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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 15/03/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa
Alessandra Angiuli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1650 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente tra
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1 C.F._1 in qualità di titolare di Tutto Auto, impresa individuale, elettivamente domici- liato in Crotone, alla via Interna Marinella, n. 1, presso lo studio dell'avv. Gio- vanni Russo (cod. fisc. , pec: , C.F._2 Email_1 che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine dell'atto di citazione;
- attore–
e
in persona del legale rappresentante p.t, cod. Controparte_1 fisc. , p. IVA , elettivamente domiciliata in Lamezia P.IVA_1 P.IVA_2
Terme, alla via Anile n. 3, presso lo studio dell'avv. Antonello Bevilacqua (cod. fisc. ; pec: , C.F._3 Email_2
che la rappresenta e difende, giusto mandato in calce all'atto di citazione;
-convenuta-
Oggetto: indennizzo da assicurazione contro i danni
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 7.10.2024, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di cui al relativo verbale, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini.
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusto il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del pro- cesso possono riassumersi come segue.
I.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, in Parte_1
qualità di titolare di Tutto Auto, conveniva in giudizio Controparte_2
esponendo: di essere contraente della polizza assicurativa n.
[...]
1/10386/87/170993075 stipulata in data 3.6.2020 e con scadenza 3.6.2021, aven- te ad oggetto l'assicurazione del fabbricato e del suo contenuto per eventi atmo- sferici;
che nei giorni 21 e 22.11.2020 Crotone era stata interessata da eventi cli- matici avversi con l'esondazione del fiume Esaro, che avevano provocato l'allagamento del piazzale antistante l'officina e l'interno della stessa;
che all'esterno vi erano numerose autovetture e all'interno autovetture e attrezzi meccanici;
che il vento aveva anche provocato la rottura del tetto e l'infiltrazione di acqua nell'appartamento dell'ultimo piano;
che la stima dei danni ammontava ad € 41.500,00 per i danni all'immobile ed € 88.592,97 per i danni ai mobili;
che, l'accertatore della compagnia assicurativa riconosceva l'indennizzo per € 1.500,00 al fabbricato e per € 2.820,00 ai mobili, entrambi infe- riori agli scoperti minimi di € 10.000,00 più 10.000,00 previsti per gli eventi allu- vionali. Chiedeva, pertanto, l'accertamento del suo diritto all'indennizzo come da polizza vigente tra le parti, e la condanna della convenuta al pagamento in suo favore della somma di € 41,500,00 per i danni all'immobile e di € 88.592,97 per i danni ai mobili.
I.2.- Si costituiva in giudizio la compagnia Controparte_3
[...]
[...] con propria comparsa, deducendo: che i danni subiti dall'attore erano
[...]
stati conseguenza di un violento, imprevedibile ed imprevisto naufragio che aveva colpito Crotone il 21 e 22.11.2020; che i danni non potevano essere inden- nizzati, ai sensi della polizza vigente tra le parti, come evidenziato dal fiducia- rio intervenuto nella fase pregiudiziale;
che la polizza prevedeva infatti uno scoperto del 10% del danno con un minimo indennizzabile di € 10.000,00 per ciascuna partita colpita (fabbricato, contenuto); che i danni invece erano stati quantiifcati dal fiduciario in € 1.500,00, quelli al fabbricato, ed € 2.820,00, al con- tenuto, al di sotto del minimo indennizzabile;
che l'attore non aveva fornito al- cuna prova dei suoi assunti;
che comunque i danni non erano coperti se la mer- ce era posizionata ad un'altezza inferiore a 10 cm dal pavimento. Chiedeva, per- tanto, l'accertamento del difetto di legittimazione passiva per inoperatività del- la polizza;
in via subordinata, nel merito, il rigetto della domanda, e, in ulteriore subordine, l'accoglimento della domanda al netto dello scoperto del 10% con un minimo di € 10.000,00 per partita.
