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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/10/2025, n. 2156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2156 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice, dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 376 dell'anno 2020 promossa da:
nella persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Emilio Balletti con lo stesso elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro
in persona del legale rappresentante p.t., e in persona del legale CP_1 CP_2 rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli,
VI AL, tutti domiciliati come in atti
RESISTENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Ubaldo Greco, domiciliati come in atti
RESISTENTE
Ragioni di fatto e diritto della decisione Con ricorso depositato in data 20.1.2020 la parte ricorrente, la società ricorrente, in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 37120190022574928000, notificatole in data 16.12.2019, con cui le era intimato il pagamento di contributi, sanzioni, oneri e interessi relativi al periodo 03/2013 al 06/2017, per un importo di € 44.908,00, chiedendone l'annullamento.
A sostegno di detto ricorso deduce la carenza di motivazione dell'avviso di addebito opposto, oltre vizi formali dello stesso, la decadenza della formazione del ruolo ex art. 25
Dlgs 46/1999, la prescrizione del credito contributivo ex legge 335/1995 per i contributi antecedenti al 16.12.2014.
Nel merito, nonostante l'eccepito difetto di motivazione, l'opponente deduceva che, nel maggio 2019, l' resistente le aveva notificato un “atto di accertamento” con il quale CP_4 le si ingiungeva il pagamento dei contributi per il periodo dal 03/2013 al 06/2017 relativamente alla AT . Ebbene esponeva la ricorrente che detta Persona_1 pretesa contributiva dell' si fondava sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. CP_4
1513/2018 con la quale la società opponente - sulla base della statuizione precedente di conversione dei contratti a progetto, stipulati tra la e detta AT, Parte_1 in rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato con diritto alle differenze retributive spettanti, accertamento e statuizione avvenuta con la precedente sentenza del
Tribunale di Napoli n° 24830/2012 confermata in Appello con sentenza n. 3646/2017 - veniva condannata al pagamento di € 73.642,50 a titolo di differenze retributive conseguenti all'inquadramento al 2° livello retributivo del CCNL credito applicato dalla precedente sentenza (retribuzione mensile € 1.6650,00). Ebbene a seguito di detta pronuncia, deduceva la società, le parti, società e lavoratore, in data 06.06.2018 concludevano un accordo transattivo novativo, con il quale le parti statuivano che la somma spettante alla citata AT, a titolo transattivo novativo e risarcitorio, era pari ad € 45.000,00 pari all'inquadramento al 3° livello retributivo del CCNL credito. Tanto premesso, la parte ricorrente deduceva di non dover corrispondere le somme di cui all'avviso di addebito, stante la conciliazione intervenuta tra le parti ed in ragione dell'espressa rinunzia della AT agli atti e all'azione esercitata con la citata sentenza e altresì agli effetti della stessa, nonché in ragione della natura costitutiva della conciliazione novativa avvenuta. Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto, dichiararsi non dovute le somme in esso indicate, il tutto con vittoria di spese.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso, in ragione della tardività e, in ogni caso, CP_1
l'insussistenza delle eccezioni formali sollevate dall'opponente e dell'infondatezza nel merito dell'avversa pretesa, stante l'inopponibilità allo stesso della conciliazione siglata tra le parti;
precisava inoltre che nessuna prescrizione si era maturata avendo l'Istituto provveduto a quantificare i contributi dovuti limitatamente al quinquennio anteriore alla denuncia della AT.
***
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Va preliminarmente precisato che le eccezioni attinenti ai vizi formali dell'avviso di addebito opposto non possono essere esaminate, poiché tardive, non avendo parte ricorrente proposto opposizione nei termini di cui all'art. 617 c.p.c., a cui ormai pacificamente viene ricondotta tale tipologia di opposizione.
In particolare, deve precisarsi che appare in ogni caso infondata l'eccezione di decadenza ex art. 25 Dlgs 46/1999 dal momento che nel caso di specie appare rispettato il termine del 31 dicembre dell'anno successivo rispetto alla data di verifica della contribuzione dovuta, che, nella specie è avvenuta a seguito della denuncia della AT del 16.04.2018.
In ogni caso anche tale eccezione andava formulata nelle forme e nei termini della opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc.
