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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/06/2025, n. 2035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2035 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 7031/2024 R.G.
oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Francesca Romana Bisegna , in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7031/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi per separate procure in atti dagli avv.ti Carlo Piccioli e C.F._2
Alessandro Sarteanesi ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Firenze, via Venti Settembre
76
ATTORI OPPONENTI
CONTRO
_1
(C.F. in persona del procuratore speciale Dott.
[...] P.IVA_1 CP_2
C.F. ), rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv.to Enrico
[...] C.F._3
Mazzanti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via della Stazione n. 3 CP_1
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per gli attori:
“In via preliminare, disporre ex art. 363 bis c.p.c. rinvio pregiudiziale degli atti alla Suprema Corte di pagina 1 di 12 Cassazione per la risoluzione della questione di diritto sollevata sul principio espresso da Cass.
SS.UU. n. 1530 del 29/05/2024 in relazione ai mutui a tasso fisso e alla sua estensibilità anche ai mutui a tasso variabile ove è mancante l'indicazione della modalità di ricalcolo della rata;
disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo costituito dal contratto di mutuo fondiario n. 012/203000 per il ricorrere dei gravi motivi esposti nell'atto di citazione notificato il 14/06/2024 e nell'istanza ex art. 615 co. 1 c.p.c. del 03/07/2024. - Nel merito:
1. Accertare e dichiarare che il
[...]
non ha diritto a procedere ad _1
esecuzione forzata per i motivi esposti in atti e in allegati;
2. Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti e nei relativi allegati, la nullità delle clausole che stabiliscono interessi anatocistici e modifiche peggiorative delle condizioni contrattuali praticate nei rapporti intercorsi in modo indeterminato e/o indeterminabile e comunque illegittimo e conseguentemente accertare la minor somma dovuta, mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio;
3. Condannare il
[...]
al rimborso delle spese e _1 compensi di lite, liquidandone l'ammontare.
- In via istruttoria: I) disporre CTU contabile in ordine alle somme calcolate e richieste dalla parte convenuta, finalizzata ad accertare l'illegittimo addebito di interessi anatocistici e l'applicazione di modifiche peggiorative delle condizioni economiche praticate nei rapporti contrattuali oggetto di contestazione in modo indeterminato e/o indeterminabile e comunque illegittimo a danno degli opponenti, con rideterminazione del dovuto;
II) disporre ex art. 210 c.p.c. ordine di esibizione da parte della convenuta di tutti gli estratti conto relativi a tutti i rapporti contrattuali intercorsi tra i correntisti
e il ” _1
Per la convenuta:
“In via preliminare per quanto occorrer possa: anche alla luce di quanto distintamente per il punto disposto ed illustrato tanto in punto di fumus boni iuris che in punto di periculum in mora con la depositata memoria di costituzione depositata in atti il 15/07/2024, rigettare la richiesta di sospendere
l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo azionato costituito dal mutuo fondiario n. 012/203000 attesa
l'assenza dei requisiti di legge comprovanti i gravi motivi e, per quanto occorrer possa, confermare
l'ordinanza del 12 settembre 2024 di rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato come del resto confermata in esito a reclamo presentato dagli opponenti nel procedimento r.g. 10770/2024 definito con rigetto dello stesso. Nel merito: In tesi: rigettare l'avversa opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, per le causali tutte di cui in narrativa e per l'effetto accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia del contratto di mutuo fondiario n. 012/20300
pagina 2 di 12 concesso ai sensi dell'art. 38 , comma 1, D. Lgs. 385/93 dal
[...]
ai Signori, Arch. ed Arch. _1 Parte_1
, con atto ai rogiti del notaio del 23 novembre 2017 (Rep. 73545, Racc. Parte_2 Persona_1
17270) per l'importo capitale di €. 2.050.000,00 garantito da ipoteche sugli immobili di loro proprietà per l'importo di €. 4.100.000,00 e la conseguente legittimità ed ammissibilità del diritto del
[...]
, giusta la sua _1
qualifica di creditore sulla scorta del titolo esecutivo menzionato, di procedere ad esecuzione forzata ai loro danni per l'importo di €. 2.208.549,5, oltre i successivi interessi come indicato nell'atto di precetto notificato agli opponenti in uno con il titolo esecutivo ai sensi dell'art. 479 3° co. c.p.c. in data 11 maggio 2024; In ipotesi: denegata ed impugnata, di accoglimento anche parziale della spiegata opposizione, accertare e dichiarare il diritto del _1
di procedere ad esecuzione forzata in dipendenza del
[...]
titolo esecutivo azionato costituito dal contratto di mutuo fondiario sopra richiamato, per quell'importo, maggiore e/o minore e comunque diverso da quello portato in atto di precetto oggi opposto, che potrà risultare di Giustizia maggiorato degli interessi convenzionalmente pattuiti o quelli doversi disposti di Giustizia;
In ulteriore subordinata ipotesi: denegata ed impugnata di accoglimento della spiegata opposizione, comunque accertare e dichiarare il credito del
[...]
nei confronti degli opponenti, _1
CH ed CH , oltre gli interessi convenzionalmente disposti Parte_1 Parte_2
o comunque quelli diversi che potranno venir riconosciuti di Giustizia. In ogni caso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 91 c.p.c. condannare i Signori Arch. ed Arch. al Parte_1 Parte_2
rimborso in favore del _1
delle spese e dei compensi di lite, comprensive del rimborso forfettario spese generali, per
[...]
come verranno liquidati nel loro ammontare In via istruttoria Si richiama la produzione documentale tutta effettuata a corredo delle difese esplicitate e documentate nel presente giudizio. Per quanto occorrer possa si ribadisce sulla scorta di quanto già evidenziato e rilevato nelle memorie ex art 171 ter nn. 1, 2 e 3 l'opposizione alla CTU richiesta dagli opponenti e definita come contabile percipiente, nonché l'opposizione all'istanza ex art 210 c.p.c. avanzata dai medesimi soltanto in seno alla memoria ex art 171 ter c.p.c. n. 3 riservata alla sola prova contraria, reiterando pertanto le eccezioni di tardività e decadenza, attesa la mancata integrazione di siffatta richiesta di alcuna prova contraria. Si richiamano inoltre tutte le ulteriori eccezioni di irrilevanza ed inammissibilità relative a tale richiesta come verbalizzate all'udienza del 6 novembre 2024 nonché, sempre per quanto occorrer possa e per tuziorismo defensionale, anche tutte le avanzate limitazioni a detto di mezzo di prova per il caso
pagina 3 di 12 denegato ed impugnato di sua ammissibilità futura ove riproposto secondo i termini e modi di legge così come verbalizzate all'udienza sopra richiamata.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a precetto notificato il 14 giugno 2024, Parte_1
e convenivano dinanzi questo Tribunale Parte_2 _1 al fine di ottenere, previa sospensione dell'efficacia
[...]
esecutiva del titolo e del precetto, notificato per l'importo di euro 2.208,549,50, l'accertamento della insussistenza del diritto dell'opposta a procedere all'esecuzione, in ragione della nullità delle clausole contrattuali comportanti interessi anatocistici nonché della indeterminatezza delle condizioni economiche praticate dalla mutuante e della violazione, da parte di quest'ultima, della normativa in materia di trasparenza bancaria.
