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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 12/08/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 936/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, Dott. Andrea D'Alessio, ha emesso la seguente
SENTENZA redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4 e dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 936 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del
22.7.2025, vertente
TRA
, (c.f.: ), elettivamente domiciliato in Trieste, Via Parte_1 C.F._1
Carducci n. 10, presso lo studio dell'Avv. Carmine Pullano, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata digitalmente all'atto di citazione. opponente
E
(c.f.: ), in persona dell'amministratore pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Stricca, presso il quale ha eletto domicilio nella procedura esecutiva;
(c.f.: ), in persona dell'amministratore pro- Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Zanmarchi, Antonio De Santis e Martina Bossi, nell'ambito della procedura esecutiva;
(c.f.: ) in persona dell'amministratore pro- Parte_2 P.IVA_3 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Elena Coppola presso cui ha eletto domicilio, nell'ambito della procedura esecutiva;
, (c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Lodi presso Parte_3 C.F._2 cui ha eletto domicilio, nell'ambito della procedura esecutiva;
, (c.f. ), in persona del Presidente pro- Parte_4 P.IVA_4 termpore, rappresentata da e , in via disgiunta tra loro, nell'ambito Parte_5 Parte_6 della procedura esecutiva parti opposte contumaci
NONCHE' CONTRO
, c.f. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_3 P.IVA_5 domiciliata in Trieste, alla via F. Severo, n. 37, presso lo studio dell'Avv. Stefano Sabatini, che la rappresenta e difende giusta procura allegata digitalmente alla comparsa di costituzione e risposta parte opposta costituita
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano nei seguenti termini:
▪ Parte opponente come da nota di precisazione delle conclusioni del 9/5/2025: «In via principale: - previa declaratoria di annullamento e/o di nullità dell'ordinanza del 09/01/2023 comunicata via PEC il 13/01/2023 nonché dell'ordinanza dd 31/10/2022, comunicata via
PEC il 10/11/2022 nonché il decreto di trasferimento dd 31/10/2022 – tutti provvedimenti emessi nel giudizio sub R.E. 80/2020 – accertare e dichiarare che l'azione esecutiva immobiliare nei confronti di si è estinta, per le ragioni addotte in Parte_1 narrativa, nel mese di agosto 2022(precisamente il 04/08/2022) e previo annullamento ovvero dichiarazione di nullità del decreto di trasferimento dd 31/10/2022 perché provvedimento
“abnorme”(emesso in assenza dei presupposti di legge) accertare e dichiarare il diritto del
ad essere immesso nel possesso e reintegrato nel diritto di proprietà Parte_1 dell'immobile censito all'Uff.Tavolare di Trieste PT 1639 c.t.1 di Plavia. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio»;
▪ come da comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8/6/2023: «In via principale: contrariis rejectis rigettarsi per essere infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa le domande svolte dall'attore nei confronti della con citazione dd. CP_3
06.03.2023, con il favore del compenso. In via subordinata;
accertare e dichiarare che all'accoglimento delle domande svolte dall'attore di reintegra nel Parte_1 diritto di proprietà dell'immobile censito all'Uff. Tav. di Trieste sub P.T. 1639 c.t. 1° di
Plavia, segue il diritto al rimborso a favore della e da porre a carico dell'attore CP_3 dell'importo di € 115.797,84 dalla stessa versato per i titoli di cui in narrativa». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha adito l'intestato Tribunale nei Parte_1 confronti degli odierni opposti, al fine di sentir dichiarare, in via principale, l'annullamento e/o la nullità dell'ordinanza del 9/1/2023 comunicata via PEC il 13/01/2023, nonché dell'ordinanza del
31/10/2022, comunicata via PEC il 10/11/2022, e il decreto di trasferimento del 31/10/2022, con conseguente restituzione dell'immobile oggetto del decreto da ultimo richiamato.
In data 8/6/2023, parte convenuta in seguito, breviter, anche ) si è costituita CP_3 CP_3 in giudizio, instando per il rigetto nel merito dell'opposizione attorea, ovvero, in via subordinata, per la restituzione della somma di € 115.797,84.
Non si sono costituite in giudizio le altre parti convenute-opposte che, pertanto, devono essere dichiarate contumaci.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti il Giudice ha accolto le istanze istruttorie di parte attrice a cui non si è opposta parte convenuta , disponendo l'acquisizione dei fascicoli CP_3 concernenti la procedura esecutiva R.G.E. n. 80/2020 e il fascicolo del reclamo all'ordinanza del
9/1/2023, R.G. n. 164/2023 e fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni al 31/1/2024.
In data 6/2/2024 il fascicolo è stato assegnato al Giudice Dott. Andrea D'Alessio, il quale ri- calendarizzata l'udienza alla data dell'8/7/2025, poi rinviata al 22/7/2025, ha assegnato i termini ex art. 189, nuova formulazione e, all'esito, ha trattenuto la causa in decisione.
1. Preliminarmente, occorre ripercorrere riassuntivamente le vicende della procedura esecutiva che hanno condotto all'odierna fase di merito dell'opposizione agli atti proposta dinanzi al giudice dell'esecuzione con ricorso depositato in data 17/11/2022, nel fascicolo R.G. E. n. 80/2020.
In data 17/5/2022, nell'ambito della predetta procedura esecutiva, il professionista delegato alla vendita Avv. Giancarlo Augusto ha fissato per il 29/7/2022 la data di svolgimento della vendita senza incanto dei beni staggiti, con indicazione del termine per il deposito delle offerte di acquisto al
25/7/2025.
In data 28/7/2025, il creditore intervenuto , ha depositato atto di Controparte_4 rinuncia all'esecuzione, per integrale pagamento del debito.
In data 29/7/2022, alle ore 9:30, nell'ambito della predetta procedura, si è svolta la vendita senza incanto del bene staggito di cui alla P.T. 1639 del C.C. di Plavia, al cui esito, esperita la gara per pluralità di offerte, il professionista delegato ha aggiudicato l'immobile a , vincitrice della CP_3 gara.
In pari data, il creditore procedente , ha presentato istanza di Controparte_1 sospensione della procedura esecutiva ex art. 624-bis c.p.c., la quale è stata rappresentata agli offerenti ex art 161-bis c.p.c. dal professionista delegato ed è stata considerata dal Giudice dell'esecuzione con ordinanza di pari data.
Con tale atto, in particolare, sono state contestate le modalità anomale di adesione all'istanza di sospensione degli altri creditori, la necessità di sentire il debitore, richiamando, inoltre, il disposto dell'art. 624-bis, comma I, secondo periodo, c.p.c., secondo cui: «L'istanza può essere proposta fino
a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell'incanto». L'ordinanza in commento si è chiusa con l'invito: i) ai creditori di far pervenire in via telematica la loro istanza di sospensione;
ii) al debitore a far pervenire le sue considerazioni;
iii) al professionista delegato a fornire chiarimenti sullo stato della fase di vendita e a segnalare se l'istanza sia stata presentata in maniera tempestiva.
Nelle successive date del 1°/8/2022 e del 2/8/2022 gli altri creditori intervenuti hanno depositato le proprie istanze di sospensione della procedura esecutiva, mentre solamente in data 4/8/2022, i creditori procedenti e intervenuti, eccetto , hanno fatto pervenire Controparte_5 istanza di rinuncia agli atti. Sulla scorta delle predette rinunce, in data 8/8/2022, il debitore esecutato ha chiesto che fosse dichiarata estinta la procedura esecutiva.
