Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 3909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3909 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott. Martina
Brizzi, a seguito dell'udienza del 16 aprile 2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9492/2022 R.G. vertente, cui è riunita la causa n. 20287/2022.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. , presso il Parte_1 Parte_1 cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura a margine del ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rapp. pt. , rappresentata e difesa dall'avv. MARESCA MICHELE presso il quale è elettivamente domiciliato in San Giorgio a Cremano (Na) alla via San
Martino n. 48, in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
, in persona del l.r.p.t., con sede in Controparte_2
Roma, Via G. Grezar, n. 14, costituita solo nel giudizio connesso e riunito, recante NRG 20287/2022, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Basile, in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 26 maggio 2022, l'avv. difensore di sé stesso, ha Pt_1
impugnato l'avviso di sollecito di pagamento n. 07120229007494623000, notificato il
19.04.2022, mediante posta elettronica certificata, ad istanza dell' Controparte_3
, per complessivi Euro 14.252,09 ed afferente diverse cartelle
[...]
esattoriali riferite, tra le altre, a presunti crediti vantati dalla Parte_2
[...]
[...]
sulla cartella n. 07120150160742277000 presuntivamente ed asseritamente notificata in data 26.04.2016 per Euro 4.172,69, afferente presunte inadempienze contributive relative agli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2013 e 2014, eccependo di non aver mai ricevuto tale cartella, nonché la prescrizione di tali crediti. Il difensore ha altresì dedotto di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione relative a sanzioni irrogate dalla per gli anni 2013 – 2014. CP_1
Tanto premesso, il ricorrente ha concluso nei seguenti termini:
“ Accertare e dichiarare prescritto il diritto di credito vantato dalla
[...]
nei confronti dell'Avv. così come indicato Controparte_1 Parte_1
nell'avviso di sollecito di pagamento n. 07120229007494623000 notificato in data
19.04.2022, ed apparentemente portato dalla cartella esattoriale n.
07120150160742277000, mai notificata, per l'importo di Euro 4.172,69, con espresso riferimento ai periodi anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, con riguardo alle presunte omissioni contributive riferite a ciascun anno come indicate nella ripetuta cartella esattoriale, e precisamente per il contributo soggettivo minimo, contributo maternità, contributo integrativo minimo, contributo integrativo autoliquidazione sanzioni su detti. 3) Allo stesso modo accertare e dichiarare illegittimo, inesistente, nullo e/o annullabile il diritto di credito vantato dalla Controparte_1
nei confronti dell'Avv. così come portato dalla cartella
[...] Parte_1 esattoriale n. 07120229007494623000 riportata nell'atto di intimazione notificato in data 19.04.2022, con espresso riferimento ai periodi anni 2013 e 2014, per motivi sopra dedotti. Per l'effetto di quanto sopra volendo annullare la predetta cartella esattoriale n.
07120229007494623000, contenuta nell'avviso di intimazione notificato in data
19.04.2022, se del caso e in subordine anche parzialmente, volendone provvisoriamente sospendere l'esecutività”.
