Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 18/03/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2171/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2171/2018 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. LUIGI PICCIONE;
C.F._2
ATTORI E CONVENUTI IN VIA RICONVENZIONALE contro
(c.f. ), costituito a mezzo dell'amministratore di Controparte_1 C.F._3 sostegno con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRA APRILE, deceduto in Controparte_2 corso di causa il 19.7.2019
e proseguita nei confronti degli eredi (c.f. , Controparte_2 C.F._4 CP_3
(c.f. ) e (c.f.
[...] C.F._5 Controparte_4
), tutti con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRA APRILE;
C.F._6
CONVENUTI E ATTORI IN VIA RICONVENZIONALE
OGGETTO: occupazione senza titolo di immobile;
distanze
CONCLUSIONI
Per le parti attrici:
- Accertare e dichiarare che l'erigendo edificio di proprietà attuale della convenuta
[...]
è stato realizzato, per le sue parti già effettivamente eseguite, in violazione del diritto CP_2 dominicale pieno e incondizionato vantato dagli attori sull'area sulla quale insiste la casa di loro abitazione sita in Ispica, con ingresso alla Via B. Spadaro, n. 85; - Conseguentemente dire tenuta e condannare la convenuta alla pronta riduzione in pristino dello stato dei luoghi mediante demolizione ed arretramento dei manufatti edilizi realizzati sulla proprietà degli attori;
- Accertare e dichiarare che l'erigendo edificio di proprietà attuale della convenuta è stato Controparte_2 realizzato, per le sue parti già effettivamente eseguite, in reiterata violazione delle regole tecniche disposte dalle norme vigenti regolatrici delle costruzioni in zona sismica, nonché delle autorizzazioni conseguite dal costruttore da parte del competente Ufficio del Genio Civile;
- Conseguentemente dire tenuta e condannare la convenuta alla pronta riduzione in pristino dello stato dei luoghi mediante pagina 1 di 7
- Accertare e dichiarare che l'erigendo edificio di proprietà attuale della convenuta è stato realizzato, per le sue Controparte_2 parti già effettivamente eseguite, in violazione delle convenzioni intervenute tra le parti con la scrittura privata stipulata in data 07.05.2011; - Conseguentemente, dire tenuta e condannare la convenuta alla pronta riduzione in pristino dello stato dei luoghi in conformità alle pattuizioni di cui alla cennata scrittura privata del 07.05.2011; - Previo accertamento di tutti i danni causati alla casa di abitazione degli attori, dire tenuta e condannare la convenuta al pronto risarcimento di tutti tali danni, questi liquidando nella misura che sarà accertata a mezzo di consulenza tecnica come sopra già richiesta, nonché del pronto risarcimento del danno ulteriore costituito dalla grave limitazione al libero e comodo uso della loro abitazione arrecato agli attori, questo liquidando anche in via equitativa nella misura di euro 6.000,00 per ogni anno a far tempo dal 07.03.2012 fino alla data della emittenda sentenza, o in quell'altro importo che sarà equitativamente determinato dal Tribunale intestato. Spese e compensi del presente giudizio.
Per le parti convenute (comparsa di costituzione e risposta in riassunzione):
- In via preliminare: a) Acquisire l'ATP iscritta al n° 1256/2011 Rg del Tribunale di Modica;
d)
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli odierni attori in ordine ai ml 4,18 della proprietà nel retro-prospetto della via Ugo Foscolo per le causali di cui in premessa, CP_2 stante l'inesistenza della titolarità di diritto dominicale in capo agli stessi e la piena e legittima proprietà dei succitati in capo all'amministrato ; Nel merito e senza recesso dalle Controparte_1 superiori eccezioni preliminari: e) Rigettare la domanda attorea perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto in quanto l'erigendo edificio di proprietà è assolutamente conforme alla CP_2 normativa antisismica in conformità ai provvedimenti autorizzativi concessi dal Comune di Ispica e dall'ufficio del Genio Civile e dal DDG della Regione siciliana e alla scrittura privata del 07/05/2011; f) Rigettare il chiesto ristoro dei danni perché causati dall'ammaloramento della parte interna della propria abitazione ( di proprietà – ) dovuto ad una non corretta ammorsatura della Pt_1 Pt_2 muratura di tamponamento della medesima abitazione, mancando il rispetto del punto C.
