Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/03/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Gabriele Strano Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 53/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
P.I.: Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina M. Ilaria Marazzotta;
-appellante -
CONTRO
nata a [...] il [...], c.f.: Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Bazzano;
- appellata -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 2934/2018 del Tribunale di Palermo, con cui le era stato intimato il pagamento, in favore della ricorrente della Controparte_1 somma di € 5.309,93 quale corrispettivo dell'attività di consulente del lavoro.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'opposizione.
Istruita la causa con prova documentale e testimoniale, il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 2351/2021, rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alle spese di lite.
La società appello.
costituitasi, deduceva l'infondatezza del gravame. Controparte_1
Precisate le conclusioni con il deposito di note telematiche, il 20 marzo 2024 la causa è stata assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVAZIONE
Secondo l'appellante, la ricorrente in monitorio non avrebbe provato la fonte del credito vantato e neppure l'esatto ammontare della somma ingiunta, oggetto di contestazione.
Osserva la Corte che, quanto alla fonte del proprio credito, parte appellata ha prodotto la delega conferitale dalla società opponente in data 13.04.12 ai sensi dell'art. 5 della legge n. 12/79 (come modificata dall'art. 40 co. 1 D.L. n. 112/08), dalla quale si ricava l'esistenza di un incarico in favore della professionista.
La società ha del resto asserito di avere versato in più occasioni somme alla ricorrente, con ciò implicitamente confermando la sussistenza di un rapporto contrattuale.
Quanto alla contestata corrispondenza tra le prestazioni descritte nella parcella stilata da e l'importo preteso a titolo di compenso, valgono le Controparte_1
considerazioni seguenti.
La ricorrente ha chiesto il pagamento complessivo della somma di € 5.390,00, specificatamente per l'attività pluriennale di tenuta del libro unico del lavoro di cui all'art. 39 D.L. 112/2008 e dell'ulteriore documentazione obbligatoria del lavoro, e di redazione e trasmissione telematica di tutte le dichiarazioni previste dalla normativa vigente in materia di consulenza del lavoro.
In generale, in tema di determinazione del compenso per attività professionale, è onere del professionista dare la prova, oltre che dell'esecuzione della prestazione, del corrispettivo concordato, che, ai sensi dell'art. 2233 c.c., se non è stato convenuto dalle parti, va determinato secondo le tariffe professionali e gli usi o, in mancanza, dal giudice.
La prova dell'incarico professionale e dello svolgimento dell'attività, come s'è detto, può ritenersi raggiunta.
Per ciò che attiene alla misura del corrispettivo, la Corte reputa insufficiente la dimostrazione della sua predeterminazione negoziale. La non circostanziata dichiarazione di unico teste sentito sul punto, appare infatti inidonea, Testimone_1
in mancanza di ulteriori elementi obiettivi, a suffragare la pretesa di Controparte_1
, di cui la dichiarante è dipendente sin dal lontano 2006.
[...] 3
Deve dunque ricorrersi in funzione suppletiva al contenuto del D.M. Lavoro n. 46/2013, recante il regolamento per la determinazione dei parametri di liquidazione, da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi spettanti agli iscritti all'albo dei consulenti del lavoro.
L'attività dell'appellata può farsi rientrare nella previsione dell'art. 2, lettera e), del detto decreto, dedicata alle “dichiarazioni e denunce previdenziali, assistenziali, assicurative e fiscali”, ed essere quindi valutata alla stregua dell'art. 10, a mente del quale “Il valore della prestazione per la consulenza e assistenza in materia di dichiarazioni e denunce previdenziali, assistenziali, assicurative e fiscali, è determinato dalla sommatoria degli emolumenti lordi dichiarati agli Enti previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali, e il compenso è liquidato, di norma, in misura pari a quanto indicato nel riquadro 5 della tabella A”. Il riquadro 5 della tabella A fa riferimento al parametro del “valore medio” e stabilisce percentuali variabili in funzione dalla natura e del destinatario delle dichiarazioni.
Premesso che la prestazione professionale è stata resa nel periodo compreso tra il marzo
2012 e l'aprile 2016 e ritenuto che, in media, i dipendenti della società committente sono stati cinque con una retribuzione lorda annua di circa € 15.000,00, sulla base dei parametri enunciati dal regolamento ministeriale può pervenirsi alla liquidazione dell'importo di euro 3.000,00 quale corrispettivo dell'attività di trasmissione dei “Mod.
770 semplificato/ordinario” documentata da parte appellata (valore medio: 150 euro;
percentuale del 1%; cinque lavoratori;
quattro anni).
Per le altre attività genericamente indicate dall'attrice in monitorio non sono disponibili elementi di valutazione sufficienti a consentire una motivata determinazione.
In ragione dell'esito complessivo della lite, le spese di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo, vanno compensate per due terzi e poste per il terzo restante a carico dell'appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, nel contraddittorio delle parti, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n.
[...]
2351/2021, revoca il decreto ingiuntivo n. 2934/2018 emesso dal Tribunale di Palermo in data 21.05.2018 e condanna Parte_2
[...] [...
a corrispondere a l'importo di € 3.000,00
[...] Controparte_1
oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
compensa in ragione di due terzi le spese di primo grado e condanna a rifondere a Parte_1
il residuo terzo, che liquida in complessivi € 1.200,00 oltre Controparte_1
rimborso forfetario delle spese generali, c.p.a. e i.v.a.; compensate in ragione di due terzi le spese di appello e condanna a rifondere a Parte_1
il residuo terzo, che liquida in complessivi € 1.000,00 oltre Controparte_1
rimborso forfetario delle spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione della Corte di
Appello, in data 11 marzo 2025.
Il Giudice Ausiliario est.
Gabriele Strano
Il Presidente
Giuseppe Lupo