In data 1°/9/2023, il Giudice dell'esecuzione ha rilevato che la rinuncia all'esito dell'aggiudicazione avrebbe fatto salvi gli effetti della vendita e determinato l'unico effetto di assegnazione del ricavato al debitore di cui agli artt. 632, comma 2, c.p.c. e, pertanto, ha fissato l'udienza del 16/12/2022 per far dedurre alle parti sul punto, disposto che il professionista delegato non procedesse alla vendita del lotto 2 e invitato l'esperto stimatore a depositare istanza di liquidazione del saldo. Tale ordinanza, che, a ben guardare, non ancora aveva preso posizione sull'istanza di sospensione, essendo volta solamente a instaurare il contraddittorio sugli effetti dell'estinzione del processo, è stata oggetto di reclamo al collegio ex art 630, comma 3, c.p.c. da parte del debitore esecutato in data 23/9/2022.
Nelle more del predetto procedimento, il Giudice dell'esecuzione ha pronunciato una nuova ordinanza, datata 31/10/2022, con cui è stato revocato il provvedimento del 1°/9/2023, pronunciando, in pari data, il decreto di trasferimento del bene aggiudicato.
Tali provvedimenti hanno formato oggetto del ricorso del 17/11/2022 con cui è stata proposta tempestivamente opposizione ai sensi dell'art. 617, comma II, c.p.c. che, esaurita la fase cautelare con ordinanza del 9/1/2023, reclamata al Collegio nel procedimento R.G. n. 164/2023, ha condotto all'instaurazione dell'odierno giudizio.
In data 27/6/2023, infine, il Giudice dell'esecuzione ha provveduto a dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva, disponendo che il prezzo pagato dall'aggiudicatario fosse messo a disposizione del debitore e ponendo a carico dei creditori rinuncianti il compenso del professionista delegato. Il , ha proposto opposizione ex art. 617, comma II, c.p.c. con ricorso di Controparte_1 data 13/7/2023, avverso la predetta ordinanza.
1.1. Tanto premesso, parte opponente individua gli atti oggetto dell'odierna opposizione rispettivamente nell'ordinanza del 9/1/2023, peraltro già reclamata al Collegio, nell'ambito del procedimento R.G. n. 163/2023, rigettato in data 31/5/2023 e nei due provvedimenti del 31/10/2022.
La prima ordinanza, tuttavia, non può assurgere tecnicamente a oggetto dell'odierno giudizio di merito e, pertanto, la domanda volta alla declaratoria di annullamento o nullità della stessa deve essere assorbita nella decisione nel merito della controversia, la quale, come ordinariamente previsto, supera le statuizioni provvisorie contenute nel provvedimento in parola, senza poterne, o doverne, discutere attivamente il contenuto o i lamentati vizi formali.
Qualora così non fosse, l'odierno giudizio rappresenterebbe un'indebita duplicazione del giudizio di reclamo già proposto avverso la stessa e concluso con esito reiettivo delle istanze dell'odierno opponente in data 31/5/2023.
La corretta parametrazione dell'oggetto della fase di merito dell'odierna opposizione impone la considerazione dei provvedimenti emessi in data 31/10/2022, la cui corretta qualificazione giuridica rappresenta uno snodo essenziale dell'odierno giudizio.
2. Tanto premesso, le motivazioni su cui si fondano le critiche avanzate da parte opponente avverso i predetti provvedimenti giudiziali sono le seguenti: i) «Violazione e/o falsa applicazione degli artt.629cpc, 76 dpr 602/1973 e art.19, comma 1-quater del dpr 602/1973»; ii) «Violazione e/o falsa applicazione della disciplina in ordine all'art.630 e seguenti cpc»; iii) «Violazione e/o falsa applicazione dell'art.632cpc e dell'art.187bis disp.att.cpc. Violazione e/o falsa applicazione della disciplina in ordine all'aggiudicazione».
I motivi così esposti sono infondati e, trattati separatamente, vanno rigettati per le seguenti ragioni.
Si ritiene, inoltre, di prendere posizione su di essi in ordine differente da quanto suggerito in atto di citazione, in quanto il punto iii) rappresenta il nucleo essenziale della lamentanza di parte opponente e, pertanto, appare essenziale che sia trattato per primo.
2.1. Il motivo sub iii), relativo all'asserita «Violazione e/o falsa applicazione dell'art.632 cpc e dell'art.187bis disp.att.cpc. Violazione e/o falsa applicazione della disciplina in ordine all'aggiudicazione», si appunta all'ordinanza del 31/10/2022 e, conseguentemente al decreto di trasferimento, nella parte in cui la prima si afferma: «osservato sin d'ora che fino a qualche tempo fa, atteso lo iato temporale tra aggiudicazione e decreto di trasferimento, in una con la mancanza di una norma che riconosca effetti ad una rinunzia medio tempore intervenuta, si dubitava che potesse intervenire una rinuncia agli atti esecutivi dopo l'aggiudicazione, argomentando nel senso l'intenzione del legislatore fosse quella di non frustrare, con gli effetti dell'estinzione conseguenti alla rinuncia, la legittima aspirazione dell'aggiudicatario ad ottenere il trasferimento del bene. Oggi si ritiene invece, pacificamente, che la rinuncia sia ammissibile anche dopo l'aggiudicazione. Vi sono infatti delle norme che sono incompatibili con la soluzione negativa: l'art. 632 c.p.c. e e l'art. 187 bis disp. att. c.p.c., che disciplinano gli effetti dell'estinzione successiva all'aggiudicazione, che implicitamente escludono non irrinunciabilità dopo l'assegnazione. Dunque, la rinuncia è possibile anche dopo l'aggiudicazione, ma
l'art. 187 bis cit. rende intangibili nei confronti degli aggiudicatari degli atti esecutivi compiuti in caso di estinzione avvenuta dopo l'aggiudicazione».
Parte opponente, in particolare, ha proposto in citazione una rilettura della disposizione normativa contenuta all'art. 632, comma 2, c.p.c., che, sebbene sia formulata nei seguenti termini «Se l'estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti;
se avviene dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, la somma ricavata è consegnata al debitore», andrebbe intesa come se il termine “aggiudicazione” dovesse essere sostituito, in chiave interpretativa, con l'espressione “decreto di trasferimento”, poiché «è solo dopo l'emissione del decreto di trasferimento che si consolidano gli effetti traslativi per l'aggiudicatario con la conseguenza che prima del decreto di trasferimento questi non può vedere salvi gli effetti degli atti esecutivi in caso di rinuncia agli atti dei creditori» (cfr. atto di citazione p. 15).
Unitamente alla predetta disposizione si invoca, tanto nell'ordinanza impugnata, quanto nell'atto di citazione, il disposto dell'art. 187-bis c.p.c., recante il seguente tenore letterale: «In ogni caso di estinzione
o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o
l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo
632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti. Dopo il compimento degli stessi atti, l'istanza di cui all'articolo 495 del codice non è più procedibile».
L'interpretazione proposta non è ritenuta convincente dal Tribunale in ragione di argomenti di interpretazione normativa di carattere testuale, sistematico e teleologico.
Sotto il primo profilo, le disposizioni in parola fanno riferimento all'espressione “aggiudicazione” e non prendono posizione, né sulla definitività del trasferimento del diritto, come effetto, né sull'atto che tale effetto determina, ossia il decreto di aggiudicazione. Conferma che il dato testuale escluda la centrale rilevanza alla definitività dell'effetto traslativo è, poi, desumibile dalle espressioni «anche provvisoria» e
«terzi aggiudicatari e assegnatari».