I.3.- Nel corso del giudizio, era svolta istruttoria orale ed espletata c.t.u.
I.4.- Dopo il deposito della c.t.u., la causa perveniva all'udienza del
7.10.2024 nella quale le parti precisavano le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
II.- La domanda attorea è parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Sulla base delle circostanze in fatto, come enucleate da parte attrice, e della documentazione depositata da entrambe le parti, deve rilevarsi quanto se- gue.
La fonte regolatrice del rapporto tra le parti era costituita dalla polizza in atti, denominata “UnipolSai Commercio&Servizi”. Dalle condizioni della poliz-
3 za si evince che la stessa copriva i danni materiali e diretti alle cose assicurate provocati da “fenomeni atmosferici, quali grandine, uragano, bufera, vento, tempesta e cose da esso trascinate, trombe d'aria, acqua penetrata all'interno dei locali esclusivamente attraverso brecce, rotture, lesioni al tetto, alle pareti, ai serramenti, causate dagli eventi sopra detti” (pag. 6); per gli “eventi catastrofa- li” (pag. 11) con riferimento ad “alluvione – inondazione – allagamento” era previsto che fossero esclusi i danni causati “ad enti mobili all'aperto” e “alle merci la cui base è posta ad un'altezza inferiore a 10 cm dal pavimento, salvo quelle che, per peso e/o dimensione, non possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets”.
Nella parte sulle condizioni di assicurazioni, era inoltre regolamentata l'ipotesi di danni da eventi atmosferici (art. 2.6.3.). Nella sezione “eventi cata- strofali”, sub 6.2. (Alluvione, inondazione, allagamento) era prevista l'indennizzabilità dei danni causati da alluvione e allagamenti causati da eventi atmosferici.
Dalla lettura della polizza esibita dall'attore è evidente che la stessa co- priva i rischi come denunciati dall'attore, con i limiti derivanti dall'accertamento compiuto dal c.t.u. nominato.
Deve anche rilevarsi che si ritiene che l'assicurato/attore abbia fornito dimostrazione dei suoi assunti quanto all'evento atmosferico come denunciato.
I testi come sentiti hanno infatti confermato l'evento come narrato dall'attore: il teste , proprietario dei locali ove è installata Testimone_1
l'attività dell'attore, ha confermato che vi fu l'alluvione nelle date indicate, così come la teste , compagna del e presente agli eventi. Testimone_2 Tes_1
Del resto, anche il c.t.u. nominato, sul punto, fatta apposita indagine de- legata dal giudice, ha accertato che l'evento meteorologico in esame “è stato ca- ratterizzato da piogge intense e persistenti localizzate in particolare sulla pro- vincia di Crotone, dove sono state registrate precipitazioni cumulate superiori a
300 mm. Si tratta di una quantità di pioggia che, se confrontato con i valori della piovosità media annuale pari a circa 650 mm, rende subito l'idea dell'ecceziona-
4 lità dell'evento verificatosi. In meno di 48 ore sono caduti i 2/3 della pioggia che mediamente cade in un intero anno”. Secondo il c.t.u., nel corso delle giornate del 21 e 22 novembre 2020 si verificarono precipitazioni intensissime, collegabili all'evento “evento atmosferico”, e lo straripamento del fiume Esaro con inonda- zione di ampie zone del territorio, configurabile quale “alluvione”. In ogni caso, ha accertato che le precipitazioni ebbero carattere di oggettiva imprevedibile ec- cezionalità.
Si deve pertanto ritenere che l'evento atmosferico come denunciato si sia in effetti verificato.
Espletata c.t.u. sui danni e la loro quantificazione, il tecnico incaricato ha precisato che lo stato dei luoghi subito dopo l'evento non è descrivibile preci- samente sulla scorta della sola documentazione fotografica in atti, che risulta scarna. Per tale motivo ha esaminato l'andamento altiplanimetrico della zona e la sua idrografia in relazione con zone analoghe, ritenendo alla fine compatibili con lo stato dei luoghi effettivo le fotografie dal n. 23 al n. 27 della produzione di parte attrice, come corroborate dalla perizia di parte prodotta.
Il c.t.u. ha inoltre ritenuto altamente probabile che l'autofficina fu inon- data sia dall'acqua piovana abbattutasi direttamente sull'antistante piazzale, sia dall'acqua mista a limi e fango provenienti dall'esondazione dell'Esaro. Ha sti- mato in circa 90 cm dal pavimento il livello in altezza dell'acqua raggiunto a se- guito dell'inondazione. Ha inoltre considerato plausibile che il vento forte abbia strappato parte delle gronde e dei pluviali, oltre che delle lastre del tetto, tanto da favorire l'infiltrazione dell'acqua piovana nell'appartamento sinistro dell'ultimo piano.
Il c.t.u., in adempimento dell'incarico ricevuto, ha poi correttamente spe- cificato di aver valutato sia i danni al locale ove è esercitata l'attività dal Capo- greco che quelli all'immobile, tenuto conto delle previsioni di polizza, che ha riportato (“alla pag. 1 di 4 della polizza assicurativa in atti si leggono i riquadri appresso riportati. − Attività assicurata – Attività principale. Codice attività:
306; Descrizione: Vendita veicoli con officina – escluso biciclette;
Settore mer-
5 ceologico: Veicoli. − Negozio – Ubicazione negozio assicurato. Numero nego- zio: 1; Indirizzo dell'ubicazione: Via Antonio Meucci 40 88900 Crotone KR;
Fab- bricato colpito da alluvione: No;
Piano assicurato: Intero fabbricato. - Garanzie –
Garanzie Base. Fabbricato: Somma assicurata € 130.000,00; Contenuto: Somma assicurata € 70.000,00”
Ha inoltre correttamente escluso, come da previsione di polizza, i danni a beni mobili all'aperto ed alle merci la cui base era posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento, salvo quelle che non possano essere riposte su scaffalature o simili a causa del peso o della dimensione.
Ha quindi escluso i lamentati danni ai veicoli parcheggiati all'aperto oltre che alle eventuali autovetture presenti all'interno dell'autofficina, in quanto non
è stata rinvenuta alcuna prova fotografica in merito all'eventuale presenza di veicoli nell'officina.
Quanto ai danni all'immobile sub specie locale ove è esercitata l'attiivtà di autofficina, il c.t.u. ha tenuto conto delle lavorazioni per la riparazione ese- guite, così descrivendole: “Operazioni preparatorie 1. prima sommaria spalatu- ra e allontanamento del fango che ha invaso i 140 m2 dell'autofficina;
2. spo- stamento e accantonamento all'esterno di macchine, attrezzature, utensili e quant'altro di mobile, in modo da consentire successive operazioni di pulizia approfondita e opere edili;
3. per la liberazione del fango re- Parte_2
siduo dall'autofficina;
4. bonifica dell'autofficina mediante lavaggio delle pareti fino a tutta altezza (data la concreta possibilità di schizzi alti d'acqua fangosa) e della pavimentazione;
5. allontanamento del fango residuo sul piazzale anti- stante l'autofficina, lavaggio e pulizia dei mobili recuperabili, temporaneamente sistemati all'esterno;
6. sistemazione all'interno dell'autofficina dei suddetti mobili recuperabili” e quantificandole in € 1.440,00 e quantificando in € 2.900,00 al novembre 2020 i costi per lo smaltimento dei rifiuti.
Ha poi identificato i danni provocati al locale autofficina, come di seguito indicati: “a) l'imbrattamento delle pareti interne, che richiesto il rifacimento del- la zoccolatura di vernice ad altezza 1,80 m circa dal pavimento e la tinteggiatura
6 della soprastante muratura di dimensioni pari a circa 2,20 m fino al raggiungi- mento del soffitto a quota 4,00 m dal pavimento;
b) la rovina dei sanitari del lo- cale wc/doccia; c) la rovina di due porte di legno, rispettivamente del locale uf- ficio e del locale wc/doccia. Lo stato attuale dell'intonaco non dimostra una sua ricostruzione anche parziale dopo l'anno 2020. Non sono visibili segni di danno agli impianti di illuminazione, elettrico, di aperura/chiusura automatizzata del- le serrande, che risultano attualmente funzionanti e non oggetto di riparazione o sostituzione di parti nell'ultimo quinquennio. Non sono visibili segni della preesistenza di un impianto di videosorveglianza con telecamere. Il rifacimento della tinteggiatura della zoccolatura delle pareti si evince dal confronto tra le fo- to dalla n. 8 alla n. 15 eseguite in sede di sopralluogo e la Foto 25 fornita dal ri- corrente, risalente ad epoca precedente il rifacimento. La superficie di muratura interna da lavorare è data dal prodotto del perimetro, di circa 50 m per un'altezza media di 3,50 m (le murature divisorie del locale ufficio e del locale wc hanno altezza pari a circa 2,20 m), pari a 175 m2. La rovina dei sanitari è compatibile con la loro mancanza, a seguito rimozione. La rovina delle due por- te di legno è compatibile con la loro mancanza, a seguito rimozione”. Compien- do una stima dei danni, ed applicando il coefficiente di vetustà, il c.t.u. è giunto alla quantificazione di € 5.130,00.
In totale, ha quantificato nella somma di € 9.470,00 il danno complessivo all'autofficina causati dall'alluvione.
Quanto ai danni ai beni asseritamente contenuti nell'autofficina, il c.t.u. ha esaminato la documentazione fornita da parte attrice, dalla quale risulta che gli stessi ammonterebbero ad € 53.913,73 al netto dell'IVA. Il c.t.u. ha ritenuto impossibile che un'autofficina delle dimensioni di quella in esame contenga ma- teriale per quella somma e pertanto, stimando l'attrezzatura ordinariamente presente in un'autofficina di quelle dimensioni di valore di circa € 30.000,00 e considerando che nel caso in esame parte attrice avrebbe potuto perdere circa
1/3 dell'attrezzatura, ha sommariamente indicato in € 10.000,00 il danno risar- cibile (in via equitativa poi ridotto ad € 9.000,00).
7 Quanto ai danni provocati dall'evento atmosferico alla parte di fabbrica- to soprastante l'officina, gli stessi sono stati così descritti dal c.t.u.: “− la quasi completa asportazione del sistema di raccolta e smaltimento di acque piovane costituito da gronda e pluviali esistente sul prospetto Nord del fabbricato, come illustrato nelle Foto 03, Foto 04 e Foto 05 della Documentazione fotografica;
− la rottura di alcune piastrelle della pavimentazione del sottotetto, in corrispon- denza della lastra ondulata traslucida con funzione di lucernaio, come illustrato nella Foto 18; − segni di umidità sulla parete di divisione tra sottotetto e vano scale, come illustrato nella Foto 18”. Facendo gli opportuni calcoli e ricondu- cendo solo alcuni di tali danni all'evento atmosferico del 20-21.11.2020, il c.t.u. ha stimato in € 16.000,00 l'importo risarcibile.
Nelle risposte alle osservazioni delle parti, il c.t.u. ha ribadito le sue valu- tazioni, precisando di non aver tenuto conto di una serie di preventivi in quanto parte attrice non ha dimostrato di aver effettivamente sborsato le relative som- me. Quanto invece al dubbio sulla copertura assicurativa dell'intero fabbricato, il c.t.u. ha rimesso la valutazione alla decisione del Tribunale.
Sulla base delle valutazioni del c.t.u. deve rilevarsi che i danni subiti dall'attore sono risarcibili, secondo le previsioni della polizza vigente inter par- tes nella minor somma quantificata dal c.t.u.
