2019 dimostrerebbe la falsità dell'assunto che il dott. sia CP_1 effettivamente andato in pensione nel luglio 2018 è decettiva, essendo evidente l'errore commesso dal Tribunale in ordine all'indicazione dell'anno del pensionamento.
Come già illustrato nelle premesse, è documentato che il dott. sia andato in pensione nel CP_1 luglio 2019 e la pratica dell'autotutela presentata nell'interesse di era stata già RT
definita nel precedente mese di febbraio 2019 mediante provvedimento di rigetto (doc. 2 attori).
E' corretto il rilievo degli appellanti secondo il quale non vi è prova in atti che il dott. li CP_1
abbia informati del pensionamento.
pagina 8 di 12 Tale assunto è peraltro privo di concreto rilievo decisorio se si considera che il Tribunale ha escluso che vi sia stata prova del conferimento di un incarico “omnicomprensivo” avente ad oggetto ogni adempimento ed ogni questione relativa alle dichiarazioni dei redditi a suo tempo presentate dal Dott. CP_1
Parimenti è documentato che financo l'ultimo incarico ricevuto da RT
(presentazione della domanda di autotutela) era stato definito nel febbraio 2019, prima del pensionamento.
Ne consegue che il professionista non era onerato di informare specificamente i clienti del pensionamento, non essendovi incarichi “pendenti” e non ancora evasi.
5) E' corretto il rilievo del Tribunale secondo il quale sono stati gli stessi attori, con la memoria autorizzata dep. 24.04.2023, a dare per scontata la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa, tanto da avere specificato che la stessa avrebbe dovuto essere depositata entro il
31.12.2020.
6) A prescindere dalla correttezza o meno della prospettazione sostenuta in primo grado anche dagli attori (possibilità di depositare una dichiarazione integrativa pur a fronte delle irregolarità già riscontrate dall' ), è dirimente l'ultimo passaggio motivazionale del Controparte_2
Tribunale.
Il Tribunale ha correttamente affermato che potersi affermare la responsabilità risarcitoria del dott. è necessario allegare e dimostrare di vantare il credito di imposta andato “perduto”. CP_1
Come noto, infatti, anche in tema di responsabilità professionale, il giudice è tenuto ad accertare se l'evento di danno non si sarebbe verificato ove il medesimo professionista avesse posto in essere la condotta omessa.
Non è superfluo rilevare che nel caso sub iudice lo stesso dott. sin dalla comparsa in CP_1
primo grado, si è doluto per l'appunto della mancata produzione dei giustificativi del credito d'imposta.
Nel caso di specie con il gravame gli appellanti si sono difesi affermando che:
- la documentazione fiscale era stata già a suo tempo consegnata al dott. per presentare CP_1
la dichiarazione precedente a quella tardiva;
pagina 9 di 12 - il credito d'imposta era certamente sussistente in quanto “trascinato” dalle dichiarazioni precedenti.
6.1) Quanto al primo punto, non consta che sia prassi degli studi commerciali trattenere la documentazione consegnata di volta in volta dai clienti per la presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi e può quindi presumersi che il dott. abbia restituito tutti i documenti a CP_1
sua disposizione all'esito degli adempimenti fiscali o quanto meno con la chiusura dello studio conseguente al suo pensionamento.
Non può quindi stimarsi convincente la tesi difensiva secondo la quale la documentazione l'aveva necessariamente il dott. solo perché consegnata per redigere le precedenti dichiarazioni CP_1
dei redditi.
Ne consegue che erano gli attori ad essere onerati della produzione dei documenti (scontrini, fatture o quant'altro) comprovanti l'effettiva sussistenza del credito di imposta.
6.2) Non è condivisibile la tesi secondo la quale il credito di imposta dovrebbe ritenersi accertato in favore di ciascun contribuente solo perché già riportato nell'anno precedente, essendo pur sempre possibile la possibilità di verifiche a campione da parte dell' . Controparte_2
6.3) Quanto poi alla specifica posizione di , si osserva che l' RT CP_2
, nel corso di una verifica a campione, aveva per l'appunto richiesto al contribuente di
[...]
documentare il credito di imposta (doc. 2 ricorrenti).
La documentazione richiesta non è stata consegnata all' , tanto che la Controparte_2
successiva domanda di autotutela non è stata accolta proprio a fronte di tale omissione.