La prospettiva ermeneutica fondata sulla proposta lettura testuale trova conferma su di un piano sistematico, facendo riferimento alle disposizioni relative alla vendita senza incanto di cui all'art. 574, comma 3, c.p.c., applicabile al caso di specie, e all'art. 624-bis, comma I, secondo periodo, c.p.c.
La prima disposizione, nel prevedere che in caso di mancato pagamento del prezzo si applica anche a tale procedura l'art. 587, c.p.c., segnala tra gli effetti di tale patologia la «decadenza dell'aggiudicatario», con ciò confermando che il soggetto individuato nell'ambito della procedura come acquirente dell'immobile staggito, assume, prima ancora del decreto di trasferimento, una posizione di ius ad rem sul bene oggetto di vendita giudiziale. Solamente ragionando nei predetti termini è possibile, infatti, assegnare un significato all'espressione citata.
Al contrario, non si comprenderebbe in cosa verrebbe a consistere la decadenza in parola, se, come opina parte attrice, «[…] l'esito delle operazioni di asta demandate al delegato alla vendita – mero ausiliario del Giudice e dunque privo della potestà giurisdizionale di emettere il decreto di aggiudicazione –
[avesse] mera funzione di identificare il soggetto che ha formulato l'offerta “migliore”(oppure l'unica) nella procedura di vendita(sia essa con o senza incanto) intimando al medesimo il pagamento nei termini di cui all'avviso di vendita mentre l'aggiudicazione [fosse] un complesso provedimento che richiede nei
90gg il versamento del prezzo e quando si verificano queste condizioni il G.E. emette il decreto di trasferimento».
Parimenti, qualora si aderisse alla predetta interpretazione, non si riuscirebbe a spiegare l'art. 624-bis, comma I, secondo periodo, c.p.c. che àncora la decadenza dall'istanza di sospensione della procedura esecutiva, non già all'emissione del decreto di trasferimento, ma alla scadenza del termine per il deposito delle proposte di acquisto.
La norma da ultimo citata, unitamente alle disposizioni precedentemente richiamate, consente di cogliere, sotto il profilo teleologico, la scelta legislativa di non limitare la salvezza dell'acquisto in parola al perfezionamento dello stesso con decreto di trasferimento, anticipando, piuttosto, tale tutela all'aspettativa, giuridicamente rilevante, maturata in capo all'aggiudicatario nelle more della condizione normativa di pagamento del prezzo, al fine di incentivarne la partecipazione alla procedura esecutiva.
Tale ratio verrebbe frustrata qualora, come proposto da parte attrice, nel tempo concesso all'aggiudicatario per il saldo del prezzo oggetto dell'offerta, questi rimanesse esposto alle iniziative debitorie volte alla paralisi della procedura esecutiva.
Il legislatore ha, infatti, inteso dare prevalenza al terzo assegnatario, rispetto al debitore esecutato, poiché quest'ultimo ha avuto a disposizione un ragionevole lasso di tempo, esteso dalla scadenza dell'obbligazione al momento dell'assegnazione in sede esecutiva, per adempiere o per trovare un accordo con i propri creditori a tacitazione delle rispettive pretese.
Occorre, pertanto, rigettare il motivo di opposizione in commento, poiché fondato su una interpretazione non condivisibile delle disposizioni normative citate, con conseguente conferma dell'ordinanza del
31/10/2022 nella parte in cui ha affermato che l'istanza di estinzione proposta in data successiva all'aggiudicazione non paralizzi gli effetti di quest'ultima e comporti solamente la consegna del ricavato della vendita al debitore esecutato.
Va, poi, considerato valido ed efficace anche il decreto di trasferimento emesso in data 31/10/2022, in quanto la pronuncia dello stesso non è stata paralizzata dall'istanza di rinuncia agli atti, in considerazione della peculiare conformazione degli effetti sancita dagli artt. 632, comma 2, c.p.c. e 187-bis disp. att. c.p.c.
Sul punto parte opponente erra nel ritenere che la declaratoria di estinzione, trattandosi di una pronuncia meramente dichiarativa, avrebbe dovuto paralizzare la procedura e impedire l'adozione del decreto di trasferimento, in quanto non ha adeguatamente considerato la conformazione degli effetti dell'estinzione della procedura esecutiva di cui alle norme richiamate. Parimenti, non appare pertinente al caso di specie la giurisprudenza richiamata, in tal senso, nella comparsa conclusionale di parte opponente, la quale si limita a chiarire che l'estinzione opera di diritto, senza prendere in considerazione il caso peculiare in cui essa intervenga successivamente all'aggiudicazione (cfr. Cass., sez. III, 27/2/2023, n. 5921).
È, infatti, maggiormente pertinente al caso di specie, quanto affermato da più recente sentenza, secondo cui: «In tutti i casi di estinzione (o anche di chiusura anticipata) della procedura di espropriazione immobiliare il giudice dell'esecuzione deve ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento ai sensi dell'art. 632 c.p.c., a meno che non sia già precedentemente intervenuta l'aggiudicazione (o
l'assegnazione); in tale specifica fattispecie, in forza dell'art. 187-bis disp. att. c.p.c. e nonostante
l'estinzione del processo (che si determina ipso iure nel momento in cui se ne realizzano i presupposti), il giudice mantiene il potere-dovere di verificare il tempestivo versamento del prezzo di aggiudicazione, di valutarne la congruità ai sensi dell' art. 586 c.p.c. e, in caso di riscontro positivo, di emettere il decreto di trasferimento contenente l'ordine di cancellazione dei gravami» e ancora «Non osta all'emissione del decreto di trasferimento, né alla successiva cancellazione dei gravami a norma dell'art. 586 cod. proc. civ., la declaratoria di estinzione della procedura, evento che si verifica ipso iure nel momento in cui se ne realizzano i presupposti (in tema: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 27545 del 21/11/2017, Rv. 646845-
02; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5921 del 27/02/2023, Rv. 667180-01): difatti, così come i compensi degli ausiliari vanno liquidati anche successivamente alla dichiarazione di estinzione o di anticipata chiusura del processo esecutivo (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12434 dell'11/5/2021, non massimata;
Cass., Sez. 63,
Ordinanza n. 27031 del 19/12/2014, Rv. 633878-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1887 del 29/01/2007, Rv.
595498-01), allo stesso modo i poteri del giudice dell'esecuzione sopravvivono alla definizione della procedura per regolare le questioni consequenziali (in proposito, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8747 del
15/04/2011, Rv. 618050-01, con riguardo alle eventuali opposizioni aventi ad oggetto i provvedimenti conseguenti all'estinzione), tra le quali vanno incluse la verifica sul tempestivo versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario e la valutazione della sua congruità e, se del caso, l'emissione del decreto di trasferimento col contestuale ordine di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie» (cfr. Cass., sez. III, 18/1/2024, n. 2020, enfasi aggiunta).
In ultimo, non si ritiene di prendere posizione sulla validità ed efficacia del provvedimento di aggiudicazione, in quanto la presente opposizione non ha ad oggetto tale atto e, anche volendo ritenere che parte attrice abbia inteso estendere l'oggetto del giudizio, l'opposizione sarebbe stata posta in essere ben oltre la scadenza del termine di giorni 20 previsto all'art. 617, comma II, c.p.c.
Pertanto, nel caso di specie deve essere affermata la validità ed efficacia dei provvedimenti opposti.
