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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/11/2024, n. 3588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3588 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 928/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Totaro Presidente
Dott.ssa Rosa Del Prete Consigliere rel.
Dott.ssa Anselmo Del Fiacco Giudice Ausiliario
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 14.10.2024 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 928/2022 R.G. sez. lav.
TRA
, Parte_1
rappr. e difeso dall'Avv. S. Nastro e dall'Avv. F. Abagnale, come da procura in atti,
APPELLANTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., CP_1
rappr. e difesa dall'Avv. M. Melograni, come da procura in atti,
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 26.04.2022,
proponeva appello avverso la sentenza n. 473/2022 Parte_1 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, non notificata, pubblicata il 23.03.2022, con la quale, nell'ambito del procedimento avviato ai sensi dell'art. 445bis c.p.c., comma 6, veniva rigettata la sua domanda volta ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità ex Legge 222/84.
L'odierno appellante, contestava la sentenza gravata per difetto di motivazione, nonché per erronea valutazione dell'istruttoria; inoltre, contestava la compensazione delle spese di lite.
L' si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità CP_1 dell'appello proposto dalla controparte in virtù dell'inappellabilità della sentenza che definiva il giudizio di merito resa all'esito del procedimento ex art. 445bis c.p.c. Per tale ragione chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dell'appello con vittoria di spese di lite.
All'odierna trattazione scritta la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è inammissibile.
Com'è noto, l' art. 38, comma 1, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modif., in l. 15 luglio 2011, n. 111, ha inserito nel codice di procedura civile l'art. 445-bis, che prevede, quale condizione di procedibilità nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, l'esperimento di un accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
La procedura prevista dall'art. 445bis c.p.c. è la seguente: “Nelle controversie in materia di invalidità civile, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso. La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.”. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Dunque, come si legge testualmente dalla norma, all'esito dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, il Giudice, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio (comma 4); il successivo, comma 6, poi, impone alla parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio di “depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. L'ultimo comma dell'art. 445bis c.p.c., specifica in maniera chiara che: “La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Posto quindi il quadro normativo, deve rilevarsi che nel caso di specie, è fuor di dubbio che la sentenza appellata sia stata resa all'esito del procedimento avviato dall'odierna parte appellante ai sensi del comma 6, dell'art. 445bis c.p.c. e che, pertanto, essa è inappellabile.
Del resto, ciò è inequivocabile, tant'è che lo stesso appellante allega sia la dichiarazione di dissenso formulata alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, nell'ambito della predetta procedura di cui al citato art. 445bis c.p.c., sia il successivo ricorso depositato ai sensi dell'art. 445bis, comma 6, c.p.c..
Per tale ragione, dunque, l'appello va dichiarato inammissibile.
Le spese del presente grado di giudizio vengono compensate tra le parti in considerazione sia della natura delle parti sia della semplicità della questione trattata.
Va da ultimo evidenziato che, nella specie, è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 legge n. 228/2012 che ha modificato il
DPR n.115/2002 (inserendo all'art. 13, dopo il comma 1 ter, il comma 1 quater) in ordine al versamento del doppio del contributo unificato dovuto nel caso in cui “l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile”, poiché il successivo comma 18 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai (soli) procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 228/12 (1° gennaio 2013), sicché il comma 17 riguarda i casi di procedimenti pendenti a far luogo dal
31 gennaio 2013. Esula dalle valutazioni di competenza del giudicante il tema dell'eventuale sussistenza di condizioni (soggettive) di esenzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- Dichiara inammissibile l'appello. - Compensa le spese del presente grado dando atto, ai fini della valutazione di competenza di questo Collegio, della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13 1 quater DPR 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Napoli 14.10.2024 Il Presidente estensore Dott.ssa Vincenza Totaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Totaro Presidente
Dott.ssa Rosa Del Prete Consigliere rel.
Dott.ssa Anselmo Del Fiacco Giudice Ausiliario
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 14.10.2024 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 928/2022 R.G. sez. lav.
TRA
, Parte_1
rappr. e difeso dall'Avv. S. Nastro e dall'Avv. F. Abagnale, come da procura in atti,
APPELLANTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., CP_1
rappr. e difesa dall'Avv. M. Melograni, come da procura in atti,
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 26.04.2022,
proponeva appello avverso la sentenza n. 473/2022 Parte_1 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, non notificata, pubblicata il 23.03.2022, con la quale, nell'ambito del procedimento avviato ai sensi dell'art. 445bis c.p.c., comma 6, veniva rigettata la sua domanda volta ad ottenere l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità ex Legge 222/84.
L'odierno appellante, contestava la sentenza gravata per difetto di motivazione, nonché per erronea valutazione dell'istruttoria; inoltre, contestava la compensazione delle spese di lite.
L' si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità CP_1 dell'appello proposto dalla controparte in virtù dell'inappellabilità della sentenza che definiva il giudizio di merito resa all'esito del procedimento ex art. 445bis c.p.c. Per tale ragione chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dell'appello con vittoria di spese di lite.
All'odierna trattazione scritta la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è inammissibile.
Com'è noto, l' art. 38, comma 1, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modif., in l. 15 luglio 2011, n. 111, ha inserito nel codice di procedura civile l'art. 445-bis, che prevede, quale condizione di procedibilità nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, l'esperimento di un accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
La procedura prevista dall'art. 445bis c.p.c. è la seguente: “Nelle controversie in materia di invalidità civile, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso. La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.”. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Dunque, come si legge testualmente dalla norma, all'esito dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, il Giudice, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio (comma 4); il successivo, comma 6, poi, impone alla parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio di “depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. L'ultimo comma dell'art. 445bis c.p.c., specifica in maniera chiara che: “La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Posto quindi il quadro normativo, deve rilevarsi che nel caso di specie, è fuor di dubbio che la sentenza appellata sia stata resa all'esito del procedimento avviato dall'odierna parte appellante ai sensi del comma 6, dell'art. 445bis c.p.c. e che, pertanto, essa è inappellabile.
Del resto, ciò è inequivocabile, tant'è che lo stesso appellante allega sia la dichiarazione di dissenso formulata alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, nell'ambito della predetta procedura di cui al citato art. 445bis c.p.c., sia il successivo ricorso depositato ai sensi dell'art. 445bis, comma 6, c.p.c..
Per tale ragione, dunque, l'appello va dichiarato inammissibile.
Le spese del presente grado di giudizio vengono compensate tra le parti in considerazione sia della natura delle parti sia della semplicità della questione trattata.
Va da ultimo evidenziato che, nella specie, è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 legge n. 228/2012 che ha modificato il
DPR n.115/2002 (inserendo all'art. 13, dopo il comma 1 ter, il comma 1 quater) in ordine al versamento del doppio del contributo unificato dovuto nel caso in cui “l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile”, poiché il successivo comma 18 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai (soli) procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 228/12 (1° gennaio 2013), sicché il comma 17 riguarda i casi di procedimenti pendenti a far luogo dal
31 gennaio 2013. Esula dalle valutazioni di competenza del giudicante il tema dell'eventuale sussistenza di condizioni (soggettive) di esenzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- Dichiara inammissibile l'appello. - Compensa le spese del presente grado dando atto, ai fini della valutazione di competenza di questo Collegio, della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13 1 quater DPR 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Napoli 14.10.2024 Il Presidente estensore Dott.ssa Vincenza Totaro