Infondata è anche l'eccezione di prescrizione ex art. 3 legge 335/1995 dei crediti contributivi relativi ai periodi 03/2013- 06/2017, dal momento che la denuncia del lavoratore consente, ai sensi dell'art. 3 della legge 335/1995, di procedere al recupero della contribuzione per i 5 anni antecedenti e, considerando che la denuncia della AT è intervenuta il 16.04.2018 il calcolo dei contributi dovuti operato dall' appare corretto;
deve anche considerarsi CP_1
che l' , prima della notifica dell'avviso di addebito impugnato, ha interrotto la CP_4
prescrizione con la citata diffida, notificata a mezzo pec, del 16.05.2019 nella quale venivano quantificati i contributi dovuti dal 03/2013 al 06/2017, nei limiti della prescrizione, in virtù della sentenza 1513/2018 che aveva determinato la retribuzione dovuta mensile pari ad €
1665,00 pari al 2° livello retributivo CCNL credito.
Così premesso, deve precisarsi che, nel merito, la società ricorrente afferma che l'obbligo contributivo inerente il periodo citato scaturiva dall'applicazione della sentenza resa dal
Tribunale di Napoli n. 1513/2018, tuttavia, secondo le deduzioni della società opponente detta sentenza risultava, tuttavia, travolta dalle statuizioni contenute nella conciliazione sottoscritta tra datrice di lavoro, oggi opponente, e la AT, sig. , in data Persona_1
06.06.2018. In particolare, parte ricorrente fa leva sulla natura costitutiva dell'accordo transattivo ex art. 1965, co. 2, c.c.. Vale a dire, secondo le argomentazioni di cui al ricorso introduttivo, che nel caso di specie non era ravvisabile alcuna omissione contributiva da sanzionare, poiché i contributi non erano dovuti se non in ragione dell'accordo novativo avente efficacia costitutiva, essendo stata la sentenza posta nel nulla dall'accordo transattivo citato. A tal riguardo, deve precisarsi che la vicenda in oggetto trae origine la ricorrente che detta pretesa contributiva dell' si fondava sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. CP_4
1513/2018 con la quale la società opponente - sulla base della statuizione precedente di conversione dei contratti a progetto, stipulati tra la e detta AT, Parte_1 in rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato con diritto alle differenze retributive spettanti, accertamento e statuizione avvenuta con la precedente sentenza del
Tribunale di Napoli n° 24830/2012 confermata in Appello con sentenza n. 3646/2017 - veniva condannata al pagamento di € 73.642,50 a titolo di differenze retributive conseguenti all'inquadramento al 2° livello retributivo del CCNL credito applicato dalla precedente sentenza (retribuzione mensile € 1.6650,00).
Ebbene, in relazione a tale sentenza, richiamata dall'istituto resistente nella propria memoria difensiva quale presupposto dell'obbligo contributivo derivante dall'accertamento della illegittimità del licenziamento in essa contenuto, va rilevato che la stessa non può ritenersi superata dalla conciliazione stragiudiziale, per quanto concerne il rapporto con l' CP_1
Invero, come da ultimo osservato dalla Corte di Cassazione, la firma del verbale di conciliazione determina la cessazione della materia del contendere, travolgendo anche l'eventuale giudicato formatosi in relazione a una sentenza emessa in precedenza. Con la conciliazione, infatti, le parti intendono attribuire alla controversia e al sottostante rapporto di lavoro un nuovo e definitivo assetto di interessi, idoneo a superare definitivamente e completamente la sentenza precedentemente emessa, potendo pertanto regolare in via del tutto autonoma il rapporto contrattuale tra le stesse intercorrente, anche rispetto a quanto deciso dall'organo giudicante (cfr. Cassazione civile, n. 20006 del 2017).
Ciononostante, come a più riprese sancito dalla stessa giurisprudenza di legittimità, in materia di contributi previdenziali, la transazione intervenuta tra il datore di lavoro ed il lavoratore è inopponibile all'istituto previdenziale, in quanto il rapporto assicurativo e l'obbligo contributivo ad esso connesso seppur sorgono con l'instaurazione del rapporto di lavoro, sono rispetto ad esso del tutto autonomi e distinti, di talché l'obbligo del datore di lavoro nei confronti dell'Istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera siano adempiuti, in tutto o in parte,
o che il lavoratore abbia rinunciato ai propri diritti. Pertanto, laddove la volontà negoziale espressa dalle parti regoli diversamente l'obbligazione contributiva oppure risolva con una transazione la controversia relativa al rapporto di lavoro, ciò non può incidere sul fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva stessa (cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, n. 3685 del 2014; Cassazione civile, sez. lavoro n. 2642 del 2014).
