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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 21/07/2025, n. 1897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1897 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1598/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, Valentina Cingano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'artt. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. r.g. 1598/2024 promossa da:
C.F. , nato in [...] il Parte_1 C.F._1
24.5.1970, rappresentato e difeso presso il quale è elettivamente domiciliato in
Genova, in forza di procura allegata all'atto introduttivo, provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del competente
C.O. del 10.7.2024 (istanza del 5.7.2024),
-Parte attrice contro
(C.F. , in persona del Sindaco e Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Tommaso
Capurro, presso il quale è elettivamente domiciliato, in forza di procura speciale depositata unitamente alla comparsa
-Parte convenuta
pagina 1 di 16 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“1. accertata e dichiarata la responsabilità del Controparte_1 convenuto;
condannare all'integrale risarcimento di tutti i danni, patrimoniali
e non patrimoniali, nessuno escluso od eccettuato, diretti ed indiretti, patiti e patiendi dall'attore, nella misura di euro 90.392,00 per il danno biologico/alla persona patito, nella misura che verrà accertata in corso di causa per la perdita della capacità lavorativa/perdita del lavoro, ovvero in quelle altre somme maggiori o minori che dovessero risultare in corso di causa e/o che il
Giudice riterrà, oltre rivalutazione ed interessi ex art. 1284 c.1 e c.4 c.c..
2. Con vittoria di spese ed onorari, contributo unificato e marca giudiziaria”.
Per parte convenuta:
“- in via principale, rigettare la domanda proposta dall'attore nei confronti dell'esponente in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa e comunque per la sussistenza dell'esimente dell'adempimento di un dovere;
- in via subordinata, accertare e dichiarare il concorso del fatto colposo dell'attore per le ragioni esposte in narrativa, onde escludere ovvero diminuire il risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
- in ogni caso, contenere la quantificazione del danno negli stretti limiti di quanto risulterà provato e dovuto in giudizio.
Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
pagina 2 di 16 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha Parte_1
intimato in giudizio il chiedendo il risarcimento del danno Controparte_1
(quantificato in 90.392,00 €) che gli sarebbe stato causato da un colpo alla gamba (con conseguenti lesioni), subito durante un intervento della Polizia
Locale, in data 1.9.2021.
Si costituiva in giudizio il contestando l'atto di citazione Controparte_1 avversario e la dinamica dell'evento come dedotta da controparte.
Scambiate le memorie ex art. 171 bis c.p.c., con ordinanza 2.7.2024 sono state ammesse le prove orali ed è stata licenziate ctu medico-legale.
Nelle more, con provvedimento del competente C.O. del 10.7.2024 (istanza del 5.7.2024), l'attore veniva provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
All'udienza delegata del 16.10.2024 venivano sentiti i testi comuni alle parti
(soccorritore della Croce Verde Genovese), Controparte_2 [...]
(soccorritore della Pubblica assistenza) e Tes_1 Persona_1
(caposquadra dei soccorritori della Pubblica Assistenza intervenuti).
All'udienza del 23.10.2024 è stato sentito il teste di parte convenuta
(agente scelto della Polizia Locale) e all'udienza del Testimone_2
2.12.2024 è stato sentito il teste di parte convenuta Testimone_3
(agente scelto della Polizia Locale). All'udienza del 13.1.2025 il teste
[...] non compariva. Tes_4
All'udienza del 30.1.2024, preso atto dell'avvenuto deposito della CTU, il
Giudice invitava le parti a valutare une definizione transattiva della vertenza e rinviava all'udienza del 6.2.2025.
pagina 3 di 16 Nelle more, in data il 31.1.2025 il co-difensore dell'attore, Avv. Paolo
Languasco, depositata atto di dismissione del mandato, dichiarando di non aver riscosso e di rinunciare a qualsiasi compenso per la causa
All'udienza del 6.2.2025, la Difesa dell'attore rinunciava al teste . Tes_4
All'esito, preso atto della mancata disponibilità transattiva di parte convenuta all'esito dell'istruttoria orale e la richiesta di integrazione della CTU da parte attrice e le contestazioni sollevate da parte convenuta, il Giudice disponeva l'integrazione della CTU, formulando altresì proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc. In data 4.4.2025 il ctu depositava l'integrazione richiesta.
Parte attrice dichiarava di non aderire alla proposta;
fallito il tentativo di conciliazione, la Difesa di parte attrice si opponeva all'esame di ulteriori testi.
All'esito dell'udienza del 29.4.2025, il Giudice fissava l'udienza del 26.6.2025 per la discussione orale della causa, concesso termine per il deposito di note scritte. Su richiesta della Difesa di parte convenuta, la discussione proseguiva all'udienza del 8.7.2025, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
***
2. Parte attrice agisce per ottenere il risarcimento del danno cagionato dalla condotta degli agenti, ai sensi degli artt. 2043 e 2049 c.c.
2.1. In fatto, l'attore deduce che:
- il giorno 1.9.2021 si trovava in Via Prè, a Genova e, mentre camminava, assisteva ad una discussione di cittadini stranieri con la Polizia Locale. Sentiva alcuni agenti rivolgersi ad un'altra persona -presumibilmente straniera- in maniera sgarbata;
faceva presente che il soggetto in questione non recava disturbo e chiedeva di utilizzare modi diversi;
pagina 4 di 16 - gli agenti chiedevano all'attore di mostrare un documento di identità e, alla sua richiesta di spiegazioni, replicavano che in caso non avesse consegnato un documento di identità lo avrebbero portato in Questura;
- gli agenti portavano l'attore in p.za P.E. Taviani ove era parcheggiata la vettura di servizio e, giunti in prossimità della stessa, sottoponevano l'attore a perquisizione, ammanettandolo con le mani dietro la schiena e facendolo entrare all'interno dell'auto di servizio le cui portiere venivano chiuse;
- l'attore rappresentava agli agenti di essere invalido civile con problemi respiratori, iniziava ad avvertire difficoltà respiratorie, veniva preso da crescente ansia e, stante il rifiuto degli agenti di farlo uscire dall'auto, iniziava a scalciare contro la portiera, reiterando la richiesta di farlo uscire, richiesta che veniva accolta dagli operatori che richiedevano anche l'intervento dell'assistenza medica;
-l'attore veniva fatto scendere dal veicolo per entrare in un'altra auto di servizio in attesa dell'arrivo dell'ambulanza, al cui arrivo veniva nuovamente fatto scendere per poter interloquire con i sanitari, ma, in tale contesto, veniva attinto alle spalle con un colpo alla gamba sinistra e veniva fatto cadere a terra;
- l'attore, in seguito, veniva trasferito all'ospedale Galliera di Genova con richiesta di T.S.O ed ivi gli veniva diagnosticata la frattura scomposta pluriframmentaria intrarticolare del piatto tibiale laterale sinistro con affossamento completo dello stesso;
veniva sottoposto a intervento chirurgico;
- sulla vicenda si è svolto un processo penale, RGNR 28028/44, n. 12954/22
RG GIP, per lesioni a carico di ignoti, con l'attore quale parte offesa;
il procedimento penale si è concluso con l'archiviazione in quanto il Giudice non riteneva possibile identificare l'aggressore fra quelli che risultavano presenti ai fatti.
pagina 5 di 16 Parte attrice ritiene pertanto sussistente la responsabilità del CP_1
ex artt. 2049 e 2043 cc.
