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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/03/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2161/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Rossella Milone Presidente
Beatrice Siccardi Consigliere
Emanuela Rizzi Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo di cui sopra, promosso da: da
(P. VA ) rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Donini ed Parte_1 P.VA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Milano, Piazza S. Erasmo n. 4, giusta procura in atti
Ricorrente contro
P. VA ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti F. Patrizia Suma Controparte_1 P.VA_2
e Mikaela Sposato ed elettivamente domiciliata presso la sede della società sita in Milano, Piazzale
Cadorna n. 14, giusta procura in atti
Resistente
Nonché
(P. VA rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Ilario Controparte_2 P.VA_3
Maria Viani ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura Regionale sita in Milano,
Piazza Città di Lombardia n. 1, giusta procura in atti pagina 1 di 15 Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
Voglia l'Ecc.ma Corre d'Appello, per le ragioni di cui in narrativa:
1. determinare l'indennizzo spettante alla ricorrente conseguente al decreto di Parte_1
esproprio in autentica dott. di Milano, Rep. 314, Registrazione Volume 3v n. 6 Persona_1
Registrato in data 18 maggio 2023 a agli atti di occupazione propedeutici, nei seguenti termini:
(i) quanto all'indennità di espropriazione ai sensi dell'art. 40 D.P.R. 327/2001: si chiede la stessa venga determinata in € 40.990,00 come esposto al punto 72 (i) che precede;
(ii) quanto all'indennità per l'occupazione ai sensi dell'art. 50 D.P.R. 327/2001 relative alle aree non oggetto di esproprio: si chiede che la stessa venga determinata in € 9.166,67 come esposto al punto 72
(ii);
(iii) quanto all'indennità per l'occupazione ai sensi dell'articolo 22 bis comma 5, comma 1, D.P.R.
327/2001: si chiede che la stessa venga determinata in € 13.378,68 come esposto al punto 72 (iii);
(iv) quanto all'indennità per l'imposizione della servitù di cui all'art. 29 che precede, ai sensi dell'articolo 44 D.P.R. 32/2001: si chiede che la stessa venga determinata € 10.000,00 come esposto al punto 72 (iv).
2. Per l'effetto condannare in solido o, in subordine, partitamente:
, con sede in Milano, Piazza Citta Lombardia, 1, C.F. , in Controparte_2 P.VA_3
persona del Presidente pro-tempore e con sede di Milano, Piazzale Cadorna, Controparte_1
14, C.F./P.VA , in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare a P.VA_2 Pt_1 la sommatoria degli importi di cui ai punti da (i) e (iv) che precedono, per totali € 73.535,35,
[...]
oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo, o a corrispondere il diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
3. Qualora l'Ecc.ma Corte d'Appello non ritenesse di ordinare il pagamento diretto a Parte_1 dell'importo di € 73.535,35, o dell'importo dalla stessa diversamente determinato, si chiede venga ordinato il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della differenza tra il superiore importo liquidato in sede giudiziaria e quello fissato in via amministrativa (€ 4.058,13 – v. punto 41 che precede), con contestuale ordine che l'intero importo così depositato venga svincolato a favore di
Parte_1
pagina 2 di 15 4. Voglia, altresì, l'Ecc.ma Corte d'Appello adita condannare i convenuti alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dai D.M. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori).
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza:
Nel merito: respingere le domande proposte dalla ricorrente e per l'effetto confermare la stima operata da . CP_1
In ogni caso: Con vittoria di spese diritti e onorari
Per : Controparte_2
Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello adìta, respinta ogni diversa domanda ed eccezione così giudicare:
In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza della domanda di condanna in solido di
[...]
al pagamento dell'importo derivante da una eventuale rideterminazione delle indennità CP_2
spettanti a in ragione resistente;
Parte_1
Nel merito: respingere tutte le domande formulate con il ricorso introduttivo, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
In via istruttoria: con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nel prosieguo del giudizio.
Con vittoria di spese e onorari.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società è proprietaria di alcuni immobili nel Comune di Cormano, tra cui due uffici del Parte_1
fabbricato sito al civico 7 della Via Giotto ed un parcheggio scoperto al civico 1 della medesima strada.
Con delibera n. X/6733 del 19 giugno 2017, la approvava il progetto definitivo Controparte_2
relativo al potenziamento della tratta ferroviaria Milano Affori-Varedo, prima fase funzionale, relativa al terzo binario della tratta Milano Affori-Cusano Milanino in concessione a (vd. Controparte_1
doc. 1 parte ricorrente).
Il progetto coinvolgeva anche una parte dell'area destinata a parcheggio di proprietà della società
occupante la particella 314 e censita al Catasto terreni come ente urbano. Parte_1
pagina 3 di 15 Successivamente, con decreto di occupazione d'urgenza e di occupazione temporanea n. 1636 del 6 marzo 2019 emesso da Ferrovie Nord S.p.a. veniva disposta l'occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio, l'occupazione temporanea di una parte dell'area destinata a parcheggio e l'imposizione di servitù per la realizzazione dell'opera sopra indicata.
L'immissione in possesso avveniva in data 3 aprile 2019, allorquando e Pt_1 CP_1
procedevano a redigere lo stato di consistenza dei beni occupati sottoscrivendo un verbale riportante quanto segue: “Si constata che l'aerea oggetto di occupazione è utilizzata a parcheggio ed è pavimentata in parte con autobloccanti e in parte in ghiaia. L'area è delimitata da recinzioni di tipo ferroviario e da rete metallica plastificata con paletti di cemento e lato via Giotto con recinzione in acciaio zincato e muretto in cemento armato. La proprietà chiede di allegare documentazione comprovante la diversa valutazione dell'area. Detta documentazione sottoscritta dalla parte diventa parte integrante del presente verbale” (doc. 4 parte ricorrente).
Con denuncia di variazione del 19 aprile 2019, la ricorrente proponeva la denuncia di variazione al catasto per costituire nuovi posti auto sull'area oggetto di esproprio e di occupazione temporanea1 (all.
10 parte ricorrente).
Con denuncia di variazione catastale presentata da in data 4.08.2022, venivano soppressi i CP_1
mappali di proprietà di identificati al Fg. 15, mapp. 314, Sub. 5 e 6, con relativa costituzione del Pt_1
mapp. 374, sub. 701, fg. 15, di mq 24 (doc. 11 parte resistente).
Con ulteriore denuncia di variazione catastale presentata da in data 04.08.2022 venivano CP_1
soppressi i mappali di proprietà di identificati al Fg. 15, mapp. 314, Sub. 9 e 10, con relativa Pt_1
costituzione del mapp. 374, sub. 703, fg. 15, di mq 24 (doc. 12 parte resistente).
Infine, con denuncia di variazione catastale presentata da in data 09.08.2022 veniva CP_1
soppressa una parte del mappale di proprietà di identificato al Fg. 15, mapp. 374, sub. 2, con Pt_1
relativa costituzione del mappale 374, sub. 702, Fg. 15, di mq 33 (doc. 13 e 14 parte resistente).
Con comunicazione a mezzo PEC del 23 aprile 2019 (doc. 7 parte ricorrente), la ricorrente contestava le stime operate da con il decreto di occupazione d'urgenza e di occupazione temporanea, CP_1 perché basate su un valore dell'area calcolato alla stregua di una area agricola (30,00/mq) e non come area a parcheggio, chiedendo, dunque, una ridefinizione del valore di indennizzo espropriativo, utilizzando come parametro quello di € 10.000,00 per posto auto.
Con comunicazione PEC del 22 agosto 2019 (doc. 8 parte ricorrente) rigettava la richiesta CP_1 di indennizzo avanzata da rappresentando come la richiesta di indennizzo pari ad € 10.000 a Pt_1 posto auto non fosse accoglibile poiché “al momento dell'immissione in possesso, avvenuta in data 3 aprile 2019, l'area risultava destinata unicamente a parcheggio. La costituzione catastale dei singoli posto auto, infatti, è avvenuta successivamente e più precisamente in data 18 aprile 2019, come si evince dalla documentazione da Voi allegata”.
In data 3 luglio 2023, notificava alla società ricorrente il decreto di esproprio del 10 CP_1 maggio 2023 e, contestualmente, quantificava un'indennità definitiva di esproprio pari a complessivi €
4.058,13, così suddivisi:
− Euro 2.430,00 a titolo di indennità di esproprio: 30,00/mq moltiplicato per gli 81 mq effettivamente espropriati, in relazione ai mappali 374 sub 701-702-703;
− Euro 550,00 a titolo di indennità di occupazione ex art. 50 T.U.E.: Euro 30,00/mq*1/12*33
(mesi di occupazione dal 03/04/2019 al 15/12/2021)*80 (mq di occupazione);
− Euro 793,13 a titolo di indennità di occupazione d'urgenza ex art. 22-bis T.U.E., ossia Euro
30,00/mq*1/12*47 (mesi di occupazione d'urgenza) *81 (mq di occupazione);
− Euro 285,00 a titolo di indennità per imposizione di servitù ex art. 44 T.U.E.: Euro
30,00/mq*1/2* 19 (mq asserviti).
Con ricorso ex art. 281 sexies c.p.c. adiva questa Corte citando in giudizio Parte_1 [...]
e , chiedendo la determinazione dell'indennizzo spettante alla stessa. CP_2 Controparte_1
In particolare, chiedeva la rideterminazione delle seguenti indennità:
i) l'indennità di espropriazione, poiché quantificata erroneamente, mediante utilizzo dei criteri di cui all'art. 40 D.P.R. n. 327/2001 (utilizzabili nel caso di esproprio di un'area non edificabile), in quanto
“la destinazione dell'area espropriata è quella di parcheggio, e così veniva usata, e che è indifferente che l'area fosse o non fosse censita in singoli posti auto, deve determinarsi il controvalore liquidabile alla ricorrente” (pag. 11 del ricorso);
ii) l'indennità per l'occupazione ai sensi dell'art. 49 D.P.R. 327/2001 relativa alle aree non oggetto di esproprio;
iii) l'indennità per l'occupazione ai sensi dell'art. 22 bis, comma 5, D.P.R. 327/2001; iv) l'indennità per l'imposizione della servitù di cui all'art. 44 D.P.R. 327/2001.
pagina 5 di 15 Si costituiva in giudizio instando per il rigetto delle domande formulate da parte Controparte_1 ricorrente e chiedendo alla Corte di confermare l'entità delle indennità liquidate a con il Parte_1 decreto d'esproprio.
Del pari, si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la propria carenza Controparte_2
di legittimazione passiva poiché estranea al procedimento di espropriazione.
Nel merito, associandosi alle considerazioni mosse da chiedeva il rigetto delle Controparte_1
domande di parte ricorrente.
Questa Corte, verificata la regolarità del contraddittorio, con ordinanza del 13.02.2024 disponeva CTU conferendo l'incarico al CTU e formulando il seguente quesito: “Esaminati gli atti e i Persona_2
documenti prodotti dalla parte ricorrente, nonché gli eventuali ulteriori documenti che le parti potranno concordemente produrre in sede di consulenza, effettuati i sopralluoghi del caso, compiuti tutti gli accertamenti necessari ed opportuni, anche eventualmente mediante accessi presso i pubblici uffici, sentiti i consulenti di parte, se nominati, e comunque nel rispetto del contraddittorio, dica il
CTU, individuati e descritti i beni interessati dalla vicenda ablativa per cui è causa, quale sia il giusto ammontare della indennità dovuta al ricorrente, avuto riguardo alla loro destinazione ed alla loro conformazione al momento dell'avio della procedura espropriativa, e ciò tenendo conto di tutti i criteri di legge e di tutte le circostanze del caso concreto (valore venale, natura e destinazione dei beni, loro mercato, caratteristiche, conformazione e contesto, eventuali reliquati e diminuzione di valore, ecc.)”.
