Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/05/2025, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4470 del Ruolo Gen. LAVORO e PREVIDENZA dell'anno 2023 tra
, nato il [...] a [...] e res.te a Castel UR (CE) alla Via Poliziano, 4, Parte_1 rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Raffaele Ferrara C.F.: ed CodiceFiscale_1 elett.te dom.to presso il suo studio in Aversa (CE), Via Salvo D'Acquisto N. 200 RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
Con ricorso depositato telematicamente in data 12.7.2023 e ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe esponeva: di essere stato dipendente della dall'1.6.2006 al 31.0.2012 in Parte_2 qualità di operaio montatore, con inquadramento nel III Livello C.C.N.L. “Metalmeccanica”; di aver richiesto all'azienda di accantonare il TFR presso il Fondo complementare;
che Controparte_2 le somme destinate al fondo erano state regolarmente trattenute dal datore di lavoro dalle CP_2 buste paga;
che la era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli- Sezione Parte_2
Fallimentare- con sentenza n. 276/2012; che, nel corso della procedura fallimentare, emergeva che le quote TFR, benché regolarmente trattenute, non erano state versate dal datore di lavoro al Fondo complementare (pur risultando su ogni busta paga “trattenuta TFR ) presso il quale non CP_2 risultava alcuna posizione aperta suo nome;
di aver presentato istanza di ammissione al passivo fallimentare della per il recupero del TFR spettante;
che il Giudice delegato del Parte_2
Fallimento aveva stabilito “la carenza di legittimazione passiva del fallimento dovendo essere rivolta la richiesta del CP_ TFR all' Fondo Tesoreria, rilevata la natura contributiva della trattenuta”; di aver presentato domanda al Fondo Tesoreria con pec del 28.01.2022, allegando i modelli MV 32 e MV 34, nonché il rifiuto del curatore fallimentare a sottoscrivere la modulistica di aver ottenuto il rigetto dell'istanza da CP_1 parte dell' con pec del 28.01.2022 con cui gli veniva comunicato che non vi erano somme versate CP_1 al Fondo Tesoreria;
di aver proposto ricorso al Comitato provinciale in data 19.09.2022 inviava, rimasto senza esito. Tanto premesso, chiedeva la condanna dell' al pagamento nei propri confronti della somma CP_3 di € 6.013,22 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
spese vinte con attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Nonostante rituale notifica del ricorso, non si costituiva in giudizio l preferendo restare CP_1 contumace.
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***** Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' il quale, pur ritualmente evocato in giudizio, ha CP_1 scelto di non costituirsi (cfr. notif. telem. in atti). Quanto al merito, la domanda va accolta condividendo questo giudice anche ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c. le argomentazioni espresse da altre pronunce di merito su casi del tutto analoghi al presente (cfr. in particolare sentt. Trib. Napoli nn. 121/2025 del 9/1/2025, 6876/2024 del 22/10/2024, n. 2924/2024 del 21/4/2024; nonché sentt. Trib. Napoli Nord nn. 764/2024 e 3144/24). Nel caso di specie - documentati quali presupposti di fatto e diritto: la sussistenza e la durata di un rapporto di lavoro subordinato;
la richiesta del lavoratore di aderire al fondo di previdenza complementare Investifuturo per effetto della quale il datore ha trattenuto la relativa quota in CP_2 busta paga;
l'insolvenza del datore di lavoro e la sua dichiarazione di fallimento;
l'accertamento del Giudice delegato del mancato versamento al fondo complementare, da parte del datore, delle somme trattenute a titolo di TFR;
la mancata ammissione al passivo del credito del lavoratore per non essere il Fallimento legittimato passivo (cfr. prod. ricorrente) - il ricorrente agisce al fine di ottenere dall' CP_1 presso il Fondo di Tesoreria, il TFR. E' noto che con il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, è stata innovata la disciplina della previdenza complementare. Il legislatore delegato ha previsto due differenti forme di previdenza complementare: la prima si realizza attraverso l'adesione a fondi pensione (c.d. secondo pilastro), che si dicono chiusi quando sono destinati esclusivamente ad una determinata categoria di lavoratori, aperti quando chiunque vi si può iscrivere;
la seconda si attua attraverso la sottoscrizione di piani pensionistici individuali (c.d. terzo pilastro). L'art. 3 co. 1 D.Lgs. 252/05 prevede le modalità di istituzione dei fondi pensioni e, segnatamente, con contratti e accordi collettivi, con regolamenti di enti o aziende e con legge regionale, limitatamente ai fondi pensione aperti, inoltre, è prevista la possibilità che essi siano istituiti anche dai soggetti autorizzati a svolgere servizi di investimento. Le forme pensionistiche individuali, invece, sono istituite da imprese di assicurazione autorizzate dall' (in seguito Isvap). Controparte_4