[...]
***
2.2. Parte convenuta deduce invece che:
- l'attore la sera dell'evento era ubriaco e aveva interrotto l'attività di controllo degli agenti, istigando pubblicamente i soggetti ai quali gli agenti stavano facendo i controlli a rifiutarsi di mostrare i documenti;
- a causa del rifiuto di mostrare i documenti, veniva scortato dagli agenti presso l'auto di servizio;
era aggressivo, chiedeva di essere fatto uscire e scalciava contro la portiera dell'auto, causando visibili danni, fino a sfondare il finestrino;
- veniva fatto scendere dall'auto di servizio per essere caricato su un altro veicolo e, al momento della discesa dal veicolo, cominciava a lamentare dolore. Inoltre, essendo in uno stato di agitazione incrollabile, gli agenti lo accompagnavano a terra in modo lento e non aggressivo, e -dopo essere stato messo a terra- l'attore lamentava ancora dolore.
Secondo parte convenuta, l'attore non ha fornito la prova del fatto storico e nessun fatto illecito era ascrivibile agli agenti della polizia;
la condotta posta in essere dagli agenti consisteva comunque nell'adempimento di un dovere, e in ogni caso avrebbe dovuto essere riconosciuto il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. Contestava peraltro la quantificazione dei danni, in particolare con riguardo alla personalizzazione del danno e alla perdita della capacità lavorativa.
***
pagina 6 di 16 3. Ritiene il Tribunale che, a fronte di una valutazione complessiva dell'ampia istruttoria, l'onere della prova gravante su parte attrice non possa ritenersi assolto, secondo il parametro civilistico del più probabile che non.
L'istruttoria svolta consente di ricostruire in modo sufficientemente preciso la scansione cronologica delle condotte degli agenti e dell'attore, prima e dopo il sopraggiungere degli operatori sanitari, ma non permette di individuare le modalità attraverso le quali la lesione sia stata cagionata.
***
3.1. Quanto al primo aspetto (ricostruzione della cronologia delle condotte), possono essere richiamate le dichiarazioni rese dai testi in questo procedimento, nel contraddittorio.
I testi hanno infatti confermato che l'attore era agitato, tanto che gli agenti avevano chiamato il 112 ed erano poi intervenuti i militi della Croce Verde ed era stata attivata la procedura per un eventuale trattamento sanitario obbligatorio, che l'intervento degli operatori era durato a lungo, che l'attore era stato fatto saliere e scendere più volte dalle auto di servizio (una delle quali aveva danneggiato a calci, dall'interno), che l'attore era anche stato ammanettato e -ad un certo punto- messo a terra dagli agenti, che aveva iniziato a lamentare dolore al ginocchio - dopo che erano già arrivati i militi.
In particolare, all'udienza del 16.10.2024, il teste UN
[...]
, che era intervenuto quale soccorritore della Croce Verde CP_2
Genovese, ha ricordato che l'attore era agitato (tanto che i soccorritori avevano richiesto l'intervento della guardia medica per attuare la proceduta del TSO). A seguito della rilettura delle dichiarazioni che aveva reso nel verbale di sommarie informazioni del 9.12.2021, ha ricordato che “poi nel corso del nostro intervento l'attore diceva di aver male ma non ricordo in
pagina 7 di 16 quale parte del corpo. Preciso che il nostro intervento è stato lungo;
direi che
è durato due o tre ore” [...] “quando noi soccorritori siamo arrivati, il era sull' auto della polizia e poi l'hanno fatto scendere”. Pt_1
La teste UN , anch'essa soccorritore della Pubblica Testimone_1 assistenza, la quale aveva reso sommarie informazioni nel procedimento penale in data 9.12.2021, ha dichiarato (fra l'altro) all'udienza del 16.10.2024,
“Arrivando ricordo presenti sul luogo tre auto della Polizia Locale con all' interno 3 agenti per ciascuna auto. Inoltre, erano presenti due uomini, entrambi stranieri, uno dei quali un po' agitato. Mi è stato riferito dagli agenti che gli erano stati chiesti i documenti e lui non voleva darli. Ricordo che quando noi siamo arrivati era fuori dall' auto della Polizia, e Pt_1 poi è stato fatto salire sul sedile posteriore di una delle auto della Polizia locale. Era da solo in auto e poi ad un certo punto ha colpito un finestrino nell' intento di dare un calcio alla portiera per cui è stato prelevato dall'auto almeno da tre agenti. Ricordo che appena giunti sul posto l'attore non lamentava dolore in nessuna parte del corpo. Infatti appena arrivati, per prassi, anche se si tratta di un intervento per un TSO, noi ci accertiamo delle condizioni di salute del soggetto per cui interveniamo. Comunque, ricordo che il camminava bene. Non so se uno degli agenti gli abbia tirato un Pt_1 calcio;
di certo preciso che, quando hanno tirato fuori dall'auto l'attore, gli agenti erano in tanti per cui io non avevo chiara visibilità della scena;
poi appena ho visto l'attore fuori dall'auto, in piedi, lui ha cominciato immediatamente a lamentare dolore alla gamba. Non ricordo poi i passaggi precisi, comunque noi soccorritori abbiamo preso la barella dall' ambulanza,
l'abbiamo abbattuta, abbiamo caricato l'attore sulla barella, ma non ricordo se lui a quel punto fosse disteso per terra. [...] al nostro arrivo ricordo
pagina 8 di 16 fuori dall'auto della polizia;
non ricordo se fosse già ammanettato Pt_1
ma di certo era ammanettato quando noi lo abbiamo caricato sulla barella.