6.4. del DM 16.01.1996 ( foto 14 dell'ATP) e ad infiltrazioni di acqua ed umidità di risalita non imputabili al convenuto e, solo in via del tutto gradata, accertare e dichiarare la condotta prevalentemente concorrenziale degli attori nella causazione dei contestati danni, ove accertati, per tutte le causali di cui in premessa;
g) Rigettare la richiesta attorea di risarcimento del danno ulteriore costituito dalla grave limitazione al libero e comodo uso della loro casa di abitazione arrecato agli attori, perché assolutamente inesistente ed infondata in fatto ed in diritto;
In via riconvenzionale: 1) Accertare e dichiarare che i tubi di scarico della fognatura, della rete idrica e del gas della proprietà – Pt_1
a confine con la proprietà sono ad una distanza inferiore di metri uno dal confine Pt_2 CP_2 della casa e per l'effetto condannare gli attori alla demolizione ed al riassestamento alla CP_2 distanza di legge;
2) Accertare e dichiarare che le vele dell'abitazione dei coniugi e Parte_1
sono abusive per come accertato dal Genio Civile di Ragusa con processo verbale Parte_2 prot. 281350 del 15/12/2011 e per come espressamente dichiarato dall' Ing. a pag Persona_1 10 della propria CTU e, per l'effetto, condannare gli attori alla demolizione a ricostruzione delle vele regolamentari;
3) Accertare e dichiarare che la pensilina della proprietà sconfina Controparte_5 per un tratto sulla proprietà e per l'effetto condannare gli attori all'arretramento della CP_2 stessa;
4) Accertare e dichiarare che il giunto tecnico dell'immobile è inesistente CP_5 Pt_2 rispetto al confine con proprietà ed all'attuale giunto ( realizzato dai ) e CP_2 CP_2 conseguenzialmente condannare gli attori all'arretramento, a proprie spese, del proprio immobile, al fine di garantire la regolare ampiezza del giunto tecnico;
5) Accertare e dichiarare che il livello di accesso sulla via Foscolo alla proprietà – è irregolare perché ribassato rispetto allo Pt_2 Pt_1 stato quo ante per consentire l'accesso di autoveicoli alla rimessa, come prontamente denunciato dalla pagina 2 di 7 confinante al Comune di Ispica con atto prot. 17128 del 19/08/1993 e per l'effetto Persona_2 condannare gli attori al riassestamento del detto livello;
6) Accertare e dichiarare che il convenuto è stato privato del godimento, uso e funzionalità del proprio immobile sito in via Benedetto Spadaro n° 87, così come del reddito derivante dalla natura fruttifera dello stesso e per l'effetto condannare gli attori al risarcimento di tutti i danni patrimoniali per equivalente e non, conseguenti al mancato godimento, uso e funzione dell'immobile sito in Ispica nella Spadaro n° 87 patiti dal convenuto a decorrere dal 2011 e/o dalla diversa data che verrà accertata in corso di causa all'esito di CTU che si chiede venga disposta. Il tutto con vittoria di spese e compensi difensivi di causa e condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16.5.2018 e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio al fine di ottenere la riduzione in pristino dello stato dei Controparte_1 luoghi mediante demolizione e arretramento dei manufatti edilizi abusivamente realizzati dal convenuto sul terreno di proprietà degli attori ed il conseguente risarcimento del danno.
Segnatamente, gli odierni attori esponevano di essere comproprietari di una casa per civile abitazione sita in Ispica, Via Spadaro n. 85, censita al catasto fabbricati del Comune di Ispica al foglio 90, mappale 5153, sub 1, sub 2 e sub 3, confinante con il retrostante Ronco di Via Foscolo e, a nord, con il fabbricato in corso di costruzione su area di sedime di preesistente fabbricato ora demolito, di proprietà di . Controparte_1
In data 7.5.2011, gli attori e il convenuto, unitamente al fratello deceduto, sottoscrivevano una scrittura privata di regolazione dei rispettivi diritti in vista della ricostruzione dell'immobile demolito, ma vi contravveniva, occupando parte dell'area di proprietà degli attori e arrecando lesioni CP_2 all'integrità strutturale della loro abitazione. A sostegno, e producevano le risultanze Pt_1 Pt_2 dello svolto accertamento tecnico preventivo n. 1256/2011 R.G.
In data 10.9.2018, si costituiva in giudizio in qualità di amministratore di Controparte_2 sostegno di , negando di aver occupato abusivamente l'immobile di proprietà degli Controparte_1 attori, di aver violato le convenzioni di cui alla scrittura privata o la normativa tecnica per la costruzione in zona sismica e di aver cagionato danni risarcibili.