Deduceva, infatti, l'opponente, sulla scorta delle risultanze della c.t.p. la Controparte_3 mancanza, nel contratto: a) dell'indicazione del regime finanziario di capitalizzazione applicato allo sviluppo del piano di ammortamento;
b) dell'indicazione del Tasso Annuo Effettivo, TAE;
c) della modalità di ricalcolo della rata, in caso di variazione del tasso corrispettivo;
d) dell'indicazione del prezzo dell'opzione sui tassi di interesse. Secondo l'opponente, in particolare, la banca non avrebbe indicato, nel contratto, quale regime finanziario di capitalizzazione degli interessi adottava, se semplice oppure composto: dunque, il regime di calcolo degli interessi c.d. alla francese (o “composto”), adottato in concreto, avrebbe prodotto un effetto anatocistico, con una crescita esponenziale degli interessi. L'indeterminatezza dell'oggetto del mutuo (e, dunque, la nullità strutturale del contratto), secondo gli attori, sarebbe stata ancor più evidente in considerazione del fatto che per il calcolo degli interessi nel sistema c.d. alla francese si potrebbero seguire, in astratto, due metodi diversi. Nella citazione si deduce, altresì, una nullità “derivata” del contratto, in ragione del fatto che quest'ultimo era stato predisposto dalla banca opposta in seguito ad accordo conciliativo del 9 marzo 2017, quale finanziamento al consumo per soggetti privati, sebbene di fatto esso presentasse un collegamento negoziale con precedenti rapporti contrattuali di cui gli opponenti erano titolari nei confronti della
[...]
poi oggetto di fusione dell'odierno , anche con riferimento all'attività CP_4 _1
imprenditoriale della società Jetec s.r.l. da loro gestita. Tale nuovo importo, finanziato per euro
2.050.000,00, veniva erogato al fine di consolidare l'intera esposizione bancaria in capo agli odierni opponenti, stabilendo condizioni economiche migliorative rispetto a quelle sino ad allora applicate e riconosciute eccessive e/o illegittime. Nella tesi degli attori, questi precedenti rapporti contrattuali sarebbero affetti da una serie di profili di illegittimità che, in ragione del “collegamento negoziale”,
pagina 4 di 12 sarebbero ridondati nel contratto di mutuo per cui è causa.
In data 2 agosto 2024 si costituiva in giudizio _1
. L'opposta richiamava, a sostegno delle proprie ragioni, la
[...]
recente pronuncia resa dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, (Cass. SS.UU. 15130/2024) evidenziando come la Suprema Corte avesse escluso espressamente che la mancata indicazione in contratto del tipo di ammortamento prescelto, come pure del regime di capitalizzazione degli interessi adottato, non possa comportare la nullità della clausola per violazione della normativa sulla trasparenza del T.u.b.
(Art 117/4 co. Tub) e conseguentemente, a caduta, anche in relazione alla parziale nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto. Secondo l'opposto, in particolare, la Cassazione ha in primo luogo escluso che ricorra anche solo astrattamente un problema di determinatezza del contenuto contrattuale quando il contratto di mutuo (come nel caso oggetto della qui resistita opposizione) contenga le indicazioni proprie del tipo legale, cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato, della periodicità, numero e composizione delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale ed interessi;
tutti elementi, questi, che ritiene –in assonanza con le conclusioni del c.t.p. Parte_3 essere ben presenti all'interno del contratto azionato da . In subordine, l'opposto _1
deduceva comunque la contestazione solo parziale del diritto della parte opposta a procedere esecutivamente, risultando dagli stessi conteggi allegati dagli opponenti un credito, fondato sul contratto di mutuo azionato, certo liquido ed esigibile e riconosciuto pacificamente per €. 1.839.727,03.
Quanto alla nullità “derivata” paventata dalla parte opponente, l'opposta rilevava innanzitutto la completa estraneità del rapporto – Jetec s.r.l. al mutuo opposto: tale conclusione, nella CP_4 tesi dell'opposta, sarebbe avvalorata dalla richiesta di concessione del mutuo degli opponenti, nella quale non compare assolutamente il c/c 10811, peraltro oggetto di separata ed autonoma proposta conciliativa. In particolare, tale ultimo rapporto, agli effetti del presente giudizio, veniva qualificato quale “una res inter alios acta”, essendo intercorso tra soggetti diversi da quelli che impegnano il presente contenzioso ed essendo stato estinto con la concessione di nuovo e separato contratto di mutuo fondiario.
Con ordinanza del 12 settembre 2024, a definizione del sub procedimento cautelare, il Tribunale ha rigettato l'istanza di parte attrice di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. venivano concessi i termini per lo scambio delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Con ordinanza del 25 novembre 2024, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione, sostituita dal deposito di note scritte ex art. art 127 ter pagina 5 di 12 c.p.c., per il giorno 21 maggio 2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. Entrambe le parti hanno depositato scritti difensivi.
Con ordinanza del 22 maggio 2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21 maggio 2025, la causa veniva dunque trattenuta in decisione, ex art. 281 quinquies co.1 c.p.c.
*****
Deve in primo luogo escludersi che sussistano i presupposti del rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. come invece richiesto da parte opponente nella precisazione delle conclusioni, non ravvisandosi nella giurisprudenza di legittimità, in ordine all'oggetto della presente controversia alcun contrasto, financo latente (cfr. Cass. SS.UU. 12449/2024), che possa indurre questo giudice a ritenere la questione di diritto non ancora “risolta” dal giudice nomofilattico: non scalfiscono tale conclusioni le plurime pronunce di merito invocate (in memoria ex art. 171 ter n.3 c.p.c. p. 17) dalla parte opponente asseritamente aderenti a indirizzo contrastante, posto che l'art. 363 bis c.p.c. riguarderebbe questione non risolta “dalla Corte di Cassazione”, né assume rilievo, al riguardo, la citata Cassazione Civile sez.