Come ho già detto non aveva ferite né lamentava dolore. Confermo che era agitato ma non come i soggetti per i quali di norma ci viene richiesto
l'intervento per un TSO. Non era fra le persone più agitate per cui siamo intervenuti. [...] Sul cap. 12 e 13) non ricordo le circostanze capitolate. Per la verità non riesco a capire se mi sia costruita mentalmente l'immagine del poliziotto che dà un calcio all' attore o se sia accaduto realmente. Del resto effettuiamo tantissimi interventi. Posso solo dire che il numero di agenti presenti mi sembrava sproporzionato rispetto allo stato di agitazione dell'attore. Sul cap. 14 e 15) Posso solo dire che l'attore ha cominciato a lamentare dolore ad una gamba dopo che è stato fatto uscire dall'auto dalla polizia locale. Preciso che l'attore non lamentava dolore alla gamba subito quando è sceso dall'auto tirato giù dai poliziotti, ma solo dopo essere stato trattenuto da almeno tre agenti, mentre lo tenevano lì, dopo pochi secondi, lui ha cominciato a lamentare dolore alla gamba. Sul cap. 16) Non ricordo la dinamica descritta nel capitolo;
non ricordo che gli agenti fossero alle spalle di non ricordo se l'abbiano abbattuto. Sul cap. 17) come ho detto Pt_1
io ricordo fuori dall'auto al nostro arrivo e poi dopo gli agenti Pt_1
l'hanno fatto salire in auto. [...] non ricordo che gli agenti abbiano atterrato
. Pt_1
Anche l'operatore , caposquadra dei soccorritori della Persona_1
Pubblica Assistenza, ha ricordato lo stato di agitazione psico-motoria dell'attore, che aveva danneggiato l'auto della polizia locale, aggiungendo
“non ricordo di aver visto un agente colpire alle spalle né di averlo Pt_1
visto cadere all'indietro ammanettato, tuttavia ricordo il ad un Pt_1
pagina 9 di 16 certo punto per terra dietro l'auto della polizia forse per ammanettarlo.
Quando è uscito dall'auto, dopo ave scalciato contro la portiera, Pt_1 era talmente agitato che gli agenti hanno dovuto ammanettarlo. Infatti se non ricordo male in tale frangente sollecitai l'intervento della guardia medica, comunque feci più segnalazioni al 118 per richiedere l'intervento della guardia medica. Sul cap. 14) Non ricordo quando l'attore abbia cominciato a lamentare dolore alla gamba;
di certo detta circostanza è emersa durante il passaggio di consegne fra me e l'infermiera del triage. Sul cap. 15) posso solo dire che l'attore era molto agitato sia quando era sull' auto della polizia locale che quando era disteso al suolo dietro l'auto della polizia. [...] Sul cap.
17) non ricordo la dinamica descritta, di certo però ricordo l'attore ad un certo punto, durante le tre ore del nostro intervento, in piedi che chiedeva dell'acqua, una sigaretta. Non so dire quando abbia iniziato a lamentare dolore alla gamba”.
La dinamica è stata sostanzialmente confermata anche dagli agenti di polizia, esaminati in causa all'udienza del 23.10.2024 (teste ) Testimone_2
e del 2.12.2024 (teste ), che hanno ricordato lo stato di Testimone_3
agitazione dell'attore (che “non sembrava in sé” ed era “esagitato”), tanto che fu fatto “salire diverse volte su una nostra auto per cercare di calmarlo”, fino a che gli agenti decisero di chiamare i militi per cercare di calmarlo (“... poi quando ci apparve un po' troppo agitato chiamammo il 112 per poter avere i militi a disposizione”).
Il teste a dichiarato anche che “... Lui si stese sul sedile supino e Tes_2 ancora ammanettato e cominciò a colpire la portiera con dei calci tali da piegare la portiera e la parte del montante dell'auto verso l'esterno. Preciso che i militi ci dissero che bisognava chiamare un medico perché ritenevano
pagina 10 di 16 necessario sottoporre il ad un TSO... Confermo che fu Pt_1 Pt_1
fatto scendere dalla vettura perché era agitato, cominciava ad accusare caldo
e poi l'auto era danneggiata. Invece non ricordo se gli furono tolte le manette.
Quando arrivò il medico confermò la necessità di portarlo al Galliera per il
TSO. ... Sul cap. 9) E' vero, venne contro di me e mi tirò due Pt_1
spallate. A quel punto assieme ai colleghi presenti l'abbiamo contenuto abbracciandolo. ... Dopo che ha scalciato danneggiando la portiera dell'auto cella, è stato assistito dai militi presenti e trasportato presso il Pt_1
Galliera. ... Adr giudice quando l'abbiamo contenuto abbracciandolo
è sceso per terra, si è accasciato;
noi abbiamo fatto in modo che Pt_1
non andasse giù di peso ed una volta per terra con il volto rivolto verso di noi
l'abbiamo calmato parlandogli. A quel punto ha cominciato a lamentare dolore ad una gamba, cioè subito dopo aver divelto la portiera, dopo i militi
l'hanno visitato e caricato sulla barella e poi sull'ambulanza. ... Adr giudice nessuno di noi agenti ha colpito con un calcio Non è stato neppure Pt_1
spruzzato lo spray urticante che abbiamo in dotazione”.
Ed il teste : “Sul cap. 14) Confermo che in un momento in cui il Tes_3
era particolarmente agitato i colleghi del centro storico lo Pt_1
“accompagnarono” al suolo usando le tecniche operative;
cioè ponendogli il braccio su una spalla passando sotto dell' ascella. Adr. giudice personalmente non ho visto alcuno dei colleghi che colpiva con un calcio alla gamba il
... sul cap. 12) come ho detto non ho visto alcun collega sferrare un Pt_1
calcio, mentre ricordo che fu accompagnato a terra eseguendo la Pt_1 manovra di cui ho detto. Sul cap. 13) non cadde all'indietro. Pt_1
Ricordo invece che i colleghi fecero molta fatica per farlo sedere al suolo...
Dopo essere stato accompagnato al suolo continuava a lamentarsi come in
pagina 11 di 16 precedenza. ... Sul cap. 17) come ho già detto, non ricordo con precisione le varie fasi in cui l'attore fu fatto salire e poi scendere dalle vetture di servizio.
Di certo è stato fatto scendere dall'auto dopo aver divelto il finestrino, ma non ricordo se sia stato accompagnato al suolo dai colleghi in quel frangente o dopo, né se tale manovra fosse finalizzata a farlo risalire in auto o sulla barella”.
***
3.2. Quanto al secondo aspetto (eziologia delle lesioni) deve rilevarsi la carenza di elementi quantomeno presuntivi che consentano di ricostruire una dinamica più probabile dell'accaduto, il che non consente di ritenere accertato che le lesioni riportate dall'attore siano conseguenza diretta di una condotta illecita posta in essere nei suoi confronti da parte degli agenti intervenuti, piuttosto che una conseguenza derivante da una condotta dell'attore medesimo, posta in essere autonomamente e nonostante i leciti tentativi di contenimento.
Tanto vale a maggior ragione tenuto conto della specifica contestazione di parte convenuta sulla dinamica. Secondo parte convenuta, infatti, a differenza di quanto sostenuto dall'attore, le lesioni sarebbero derivate non dalla manovra di accompagnamento a terra dell'attore –che sarebbe stata effettuata dagli agenti in maniera lenta, non aggressiva e nei limiti del necessario– ma dalla condotta violenta del danneggiato stesso che, prima, scalciava ripetutamente contro le portiere delle automobili di servizio fino a romperne un finestrino, e poi continuava a dimenarsi con forza anche mentre veniva accompagnato a terra.