L'atto di conciliazione sottoscritto dalle parti non può, dunque, essere opposto all' CP_1
Pertanto, i contributi sulla sentenza resa dal Tribunale sono dovuti (per il periodo dal
03/2013 al 06/2017): nella vicenda è prima intervenuta sentenza del Tribunale di Napoli n.
24830/2012 con la quale si statuiva la conversione dei contratti a progetto stipulati dalla sig.ra in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con diritto Persona_1
della dipendente ad ottenere non solo la reintegra presso la nel frattempo CP_5 incorporata nella ma anche alle giuste retribuzioni corrispondenti Parte_1
al 2 livello retributivo del CCNL credito ( e non al 1° come richiesto dalla ricorrente). Detta pronuncia, relativamente a dette statuizioni veniva confermata dalla Corte d'Appello di
Napoli, con sentenza n. 3646/2017, pur limitando il danno e passava in giudicato.
A seguito di queste statuizioni la AT , non avendo ottenuto né la Persona_1 reintegra né le differenze retributive spettanti, conveniva in giudizio la società ricorrente che nel frattempo aveva incorporato per fusione la . Detto Parte_1 CP_5
giudizio si concludeva con la citata sentenza n. 1513/2018 del 28.02.2018 con la quale il Tribunale di Napoli, sulla base dei precedenti giudicati e sulla base delle statuizioni comprese nelle pronunce 24830/2012 e 3646/2017, tenendo conto della retribuzione mensile di € 1665,00 pari al 2° livello retributivo CCNL credito e non al 1° come richiesto dalla AT, per il periodo da 10/2012 a 06/2017 condannava la al Parte_1
pagamento a titolo di differenze retributive della somma complessiva di € 73.642,50 oltre alla regolarizzazione contributiva.
Tale ultima sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato. La AT non è stata reintegrata e le parti hanno sottoscritto la conciliazione;
a nulla rileva nei confronti dell' che sia stato determinato un nuovo assetto dei rapporti in virtù della conciliazione CP_1
stragiudiziale siglata tra datore e dipendente, non essendo lo stesso opponibile all'istituto.
Ne discende che i contributi devono essere versati dalla società ricorrente per il periodo compreso tra 03/2013 al 06/2017.
La circostanza che nel periodo considerato la AT non abbia espletato la prestazione lavorativa non esclude l'obbligo di versamento contributivo del datore di lavoro, poiché il motivo per cui detta prestazione non è stata fornita è individuabile nella mancata reintegra da parte della società datrice di lavoro. L'obbligazione contributiva, commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente
(cd. "minimale contributivo"), è dovuta anche nei casi di mancata esecuzione della prestazione lavorativa che sia dipendente da forza maggiore o ad esempio in caso di inadempimento del datore di lavoro.
La Corte di cassazione, in materia di licenziamento, ma estensibile a termini più generali, ha affermato (Cass. n. 6095 del 1996; n. 1537 del 2000; SS.UU. n. 15143 del 2007) che nel periodo compreso fra la data dell'illegittimo licenziamento e quella della pronunzia giudiziale contenente l'ordine di reintegra del lavoratore, durante il quale il rapporto di lavoro è quiescente ma non estinto, rimangono in vita il rapporto assicurativo - previdenziale, ed il corrispondente obbligo contributivo del datore di lavoro, indipendentemente e nonostante la mancata erogazione della retribuzione nel periodo predetto o un'erogazione a titolo di risarcimento del danno ex art. 18 Stat. lavoratori di retribuzioni per un ammontare inferiore a quello che il lavoratore avrebbe percepito se non fosse stato licenziato. Infatti, in tema di obbligazione contributiva verso l' vale il principio secondo il quale, CP_1
alla base del calcolo dei contributi previdenziali, deve essere posta la retribuzione dovuta per legge o per contratto individuale o collettivo, non quella di fatto corrisposta, in quanto l'espressione usata dall'art. 12 della I. n. 153 del 1969 per indicare la retribuzione imponibile
("tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro...") va intesa nel senso di "tutto ciò che ha diritto di ricevere", ove si consideri che il rapporto assicurativo e l'obbligo contributivo ad esso connesso sorgono con l'instaurarsi del rapporto di lavoro, ma sono del tutto autonomi e distinti, nel senso che l'obbligo contributivo del datore di lavoro verso l'istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera siano stati in tutto o in parte soddisfatti, ovvero che il lavoratore abbia rinunciato ai suoi diritti (cfr. tra le numerose decisioni, Cass. 15 maggio 1993, n. 5547; 13 aprile 1999, n. 3630; 11091 del 2005).
