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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione lavoro e previdenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero F. De Pietro Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Anna Rita Motti Consigliere Rel./est riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 18.2.25, tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3239/21 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
rappresentati/a/o e difesi/a/o giusto mandato in atti Parte_1 dall'avv. GIUSEPPE IAVARONE;
RICORRENTE IN REVOCAZIONE
E
in persona del legale rappresentante p.t; Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente ha proposto ricorso per la revocazione della sentenza n. 3727/2021 della Corte di appello di Napoli, sez. lavoro, pubblicata il 22/07/2021, mai notificata.
La ricorrente ha dedotto che con sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1743/19 la ART CP_1 veniva condannata al pagamento in suo favore di € 102.722,31 oltre interessi, rivalutazione e spese di lite;
che avverso questa sentenza aveva proposto gravame la gravame cui CP_1 l'odierna ricorrente aveva resistito;
che nel corso del giudizio di Appello le parti avevano trovato un accordo transattivo il quale, all'udienza di discussione del 07/07/2021, era raccolto in separato verbale sottoscritto dalle parti e dal Presidente del Collegio in p. dell'ill. dr.ssa Papa (verbale n. 16/2021); che in base a tale accordo Pro.mo.art. si impegnava a corrispondere alla lavoratrice l'importo netto complessivo di € 35.000,00 in tal modo dilazionato: € 5.000,00 alla sottoscrizione, € 5.000,00 entro la data del 20/07/2021, la residua parte in 20 rate di € 1.250,00 scadenti il 20 di ogni mese a decorrere dal 20/09/2021; che la lavoratrice, dal canto suo accettava tale importo “quale indennizzo risarcitorio transattivo novativo omnicomprensivo, a saldo di ogni e qualunque avere, anche per danno emergente, secondo le modalità indicate, dichiarando di non avere null'altro a pretendere dalla
per qualsivoglia titolo o ragione, relativamente a tutte le domande avanzate con le CP_2 proprie istanze e per qualsiasi altro diritto, anche di altra natura risarcitoria e/o di indennizzo, derivante dal pregresso rapporto di lavoro intercorso e dedotto in lite;
”¸che nell'accordo di transazione era altresì presente la seguente clausola (art. 2 dei e Condizioni): “… la Promoart CP_3 afferma che la indennità ha natura risarcitoria risolutiva del rapporto lavorativo a far data dal 26.11.2008, e comunque per l'intero periodo lavorativo comunque determinato, di tal che quindi la somma è offerta a mero titolo transattivo a titolo di riconoscimento omnicomprensivo;
i termini di scadenza del rateizzo sono considerati essenziali dalle parti, di tal che, il mancato pagamento di due ratei consecutivi comporterà la decadenza del beneficio del termine e la risoluzione della presente transazione con diritto della ad esigere l'intero importo a lei dovuto, detratto quanto già Pt_1 ricevuto, come stabilito nella sentenza n. 1743/2019, pubblicata l'08/04/2019, NGR: 14824/2017 del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, G.L. Campolongo Barbato, e conseguente reviviscenza degli effetti del predetto provvedimento giudiziario.”; che all'esito dell'udienza del 07/07/2021 l'ecc. Corte di appello pronunciava la sentenza n. 3727/2021, depositata il 22/07/2021, con cui riformava la sentenza di primo grado e dichiarava la cessazione della materia del contendere con l'integrale compensazione delle spese di lite;
che la Corte è incorsa in un errore in fatto in quanto la pronuncia di cessata materia del contendere, emessa a seguito di lettura di verbale di conciliazione fra le parti, è fondata sulla presunta insussistenza del fatto, la cui verità è invece positivamente stabilita, che le parti non abbiano reso una dichiarazione contrattuale integrante la clausola espressa di risoluzione della transazione in caso di inadempimento;
che l'art. 1976 c.c. fa salva l'ipotesi che le parti, anche laddove abbiano concluso una transazione novativa, possono nondimeno richiedere la risoluzione per inadempimento quando tale facoltà sia stata espressamente convenuta in contratto;
che la clausola espressa, in questo caso, autorizza la domanda di risoluzione della transazione con reviviscenza del rapporto giuridico principale;
che è evidente che le parti intendevano nondimeno condizionare l'efficacia estintiva del rapporto originario all'esatto adempimento da parte dell'obbligato, sicchè la censura che si muove alla sentenza impugnata è quella di aver assunto come presupposto per la dichiarazione di cessata materia del contendere una falsa rappresentazione della volontà transattiva emessa dalle parti, basatasi sulla mancata percezione della dichiarazione negoziale integrativa della clausola di risolubilità dell'accordo novativo in caso di inadempimento del debitore;
che la Corte pertanto, preso atto che, per volere delle parti, il rapporto risarcitorio originario avrebbe potuto riacquistare efficacia tra le parti, avrebbe dovuto concludere per la dichiarazione di estinzione del giudizio di appello ai fini del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Tanto premesso ha chiesto “In via principale e rescindente, riconosciuta l'esistenza dell'errore di cui al n. 4) art. 395, co. 1°, c.p.c., sia dichiarata la revocazione della sentenza n. 3727/21 pubblicata il
22/07/2021 della Corte di appello di Napoli, sez. lavoro;
ii. In sostituzione della revocata decisione e in via rescissoria, riconosciuta l'esistenza della clausola di risolubilità ex art. 1976 c.c. dell'accordo transattivo tra e e riportata nel verbale di Parte_1 Controparte_2 conciliazione n. 16 del 07/07/2021, pronunciare sentenza di estinzione del giudizio iscritto al RG.