Sulla base di tale constatazione, indipendentemente dalla tardività della dichiarazione dei redditi,
è evidente che , a fronte della verifica a campione effettuata, avrebbe dovuto RT
“giustificare” documentalmente il proprio credito di imposta che pertanto non potrebbe considerarsi “certo” ed acquisito solo perché già riportato nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.
Pertanto, nel presente giudizio civile di danno, il c.d. giudizio controfattuale non potrebbe risolversi automaticamente in favore del cliente proprio a fronte della contestazione già operata pagina 10 di 12 dall' . Controparte_2
Sempre relativamente alla posizione di , deve poi osservarsi che, per quanto RT
risulta dalle produzioni in atti, vengono in rilievo documenti giustificativi che lo stesso avrebbe potuto ragionevolmente produrre acquisendoli direttamente presso l' . Controparte_2
In proposito deve evidenziarsi che avendo presentato una seconda istanza di autotutela, il nuovo professionista incaricato ha chiesto che la “pratica” venisse riesaminata sulla base della documentazione già presente negli archivi dell'amministrazione finanziaria (doc. 12 ricorrenti) segno evidente che i documenti (che si assumono in possesso del solo dott. avrebbero CP_1
potuto essere acquisiti dalla parte interessata.
Da ultimo non è superfluo rilevare che, soprattutto con riferimento alla posizione di
[...]
visto il pregresso mancato riscontro alla verifica a campione operata dall' Pt_1 [...]
, non è certo sostenibile la tesi secondo la quale il credito di imposta dovrebbe CP_2 ritenersi accertato solo perché già riportato nell'anno precedente (proprio in quanto oggetto di verifica fiscale).
6.4) Quanto a , nulla è documentato in merito alle spese poste a fondamento del Parte_2
credito di imposta.
7) Concludendo, come correttamente già rilevato dal Tribunale:
- non vi è prova che abbia dato un qualche incarico al dott. Parte_2 CP_1
successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi;
- relativamente ad entrambi gli attori, non è stata prodotta la documentazione comprovante il credito di imposta, sicché il c.d. giudizio controfattuale si risolve in loro danno, non potendo sostenersi che gli stessi fossero effettivamente titolari di un credito di imposta nei confronti dell'erario.
8) Le spese seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di parti appellanti ed in favore di . Controparte_1
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso pagina 11 di 12 di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia
(rappresentato dalla domanda risarcitoria di valore più elevato proposta nell'interesse di
[...]
-€ 22.312,00- valore quindi compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00), conformemente Pt_1
ai valori medi di cui al DM n. 55/2014 (come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22), operato l'aumento per la difesa contro più parti ex art. 4, 2° comma, DM n. 55/2014 nella misura del 20%.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 gli appellanti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. resa inter partes dal Tribunale di
Novara a definizione del procedimento iscritto al n. 1195/2022 RG, n. cron. 4471/2024 del
20.06.2024;
2) Condanna e a rimborsare a le RT Parte_2 Controparte_1
spese di lite, che si liquidano in € 4.759,20 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di e RT Parte_2
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 09/07/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott. Francesco Rizzi Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 926/2024 promossa da:
(C.F. , (C.F. ), RT C.F._1 Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Barocco Gian Luca, appellanti contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Monzani Controparte_1 C.F._3
Davide, appellato
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 04.07.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
03.07.2025)
OGGETTO: risarcimento danni da inadempimento contratto di prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
Per gli appellanti e : RT Parte_2
“Accogliersi, per i motivi dedotti, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata ordinanza del Tribunale di Novara n. 4471 del 20.06.2024 pronunciata ex art. 702 ter c.p.c.
pagina 1 di 12 accogliersi le domande formulate da e nel ricorso ex art. 702 RT Parte_2
bis del 20.5.2022 perché fondate in fatto ed in diritto e comunque perché supportate del necessario supporto probatorio.