Nel caso di specie, dunque, sussiste l'obbligo del datore di lavoro nei confronti dell'
[...]
, indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del CP_6
prestatore d'opera siano adempiuti, in tutto o in parte, o che il lavoratore abbia rinunciato ai propri diritti, come ha precisato la Corte di Cassazione. Invero, l'accordo transattivo novativo può incidere sul rapporto tra le parti, datoriale e lavorativa, modificando e o definendo diversamente le modalità di esecuzione della sentenza o regolamentando diversamente tra le stesse il rapporto, ma certamente non può annullare l'accertamento con essa avvenuto, che ben può essere posta alla base delle pretese contributive dell'istituto.
La pretesa contributiva dell' ben può essere fondata sull'accertamento intervenuto CP_4
con la sentenza passata in giudicato, che ha statuito la conversione dei contratti a progetto in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e che ha statuito la spettanza di una retribuzione mensile di € 1665,00 (sentenze Tribunale Napoli 1513/2018 e 24830/2012).
Per queste ragioni il ricorso va, quindi, rigettato.
Le spese vanno integralmente compensate, tenuto conto della novità delle questioni affrontate in relazione alla tipologia di procedimento e tenuto conto delle deduzioni dell' contenute nella memoria difensiva che hanno originariamente creato incertezza CP_1
sull'oggetto del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 22.10.2025 La Giudice
(dott.ssa Valentina Paglionico)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice, dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 376 dell'anno 2020 promossa da:
nella persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Emilio Balletti con lo stesso elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro
in persona del legale rappresentante p.t., e in persona del legale CP_1 CP_2 rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli,
VI AL, tutti domiciliati come in atti
RESISTENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Ubaldo Greco, domiciliati come in atti
RESISTENTE
Ragioni di fatto e diritto della decisione Con ricorso depositato in data 20.1.2020 la parte ricorrente, la società ricorrente, in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 37120190022574928000, notificatole in data 16.12.2019, con cui le era intimato il pagamento di contributi, sanzioni, oneri e interessi relativi al periodo 03/2013 al 06/2017, per un importo di € 44.908,00, chiedendone l'annullamento.
A sostegno di detto ricorso deduce la carenza di motivazione dell'avviso di addebito opposto, oltre vizi formali dello stesso, la decadenza della formazione del ruolo ex art. 25
Dlgs 46/1999, la prescrizione del credito contributivo ex legge 335/1995 per i contributi antecedenti al 16.12.2014.
Nel merito, nonostante l'eccepito difetto di motivazione, l'opponente deduceva che, nel maggio 2019, l' resistente le aveva notificato un “atto di accertamento” con il quale CP_4 le si ingiungeva il pagamento dei contributi per il periodo dal 03/2013 al 06/2017 relativamente alla AT . Ebbene esponeva la ricorrente che detta Persona_1 pretesa contributiva dell' si fondava sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. CP_4
1513/2018 con la quale la società opponente - sulla base della statuizione precedente di conversione dei contratti a progetto, stipulati tra la e detta AT, Parte_1 in rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato con diritto alle differenze retributive spettanti, accertamento e statuizione avvenuta con la precedente sentenza del
Tribunale di Napoli n° 24830/2012 confermata in Appello con sentenza n. 3646/2017 - veniva condannata al pagamento di € 73.642,50 a titolo di differenze retributive conseguenti all'inquadramento al 2° livello retributivo del CCNL credito applicato dalla precedente sentenza (retribuzione mensile € 1.6650,00). Ebbene a seguito di detta pronuncia, deduceva la società, le parti, società e lavoratore, in data 06.06.2018 concludevano un accordo transattivo novativo, con il quale le parti statuivano che la somma spettante alla citata AT, a titolo transattivo novativo e risarcitorio, era pari ad € 45.000,00 pari all'inquadramento al 3° livello retributivo del CCNL credito. Tanto premesso, la parte ricorrente deduceva di non dover corrispondere le somme di cui all'avviso di addebito, stante la conciliazione intervenuta tra le parti ed in ragione dell'espressa rinunzia della AT agli atti e all'azione esercitata con la citata sentenza e altresì agli effetti della stessa, nonché in ragione della natura costitutiva della conciliazione novativa avvenuta. Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto, dichiararsi non dovute le somme in esso indicate, il tutto con vittoria di spese.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso, in ragione della tardività e, in ogni caso, CP_1
l'insussistenza delle eccezioni formali sollevate dall'opponente e dell'infondatezza nel merito dell'avversa pretesa, stante l'inopponibilità allo stesso della conciliazione siglata tra le parti;
precisava inoltre che nessuna prescrizione si era maturata avendo l'Istituto provveduto a quantificare i contributi dovuti limitatamente al quinquennio anteriore alla denuncia della AT.
***
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Va preliminarmente precisato che le eccezioni attinenti ai vizi formali dell'avviso di addebito opposto non possono essere esaminate, poiché tardive, non avendo parte ricorrente proposto opposizione nei termini di cui all'art. 617 c.p.c., a cui ormai pacificamente viene ricondotta tale tipologia di opposizione.
In particolare, deve precisarsi che appare in ogni caso infondata l'eccezione di decadenza ex art. 25 Dlgs 46/1999 dal momento che nel caso di specie appare rispettato il termine del 31 dicembre dell'anno successivo rispetto alla data di verifica della contribuzione dovuta, che, nella specie è avvenuta a seguito della denuncia della AT del 16.04.2018.
In ogni caso anche tale eccezione andava formulata nelle forme e nei termini della opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc.
Infondata è anche l'eccezione di prescrizione ex art. 3 legge 335/1995 dei crediti contributivi relativi ai periodi 03/2013- 06/2017, dal momento che la denuncia del lavoratore consente, ai sensi dell'art. 3 della legge 335/1995, di procedere al recupero della contribuzione per i 5 anni antecedenti e, considerando che la denuncia della AT è intervenuta il 16.04.2018 il calcolo dei contributi dovuti operato dall' appare corretto;
deve anche considerarsi CP_1
che l' , prima della notifica dell'avviso di addebito impugnato, ha interrotto la CP_4
prescrizione con la citata diffida, notificata a mezzo pec, del 16.05.2019 nella quale venivano quantificati i contributi dovuti dal 03/2013 al 06/2017, nei limiti della prescrizione, in virtù della sentenza 1513/2018 che aveva determinato la retribuzione dovuta mensile pari ad €
1665,00 pari al 2° livello retributivo CCNL credito.
Così premesso, deve precisarsi che, nel merito, la società ricorrente afferma che l'obbligo contributivo inerente il periodo citato scaturiva dall'applicazione della sentenza resa dal
Tribunale di Napoli n. 1513/2018, tuttavia, secondo le deduzioni della società opponente detta sentenza risultava, tuttavia, travolta dalle statuizioni contenute nella conciliazione sottoscritta tra datrice di lavoro, oggi opponente, e la AT, sig. , in data Persona_1
06.06.2018. In particolare, parte ricorrente fa leva sulla natura costitutiva dell'accordo transattivo ex art. 1965, co. 2, c.c.. Vale a dire, secondo le argomentazioni di cui al ricorso introduttivo, che nel caso di specie non era ravvisabile alcuna omissione contributiva da sanzionare, poiché i contributi non erano dovuti se non in ragione dell'accordo novativo avente efficacia costitutiva, essendo stata la sentenza posta nel nulla dall'accordo transattivo citato. A tal riguardo, deve precisarsi che la vicenda in oggetto trae origine la ricorrente che detta pretesa contributiva dell' si fondava sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. CP_4
1513/2018 con la quale la società opponente - sulla base della statuizione precedente di conversione dei contratti a progetto, stipulati tra la e detta AT, Parte_1 in rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato con diritto alle differenze retributive spettanti, accertamento e statuizione avvenuta con la precedente sentenza del
Tribunale di Napoli n° 24830/2012 confermata in Appello con sentenza n. 3646/2017 - veniva condannata al pagamento di € 73.642,50 a titolo di differenze retributive conseguenti all'inquadramento al 2° livello retributivo del CCNL credito applicato dalla precedente sentenza (retribuzione mensile € 1.6650,00).
