Sentenza breve 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza breve 10/02/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00042/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00023/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 23 del 2025, proposto dalla società General Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Melucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Invitalia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Collevecchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Comune di Cerro al Volturno, non costituito in giudizio;
nei confronti
So.Ge.Co. s.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del 10.12.2024 (prot. n. 0497961) con cui Invitalia s.p.a. ha disposto l’aggiudicazione della procedura indetta per l’affidamento dei “ Lavori di Recupero del Centro Storico e delle zone limitrofe del Comune di Cerro al Volturno (IS )” (CIG. B33FEAE3A9) in favore della SO.GE.CO. s.r.l.;
- della comunicazione di Invitalia ex art. 90 del D.Lgs. n. 36/2023 del 10.12.2024;
- della nota pec dell’11.12.2024 con cui la S.A. ha comunicato alla ricorrente l’adozione del provvedimento di aggiudicazione;
- della comunicazione a mezzo Piattaforma dell’11.12.2024 con cui la S.A. ha trasmesso la documentazione sub a) e b):
- ove e per quanto occorra, di tutti gli atti e verbali di gara, e, in particolare, dei verbali n. 1 del 05.11.2024, n. 2 del 05.11.2024, n. 3 del 13.11.2024 e n. 4 del 20.11.2024, nella parte in cui hanno ammesso la SO.GE.CO. s.r.l. e hanno attivato in suo il soccorso istruttorio, collocandola al primo posto in graduatoria;
- della relazione del Responsabile Unico del Progetto contenente gli esiti della procedura controversa del 10.12.2024, con cui si dà atto dell’esito favorevole delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo alla SO.GE.CO. s.r.l.;
- ove e per quanto occorra, della lex specialis di gara, se ed in quanto lesiva degli interessi del ricorrente;
- della fase di comprova dei requisiti in capo all’aggiudicataria e del relativo esito;
- di tutti gli atti presupposti, collegati connessi e conseguenziali
nonché per l’accertamento
della spettanza alla ricorrente dell’aggiudicazione dell’appalto, in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell’art. 133 del C.P.A., con conseguente aggiudicazione, con eventuale declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato e il subentro nell’affidamento dell’odierna ricorrente, ;
ovvero, in via subordinata, per la condanna dell’Ente intimato al risarcimento per equivalente del pregiudizio patito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Invitalia s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 il dott. Sergio Occhionero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente espone di aver partecipato alla procedura aperta indetta da Invitalia s.p.a., per conto del Comune di Cerro al Volturno, per l’affidamento dei “ Lavori di Recupero del Centro Storico e delle zone limitrofe del Comune di Cerro al Volturno (IS)” (CIG. B33FEAE3A9), con un importo a base di gara pari ad € 1.936.780,03, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo.
La lex specialis , per quanto qui di interesse, richiedeva il possesso della Attestazione SOA nelle seguenti Categorie a qualificazione obbligatoria: • OG 2 – Class. III-bis; • OS 21 – Class. II; • OG11 – Class. I.
La ricorrente rappresenta, altresì, che Invitalia s.p.a., con provvedimento del 10.12.2024, disponeva l’aggiudicazione dell’appalto in favore della società SO.GE.CO. s.r.l., pur sprovvista della qualificazione in OS 21, mentre essa esponente si collocava al secondo posto della graduatoria finale.
2. Da qui la proposizione dell’odierno ricorso, con il quale la ricorrente impugnava il suindicato provvedimento di aggiudicazione e gli altri atti in epigrafe indicati, affidandosi alle seguenti censure:
I - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTT. 100 E 119 D.LGS. 36/2023 – ART. 12 COMMA 2 D.LGS. 47/2014 – ART. 8.3 DEL DISCIPLINARE DI GARA) – DIFETTO ASSOLUTO O CARENZA ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO;
II - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTT. 100 E 119 D.LGS. 36/2023 – ART. 12 COMMA 2 D.LGS. 47/2014 – ART. 8.3 DEL DISCIPLINARE DI GARA) – DIFETTO ASSOLUTO O CARENZA ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.
3. In data 28.01.2025 la ricorrente depositava, tuttavia, il “ provvedimento di Invitalia del 27.01.2025, di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata ” (cfr. nota a corredo della produzione documentale di parte ricorrente del 28.01.2025).
4. Con atto del 28.02.2025 si costituiva in giudizio la stessa ZI appaltante, che chiedeva al Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere, o, in subordine, la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, proprio in quanto con il provvedimento del 27.01.2025 “ il RUP di Invitalia ha disposto “l’annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione nei confronti dell’operatore singolo SO.GE.CO.SRL. e contestuale esclusione dello stesso dalla procedura di gara” e di procedere “ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 18 del Disciplinare di gara nei confronti dell’operatore economico secondo classificato ”.
5. All’udienza cautelare del 5.02.2025, dato avviso alle parti della possibilità di una definizione della controversia nel merito mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., la causa, sentiti i difensori presenti, è stata trattenuta in decisione.
6. Orbene, il Collegio ritiene che sussistano effettivamente i presupposti affinché sul presente ricorso sia dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, cod. proc. amm..
7. La cessazione della materia del contendere opera, invero, quando si determini una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato in giudizio (Cons. Stato, sez. II, 18 febbraio 2020, n. 1227; id. 20 dicembre 2019, n. 8615; id., sez. VI, 23 maggio 2019, n. 3378). È, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto o l'interesse legittimo esercitato, sì da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cons. Stato, sez. V, 5 aprile 2016, n. 1332).
8. Ciò posto, il Collegio non può non registrare il fatto che nelle more del giudizio l’Amministrazione, in data 27.01.2025, recependo proprio le contestazioni sollevate con il presente ricorso, ha annullato in autotutela il provvedimento di aggiudicazione alla SO.GE.CO. s.r.l, che aveva formato oggetto del presente gravame, e ha disposto, con il medesimo provvedimento, “ di procedere, conseguentemente, ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 18 del Disciplinare di gara nei confronti dell’operatore economico secondo classificato ”.
Da qui l’evidente sussistenza dei presupposti per la richiesta declaratoria della cessazione della materia del contendere, per essere stata soddisfatta la pretesa della ricorrente, classificatasi al secondo posto nella graduatoria finale, di veder annullata l’aggiudicazione dell’appalto alla controinteressata.
9. Le spese processuali, suscettibili di compensazione tra ricorrente e ZI appaltante nella misura del 50 % , alla luce della estrema prontezza dell’intervento in autotutela della seconda, per il residuo 50 % vanno però liquidate a carico di quest’ultima secondo la soccombenza, nei termini di cui al seguente dispositivo; le spese possono invece essere integralmente compensate nei rapporti tra ricorrente e controinteressata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese processuali tra ricorrente e ZI appaltante nella misura del 50 %, e pone le restanti spese a carico della Invitalia s.p.a. liquidandole nella somma di euro 1.200 oltre gli accessori di legge; compensa integralmente le spese tra ricorrente e controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Gaviano, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
Sergio Occhionero, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Occhionero | Nicola Gaviano |
IL SEGRETARIO