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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 30/05/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al N. 469 /2025 R.G. promossa da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. MANGIAROTTI VITTORIO e con domicilio eletto presso il suo studio in PIAZZA VITTORIO VENETO, 38 27043 BRONI
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in CANNETO PAVESE, in data 31/07/1999, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di CANNETO PAVESE alla Parte II, Serie A n. 2, dell'anno 1999; separati consensualmente con decreto di omologa del 10.01.2023;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) La casa coniugale di Canneto Pavese, via Montuè n. 86, di proprietà di , Parte_2
rimane definitivamente a assegnata alla stessa con tutto il mobilio di arredo che la compone. Per Per Per 2) Le figlie e sono maggiorenni. è anche economicamente autosufficiente, non vive più con i genitori ormai da un anno, e non è quindi necessario provvedere al suo
Per mantenimento, mentre vive con la madre e non è economicamente autosufficiente.
I figli e vengono affidati ad entrambi i genitori secondo le regole dell'affido Per_3 Per_4
condiviso con collocazione prevalente presso la madre. Tutte le decisioni più importanti riguardanti la vita, l'istruzione e l'educazione dei figli saranno prese dai genitori di comune accordo tra di loro. 3) Il padre potrà vedere e tenere con se i figli e a fine settimana alternati con la Per_3 Per_4 madre, dalle ore 17,30 del venerdì fino alle ore 20,00 della domenica sera.
Il padre preleverà e il venerdì presso l'abitazione della madre e li riporterà Per_3 Per_4
presso sempre l'abitazione della madre la domenica sera;
il padre potrà tenere con se i figli un giorno durante la settimana, quando non li terrà nel week- end, il mercoledì, dalle ore 17,30 alle ore 20,30, prelevandoli e riportandoli presso l'abitazione della madre.
A) durante le vacanze natalizie i figli trascorreranno, ad anni alterni, la settimana dal 24.12. al
30.12. con la madre e quella dal 31.12. al 06.01 con il padre, allo stesso modo e Per_3
, il giorno di Pasqua, rimarranno con la madre ed il Lunedì dell'Angelo con il padre e Per_4
l'anno successivo trascorreranno il giorno di Pasqua con il padre ed il Lunedì dell'Angelo con la madre.
B) durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli per due settimane anche non consecutive in un periodo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
C) i figli trascorreranno i ponti scolastici con il genitore cui spetterà, di volta in volta, il fine settimana più prossimo al ponte, fermo restando l'obbligo per i genitori di distribuire, ove possibile in parti uguali tra loro, i ponti scolastici che si presenteranno durante l'anno.
4) si obbliga a corrispondere alla moglie, a titolo di concorso nel mantenimento dei Parte_1
Per figli e , la somma di euro 400,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici Istat, Per_3 Per_4
che verserà alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario.
L'assegno unico per i figli, pari ad euro 700,00 mensili, sarà devoluto interamente alla madre.
provvederà inoltre a rimborsare alla madre il 50% delle spese extra assegno Parte_1 sostenute per i figli secondo il criterio stabilito, e con le modalità previste, dal protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Pavia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia.
5) I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente ad ogni pretesa in ordine al loro mantenimento.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
11.02.2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate, cosi come modificate con note scritte del 18.04.2025.
Pag. 2 di 4 Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno modificato le condizioni di cui al ricorso ed hanno depositato documentazione contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del Tribunale di Pavia del 10.01.2023 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Canneto Pavese il giorno 31/07/1999 (atto n. 2, parte II, Parte_2
Serie A, anno 1999);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pag. 3 di 4 Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 29.05.2025
Il Giudice est. Il presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al N. 469 /2025 R.G. promossa da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. MANGIAROTTI VITTORIO e con domicilio eletto presso il suo studio in PIAZZA VITTORIO VENETO, 38 27043 BRONI
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in CANNETO PAVESE, in data 31/07/1999, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di CANNETO PAVESE alla Parte II, Serie A n. 2, dell'anno 1999; separati consensualmente con decreto di omologa del 10.01.2023;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) La casa coniugale di Canneto Pavese, via Montuè n. 86, di proprietà di , Parte_2
rimane definitivamente a assegnata alla stessa con tutto il mobilio di arredo che la compone. Per Per Per 2) Le figlie e sono maggiorenni. è anche economicamente autosufficiente, non vive più con i genitori ormai da un anno, e non è quindi necessario provvedere al suo
Per mantenimento, mentre vive con la madre e non è economicamente autosufficiente.
I figli e vengono affidati ad entrambi i genitori secondo le regole dell'affido Per_3 Per_4
condiviso con collocazione prevalente presso la madre. Tutte le decisioni più importanti riguardanti la vita, l'istruzione e l'educazione dei figli saranno prese dai genitori di comune accordo tra di loro. 3) Il padre potrà vedere e tenere con se i figli e a fine settimana alternati con la Per_3 Per_4 madre, dalle ore 17,30 del venerdì fino alle ore 20,00 della domenica sera.
Il padre preleverà e il venerdì presso l'abitazione della madre e li riporterà Per_3 Per_4
presso sempre l'abitazione della madre la domenica sera;
il padre potrà tenere con se i figli un giorno durante la settimana, quando non li terrà nel week- end, il mercoledì, dalle ore 17,30 alle ore 20,30, prelevandoli e riportandoli presso l'abitazione della madre.
A) durante le vacanze natalizie i figli trascorreranno, ad anni alterni, la settimana dal 24.12. al
30.12. con la madre e quella dal 31.12. al 06.01 con il padre, allo stesso modo e Per_3
, il giorno di Pasqua, rimarranno con la madre ed il Lunedì dell'Angelo con il padre e Per_4
l'anno successivo trascorreranno il giorno di Pasqua con il padre ed il Lunedì dell'Angelo con la madre.
B) durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli per due settimane anche non consecutive in un periodo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
C) i figli trascorreranno i ponti scolastici con il genitore cui spetterà, di volta in volta, il fine settimana più prossimo al ponte, fermo restando l'obbligo per i genitori di distribuire, ove possibile in parti uguali tra loro, i ponti scolastici che si presenteranno durante l'anno.
4) si obbliga a corrispondere alla moglie, a titolo di concorso nel mantenimento dei Parte_1
Per figli e , la somma di euro 400,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici Istat, Per_3 Per_4
che verserà alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario.
L'assegno unico per i figli, pari ad euro 700,00 mensili, sarà devoluto interamente alla madre.
provvederà inoltre a rimborsare alla madre il 50% delle spese extra assegno Parte_1 sostenute per i figli secondo il criterio stabilito, e con le modalità previste, dal protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Pavia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia.
5) I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente ad ogni pretesa in ordine al loro mantenimento.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
11.02.2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate, cosi come modificate con note scritte del 18.04.2025.
Pag. 2 di 4 Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno modificato le condizioni di cui al ricorso ed hanno depositato documentazione contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del Tribunale di Pavia del 10.01.2023 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Canneto Pavese il giorno 31/07/1999 (atto n. 2, parte II, Parte_2
Serie A, anno 1999);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pag. 3 di 4 Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 29.05.2025
Il Giudice est. Il presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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