Si è costituita ritualmente la , esponendo che: CP_1
- nel ruolo 2015, è stata iscritta la prima rata della rateazione avente ad oggetto i contributi minimi dal 2003 al 2008 maggiorati di interessi, il contributo integrativo dovuto per gli anni 2003 e 2006 maggiorato di sanzioni ed interessi, la sanzione ex art. 9 L. 141/92 per l'omesso invio delle dichiarazioni reddituali per 2004 oltre interessi di rateazione ed interessi per l'omesso pagamento dei bollettini con cui detti importi erano stati richiesti, per complessivi € CP_4
3.448,63;
2 - ha inviato, pur non essendo a tanto tenuta, due comunicazioni concernenti l'avvenuto accertamento del debito nel giugno 2008 e il 19.03.2009, ricevute dal professionista rispettivamente il 26.06.2008 e il 06.04.2009 (cfr. all.ti nn. 8 e
10);
- che la Giunta Esecutiva, in data 26.02.2009, iscriveva il professionista dall'01.01.2003, giusta comunicazione del 19.03.2009, (cfr. all. n. 10) con la quale si preannunciava che per la regolarizzazione dei contributi minimi
(indicando gli importi nel prospetto dei contributi dovuti) delle annualità a decorrere dal 01.01.2003 il pagamento doveva essere effettuato in unica soluzione con scadenza 31 ottobre 2009 oppure, previa richiesta, poteva essere accordata la rateazione secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di
Amministrazione;
- che, a seguito di tale comunicazione, l'Avv. il 30.10.2009 inviava Pt_1
domanda di rateazione, accolta dalla giusta comunicazione del CP_1
03.12.2013, (cfr. all. n. 12) con cui si preannunciava che la riscossione delle tre rate sarebbe avvenuta a mezzo con scadenza rispettivamente il CP_4
31.10.2014, il 31.10.2015 e il 31.10.2016 con la maggiorazione degli interessi di rateazione € 89,96 per la prima rata, € 179,92 per la seconda rata ed € 269,88 per la terza rata;
- che il professionista non ha corrisposto le somme dovute relative alla prima rata entro la scadenza indicata nella nota del 31.10.2014;
- l'Ente, dunque, ha provveduto ad iscrivere nel ruolo 2015 la prima rata dei contributi minimi dal 2003 al 2008 maggiorati di interessi, il contributo integrativo dovuto per gli anni 2003 e 2006 maggiorato di sanzioni ed interessi, la sanzione ex art. 9 L. 141/92 per l'omesso invio delle dichiarazioni reddituali per gli anni 2003 e 2004 oltre interessi di rateazione (€ 89,96) nonché gli interessi per l'omesso versamento del M.A.V. con cui dovevano essere saldati;
- Che le quote iscritte nel ruolo 2015 con anno di riferimento 2013 (€ 89,96) si riferiscono, agli interessi di rateazione relativi alla prima rata della rateazione avente ad oggetto i contributi minimi dal 2003 al 2008 maggiorati di interessi, il contributo integrativo dovuto per gli anni 2003 e 2006 maggiorato di sanzioni ed interessi, la sanzione ex art. 9 L. 141/92 per l'omesso invio delle dichiarazioni reddituali per gli anni 2003 e 2004, mentre le quote indicate con anno di riferimento 2014 (€ 79,02) si riferiscono agli interessi per omesso versamento
3 della prima rata dei medesimi contributi che doveva essere saldata a mezzo on scadenza 31.10.2014. CP_4
- Che la interrotto i termini decennali di prescrizione con comunicazione CP_1 del 19.03.2009, ricevuta dall'Avv. in data 06.04.2009 (cfr. all. n. 10), Pt_1
data dalla quale, pertanto parte il nuovo termine decennale avendo successivamente il professionista presentato istanza di rateazione in data
30.10.2009 (cfr. all. n. 11); che successivamente la con nota del CP_1
03.12.2013, ha informato il professionista che quanto dovuto sarebbe stato riscosso in tre rate con scadenza, rispettivamente, il 31.10.2014, 31.10.2015 e
31.10.2016 (cfr. all. n. 12), esponendo che la prima rata, oggetto del presente giudizio, è venuta in scadenza solo il 31.10.2014 e, pertanto, allo stato non risulta decorso alcun termine di prescrizione a prescindere da ogni vicenda legata alla notifica della relativa cartella esattoriale;
La comunque, ha dedotto di aver annullato la somma relativa all'anno CP_1
2003 per l'omesso invio del Mod.5/2004 per l'importo di € 118,33 iscritta nel ruolo 2015 per intervenuta prescrizione, chiedendo la declaratoria della cessata materia per tale somma.
La ha proposto, inoltre, domanda riconvenzionale, avente ad oggetto CP_1
l'accertamento della sussistenza del citato credito, con conseguente condanna al pagamento delle somme indicate nel ruolo opposto, nonché il risarcimento dei danni nei confronti del concessionario, qualora parte del credito venga dichiarato prescritto a causa del mancato tempestivo compimento da parte di quest'ultimo di validi atti interruttivi della prescrizione.