2.2. Passando, poi, al primo motivo di opposizione, parte attrice ha lamentato «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 629cpc, 76 dpr 602/1973 e art.19, comma 1-quater del dpr 602/1973», con riguardo all'affermazione, contenuta nell'ordinanza del 31/10/2022, in forza di cui: «non consta invece che abbia formulato rinuncia agli atti del giudizio l' ; poiché l'art. Controparte_6
629 c.p.c. prevede testualmente che “Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti. Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti”; che, pertanto, è necessario acquisire l'adesione dell' per poter dichiarare l'estinzione Controparte_6 della procedura».
La rilevanza delle violazioni così lamentate ai fini dell'ottenimento della tutela richiesta da parte opponente (ossia la restituzione del bene venduto nell'ambito della procedura esecutiva), tuttavia, resta assorbita dal rigetto del terzo motivo di impugnazione, poiché, quand'anche il Giudice dell'esecuzione avesse ritenuto ultronea la rinuncia agli atti dell' , con ciò ritenendo perfezionata Controparte_7
l'estinzione del processo ex art. 629 in data 4/8/2022, data in ogni caso successiva all'aggiudicazione avvenuta il 29/7/2022, essa avrebbe comportato come unico effetto la consegna al debitore esecutato delle somme ricavate dalla vendita, ex artt. 632, comma 2, c.p.c. e 187-bis, disp. att. c.p.c.
Pertanto, l'unico risultato che parte opponente potrebbe postulare, in caso di accoglimento del motivo di opposizione in commento, consisterebbe nella consegna delle somme ricavate dalla vendita, bene della vita che egli ha già ottenuto mercè l'ordinanza di estinzione del 27/6/2023.
Si ritiene, pertanto, che il motivo in parola debba essere rigettato, in applicazione del principio di raggiungimento dello scopo, ampiamente applicabile nell'ambito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, posto che, quand'anche la censura fosse ritenuta fondata, gli effetti raggiunti dagli atti oppositi, ossia la stabilizzazione della vendita e la consegna del prezzo al debitore, non muterebbero.
2.3. Con il secondo motivo di impugnazione, parte opponente ha lamentato la «Violazione e/o falsa applicazione della disciplina in ordine all'art. 630 e seguenti cpc», poiché, con ordinanza del 31/10/2022 il Giudice dell'esecuzione ha revocato la precedente ordinanza del 1°/9/2022, oggetto di reclamo di cui all'art. 630 c.p.c., con ciò frustrando il diritto di difesa del debitore.
L'argomento proposto prova troppo.
In primo luogo, occorre osservare come né l'ordinanza del 1°/9/2022, né quella opposta del 31/10/2022 abbiano rigettato l'istanza di estinzione proposta dai creditori in data 4/8/2022 o la declaratoria di estinzione richiesta dal creditore in data 8/8/2022. Tale declaratoria, contrariamente alla prospettazione attorea, è stata pronunciata dal Giudice dell'esecuzione con ordinanza del 27/6/2023, sulla scorta delle rinunce e dell'istanza citate.
Sul punto, infatti, occorre procedere all'attenta lettura del dispositivo dell'ordinanza del 1°/9/2022, con cui il Giudice dell'esecuzione si è limitato a rimettere al contraddittorio delle parti e del professionista delegato la questione inerente gli effetti prodotti dalle rinunce dei creditori nella fase della procedura in cui esse sono state proposte.
Pertanto, l'assenza di statuizioni circa l'estinzione del processo esecutivo, non consente di qualificare il provvedimento in commento come un'ordinanza di cui all'art. 630, comma I, c.p.c. e, di conseguenza, deve escludersi che avverso la stessa operi esclusivamente il gravame tipizzato di cui all'art. 630, comma
III, c.p.c. Tale affermazione consente di escludere, altresì, che trovino applicazione, nel caso di specie, gli artt. 487, comma II, e 187, comma III, n. 3) c.p.c., confermando, conseguentemente, la sussistenza del generale potere di revoca previsto dall'art. 487, comma I, c.p.c. rispetto all'ordinanza del 1°/9/2022.
In secondo luogo, posto che parte opponente ha effettivamente azionato il rimedio di cui all'art. 630 c.p.c. avverso l'ordinanza da ultimo citata, non si comprende in che modo la revoca da parte del Giudice dell'esecuzione abbia inciso sul prosieguo del giudizio in parola, specie in considerazione della mancata allegazione di qualsiasi indicazione circa l'esito del reclamo.
In terzo luogo, se il contenuto dell'ordinanza del 31/10/2022 avesse effettivamente revocato una precedente statuizione sull'estinzione del processo, anch'esso avrebbe dovuto qualificarsi come dotato di natura sostanzialmente reiettiva dell'eccezione di estinzione del processo esecutivo. Tale qualificazione, tuttavia, avrebbe dovuto condurre il presente giudizio alla definizione in rito per inammissibilità della domanda, in quanto contro la predetta ordinanza troverebbe applicazione il mezzo speciale di gravame di cui all'art. 630, comma 3, c.p.c. e non l'opposizione ex art. 617, c.p.c. azionata da parte attrice.
Ciò posto, valutando nel merito il contenuto dell'ordinanza del 31/10/2022, con essa il Giudice dell'esecuzione, nell'aver operato la revoca del provvedimento del 1°/9/2022, ha solamente sottratto al contraddittorio delle parti la discussione in ordine agli effetti della rinuncia agli atti avanzata dai creditori, senza, tuttavia, errare sul contenuto della soluzione proposta, come evidenziato con il rigetto del terzo motivo di opposizione.
Si osserva, inoltre, come la questione concernente gli effetti della rinuncia dei creditori, nel caso di specie, sia stata ampiamente discussa dal debitore all'interno del presente giudizio di opposizione agli atti esecutivi, con argomenti, come visto, rigettati nel merito e, pertanto, nessuna lesione del diritto al contradditorio è stata cagionata dall'ordinanza impugnata.
Si rigetta, conseguentemente anche il secondo motivo di opposizione.
2.4. In conclusione, il Tribunale rigetta interamente l'opposizione proposta nel presente giudizio.
3. Nulla sulle spese tra parte opponente e gli opposti contumaci, in quanto questi ultimi non hanno sostenuto spese di lite nel presente giudizio.
Le spese di lite tra parte opponente e seguono la soccombenza e si liquidano, come in CP_3 dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/22, facendo applicazione dei compensi per cause di indeterminabile, complessità media, valori minimi in considerazione della scarsa complessità delle questioni trattate, con esclusione degli importi previsti per la fase di trattazione e istruzione, non essendo state espletate le relative attività.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Trieste, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n.
2126/2022 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede: ▪ dichiara la contumacia di: (c.f.: ), Controparte_1 P.IVA_1
(c.f.: ), Controparte_2 P.IVA_2 Parte_2
(c.f.: ), , (c.f.: ,
[...] P.IVA_3 Parte_3 C.F._2 [...]
, (c.f. ); Parte_4 P.IVA_4
▪ rigetta la domanda attorea;
▪ nulla sulle spese di lite tra e i convenuti contumaci: Parte_1
Controparte_1 Controparte_2
, Parte_2 Parte_3 [...]
; Parte_4
▪ condanna alla rifusione in favore di elle spese Parte_1 CP_3 di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi € 3.562,00 per compensi, oltre R.S.G.
(15%), I.V.A. (22%) e C.P.A. (4%);
Così deciso in Trieste, in data 12/8/2025.
