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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 01/12/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 67/2012
C O R T E D'A P P E L L O
DI RE BR
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente relatore dott. Mirenna Mauro consigliere dott.ssa Rende Federica consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 67/2012 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
c.f. con sede in San Ferdinando, in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
PE PI AL, PE LI, PE AB e PE ZI
nei confronti di
, c.f. , Controparte_1 P.IVA_2
con sede legale in Cittanova, via Nazionale n. 196, in persona del liquidatore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Greco, elettivamente domiciliata in
Reggio Calabria alla via Nazionale Pentimele n. 202
***
1 Corte d'Appello
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Estinzione del procedimento
ha proposto appello avverso la sentenza n. 364/2011, Parte_1 depositata in data 1/7/2011, pronunciata dal Tribunale di Palmi, nell'ambito del procedimento n. 903/2009.
Con ordinanza del 9 ottobre 2012 è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Fissata l'udienza per la trattazione al 23 maggio 2013, ai sensi dell'art. 309
c.p.c., l'udienza è stata rinviata al 19 dicembre 2013, perché nessuna delle parti era presente.
All'udienza del 19 dicembre 2013, attesa l'assenza dei procuratori delle parti,
è stata ordinata la cancellazione della causa dal ruolo.
Con provvedimento del 31 ottobre 2025, preso atto che il procedimento è stato cancellato senza dichiarare l'estinzione prevista dall'art. 181 c.p.c. come modificato dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella l. 6 agosto 2008, n. 133, è stata fissata l'udienza del 24 novembre 2025 per le determinazioni conseguenti.
Regolarmente comunicato alle parti il predetto provvedimento, nessuna parte ha depositato note scritte per la trattazione scritta fissata in tale data.
Ai sensi dell'art. 181 c.p.c. se nessuna delle parti comparisce alla nuova udienza, il giudice dichiara l'estinzione del processo.
Comunque il processo va dichiarato estinto ai sensi dell'art. 307 primo comma c.p.c., a norma del quale il processo cancellato deve essere riassunto nel termine perentorio di tre mesi dal provvedimento di cancellazione, altrimenti si estingue.
2 Corte d'Appello
Il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio decorre dalla data dell'udienza in presenza in cui è stata disposta la cancellazione (19 dicembre
2013).
L'odierno giudizio non è stato riassunto.
Conseguentemente, essendo decorso il termine di tre mesi dalla cancellazione, il giudizio d'appello va dichiarato estinto e ordinata la cancellazione della causa dal ruolo.
Il processo non risulta riassunto.
Pertanto il processo va dichiarato estinto.
2.- Spese processuali
Le spese del presente grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
3.- Doppio contributo unificato
Essendo stata dichiarata l'estinzione del giudizio d'appello, non trova applicazione l'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura lato sensu sanzionatoria, non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (in tal senso Cass. civ., sez. lav., n. 14641/2020; Cass.
n. 25485/2018).
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. Controparte_1
364/2011, depositata in data 1/7/2011, emessa dal Tribunale di Palmi a definizione del procedimento n. 903/2009, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara l'estinzione del processo;
- pone le spese processuali del secondo grado di giudizio a carico delle parti che le hanno anticipate.
Reggio Calabria, 28.11.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
3
n. 67/2012
C O R T E D'A P P E L L O
DI RE BR
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente relatore dott. Mirenna Mauro consigliere dott.ssa Rende Federica consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 67/2012 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
c.f. con sede in San Ferdinando, in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
PE PI AL, PE LI, PE AB e PE ZI
nei confronti di
, c.f. , Controparte_1 P.IVA_2
con sede legale in Cittanova, via Nazionale n. 196, in persona del liquidatore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Greco, elettivamente domiciliata in
Reggio Calabria alla via Nazionale Pentimele n. 202
***
1 Corte d'Appello
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Estinzione del procedimento
ha proposto appello avverso la sentenza n. 364/2011, Parte_1 depositata in data 1/7/2011, pronunciata dal Tribunale di Palmi, nell'ambito del procedimento n. 903/2009.
Con ordinanza del 9 ottobre 2012 è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Fissata l'udienza per la trattazione al 23 maggio 2013, ai sensi dell'art. 309
c.p.c., l'udienza è stata rinviata al 19 dicembre 2013, perché nessuna delle parti era presente.
All'udienza del 19 dicembre 2013, attesa l'assenza dei procuratori delle parti,
è stata ordinata la cancellazione della causa dal ruolo.
Con provvedimento del 31 ottobre 2025, preso atto che il procedimento è stato cancellato senza dichiarare l'estinzione prevista dall'art. 181 c.p.c. come modificato dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella l. 6 agosto 2008, n. 133, è stata fissata l'udienza del 24 novembre 2025 per le determinazioni conseguenti.
Regolarmente comunicato alle parti il predetto provvedimento, nessuna parte ha depositato note scritte per la trattazione scritta fissata in tale data.
Ai sensi dell'art. 181 c.p.c. se nessuna delle parti comparisce alla nuova udienza, il giudice dichiara l'estinzione del processo.
Comunque il processo va dichiarato estinto ai sensi dell'art. 307 primo comma c.p.c., a norma del quale il processo cancellato deve essere riassunto nel termine perentorio di tre mesi dal provvedimento di cancellazione, altrimenti si estingue.
2 Corte d'Appello
Il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio decorre dalla data dell'udienza in presenza in cui è stata disposta la cancellazione (19 dicembre
2013).
L'odierno giudizio non è stato riassunto.
Conseguentemente, essendo decorso il termine di tre mesi dalla cancellazione, il giudizio d'appello va dichiarato estinto e ordinata la cancellazione della causa dal ruolo.
Il processo non risulta riassunto.
Pertanto il processo va dichiarato estinto.
2.- Spese processuali
Le spese del presente grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
3.- Doppio contributo unificato
Essendo stata dichiarata l'estinzione del giudizio d'appello, non trova applicazione l'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura lato sensu sanzionatoria, non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (in tal senso Cass. civ., sez. lav., n. 14641/2020; Cass.
n. 25485/2018).
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. Controparte_1
364/2011, depositata in data 1/7/2011, emessa dal Tribunale di Palmi a definizione del procedimento n. 903/2009, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara l'estinzione del processo;
- pone le spese processuali del secondo grado di giudizio a carico delle parti che le hanno anticipate.
Reggio Calabria, 28.11.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
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