VI n. 14166 del 24/05/2021, posto che trattasi di ordinanza di rimessione alla sezione semplice. La
Corte di Cassazione, con plurime pronunce di analogo segno si è infatti compitamente occupata della questione che qui interessa, come si dirà nel prosieguo.
Esaminando quindi i motivi di opposizione, si osserva quanto segue.
Quanto alla pretesa nullità strutturale del contratto di mutuo per indeterminatezza dell'oggetto, ed in particolare delle condizioni economiche e violazione della normativa in materia di trasparenza bancaria
Al riguardo giova ribadire, anche in questa sede, che la perizia di parte non è una fonte di prova, in quanto non solo essa è formata al di fuori del giudizio, ma la sua precostituzione non trova disciplina nell'ordinamento e, pertanto, rientra pur sempre nel novero delle attività difensive della parte, in questo caso, di carattere tecnico. Ne consegue che alle perizie econometriche depositate deve essere riconosciuto il valore di mero indizio, il cui esame e valutazione è rimesso al prudente apprezzamento del giudice, il quale non è affatto obbligato a tenerne conto (“la perizia tecnica di parte costituisce pur sempre semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, rispetto alla quale il giudice non è tenuto a motivare il proprio dissenso” , così Corte d'appello di
Firenze, sez. II, 28.09.2018, n. 2218).
Circa la doglianza relativa alla mancata indicazione del regime finanziario di capitalizzazione applicato allo sviluppo del piano di ammortamento, avendo la mutuante adottato il piano di ammortamento cd. alla francese e il regime della capitalizzazione degli interessi composto, ovvero con il calcolo di interessi su interessi, va precisato quanto segue.
pagina 6 di 12 Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 15130/2024) hanno precisato che l'ammortamento cd. alla francese che comporta un ritardo nella restituzione del capitale al fine di mantenere costanti le rate, non determina un fenomeno di anatocismo in considerazione del fatto che la debenza di più interessi compensativi da parte del mutuatario, se attua un differimento nella restituzione del capitale, non va tuttavia ad incidere negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto, provocandone la nullità anche solo parziale (“Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo…“è quindi senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile (in tutto o in parte) il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale (artt. 1815 e 1820 c.c.)” così Cass. Sez. Unite
15130/2024 citata). Già in precedenza i giudici di legittimità avevano precisato che la capitalizzazione composta è del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra le parti (“è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato” così Cass. n. 27823/2023).
La pronuncia delle Sezioni Unite ha quindi indicato che non sussiste alcuna indeterminatezza nelle condizioni contrattuali qualora, come nel caso di specie, il contratto di mutuo contenga la chiara ed inequivoca indicazione dell'importo erogato (euro 2.050.000,00 - art. 1 mutuo), la durata del prestito
(216 mesi – art. 3 mutuo), la periodicità del rimborso e del tasso di interesse (art. 2 mutuo). Inoltre, nel piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo in oggetto sono indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale ed interessi
(allegato “B” mutuo). Dall'esame della documentazione versata in atti, può evincersi che parte mutuataria ha quindi avuto piena cognizione degli elementi contrattuali giuridici ed economici che le consentono di ricostruire l'ammontare dell'esborso finale e di condurre eventuali comparazioni con altre soluzioni di finanziamento. Il fatto che per sua natura il piano di ammortamento di un mutuo, in questo caso a tasso variabile, possa contenere solo una ipotesi di ammontare finale delle restituzioni, basandosi sul tasso cristallizzato al momento della conclusione del contratto, non esclude infatti che il mutuatario possa acquisire una concreta idea della somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione e che, in particolare, possa condurre quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è una delle facoltà per il cui presidio è raccomandata la trasparenza di condizioni.
pagina 7 di 12 A seguito della pronuncia delle Sezioni Unite era sorto il dubbio se tali conclusioni potessero valere o meno anche in relazione ai mutui a tasso variabile. Nella tesi dell'opponente (v. memorie ex art. 171 ter n.1,2,3 c.p.c.) tali conclusioni sarebbero state da intendersi limitate ai mutui a tasso fisso;
tuttavia, come già illustrato nell'ordinanza pronunciata a definizione del sub procedimento cautelare, le conclusioni tratte possono trovare applicazione anche ai mutui con tasso di interesse debitorio variabile, giacché, fino a che il piano di rimborso riporta la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG) della periodicità delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, a prescindere dalla modalità di determinazione del tasso di interesse applicato al mutuo, nel momento in cui i dati del prestito sono individuati in maniera univoca, consentendo la piena determinabilità delle condizioni economiche applicate e la conseguente facoltà da parte del mutuatario di avere conoscenza del costo connesso al finanziamento richiesto tale da escludere una violazione dell'obbligo di trasparenza e buona fede contrattuale ex art. 1375 c.c. da parte della mutuante. In questo stesso senso si erano espresse già in precedenza plurime pronunce dei giudici di merito (Trib. Padova, 12/01/2016; Trib.
Teramo 25/01/2017, n. 47; Trib. Brescia, 28/01/2020, n. 189; Trib. Pordenone, 24/04/2020, n. 222;
Trib. Civitavecchia, 25/09/2020, n. 818). L'orientamento ha, da ultimo, ricevuto conferma nella giurisprudenza di legittimità, avendo la Suprema Corte sancito che «In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale
(TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire»; entro detti limiti, spiega la Corte il mutuatario può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera,
pagina 8 di 12 «salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in se stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile» (così Cass. 7382/2025; in termini Cass. 8322/2025).
Per i suesposti motivi, deve altresì escludersi la violazione dell'art. 117 TUB, che potrebbe comportare una eventuale responsabilità della banca per violazione degli obblighi di trasparenza, laddove parte opponente sia in grado di dimostrare di aver vagliato finanziamenti alternativi con tassi di interesse più vantaggiosi, rifiutati in ragione delle scorrette informazioni rese dalla banca mutuante e del danno patito in conseguenza della scelta meno favorevole. Le modalità di ammortamento e/o del regime degli interessi, per quanto si è detto, devono considerarsi sufficientemente specifiche da consentire al mutuatario di rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, ciò salvaguardando il requisito di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto di mutuo e dunque la validità del medesimo.