L'art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 fissa la disciplina relativa al finanziamento delle forme di previdenza complementare. La norma stabilisce che il finanziamento dei fondi pensione può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro (in caso di lavoratori subordinati) o del committente (per quanto riguarda i lavoratori autonomi o parasubordinati), nonché attraverso il conferimento del t.f.r. maturando. L'art. 8 del D,Lgs. 252/2005, al comma 2°, stabilisce che il contributo da destinare alle forme pensionistiche complementari è stabilito in cifra fissa oppure, per i lavoratori dipendenti, in misura percentuale della retribuzione o in misura percentuale ad elementi particolari della retribuzione stessa. Il legislatore, pur prevedendo la possibilità di destinare alle forme di previdenza complementare parte della propria retribuzione o del proprio reddito, ha configurato come sistema privilegiato di finanziamento dei fondi pensione la destinazione ad essi dell'accantonamento annuale del trattamento di fine rapporto che può realizzarsi nella duplice modalità del conferimento espresso o tacito.
2 Sulla base dell'esame della normativa vigente, la giurisprudenza ritiene che il lavoratore sia il soggetto legittimato, in caso di fallimento del datore di lavoro, a presentare domanda di ammissione allo stato passivo delle somme dirette al fondo di previdenza complementare non versate dallo stesso datore di lavoro al fondo, sebbene il D.Lgs. n. 252/05, che ha modificato il precedente D.Lgs. n. 124/93 non abbia disciplinato la questione dell'omissione contributiva né quella della legittimazione attiva a richiedere il versamento delle somme. Piuttosto, è l'art. 5 co. 2 D.lgs. 80/92 a prevedere che “Nel caso in cui, a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi di cui al comma 1 ad opera del datore di lavoro, non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure indicate al comma 1, può richiedere al Fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi”. Il co. 3 dispone che: “Il Fondo è surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi, versati a norma del comma 2”. Appare opportuno osservare che l'art. 8 del D.Lgs. 252/2005, al comma 2, nel prevedere le forme di finanziamento del Fondo di previdenza complementare utilizza l'espressione di “conferimento” di somme da parte del lavoratore. La dizione atecnica di conferimento, la mancata previsione dello strumento tecnico giuridico tramite il quale deve essere eseguito il finanziamento, inducono a ritenere che il legislatore abbia riservato alla volontà del lavoratore e del Fondo di previdenza di stabilire lo strumento tecnico-giuridico per il finanziamento, nella forma della delegazione di pagamento, con la conseguenza che in seguito alla sentenza con la quale è stato dichiarato il fallimento della società datrice, il lavoratore ha il diritto alla restituzione delle quote di TFR trattenute dalla società e non versate al fondo di previdenza complementare. Tuttavia, si osserva che, nel caso in esame, la mancata iscrizione da parte del datore al fondo pensionistico prescelto dal lavoratore ha reso operante l'obbligo datoriale di versare le quote di TFR al Fondo di Tesoreria dell' secondo il disposto di cui alla L. 296/2006, che statuisce all'art. 1 CP_1 comma 755. Infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2007, tutti i lavoratori sono stati chiamati ad esercitare la propria opzione riguardante il mantenimento del TFR maturato a partire da quella data in azienda ovvero se versare lo stesso a forme previdenziali. Il TFR che i lavoratori decidono di mantenere presso il datore di lavoro, qualora quest'ultimo occupi almeno 50 dipendenti, viene depositato presso il Fondo di tesoreria gestito dall' (" Fondo per CP_1
l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto", c.d. Fondo di Tesoreria: art. 1, commi 755-766, L. 296/2006; D.M. 30 gennaio 2007). Segnatamente, l'art. 1 commi 755 e seguenti della legge 296/2006 ha previsto l'istituzione di un "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile. Tale fondo eroga le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120 del codice civile, in riferimento alla quota maturata a decorrere dal l° gennaio 2007. Tali prestazioni sono erogate dal datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull'ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali nello stesso mese.” Nel caso sottoposto al vaglio del Tribunale non vi è stata alcuna iscrizione del lavoratore ricorrente alle forme pensionistiche complementari, come si evince dalla documentazione in atti;
pertanto, alla fattispecie trova applicazione la normativa innanzi indicata.