Tanto premesso, la ha concluso nei Controparte_1
seguenti termini:
“ IN VIA PRINCIPALE 1. Dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare nel merito, perché del tutto infondata, la proposta opposizione;
IN VIA
SUBORDINATA E RICONVENZIONALE 2. Nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudice ritenesse di accogliere l'opposizione proposta dal ricorrente e, quindi, di invalidare la procedura di riscossione, accertare la sussistenza del credito e condannare il ricorrente al pagamento diretto alla dell'importo CP_1
per cui è causa oltre interessi legali dalla data della notifica della cartella esattoriale al saldo effettivo;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA E
RICONVENZIONALE 3. Qualora il Giudice dovesse accertare l'intervenuta
4 prescrizione delle somme iscritte nel ruolo 2015, condannare al risarcimento danni nei confronti della il Controparte_1
Concessionario qualora lo stesso non provi di avere posto in essere validi atti interruttivi della prescrizione dalla data della consegna degli stessi e corrispondendo quindi in favore della un importo pari alla contribuzione CP_1
che dovesse essere dichiarata prescritta, oltre interessi di mora nel frattempo maturati.
L pur ritualmente citata in giudizio non si è costituita nel citato fascicolo. CP_5
La prima udienza è stata differita, sia in ragione della domanda riconvenzionale, sia in ragione dell'assenza del deposito della prova della notifica ad CP_5
Il Tribunale, con provvedimento depositato il 21 maggio 2023, ha disposto la riunione al presente fascicolo della causa recante nrg 20287/2022, proposta successivamente.
Con separato ricorso, recante nrg 20287/2022, l'avv. ha impugnato Pt_1
cartella esattoriale n. 07120220026410829000, notificata il 12.10.2022, a mezzo pec, da , e per conto della Controparte_2 [...]
con sede in Roma alla Via E. Q. Visconti 8, , per Controparte_1 complessivi Euro 659,32, a titolo di contributi per l'anno 2007, eccependo la prescrizione di tali crediti.
Si è costituita la ritualmente, esponendo che: Controparte_1
- nel ruolo 2021 è stato iscritto il contributo soggettivo dell'anno 2007, oltre sanzioni e interessi, risultato dovuto a seguito dell'acquisizione dei dati reddituali del detto anno, mai comunicati prima, tramite controlli incrociati con l'Anagrafe Tributaria, per l'importo complessivo di € 646,89;
- Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 576/80, i contributi minimi sono riscossi mediante ruoli e, a partire dall'anno 2004, sono riscossi a mezzo bollettino in base alla delibera del Consiglio di Amministrazione della del CP_4 CP_1
05/04/2003;
- che il professionista non ha mai provveduto ad inoltrare alla la CP_1 dichiarazione reddituale dell'anno 2007;
- Di aver sottoscritto apposita convenzione con l'Anagrafe Tributaria per l'accesso ai dati reddituali alla stessa trasmessi, nel maggio 2016;
- Di aver acquisito il 30.09.2016 i dati reddituali dell'anno 2007 e di aver contestato al professionista l'omissione contributiva riscontrata con le note PEC
5 del 20.12.2017 e del 20.06.2019 (cfr. all.ti nn. 5 e 6); quest'ultima riscontrata dal professionista con nota del 30.07.2019, con richiesta di sgravio (cfr. all.to n.
7).
Tanto premesso, la ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
Si è costituita l' nella sola causa recante nrg 20287/2022, eccependo in via CP_5
preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo di aver notificato ritualmente la cartella opposta, chiedendo l'estromissione dal giudizio.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito della citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'odierna udienza di tutte le parti, ( eccetto l' CP_5 mediante il deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che ai sensi degli artt. 10 e 11 della legge n. 576/80 tutti i professionisti iscritti alla sono tenuti a versare ogni anno un contributo CP_1 soggettivo proporzionale al reddito professionale netto prodotto nell'anno stesso, quale risulta dalla dichiarazione dei redditi e, in ogni caso, un contributo minimo obbligatorio, un contributo integrativo.
Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 576/80 “I contributi minimi di cui all'art. 10, secondo comma, e all'art. 11, terzo comma, sono riscossi mediante ruoli, ai sensi del sesto comma del presente articolo.
Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi sono versate per metà contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'articolo 17 e per l'altra metà entro il 31 dicembre successivo. Il pagamento non è dovuto ove le eccedenze stesse non superino l'importo di 10.000 lire .