Pur condividendosi le premesse argomentative contenute nel provvedimento di archiviazione del GIP del 8.6.2023 (quanto a ricostruzione delle condotte,
pagina 12 di 16 all'esito delle dichiarazioni rese dai sommari informatori, che hanno trovato sostanzialmente riscontro anche nell'istruttoria orale svolta in questo giudizio civile), le valutazioni dell'archiviazione intervenuta in sede penale in punto responsabilità (con specifico riferimento al fatto che non si potrebbe escludere un nesso di causalità tra le lesioni riportate dalla persona offesa e l'operato degli agenti, fermo restando che non vi sarebbero certezze in merito all'identificazione dei responsabili) non costituiscono un vincolo nel presente giudizio civile, nell'ambito del quale deve essere verificata l'integrazione della fattispecie atipica di cui all'art. 2043 c.c., nell'ontologica diversità strutturale tra l'illecito civile ed il reato, valutandosi l'onere della prova circa l'an della responsabilità gravante su parte attrice (soprattutto con riferimento alla diversa rilevanza delle dichiarazioni della persona offesa -odierno attore- in sede penale rispetto a quella che possono assumere in questa sede civile).
Nel provvedimento di archiviazione del 8.3.2023, il GIP osserva che “Il Pm ha chiesto l'archiviazione ipotizzando che tale frattura sia stata autoprocurata dalla stessa persona offesa e ritenendo che la versione dei fatti prospettata dal
non trovi alcun riscontro”. Gli argomenti valutati dal GIP per Pt_1
ritenere superate le richieste del PM (fondati, in ottica penalistica, sulla verifica di riscontri alle dichiarazioni della persona offesa) non possono tuttavia condurre, in questa sede civile, a ritenere assolto l'onere della prova gravante sull'attore.
***
3.3. Nel merito, per quanto concerne gli esiti dell'istruttoria civile, nessun elemento è emerso per sostenere che sussista un più probabile collegamento causale fra la condotta dei vigili e le lesioni riportate dall'attore, non essendo emersa una prova specifica della dinamica degli eventi. Né questa dinamica pagina 13 di 16 può ritenersi provata in via presuntiva, in ragione della condotta posta in essere dallo stesso attore nel corso dell'intervento degli agenti.
A fronte del dimostrato stato di agitazione psicomotoria dell'attore
(confermato da tutti i testi, oltre che dalla documentazione sanitaria), non è possibile escludere che le lesioni siano state autoprocurate, quale più probabile conseguenza della sua stessa condotta piuttosto che di quella degli agenti
(anche successivamente alla discesa dall'autovettura).
È proprio lo stato di agitazione psicomotoria dell'attore che non consente di ritenere (come invece sostenuto dalla Difesa attorea) che l'insorgere del dolore solo in un certo momento dovrebbe far ritenere che tale dolore sia stato provocato da un atterraggio. E ciò in quanto ben è possibile sostenere, in via alternativa, ed in assenza di elementi probatori univoci, che la causa del dolore sia da ascriversi alla condotta dello stesso attore, il quale -per quanto emerso dall'istruttoria- era molto agitato ed aggressivo anche nei confronti degli operatori sanitari della Croce Verde (così nelle sommarie informazioni del
9.12.2021 dell'operatore caposquadra dell'equipaggio, Persona_1 ed in quelle dell'operatore sanitario nello stesso senso le Persona_2
dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 16.10.2024; cfr. pagg. 80 ss. e
91 ss. del fascicolo del procedimento penale, doc. 7 di parte attrice), dava in escandescenza e si dimenava, arrivando a danneggiare l'autovettura di servizio, così che era poi stata chiamata la guardia medica per valutare l'attivazione della procedura di t.s.o. (così operatore Testimone_4
sanitario escusso a s.i.t. in data 15.12.2021, pagg. 96 ss. del fascicolo del procedimento penale;
TO non è stato esaminato come teste in sede civile a seguito di rinuncia di parte attrice).
pagina 14 di 16 Deve anche sottolinearsi come l'intervento degli operatori sanitari sia stato chiesto dagli agenti proprio in ragione dello stato di agitazione dell'attore e che -al sopraggiungere degli operatori sanitari medesimi- egli non lamentava ancora dolore all'arto, tanto che la manovra di messa a terra (individuata in atto di citazione quale causa delle lesioni) sarebbe stata realizzata già alla presenza degli operatori sanitari. Questi ultimi, in sede di escussione testimoniale, hanno però escluso che la manovra di atterraggio sia stata effettuata in modo violento, e lo stesso operatore sanitario Persona_2
ha dichiarato nelle sommarie informazioni, in modo dubitativo, “... Una volta che era a terra gli abbiamo chiesto la causa del dolore e mi sembra abbia detto che era caduto sul ginocchio. Non so se si riferisse alla caduta nel momento in cui è stato atterrato a cui avevo assistito poco prima (...)” (cfr. pag. 93 del fascicolo del procedimento penale, versato in atti da parte attrice quale doc. 7).
Anche le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., dott. , in questo Per_3
procedimento civile, all'esito del contraddittorio, e nello specifico i chiarimenti resi in data 4.4.2025, depongono per la compatibilità delle lesioni riportate anche con una condotta autonoma dell'attore: “... mentre nell'ipotesi prospettata da parte convenuta vi è un'unica modalità di possibile impatto e lesione (un trauma contusivo con la pianta del piede azionata dalla violenta estensione della gamba sferrando dei calci da una posizione semisdraiata), nell'ipotesi della colluttazione le dinamiche e i rapporti che intercorrono tra i vari soggetti sono estremamente vari e sottendono a varie possibili dinamiche differenti tutte in grado di giustificare un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio...” (in questo senso i chiarimenti resi in data 4.4.2025).
pagina 15 di 16 In assenza di una prova della dinamica, nella equivalenza della capacità probatoria degli elementi non univoci emersi dall'istruttoria, l'onere della prova gravante sull'attore non può ritenersi assolto.
In questo contesto di incertezza sulla dinamica e sulle condotte che potrebbero aver causato le lesioni (in particolare, se una condotta degli agenti ovvero una condotta dello stesso attore), la domanda deve dunque essere respinta.
***
4. La valutazione dell'esito del giudizio, in rapporto anche a quella del giudizio penale, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite (anche di c.t.u.).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinge le domande di parte attrice, a spese compensate, pone le spese di c.t.u., già liquidate in istruttoria con decreto 14.1.2025, a carico delle parti in solido.