Con il favore delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino: in via principale: rigettare integralmente l'appello proposto e, per l'effetto, confermare l'ordinanza n. 4471/2024 del Tribunale di Novara;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., e convenivano in giudizio il RT Parte_2
dott. chiedendo che lo stesso venisse condannato al risarcimento dei Controparte_1 danni causati dal suo inadempimento professionale, quantificati in € 22.312,32 per e in Pt_1
€ 7.741,15 per . Pt_2
A fondamento della domanda esponevano che:
- il 31/10/2019, avevano ricevuto la notificazione di due cartelle esattoriali rispettivamente dell'importo di € 19.705,52 e di € 6.660,85 ( ); Pt_1 Pt_2
- le cartelle originavano dalla contestazione da parte dell' di un credito Irpef Controparte_2 di € 12.548,00 per e di € 4.066,00 per riportato nel rigo RN36 nella dichiarazione Pt_1 Pt_2
Unico 2017 (redditi 2016);
- gli adempimenti fiscali degli attori erano stati curati dal Dott. dottore commercialista;
CP_1
- informato della notifica delle cartelle esattoriali, il dott. aveva fornito ampie CP_1 rassicurazioni sulla risoluzione del problema con l' ; Controparte_2
- nel 2021, preoccupati per l'assenza di informazioni, si erano rivolti ad un altro commercialista, la dott.ssa la quale aveva accertato che l'emissione delle cartelle esattoriali era Persona_1
dovuta alla tardiva presentazione (da parte del Dott. delle dichiarazioni dei redditi CP_1
Unico 2016, ben oltre il termine di 90 giorni previsto dalla legge;
pagina 2 di 12 - le cartelle erano state maggiorate, di sanzioni nonché oneri di riscossione e tardivo adempimento (per non avere le parti interessate dato seguito alla comunicazione di irregolarità).
Il Dott. contestava integralmente le domande dei ricorrenti: sosteneva Controparte_1
di essere stato incaricato del solo deposito delle dichiarazioni dei redditi, mentre negava di avere ricevuto un incarico omnicomprensivo per risolvere le problematiche lamentate;
evidenziava che non erano in atti i documenti fiscali posti a fondamento del credito di imposta e che ciascun contribuente avrebbe quanto meno potuto depositare in tempo utile una dichiarazione correttiva.
Il Tribunale di Novara, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 4471/2024 del 20/06/2024, rigettava il ricorso con conseguente condanna al rimborso delle spese del giudizio.
Previa qualificazione del rapporto contrattuale come contratto d'opera professionale e previo richiamo della giurisprudenza formatasi sul punto, il Tribunale evidenziava che:
- i ricorrenti avevano addebitato al professionista di aver tardivamente trasmesso all'
[...]
la dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2015 (Modello Unico 2016); CP_2
- il convenuto, pur non negando la tardività dell'invio del Modello Unico 2016, si era difeso affermando che il ritardo era stato causato dall'intempestiva consegna dei documenti da parte dei ricorrenti necessari alla redazione della dichiarazione.
Il Tribunale, riteneva documentalmente provata la tardiva trasmissione all' Controparte_2
delle dichiarazioni dei redditi (Modello Unico 2016).
Riteneva generica e sfornita di qualsiasi elemento di prova l'allegazione difensiva del Dott.
[...]
di avere informato i clienti della necessità di consegnare a sue mani della documentazione CP_1
integrativa.
Peraltro, accertato l'inadempimento in relazione al ritardo iniziale, riteneva che l'errore sarebbe stato ampiamente riparabile ove il contribuente avesse svolto delle attività integrative, con conseguente possibilità di recuperare il credito d'imposta.
In primo luogo, sarebbe stato possibile presentare istanza di autotutela ai sensi della circolare n. 21/2013, entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione di irregolarità.
In secondo luogo, gli stessi ricorrenti avevano dato atto con la memoria depositata in data
27.04.2023 che vi sarebbe anche stata la possibilità di presentare una dichiarazione correttiva pagina 3 di 12 entro il termine (indicato dall' ) del 31.12.2020. Controparte_2
In proposito il Tribunale rilevava che relativamente al periodo successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi, i ricorrenti avevano descritto in modo estremamente sintetico i rapporti intervenuti con il professionista. In particolare, avevano riferito di avere incaricato il professionista di “tutti gli adempimenti”. Per contro, il dott. aveva contestato l'esistenza CP_1
di un accordo onnicomprensivo riferibile a qualunque attività ancora perdurante all'epoca della notificazione delle cartelle, avendo riconosciuto di essere stato incaricato solamente della presentazione della dichiarazione dei redditi fino al 2017 (atteso che per la dichiarazione del 2018 gli stessi ricorrenti si erano già rivolti ad altro professionista, avendo il dott. cessato la CP_1
propria attività nel luglio 2018).
I ricorrenti non avevano fornito alcuna prova dell'esistenza di un incarico “omnicomprensivo” o ancora di avere incaricato il professionista di svolgere le ulteriori prestazioni necessarie per rimediare alla tardività nella presentazione della dichiarazione dei redditi.
Con specifico riferimento alla posizione di , era documentato che l' RT CP_2
aveva rigettato l'istanza di autotutela per mancanza della documentazione necessaria a
[...] ricostruire il credito di imposta. La comunicazione dell' del 20.02.2019 era Controparte_2 stata indirizzata a c/o Studio La Masa”, la successiva cartella esattoriale era RT
stata notificata presso il 08.11.2019 e nessuna delle parti aveva chiarito come si RT
fossero a questo punto svolti i rapporti tra cliente e professionista.
Ad ogni modo il Tribunale riteneva che, alcun incarico potesse essere stato conferito al commercialista, in quanto quest'ultimo aveva cessato la propria attività professionale sin dal 12 luglio 2018 (n.d.r. rectius 2019).
Con specifico riferimento alla posizione di , non vi era, nella documentazione in Parte_2
atti, alcun elemento dal quale ricavare:
- l'avvenuta informativa al professionista della comunicazione ricevuta dall' CP_2
Cont
n. 0034717017001 (con la quale l' aveva informato la contribuente del
[...]
pagina 4 di 12 disconoscimento del credito d'imposta “trascinato” dalla precedente dichiarazione, in conseguenza della tardività nella presentazione di quest'ultima);
- il conferimento di incarico al dott. di presentare istanza di autotutela;
CP_1
- la comunicazione al dott. della successiva notificazione a della cartella CP_1 Pt_2
esattoriale ed il conferimento di ulteriori incarichi al riguardo.
Per tali ragioni non sussisteva il nesso di causalità tra il ritardo nella consegna della dichiarazione dei redditi e il danno lamentato, trattandosi di errore ampiamente rimediabile con un tempestivo interessamento, il cui impulso avrebbe dovuto provenire dai clienti.
Difettava anche la prova che, attuando tempestivamente le iniziative descritte, i ricorrenti avrebbero potuto dimostrare all' di avere diritto al credito d'imposta, non Controparte_2 essendo quindi possibile formulare un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto sortire l'attività professionale omessa.
III) Motivi di appello proposti da e . RT Parte_2
Con un unico articolato motivo d'appello, e si dolgono RT Parte_2 dell'errata valutazione da parte del Tribunale delle risultanze processuali e del materiale probatorio, nonché dell'errata interpretazione delle norme tributarie.
Impugnano innanzitutto l'ordinanza nella parte in cui si afferma che le conseguenze dell'inadempimento del professionista sarebbero state ampiamente riparabili a cura dei diretti interessati e che sia assente la prova del conferimento di tali specifici incarichi al professionista.
Ritengono che non sia dato comprendere la ragione per la quale gli attori dovessero rivolgersi ad un altro professionista per gli adempimenti conseguenti alla dichiarazione dei redditi tardivamente presentata.
In proposito osservano che:
- il dott. era a conoscenza della comunicazione del 10.09.2018 da parte dell' CP_1 [...]
delle irregolarità riscontrate, trattandosi di comunicazioni pervenute presso il suo CP_2
studio;
pagina 5 di 12 - il dott. aveva presentato per l'istanza di autotutela in data 23.07.2018 ed aveva CP_1 Pt_1 ricevuto (sempre presso il suo studio) il relativo diniego da parte dell' il Controparte_2
20/02/2019;
- non era vero che il Dott. aveva cessato la propria attività professionale il 12.07.2018, CP_1
come era comprovato dal fatto che lo stesso dott. (per conto di aveva presentato CP_1 Pt_1
istanza di autotutela in data successiva (23.07.2018) ed aveva poi ricevuto la comunicazione del successivo diniego da parte dell' ; Controparte_2
- ad ogni modo il professionista, come era suo onere, non aveva informato i clienti dell'avvenuta cessazione dell'attività.
Ad avviso degli appellanti, sarebbe dimostrato che, dopo la comunicazione del 10.09.2018 da parte dell' delle irregolarità riscontrate, al Dott. era stato conferito Controparte_2 CP_1
l'incarico di “occuparsi del problema” afferente al diniego del credito di imposta.
Ritengono parimenti errata l'ordinanza nella parte in cui il Tribunale ha affermato che l'inadempimento del professionista era emendabile.
Quanto all'autotutela, in particolare, ribadiscono che vi è prova: del conferimento dell'incarico al dott. di agire in tal senso;
del rigetto da parte dell' dell'istanza di CP_1 Controparte_2 autotutela presentata nell'interesse di l'omissione di analoga attività per conto di Pt_1 Pt_2
(essendo quindi il professionista inadempiente sul punto).
Sostengono che dopo lo spirare dei termini per la proposizione dell'istanza di autotutela e/o dopo il rigetto della stessa non sarebbe stato possibile presentare una “dichiarazione correttiva” all'esito della notificazione della cartella di pagamento.
Ritengono infine errata la parte dell'ordinanza con cui il Tribunale ha sostenuto che i ricorrenti avrebbero dovuto produrre in giudizio la documentazione necessaria a verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del credito di imposta, sostenendo in proposito che tale documentazione era già stata fornita ed utilizzata dal dott. per la presentazione CP_1
della dichiarazione precedente a quella tardiva.
Rilevano quindi, da una parte, di non essere in possesso di tale documentazione in quanto consegnata al dott. e, dall'altra, che una simile produzione sarebbe superflua essendo CP_1 stato documentato in atti che il credito di imposta era già riportato nell'anno precedente.
pagina 6 di 12 IV) Difese di parte appellata.
Il dott. ha in primo luogo ribadito di non avere ricevuto alcun “incarico generale per CP_1
tutti gli adempimenti fiscali” e che non vi sia prova in atti circa il conferimento di un simile incarico.
Ribadisce di avere interrotto l'attività lavorativa nel luglio 2019, quando i ricorrenti non erano più suoi clienti da due anni.
Con riferimento alla possibilità di rimediare alla tardiva presentazione della dichiarazione, ribadisce che sarebbe stato possibile presentare istanza in autotutela entro 30 giorni dalla comunicazione di irregolarità (docc. 12, 23 attori) o ancora una dichiarazione integrativa entro il
31.12.2020 (come allegato e documentato dagli stessi attori sub doc. 11 attori).
Sottolinea, infine, la mancata prova del danno, non avendo gli appellanti specificato quali fossero le ragioni del credito d'imposta vantato e prodotto la relativa documentazione.
V) Decisione della Corte.
1) E' bene rilevare che, pur avendo il Tribunale dato atto del pensionamento del dott. CP_1
nel luglio 2018, trattasi di evidente errore materiale atteso che il professionista ha allegato di essere andato in pensione il luglio 2019 ed ha prodotto documentazione a riscontro di tale assunto relativa per l'appunto al mese di luglio 2019.
E' bene altresì precisare che il Tribunale ha avuto ben chiara la diversità delle posizioni dei due attori ed ha motivato la decisione in parte tenendole separate (avuto riguardo alle diverse risultanze istruttorie emergenti dalle produzioni documentali in atti) ed in parte constatando per entrambi sia la mancanza di prova del conferimento di un “incarico omnicomprensivo” sia la mancata produzione dei documenti comprovanti l'effettiva sussistenza del credito di imposta.
2) Ciò premesso, non vi è uno specifico ed argomentato motivo di impugnazione afferente al primo passaggio motivazionale della decisione, ovverosia che non vi è prova in atti del conferimento di un incarico “omnicomprensivo” in favore del dott. CP_1
L'affermazione degli appellanti di non comprendere per quale motivo avrebbero dovuto rivolgersi ad un altro professionista per gli adempimenti strettamente connessi alla presentazione della dichiarazione dei redditi non concretizza una censura avente carattere di specificità rispetto pagina 7 di 12 alla motivazione data dal Tribunale secondo cui: l'allegazione dell'esistenza di un “incarico omnicomprensivo” è stata specificamente contestata dal convenuto;
non vi è prova in atti di incarichi omnicomprensivi ma solo di taluni specifici incarichi relativi al solo RT
(con particolare riferimento alla presentazione della domanda di autotutela), non invece a
[...]