I pagamenti sono eseguiti mediante conto corrente postale, ovvero presso gli istituti di credito incaricati dal consiglio di amministrazione della CP_1
arrotondando i relativi importi alle 1.000 lire più vicine .
6 Il ritardo nei pagamenti di cui al secondo comma comporta l'obbligo di pagare gli interessi di mora nella stessa misura prevista per le imposte dirette, e inoltre una sanzione pari al 15 per cento del capitale non pagato tempestivamente.
Tale sanzione è pari al 30 per cento se vi è stata anche omissione della comunicazione obbligatoria o invio di comunicazione non conforme al vero, sanati entro 90 giorni dalla scadenza del termine;
è pari al 50 per cento se l'omissione o la non conformità al vero non sono state sanate entro i suddetti 90 giorni. La sanzione non assorbe la penalità di cui al quarto comma dell'articolo 17
.
La può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti e, in genere CP_1
delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'art. 17, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette.
Ai fini della riscossione la può in ogni tempo giovarsi della conoscenza CP_1
degli imponibili legittimamente acquisita.
Alla luce della citata disciplina i contributi dovuti alla sono CP_1
normalmente riscossi mediante bollettino Mav, in base al Regolamento della mentre le eccedenze dovute sulla base del reddito dichiarato devono essere CP_1
versate per metà contestualmente alla comunicazione annuale dei redditi da inviare alla ai sensi dell'art. 17 della legge n. 576/80 e per metà entro il 31 CP_1
dicembre successivo. In caso contrario i contributi sono riscossi dalla a CP_1
mezzo ruoli, ai sensi del citato art. 18, nonché degli artt. 20 e 21 del Regolamento contributi della CP_1
Sussiste pertanto, alla luce della citata disciplina, il diritto della CP_1
di riscuotere i contributi dovuti a mezzo ruoli, senza che occorra un previo avviso di accertamento.
Tanto premesso, in merito alla causa recante nrg 9492/2022, si rileva, che l'intimazione di pagamento n. 07120229007494623000 risulta impugnata nel presente giudizio esclusivamente con riferimento alla cartella n.
07120150160742277000 presuntivamente ed asseritamente notificata in data
26.04.2016 per Euro 4.172,69, afferente presunte inadempienze contributive relative agli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2013 e 2014. Tale intimazione, difatti, si fonda anche su un'altra cartella del 2019, asseritamente
7 notificata il 23 gennaio 2020, che non risulta proprio menzionata nel ricorso introduttivo.
In merito al ruolo sotteso alla cartella n. 07120150160742277000, la
[...]
ha dedotto che “nel ruolo 2015, è stata iscritta la prima rata della CP_1
rateazione avente ad oggetto i contributi minimi dal 2003 al 2008 maggiorati di interessi, il contributo integrativo dovuto per gli anni 2003 e 2006 maggiorato di sanzioni ed interessi, la sanzione ex art. 9 L. 141/92 per l'omesso invio delle dichiarazioni reddituali per 2004 oltre interessi di rateazione ed interessi per
l'omesso pagamento dei bollettini con cui detti importi erano stati CP_4 richiesti, per complessivi € 3.448,63”.
La ha rappresentato, inoltre, in merito alla pretesa creditoria CP_1 relativamente agli interessi di rateazione che “la Giunta Esecutiva, in data
26.02.2009, iscriveva il professionista dall'01.01.2003, giusta comunicazione del
19.03.2009, (cfr. all. n. 10) con la quale si preannunciava che per la regolarizzazione dei contributi minimi (indicando gli importi nel prospetto dei contributi dovuti) delle annualità a decorrere dal 01.01.2003 il pagamento doveva essere effettuato in unica soluzione con scadenza 31 ottobre 2009”; che l'Avv. il 30.10.2009, riscontrando una comunicazione del 25 novembre Pt_1
2009, inviava domanda di rateazione, pur eccependo la prescrizione in relazione all'anno 2003 (cfr. all. n. 11) accolta dalla giusta comunicazione del CP_1
03.12.2013, (cfr. all. n. 12) con cui si preannunciava che la riscossione delle tre rate sarebbe avvenuta a mezzo con scadenza rispettivamente il CP_4
31.10.2014, il 31.10.2015 e il 31.10.2016 con la maggiorazione degli interessi di rateazione € 89,96 per la prima rata, € 179,92 per la seconda rata ed € 269,88 per la terza rata.