Ebbene, in relazione a tale sentenza, richiamata dall'istituto resistente nella propria memoria difensiva quale presupposto dell'obbligo contributivo derivante dall'accertamento della illegittimità del licenziamento in essa contenuto, va rilevato che la stessa non può ritenersi superata dalla conciliazione stragiudiziale, per quanto concerne il rapporto con l' CP_1
Invero, come da ultimo osservato dalla Corte di Cassazione, la firma del verbale di conciliazione determina la cessazione della materia del contendere, travolgendo anche l'eventuale giudicato formatosi in relazione a una sentenza emessa in precedenza. Con la conciliazione, infatti, le parti intendono attribuire alla controversia e al sottostante rapporto di lavoro un nuovo e definitivo assetto di interessi, idoneo a superare definitivamente e completamente la sentenza precedentemente emessa, potendo pertanto regolare in via del tutto autonoma il rapporto contrattuale tra le stesse intercorrente, anche rispetto a quanto deciso dall'organo giudicante (cfr. Cassazione civile, n. 20006 del 2017).
Ciononostante, come a più riprese sancito dalla stessa giurisprudenza di legittimità, in materia di contributi previdenziali, la transazione intervenuta tra il datore di lavoro ed il lavoratore è inopponibile all'istituto previdenziale, in quanto il rapporto assicurativo e l'obbligo contributivo ad esso connesso seppur sorgono con l'instaurazione del rapporto di lavoro, sono rispetto ad esso del tutto autonomi e distinti, di talché l'obbligo del datore di lavoro nei confronti dell'Istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera siano adempiuti, in tutto o in parte,
o che il lavoratore abbia rinunciato ai propri diritti. Pertanto, laddove la volontà negoziale espressa dalle parti regoli diversamente l'obbligazione contributiva oppure risolva con una transazione la controversia relativa al rapporto di lavoro, ciò non può incidere sul fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva stessa (cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, n. 3685 del 2014; Cassazione civile, sez. lavoro n. 2642 del 2014).
L'atto di conciliazione sottoscritto dalle parti non può, dunque, essere opposto all' CP_1
Pertanto, i contributi sulla sentenza resa dal Tribunale sono dovuti (per il periodo dal
03/2013 al 06/2017): nella vicenda è prima intervenuta sentenza del Tribunale di Napoli n.
24830/2012 con la quale si statuiva la conversione dei contratti a progetto stipulati dalla sig.ra in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con diritto Persona_1
della dipendente ad ottenere non solo la reintegra presso la nel frattempo CP_5 incorporata nella ma anche alle giuste retribuzioni corrispondenti Parte_1
al 2 livello retributivo del CCNL credito ( e non al 1° come richiesto dalla ricorrente). Detta pronuncia, relativamente a dette statuizioni veniva confermata dalla Corte d'Appello di
Napoli, con sentenza n. 3646/2017, pur limitando il danno e passava in giudicato.
A seguito di queste statuizioni la AT , non avendo ottenuto né la Persona_1 reintegra né le differenze retributive spettanti, conveniva in giudizio la società ricorrente che nel frattempo aveva incorporato per fusione la . Detto Parte_1 CP_5
giudizio si concludeva con la citata sentenza n. 1513/2018 del 28.02.2018 con la quale il Tribunale di Napoli, sulla base dei precedenti giudicati e sulla base delle statuizioni comprese nelle pronunce 24830/2012 e 3646/2017, tenendo conto della retribuzione mensile di € 1665,00 pari al 2° livello retributivo CCNL credito e non al 1° come richiesto dalla AT, per il periodo da 10/2012 a 06/2017 condannava la al Parte_1
pagamento a titolo di differenze retributive della somma complessiva di € 73.642,50 oltre alla regolarizzazione contributiva.