3 Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte “…Mette conto, anzitutto, ricordare che la 1. n. 296 del 2006, art. 1, comma 755, ne1'istituire a far data dal 1.1.2007 il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del Codice civile" e nel prevedere che esso venga "gestito, per conto dello Stato, dal1'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato” (Cass. sez. lav. - 22/08/2023, n. 25035). Sulla scorta del D.M. n. 30.1.2007, art. 2, emanato in attuazione della delega di cui alla 1. n. 296 del 2006, art. 1, comma 757, è stato poi previsto, al comma 1, che "il Fondo eroga le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120 del codice civile", e che, al comma 2, "le prestazioni di cui al comma 1 sono erogate dal datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio, da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull'ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali nello stesso mese". Infine il successivo comma 4 stabilisce che "l'importo di competenza del Fondo erogato da1 datore di lavoro non può in ogni caso eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al Fondo e agli enti previdenziali con la denuncia mensile contributiva" e che, "qualora si verifichi tale ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo tale incapienza complessiva e il fondo deve provvedere, entro trenta giorni, all'erogazione dell'importo delle prestazioni sulla quota parte di competenza del Fondo stesso".
Orbene emerge dalla lettura della complessiva normativa innanzi indicata (1. n. 296 del 2006, artt. 1, comma 756, e del D.M. n. 30.1.2007, art. 2, commi 2 e 4) che l'unico soggetto obbligato al pagamento del TFR maturato dai lavoratori del settore privato successivamente al 1.1.2007 è il Fondo di tesoreria: il datore di lavoro, infatti, risponde dell'obbligazione quale adiectus solutionis causa e nei soli limiti dei contributi dovuti per quel mese al Fondo stesso e, in subordine, agli altri enti previdenziali. La L. n. 296 del 2006 ha istituito una gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell'art. 2114 c.c.: al Fondo, invero, affluiscono i contributi obbligatoriamente versati dai datori di lavoro che abbiano cinquanta o più dipendenti ed è il medesimo tenuto ad erogare le relative prestazioni "secondo il CP_5 principio della ripartizione"; né in contrario potrebbe argomentarsi in relazione al disposto della 1. n. 296 del 2006, art. 1, comma 755, secondo cui "la liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata (...) limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro": la disposizione citata deve infatti ritenersi riferita al fatto che, operando il Fondo a far data dall'1.1.2007, le quote di TFR maturate nel periodo precedente dai lavoratori interessati non possono che restare a carico del datore di lavoro. Ciò anche per il meccanismo obbligatorio che presiede al versamento mensile in misura pari alla quota di cui all'art. 2120 c.c. che non sia stata "destinata alle forme pensionistiche complementari" di cui al D.lgs. n. 252 del 2005 ovvero all'opzione di cui al successivo comma 756 bis: il D.M. n. 30.1.2007, art. 1, oltre ad affermare al comma 5 che i datori di lavoro indicati nella 1. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756, "sono obbligati al versamento del contributo", stabilisce al comma 3 che "ai fini dell'accertamento e della riscossione del contributo previsto dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 756, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva". Dall'insieme di tali previsioni viene in evidenza pertanto la ratio normativa, costituita dall'attribuzione al contributo de quo la stessa natura giuridica dei contributi previdenziali obbligatori. Tuttavia, la conferma più decisiva della natura previdenziale della prestazione corrisposta dal Fondo di tesoreria si ricava dalla previsione della 1. n. 296 del 2006, art. 1, comma 755, secondo cui il Fondo stesso "garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 de1 codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756".