Nella memoria difensiva, la ha esposto che “Non avendo il CP_1
professionista corrisposto le somme dovute relative alla prima rata entro la scadenza indicata nella nota del 31.10.2014, l'Ente ha provveduto ad iscrivere nel ruolo 2015 la prima rata dei contributi minimi dal 2003 al 2008 maggiorati di interessi, il contributo integrativo dovuto per gli anni 2003 e 2006 maggiorato di sanzioni ed interessi, la sanzione ex art. 9 L. 141/92 per l'omesso invio delle dichiarazioni reddituali per gli anni 2003 e 2004 oltre interessi di rateazione (€
89,96) nonché gli interessi per l'omesso versamento del M.A.V. con cui dovevano essere saldati.
8 Tanto premesso, occorre esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente, che non ha contestato in sostanza tali pretese, ma ha eccepito la prescrizione.
Al caso di specie, come sostenuto dalla non va applicato il CP_1
termine di prescrizione previsto dalla Legge n. 335/95 ( art. 3, c. 9), bensì il termine di prescrizione decennale, ai sensi della la legge n. 247/2012, che ha reitrodotto il precedente regime di prescrizione decennale.
In tema occorre citare l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, secondo il quale: “La nuova disciplina di cui all'art. 66 L. n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense, si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”. ( Cass. n. 6729/2013)
Pur nella vigenza dell'art. 3 della legge n. 335/95, la Corte di Cassazione ha precisato che “L'obbligazione contributiva in relazione alle somme dovute alla
non vede mutato il dies a quo per la decorrenza della prescrizione CP_1
in base alla circostanza dell'infedeltà dei dati riportati nella dichiarazione annuale e l'accertamento di maggiori redditi. Pertanto, il termine decorre dalla data della trasmissione della comunicazione annuale”. Cass. civ. Sez. VI
Ordinanza, 14-03-2012, n. 4107.
La legge n. 247/2012, ha previsto, all'art.66, quanto segue:
“1. La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla ”, reitroducendo il Parte_3
precedente regime di prescrizione decennale, previsto dal primo comma della L.
576/80.
La Suprema Corte di Cassazione si è espressa circa l'ambito di applicazione della nuova disciplina, affermando il seguente principio: “La nuova disciplina di cui all'art. 66 L. n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense, si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”. (
Cass. n. 6729/2013)
Quanto al dies a quo del termine di prescrizione anche prima dell'entrata in vigore della citata disciplina del 2012, il secondo comma del citato articolo 19 della legge n. 576/80, àncora il dies a quo alla data in cui l'avvocato provvede a
9 comunicare i redditi prodotti alla (Cass. n. 3586/2012, Cass. n. 4107/2012, CP_1
Cass. n. 3830/2012, Cass. n. 6259/2011, Cass. 5622/2006).
Nella specie il ricorrente non ha neppure indicato tale data di invio della dichiarazione dei redditi e del modello 5 per il periodo per cui è causa.
Come esposto nella memoria difensiva, il termine di prescrizione, tenuto conto dei principi giurisprudenziali richiamati, decorre dalla data di invio delle dichiarazioni reddituali “( ovvero dal 08.08.2008 per l'anno 2003, 28.07.2006 per l'anno 2005, 24.09.2007 per l'anno 2006, 28.07.2009 per l'anno 2008) . In relazione agli anni 2004 e 2007 il professionista non ha mai inviato le prescritte dichiarazioni reddituali”.
In merito agli atti interruttivi della prescrizione, è pacifico che non vi è prova della notifica della cartella relativa al ruolo opposto del 2015, tenuto conto dell'assenza della prova della notifica della citata cartella, opposta nel presente giudizio, (07120150160742277000), in quanto l' non si è costituita in CP_5
giudizio.
La tuttavia, ha interrotto il termine di prescrizione con la CP_1 comunicazione del 19.03.2009, ricevuta dall'Avv. in data 06.04.2009 (cfr. Pt_1
all. n. 10 della memoria difensiva) e la parte ricorrente ha interrotto i termini di prescrizione, inviando la richiesta di rateizzo del 30 ottobre 2009, riconoscendo in sostanza il proprio debito.