Parte_2
3) L'assunto, secondo cui “certamente” entrambe le comunicazioni di irregolarità ricevute dagli attori sono state portate a conoscenza del dott. è apodittico ed è stato argomentato dagli CP_1
appellanti sulla base della constatazione che il dott. ha presentato istanza di autotutela CP_1
per (il solo) . RT
La circostanza che il dott. abbia presentato istanza di autotutela nell'interesse di è CP_1 Pt_1
documentale ma gli appellanti non spiegano come ciò possa automaticamente provare un qualche conferimento di incarichi diversi ed ulteriori rispetto a quelli pacifici e/o documentali (tali essendo solamente la presentazione della dichiarazione dei redditi per entrambi gli attori e la presentazione della domanda di autotutela per il solo ). RT
In particolare, come correttamente rilevato dal Tribunale, non vi è prova che il dott. sia CP_1
stato informato delle vicende che riguardavano specificamente , che sia stato da Parte_2 quest'ultima incaricato di presentare domande di autotutela o che abbia dalla stessa ricevuto ulteriori specifici incarichi.
4) L'affermazione degli appellanti secondo la quale la presentazione dell'istanza di autotutela nel luglio 2018 e la notificazione presso lo studio del dott. del rigetto dell'istanza di CP_1
autotutela del febbraio 2019 dimostrerebbe la falsità dell'assunto che il dott. sia CP_1 effettivamente andato in pensione nel luglio 2018 è decettiva, essendo evidente l'errore commesso dal Tribunale in ordine all'indicazione dell'anno del pensionamento.
Come già illustrato nelle premesse, è documentato che il dott. sia andato in pensione nel CP_1 luglio 2019 e la pratica dell'autotutela presentata nell'interesse di era stata già RT
definita nel precedente mese di febbraio 2019 mediante provvedimento di rigetto (doc. 2 attori).
E' corretto il rilievo degli appellanti secondo il quale non vi è prova in atti che il dott. li CP_1
abbia informati del pensionamento.
pagina 8 di 12 Tale assunto è peraltro privo di concreto rilievo decisorio se si considera che il Tribunale ha escluso che vi sia stata prova del conferimento di un incarico “omnicomprensivo” avente ad oggetto ogni adempimento ed ogni questione relativa alle dichiarazioni dei redditi a suo tempo presentate dal Dott. CP_1
Parimenti è documentato che financo l'ultimo incarico ricevuto da RT
(presentazione della domanda di autotutela) era stato definito nel febbraio 2019, prima del pensionamento.
Ne consegue che il professionista non era onerato di informare specificamente i clienti del pensionamento, non essendovi incarichi “pendenti” e non ancora evasi.
5) E' corretto il rilievo del Tribunale secondo il quale sono stati gli stessi attori, con la memoria autorizzata dep. 24.04.2023, a dare per scontata la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa, tanto da avere specificato che la stessa avrebbe dovuto essere depositata entro il
31.12.2020.
6) A prescindere dalla correttezza o meno della prospettazione sostenuta in primo grado anche dagli attori (possibilità di depositare una dichiarazione integrativa pur a fronte delle irregolarità già riscontrate dall' ), è dirimente l'ultimo passaggio motivazionale del Controparte_2
Tribunale.
Il Tribunale ha correttamente affermato che potersi affermare la responsabilità risarcitoria del dott. è necessario allegare e dimostrare di vantare il credito di imposta andato “perduto”. CP_1
Come noto, infatti, anche in tema di responsabilità professionale, il giudice è tenuto ad accertare se l'evento di danno non si sarebbe verificato ove il medesimo professionista avesse posto in essere la condotta omessa.
Non è superfluo rilevare che nel caso sub iudice lo stesso dott. sin dalla comparsa in CP_1
primo grado, si è doluto per l'appunto della mancata produzione dei giustificativi del credito d'imposta.
Nel caso di specie con il gravame gli appellanti si sono difesi affermando che:
- la documentazione fiscale era stata già a suo tempo consegnata al dott. per presentare CP_1
la dichiarazione precedente a quella tardiva;
pagina 9 di 12 - il credito d'imposta era certamente sussistente in quanto “trascinato” dalle dichiarazioni precedenti.
6.1) Quanto al primo punto, non consta che sia prassi degli studi commerciali trattenere la documentazione consegnata di volta in volta dai clienti per la presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi e può quindi presumersi che il dott. abbia restituito tutti i documenti a CP_1
sua disposizione all'esito degli adempimenti fiscali o quanto meno con la chiusura dello studio conseguente al suo pensionamento.