Nullità del mutuo con finalità solutoria
Quanto alla pretesa nullità derivata del mutuo posto a base del precetto opposto, viene in questa sede reiterato l'argomento per cui il rapporto negoziale de quo sarebbe inficiato, sotto il profilo della validità, dalle paventate illegittimità che –in tesi- avrebbero afflitto rapporti contrattuali precedentemente intrattenuti con la banca. Tale mutuo, di natura solutoria, era infatti, stato predisposto dalla banca opposta in seguito ad accordo conciliativo del 9 marzo 2017, quale finanziamento al consumo per soggetti privati, sebbene di fatto esso presentasse un collegamento negoziale con precedenti rapporti contrattuali di cui gli opponenti erano titolari nei confronti della CP_4 poi oggetto di fusione dell'odierno , anche con riferimento all'attività imprenditoriale _1
della società Jetec S.r.l. da loro gestita. Tale nuovo importo finanziato per euro 2.050.000,00, veniva erogato al fine di consolidare l'intera esposizione bancaria in capo agli odierni opponenti, stabilendo condizioni economiche migliorative rispetto a quelle sino ad allora applicate e riconosciute eccessive e/o illegittime. Sotto tale ultimo profilo, vengono elencati dagli odierni opponenti una serie di rapporti bancari (conti correnti n. 10811 del 31/10/2001, n. 5621 del 16/03/1992 e n. 12696 del 03/07/2009) per i quali le depositate perizie econometriche rileverebbero una serie di violazioni di legge.
Deve ribadirsi che il mutuo concesso a seguito dell'accordo intercorso con gli opponenti è da qualificarsi come mutuo solutorio nel quale il (nuovo) regolamento negoziale è concepito per una specifica funzione concreta, ossia estinguere la precedente esposizione debitoria del mutuatario con denaro prestato dalla banca per una nuova durata e nuove scadenze a patto che lo stesso mutuatario si impegni a effettuare il rimborso a tali scadenze, se del caso a condizioni contrattuali diverse da quelle precedenti. In base al prevalente orientamento della Corte di Cassazione il mutuo solutorio, stipulato pagina 9 di 12 per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, è valido, perché non contrasta con la legge e l'ordine pubblico realizzando interessi meritevoli di tutela (cfr. Cass. n. 23149 del 2022). Sotto il profilo giuridico, tale atto non costituisce una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure un pactum de non petendo, ma costituisce titolo per un distinto rapporto creditizio con regole negoziali che sono espressione di una nuova volontà delle parti e possono essere uguali o diverse rispetto a quelle inerenti al rapporto precedente e l'accreditamento contabile delle somme a beneficio del mutuatario e l'impiego delle stesse per l'estinzione del debito pregresso, eliminano la preesistente posta passiva dal patrimonio del mutuatario. Ai fini della valutazione della effettiva estinzione del precedente mutuo occorrerà quindi verificare se il mutuo solutorio si sia o no perfezionato e quindi se l'obbligazione preesistente sia stata o no estinta mediante la relativa solutio, ciò al fine di valutare che le somme mutuate siano concretamente utilizzate secondo gli interessi di parte mutuataria perseguiti dal contratto e che per la durata pattuita la stessa resti immune dal potere del mutuante di pretendere il rimborso. In quest'ottica il mutuo solutorio non produce effetto novativo, per la semplice ragione che, se la consegna è da considerare giuridicamente avvenuta, l'estinzione dell'obbligazione pregressa avviene per adempimento o c.d. compensazione contabile e non per novazione.
Sotto tale profilo, appare necessario richiamare la recentissima sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 5841/2025, con cui è stato condivisibilmente affermato che “È valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo
"solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale”.
Ciò posto dalla documentazione versata in atti, si evince che il mutuo precettato è stato effettivamente erogato per l'importo di euro 2.050.000,00 come da estratto conto corrente n.
259012201989-35 alla data del 31 dicembre 2017. L'attribuzione della disponibilità della somma in favore del mutuatario stesso deve quindi intendersi giuridicamente attuata, di talché il nuovo contratto di mutuo costituisce, nella specie, un autonomo titolo di disponibilità per il quale non può essere dedotta alcuna nullità derivata da precedenti rapporti bancari. Occorre, da ultimo precisarsi che il
“collegamento negoziale”, nella presente vicenda, è tale solamente in senso non tecnico: affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della pagina 10 di 12 fattispecie, è necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale (così
Cass. 20634/2018, Cass. 22216/2018, Cass. 19161/2014). Spetta, dunque, al mutuatario la dimostrazione del nesso teleologico esistente tra i due negozi e del comune intento pratico legato non solo all'effetto tipico dei singoli contratti eseguiti, ma anche alla realizzazione di un fine ulteriore;
dalla mera destinazione delle somme erogate dalla banca all'estinzione di un debito pregresso non potrà automaticamente discendere l'esistenza del requisito soggettivo che, avendo autonoma rilevanza giuridica, deve fondarsi su elementi fattuali diversi dall'oggettivo collegamento funzionale eventualmente esistente tra i due contratti.
In sostanza, solo in presenza di un mutuo rinveniente la sua causa, e non il semplice motivo, nel rapporto bancario da cui ha avuto origine il debito illegittimo e di un intento specifico delle parti,
l'eventuale nullità potrebbe riverberarsi sul mutuo (cfr. Cass. 9475/2022). Di per sé, infatti, il mutuo finalizzato ad estinguere debiti preesistenti del mutuatario, qualunque sia la configurazione in concreto assunta, è un contratto autonomo, del quale va esclusa l'invalidità ogniqualvolta non si riesca a dimostrare che l'intera operazione negoziale non sarebbe stata posta in essere in difetto della possibilità di perseguire lo scopo illecito (id est: il ripianamento, in ipotesi, di una pregressa esposizione debitoria illegittima); che ciò non sia accaduto nel caso di specie è confermato dalla stessa parte mutuataria, laddove afferma, in memoria (memoria ex art. 171 ter n.1 c.p.c., p.8) che «all'epoca della proposta i contraenti non potevano essere edotti della gravità delle illiceità solo oggi emerse con la perizia».
La possibilità di esaminare tutti i motivi di opposizione dal punto di vista giuridico nel senso fin qui indicato conferma poi la valutazione, già svolta in corso di causa, di superfluità della consulenza tecnica d'ufficio richiesta da parte opponente ancora in sede di precisazione delle conclusioni.
In conclusione, i motivi di opposizione sono risultati infondati e l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in conformità con i parametri di legge, in ragione del valore della controversia, determinato dagli importi di cui al precetto, e e della relativa complessità delle questioni trattate, visti i numerosi precedenti di legittimità, con conseguente applicazione dei parametri minimi.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Il Tribunale di Firenze, disattesa e/o assorbita ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al n. RG 7031/2024:
1. Rigetta la opposizione formulata da e;
Parte_1 Parte_2
2. Condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della società convenuta che liquida in euro 18.977,00 per compensi professionali, oltre spese generali IVA e Cpa come per legge.
Firenze, 12 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Romana Bisegna
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT in tirocinio dott. Pietro Marzotti.
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 12 di 12
oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Francesca Romana Bisegna , in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7031/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi per separate procure in atti dagli avv.ti Carlo Piccioli e C.F._2
Alessandro Sarteanesi ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Firenze, via Venti Settembre
76
ATTORI OPPONENTI
CONTRO
_1
(C.F. in persona del procuratore speciale Dott.
[...] P.IVA_1 CP_2
C.F. ), rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv.to Enrico
[...] C.F._3
Mazzanti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via della Stazione n. 3 CP_1
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per gli attori:
“In via preliminare, disporre ex art. 363 bis c.p.c. rinvio pregiudiziale degli atti alla Suprema Corte di pagina 1 di 12 Cassazione per la risoluzione della questione di diritto sollevata sul principio espresso da Cass.
SS.UU. n. 1530 del 29/05/2024 in relazione ai mutui a tasso fisso e alla sua estensibilità anche ai mutui a tasso variabile ove è mancante l'indicazione della modalità di ricalcolo della rata;
disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo costituito dal contratto di mutuo fondiario n. 012/203000 per il ricorrere dei gravi motivi esposti nell'atto di citazione notificato il 14/06/2024 e nell'istanza ex art. 615 co. 1 c.p.c. del 03/07/2024. - Nel merito:
1. Accertare e dichiarare che il
[...]
non ha diritto a procedere ad _1
esecuzione forzata per i motivi esposti in atti e in allegati;
2. Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti e nei relativi allegati, la nullità delle clausole che stabiliscono interessi anatocistici e modifiche peggiorative delle condizioni contrattuali praticate nei rapporti intercorsi in modo indeterminato e/o indeterminabile e comunque illegittimo e conseguentemente accertare la minor somma dovuta, mediante idonea consulenza tecnica d'ufficio;
3. Condannare il
[...]
al rimborso delle spese e _1 compensi di lite, liquidandone l'ammontare.
- In via istruttoria: I) disporre CTU contabile in ordine alle somme calcolate e richieste dalla parte convenuta, finalizzata ad accertare l'illegittimo addebito di interessi anatocistici e l'applicazione di modifiche peggiorative delle condizioni economiche praticate nei rapporti contrattuali oggetto di contestazione in modo indeterminato e/o indeterminabile e comunque illegittimo a danno degli opponenti, con rideterminazione del dovuto;
II) disporre ex art. 210 c.p.c. ordine di esibizione da parte della convenuta di tutti gli estratti conto relativi a tutti i rapporti contrattuali intercorsi tra i correntisti
e il ” _1
Per la convenuta:
“In via preliminare per quanto occorrer possa: anche alla luce di quanto distintamente per il punto disposto ed illustrato tanto in punto di fumus boni iuris che in punto di periculum in mora con la depositata memoria di costituzione depositata in atti il 15/07/2024, rigettare la richiesta di sospendere
l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo azionato costituito dal mutuo fondiario n. 012/203000 attesa
l'assenza dei requisiti di legge comprovanti i gravi motivi e, per quanto occorrer possa, confermare
l'ordinanza del 12 settembre 2024 di rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato come del resto confermata in esito a reclamo presentato dagli opponenti nel procedimento r.g. 10770/2024 definito con rigetto dello stesso. Nel merito: In tesi: rigettare l'avversa opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, per le causali tutte di cui in narrativa e per l'effetto accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia del contratto di mutuo fondiario n. 012/20300
pagina 2 di 12 concesso ai sensi dell'art. 38 , comma 1, D. Lgs. 385/93 dal
[...]
ai Signori, Arch. ed Arch. _1 Parte_1
, con atto ai rogiti del notaio del 23 novembre 2017 (Rep. 73545, Racc. Parte_2 Persona_1
17270) per l'importo capitale di €. 2.050.000,00 garantito da ipoteche sugli immobili di loro proprietà per l'importo di €. 4.100.000,00 e la conseguente legittimità ed ammissibilità del diritto del
[...]
, giusta la sua _1
qualifica di creditore sulla scorta del titolo esecutivo menzionato, di procedere ad esecuzione forzata ai loro danni per l'importo di €. 2.208.549,5, oltre i successivi interessi come indicato nell'atto di precetto notificato agli opponenti in uno con il titolo esecutivo ai sensi dell'art. 479 3° co. c.p.c. in data 11 maggio 2024; In ipotesi: denegata ed impugnata, di accoglimento anche parziale della spiegata opposizione, accertare e dichiarare il diritto del _1
di procedere ad esecuzione forzata in dipendenza del
[...]
titolo esecutivo azionato costituito dal contratto di mutuo fondiario sopra richiamato, per quell'importo, maggiore e/o minore e comunque diverso da quello portato in atto di precetto oggi opposto, che potrà risultare di Giustizia maggiorato degli interessi convenzionalmente pattuiti o quelli doversi disposti di Giustizia;
In ulteriore subordinata ipotesi: denegata ed impugnata di accoglimento della spiegata opposizione, comunque accertare e dichiarare il credito del
[...]
nei confronti degli opponenti, _1
CH ed CH , oltre gli interessi convenzionalmente disposti Parte_1 Parte_2
o comunque quelli diversi che potranno venir riconosciuti di Giustizia. In ogni caso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 91 c.p.c. condannare i Signori Arch. ed Arch. al Parte_1 Parte_2
rimborso in favore del _1
delle spese e dei compensi di lite, comprensive del rimborso forfettario spese generali, per
[...]
come verranno liquidati nel loro ammontare In via istruttoria Si richiama la produzione documentale tutta effettuata a corredo delle difese esplicitate e documentate nel presente giudizio. Per quanto occorrer possa si ribadisce sulla scorta di quanto già evidenziato e rilevato nelle memorie ex art 171 ter nn. 1, 2 e 3 l'opposizione alla CTU richiesta dagli opponenti e definita come contabile percipiente, nonché l'opposizione all'istanza ex art 210 c.p.c. avanzata dai medesimi soltanto in seno alla memoria ex art 171 ter c.p.c. n. 3 riservata alla sola prova contraria, reiterando pertanto le eccezioni di tardività e decadenza, attesa la mancata integrazione di siffatta richiesta di alcuna prova contraria. Si richiamano inoltre tutte le ulteriori eccezioni di irrilevanza ed inammissibilità relative a tale richiesta come verbalizzate all'udienza del 6 novembre 2024 nonché, sempre per quanto occorrer possa e per tuziorismo defensionale, anche tutte le avanzate limitazioni a detto di mezzo di prova per il caso
pagina 3 di 12 denegato ed impugnato di sua ammissibilità futura ove riproposto secondo i termini e modi di legge così come verbalizzate all'udienza sopra richiamata.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a precetto notificato il 14 giugno 2024, Parte_1
e convenivano dinanzi questo Tribunale Parte_2 _1 al fine di ottenere, previa sospensione dell'efficacia
[...]
esecutiva del titolo e del precetto, notificato per l'importo di euro 2.208,549,50, l'accertamento della insussistenza del diritto dell'opposta a procedere all'esecuzione, in ragione della nullità delle clausole contrattuali comportanti interessi anatocistici nonché della indeterminatezza delle condizioni economiche praticate dalla mutuante e della violazione, da parte di quest'ultima, della normativa in materia di trasparenza bancaria.
Deduceva, infatti, l'opponente, sulla scorta delle risultanze della c.t.p. la Controparte_3 mancanza, nel contratto: a) dell'indicazione del regime finanziario di capitalizzazione applicato allo sviluppo del piano di ammortamento;
b) dell'indicazione del Tasso Annuo Effettivo, TAE;
c) della modalità di ricalcolo della rata, in caso di variazione del tasso corrispettivo;
d) dell'indicazione del prezzo dell'opzione sui tassi di interesse. Secondo l'opponente, in particolare, la banca non avrebbe indicato, nel contratto, quale regime finanziario di capitalizzazione degli interessi adottava, se semplice oppure composto: dunque, il regime di calcolo degli interessi c.d. alla francese (o “composto”), adottato in concreto, avrebbe prodotto un effetto anatocistico, con una crescita esponenziale degli interessi. L'indeterminatezza dell'oggetto del mutuo (e, dunque, la nullità strutturale del contratto), secondo gli attori, sarebbe stata ancor più evidente in considerazione del fatto che per il calcolo degli interessi nel sistema c.d. alla francese si potrebbero seguire, in astratto, due metodi diversi. Nella citazione si deduce, altresì, una nullità “derivata” del contratto, in ragione del fatto che quest'ultimo era stato predisposto dalla banca opposta in seguito ad accordo conciliativo del 9 marzo 2017, quale finanziamento al consumo per soggetti privati, sebbene di fatto esso presentasse un collegamento negoziale con precedenti rapporti contrattuali di cui gli opponenti erano titolari nei confronti della
[...]
poi oggetto di fusione dell'odierno , anche con riferimento all'attività CP_4 _1
imprenditoriale della società Jetec s.r.l. da loro gestita. Tale nuovo importo, finanziato per euro
2.050.000,00, veniva erogato al fine di consolidare l'intera esposizione bancaria in capo agli odierni opponenti, stabilendo condizioni economiche migliorative rispetto a quelle sino ad allora applicate e riconosciute eccessive e/o illegittime. Nella tesi degli attori, questi precedenti rapporti contrattuali sarebbero affetti da una serie di profili di illegittimità che, in ragione del “collegamento negoziale”,
pagina 4 di 12 sarebbero ridondati nel contratto di mutuo per cui è causa.
In data 2 agosto 2024 si costituiva in giudizio _1
. L'opposta richiamava, a sostegno delle proprie ragioni, la
[...]
recente pronuncia resa dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, (Cass. SS.UU. 15130/2024) evidenziando come la Suprema Corte avesse escluso espressamente che la mancata indicazione in contratto del tipo di ammortamento prescelto, come pure del regime di capitalizzazione degli interessi adottato, non possa comportare la nullità della clausola per violazione della normativa sulla trasparenza del T.u.b.
(Art 117/4 co. Tub) e conseguentemente, a caduta, anche in relazione alla parziale nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto. Secondo l'opposto, in particolare, la Cassazione ha in primo luogo escluso che ricorra anche solo astrattamente un problema di determinatezza del contenuto contrattuale quando il contratto di mutuo (come nel caso oggetto della qui resistita opposizione) contenga le indicazioni proprie del tipo legale, cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato, della periodicità, numero e composizione delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale ed interessi;
tutti elementi, questi, che ritiene –in assonanza con le conclusioni del c.t.p. Parte_3 essere ben presenti all'interno del contratto azionato da . In subordine, l'opposto _1
deduceva comunque la contestazione solo parziale del diritto della parte opposta a procedere esecutivamente, risultando dagli stessi conteggi allegati dagli opponenti un credito, fondato sul contratto di mutuo azionato, certo liquido ed esigibile e riconosciuto pacificamente per €. 1.839.727,03.
Quanto alla nullità “derivata” paventata dalla parte opponente, l'opposta rilevava innanzitutto la completa estraneità del rapporto – Jetec s.r.l. al mutuo opposto: tale conclusione, nella CP_4 tesi dell'opposta, sarebbe avvalorata dalla richiesta di concessione del mutuo degli opponenti, nella quale non compare assolutamente il c/c 10811, peraltro oggetto di separata ed autonoma proposta conciliativa. In particolare, tale ultimo rapporto, agli effetti del presente giudizio, veniva qualificato quale “una res inter alios acta”, essendo intercorso tra soggetti diversi da quelli che impegnano il presente contenzioso ed essendo stato estinto con la concessione di nuovo e separato contratto di mutuo fondiario.
Con ordinanza del 12 settembre 2024, a definizione del sub procedimento cautelare, il Tribunale ha rigettato l'istanza di parte attrice di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. venivano concessi i termini per lo scambio delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Con ordinanza del 25 novembre 2024, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione, sostituita dal deposito di note scritte ex art. art 127 ter pagina 5 di 12 c.p.c., per il giorno 21 maggio 2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. Entrambe le parti hanno depositato scritti difensivi.
Con ordinanza del 22 maggio 2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21 maggio 2025, la causa veniva dunque trattenuta in decisione, ex art. 281 quinquies co.1 c.p.c.
*****
Deve in primo luogo escludersi che sussistano i presupposti del rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. come invece richiesto da parte opponente nella precisazione delle conclusioni, non ravvisandosi nella giurisprudenza di legittimità, in ordine all'oggetto della presente controversia alcun contrasto, financo latente (cfr. Cass. SS.UU. 12449/2024), che possa indurre questo giudice a ritenere la questione di diritto non ancora “risolta” dal giudice nomofilattico: non scalfiscono tale conclusioni le plurime pronunce di merito invocate (in memoria ex art. 171 ter n.3 c.p.c. p. 17) dalla parte opponente asseritamente aderenti a indirizzo contrastante, posto che l'art. 363 bis c.p.c. riguarderebbe questione non risolta “dalla Corte di Cassazione”, né assume rilievo, al riguardo, la citata Cassazione Civile sez.
VI n. 14166 del 24/05/2021, posto che trattasi di ordinanza di rimessione alla sezione semplice. La
Corte di Cassazione, con plurime pronunce di analogo segno si è infatti compitamente occupata della questione che qui interessa, come si dirà nel prosieguo.
Esaminando quindi i motivi di opposizione, si osserva quanto segue.
Quanto alla pretesa nullità strutturale del contratto di mutuo per indeterminatezza dell'oggetto, ed in particolare delle condizioni economiche e violazione della normativa in materia di trasparenza bancaria
Al riguardo giova ribadire, anche in questa sede, che la perizia di parte non è una fonte di prova, in quanto non solo essa è formata al di fuori del giudizio, ma la sua precostituzione non trova disciplina nell'ordinamento e, pertanto, rientra pur sempre nel novero delle attività difensive della parte, in questo caso, di carattere tecnico. Ne consegue che alle perizie econometriche depositate deve essere riconosciuto il valore di mero indizio, il cui esame e valutazione è rimesso al prudente apprezzamento del giudice, il quale non è affatto obbligato a tenerne conto (“la perizia tecnica di parte costituisce pur sempre semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, rispetto alla quale il giudice non è tenuto a motivare il proprio dissenso” , così Corte d'appello di
Firenze, sez. II, 28.09.2018, n. 2218).
Circa la doglianza relativa alla mancata indicazione del regime finanziario di capitalizzazione applicato allo sviluppo del piano di ammortamento, avendo la mutuante adottato il piano di ammortamento cd. alla francese e il regime della capitalizzazione degli interessi composto, ovvero con il calcolo di interessi su interessi, va precisato quanto segue.
pagina 6 di 12 Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 15130/2024) hanno precisato che l'ammortamento cd. alla francese che comporta un ritardo nella restituzione del capitale al fine di mantenere costanti le rate, non determina un fenomeno di anatocismo in considerazione del fatto che la debenza di più interessi compensativi da parte del mutuatario, se attua un differimento nella restituzione del capitale, non va tuttavia ad incidere negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto, provocandone la nullità anche solo parziale (“Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo…“è quindi senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile (in tutto o in parte) il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale (artt. 1815 e 1820 c.c.)” così Cass. Sez. Unite
15130/2024 citata). Già in precedenza i giudici di legittimità avevano precisato che la capitalizzazione composta è del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra le parti (“è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato” così Cass. n. 27823/2023).
La pronuncia delle Sezioni Unite ha quindi indicato che non sussiste alcuna indeterminatezza nelle condizioni contrattuali qualora, come nel caso di specie, il contratto di mutuo contenga la chiara ed inequivoca indicazione dell'importo erogato (euro 2.050.000,00 - art. 1 mutuo), la durata del prestito
(216 mesi – art. 3 mutuo), la periodicità del rimborso e del tasso di interesse (art. 2 mutuo). Inoltre, nel piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo in oggetto sono indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale ed interessi
(allegato “B” mutuo). Dall'esame della documentazione versata in atti, può evincersi che parte mutuataria ha quindi avuto piena cognizione degli elementi contrattuali giuridici ed economici che le consentono di ricostruire l'ammontare dell'esborso finale e di condurre eventuali comparazioni con altre soluzioni di finanziamento. Il fatto che per sua natura il piano di ammortamento di un mutuo, in questo caso a tasso variabile, possa contenere solo una ipotesi di ammontare finale delle restituzioni, basandosi sul tasso cristallizzato al momento della conclusione del contratto, non esclude infatti che il mutuatario possa acquisire una concreta idea della somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione e che, in particolare, possa condurre quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è una delle facoltà per il cui presidio è raccomandata la trasparenza di condizioni.
pagina 7 di 12 A seguito della pronuncia delle Sezioni Unite era sorto il dubbio se tali conclusioni potessero valere o meno anche in relazione ai mutui a tasso variabile. Nella tesi dell'opponente (v. memorie ex art. 171 ter n.1,2,3 c.p.c.) tali conclusioni sarebbero state da intendersi limitate ai mutui a tasso fisso;
tuttavia, come già illustrato nell'ordinanza pronunciata a definizione del sub procedimento cautelare, le conclusioni tratte possono trovare applicazione anche ai mutui con tasso di interesse debitorio variabile, giacché, fino a che il piano di rimborso riporta la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG) della periodicità delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, a prescindere dalla modalità di determinazione del tasso di interesse applicato al mutuo, nel momento in cui i dati del prestito sono individuati in maniera univoca, consentendo la piena determinabilità delle condizioni economiche applicate e la conseguente facoltà da parte del mutuatario di avere conoscenza del costo connesso al finanziamento richiesto tale da escludere una violazione dell'obbligo di trasparenza e buona fede contrattuale ex art. 1375 c.c. da parte della mutuante. In questo stesso senso si erano espresse già in precedenza plurime pronunce dei giudici di merito (Trib. Padova, 12/01/2016; Trib.
Teramo 25/01/2017, n. 47; Trib. Brescia, 28/01/2020, n. 189; Trib. Pordenone, 24/04/2020, n. 222;
Trib. Civitavecchia, 25/09/2020, n. 818). L'orientamento ha, da ultimo, ricevuto conferma nella giurisprudenza di legittimità, avendo la Suprema Corte sancito che «In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale
(TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire»; entro detti limiti, spiega la Corte il mutuatario può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera,
pagina 8 di 12 «salvo a non voler percorrere l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in se stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile» (così Cass. 7382/2025; in termini Cass. 8322/2025).
Per i suesposti motivi, deve altresì escludersi la violazione dell'art. 117 TUB, che potrebbe comportare una eventuale responsabilità della banca per violazione degli obblighi di trasparenza, laddove parte opponente sia in grado di dimostrare di aver vagliato finanziamenti alternativi con tassi di interesse più vantaggiosi, rifiutati in ragione delle scorrette informazioni rese dalla banca mutuante e del danno patito in conseguenza della scelta meno favorevole. Le modalità di ammortamento e/o del regime degli interessi, per quanto si è detto, devono considerarsi sufficientemente specifiche da consentire al mutuatario di rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, ciò salvaguardando il requisito di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto di mutuo e dunque la validità del medesimo.
Nullità del mutuo con finalità solutoria
Quanto alla pretesa nullità derivata del mutuo posto a base del precetto opposto, viene in questa sede reiterato l'argomento per cui il rapporto negoziale de quo sarebbe inficiato, sotto il profilo della validità, dalle paventate illegittimità che –in tesi- avrebbero afflitto rapporti contrattuali precedentemente intrattenuti con la banca. Tale mutuo, di natura solutoria, era infatti, stato predisposto dalla banca opposta in seguito ad accordo conciliativo del 9 marzo 2017, quale finanziamento al consumo per soggetti privati, sebbene di fatto esso presentasse un collegamento negoziale con precedenti rapporti contrattuali di cui gli opponenti erano titolari nei confronti della CP_4 poi oggetto di fusione dell'odierno , anche con riferimento all'attività imprenditoriale _1
della società Jetec S.r.l. da loro gestita. Tale nuovo importo finanziato per euro 2.050.000,00, veniva erogato al fine di consolidare l'intera esposizione bancaria in capo agli odierni opponenti, stabilendo condizioni economiche migliorative rispetto a quelle sino ad allora applicate e riconosciute eccessive e/o illegittime. Sotto tale ultimo profilo, vengono elencati dagli odierni opponenti una serie di rapporti bancari (conti correnti n. 10811 del 31/10/2001, n. 5621 del 16/03/1992 e n. 12696 del 03/07/2009) per i quali le depositate perizie econometriche rileverebbero una serie di violazioni di legge.
Deve ribadirsi che il mutuo concesso a seguito dell'accordo intercorso con gli opponenti è da qualificarsi come mutuo solutorio nel quale il (nuovo) regolamento negoziale è concepito per una specifica funzione concreta, ossia estinguere la precedente esposizione debitoria del mutuatario con denaro prestato dalla banca per una nuova durata e nuove scadenze a patto che lo stesso mutuatario si impegni a effettuare il rimborso a tali scadenze, se del caso a condizioni contrattuali diverse da quelle precedenti. In base al prevalente orientamento della Corte di Cassazione il mutuo solutorio, stipulato pagina 9 di 12 per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, è valido, perché non contrasta con la legge e l'ordine pubblico realizzando interessi meritevoli di tutela (cfr. Cass. n. 23149 del 2022). Sotto il profilo giuridico, tale atto non costituisce una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure un pactum de non petendo, ma costituisce titolo per un distinto rapporto creditizio con regole negoziali che sono espressione di una nuova volontà delle parti e possono essere uguali o diverse rispetto a quelle inerenti al rapporto precedente e l'accreditamento contabile delle somme a beneficio del mutuatario e l'impiego delle stesse per l'estinzione del debito pregresso, eliminano la preesistente posta passiva dal patrimonio del mutuatario. Ai fini della valutazione della effettiva estinzione del precedente mutuo occorrerà quindi verificare se il mutuo solutorio si sia o no perfezionato e quindi se l'obbligazione preesistente sia stata o no estinta mediante la relativa solutio, ciò al fine di valutare che le somme mutuate siano concretamente utilizzate secondo gli interessi di parte mutuataria perseguiti dal contratto e che per la durata pattuita la stessa resti immune dal potere del mutuante di pretendere il rimborso. In quest'ottica il mutuo solutorio non produce effetto novativo, per la semplice ragione che, se la consegna è da considerare giuridicamente avvenuta, l'estinzione dell'obbligazione pregressa avviene per adempimento o c.d. compensazione contabile e non per novazione.
Sotto tale profilo, appare necessario richiamare la recentissima sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 5841/2025, con cui è stato condivisibilmente affermato che “È valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo
"solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale”.
Ciò posto dalla documentazione versata in atti, si evince che il mutuo precettato è stato effettivamente erogato per l'importo di euro 2.050.000,00 come da estratto conto corrente n.
259012201989-35 alla data del 31 dicembre 2017. L'attribuzione della disponibilità della somma in favore del mutuatario stesso deve quindi intendersi giuridicamente attuata, di talché il nuovo contratto di mutuo costituisce, nella specie, un autonomo titolo di disponibilità per il quale non può essere dedotta alcuna nullità derivata da precedenti rapporti bancari. Occorre, da ultimo precisarsi che il
“collegamento negoziale”, nella presente vicenda, è tale solamente in senso non tecnico: affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della pagina 10 di 12 fattispecie, è necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale (così
Cass. 20634/2018, Cass. 22216/2018, Cass. 19161/2014). Spetta, dunque, al mutuatario la dimostrazione del nesso teleologico esistente tra i due negozi e del comune intento pratico legato non solo all'effetto tipico dei singoli contratti eseguiti, ma anche alla realizzazione di un fine ulteriore;
dalla mera destinazione delle somme erogate dalla banca all'estinzione di un debito pregresso non potrà automaticamente discendere l'esistenza del requisito soggettivo che, avendo autonoma rilevanza giuridica, deve fondarsi su elementi fattuali diversi dall'oggettivo collegamento funzionale eventualmente esistente tra i due contratti.
In sostanza, solo in presenza di un mutuo rinveniente la sua causa, e non il semplice motivo, nel rapporto bancario da cui ha avuto origine il debito illegittimo e di un intento specifico delle parti,
l'eventuale nullità potrebbe riverberarsi sul mutuo (cfr. Cass. 9475/2022). Di per sé, infatti, il mutuo finalizzato ad estinguere debiti preesistenti del mutuatario, qualunque sia la configurazione in concreto assunta, è un contratto autonomo, del quale va esclusa l'invalidità ogniqualvolta non si riesca a dimostrare che l'intera operazione negoziale non sarebbe stata posta in essere in difetto della possibilità di perseguire lo scopo illecito (id est: il ripianamento, in ipotesi, di una pregressa esposizione debitoria illegittima); che ciò non sia accaduto nel caso di specie è confermato dalla stessa parte mutuataria, laddove afferma, in memoria (memoria ex art. 171 ter n.1 c.p.c., p.8) che «all'epoca della proposta i contraenti non potevano essere edotti della gravità delle illiceità solo oggi emerse con la perizia».
La possibilità di esaminare tutti i motivi di opposizione dal punto di vista giuridico nel senso fin qui indicato conferma poi la valutazione, già svolta in corso di causa, di superfluità della consulenza tecnica d'ufficio richiesta da parte opponente ancora in sede di precisazione delle conclusioni.
In conclusione, i motivi di opposizione sono risultati infondati e l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in conformità con i parametri di legge, in ragione del valore della controversia, determinato dagli importi di cui al precetto, e e della relativa complessità delle questioni trattate, visti i numerosi precedenti di legittimità, con conseguente applicazione dei parametri minimi.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Il Tribunale di Firenze, disattesa e/o assorbita ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al n. RG 7031/2024:
1. Rigetta la opposizione formulata da e;
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2. Condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della società convenuta che liquida in euro 18.977,00 per compensi professionali, oltre spese generali IVA e Cpa come per legge.
Firenze, 12 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Romana Bisegna
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT in tirocinio dott. Pietro Marzotti.
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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