La come accertato dalla Corte di Appello di Napoli, ha inviato la nota CP_1
del 03.12.2013 prot. n. 2013/158422 , con cui ha accolto il piano rateale di pagamento in tre rate annuali con scadenze fissate al 31.10.2014, al 31.10.2015 ed al 31.10.2016.
Nel presente fascicolo, la nonostante l'espressa richiesta del Tribunale CP_1
non ha comprovato la rituale notifica della nota del 03.12.2013, ( all. 12), ma occorre considerare che all'allegato n. 14 risulta prodotta una lettera dell'avv. che riscontra la comunicazione della prot. n. 22505712019 del Pt_1 CP_1
15.11.2019.
Tale comunicazione, prodotta dalla è relativa proprio alle pretese CP_1
fondate sui ruoli del 2014 e del 2015.
L'avvocato dunque, ha avuto conoscenza delle pretese della e Pt_1 CP_1
difatti ha inoltrato la lettera del 10 dicembre 2019, con la quale eccepiva di non aver mai ricevuto la cartella oggetto del presente giudizio.
10 Ne consegue che l'avv. alla data del dicembre 2019 ha conosciuto le Pt_1
pretese e poteva eccepire la prescrizione.
La citata comunicazione della del 2019 risulta, peraltro, tardiva rispetto CP_1
alla data di maturazione della prescrizione ( 30 ottobre 2019); la successiva nota del novembre 2019, riscontrata dall'avv. è intervenuta, dunque, Pt_1
successivamente al decorso della prescrizione, che doveva essere interrotta entro il 30 ottobre 2019.
Ne consegue che il ricorso recante NRG 9492/ 22 va accolto, con conseguente annullamento della cartella 07120150160742277000, sia per l'assenza della prova della notifica di tale cartella, sia per l'assenza di prova di atti interruttivi della prescrizione.
In merito alla domanda formulata nel giudizio riunito, si rileva che la cartella impugnata si riferisce al il contributo soggettivo dell'anno 2007, oltre sanzioni e interessi, risultato dovuto a seguito dell'acquisizione dei dati reddituali del detto anno, mai comunicati prima, tramite controlli incrociati con l'Anagrafe Tributaria, per l'importo complessivo di € 646,89.
L'avv. non ha dedotto la data in cui ha comunicato i redditi alla Pt_1 CP_1
Ne consegue, tenuto conto delle motivazioni che precedono circa il dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione (Cass. n. 3586/2012, Cass. n.
4107/2012, Cass. n. 3830/2012, Cass. n. 6259/2011, Cass. 5622/2006), che il termine di prescrizione non è decorso.
L'art. 19 della legge n. 576/80 prevede, difatti: “La prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci CP_1
anni. Per i contributi, le sanzioni e gli accessori dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da CP_1 parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23”.
La successivamente alla sottoscrizione di apposita convenzione con CP_1
l'Anagrafe Tributaria per l'accesso ai dati reddituali alla stessa trasmessi, avvenuta nel maggio 2016, ha provveduto ad acquisire per la prima volta il dato reddituale sul quale è stata accertata l'omissione contributiva oggetto di causa.
Successivamente al 30.09.2016, data di acquisizione dei dati reddituali dell'anno 2007, la ha provveduto a contestare al professionista l'omissione CP_1
contributiva riscontrata con le note PEC del 20.12.2017 e del 20.06.2019 (cfr.
11 all.ti nn. 5 e 6), quest'ultima riscontrata dal professionista con nota del
30.07.2019 (cfr. all.to n. 7).
Ne consegue che il ricorso recante nrg 20287/22 va rigettato.
In ragione della parziale soccombenza, ricorrono giusti motivi per compensare tra tutte le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi- così provvede
- In parziale accoglie il ricorso, annulla la cartella 07120150160742277000;
- Rigetta il ricorso riunito nrg 20287/22;
- Compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Si comunichi. Napoli, il 16/04/2025- 19/05/2025 Il
Giudice
MARTINA BRIZZI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 19/05/2025 in
Cancelleria
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