2721/19 della Corte di appello di Napoli;
iii. Vinte le spese di lite con attribuzione al sott.to difensore, oltre oneri accessori, con clausola di distrazione ex art. 93 c.p.c.”.
Pur ritualmente citata non si è costituita la convenuta di cui va dichiarata la contumacia.
La controversia, a seguito di trattazione cartolare, e previo rituale deposito delle relative note, è decisa come segue.
Il ricorso per revocazione non può trovare accoglimento. Il giudizio deve muovere necessariamente dall'individuazione dell'eventuale errore revocatorio ed poi dalla verifica della decisività dello stesso.
Giova riportare gli arresti della giurisprudenza di legittimità in materia cui la Corte adita intende dare seguito. Come da consolidato insegnamento della Suprema Corte, “L'errore revocatorio è configurabile solo qualora la decisione sia frutto di una errata percezione del fatto sostanziale o processuale ed emerga oggettivamente, immediatamente ed incontestabilmente dal raffronto tra la rappresentazione del fatto, risultante dagli atti e documenti di causa, e quella percepita dal Giudice alla loro lettura. La viziata percezione, la supposizione errata della sussistenza o insussistenza del fatto, deve essere necessariamente espressa e non implicita, posto che in caso contrario si configura una omessa valutazione, censurabile ex art. 360 c.p.c., n. 5, se riferibile a fatti sostanziali, ovvero ex art. 360
c.p.c., n. 4, in caso mancata considerazione di un atto processuale (in tal senso Cass. 21.7.2010 n.
17110 e Cass. 15.11.2013 n. 25653 e Cass.19176/16, in motivazione). Ed ancora: “L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali;
il detto errore deve:
a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;
c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa. (Nella specie, la S.C. ha affermato il principio escludendo il vizio revocatorio in un giudizio per cassazione nel quale era stato omesso il rilievo che il controricorso era stato notificato alla parte personalmente, anzichè al procuratore nel domicilio eletto).( così Cassazione civile sez. VI,
10/06/2021, n.16439 ). E' inoltre orientamento parimenti consolidato della Suprema Corte quello secondo cui “Nella fase rescindente del giudizio di revocazione, il giudice, verificato l'errore di fatto (sostanziale o processuale) esposto ai sensi del n. 4 dell'art. 395 c.p.c., deve valutarne la decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l'affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa;
ove tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la sentenza impugnata risulti, in tal modo, priva della sua base logico-giuridica, il giudice deve procedere alla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame del merito della controversia, che tenga conto dell'effettuato emendamento.” (Cassazione civile sez. VI, 23/04/2020, n.8051). Ed inoltre: “In tema di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione, la contestazione dell'errore di fatto revocatorio, ai sensi dell'art. 395, comma 1 n. 4 c.p.c., presuppone la sua decisività, requisito che deriva dalla natura straordinaria del rimedio e dall'esigenza di stabilità del giudicato, in ossequio al "principio di ragionevole durata del processo" e al connesso divieto di protrazione all'infinito dei giudizi;
tale decisività non sussiste qualora l'impugnato provvedimento trovi fondamento anche in ulteriori ed autonome "rationes decidendi" rispetto alle quali non sia contestato alcun errore percettivo.(Nel caso di specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di revocazione di una propria ordinanza che aveva erroneamente dichiarato l'improcedibilità del ricorso per mancata produzione, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., della relata di notificazione della sentenza di merito, ma che, nel prosieguo della motivazione, aveva altresì aggiunto che tutti i motivi del ricorso erano inammissibili, risultando così il denunziato errore percettivo inidoneo a travolgere l'ulteriore "ratio" del provvedimento impugnato).( cfr Cassazione civile sez. III, 14/02/2022, n.4678 e Cass. Civ., n. 25871 del 2017).
Ed allora, in ossequio ai principi enunciati occorre verificare se la Corte di Appello precedentemente adita abbia effettivamente supposto l'esistenza di un fatto non risultato provato e che non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato.
Inoltre, ai fini del giudizio che qui interessa, occorre anche che detto fatto rivesta carattere di decisività nell'economia del giudizio. Va allora innanzitutto detto che non si comprende perché la parte ricorrente chieda che venga in questa sede accertata la risoluzione della transazione e di pronunciarsi sentenza di estinzione del giudizio in luogo di quella di cessazione della materia del contendere. Ove, infatti, non possa dichiararsi la cessazione della materia del contendere, in presenza di clausola risolutiva, è evidente che rimarrebbe ferma la necessità di celebrare il giudizio di appello. Delle due l'una: o la transazione è sottoposta a clausola risolutiva ed allora in caso di inadempimento rivive il rapporto pregresso;
ovvero non lo è ed allora effettivamente cessa la materia del contendere in presenza di una nuova obbligazione diversamente conformata e contenuta in un diverso titolo.
Il contratto stipulato dalle parti va dunque interpretato, con particolare riferimento alla clausola qui contestata, ma anche nella sua interezza. Circostanza questa che porta anche a far ritenere che il medesimo ragionamento abbia fatto anche il collegio, così escludendosi che possa trattarsi di un errore e non di una valutazione in termini giuridici. Ebbene, si legge al punto 2 dell'accordo transattivo novativo che “… i termini di scadenza del rateizzo sono considerati essenziali dalle parti, di talché il mancato pagamento di due ratei consecutivi comporterà la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione della presente transazione con diritto della ad esigere l'intero importo a lei dovuto detratto quanto già ricevuto come Pt_1 stabilito nella sentenza numero 1743/2019… e conseguente reviviscenza degli effetti del predetto provvedimento..”; al punto 6), però, si legge anche ”.. le parti con la sottoscrizione del presente atto intendono porre fine come effettivamente pongono fine alla instaurando controversia oggetto del presente atto sicché dichiarano reciprocamente di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra per qualunque titolo ragione o motivo anche mediato….” . Ritiene il collegio che la volontà delle parti di porre fine al giudizio sostituendo agli effetti dello stesso la regolamentazione di interessi dalle stesse stabilita è chiarissimo e rinvenibile nel punto 6 dell'atto.
Al contempo la clausola di cui al punto 2 introduce una decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione della transazione limitatamente ad uno specifico profilo: ove i termini della rateizzazione non fossero rispettati, la avrebbe diritto di esigere subito non alla somma concordata con la Pt_1 transazione ma quella di cui alla sentenza gravata detratti gli importi già incassati ratealmente in virtù della transazione.
Le parti, invero, parlano di reviviscenza degli effetti del predetto provvedimento, cioè degli effetti della sentenza impugnata, che è sentenza di condanna al pagamento di una somma di danaro pari ad euro 102722,32 oltre interessi e rivalutazione. Le stesse fanno riferimento al solo ammontare della condanna. Peraltro con la conciliazione esse, in ogni caso, sostituiscono all'obbligazione scaturente dalla sentenza una diversa obbligazione: o il pagamento rateale di 35.000 euro;
o ove esso non sia adempiuto nei termini di cui alla clausola, quello dell'importo previsto dalla sentenza detratto quanto percepito con i pagamenti rateali adempiuti.
La volontà delle parti è, dunque, diretta sicuramente a porre fine al giudizio, ponendo in essere un negozio novativo, ma conservando i soli effetti della sentenza impugnata, per il caso di inadempimento del pagamento rateale. In questo caso alla parte sarà dovuto l'importo stabilito in sentenza detratto quanto pagato in virtù dell'accordo transattivo. E' allora evidente che il diritto della ad ottenere dette somme troverà titolo nel verbale di Pt_1 conciliazione che dovrà essere posto in esecuzione, e non più nella sentenza. Ha ritenuto la Suprema Corte che “La transazione novativa stipulata tra le parti in causa e avente ad oggetto il rapporto obbligatorio dedotto in giudizio non determina la cessazione della materia del contendere qualora contenga l'espressa pattuizione del diritto delle parti alla risoluzione per inadempimento della transazione medesima, giacché questa pattuizione, secondo l'inciso finale dell'art. 1976 c.c., impedisce l'estinzione immediata del rapporto originario e lo tiene in stato di quiescenza sino all'effettivo adempimento della transazione novativa;
solo
l'adempimento della transazione determina l'effettiva estinzione del rapporto originario, mentre la risoluzione della stessa per inadempimento comporta la reviviscenza del medesimo rapporto”.
(Cassazione civile sez. II, 09/12/2019, n.32109).
Nella specie le parti hanno stabilito non la risoluzione dell'intero accordo – comprendente il porre fine al giudizio- ma solo la parte relativa agli accordi patrimoniali stabilendo una più gravosa obbligazione per il caso di inadempimento del pagamento rateale ( quella di cui al punto 2), obbligazione comunque diversa da quella prevista in sentenza.
Ciò detto deve ritenersi che correttamente la Corte con la sentenza revocanda abbia dichiarato la cessazione della materia del contendere. Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Nulla per le spese del grado stante la contumacia della convenuta.
La Corte dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, e salva la verifica di esenzioni, della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n°
115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, in relazione alla debenza del doppio del contributo unificato, posto che la presente impugnazione è pendente dopo il
31.1.2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede: • Rigetta il ricorso;
• Nulla per le spese;
• dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, e salva la verifica di esenzioni, della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n° 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, in relazione alla debenza del doppio del contributo unificato, posto che la presente impugnazione è pendente dopo il 31.1.2013.
In Napoli all'esito dell'udienza cartolare del 18.2.25
Il Consigliere est. Il Presidente