All'esito dell'espletamento dell'attività istruttoria, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla legittimazione passiva di . Controparte_2
Preliminarmente, questa Corte ritiene di disattendere l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva sollevata da Controparte_2
La resistente a sostegno della propria eccezione di carenza di legittimazione Controparte_2
passiva, ha argomentato come non vi fosse alcuna impugnazione di qualsivoglia provvedimento regionale da parte della ricorrente, la quale si era limitata ad impugnare il decreto di esproprio per pubblica utilità emesso da in data 10 maggio 2023. CP_1
Esponeva, dunque, che l'attività di esproprio andava considerata alla stregua di un fatto imputabile esclusivamente al Concessionario, , nella sua veste di autorità espropriante deducendo, CP_1
infine, che nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso proposto da andrebbe Parte_1 necessariamente applicato l'articolo 16 della D.G.R. n. X/4823 del 15 febbraio 2016 (“Responsabilità
pagina 6 di 15 del Concessionario”), il quale prevede espressamente che “Il Concessionario dichiara di sollevare e tenere indenne da qualunque responsabilità nei confronti di terzi esclusivamente Controparte_2 per fatti imputabili al Concessionario nell'esercizio della Concessione”.
Ebbene, occorre sul punto richiamare il principio generale per cui “nelle controversie relative a rituale conclusione del procedimento ablatorio mediante decreto di esproprio l'individuazione del soggetto tenuto al pagamento dell'indennità di esproprio va effettuata con esclusivo riferimento al decreto ablativo, spettando tale legittimazione, segnatamente, al solo soggetto a cui favore ed a beneficio del quale risulta adottato il corrispondente provvedimento, anche quando, a norma della L. 22 ottobre
1971, n. 865, artt. 35 e 60, gli atti espropriativi, e quelli in specie necessari a conseguire il provvedimento dinanzi indicato, siano delegati, ma in nome e per conto del delegante, ad istituti o a cooperative incaricati della realizzazione del relativo programma edilizio, posto che, in tal caso,
l'attività dei delegati, esaurendosi nei limiti sopra indicati, resta pur sempre riferibile al medesimo delegante” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 539 del 16/01/2004; v. anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12153 del 24/05/2007; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19048 del 10/07/2008; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13456 del
20/06/2011; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24355 del 29/10/2013; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14780 del
10/07/2020).
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, in particolare, “nell'ipotesi di concorso di più enti nell'attuazione delle opere pubbliche, il soggetto tenuto al pagamento dell'indennità e legittimato passivo dell'opposizione alla stima va generalmente individuato nel beneficiario dell'espropriazione come risultante dal decreto ablatorio, salvo che dal decreto stesso non emerga che il potere ed il compito di procedere all'acquisizione delle aree e di promuovere e curare direttamente le necessarie procedure espropriative, agendo in nome proprio, sia stato affidato ad altro ente con accollo dei relativi oneri. Peraltro, perché si abbia un simile effetto, non essendo sufficiente un mero accordo interno tra l'espropriante e l'affidatario della realizzazione dell'opera pubblica, occorrono una previsione di legge o un atto amministrativo a rilevanza esterna (delegazione amministrativa, affidamento improprio, concessione traslativa) i quali abbiano trasferito al privato non solo
l'esecuzione di attività preparatorie o successive agli atti ablatori, o la facoltà di chiedere all'autorità amministrativa la emissione di singoli atti del procedimento espropriativo, ma anche quella di compiere tali atti direttamente "in nome e per conto proprio" (Cfr. Cassazione civile sez. I,
26/05/2022, n.17058, la quale che a sua volta ha richiamato sul punto: Cass. n. 20827/2010; Cass.
27082/2019).
pagina 7 di 15 Nel caso di specie, il decreto di esproprio del 10 maggio 2023 è stato emanato da e Controparte_1 con lo stesso è stata disposta “l'espropriazione definitiva degli immobili sotto indicati, siti in comune di
Cormano, ai sensi degli art. 20 comma 6, 8 e 14, art. 23 ed art. 26 comma 1, disponendo il passaggio del diritto di proprietà a favore di:
- con sede in Milano C.F. , proprietaria;
Controparte_2 P.VA_3
- on sede in Milano C.F. , concessionaria”. Controparte_1 P.VA_2
Dunque, se da un lato l'ente espropriante in qualità di concessionario-gestore Controparte_1 dell'infrastruttura ferroviaria, ha il compito di svolgere le attività di progettazione, stazione appaltante, autorità espropriante – come emerge dai vari provvedimenti preordinati al decreto di esproprio e dal decreto di esproprio medesimo, tutti emessi da - direzione lavori, collaudo e messa in Controparte_1 esercizio degli interventi infrastrutturali da realizzarsi sulla rete ferroviaria regionale, dall'altro lato, è la a risultare proprietaria della tratta ferroviaria d'interesse, e dunque ultima Controparte_2
beneficiaria.
Come allegato dalla medesima Regione l'art. 9 dell'atto di concessione a , CP_2 Controparte_1 adottato nell'ambito della D.G.R. n. X/4823 del 15 febbraio 2016, prevede, difatti, che alla cessazione dell'efficacia della Concessione, i beni affidatigli devono essere restituiti al Concedente, così come i beni acquistati dal Concessionario – a proprie spese o con parziale contributo pubblico – ma funzionali all'esercizio ferroviario (vd. doc. 1 allegato dalla resistente Regione pag. 18). CP_2
Né ha allegato l'assunzione con efficacia esterna (prevista da una norma di legge o Controparte_2
da un provvedimento amministrativo) degli obblighi indennitari da parte della concessionaria, essendosi limitata ad allegare che l'art. 10, comma 1 del contratto di programma incorso fra le parti prevedeva che “ , in qualità di Concessionario della rete ferroviaria regionale, ha il CP_1
compito di svolgere le attività di progettazione, stazione appaltante, autorità espropriante, direzione lavori, collaudo e messa in esercizio degli interventi infrastrutturali da realizzarsi sulla rete ferroviaria regionale, inseriti nel Contratto di Programma”.
Conseguentemente, l'azione della ricorrente relativa all'accertamento della quantificazione Pt_1 delle varie indennità riconosciute nell'ambito della procedura ablativa, può legittimamente essere rivolta sia nei confronti dell'ente espropriante sia nei confronti di Controparte_1 [...]
per le ragioni appena illustrate. CP_2
A ciò non osta la previsione dell'articolo 16 all'interno dell'atto di concessione, a mente del quale “Il
Concessionario dichiara di sollevare e tenere indenne da qualunque Controparte_2
pagina 8 di 15 responsabilità nei confronti di terzi esclusivamente per fatti imputabili al Concessionario nell'esercizio della Concessione”, trattandosi di un eventuale obbligo di manleva, a carico di , relativo, CP_1 per l'appunto, a fatti imputabili a nell'esercizio della concessione, e non già in relazione CP_1
al procedimento ablativo.
Venendo, dunque, al merito della controversia, si osserva quanto segue.
Sull'indennità di espropriazione
Attraverso il proprio ricorso, chiede alla Corte di voler rideterminare l'indennità di Parte_1
espropriazione, poiché quantificata erroneamente nel decreto di esproprio, mediante utilizzo dei criteri di cui all'art. 40 D.P.R. n. 327/2001 (utilizzabili nel caso di esproprio di un'area non edificabile),
Assume, dunque, l'erroneità dei criteri di calcolo utilizzati in quanto “la destinazione dell'area espropriata è quella di parcheggio, e così veniva usata, e che è indifferente che l'area fosse o non fosse censita in singoli posti auto”.
e evidenziano entrambe la correttezza dell'importo determinato a Controparte_1 Controparte_2 titolo di indennità di esproprio a pari ad € 2.430,00.
evidenzia, in particolare, che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo rilevato che la CP_1 valutazione della natura del bene va effettuata al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e che, nel caso di specie, al momento dell'apposizione del vincolo, avvenuta in data
19.06.2016, l'area aveva destinazione urbanistica F (area a destinazione a parcheggio), ma sulla stessa non erano accatastati posti auto.
L'accatastamento, continua la resistente, deve essere equiparato ad una miglioria opportunistica, della quale non si deve tenere conto ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio ai sensi dell'art. 32 T.U.E.
Ebbene, sul punto può osservarsi che la giurisprudenza di legittimità ritiene che “In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'attuale sistema indennitario e risarcitorio è fondato sul valore venale del bene, applicabile non soltanto ai suoli edificabili, da ritenersi tali sulla base del criterio dell'edificabilità legale ma anche, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011, ai suoli inedificabili, assumendo rilievo per tale ultima categoria ai fini indennitari e risarcitori la possibilità di utilizzazioni intermedie tra l'agricola e l'edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative etc.), sempre che siano assentite dalla normativa vigente sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative.” (Cass. 06/09/2021 n. 24005).
pagina 9 di 15 Prescindendo dall'accatastamento dei posti auto, dunque, la corretta determinazione dell'indennità di espropriazione dell'area ad oggetto presuppone che si tenga in considerazione la destinazione urbanistica del bene la quale pacificamente è sempre stata a parcheggi e non di natura agricola.
Il CTU ha determinato l'indennità di esproprio in € 28.000, sulla base delle seguenti condivisibili motivazioni: “Il bene oggetto di stima è una porzione di un'area a parcheggio scoperto di proprietà di ubicata a sud del territorio del Comune di Cormano in contesto periferico. L'area era stata Parte_1 acquistata da nel novembre del 2018, successivamente all'apposizione del vincolo Parte_1 preordinato all'esproprio (giugno 2017). All'epoca la destinazione urbanistica del bene era definita dal Piano dei Servizi come “Aree a parcheggio (P)” dove lo strumento urbanistico prevedeva la possibilità di realizzare superfici destinate alla sosta, temporanea o prolungata, dei veicoli ed i relativi spazi di accesso e di manovra (art.44 NTA del Piano delle Regole). In merito all'epoca della stima il riferimento è il maggio del 2023 (data di emanazione del decreto di esproprio n° 314 del 10/05/2023).
Il valore di mercato per i posti auto esterni è stato rilevato con apposita indagine di mercato per un ammontare di 7.000,00 €/posto auto corrispondenti a 560,00 €/m2. L'area di proprietà (Foglio Pt_1
15 particella 314) aveva inizialmente una superficie di 460 m2 che gli permetteva di ospitare 22 posti auto standard (considerando anche gli spazi di manovra). Il valore di mercato dell'area può essere parametrato in virtù del numero dei posti auto di dimensione standard pari a 12,5 m2 (5 x 2,5 m).
Valore dell'area ante esproprio: 22 x 12,5 m2 x 560 €/m2 = € 154.000,00 Il valore unitario dell'area
(comprensivo degli spazi di manovra) riferito alla superficie iniziale di 460 m2 risulta pari a 334,78
€/m2 . In seguito all'esproprio è stata rimossa una superficie di circa 81 m2 la cui sottrazione ha comportato la perdita di 4 posti auto standard, da cui risultano 18 posti auto residui alla realizzazione dell'ampliamento ferroviario. Valore delle aree (post esproprio): 18 x 12,5 m2 x 560 €/m2 = €
126.000,00 Il valore unitario dell'area in seguito all'esproprio (comprensivo degli spazi di manovra) riferito alla sua superficie residua è quindi pari a: Superficie espropriata: 81 m2 Superficie residua:
460 m2 - 81 m2 = 379 m2 Valore unitario dell'area (post esproprio): € 126.000,00: 379 m2 = 332,45
m2”
Ha pertanto concluso in siffatta maniera: “L'indennità per la superficie espropriata (81 m2) è stata calcolata come differenza di valore dell'area prima della realizzazione dell'infrastruttura e dopo la costruzione della linea ferroviaria. Perdita di valore dell'area: € 154.000,00 - € 126.000,00 = €
28.000,00 L'indennità di € 28.000,00 riferita alla superficie espropriata di 81 m2 (comprensiva di 4
pagina 10 di 15 posti auto e dello spazio di manovra) corrisponde ad un valore unitario di 345,68 €/m” (vd. pag. 15 della consulenza tecnica d'ufficio).