Genova, 21/07/2025 Il Giudice Valentina Cingano
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, Valentina Cingano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'artt. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. r.g. 1598/2024 promossa da:
C.F. , nato in [...] il Parte_1 C.F._1
24.5.1970, rappresentato e difeso presso il quale è elettivamente domiciliato in
Genova, in forza di procura allegata all'atto introduttivo, provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del competente
C.O. del 10.7.2024 (istanza del 5.7.2024),
-Parte attrice contro
(C.F. , in persona del Sindaco e Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Tommaso
Capurro, presso il quale è elettivamente domiciliato, in forza di procura speciale depositata unitamente alla comparsa
-Parte convenuta
pagina 1 di 16 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“1. accertata e dichiarata la responsabilità del Controparte_1 convenuto;
condannare all'integrale risarcimento di tutti i danni, patrimoniali
e non patrimoniali, nessuno escluso od eccettuato, diretti ed indiretti, patiti e patiendi dall'attore, nella misura di euro 90.392,00 per il danno biologico/alla persona patito, nella misura che verrà accertata in corso di causa per la perdita della capacità lavorativa/perdita del lavoro, ovvero in quelle altre somme maggiori o minori che dovessero risultare in corso di causa e/o che il
Giudice riterrà, oltre rivalutazione ed interessi ex art. 1284 c.1 e c.4 c.c..
2. Con vittoria di spese ed onorari, contributo unificato e marca giudiziaria”.
Per parte convenuta:
“- in via principale, rigettare la domanda proposta dall'attore nei confronti dell'esponente in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa e comunque per la sussistenza dell'esimente dell'adempimento di un dovere;
- in via subordinata, accertare e dichiarare il concorso del fatto colposo dell'attore per le ragioni esposte in narrativa, onde escludere ovvero diminuire il risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
- in ogni caso, contenere la quantificazione del danno negli stretti limiti di quanto risulterà provato e dovuto in giudizio.
Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
pagina 2 di 16 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha Parte_1
intimato in giudizio il chiedendo il risarcimento del danno Controparte_1
(quantificato in 90.392,00 €) che gli sarebbe stato causato da un colpo alla gamba (con conseguenti lesioni), subito durante un intervento della Polizia
Locale, in data 1.9.2021.
Si costituiva in giudizio il contestando l'atto di citazione Controparte_1 avversario e la dinamica dell'evento come dedotta da controparte.
Scambiate le memorie ex art. 171 bis c.p.c., con ordinanza 2.7.2024 sono state ammesse le prove orali ed è stata licenziate ctu medico-legale.
Nelle more, con provvedimento del competente C.O. del 10.7.2024 (istanza del 5.7.2024), l'attore veniva provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
All'udienza delegata del 16.10.2024 venivano sentiti i testi comuni alle parti
(soccorritore della Croce Verde Genovese), Controparte_2 [...]
(soccorritore della Pubblica assistenza) e Tes_1 Persona_1
(caposquadra dei soccorritori della Pubblica Assistenza intervenuti).
All'udienza del 23.10.2024 è stato sentito il teste di parte convenuta
(agente scelto della Polizia Locale) e all'udienza del Testimone_2
2.12.2024 è stato sentito il teste di parte convenuta Testimone_3
(agente scelto della Polizia Locale). All'udienza del 13.1.2025 il teste
[...] non compariva. Tes_4
All'udienza del 30.1.2024, preso atto dell'avvenuto deposito della CTU, il
Giudice invitava le parti a valutare une definizione transattiva della vertenza e rinviava all'udienza del 6.2.2025.
pagina 3 di 16 Nelle more, in data il 31.1.2025 il co-difensore dell'attore, Avv. Paolo
Languasco, depositata atto di dismissione del mandato, dichiarando di non aver riscosso e di rinunciare a qualsiasi compenso per la causa
All'udienza del 6.2.2025, la Difesa dell'attore rinunciava al teste . Tes_4
All'esito, preso atto della mancata disponibilità transattiva di parte convenuta all'esito dell'istruttoria orale e la richiesta di integrazione della CTU da parte attrice e le contestazioni sollevate da parte convenuta, il Giudice disponeva l'integrazione della CTU, formulando altresì proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc. In data 4.4.2025 il ctu depositava l'integrazione richiesta.
Parte attrice dichiarava di non aderire alla proposta;
fallito il tentativo di conciliazione, la Difesa di parte attrice si opponeva all'esame di ulteriori testi.
All'esito dell'udienza del 29.4.2025, il Giudice fissava l'udienza del 26.6.2025 per la discussione orale della causa, concesso termine per il deposito di note scritte. Su richiesta della Difesa di parte convenuta, la discussione proseguiva all'udienza del 8.7.2025, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
***
2. Parte attrice agisce per ottenere il risarcimento del danno cagionato dalla condotta degli agenti, ai sensi degli artt. 2043 e 2049 c.c.
2.1. In fatto, l'attore deduce che:
- il giorno 1.9.2021 si trovava in Via Prè, a Genova e, mentre camminava, assisteva ad una discussione di cittadini stranieri con la Polizia Locale. Sentiva alcuni agenti rivolgersi ad un'altra persona -presumibilmente straniera- in maniera sgarbata;
faceva presente che il soggetto in questione non recava disturbo e chiedeva di utilizzare modi diversi;
pagina 4 di 16 - gli agenti chiedevano all'attore di mostrare un documento di identità e, alla sua richiesta di spiegazioni, replicavano che in caso non avesse consegnato un documento di identità lo avrebbero portato in Questura;
- gli agenti portavano l'attore in p.za P.E. Taviani ove era parcheggiata la vettura di servizio e, giunti in prossimità della stessa, sottoponevano l'attore a perquisizione, ammanettandolo con le mani dietro la schiena e facendolo entrare all'interno dell'auto di servizio le cui portiere venivano chiuse;
- l'attore rappresentava agli agenti di essere invalido civile con problemi respiratori, iniziava ad avvertire difficoltà respiratorie, veniva preso da crescente ansia e, stante il rifiuto degli agenti di farlo uscire dall'auto, iniziava a scalciare contro la portiera, reiterando la richiesta di farlo uscire, richiesta che veniva accolta dagli operatori che richiedevano anche l'intervento dell'assistenza medica;
-l'attore veniva fatto scendere dal veicolo per entrare in un'altra auto di servizio in attesa dell'arrivo dell'ambulanza, al cui arrivo veniva nuovamente fatto scendere per poter interloquire con i sanitari, ma, in tale contesto, veniva attinto alle spalle con un colpo alla gamba sinistra e veniva fatto cadere a terra;
- l'attore, in seguito, veniva trasferito all'ospedale Galliera di Genova con richiesta di T.S.O ed ivi gli veniva diagnosticata la frattura scomposta pluriframmentaria intrarticolare del piatto tibiale laterale sinistro con affossamento completo dello stesso;
veniva sottoposto a intervento chirurgico;
- sulla vicenda si è svolto un processo penale, RGNR 28028/44, n. 12954/22
RG GIP, per lesioni a carico di ignoti, con l'attore quale parte offesa;
il procedimento penale si è concluso con l'archiviazione in quanto il Giudice non riteneva possibile identificare l'aggressore fra quelli che risultavano presenti ai fatti.
pagina 5 di 16 Parte attrice ritiene pertanto sussistente la responsabilità del CP_1
ex artt. 2049 e 2043 cc.
[...]
***
2.2. Parte convenuta deduce invece che:
- l'attore la sera dell'evento era ubriaco e aveva interrotto l'attività di controllo degli agenti, istigando pubblicamente i soggetti ai quali gli agenti stavano facendo i controlli a rifiutarsi di mostrare i documenti;
- a causa del rifiuto di mostrare i documenti, veniva scortato dagli agenti presso l'auto di servizio;
era aggressivo, chiedeva di essere fatto uscire e scalciava contro la portiera dell'auto, causando visibili danni, fino a sfondare il finestrino;
- veniva fatto scendere dall'auto di servizio per essere caricato su un altro veicolo e, al momento della discesa dal veicolo, cominciava a lamentare dolore. Inoltre, essendo in uno stato di agitazione incrollabile, gli agenti lo accompagnavano a terra in modo lento e non aggressivo, e -dopo essere stato messo a terra- l'attore lamentava ancora dolore.
Secondo parte convenuta, l'attore non ha fornito la prova del fatto storico e nessun fatto illecito era ascrivibile agli agenti della polizia;
la condotta posta in essere dagli agenti consisteva comunque nell'adempimento di un dovere, e in ogni caso avrebbe dovuto essere riconosciuto il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. Contestava peraltro la quantificazione dei danni, in particolare con riguardo alla personalizzazione del danno e alla perdita della capacità lavorativa.
***
pagina 6 di 16 3. Ritiene il Tribunale che, a fronte di una valutazione complessiva dell'ampia istruttoria, l'onere della prova gravante su parte attrice non possa ritenersi assolto, secondo il parametro civilistico del più probabile che non.
L'istruttoria svolta consente di ricostruire in modo sufficientemente preciso la scansione cronologica delle condotte degli agenti e dell'attore, prima e dopo il sopraggiungere degli operatori sanitari, ma non permette di individuare le modalità attraverso le quali la lesione sia stata cagionata.
***
3.1. Quanto al primo aspetto (ricostruzione della cronologia delle condotte), possono essere richiamate le dichiarazioni rese dai testi in questo procedimento, nel contraddittorio.
I testi hanno infatti confermato che l'attore era agitato, tanto che gli agenti avevano chiamato il 112 ed erano poi intervenuti i militi della Croce Verde ed era stata attivata la procedura per un eventuale trattamento sanitario obbligatorio, che l'intervento degli operatori era durato a lungo, che l'attore era stato fatto saliere e scendere più volte dalle auto di servizio (una delle quali aveva danneggiato a calci, dall'interno), che l'attore era anche stato ammanettato e -ad un certo punto- messo a terra dagli agenti, che aveva iniziato a lamentare dolore al ginocchio - dopo che erano già arrivati i militi.
In particolare, all'udienza del 16.10.2024, il teste UN
[...]
, che era intervenuto quale soccorritore della Croce Verde CP_2
Genovese, ha ricordato che l'attore era agitato (tanto che i soccorritori avevano richiesto l'intervento della guardia medica per attuare la proceduta del TSO). A seguito della rilettura delle dichiarazioni che aveva reso nel verbale di sommarie informazioni del 9.12.2021, ha ricordato che “poi nel corso del nostro intervento l'attore diceva di aver male ma non ricordo in
pagina 7 di 16 quale parte del corpo. Preciso che il nostro intervento è stato lungo;
direi che
è durato due o tre ore” [...] “quando noi soccorritori siamo arrivati, il era sull' auto della polizia e poi l'hanno fatto scendere”. Pt_1
La teste UN , anch'essa soccorritore della Pubblica Testimone_1 assistenza, la quale aveva reso sommarie informazioni nel procedimento penale in data 9.12.2021, ha dichiarato (fra l'altro) all'udienza del 16.10.2024,
“Arrivando ricordo presenti sul luogo tre auto della Polizia Locale con all' interno 3 agenti per ciascuna auto. Inoltre, erano presenti due uomini, entrambi stranieri, uno dei quali un po' agitato. Mi è stato riferito dagli agenti che gli erano stati chiesti i documenti e lui non voleva darli. Ricordo che quando noi siamo arrivati era fuori dall' auto della Polizia, e Pt_1 poi è stato fatto salire sul sedile posteriore di una delle auto della Polizia locale. Era da solo in auto e poi ad un certo punto ha colpito un finestrino nell' intento di dare un calcio alla portiera per cui è stato prelevato dall'auto almeno da tre agenti. Ricordo che appena giunti sul posto l'attore non lamentava dolore in nessuna parte del corpo. Infatti appena arrivati, per prassi, anche se si tratta di un intervento per un TSO, noi ci accertiamo delle condizioni di salute del soggetto per cui interveniamo. Comunque, ricordo che il camminava bene. Non so se uno degli agenti gli abbia tirato un Pt_1 calcio;
di certo preciso che, quando hanno tirato fuori dall'auto l'attore, gli agenti erano in tanti per cui io non avevo chiara visibilità della scena;
poi appena ho visto l'attore fuori dall'auto, in piedi, lui ha cominciato immediatamente a lamentare dolore alla gamba. Non ricordo poi i passaggi precisi, comunque noi soccorritori abbiamo preso la barella dall' ambulanza,
l'abbiamo abbattuta, abbiamo caricato l'attore sulla barella, ma non ricordo se lui a quel punto fosse disteso per terra. [...] al nostro arrivo ricordo
pagina 8 di 16 fuori dall'auto della polizia;
non ricordo se fosse già ammanettato Pt_1
ma di certo era ammanettato quando noi lo abbiamo caricato sulla barella.