Il Giudice
Dott. Andrea D'Alessio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, Dott. Andrea D'Alessio, ha emesso la seguente
SENTENZA redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4 e dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 936 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del
22.7.2025, vertente
TRA
, (c.f.: ), elettivamente domiciliato in Trieste, Via Parte_1 C.F._1
Carducci n. 10, presso lo studio dell'Avv. Carmine Pullano, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata digitalmente all'atto di citazione. opponente
E
(c.f.: ), in persona dell'amministratore pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Stricca, presso il quale ha eletto domicilio nella procedura esecutiva;
(c.f.: ), in persona dell'amministratore pro- Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Zanmarchi, Antonio De Santis e Martina Bossi, nell'ambito della procedura esecutiva;
(c.f.: ) in persona dell'amministratore pro- Parte_2 P.IVA_3 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Elena Coppola presso cui ha eletto domicilio, nell'ambito della procedura esecutiva;
, (c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Lodi presso Parte_3 C.F._2 cui ha eletto domicilio, nell'ambito della procedura esecutiva;
, (c.f. ), in persona del Presidente pro- Parte_4 P.IVA_4 termpore, rappresentata da e , in via disgiunta tra loro, nell'ambito Parte_5 Parte_6 della procedura esecutiva parti opposte contumaci
NONCHE' CONTRO
, c.f. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_3 P.IVA_5 domiciliata in Trieste, alla via F. Severo, n. 37, presso lo studio dell'Avv. Stefano Sabatini, che la rappresenta e difende giusta procura allegata digitalmente alla comparsa di costituzione e risposta parte opposta costituita
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano nei seguenti termini:
▪ Parte opponente come da nota di precisazione delle conclusioni del 9/5/2025: «In via principale: - previa declaratoria di annullamento e/o di nullità dell'ordinanza del 09/01/2023 comunicata via PEC il 13/01/2023 nonché dell'ordinanza dd 31/10/2022, comunicata via
PEC il 10/11/2022 nonché il decreto di trasferimento dd 31/10/2022 – tutti provvedimenti emessi nel giudizio sub R.E. 80/2020 – accertare e dichiarare che l'azione esecutiva immobiliare nei confronti di si è estinta, per le ragioni addotte in Parte_1 narrativa, nel mese di agosto 2022(precisamente il 04/08/2022) e previo annullamento ovvero dichiarazione di nullità del decreto di trasferimento dd 31/10/2022 perché provvedimento
“abnorme”(emesso in assenza dei presupposti di legge) accertare e dichiarare il diritto del
ad essere immesso nel possesso e reintegrato nel diritto di proprietà Parte_1 dell'immobile censito all'Uff.Tavolare di Trieste PT 1639 c.t.1 di Plavia. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio»;
▪ come da comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8/6/2023: «In via principale: contrariis rejectis rigettarsi per essere infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa le domande svolte dall'attore nei confronti della con citazione dd. CP_3
06.03.2023, con il favore del compenso. In via subordinata;
accertare e dichiarare che all'accoglimento delle domande svolte dall'attore di reintegra nel Parte_1 diritto di proprietà dell'immobile censito all'Uff. Tav. di Trieste sub P.T. 1639 c.t. 1° di
Plavia, segue il diritto al rimborso a favore della e da porre a carico dell'attore CP_3 dell'importo di € 115.797,84 dalla stessa versato per i titoli di cui in narrativa». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha adito l'intestato Tribunale nei Parte_1 confronti degli odierni opposti, al fine di sentir dichiarare, in via principale, l'annullamento e/o la nullità dell'ordinanza del 9/1/2023 comunicata via PEC il 13/01/2023, nonché dell'ordinanza del
31/10/2022, comunicata via PEC il 10/11/2022, e il decreto di trasferimento del 31/10/2022, con conseguente restituzione dell'immobile oggetto del decreto da ultimo richiamato.
In data 8/6/2023, parte convenuta in seguito, breviter, anche ) si è costituita CP_3 CP_3 in giudizio, instando per il rigetto nel merito dell'opposizione attorea, ovvero, in via subordinata, per la restituzione della somma di € 115.797,84.
Non si sono costituite in giudizio le altre parti convenute-opposte che, pertanto, devono essere dichiarate contumaci.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti il Giudice ha accolto le istanze istruttorie di parte attrice a cui non si è opposta parte convenuta , disponendo l'acquisizione dei fascicoli CP_3 concernenti la procedura esecutiva R.G.E. n. 80/2020 e il fascicolo del reclamo all'ordinanza del
9/1/2023, R.G. n. 164/2023 e fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni al 31/1/2024.
In data 6/2/2024 il fascicolo è stato assegnato al Giudice Dott. Andrea D'Alessio, il quale ri- calendarizzata l'udienza alla data dell'8/7/2025, poi rinviata al 22/7/2025, ha assegnato i termini ex art. 189, nuova formulazione e, all'esito, ha trattenuto la causa in decisione.
1. Preliminarmente, occorre ripercorrere riassuntivamente le vicende della procedura esecutiva che hanno condotto all'odierna fase di merito dell'opposizione agli atti proposta dinanzi al giudice dell'esecuzione con ricorso depositato in data 17/11/2022, nel fascicolo R.G. E. n. 80/2020.
In data 17/5/2022, nell'ambito della predetta procedura esecutiva, il professionista delegato alla vendita Avv. Giancarlo Augusto ha fissato per il 29/7/2022 la data di svolgimento della vendita senza incanto dei beni staggiti, con indicazione del termine per il deposito delle offerte di acquisto al
25/7/2025.
In data 28/7/2025, il creditore intervenuto , ha depositato atto di Controparte_4 rinuncia all'esecuzione, per integrale pagamento del debito.
In data 29/7/2022, alle ore 9:30, nell'ambito della predetta procedura, si è svolta la vendita senza incanto del bene staggito di cui alla P.T. 1639 del C.C. di Plavia, al cui esito, esperita la gara per pluralità di offerte, il professionista delegato ha aggiudicato l'immobile a , vincitrice della CP_3 gara.
In pari data, il creditore procedente , ha presentato istanza di Controparte_1 sospensione della procedura esecutiva ex art. 624-bis c.p.c., la quale è stata rappresentata agli offerenti ex art 161-bis c.p.c. dal professionista delegato ed è stata considerata dal Giudice dell'esecuzione con ordinanza di pari data.
Con tale atto, in particolare, sono state contestate le modalità anomale di adesione all'istanza di sospensione degli altri creditori, la necessità di sentire il debitore, richiamando, inoltre, il disposto dell'art. 624-bis, comma I, secondo periodo, c.p.c., secondo cui: «L'istanza può essere proposta fino
a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell'incanto». L'ordinanza in commento si è chiusa con l'invito: i) ai creditori di far pervenire in via telematica la loro istanza di sospensione;
ii) al debitore a far pervenire le sue considerazioni;
iii) al professionista delegato a fornire chiarimenti sullo stato della fase di vendita e a segnalare se l'istanza sia stata presentata in maniera tempestiva.
Nelle successive date del 1°/8/2022 e del 2/8/2022 gli altri creditori intervenuti hanno depositato le proprie istanze di sospensione della procedura esecutiva, mentre solamente in data 4/8/2022, i creditori procedenti e intervenuti, eccetto , hanno fatto pervenire Controparte_5 istanza di rinuncia agli atti. Sulla scorta delle predette rinunce, in data 8/8/2022, il debitore esecutato ha chiesto che fosse dichiarata estinta la procedura esecutiva.
In data 1°/9/2023, il Giudice dell'esecuzione ha rilevato che la rinuncia all'esito dell'aggiudicazione avrebbe fatto salvi gli effetti della vendita e determinato l'unico effetto di assegnazione del ricavato al debitore di cui agli artt. 632, comma 2, c.p.c. e, pertanto, ha fissato l'udienza del 16/12/2022 per far dedurre alle parti sul punto, disposto che il professionista delegato non procedesse alla vendita del lotto 2 e invitato l'esperto stimatore a depositare istanza di liquidazione del saldo. Tale ordinanza, che, a ben guardare, non ancora aveva preso posizione sull'istanza di sospensione, essendo volta solamente a instaurare il contraddittorio sugli effetti dell'estinzione del processo, è stata oggetto di reclamo al collegio ex art 630, comma 3, c.p.c. da parte del debitore esecutato in data 23/9/2022.
Nelle more del predetto procedimento, il Giudice dell'esecuzione ha pronunciato una nuova ordinanza, datata 31/10/2022, con cui è stato revocato il provvedimento del 1°/9/2023, pronunciando, in pari data, il decreto di trasferimento del bene aggiudicato.
Tali provvedimenti hanno formato oggetto del ricorso del 17/11/2022 con cui è stata proposta tempestivamente opposizione ai sensi dell'art. 617, comma II, c.p.c. che, esaurita la fase cautelare con ordinanza del 9/1/2023, reclamata al Collegio nel procedimento R.G. n. 164/2023, ha condotto all'instaurazione dell'odierno giudizio.
In data 27/6/2023, infine, il Giudice dell'esecuzione ha provveduto a dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva, disponendo che il prezzo pagato dall'aggiudicatario fosse messo a disposizione del debitore e ponendo a carico dei creditori rinuncianti il compenso del professionista delegato. Il , ha proposto opposizione ex art. 617, comma II, c.p.c. con ricorso di Controparte_1 data 13/7/2023, avverso la predetta ordinanza.
1.1. Tanto premesso, parte opponente individua gli atti oggetto dell'odierna opposizione rispettivamente nell'ordinanza del 9/1/2023, peraltro già reclamata al Collegio, nell'ambito del procedimento R.G. n. 163/2023, rigettato in data 31/5/2023 e nei due provvedimenti del 31/10/2022.
La prima ordinanza, tuttavia, non può assurgere tecnicamente a oggetto dell'odierno giudizio di merito e, pertanto, la domanda volta alla declaratoria di annullamento o nullità della stessa deve essere assorbita nella decisione nel merito della controversia, la quale, come ordinariamente previsto, supera le statuizioni provvisorie contenute nel provvedimento in parola, senza poterne, o doverne, discutere attivamente il contenuto o i lamentati vizi formali.
Qualora così non fosse, l'odierno giudizio rappresenterebbe un'indebita duplicazione del giudizio di reclamo già proposto avverso la stessa e concluso con esito reiettivo delle istanze dell'odierno opponente in data 31/5/2023.
La corretta parametrazione dell'oggetto della fase di merito dell'odierna opposizione impone la considerazione dei provvedimenti emessi in data 31/10/2022, la cui corretta qualificazione giuridica rappresenta uno snodo essenziale dell'odierno giudizio.
2. Tanto premesso, le motivazioni su cui si fondano le critiche avanzate da parte opponente avverso i predetti provvedimenti giudiziali sono le seguenti: i) «Violazione e/o falsa applicazione degli artt.629cpc, 76 dpr 602/1973 e art.19, comma 1-quater del dpr 602/1973»; ii) «Violazione e/o falsa applicazione della disciplina in ordine all'art.630 e seguenti cpc»; iii) «Violazione e/o falsa applicazione dell'art.632cpc e dell'art.187bis disp.att.cpc. Violazione e/o falsa applicazione della disciplina in ordine all'aggiudicazione».
I motivi così esposti sono infondati e, trattati separatamente, vanno rigettati per le seguenti ragioni.
Si ritiene, inoltre, di prendere posizione su di essi in ordine differente da quanto suggerito in atto di citazione, in quanto il punto iii) rappresenta il nucleo essenziale della lamentanza di parte opponente e, pertanto, appare essenziale che sia trattato per primo.
2.1. Il motivo sub iii), relativo all'asserita «Violazione e/o falsa applicazione dell'art.632 cpc e dell'art.187bis disp.att.cpc. Violazione e/o falsa applicazione della disciplina in ordine all'aggiudicazione», si appunta all'ordinanza del 31/10/2022 e, conseguentemente al decreto di trasferimento, nella parte in cui la prima si afferma: «osservato sin d'ora che fino a qualche tempo fa, atteso lo iato temporale tra aggiudicazione e decreto di trasferimento, in una con la mancanza di una norma che riconosca effetti ad una rinunzia medio tempore intervenuta, si dubitava che potesse intervenire una rinuncia agli atti esecutivi dopo l'aggiudicazione, argomentando nel senso l'intenzione del legislatore fosse quella di non frustrare, con gli effetti dell'estinzione conseguenti alla rinuncia, la legittima aspirazione dell'aggiudicatario ad ottenere il trasferimento del bene. Oggi si ritiene invece, pacificamente, che la rinuncia sia ammissibile anche dopo l'aggiudicazione. Vi sono infatti delle norme che sono incompatibili con la soluzione negativa: l'art. 632 c.p.c. e e l'art. 187 bis disp. att. c.p.c., che disciplinano gli effetti dell'estinzione successiva all'aggiudicazione, che implicitamente escludono non irrinunciabilità dopo l'assegnazione. Dunque, la rinuncia è possibile anche dopo l'aggiudicazione, ma
l'art. 187 bis cit. rende intangibili nei confronti degli aggiudicatari degli atti esecutivi compiuti in caso di estinzione avvenuta dopo l'aggiudicazione».
Parte opponente, in particolare, ha proposto in citazione una rilettura della disposizione normativa contenuta all'art. 632, comma 2, c.p.c., che, sebbene sia formulata nei seguenti termini «Se l'estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti;
se avviene dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, la somma ricavata è consegnata al debitore», andrebbe intesa come se il termine “aggiudicazione” dovesse essere sostituito, in chiave interpretativa, con l'espressione “decreto di trasferimento”, poiché «è solo dopo l'emissione del decreto di trasferimento che si consolidano gli effetti traslativi per l'aggiudicatario con la conseguenza che prima del decreto di trasferimento questi non può vedere salvi gli effetti degli atti esecutivi in caso di rinuncia agli atti dei creditori» (cfr. atto di citazione p. 15).
Unitamente alla predetta disposizione si invoca, tanto nell'ordinanza impugnata, quanto nell'atto di citazione, il disposto dell'art. 187-bis c.p.c., recante il seguente tenore letterale: «In ogni caso di estinzione
o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o
l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo
632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti. Dopo il compimento degli stessi atti, l'istanza di cui all'articolo 495 del codice non è più procedibile».
L'interpretazione proposta non è ritenuta convincente dal Tribunale in ragione di argomenti di interpretazione normativa di carattere testuale, sistematico e teleologico.
Sotto il primo profilo, le disposizioni in parola fanno riferimento all'espressione “aggiudicazione” e non prendono posizione, né sulla definitività del trasferimento del diritto, come effetto, né sull'atto che tale effetto determina, ossia il decreto di aggiudicazione. Conferma che il dato testuale escluda la centrale rilevanza alla definitività dell'effetto traslativo è, poi, desumibile dalle espressioni «anche provvisoria» e
«terzi aggiudicatari e assegnatari».
