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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 21/05/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 815 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. ZUNINO CRISTIANO, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. , giusta delega Controparte_1 Parte_2
in atti
RICORRENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta intollerabile. Tanto Parte_1 Controparte_1
si evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Pt_1
e .
[...] Controparte_1
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e , coniugi per Parte_1 Controparte_1
matrimonio contratto in data 28.09.2019 in Albenga (SV), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Albenga al numero 19, parte II, serie A, anno 2019, alle condizioni di seguito esposte:
“1. I coniugi saranno autorizzati a vivere separatamente e nel reciproco rispetto
2. La dimora ubicata nel Comune di Albenga in Via Don Giacomo Lasagna 23/2, condotta in locazione in forza di contratto del 22/12/2017 Registrato presso l'Ufficio Territoriale ADE di DPCO
UT Como al numero 625 serie 3T anno 2018, rimarrà nella disponibilità esclusiva della madre sino alla naturale scadenza del contratto, ossia il 31/12/2025;
3. la madre, unitamente alla figlia sin d'ora comunica che trasferirà la sua dimora in altro Per_1
immobile entro e non oltre la scadenza del contratto;
4. Il canone di locazione e le utenze maturate in questo periodo saranno a totale carico della SI.ra
, la quale dovrà documentare tempestivamente (entro giorni 7) ogni pagamento. Quale CP_1 contributo alle operazioni di trasloco della SI.ra , il SI. corrisponderà alla moglie CP_1 Pt_1
la somma di euro 600,00 (seicento) in rate mensili di euro 100 al mese;
5. la figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1
responsabilità genitoriale;
6. La figlia sarà collocata prevalentemente presso la dimora materna ed il padre potrà esercitare il diritto di visita quando vorrà, compatibilmente con le eSIenze primarie della figlia. In ogni caso sarà garantito a padre e figlia il seguente calendario minimo frequentazione:
6/a) a settimane alternate dal venerdì sera alle ore 20 e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando il padre riporterà presso la dimora materna la figlia;
6/b) il martedì ed il giovedì, dalle ore 20 sino a dopo cena;
6/c) durante le festività comandate di Natale, Santo Stefano, Capodanno, Pasqua, i ponti di primavera, ecc. ecc. ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza;
6/e) durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 01/06/2024 di ogni anno.
7. La SI.ra di dichiara di non essere economicamente autosufficiente, ciò CP_1 CP_1
nonostante le parti convengono che il padre dovrà corrispondere alla madre unicamente il contributo al mantenimento della figlia minorenne e pertanto il padre verserà alla madre tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari nel complesso ad € 400, assegno che sarà aggiornato di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
8. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia saranno poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
9. l'assegno unico familiare sarà incassato nella misura del 100% dalla madre;
10. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.”
Così deciso nella Camera di ConSIlio in data 20.05.2025 Il Giudice estensore
Dott.ssa Daniela Mele
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo