Ordinanza cautelare 15 gennaio 2015
Sentenza breve 13 aprile 2015
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza breve 13/04/2015, n. 2087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2087 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02087/2015 REG.PROV.COLL.
N. 06453/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6453 del 2014, proposto da:
Bomar Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Federico Liccardo, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via S. Lucia n.20;
contro
Comune di Torre del Greco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Elio Benevento, con il quale elettivamente domicilia in Torre del Greco al viale Campania presso Palazzo La Salle e perciò domiciliata per legge presso la segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli;
Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale ope legis domicilia in Napoli alla via Diaz n.11.;
nei confronti di
Impresa Edile Geom.LL Antonio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Meola e Raffaele Manfrellotti, con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla Via Battistello Caracciolo, 93;
per l'annullamento
1.della determinazione n.157 del 12 novembre 2014, comunicata a mezzo raccomandata del 25 novembre 2014, con la quale è stata disposta la decadenza dall’aggiudicazione dalla gara avente ad oggetto l’accordo quadro della durata di 730 giorni continuativi per i lavori di manutenzione ordinaria degli uffici comunali, degli immobili residenziali e degli impianti sportivi anno 2014;
2.della nota dell’ANAC prot. 0056306 del 23.10.2014 allegata al predetto provvedimento;
3.dell’eventuale aggiudicazione a diversa impresa, ad oggi non ancora comunicata;
4.di ogni altro connesso, conseguente e conseguenziale.
e
per il risarcimento del danno
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Torre del Greco e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e dell’ Impresa Edile Geom.LL Antonio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Giudice relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2015 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 9-10-11-12 dicembre 2014, parte ricorrente impugnava gli atti indicati in epigrafe, esponendo in fatto:
-di essere risultata aggiudicataria provvisoria, in data 20 maggio 2014, della gara indetta dal Comune di Torre del Greco avente ad oggetto l’accordo quadro della durata di 730 giorni continuativi per i lavori di manutenzione ordinaria degli uffici comunali, degli immobili residenziali e degli impianti sportivi anno 2014 per un importo di €.248.000,00#, comprensivo di €.8.027,40 per oneri di sicurezza ed €.2.000,00# per oneri di discarica, entrambi non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- che con d.d. n.699 del 4 giugno 2014 era stata disposta l’aggiudicazione definitiva in suo favore;
- che all’esito di un accesso agli atti della controinteressata, Impresa edile geom. LI Antonio, quest’ultima aveva segnalato al Comune di Torre del Greco all’ANAC che il codice fiscale indicato sul bollettino attestante il versamento del contributo in favore dell’ANAC, allegato all’offerta della ricorrente non corrispondeva a quello di essa ricorrente, chiedendo l’esclusione di essa ricorrente;
- che il Comune di Torre del Greco aveva giudicato infondata la richiesta;
- che, però, l’ANAC, con nota prot. 56036 del 23/1072014, qui impugnata, aveva rilevato che nelle istruzioni operative pubblicate sul proprio sito era specificato che l’operatore economico era tenuto a verificare l’esattezza del proprio codice fiscale e del CIG riportati sullo scontrino e che tali modalità erano espressamente richiamate nel disciplinare di gara a pena di esclusione;
- che, a seguito di detta nota dell’ANAC, il Comune di Torre del Greco aveva dichiarato la decadenza di essa ricorrente dall’aggiudicazione, dando mandato alla Commissione di procedere alla riapertura della gara.
Sulla base di queste premesse, parte ricorrente, articolava le seguenti censure in diritto:
Violazione dell’art.1, comma 67 della l. n.266/2005 – Violazione dell’art.46, comma 1bis del d.lgs. n.163/2006 – Eccesso di potere – travisamento di fatti – Presupposto erroneo – Motivazione errata – Violazione del principio di proporzionalità in quanto l’irregolarità riscontrata non potrebbe dar luogo all’esclusione dalla gara, stante il principio di tassatività delle cause di esclusione e la diversa previsione di cui al punto 14 b) del disciplinare di gara, che prevederebbe, a pena di esclusione, la sola allegazione della ricevuta in originale dell’avvenuto versamento del contributo pari ad €.20,00# in favore dell’A.V.C.P.
Si costituiva l’ANAC con memoria depositata in data 10 gennaio 2015, rilevando la natura non lesiva della propria nota del 23/10/2014
Si costituiva, altresì, il Comune di Torre del Greco con memoria depositata in data 13 gennaio 2015, che resisteva al ricorso, del quale chiedeva il rigetto, evidenziando la necessità, in forza del disciplinare di gara, della regolarità del versamento del contributo all’AVCP
Con ordinanza n. 64 del 15 gennaio 2014, l’istanza cautelare di sospensiva veniva accolta.
Con memoria depositata in data 2 marzo 2015, si costituiva l’Impresa Edile geom. LL Antonio, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del gravame, ai sensi dell’art.41 c.p.a., a cagione dell’omessa notifica nei confronti di essa controinteressata, posto che l’atto introduttivo era stato indirizzato all’inesistente “Impresa edile geom. LI Antonio” e non già all’ “Impresa Edile geom. LL Antonio”, reale soggetto controinteressato al presente gravame.
All’udienza del 11 marzo 2015, la causa passava in decisione.
In limine TI , il Collegio rileva che la presente sentenza è redatta in forma semplificata ai sensi dell’art.120, comma 6, c.p.a., trattandosi di controversia in materia di appalti.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Parte ricorrente non ha, infatti, prodotto in giudizio l’avviso di ricevimento in originale della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale nei confronti del soggetto controinteressato (cfr., ex multis , da ultimo, TAR Sicilia, Palermo, 8 gennaio 2015 n.8), dalla stessa ricorrente identificato come “Impresa Edile geom. LL Antonio” né, omettendo di comparire all’udienza odierna, ha replicato alcunché all’eccezione di inammissibilità formulata, nei termini innanzi riportati, dalla “Impresa edile Geom. LL Antonio”, la quale ha rivendicato a sé la qualità di controinteressata.
La società ricorrente ha, infatti, prodotto in giudizio in data 13 gennaio 2015 gli avvisi di ricevimento relativi alle notifiche nei confronti del Comune di Torre del Greco, presso la sede dell’Ente, e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato limitandosi a depositare in giudizio, per la notifica all’ Autorità Nazionale Anticorruzione, presso la sede dell’Ente, e alla asserita controinteressata Impresa Edile geom. LI Antonio, la sola stampa della schermata del sito internet di Poste Italiane recante la data del 08/01/2015, dalla quale non si evince il nominativo del destinatario ma solo il numero identificativo del plico raccomandato (nel caso di specie, rispettivamente: 766589179606 per l’ANAC, poi costituitasi con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, e 766589179628 per l’Impresa Edile geom. LI Antonio, mai costituitasi).
Avuto riguardo alla peculiarità della vicenda, per come la stessa si è svolta in concreto, si stima equo compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Prima),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa tra le parti le spese di giudizio
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente FF
Ida Raiola, Consigliere, Estensore
Antonio Andolfi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/04/2015
IL SEGRETARIO