Non si condivide la contestazione di parte attrice in merito all'aver essa fornito la prova dei danni subiti ai beni mobili mediante consegna di preventivi, in quanto il c.t.u. ha correttamente rilevato che non vi era alcuna altra evidenza documentale o fotografica;
peraltro anche le dichiarazioni testimoniali sul pun- to appaiono generiche, non potendo ritenersi quantificabili danni a merce gene- ricamente indicata.
Il ragionamento logico-giuridico seguito dal c.t.u. è invece condivisibile e pertanto può essere posto a fondamento della decisione, con le dovute precisa- zioni.
Nello specifico, emerge pacificamente dagli atti che tra il 20 e il 21 no- vembre 2020 si è verificato un nubifragio che si colloca tra quelli più violenti
8 avvenuti negli ultimi anni a Crotone;
una quantità di acqua notevolissima è ca- duta in un lasso di tempo assolutamente esiguo, senza alcuna possibilità di es- sere allontanata o smaltita;
l'acqua, unitamente al fiume Esaro, esondato, si è ri- versato sul piazzale e poi nell'autofficina dell'attore, deteminando alcuni danni, che possono essere parzialmente indennizzati ai sensi della polizza vigente.
I danni al fabbricato, indennizzabili secondo la polizza, devono com- prendere l'intero fabbricato, come da espressa previsione di polizza, ove era in- dicato espressamente “intero fabbricato”.
Per quanto concerne i danni all'autofficina, il c.t.u. ha quantificato in €
9.470,00 al netto dell'IVA la somma indennizzabile (di cui € 1.440,00 per le ope- razioni preparatorie, € 3.466,94 per lo smaltimento dei rifiuti ed il resto per i la- vori edili). Per i danni al resto del fabbricato, la quantificazione è stata di €
16.000,00.
I danni ai beni mobili sono stati considerati indennizzabili per €
10.000,00.
Dal totale risultante, di € 35.470,00, oltre IVA, dev'essere defalcata la franchigia del 10%, giungendo ad una quantificazione nella misura di €
31.923,00 oltre IVA.
In conclusione, il danno può essere indennizzato secondo quanto accerta- to dal c.t.u., come su specificato.
III.- Le spese seguono la soccombenza e sono calcolate ai sensi del D.M.
n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione del va- lore della controversia, in applicazione del criterio del decisum, ed in applica- zione dei valori medi di tariffa, opportunamente ridotti tenuto conto della sem- plicità delle questioni giuridiche controverse.
Analogamente, per i compensi al c.t.u., come liquidati in corso di causa, che devono essere posti definitivamente a carico di parte convenuta soccomben- te.
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
in qualità di titolare di Tutto Auto, impresa individuale C.F._1
(R.G. n. 1650/2022) con atto di citazione ritualmente notificato contro
[...]
in persona del legale rappresentante p.t, cod. fisc. Controparte_4
, p. IVA , così provvede: P.IVA_1 P.IVA_2
- accoglie parzialmente la domanda attorea ed in applicazione delle con- dizioni di polizza in essere tra le parti, condanna Controparte_1 al pagamento, a titolo di indennizzo, in favore di della Parte_1
somma di € 31.923,00 oltre IVA, oltre interessi come per legge dalla data di de- posito della sentenza e fino all'effettivo pagamento;
- condanna al pagamento delle spese del Controparte_1
presente giudizio in favore di liquidate in € 237,00 per Parte_1 esborsi ed € 2.540,00 per onorari, oltre rimborso forfettario del 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, da corrispondersi direttamente in favore dell'avv. Gio- vanni Russo, dichiaratosi anticipatario;
- pone definitivamente il compenso liquidato in corso di causa al c.t.u. a carico della convenuta Controparte_1
Così deciso in Crotone, il 14 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Angiuli
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