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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 07/02/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
s e n t e n z a
Nella persona del giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate da entrambe le parti nel rispetto del termine assegnato, nella causa iscritta al n. 3135/2021
R.G. controversie di lavoro promossa da
in persona del Commissario e Parte_1 Parte_2
rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mauro Scirè e
Alessandro Conigliaro ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in
Palermo in Via Abruzzi n. 10, giusta procura in atti;
- opponente -
c o n t r o
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Fulvio Licari ed Controparte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Enna in Via A. Diaz n. 5;
- opposto -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.11.2021, la parte ricorrente indicata in epigrafe propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 254/2021 del 15.10.2021 ( R.G.
N. 2518/2021) emesso da questo Tribunale e notificato in data 19.10.2021 col quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € Controparte_1 58.971,07, a titolo di emolumenti e indennità dovute dal mese di gennaio 2018 al mese di maggio 2021, oltre accessori e spese.
Deduceva a fondamento della domanda l'insussistenza di una idonea prova scritta ex art. 634 c.p.c. per essere le buste paga prodotte non ufficiali, bensì pro forma; di aver corrisposto all'opposta, prima della notifica del superiore decreto ingiuntivo, un acconto sulla retribuzione (all.to 9 fascicolo opponente); che in ogni caso, l'opposta non aveva reso la prestazione lavorativa dedotta nel periodo di riferimento in misura corrispondente a quanto indicato nei predetti prospetti paga pro forma.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposta che, prendendo atto del pagamento in acconto di €. 1.000,00 del 06.10.2021, contestava, nel merito, l'opposizione e ne chiedeva, pertanto, il rigetto.
La causa, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, istruita mediante l'escussione delle prove testimoniali ammesse, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 06.11.2024 per il deposito di note.
*** ** ***
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
È utile rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo deve essere inteso come giudizio ordinario di cognizione sul merito della pretesa creditoria, che ha inizio con la proposizione del ricorso, e non come mero giudizio di accertamento della validità del decreto ingiuntivo, cosicché sulla domanda dell'attore, già proposta nelle forme del procedimento monitorio, si deve statuire attraverso le forme del processo ordinario.
Ed invero, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. tra le altre Cass. civ. Sez. II Sent.,
10/09/2009, n. 19560), l'opposizione a decreto ingiuntivo, anche quando è proposta allo scopo di sostenere l'illegittimità del ricorso alla procedura sommaria, instaura comunque un giudizio di merito sul credito vantato e fatto valere dal ricorrente con la richiesta - che assume veste di domanda - del decreto di ingiunzione, ed il relativo giudizio, anche quando il decreto sia revocato sul presupposto che non poteva essere concesso, si conclude con una pronuncia di merito sulla dedotta pretesa.
Con riferimento al valore probatorio delle buste paga, recente giurisprudenza della
Corte di Cassazione ha chiarito che nei confronti del datore di lavoro le buste paga costituiscono piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa (legge nr. 4/1953), prevedente la obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite (articolo 2). La busta paga ha valore di piena prova circa le indicazioni in essa contenute solo quando sia chiara e non contraddittoria;
diversamente, ove in essa risulti la indicazione di altri fatti tendenti ad estinguere gli effetti dei credito del lavoratore riconosciuto nel documento (nella specie la indicazione di un controcredito del datore di lavoro per risarcimento del danno), essa è una fonte di prova soggetta alla libera valutazione del giudice, che dovrà estendersi al complesso dei fatti esposti nel documento (Cass. n. 2239/2017).
Nel caso di specie, le buste paga agli atti risultano chiare e non contraddittorie nell'esposizione dei dati relativi all'attività lavorativa svolta e alla sua remunerazione, così fornendo prova dei fatti costitutivi della pretesa per cui è causa.
Inoltre, in base a consolidati orientamenti della Suprema Corte, quanto all'efficacia probatoria delle buste paga - trattandosi di documenti formati dallo stesso datore di lavoro - i dati nelle stesse contenuti hanno una diversa efficacia probatoria a seconda del contesto in cui si utilizzano, cioè in particolare se a favore oppure contro il datore di lavoro: se la loro utilizzazione avviene in favore del datore di lavoro, non solo le buste paga devono essere regolamentari, ma i dati in essi contenuti possono essere validamente contestati dalla controparte, con eventuali contrari mezzi di difesa o semplicemente con specifiche deduzioni e argomentazioni dell'avvocato, che ne dimostrino l'inesattezza la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice (arg. ex Cass. 18 luglio 1985, n. 4243; Cass. 29 maggio 1998, n. 5361; Cass. 1 ottobre 2003, n. 14658; Cass. 26 aprile 2012, n. 6501); se, invece, sono utilizzate contro il datore di lavoro, data l'obbligatorietà del loro contenuto e della corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite e alla loro specifica normativa, le quietanze dei compensi corrisposti al lavoratore (prospetti - paga, buste-paga, strisce-paga e similari) fanno fede nei confronti del datore di lavoro per quanto riguarda gli elementi in essi indicati (arg. ex Cass. 21 gennaio 1989, n. 364, nonchè Cass. 17 settembre 2012, n.
15523; Cass. 11 marzo 2005, n. 5362; Cass. 17 maggio 2006, n. 11536) (cfr. Cass. n.
991/2016).
Pertanto, una volta che il lavoratore produca la busta paga emessa dal datore di lavoro,
è onere di quest'ultimo provare (se non l'avvenuta corresponsione delle differenze retributive di cui il lavoratore lamenti la mancata percezione) l'esistenza di altri fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito avversario ex art. 2697 c.c. (Tribunale di
Milano sentenza n. 2317/2015).
L'istituto opponente, nel caso di specie, non ha fornito tale prova limitandosi a dedurre
- del tutto genericamente e comunque senza offrire alcuna prova al riguardo - che i dati esposti nelle buste paga non corrispondessero all'effettiva attività lavorativa svolta dalla conformemente a quanto risulta dai registri presenze. CP_1
Tali deduzioni devono ritenersi, tuttavia, insufficienti a vincere la presunzione di corrispondenza tra la prestazione lavorativa svolta e quella riconosciuta dallo stesso datore di lavoro in busta paga soprattutto alla luce delle prove testimoniali espletate.
Ed infatti, il teste , dipendente dell'opponente con la qualifica di inserviente Tes_1
dal 1993 al marzo 2017 ( data del pensionamento), se da un lato conferma “ che le buste paga venivano redatte sulla base del registro presenze….almeno così è stato per me. Penso che questo succedeva anche per gli altri dipendenti”, dall'altro dichiara
“non riconosco i registri presenze che mi vengono mostrati”.
Nulla aggiungono al quadro probatorio così decritto, le dichiarazioni rese dal teste assistente spirituale dell'istituto opponente dal 07.12.2010 al Testimone_2
16.02.2023 e non legata all'Ente opponente da un rapporto di dipendenza (“Sono a conoscenza che le buste paga della Sig.ra venivano redatte sulla base CP_1
delle indicazioni fornite dalla stessa, almeno per quello che vedevo. Riconosco i registri presenze che mi vengono mostrati, che erano a disposizione del personale che firmava l'entrata e l'uscita”), né quelle rese dal teste , Testimone_3 consulente esterno dell'ente da ottobre 2019 ad agosto 2021, che nulla ha potuto riferire sulle modalità di formulazione delle buste paga, sull' eventuale corrispondenza tra le stesse ed il registro presenze e sull'obbligatorietà da parte dei dipendenti della sottoscrizione in entrata e in uscita dei registri stessi ( testualmente riferisce “Non mi risulta che la sig.ra si assentasse dal posto di lavoro;
preciso che Controparte_1
io andavo presso l'Istituto circa due volte a settimana, durante il COVID una, comunque gli altri giorni lavoravo da remoto e mi collegavo con la sig.ra
che era il mio referente presso la struttura e che mi forniva i dati CP_1
necessari per la redazione dei rendiconti che dovevo predisporre. Ricordo che la sig.ra
aveva un contratto a tempo determinato e che mi è capitato di Controparte_1
trovare la stessa in struttura anche quando non era formalmente sotto contratto.
Ogniqualvolta che mi recavo presso l'Opera ho sempre trovato la Parte_1
sig.ra , anche perché in sua assenza non avrei potuto svolgere Controparte_1
agevolmente il mio lavoro. Quando l'ho chiamata telefonicamente l'ho sempre trovata, ma preciso che chiamavo al suo cellulare. Non sono sicuro che la sig.ra CP_1
rispondeva al telefono dell'Istituto anche al di fuori dell'orario normale di
[...]
lavoro; posso dire invece che quando mi trovavo presso l'Istituto la stessa rispondeva al telefono anche durante il lavoro che svolgevamo insieme Confermo che ho lavorato con la sig.ra anche oltre le ore 16:30, anzi era normale perché Controparte_1
quando io mi recavo presso l'Istituto cercavo di ottimizzare il tempo e rimanevo sino a tardi. Confermo che in occasione della stesura dei bilanci dell'Istituto la sig.ra
si intratteneva al lavoro sino alle ore 20:00 e talora ben oltre tale Controparte_1
ora. Generalmente mi recavo in struttura il venerdì e la maggior parte delle volte c'era anche il Commissario ”.). Pt_3
Quanto alle dichiarazioni rese dal teste ( “Non è vero che la sig.ra Testimone_4
si allontanava dal posto di lavoro, anzi posso dire che la stessa era CP_1
sempre presente anche perché vi erano notevoli problemi da risolvere e tanto lavoro da fare. Confermo che la sig.ra quando voleva fruire di giorni di ferie CP_1
e/o di permessi avanzava debita richiesta scritta al fine di essere autorizzata in tal senso. Confermo che la sig.ra osservava scrupolosamente l'orario di CP_1
lavoro come previsto dal suo contratto individuale. Sul punto ero molto esigente e pretendevo che i dipendenti svolgessero con diligenza la loro attività lavorativa.
Confermo che quando c'era bisogno della sig.ra e lei non era CP_1
fisicamente presente presso l' veniva contattata al telefono Parte_1
dell'Istituto e si attivava senza indugio. Preciso che mi recavo presso l tre quattro Pt_4
volte a settimana, a volte anche di più e generalmente mi fermavo per tutta la mattinata, a volte anche il pomeriggio. Comunque, quando non ero presente presso
l' videochiamavo i dipendenti e anche la sig.ra per avere notizie. Pt_4 CP_1
Confermo che in occasione dell'organizzazione di manifestazioni ed eventi a beneficio degli ospiti dell' la sig.ra , nell'esecuzione dei Parte_1 CP_1
propri compiti, quando era necessario, lavorava ben oltre l'orario normale di lavoro contrattualmente previsto, nonostante io fossi contrario perché non potevamo pagare gli straordinari. Confermo che la sig.ra non ha mai chiesto il pagamento CP_1
degli straordinari. La mia presenza tre /quattro volte a settimana presso l è stata Pt_4
più che altro durante il periodo COVID e quando si organizzavano manifestazioni importanti. Comunque due /tre volte a settimana andavo sempre, di solito il martedì, giovedì e sabato”), le stesse sono da ritenersi attendibili ed oggettive, in quanto rese da un soggetto che fino al mese di agosto 2021 era Commissario Straordinario dell'istituto odierno opponente e che, già al momento in cui ha reso le suddette dichiarazioni non vantava più alcun interesse ai fatti per cui è causa (sì da sentirlo come teste e non in sede di interrogatorio formale non rivestendo più formalmente, quale rappresentante legale, il ruolo di “parte”), senza tralasciare che tutti i testi nulla riferiscono in ordine alla provenienza, all'attendibilità ed alla veridicità dei registri presenze.
È bene, in proposito, evidenziare che i registri presenze prodotti da parte opponente a sostegno delle proprie ragioni non contengono quei requisiti di autenticità, veridicità ed attendibilità richiesti per valere come prova legale, trattandosi di meri documenti di parte, oggetto di disconoscimento da parte di un dipendente dell' , e privi di timbro Pt_4 e/o sottoscrizione del datore di lavoro, sicchè alcuna valenza probatoria può riconoscersi agli stessi.
Per i motivi su esposti, l'opposizione non merita accoglimento. Ciò nondimeno, va comunque revocato il decreto ingiuntivo emesso per l'importo di euro 58.971,07, stante l'avvenuto versamento in corso di causa di un acconto sulla maggior somma ingiunta di euro 1.000,00, da ciò residuando un credito di euro 57.971,07, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Le statuizioni sulle spese seguono il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando:
- Rigetta l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 254/2021;
- Condanna in persona del Commissario Parte_1
Straordinario e rappresentante legale pro-tempore, a pagare a CP_1
per i titoli di cui in motivazione, la complessiva somma di euro 57.971,07,
[...]
oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €
3.800,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso, in Termini Imerese il 06.02.2025.
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
s e n t e n z a
Nella persona del giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate da entrambe le parti nel rispetto del termine assegnato, nella causa iscritta al n. 3135/2021
R.G. controversie di lavoro promossa da
in persona del Commissario e Parte_1 Parte_2
rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mauro Scirè e
Alessandro Conigliaro ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in
Palermo in Via Abruzzi n. 10, giusta procura in atti;
- opponente -
c o n t r o
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Fulvio Licari ed Controparte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Enna in Via A. Diaz n. 5;
- opposto -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.11.2021, la parte ricorrente indicata in epigrafe propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 254/2021 del 15.10.2021 ( R.G.
N. 2518/2021) emesso da questo Tribunale e notificato in data 19.10.2021 col quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € Controparte_1 58.971,07, a titolo di emolumenti e indennità dovute dal mese di gennaio 2018 al mese di maggio 2021, oltre accessori e spese.
Deduceva a fondamento della domanda l'insussistenza di una idonea prova scritta ex art. 634 c.p.c. per essere le buste paga prodotte non ufficiali, bensì pro forma; di aver corrisposto all'opposta, prima della notifica del superiore decreto ingiuntivo, un acconto sulla retribuzione (all.to 9 fascicolo opponente); che in ogni caso, l'opposta non aveva reso la prestazione lavorativa dedotta nel periodo di riferimento in misura corrispondente a quanto indicato nei predetti prospetti paga pro forma.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposta che, prendendo atto del pagamento in acconto di €. 1.000,00 del 06.10.2021, contestava, nel merito, l'opposizione e ne chiedeva, pertanto, il rigetto.
La causa, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, istruita mediante l'escussione delle prove testimoniali ammesse, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 06.11.2024 per il deposito di note.
*** ** ***
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
È utile rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo deve essere inteso come giudizio ordinario di cognizione sul merito della pretesa creditoria, che ha inizio con la proposizione del ricorso, e non come mero giudizio di accertamento della validità del decreto ingiuntivo, cosicché sulla domanda dell'attore, già proposta nelle forme del procedimento monitorio, si deve statuire attraverso le forme del processo ordinario.
Ed invero, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. tra le altre Cass. civ. Sez. II Sent.,
10/09/2009, n. 19560), l'opposizione a decreto ingiuntivo, anche quando è proposta allo scopo di sostenere l'illegittimità del ricorso alla procedura sommaria, instaura comunque un giudizio di merito sul credito vantato e fatto valere dal ricorrente con la richiesta - che assume veste di domanda - del decreto di ingiunzione, ed il relativo giudizio, anche quando il decreto sia revocato sul presupposto che non poteva essere concesso, si conclude con una pronuncia di merito sulla dedotta pretesa.
Con riferimento al valore probatorio delle buste paga, recente giurisprudenza della
Corte di Cassazione ha chiarito che nei confronti del datore di lavoro le buste paga costituiscono piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa (legge nr. 4/1953), prevedente la obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite (articolo 2). La busta paga ha valore di piena prova circa le indicazioni in essa contenute solo quando sia chiara e non contraddittoria;
diversamente, ove in essa risulti la indicazione di altri fatti tendenti ad estinguere gli effetti dei credito del lavoratore riconosciuto nel documento (nella specie la indicazione di un controcredito del datore di lavoro per risarcimento del danno), essa è una fonte di prova soggetta alla libera valutazione del giudice, che dovrà estendersi al complesso dei fatti esposti nel documento (Cass. n. 2239/2017).
Nel caso di specie, le buste paga agli atti risultano chiare e non contraddittorie nell'esposizione dei dati relativi all'attività lavorativa svolta e alla sua remunerazione, così fornendo prova dei fatti costitutivi della pretesa per cui è causa.
Inoltre, in base a consolidati orientamenti della Suprema Corte, quanto all'efficacia probatoria delle buste paga - trattandosi di documenti formati dallo stesso datore di lavoro - i dati nelle stesse contenuti hanno una diversa efficacia probatoria a seconda del contesto in cui si utilizzano, cioè in particolare se a favore oppure contro il datore di lavoro: se la loro utilizzazione avviene in favore del datore di lavoro, non solo le buste paga devono essere regolamentari, ma i dati in essi contenuti possono essere validamente contestati dalla controparte, con eventuali contrari mezzi di difesa o semplicemente con specifiche deduzioni e argomentazioni dell'avvocato, che ne dimostrino l'inesattezza la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice (arg. ex Cass. 18 luglio 1985, n. 4243; Cass. 29 maggio 1998, n. 5361; Cass. 1 ottobre 2003, n. 14658; Cass. 26 aprile 2012, n. 6501); se, invece, sono utilizzate contro il datore di lavoro, data l'obbligatorietà del loro contenuto e della corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite e alla loro specifica normativa, le quietanze dei compensi corrisposti al lavoratore (prospetti - paga, buste-paga, strisce-paga e similari) fanno fede nei confronti del datore di lavoro per quanto riguarda gli elementi in essi indicati (arg. ex Cass. 21 gennaio 1989, n. 364, nonchè Cass. 17 settembre 2012, n.
15523; Cass. 11 marzo 2005, n. 5362; Cass. 17 maggio 2006, n. 11536) (cfr. Cass. n.
991/2016).
Pertanto, una volta che il lavoratore produca la busta paga emessa dal datore di lavoro,
è onere di quest'ultimo provare (se non l'avvenuta corresponsione delle differenze retributive di cui il lavoratore lamenti la mancata percezione) l'esistenza di altri fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito avversario ex art. 2697 c.c. (Tribunale di
Milano sentenza n. 2317/2015).
L'istituto opponente, nel caso di specie, non ha fornito tale prova limitandosi a dedurre
- del tutto genericamente e comunque senza offrire alcuna prova al riguardo - che i dati esposti nelle buste paga non corrispondessero all'effettiva attività lavorativa svolta dalla conformemente a quanto risulta dai registri presenze. CP_1
Tali deduzioni devono ritenersi, tuttavia, insufficienti a vincere la presunzione di corrispondenza tra la prestazione lavorativa svolta e quella riconosciuta dallo stesso datore di lavoro in busta paga soprattutto alla luce delle prove testimoniali espletate.
Ed infatti, il teste , dipendente dell'opponente con la qualifica di inserviente Tes_1
dal 1993 al marzo 2017 ( data del pensionamento), se da un lato conferma “ che le buste paga venivano redatte sulla base del registro presenze….almeno così è stato per me. Penso che questo succedeva anche per gli altri dipendenti”, dall'altro dichiara
“non riconosco i registri presenze che mi vengono mostrati”.
Nulla aggiungono al quadro probatorio così decritto, le dichiarazioni rese dal teste assistente spirituale dell'istituto opponente dal 07.12.2010 al Testimone_2
16.02.2023 e non legata all'Ente opponente da un rapporto di dipendenza (“Sono a conoscenza che le buste paga della Sig.ra venivano redatte sulla base CP_1
delle indicazioni fornite dalla stessa, almeno per quello che vedevo. Riconosco i registri presenze che mi vengono mostrati, che erano a disposizione del personale che firmava l'entrata e l'uscita”), né quelle rese dal teste , Testimone_3 consulente esterno dell'ente da ottobre 2019 ad agosto 2021, che nulla ha potuto riferire sulle modalità di formulazione delle buste paga, sull' eventuale corrispondenza tra le stesse ed il registro presenze e sull'obbligatorietà da parte dei dipendenti della sottoscrizione in entrata e in uscita dei registri stessi ( testualmente riferisce “Non mi risulta che la sig.ra si assentasse dal posto di lavoro;
preciso che Controparte_1
io andavo presso l'Istituto circa due volte a settimana, durante il COVID una, comunque gli altri giorni lavoravo da remoto e mi collegavo con la sig.ra
che era il mio referente presso la struttura e che mi forniva i dati CP_1
necessari per la redazione dei rendiconti che dovevo predisporre. Ricordo che la sig.ra
aveva un contratto a tempo determinato e che mi è capitato di Controparte_1
trovare la stessa in struttura anche quando non era formalmente sotto contratto.
Ogniqualvolta che mi recavo presso l'Opera ho sempre trovato la Parte_1
sig.ra , anche perché in sua assenza non avrei potuto svolgere Controparte_1
agevolmente il mio lavoro. Quando l'ho chiamata telefonicamente l'ho sempre trovata, ma preciso che chiamavo al suo cellulare. Non sono sicuro che la sig.ra CP_1
rispondeva al telefono dell'Istituto anche al di fuori dell'orario normale di
[...]
lavoro; posso dire invece che quando mi trovavo presso l'Istituto la stessa rispondeva al telefono anche durante il lavoro che svolgevamo insieme Confermo che ho lavorato con la sig.ra anche oltre le ore 16:30, anzi era normale perché Controparte_1
quando io mi recavo presso l'Istituto cercavo di ottimizzare il tempo e rimanevo sino a tardi. Confermo che in occasione della stesura dei bilanci dell'Istituto la sig.ra
si intratteneva al lavoro sino alle ore 20:00 e talora ben oltre tale Controparte_1
ora. Generalmente mi recavo in struttura il venerdì e la maggior parte delle volte c'era anche il Commissario ”.). Pt_3
Quanto alle dichiarazioni rese dal teste ( “Non è vero che la sig.ra Testimone_4
si allontanava dal posto di lavoro, anzi posso dire che la stessa era CP_1
sempre presente anche perché vi erano notevoli problemi da risolvere e tanto lavoro da fare. Confermo che la sig.ra quando voleva fruire di giorni di ferie CP_1
e/o di permessi avanzava debita richiesta scritta al fine di essere autorizzata in tal senso. Confermo che la sig.ra osservava scrupolosamente l'orario di CP_1
lavoro come previsto dal suo contratto individuale. Sul punto ero molto esigente e pretendevo che i dipendenti svolgessero con diligenza la loro attività lavorativa.
Confermo che quando c'era bisogno della sig.ra e lei non era CP_1
fisicamente presente presso l' veniva contattata al telefono Parte_1
dell'Istituto e si attivava senza indugio. Preciso che mi recavo presso l tre quattro Pt_4
volte a settimana, a volte anche di più e generalmente mi fermavo per tutta la mattinata, a volte anche il pomeriggio. Comunque, quando non ero presente presso
l' videochiamavo i dipendenti e anche la sig.ra per avere notizie. Pt_4 CP_1
Confermo che in occasione dell'organizzazione di manifestazioni ed eventi a beneficio degli ospiti dell' la sig.ra , nell'esecuzione dei Parte_1 CP_1
propri compiti, quando era necessario, lavorava ben oltre l'orario normale di lavoro contrattualmente previsto, nonostante io fossi contrario perché non potevamo pagare gli straordinari. Confermo che la sig.ra non ha mai chiesto il pagamento CP_1
degli straordinari. La mia presenza tre /quattro volte a settimana presso l è stata Pt_4
più che altro durante il periodo COVID e quando si organizzavano manifestazioni importanti. Comunque due /tre volte a settimana andavo sempre, di solito il martedì, giovedì e sabato”), le stesse sono da ritenersi attendibili ed oggettive, in quanto rese da un soggetto che fino al mese di agosto 2021 era Commissario Straordinario dell'istituto odierno opponente e che, già al momento in cui ha reso le suddette dichiarazioni non vantava più alcun interesse ai fatti per cui è causa (sì da sentirlo come teste e non in sede di interrogatorio formale non rivestendo più formalmente, quale rappresentante legale, il ruolo di “parte”), senza tralasciare che tutti i testi nulla riferiscono in ordine alla provenienza, all'attendibilità ed alla veridicità dei registri presenze.
È bene, in proposito, evidenziare che i registri presenze prodotti da parte opponente a sostegno delle proprie ragioni non contengono quei requisiti di autenticità, veridicità ed attendibilità richiesti per valere come prova legale, trattandosi di meri documenti di parte, oggetto di disconoscimento da parte di un dipendente dell' , e privi di timbro Pt_4 e/o sottoscrizione del datore di lavoro, sicchè alcuna valenza probatoria può riconoscersi agli stessi.
Per i motivi su esposti, l'opposizione non merita accoglimento. Ciò nondimeno, va comunque revocato il decreto ingiuntivo emesso per l'importo di euro 58.971,07, stante l'avvenuto versamento in corso di causa di un acconto sulla maggior somma ingiunta di euro 1.000,00, da ciò residuando un credito di euro 57.971,07, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Le statuizioni sulle spese seguono il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando:
- Rigetta l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 254/2021;
- Condanna in persona del Commissario Parte_1
Straordinario e rappresentante legale pro-tempore, a pagare a CP_1
per i titoli di cui in motivazione, la complessiva somma di euro 57.971,07,
[...]
oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €
3.800,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso, in Termini Imerese il 06.02.2025.
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo