Sentenza 20 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 20/04/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 779/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
Sezione I Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Dott. Luciano Pietro Aliquò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), rappresentati e difesi dagli C.F._2 Parte_3 C.F._3
Avv.ti Nicolò Colombo e Mattia Alessandro Conti;
-parte attrice opponente-
CONTRO
(C.F. , in persona del PA P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, Dott. rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
Roberto Bonacina;
-parte convenuta opposta-
E
(C.F. ), in persona del responsabile ON P.IVA_2
Gestione rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Controparte_4 Controparte_5
Torre;
-parte convenuta opposta-
***
Conclusioni:
Per parte attrice: N VIA PRELIMINARE:
• sospendere l'efficacia esecutiva delle cartelle esattoriali opposte, ricorrendo i presupposti del periculum in mora (entità degli importi azionati) e del fumus boni iuris (prescrizione);
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
• accertare e dichiarare la prescrizione del credito vantato dall'ente impositore PA
, di cui alle cartelle esattoriali opposte;
[...] IN VIA SUBORDINATA:
1
IN VIA ISTRUTTORIA: si allega la seguente documentazione:
• copia ordinanze-ingiunzioni;
• copia delle cartelle esattoriali impugnate. Con riserva di precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate, nonché di produrre documenti ed articolare mezzi istruttori nei termini di legge.
***
Per il convenuto : PA
“accertare per tutti i motivi esposti nella narrativa in atti la carenza di legittimazione passiva del
[...]
e, per l'effetto, dichiarare l'estromissione del Medesimo Ente dal presente PA giudizio, con condanna degli attori alla rifusione delle spese di lite liquidate come da D.M. 55/2014; In via principale nel merito: rigettare tutte le avversarie domande in quanto infondate in fatto e diritto, per tutte le ragioni di cui alla narrativa in atti.
In ogni caso con rifusione delle spese di lite in favore del e, PA in particolare:
per l'ipotesi di rigetto delle domande attoree, condannare i sigg.ri , e Parte_1 Parte_3 [...]
, in solido tra loro, nelle loro rispettive qualità specificate in atti, alla rifusione alle spese di lite in CP_6 favore del;
PA
per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree condannare esclusivamente l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione delle spese di lite, ON per tutte le ragioni di cui alla narrativa in atti.
In via istruttoria: si chiede ammettersi la prova per testi sulle circostanze di seguito capitolate, nella misura in cui verranno ritenute dal Giudice ammissibili e rilevanti, anche alla luce dell'applicazione del principio di cui all'art. 115 c.p.c., depurati da eventuali termini valutativi, negativi e generici, eventualmente formulati, anche ex art. 281-terc.p.c, dallo stesso Giudice, con i testi infra indicati.
Capitolo 1) Vero che il dettaglio della minuta di ruolo dei crediti per cui è giudizio è stato elaborato dal
[...]
, in persona del GE , in data 12.12.2019? Si PA CP_1 Controparte_7 rammostri al teste il cfrr. Doc. 5 del fascicolo del . PA Capitolo 2) Vero che la pubblicazione dei frontespizi dei ruoli per cui è giudizio è stata notificata dall'
[...]
al in data 20.12.2019? Si rammostri al teste il cfr. Doc. CP_3 PA
5 del fascicolo del . PA
Capitolo 3) Vero che i frontespizi dei ruoli per cui è giudizio sono stati resi esecutivi dal
[...]
, in persona del GE , in PA Controparte_7 data 16.01.2020? Capitolo 4) Vero che i ruoli per cui è giudizio, resi esecutivi, venivano inviati dal PA
, in persona del GE , in data 16.01.2020, all'indirizzo di posta
[...] Controparte_7 elettronica certificata indicato dall' nel ON cfr. Doc. 5, del fascicolo del , che si rammostra al teste? PA Capitolo 5) Vero che l' indicava nel 10.02.2020 quale termine di invio dei frontespizi ON resi esecutivi dal ? Si rammostri al teste il cfr. Doc. 5 del fascicolo PA del . PA Si indica quale teste sui capitoli da 1 a 5 sopra dedotti il GE , c/o Controparte_7 [...]
