Articolo 17 della Legge 16 maggio 1956, n. 493
Articolo 16Articolo 18
Versione
27 giugno 1956
Art. 17. Controllo del materiale di arredamento dei seggi

Invio al Comune dei timori elettorali.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il sindaco od un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta la esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni.
Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, ogni elettore puo' ricorrere al prefetto, perche', ove ne sia il caso, provveda a fare eseguire, anche a mezzo di apposito commissario le operazioni di cui al comma precedente.
La Prefettura provvede ad inviare ai sindaci, insieme con il pacco delle schede di votazione, i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni, non oltre il terzo giorno antecedente quello della elezione.
Entrata in vigore il 27 giugno 1956