Tale ultima sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato. La AT non è stata reintegrata e le parti hanno sottoscritto la conciliazione;
a nulla rileva nei confronti dell' che sia stato determinato un nuovo assetto dei rapporti in virtù della conciliazione CP_1
stragiudiziale siglata tra datore e dipendente, non essendo lo stesso opponibile all'istituto.
Ne discende che i contributi devono essere versati dalla società ricorrente per il periodo compreso tra 03/2013 al 06/2017.
La circostanza che nel periodo considerato la AT non abbia espletato la prestazione lavorativa non esclude l'obbligo di versamento contributivo del datore di lavoro, poiché il motivo per cui detta prestazione non è stata fornita è individuabile nella mancata reintegra da parte della società datrice di lavoro. L'obbligazione contributiva, commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente
(cd. "minimale contributivo"), è dovuta anche nei casi di mancata esecuzione della prestazione lavorativa che sia dipendente da forza maggiore o ad esempio in caso di inadempimento del datore di lavoro.
La Corte di cassazione, in materia di licenziamento, ma estensibile a termini più generali, ha affermato (Cass. n. 6095 del 1996; n. 1537 del 2000; SS.UU. n. 15143 del 2007) che nel periodo compreso fra la data dell'illegittimo licenziamento e quella della pronunzia giudiziale contenente l'ordine di reintegra del lavoratore, durante il quale il rapporto di lavoro è quiescente ma non estinto, rimangono in vita il rapporto assicurativo - previdenziale, ed il corrispondente obbligo contributivo del datore di lavoro, indipendentemente e nonostante la mancata erogazione della retribuzione nel periodo predetto o un'erogazione a titolo di risarcimento del danno ex art. 18 Stat. lavoratori di retribuzioni per un ammontare inferiore a quello che il lavoratore avrebbe percepito se non fosse stato licenziato. Infatti, in tema di obbligazione contributiva verso l' vale il principio secondo il quale, CP_1
alla base del calcolo dei contributi previdenziali, deve essere posta la retribuzione dovuta per legge o per contratto individuale o collettivo, non quella di fatto corrisposta, in quanto l'espressione usata dall'art. 12 della I. n. 153 del 1969 per indicare la retribuzione imponibile
("tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro...") va intesa nel senso di "tutto ciò che ha diritto di ricevere", ove si consideri che il rapporto assicurativo e l'obbligo contributivo ad esso connesso sorgono con l'instaurarsi del rapporto di lavoro, ma sono del tutto autonomi e distinti, nel senso che l'obbligo contributivo del datore di lavoro verso l'istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera siano stati in tutto o in parte soddisfatti, ovvero che il lavoratore abbia rinunciato ai suoi diritti (cfr. tra le numerose decisioni, Cass. 15 maggio 1993, n. 5547; 13 aprile 1999, n. 3630; 11091 del 2005).
Nel caso di specie, dunque, sussiste l'obbligo del datore di lavoro nei confronti dell'
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, indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del CP_6
prestatore d'opera siano adempiuti, in tutto o in parte, o che il lavoratore abbia rinunciato ai propri diritti, come ha precisato la Corte di Cassazione. Invero, l'accordo transattivo novativo può incidere sul rapporto tra le parti, datoriale e lavorativa, modificando e o definendo diversamente le modalità di esecuzione della sentenza o regolamentando diversamente tra le stesse il rapporto, ma certamente non può annullare l'accertamento con essa avvenuto, che ben può essere posta alla base delle pretese contributive dell'istituto.
La pretesa contributiva dell' ben può essere fondata sull'accertamento intervenuto CP_4
con la sentenza passata in giudicato, che ha statuito la conversione dei contratti a progetto in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e che ha statuito la spettanza di una retribuzione mensile di € 1665,00 (sentenze Tribunale Napoli 1513/2018 e 24830/2012).
Per queste ragioni il ricorso va, quindi, rigettato.
Le spese vanno integralmente compensate, tenuto conto della novità delle questioni affrontate in relazione alla tipologia di procedimento e tenuto conto delle deduzioni dell' contenute nella memoria difensiva che hanno originariamente creato incertezza CP_1
sull'oggetto del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 22.10.2025 La Giudice
(dott.ssa Valentina Paglionico)