La prospettiva ermeneutica fondata sulla proposta lettura testuale trova conferma su di un piano sistematico, facendo riferimento alle disposizioni relative alla vendita senza incanto di cui all'art. 574, comma 3, c.p.c., applicabile al caso di specie, e all'art. 624-bis, comma I, secondo periodo, c.p.c.
La prima disposizione, nel prevedere che in caso di mancato pagamento del prezzo si applica anche a tale procedura l'art. 587, c.p.c., segnala tra gli effetti di tale patologia la «decadenza dell'aggiudicatario», con ciò confermando che il soggetto individuato nell'ambito della procedura come acquirente dell'immobile staggito, assume, prima ancora del decreto di trasferimento, una posizione di ius ad rem sul bene oggetto di vendita giudiziale. Solamente ragionando nei predetti termini è possibile, infatti, assegnare un significato all'espressione citata.
Al contrario, non si comprenderebbe in cosa verrebbe a consistere la decadenza in parola, se, come opina parte attrice, «[…] l'esito delle operazioni di asta demandate al delegato alla vendita – mero ausiliario del Giudice e dunque privo della potestà giurisdizionale di emettere il decreto di aggiudicazione –
[avesse] mera funzione di identificare il soggetto che ha formulato l'offerta “migliore”(oppure l'unica) nella procedura di vendita(sia essa con o senza incanto) intimando al medesimo il pagamento nei termini di cui all'avviso di vendita mentre l'aggiudicazione [fosse] un complesso provedimento che richiede nei
90gg il versamento del prezzo e quando si verificano queste condizioni il G.E. emette il decreto di trasferimento».
Parimenti, qualora si aderisse alla predetta interpretazione, non si riuscirebbe a spiegare l'art. 624-bis, comma I, secondo periodo, c.p.c. che àncora la decadenza dall'istanza di sospensione della procedura esecutiva, non già all'emissione del decreto di trasferimento, ma alla scadenza del termine per il deposito delle proposte di acquisto.
La norma da ultimo citata, unitamente alle disposizioni precedentemente richiamate, consente di cogliere, sotto il profilo teleologico, la scelta legislativa di non limitare la salvezza dell'acquisto in parola al perfezionamento dello stesso con decreto di trasferimento, anticipando, piuttosto, tale tutela all'aspettativa, giuridicamente rilevante, maturata in capo all'aggiudicatario nelle more della condizione normativa di pagamento del prezzo, al fine di incentivarne la partecipazione alla procedura esecutiva.
Tale ratio verrebbe frustrata qualora, come proposto da parte attrice, nel tempo concesso all'aggiudicatario per il saldo del prezzo oggetto dell'offerta, questi rimanesse esposto alle iniziative debitorie volte alla paralisi della procedura esecutiva.
Il legislatore ha, infatti, inteso dare prevalenza al terzo assegnatario, rispetto al debitore esecutato, poiché quest'ultimo ha avuto a disposizione un ragionevole lasso di tempo, esteso dalla scadenza dell'obbligazione al momento dell'assegnazione in sede esecutiva, per adempiere o per trovare un accordo con i propri creditori a tacitazione delle rispettive pretese.
Occorre, pertanto, rigettare il motivo di opposizione in commento, poiché fondato su una interpretazione non condivisibile delle disposizioni normative citate, con conseguente conferma dell'ordinanza del
31/10/2022 nella parte in cui ha affermato che l'istanza di estinzione proposta in data successiva all'aggiudicazione non paralizzi gli effetti di quest'ultima e comporti solamente la consegna del ricavato della vendita al debitore esecutato.
Va, poi, considerato valido ed efficace anche il decreto di trasferimento emesso in data 31/10/2022, in quanto la pronuncia dello stesso non è stata paralizzata dall'istanza di rinuncia agli atti, in considerazione della peculiare conformazione degli effetti sancita dagli artt. 632, comma 2, c.p.c. e 187-bis disp. att. c.p.c.
Sul punto parte opponente erra nel ritenere che la declaratoria di estinzione, trattandosi di una pronuncia meramente dichiarativa, avrebbe dovuto paralizzare la procedura e impedire l'adozione del decreto di trasferimento, in quanto non ha adeguatamente considerato la conformazione degli effetti dell'estinzione della procedura esecutiva di cui alle norme richiamate. Parimenti, non appare pertinente al caso di specie la giurisprudenza richiamata, in tal senso, nella comparsa conclusionale di parte opponente, la quale si limita a chiarire che l'estinzione opera di diritto, senza prendere in considerazione il caso peculiare in cui essa intervenga successivamente all'aggiudicazione (cfr. Cass., sez. III, 27/2/2023, n. 5921).
È, infatti, maggiormente pertinente al caso di specie, quanto affermato da più recente sentenza, secondo cui: «In tutti i casi di estinzione (o anche di chiusura anticipata) della procedura di espropriazione immobiliare il giudice dell'esecuzione deve ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento ai sensi dell'art. 632 c.p.c., a meno che non sia già precedentemente intervenuta l'aggiudicazione (o
l'assegnazione); in tale specifica fattispecie, in forza dell'art. 187-bis disp. att. c.p.c. e nonostante
l'estinzione del processo (che si determina ipso iure nel momento in cui se ne realizzano i presupposti), il giudice mantiene il potere-dovere di verificare il tempestivo versamento del prezzo di aggiudicazione, di valutarne la congruità ai sensi dell' art. 586 c.p.c. e, in caso di riscontro positivo, di emettere il decreto di trasferimento contenente l'ordine di cancellazione dei gravami» e ancora «Non osta all'emissione del decreto di trasferimento, né alla successiva cancellazione dei gravami a norma dell'art. 586 cod. proc. civ., la declaratoria di estinzione della procedura, evento che si verifica ipso iure nel momento in cui se ne realizzano i presupposti (in tema: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 27545 del 21/11/2017, Rv. 646845-
02; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5921 del 27/02/2023, Rv. 667180-01): difatti, così come i compensi degli ausiliari vanno liquidati anche successivamente alla dichiarazione di estinzione o di anticipata chiusura del processo esecutivo (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12434 dell'11/5/2021, non massimata;
Cass., Sez. 63,
Ordinanza n. 27031 del 19/12/2014, Rv. 633878-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1887 del 29/01/2007, Rv.
595498-01), allo stesso modo i poteri del giudice dell'esecuzione sopravvivono alla definizione della procedura per regolare le questioni consequenziali (in proposito, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8747 del
15/04/2011, Rv. 618050-01, con riguardo alle eventuali opposizioni aventi ad oggetto i provvedimenti conseguenti all'estinzione), tra le quali vanno incluse la verifica sul tempestivo versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario e la valutazione della sua congruità e, se del caso, l'emissione del decreto di trasferimento col contestuale ordine di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie» (cfr. Cass., sez. III, 18/1/2024, n. 2020, enfasi aggiunta).
In ultimo, non si ritiene di prendere posizione sulla validità ed efficacia del provvedimento di aggiudicazione, in quanto la presente opposizione non ha ad oggetto tale atto e, anche volendo ritenere che parte attrice abbia inteso estendere l'oggetto del giudizio, l'opposizione sarebbe stata posta in essere ben oltre la scadenza del termine di giorni 20 previsto all'art. 617, comma II, c.p.c.
Pertanto, nel caso di specie deve essere affermata la validità ed efficacia dei provvedimenti opposti.