Proponeva altresì domanda riconvenzionale, volta ad ottenere la condanna degli attori alla demolizione, all'adeguamento o all'arretramento delle opere abusive insistenti sull'immobile di loro proprietà, nonché al risarcimento dei danni arrecati al convenuto per effetto del rallentamento dei lavori di costruzione del proprio immobile, determinato da molteplici denunce ed esposti proposti dagli attori nei suoi confronti.
Con provvedimento del 17.12.2019 il Giudice dichiarava l'interruzione del processo ex art. 300 c.p.c. a causa del decesso di . In data 14.1.2020, le parti attrici notificavano il ricorso per la Controparte_1 riassunzione del processo interrotto, unitamente al decreto di fissazione di udienza, agli eredi di
, che si costituivano in data 10.3.2020 nelle persone di Controparte_1 Controparte_2
e riportandosi alle difese e richieste del loro dante causa. Controparte_3 Controparte_4
La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio; all'udienza del 16.10.2024, veniva rimessa in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è solo in parte fondata.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva degli attori in pagina 3 di 7 ordine allo sconfinamento dell'immobile di sul Ronco di Via Foscolo. Lo sconfinamento CP_2 di cui gli attori lamentano l'abusività è, invero, quello realizzato dalla costruzione di CP_2 sull'immobile di loro proprietà e non quello, pari a ml. 4,18, sul retrostante Ronco di Via Foscolo, rispetto al quale e non vantano alcun diritto dominicale. Pt_1 Pt_2
Nel merito, occorre attenersi alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio svolta dall'Ing.
, che non si ha motivo di disattendere perché motivate e approfondite, anche per Persona_1 effetto delle disposte integrazioni.
Con riferimento all'occupazione abusiva dell'area di proprietà degli attori, il CTU ha accertato che la costruzione di proprietà degli eredi di ha occupato “una porzione della proprietà CP_2
in corrispondenza del piano seminterrato ove si è misurata una sporgenza della trave, Parte_3 rispetto alla proiezione verticale delle vele […], di 2 cm” (cfr. pag. 4 della relazione di consulenza tecnica d'ufficio del 10.9.2021 e pag. 3 dell'integrazione di relazione di consulenza tecnica d'ufficio del 2.9.2024 “l'invasione è solo di 2 cm in corrispondenza della trave e perciò risulta parziale e localizzata in un determinato punto”). Tale sconfinamento, per quanto accertato, è di entità così esigua (2 cm), oltre che parziale e localizzata in un determinato punto, da non giustificare le gravose opere di demolizione ed arretramento richieste dalle parti attrici.
Peraltro, occorre rilevare che “i punti estremi (vele) dell'abitazione dei coniugi , non Parte_3 risultano autorizzati dall'Ufficio del Genio Civile di Ragusa, come dallo stesso accertati con processo verbale prot. 281350 del 15/12/2011 e quindi a rigore il confine fissato dalle parti nella scrittura privata e rappresentato dalla proiezione delle vele non è, sotto il profilo autorizzativo, legittimo” (cfr. pag. 4 della relazione di consulenza tecnica d'ufficio del 10.9.2021).
Con riferimento al rispetto delle distanze di legge prescritte dalla normativa antisismica ad opera dell'erigenda proprietà , il CTU ha effettivamente accertato che “la distanza fra i due CP_2 fabbricati, in particolare in corrispondenza dei pilastri del piano primo, ammontando a non più di 2 cm non configura l'esistenza di un adeguato giunto sismico le cui dimensioni dovrebbero essere calcolate tenendo conto delle indicazioni delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008” (cfr. pag. 5 della relazione di consulenza tecnica d'ufficio del 10.9.2021).
D'altra parte, il tecnico ha verificato la responsabilità concorrente, se non maggioritaria, degli attori nella causazione di tale difformità, chiarendo che “il fabbricato dei non risulta totalmente Pt_1 conforme alla normativa antisismica come si evince dal Processo Verbale di Accertamento che si allega e che sintetizza i risultati del sopralluogo effettuato dai tecnici del Genio Civile in data
24/11/2011, mettendo in risalto le difformità presenti nel fabbricato rispetto al progetto autorizzato
[…]. Quindi di fatto la conclusione che si può trarre dall'esame dei due fascicoli edilizi è che entrambi i fabbricati delle parti sono stati realizzati discostandosi dai progetti regolarmente approvati solo che mentre quello dei alla fine non è stato regolarizzato, presentando ancora delle parti non Pt_1 legittimate, quello dei , complice l'intervenuta causa civile è stato messo in regola, per il CP_2 tramite di numerose integrazioni e varianti, come testimonia anche la presenza di una relazione di progetto relativa al Completamento del Fabbricato per civile abitazione sito in Ispica nella via B. Spadaro n. 87 datata 25/07/2020 e versata agli atti del Genio Civile” (cfr. pag. 2 dell'integrazione di relazione di consulenza tecnica d'ufficio del 2.9.2024).
Anche sotto questo profilo deve, pertanto, essere rigettata la domanda attorea di riduzione in pristino dello stato dei luoghi ad opera dei convenuti.
Con riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute all'interno della scrittura privata intercorsa tra le parti in data 7.5.2011, il CTU ha rilevato unicamente il citato sconfinamento di 2 cm in corrispondenza della trave posta al piano seminterrato della costruzione di proprietà , che è CP_2 già stato esaminato.
pagina 4 di 7 Al contempo, il tecnico ha specificato che il rispetto delle distanze stabilite per effetto della scrittura privata ha determinato il compimento di “operazioni che hanno preliminarmente pregiudicato l'integrità strutturale ed anche l'originaria fisionomia di parti esistenti […]. Si fa riferimento al taglio della parete in laterizi forati di tamponamento dell'abitazione praticato in Parte_3 corrispondenza dei pilastri n. 2 e 3 del primo piano del fabbricato , per una lunghezza di CP_2 cm. 70 circa, un'altezza di cm. 75 circa ed una profondità di cm. 4 circa (vedi foto n. 1). Ciò, se da un lato, ha assicurato il mantenimento della distanza dei 2 cm come in alcune delle parti sottostanti, dall'altro ha chiaramente intaccato le caratteristiche originarie del tamponamento, riducendone lo spessore” (cfr. pagg.
3-4 della consulenza tecnica d'ufficio del 10.9.2021).
Tale operazione è stata considerata una concausa, unitamente al blocco dei lavori sull'immobile per effetto del disposto sequestro penale, dei danni da infiltrazione subiti dagli attori. Sul CP_2 punto il CTU, riportandosi alle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo n. 1256/2011 R.G. da lui precedentemente svolto, ha affermato che “i principali danni all'abitazione dei coniugi consistono nell'ammaloramento della parete interna a gesso, di confine con il Parte_3 costruendo fabbricato dei germani , provocati dall'umidità proveniente dalle infiltrazioni CP_2 di acqua piovana. Ciò in quanto la parete esterna di tamponamento in laterizi di forati si trova a cielo aperto a causa dei lavori di demolizione e ricostruzione del fabbricato in costruzione, i cui lavori hanno come anzidetto, subito un fermo in relazione all'intervenuto sequestro giudiziario dell'immobile
[…]. A ciò si aggiunge che da parte della ditta esecutrice dei lavori di demolizione e ricostruzione del fabbricato dei , per i motivi precedentemente evidenziati, sono stati praticati due tagli in CP_2 corrispondenza della parete di tamponamento in laterizi del secondo piano dell'abitazione dei coniugi
, riducendo di fatto la sezione originaria della parete” (cfr. pag. 10 dell'accertamento Parte_3 tecnico preventivo del 7.3.2012).
Gli eredi di devono, pertanto, essere condannati a risarcire i danni subiti dagli attori per CP_2 effetto di dette infiltrazioni, che sono stati calcolati dal CTU in € 2.953,44, somma necessaria alla realizzazione delle lavorazioni occorrenti per eliminare i danni;
tale importo va maggiorato di rivalutazione ed interessi sulla somma di anno in anno rivalutata, a decorrere dal 1.6.2018.
Non è, invece, risarcibile alcun danno ulteriore determinato dalla limitazione al libero e comodo uso dell'abitazione da parte degli attori, non meglio circostanziato e del tutto privo di supporto probatorio.
Procedendo all'esame della domanda riconvenzionale, la stessa è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Con riferimento al lamentato carattere abusivo dei manufatti insistenti sull'immobile di proprietà
, ed in particolare i tubi di scarico della fognatura e della rete idrica, le vele Parte_3 dell'abitazione e il livello di accesso della proprietà sulla via Foscolo, occorre rilevare che nel giudizio civile non c'è interesse alla repressione dell'irregolarità amministrativa che non si sia tradotta in una violazione di disposizioni inerenti alle distanze o ad altri diritti soggettivi.
Quanto ai tubi di adduzione del gas, l'art. 890 c.c. prescrive il necessario rispetto delle distanze regolamentari o, in alternativa, di quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza. Il CTU ha accertato che “la distanza dei tubi del gas, realizzati con tubazioni in ferro zincato, poste all'esterno sul prospetto dei e pari a circa cm. 20, inferiore a Pt_1 quella prevista per legge che è almeno un metro, come prescrive l'art. 889 c.c., comma 2 […]. Ciò nonostante si è del parere che non essendo previsti nel fabbricato di proprietà locali CP_2 particolari, classificati con pericolo di incendio, il mancato rispetto dell'esatta distanza prescritta dalla normativa non può rappresentare un elemento di maggiore pericolosità, nel senso che i rischi connessi ad un'installazione più ravvicinata non sono di entità tanto superiore da potere determinare la necessità di provvedere allo spostamento. Il tutto per dire che non si ravvisano condizioni di particolare rischio e che quindi di fatto non sarà una differenza di decine di centimetri eventualmente a pagina 5 di 7 far si che possa verificare un'anomalia o un guasto a carico delle tubazioni, posto che in ogni caso si tratta di tubazioni installate direttamente all'esterno e non in intercapedine” (cfr. pag. 6 della consulenza tecnica d'ufficio del 10.9.2021).
Sull'irregolare ampiezza del giunto tecnico, si è già rilevato che tale irregolarità è ascrivibile ad entrambe le costruzioni.
Con riferimento allo sconfinamento della pensilina della proprietà sulla proprietà Parte_3
, deve accogliersi l'eccezione di usucapione tempestivamente sollevata dagli attori CP_2 all'udienza di prima comparizione del 2.10.2018. È, infatti, incontestato che l'immobile di proprietà
sia stato costruito ben oltre il ventennio anteriore all'insorgere della controversia e che, Parte_3 da quel momento, lo stato dei luoghi sia rimasto inalterato. Gli attori hanno, pertanto, acquistato il pieno diritto di proprietà sulla pensilina per effetto del possesso pacifico, pubblico, continuato ed ininterrotto ultraventennale. Anche in questo caso, sono prive di rilevanza le contestazioni di parte convenuta in ordine al carattere abusivo del manufatto, per difformità dei luoghi rispetto al progetto autorizzato.
Deve essere rigettata anche la domanda di risarcimento dei danni patiti dai convenuti per effetto della privazione di godimento, uso e funzionalità del proprio immobile, in quanto non meglio circostanziata e del tutto priva di supporto probatorio.
Infine, deve rigettarsi la domanda degli eredi di volta ad ottenere la condanna degli attori CP_2 per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto “la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, sicché non può farsi luogo all'applicazione della norma quando non sussista il requisito della totale soccombenza per essersi verificata soccombenza reciproca” (Cass. n. 4212/2022). Nel caso di specie, le parti sono reciprocamente soccombenti.
Per tutto quanto sopra esposto, deve parzialmente accogliersi la domanda attorea, con conseguente condanna dei convenuti al risarcimento del danno pari ad € 2953,44, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma di anno in anno rivalutata, a decorrere dal 1.6.2018.
Deve, invece, rigettarsi la domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti.
In ragione dell'esito della lite, dell'accoglimento solo in minima parte della domanda attorea e della mancata adesione degli attori alla proposta conciliativa formulata dal CTU, avente contenuto sostanzialmente conforme a quello della pronuncia odierna, le spese di lite vanno compensate. Allo stesso modo, vanno poste a carico di entrambe le parti le spese dell'ATP e della CTU, comprensiva delle varie integrazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2171/2018, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione:
pagina 6 di 7 condanna e in solido al Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 pagamento, in favore di e della somma di € 2953,44, oltre Parte_1 Parte_2 rivalutazione ed interessi sulla somma di anno in anno rivalutata, a decorrere dal 1.6.2018; rigetta per il resto la domanda degli attori;
rigetta la domanda riconvenzionale dei convenuti;
compensa integralmente le spese di lite;
pone a carico di entrambe le parti le spese dell'ATP e della CTU.
Ragusa, 18/03/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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