Non può quindi stimarsi convincente la tesi difensiva secondo la quale la documentazione l'aveva necessariamente il dott. solo perché consegnata per redigere le precedenti dichiarazioni CP_1
dei redditi.
Ne consegue che erano gli attori ad essere onerati della produzione dei documenti (scontrini, fatture o quant'altro) comprovanti l'effettiva sussistenza del credito di imposta.
6.2) Non è condivisibile la tesi secondo la quale il credito di imposta dovrebbe ritenersi accertato in favore di ciascun contribuente solo perché già riportato nell'anno precedente, essendo pur sempre possibile la possibilità di verifiche a campione da parte dell' . Controparte_2
6.3) Quanto poi alla specifica posizione di , si osserva che l' RT CP_2
, nel corso di una verifica a campione, aveva per l'appunto richiesto al contribuente di
[...]
documentare il credito di imposta (doc. 2 ricorrenti).
La documentazione richiesta non è stata consegnata all' , tanto che la Controparte_2
successiva domanda di autotutela non è stata accolta proprio a fronte di tale omissione.
Sulla base di tale constatazione, indipendentemente dalla tardività della dichiarazione dei redditi,
è evidente che , a fronte della verifica a campione effettuata, avrebbe dovuto RT
“giustificare” documentalmente il proprio credito di imposta che pertanto non potrebbe considerarsi “certo” ed acquisito solo perché già riportato nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.
Pertanto, nel presente giudizio civile di danno, il c.d. giudizio controfattuale non potrebbe risolversi automaticamente in favore del cliente proprio a fronte della contestazione già operata pagina 10 di 12 dall' . Controparte_2
Sempre relativamente alla posizione di , deve poi osservarsi che, per quanto RT
risulta dalle produzioni in atti, vengono in rilievo documenti giustificativi che lo stesso avrebbe potuto ragionevolmente produrre acquisendoli direttamente presso l' . Controparte_2
In proposito deve evidenziarsi che avendo presentato una seconda istanza di autotutela, il nuovo professionista incaricato ha chiesto che la “pratica” venisse riesaminata sulla base della documentazione già presente negli archivi dell'amministrazione finanziaria (doc. 12 ricorrenti) segno evidente che i documenti (che si assumono in possesso del solo dott. avrebbero CP_1
potuto essere acquisiti dalla parte interessata.
Da ultimo non è superfluo rilevare che, soprattutto con riferimento alla posizione di
[...]
visto il pregresso mancato riscontro alla verifica a campione operata dall' Pt_1 [...]
, non è certo sostenibile la tesi secondo la quale il credito di imposta dovrebbe CP_2 ritenersi accertato solo perché già riportato nell'anno precedente (proprio in quanto oggetto di verifica fiscale).
6.4) Quanto a , nulla è documentato in merito alle spese poste a fondamento del Parte_2
credito di imposta.
7) Concludendo, come correttamente già rilevato dal Tribunale:
- non vi è prova che abbia dato un qualche incarico al dott. Parte_2 CP_1
successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi;
- relativamente ad entrambi gli attori, non è stata prodotta la documentazione comprovante il credito di imposta, sicché il c.d. giudizio controfattuale si risolve in loro danno, non potendo sostenersi che gli stessi fossero effettivamente titolari di un credito di imposta nei confronti dell'erario.
8) Le spese seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di parti appellanti ed in favore di . Controparte_1
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso pagina 11 di 12 di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia
(rappresentato dalla domanda risarcitoria di valore più elevato proposta nell'interesse di
[...]
-€ 22.312,00- valore quindi compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00), conformemente Pt_1
ai valori medi di cui al DM n. 55/2014 (come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22), operato l'aumento per la difesa contro più parti ex art. 4, 2° comma, DM n. 55/2014 nella misura del 20%.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 gli appellanti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. resa inter partes dal Tribunale di
Novara a definizione del procedimento iscritto al n. 1195/2022 RG, n. cron. 4471/2024 del
20.06.2024;
2) Condanna e a rimborsare a le RT Parte_2 Controparte_1
spese di lite, che si liquidano in € 4.759,20 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di e RT Parte_2
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 09/07/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Rossana Zappasodi
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