4 L'istituzione del Fondo di tesoreria, pertanto, intende sottrarre ai datori di lavoro privati che abbiano cinquanta o più dipendenti la disponibilità diretta del risparmio forzoso costituito dagli accantonamenti per il TFR che il lavoratore non abbia destinato sponte sua alla previdenza complementare di cui al D.lgs. n. 252 del 2005 oppure all'opzione di cui alla 1. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756-bis, allo scopo di gestirli secondo un sistema a ripartizione che consenta, all'occorrenza, anche il loro impiego per fini di pubblica utilità (cfr 1. n. 296 del 2006, art. 1, comma 758). Ciò evidentemente costituisce conferma ulteriore della natura contributiva del "contributo" cui sono tenuti i datori di lavoro di cui alla 1. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756, in quanto quella erogata da1 è una prestazione previdenziale di natura pubblica, ancorché modulata, quanto a presupposti e CP_5 misura, sulle previsioni di cui all'art. 2120 c.c. Tanto premesso in punto di diritto, il Fondo di tesoreria deve ritenersi l'unico soggetto obbligato alla corresponsione delle quote di TFR maturate dai lavoratori successivamente al 1.1.2007, e ciò anche in mancanza di prova del versamento dei contributi dovuti al Fondo stesso, trattandosi di prestazione previdenziale cui il Fondo di tesoreria è tenuto ai sensi dell'art. 2116, comma 1, c.c., e che, per un altro verso, il lavoratore non può in alcun modo ritenersi creditore del datore di lavoro per il TFR maturato dopo il 1.1.2007 e le cui quote accantonate non siano state versate dal datore di lavoro fallito al Fondo di tesoreria, rimanendo il Fondo pur sempre obbligato alla corresponsione della prestazione e potendo e dovendo semmai recuperare esso stesso i contributi non versati dal datore di lavoro, eventualmente nelle forme del concorso. Di conseguenza il Fondo è obbligato ad erogare la prestazione anche laddove, come nella fattispecie in esame, l'imprenditore non abbia versato regolarmente i contributi ai sensi dell'art. 2116 c.p.c. Nella specie risulta comprovata dai documenti prodotti la circostanza che la società fallita ex datrice ha omesso il versamento al lavoratore della somma maturata a titolo di TFR a partire dal gennaio 2017, pur avendo effettuato le relative trattenute mensili dalla retribuzione, risultando palesemente tale circostanza dalla copia dei prospetti paga prodotti ed allegati al fascicolo di parte ricorrente (e come acclarato anche dallo stesso provvedimento del Giudice Fall. che ha dichiarato l'esecutorietà dello stato passivo in data 2.2.2021, cfr. in prod parte ric.). Pertanto, l' deve essere condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro CP_1
6.013,22 a titolo di TFR, oltre interessi legali nella misura prevista dalla l. n. 412 del 1991, art. 16, comma 6 a decorrere dal 120 giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa al saldo(cfr. Sez. U, Sent. n. 10955 del 2002). Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda, così provvede: a) in accoglimento del ricorso, condanna l' al pagamento in favore di di euro CP_1 Parte_1
6.013,22 a titolo di TFR, oltre agli interessi legali nella misura prevista dalla l. n. 412 del 1991, art. 16, comma 6, a decorrere dal 120 giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa;
b) condanna l' al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 2.500,00, oltre IVA, CPA CP_1
e rimborso forfettario, come per legge, con attribuzione Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti. Santa Maria Capua Vetere, data di deposito Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Fabiana Iorio) 5