2.2. Passando, poi, al primo motivo di opposizione, parte attrice ha lamentato «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 629cpc, 76 dpr 602/1973 e art.19, comma 1-quater del dpr 602/1973», con riguardo all'affermazione, contenuta nell'ordinanza del 31/10/2022, in forza di cui: «non consta invece che abbia formulato rinuncia agli atti del giudizio l' ; poiché l'art. Controparte_6
629 c.p.c. prevede testualmente che “Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti. Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti”; che, pertanto, è necessario acquisire l'adesione dell' per poter dichiarare l'estinzione Controparte_6 della procedura».
La rilevanza delle violazioni così lamentate ai fini dell'ottenimento della tutela richiesta da parte opponente (ossia la restituzione del bene venduto nell'ambito della procedura esecutiva), tuttavia, resta assorbita dal rigetto del terzo motivo di impugnazione, poiché, quand'anche il Giudice dell'esecuzione avesse ritenuto ultronea la rinuncia agli atti dell' , con ciò ritenendo perfezionata Controparte_7
l'estinzione del processo ex art. 629 in data 4/8/2022, data in ogni caso successiva all'aggiudicazione avvenuta il 29/7/2022, essa avrebbe comportato come unico effetto la consegna al debitore esecutato delle somme ricavate dalla vendita, ex artt. 632, comma 2, c.p.c. e 187-bis, disp. att. c.p.c.
Pertanto, l'unico risultato che parte opponente potrebbe postulare, in caso di accoglimento del motivo di opposizione in commento, consisterebbe nella consegna delle somme ricavate dalla vendita, bene della vita che egli ha già ottenuto mercè l'ordinanza di estinzione del 27/6/2023.
Si ritiene, pertanto, che il motivo in parola debba essere rigettato, in applicazione del principio di raggiungimento dello scopo, ampiamente applicabile nell'ambito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, posto che, quand'anche la censura fosse ritenuta fondata, gli effetti raggiunti dagli atti oppositi, ossia la stabilizzazione della vendita e la consegna del prezzo al debitore, non muterebbero.
2.3. Con il secondo motivo di impugnazione, parte opponente ha lamentato la «Violazione e/o falsa applicazione della disciplina in ordine all'art. 630 e seguenti cpc», poiché, con ordinanza del 31/10/2022 il Giudice dell'esecuzione ha revocato la precedente ordinanza del 1°/9/2022, oggetto di reclamo di cui all'art. 630 c.p.c., con ciò frustrando il diritto di difesa del debitore.
L'argomento proposto prova troppo.
In primo luogo, occorre osservare come né l'ordinanza del 1°/9/2022, né quella opposta del 31/10/2022 abbiano rigettato l'istanza di estinzione proposta dai creditori in data 4/8/2022 o la declaratoria di estinzione richiesta dal creditore in data 8/8/2022. Tale declaratoria, contrariamente alla prospettazione attorea, è stata pronunciata dal Giudice dell'esecuzione con ordinanza del 27/6/2023, sulla scorta delle rinunce e dell'istanza citate.
Sul punto, infatti, occorre procedere all'attenta lettura del dispositivo dell'ordinanza del 1°/9/2022, con cui il Giudice dell'esecuzione si è limitato a rimettere al contraddittorio delle parti e del professionista delegato la questione inerente gli effetti prodotti dalle rinunce dei creditori nella fase della procedura in cui esse sono state proposte.
Pertanto, l'assenza di statuizioni circa l'estinzione del processo esecutivo, non consente di qualificare il provvedimento in commento come un'ordinanza di cui all'art. 630, comma I, c.p.c. e, di conseguenza, deve escludersi che avverso la stessa operi esclusivamente il gravame tipizzato di cui all'art. 630, comma
III, c.p.c. Tale affermazione consente di escludere, altresì, che trovino applicazione, nel caso di specie, gli artt. 487, comma II, e 187, comma III, n. 3) c.p.c., confermando, conseguentemente, la sussistenza del generale potere di revoca previsto dall'art. 487, comma I, c.p.c. rispetto all'ordinanza del 1°/9/2022.
In secondo luogo, posto che parte opponente ha effettivamente azionato il rimedio di cui all'art. 630 c.p.c. avverso l'ordinanza da ultimo citata, non si comprende in che modo la revoca da parte del Giudice dell'esecuzione abbia inciso sul prosieguo del giudizio in parola, specie in considerazione della mancata allegazione di qualsiasi indicazione circa l'esito del reclamo.
In terzo luogo, se il contenuto dell'ordinanza del 31/10/2022 avesse effettivamente revocato una precedente statuizione sull'estinzione del processo, anch'esso avrebbe dovuto qualificarsi come dotato di natura sostanzialmente reiettiva dell'eccezione di estinzione del processo esecutivo. Tale qualificazione, tuttavia, avrebbe dovuto condurre il presente giudizio alla definizione in rito per inammissibilità della domanda, in quanto contro la predetta ordinanza troverebbe applicazione il mezzo speciale di gravame di cui all'art. 630, comma 3, c.p.c. e non l'opposizione ex art. 617, c.p.c. azionata da parte attrice.
Ciò posto, valutando nel merito il contenuto dell'ordinanza del 31/10/2022, con essa il Giudice dell'esecuzione, nell'aver operato la revoca del provvedimento del 1°/9/2022, ha solamente sottratto al contraddittorio delle parti la discussione in ordine agli effetti della rinuncia agli atti avanzata dai creditori, senza, tuttavia, errare sul contenuto della soluzione proposta, come evidenziato con il rigetto del terzo motivo di opposizione.
Si osserva, inoltre, come la questione concernente gli effetti della rinuncia dei creditori, nel caso di specie, sia stata ampiamente discussa dal debitore all'interno del presente giudizio di opposizione agli atti esecutivi, con argomenti, come visto, rigettati nel merito e, pertanto, nessuna lesione del diritto al contradditorio è stata cagionata dall'ordinanza impugnata.
Si rigetta, conseguentemente anche il secondo motivo di opposizione.
2.4. In conclusione, il Tribunale rigetta interamente l'opposizione proposta nel presente giudizio.
3. Nulla sulle spese tra parte opponente e gli opposti contumaci, in quanto questi ultimi non hanno sostenuto spese di lite nel presente giudizio.
Le spese di lite tra parte opponente e seguono la soccombenza e si liquidano, come in CP_3 dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/22, facendo applicazione dei compensi per cause di indeterminabile, complessità media, valori minimi in considerazione della scarsa complessità delle questioni trattate, con esclusione degli importi previsti per la fase di trattazione e istruzione, non essendo state espletate le relative attività.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Trieste, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n.
2126/2022 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede: ▪ dichiara la contumacia di: (c.f.: ), Controparte_1 P.IVA_1
(c.f.: ), Controparte_2 P.IVA_2 Parte_2
(c.f.: ), , (c.f.: ,
[...] P.IVA_3 Parte_3 C.F._2 [...]
, (c.f. ); Parte_4 P.IVA_4
▪ rigetta la domanda attorea;
▪ nulla sulle spese di lite tra e i convenuti contumaci: Parte_1
Controparte_1 Controparte_2
, Parte_2 Parte_3 [...]
; Parte_4
▪ condanna alla rifusione in favore di elle spese Parte_1 CP_3 di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi € 3.562,00 per compensi, oltre R.S.G.
(15%), I.V.A. (22%) e C.P.A. (4%);
Così deciso in Trieste, in data 12/8/2025.
Il Giudice
Dott. Andrea D'Alessio