Come ho già detto non aveva ferite né lamentava dolore. Confermo che era agitato ma non come i soggetti per i quali di norma ci viene richiesto
l'intervento per un TSO. Non era fra le persone più agitate per cui siamo intervenuti. [...] Sul cap. 12 e 13) non ricordo le circostanze capitolate. Per la verità non riesco a capire se mi sia costruita mentalmente l'immagine del poliziotto che dà un calcio all' attore o se sia accaduto realmente. Del resto effettuiamo tantissimi interventi. Posso solo dire che il numero di agenti presenti mi sembrava sproporzionato rispetto allo stato di agitazione dell'attore. Sul cap. 14 e 15) Posso solo dire che l'attore ha cominciato a lamentare dolore ad una gamba dopo che è stato fatto uscire dall'auto dalla polizia locale. Preciso che l'attore non lamentava dolore alla gamba subito quando è sceso dall'auto tirato giù dai poliziotti, ma solo dopo essere stato trattenuto da almeno tre agenti, mentre lo tenevano lì, dopo pochi secondi, lui ha cominciato a lamentare dolore alla gamba. Sul cap. 16) Non ricordo la dinamica descritta nel capitolo;
non ricordo che gli agenti fossero alle spalle di non ricordo se l'abbiano abbattuto. Sul cap. 17) come ho detto Pt_1
io ricordo fuori dall'auto al nostro arrivo e poi dopo gli agenti Pt_1
l'hanno fatto salire in auto. [...] non ricordo che gli agenti abbiano atterrato
. Pt_1
Anche l'operatore , caposquadra dei soccorritori della Persona_1
Pubblica Assistenza, ha ricordato lo stato di agitazione psico-motoria dell'attore, che aveva danneggiato l'auto della polizia locale, aggiungendo
“non ricordo di aver visto un agente colpire alle spalle né di averlo Pt_1
visto cadere all'indietro ammanettato, tuttavia ricordo il ad un Pt_1
pagina 9 di 16 certo punto per terra dietro l'auto della polizia forse per ammanettarlo.
Quando è uscito dall'auto, dopo ave scalciato contro la portiera, Pt_1 era talmente agitato che gli agenti hanno dovuto ammanettarlo. Infatti se non ricordo male in tale frangente sollecitai l'intervento della guardia medica, comunque feci più segnalazioni al 118 per richiedere l'intervento della guardia medica. Sul cap. 14) Non ricordo quando l'attore abbia cominciato a lamentare dolore alla gamba;
di certo detta circostanza è emersa durante il passaggio di consegne fra me e l'infermiera del triage. Sul cap. 15) posso solo dire che l'attore era molto agitato sia quando era sull' auto della polizia locale che quando era disteso al suolo dietro l'auto della polizia. [...] Sul cap.
17) non ricordo la dinamica descritta, di certo però ricordo l'attore ad un certo punto, durante le tre ore del nostro intervento, in piedi che chiedeva dell'acqua, una sigaretta. Non so dire quando abbia iniziato a lamentare dolore alla gamba”.
La dinamica è stata sostanzialmente confermata anche dagli agenti di polizia, esaminati in causa all'udienza del 23.10.2024 (teste ) Testimone_2
e del 2.12.2024 (teste ), che hanno ricordato lo stato di Testimone_3
agitazione dell'attore (che “non sembrava in sé” ed era “esagitato”), tanto che fu fatto “salire diverse volte su una nostra auto per cercare di calmarlo”, fino a che gli agenti decisero di chiamare i militi per cercare di calmarlo (“... poi quando ci apparve un po' troppo agitato chiamammo il 112 per poter avere i militi a disposizione”).
Il teste a dichiarato anche che “... Lui si stese sul sedile supino e Tes_2 ancora ammanettato e cominciò a colpire la portiera con dei calci tali da piegare la portiera e la parte del montante dell'auto verso l'esterno. Preciso che i militi ci dissero che bisognava chiamare un medico perché ritenevano
pagina 10 di 16 necessario sottoporre il ad un TSO... Confermo che fu Pt_1 Pt_1
fatto scendere dalla vettura perché era agitato, cominciava ad accusare caldo
e poi l'auto era danneggiata. Invece non ricordo se gli furono tolte le manette.
Quando arrivò il medico confermò la necessità di portarlo al Galliera per il
TSO. ... Sul cap. 9) E' vero, venne contro di me e mi tirò due Pt_1
spallate. A quel punto assieme ai colleghi presenti l'abbiamo contenuto abbracciandolo. ... Dopo che ha scalciato danneggiando la portiera dell'auto cella, è stato assistito dai militi presenti e trasportato presso il Pt_1
Galliera. ... Adr giudice quando l'abbiamo contenuto abbracciandolo
è sceso per terra, si è accasciato;
noi abbiamo fatto in modo che Pt_1
non andasse giù di peso ed una volta per terra con il volto rivolto verso di noi
l'abbiamo calmato parlandogli. A quel punto ha cominciato a lamentare dolore ad una gamba, cioè subito dopo aver divelto la portiera, dopo i militi
l'hanno visitato e caricato sulla barella e poi sull'ambulanza. ... Adr giudice nessuno di noi agenti ha colpito con un calcio Non è stato neppure Pt_1
spruzzato lo spray urticante che abbiamo in dotazione”.
Ed il teste : “Sul cap. 14) Confermo che in un momento in cui il Tes_3
era particolarmente agitato i colleghi del centro storico lo Pt_1
“accompagnarono” al suolo usando le tecniche operative;
cioè ponendogli il braccio su una spalla passando sotto dell' ascella. Adr. giudice personalmente non ho visto alcuno dei colleghi che colpiva con un calcio alla gamba il
... sul cap. 12) come ho detto non ho visto alcun collega sferrare un Pt_1
calcio, mentre ricordo che fu accompagnato a terra eseguendo la Pt_1 manovra di cui ho detto. Sul cap. 13) non cadde all'indietro. Pt_1
Ricordo invece che i colleghi fecero molta fatica per farlo sedere al suolo...
Dopo essere stato accompagnato al suolo continuava a lamentarsi come in
pagina 11 di 16 precedenza. ... Sul cap. 17) come ho già detto, non ricordo con precisione le varie fasi in cui l'attore fu fatto salire e poi scendere dalle vetture di servizio.
Di certo è stato fatto scendere dall'auto dopo aver divelto il finestrino, ma non ricordo se sia stato accompagnato al suolo dai colleghi in quel frangente o dopo, né se tale manovra fosse finalizzata a farlo risalire in auto o sulla barella”.
***
3.2. Quanto al secondo aspetto (eziologia delle lesioni) deve rilevarsi la carenza di elementi quantomeno presuntivi che consentano di ricostruire una dinamica più probabile dell'accaduto, il che non consente di ritenere accertato che le lesioni riportate dall'attore siano conseguenza diretta di una condotta illecita posta in essere nei suoi confronti da parte degli agenti intervenuti, piuttosto che una conseguenza derivante da una condotta dell'attore medesimo, posta in essere autonomamente e nonostante i leciti tentativi di contenimento.
Tanto vale a maggior ragione tenuto conto della specifica contestazione di parte convenuta sulla dinamica. Secondo parte convenuta, infatti, a differenza di quanto sostenuto dall'attore, le lesioni sarebbero derivate non dalla manovra di accompagnamento a terra dell'attore –che sarebbe stata effettuata dagli agenti in maniera lenta, non aggressiva e nei limiti del necessario– ma dalla condotta violenta del danneggiato stesso che, prima, scalciava ripetutamente contro le portiere delle automobili di servizio fino a romperne un finestrino, e poi continuava a dimenarsi con forza anche mentre veniva accompagnato a terra.
Pur condividendosi le premesse argomentative contenute nel provvedimento di archiviazione del GIP del 8.6.2023 (quanto a ricostruzione delle condotte,
pagina 12 di 16 all'esito delle dichiarazioni rese dai sommari informatori, che hanno trovato sostanzialmente riscontro anche nell'istruttoria orale svolta in questo giudizio civile), le valutazioni dell'archiviazione intervenuta in sede penale in punto responsabilità (con specifico riferimento al fatto che non si potrebbe escludere un nesso di causalità tra le lesioni riportate dalla persona offesa e l'operato degli agenti, fermo restando che non vi sarebbero certezze in merito all'identificazione dei responsabili) non costituiscono un vincolo nel presente giudizio civile, nell'ambito del quale deve essere verificata l'integrazione della fattispecie atipica di cui all'art. 2043 c.c., nell'ontologica diversità strutturale tra l'illecito civile ed il reato, valutandosi l'onere della prova circa l'an della responsabilità gravante su parte attrice (soprattutto con riferimento alla diversa rilevanza delle dichiarazioni della persona offesa -odierno attore- in sede penale rispetto a quella che possono assumere in questa sede civile).
Nel provvedimento di archiviazione del 8.3.2023, il GIP osserva che “Il Pm ha chiesto l'archiviazione ipotizzando che tale frattura sia stata autoprocurata dalla stessa persona offesa e ritenendo che la versione dei fatti prospettata dal
non trovi alcun riscontro”. Gli argomenti valutati dal GIP per Pt_1
ritenere superate le richieste del PM (fondati, in ottica penalistica, sulla verifica di riscontri alle dichiarazioni della persona offesa) non possono tuttavia condurre, in questa sede civile, a ritenere assolto l'onere della prova gravante sull'attore.
***
3.3. Nel merito, per quanto concerne gli esiti dell'istruttoria civile, nessun elemento è emerso per sostenere che sussista un più probabile collegamento causale fra la condotta dei vigili e le lesioni riportate dall'attore, non essendo emersa una prova specifica della dinamica degli eventi. Né questa dinamica pagina 13 di 16 può ritenersi provata in via presuntiva, in ragione della condotta posta in essere dallo stesso attore nel corso dell'intervento degli agenti.
A fronte del dimostrato stato di agitazione psicomotoria dell'attore
(confermato da tutti i testi, oltre che dalla documentazione sanitaria), non è possibile escludere che le lesioni siano state autoprocurate, quale più probabile conseguenza della sua stessa condotta piuttosto che di quella degli agenti
(anche successivamente alla discesa dall'autovettura).
È proprio lo stato di agitazione psicomotoria dell'attore che non consente di ritenere (come invece sostenuto dalla Difesa attorea) che l'insorgere del dolore solo in un certo momento dovrebbe far ritenere che tale dolore sia stato provocato da un atterraggio. E ciò in quanto ben è possibile sostenere, in via alternativa, ed in assenza di elementi probatori univoci, che la causa del dolore sia da ascriversi alla condotta dello stesso attore, il quale -per quanto emerso dall'istruttoria- era molto agitato ed aggressivo anche nei confronti degli operatori sanitari della Croce Verde (così nelle sommarie informazioni del
9.12.2021 dell'operatore caposquadra dell'equipaggio, Persona_1 ed in quelle dell'operatore sanitario nello stesso senso le Persona_2
dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 16.10.2024; cfr. pagg. 80 ss. e
91 ss. del fascicolo del procedimento penale, doc. 7 di parte attrice), dava in escandescenza e si dimenava, arrivando a danneggiare l'autovettura di servizio, così che era poi stata chiamata la guardia medica per valutare l'attivazione della procedura di t.s.o. (così operatore Testimone_4
sanitario escusso a s.i.t. in data 15.12.2021, pagg. 96 ss. del fascicolo del procedimento penale;
TO non è stato esaminato come teste in sede civile a seguito di rinuncia di parte attrice).
pagina 14 di 16 Deve anche sottolinearsi come l'intervento degli operatori sanitari sia stato chiesto dagli agenti proprio in ragione dello stato di agitazione dell'attore e che -al sopraggiungere degli operatori sanitari medesimi- egli non lamentava ancora dolore all'arto, tanto che la manovra di messa a terra (individuata in atto di citazione quale causa delle lesioni) sarebbe stata realizzata già alla presenza degli operatori sanitari. Questi ultimi, in sede di escussione testimoniale, hanno però escluso che la manovra di atterraggio sia stata effettuata in modo violento, e lo stesso operatore sanitario Persona_2
ha dichiarato nelle sommarie informazioni, in modo dubitativo, “... Una volta che era a terra gli abbiamo chiesto la causa del dolore e mi sembra abbia detto che era caduto sul ginocchio. Non so se si riferisse alla caduta nel momento in cui è stato atterrato a cui avevo assistito poco prima (...)” (cfr. pag. 93 del fascicolo del procedimento penale, versato in atti da parte attrice quale doc. 7).
Anche le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., dott. , in questo Per_3
procedimento civile, all'esito del contraddittorio, e nello specifico i chiarimenti resi in data 4.4.2025, depongono per la compatibilità delle lesioni riportate anche con una condotta autonoma dell'attore: “... mentre nell'ipotesi prospettata da parte convenuta vi è un'unica modalità di possibile impatto e lesione (un trauma contusivo con la pianta del piede azionata dalla violenta estensione della gamba sferrando dei calci da una posizione semisdraiata), nell'ipotesi della colluttazione le dinamiche e i rapporti che intercorrono tra i vari soggetti sono estremamente vari e sottendono a varie possibili dinamiche differenti tutte in grado di giustificare un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio...” (in questo senso i chiarimenti resi in data 4.4.2025).
pagina 15 di 16 In assenza di una prova della dinamica, nella equivalenza della capacità probatoria degli elementi non univoci emersi dall'istruttoria, l'onere della prova gravante sull'attore non può ritenersi assolto.
In questo contesto di incertezza sulla dinamica e sulle condotte che potrebbero aver causato le lesioni (in particolare, se una condotta degli agenti ovvero una condotta dello stesso attore), la domanda deve dunque essere respinta.
***
4. La valutazione dell'esito del giudizio, in rapporto anche a quella del giudizio penale, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite (anche di c.t.u.).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinge le domande di parte attrice, a spese compensate, pone le spese di c.t.u., già liquidate in istruttoria con decreto 14.1.2025, a carico delle parti in solido.
Genova, 21/07/2025 Il Giudice Valentina Cingano
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