, via Vittorio Veneto n. 19, cap. 20844, Triuggio PA CP_1 (Mb).
Si richiama tutta la documentazione prodotta in atti cfr. docc. da 1 a 6. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove eccezioni, domande e/o integrazioni documentali che dovessero venire avanzate dalle controparti.
2
***
Per la convenuta ON
1) in via principale: rigettare la domanda per tutti i motivi esposti con conseguente conferma delle cartelle impugnate;
2) in ogni caso: dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell per i fatti Controparte_8 sottesi alle cartelle, con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese;
3) in ogni caso accertare e dichiarare la correttezza e legittimità dell'operato di ON
anche nei rapporti con l'ente creditore, anche ai sensi del Dlgs 112/1999, nonché considerata
[...] la sopravvenuta emergenza nazionale a far data dall'8 marzo 2020 con la conseguente sospensione della riscossione sino al 31 agosto 2022, e conseguentemente, per tutti i motivi esposti, respingere ogni domanda di condanna nei confronti di , tenendola indenne da ogni ON eventuale provvedimento sulle spese.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. , e hanno proposto opposizione all'esecuzione ex Parte_1 Parte_2 Parte_3
art. 615, co. 1 c.p.c. avverso alcune cartelle esattoriali notificate da ON
, a mezzo delle quali è stato intimato loro il pagamento della somma complessiva pari a
[...]
12.788,10 euro, in relazione a crediti iscritti a ruolo in forza delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento n. 2, 3 e 4 dell'anno 2015 emesse dall'ente . PA
Gli attori opponenti, in particolare, hanno contestato il diritto del creditore di agire in via esecutiva, eccependo la prescrizione del diritto di credito portato dal titolo, giacché le cartelle esattoriali erano state notificate ai debitori oltre cinque anni dopo la notifica delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento emesse dal . PA
Si sono costituiti in giudizio gli enti convenuti, contestando in fatto ed in diritto l'opposizione proposta. Il , più in particolare ha eccepito, altresì, il proprio PA
difetto di legittimazione passiva. Con ordinanza del 23.07.2022, è stata sospesa l'efficacia esecutiva delle cartelle esattoriali n. 033.2020.00025398.25.000, n. 033.2020.00025399.26.000, n.
033.2020.00025399.26.001, n. 033.2020.00025399.26.002. Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. e rigettate le istanze istruttorie proposte, le parti hanno precisato le proprie conclusioni come supra riportate e la causa è stata trattenuta in decisione, alla scadenza dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'opposizione è fondata e merita di essere accolta per i motivi che seguono.
In data 18.02.2015, il ha emesso le seguenti ordinanze PA
ingiunzione nei confronti degli odierni opponenti: - n. 2/2015, relativa al verbale n. 9/1025A-
PV/2013, con la quale veniva comminata la sanzione amministrativa pecuniaria, comprese spese di notifica, pari a complessivi € 2.126,40; - n. 3/2015, relativa al verbale n. 9/1025B-PV/2013, con la quale veniva comminata la sanzione amministrativa pecuniaria, comprese spese di notifica, pari a
3 complessivi € 2.462,40;- n. 4/2015, relativa al verbale n. 9/1025A-PV/2013, con la quale veniva comminata la sanzione amministrativa pecuniaria, comprese spese di notifica, pari a complessivi €
2.126,40.
Le predette ordinanze sono state notificate tutte in data 1° aprile 2015 a mani degli opponenti (cfr. doc. 1 attori opponenti). Successivamente, i crediti portati dalle ingiunzioni di pagamento sono stati iscritti a ruolo (ruolo reso esecutivo il 16.01.2020) e , pertanto, ha ON
notificato agli opponenti le seguenti cartelle di pagamento:
- cartella n. 033.2020.00025398.25 notificata in data 22.10.2021 al Sig. quale Parte_1
debitore principale, relativa all'ordinanza ingiunzione n. 4/2015 notificata in data 1.04.2015 e relativa al verbale n. 9/1025C-PV/2013, di € 4.127,37, emessa dal , PA
- cartella n. 033.2020.00025399.26.000, notificata in data 22.10.2021 notificata al Sig.
[...]
quale debitore principale, in riferimento alle ordinanze ingiunzioni n. 2/2015 e n. 3/2015 Parte_1
notificate in data 1.04.2015 e relative ai verbali n. 9/1025A-PV/2013 e n. 9/1025B-PV/2013, di €
8.660,73;
- 33.2020.00025399.26.001, notificata in data 22.10.2021 al Sig. quale obbligato in Parte_2
solido, in riferimento alle ordinanze ingiunzioni n. 2/2015 e n. 3/2015 notificate in data 1.04.2015 e relative ai verbali n. 9/1025A-PV/2013 e n. 9/1025B-PV/2013, di € 8.660,73 emesse dal
[...]
; PA
- n. 033.2020.00025399.26.002, notificata in data 2.11.2021, alla Sig.ra quale obbligata Parte_3
in solido, in riferimento alle ordinanze ingiunzioni n. 2/2015 e n. 3/2015 notificate in data 1.04.2015
e relative ai verbali n. 9/1025A-PV/2013 e n. 9/1025B-PV/2013, di € 8.660,73 emesse sempre dal
. PA
Tanto premesso, preliminarmente, devono essere disattese le eccezioni sollevata dal
[...]
e da , che hanno entrambi dedotto il proprio PA ON
difetto di legittimazione passiva. Gli opponenti, infatti, hanno correttamente convenuto in giudizio tanto l'ente impositore quanto l'agente della riscossione per vedere accertata l'estinzione per prescrizione del diritto di credito vantato dal e, PA conseguentemente, l'insussistenza del diritto dell'agente della riscossione di agire in via esecutiva in forza dei crediti iscritti a ruolo di cui alle cartelle esattoriali opposte.
Dalle circostanze che precedono si evince, inoltre, che i crediti di cui si discute derivano da sanzioni amministrative. Deve ritenersi, pertanto, applicabile il termine di cui all'art. 28 della l. 689/1981, ai sensi del quale il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, mentre l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile. Nel caso di specie, quindi, il termine di
4 prescrizione è iniziato a decorrere dalla notifica delle ordinanze-ingiunzioni emesse dal
[...]
, perfezionatesi nei confronti di tutti gli opponenti in data primo aprile PA
2015.
Le questioni controverse, invero, attengono alla sospensione dei termini di prescrizioni prevista dalla normativa dettata durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, circa la corretta applicazione ed interpretazione dell'art. 68 del D.L n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dai successivi interventi del legislatore.
L'art. 68 co. 1 del D.L. in parola ha disposto, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, la sospensione dei termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il legislatore, quindi ha espressamente previsto l'applicazione della disposizione di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 159 del 2015. È noto, poi, che l'art. 12, co. 1 del d.lgs. n.
159 del 2015 prevede in via generale che durante il periodo di sospensione tutti i termini di decadenza e prescrizione sono prorogati per un periodo pari a quello di sospensione. Dall'interpretazione delle disposizioni richiamate se ne ricava che il termine di prescrizione è rimasto sospeso dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, così come anche riconosciuto dalle parti del presente procedimento.
Invero, facendo applicazione delle norme richiamate, nel caso di specie ne consegue che: - dal primo aprile 2015 (notifica ordinanze-ingiunzioni) al 8 marzo 2020 (termine iniziale della sospensione della prescrizione prevista dalle richiamate disposizioni) erano decorsi 4 anni, 11 mesi e 8 giorni;
- la prescrizione è, quindi, maturata il successivo 24 settembre 2021 (ossia 23 giorni dopo la data del 1° settembre 2021, dalla quale ha ripreso a decorrere il termine). Le cartelle esattoriali, invece, sono state notificate agli opponenti rispettivamente il 22 ottobre 2021 ed il 2 novembre 2021, ossia dopo il decorso del termine di prescrizione. Non vi è prova, inoltre, di ulteriori atti interruttivi della prescrizione.
Non meritano di essere condivise, infatti, le ulteriori difese spiegata da ON
, secondo, la quale il credito non si sarebbe in ogni caso prescritto in quanto: il primo
[...]
comma dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020, richiama integralmente l'art. 12 del d.lgs. n. 159 del 2015, sicché dovrebbe applicarsi altresì quanto previsto dal secondo comma della disposizione in parola, che prevede la proroga fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione dei termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione;
- l'art. 68, co. 4 bis del D.L. n. 18/2020, inoltre, prevede la proroga biennale dei termini di prescrizione in relazione ai carichi relative alle entrate tributarie e non tributarie ivi indicati.
5 Sul punto, invero, deve rilevarsi che l'art. 68, co.4 bis del D.L. n. 18/2020 si applica ai soli carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui si è detto (ossia il periodo che va dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021). Nel caso di specie, la stessa riconosce che l'ente creditore le ha affidato il ON
ruolo in data 25 febbraio 2020, ossia prima del periodo di sospensione, non potendo applicarsi, pertanto, la proroga di cui all'art. 68, co.4 bis del D.L. n. 18/2020. Occorre, inoltre, evidenziare che la disposizione da ultimo richiamata, aggiunta dal legislatore con un successivo intervento normativo, ha, pertanto, carattere speciale rispetto all'art. 12 del d.lgs. 24 settembre 2015 n. 159. Le previsioni di cui ai commi 1 e 4 bis dell'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020, pertanto, devono necessariamente interpretarsi in chiave sistematica, sicché deve ritenersi che la proroga biennale dei termini di decadenza e di prescrizione si applichi con riferimento ai soli carichi affidati all'agente della riscossione che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 68 co. 4 bis. Il rinvio operato dall'art. 68, co. 1, invece, deve intendersi riferito all'art. 12, co. 1 del D.lgs. n. 159 del 2015, avendo il legislatore inteso correlare il periodo di sospensione delle attività di riscossione con la proroga dei relativi termini di decadenza e prescrizione (in senso analogo si è espresso Trib. Firenze Sent. n. N.
3922/2024 del 09/12/2024 pubblicata il 05/12/2024). A tali conclusioni è plausibile giungere, non solo in forza dell'interpretazione sistematica delle disposizioni richiamate, ma anche in ragione del fatto che l'art. 68, co. 1 D.L. citato non dispone la sospensione delle attività degli uffici, ma la sospensione per un determinato periodo dei pagamenti da parte di alcuni contribuenti (ossia quelli con dei carichi iscritti a ruolo), prevedendo poi l'obbligo di effettuare i versamenti oggetto di sospensione in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, pertanto, deve essere dichiarata l'estinzione per prescrizione dei diritti di credito vantati dal nei confronti PA
degli opponenti, il cui pagamento è stato intimato in forza delle cartelle esattoriali oggetto della presente opposizione.
Le spese processuali seguono la soccombenza in capo alle convenute opposte e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14, tenuto conto del valore della controversia, determinato in ragione del credito oggetto delle cartelle di pagamento opposte, applicando i parametri medi per la fase di studio e minimi per le altre fasi, stante la non particolare complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., accerta e dichiara l'estinzione per prescrizione dei diritti di credito vantati dal nei confronti degli opponenti, PA
6 il cui pagamento è stato intimato con le cartelle di pagamento n. 033.2020.00025398.25.000, n.
033.2020.00025399.26.000, n. 033.2020.00025399.26.001, n. 033.2020.00025399.26.002;
- condanna le parti convenute, in solido tra loro, a rifondere agli attori opponenti le spese processuali che liquida in euro 237,00 per anticipazioni, in euro 2.999,00 per compensi delle prestazioni professionali forensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, oltre C.P.A. ed I.V.A.
Così deciso in Como, il 20.04.2025
Il Giudice
Dott. Luciano Pietro Aliquò
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