Le valutazioni del CTU appaiono convincenti, in quanto sorrette da adeguata motivazione, immune da vizi logici, e fondate su elementi di raffronto oggettivi e documentati, di cui il consulente ha dato esaustivamente conto.
L'indennità di esproprio spettante a deve, perciò, essere quantificata in 28.000,00 euro. Parte_1
Sulle restanti indennità
La rideterminazione dell'indennità d'esproprio comporta la necessità di rideterminare anche l'importo spettante alla parte ricorrente per le restanti indennità.
Sull'indennità per l'occupazione d'urgenza ex art. 22 bis D.P.R. 327/2001.
In ordine all'indennità dovuta da e per l'occupazione d'urgenza ex CP_1 Controparte_2 art. 22 bis D.P.R. 327/2011 delle aree sottoposte a procedura espropriativa, va detto che l'immissione in possesso da parte di è avvenuta in data 3 aprile 2019 e il decreto di esproprio è stato CP_1 emesso in data 10 maggio 2023. Conseguentemente l'occupazione dei terreni preordinati all'esproprio
è durata 1498 giorni.
Il CTU nominato ha dunque correttamente quantificato l'indennità spettante per l'occupazione di tali aree secondo il calcolo stabilito dall'art. 50 comma 1 TUE, al quale rinvia l'art. 22 bis TUE2.
A seguire il calcolo svolto dal CTU nominato: “i terreni in oggetto sono stati occupati in forza del decreto di occupazione d'urgenza n° 1636 del 06/03/2016. L'occupazione avveniva in data 03 aprile
2019. Il decreto di esproprio veniva emanato in data 10 maggio 2023 per un periodo di occupazione di
1.498 giorni.
La superficie occupata da decreto ara pari a 95 m2.
Occupazione urgenza (annua): 95 m2 x 345,68 €/m2: 12 = 1.893,11 €/anno
Indennità occupazione urgenza:
1.893,11 €/anno x 1.498 giorni: 365 giorni/anno = € 11.231,44 ed in c.t € 11.200,00”.
Dunque, la somma dovuta da e per l'occupazione d'urgenza ex art. CP_1 Controparte_2
22 bis D.P.R. 327/2001 delle aree sottoposte a procedura espropriativa è, pertanto, pari ad € 11.200,00.
Sull'indennità per occupazione temporanea ex art. 49 D.P.R. 327/2001 2 “Nel caso di occupazione di un'area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua”. pagina 11 di 15 Per la realizzazione del cantiere sono stati occupati temporaneamente 80 m2 di terreno non soggetti ad esproprio.
Tale area è stata occupata a far data dal 3 aprile 2019 – data di immissione nel possesso di CP_1
– sino al 15 dicembre 2021, allorquando l'area è stata restituita.
Il periodo di occupazione è durato, pertanto, 987 giorni.
Il CTU nominato seguendo il calcolo previsto dall'art. 50 TUE ha pertanto provveduto a calcolare l'idoneità nella seguente maniera:
“Occupazione temporanea (annua): 80 m2 x 345,68 €/m2: 12 = 2.304,53 €/anno
Indennità occupazione temporanea:
2.736,63 €/anno x 987 giorni: 365 giorni/anno = € 6.231,71 ed in c.t. € 6.200,00”.
Alla luce di tali condivisibili risultanze, la somma dovuta da e per CP_1 Controparte_2
l'occupazione temporanea ex art. 49 D.P.R. 327/2001 dell'area non soggetta ad esproprio è pertanto pari ad € 6.200,00.
Sull'indennità per l'imposizione di servitù ex art. 44 D.P.R. 327/2001
Infine, risulta che per la costruzione della nuova recinzione ferroviaria è stato necessario realizzare una fondazione che occupa la proprietà identificata con il mappale 314 sub. 2, sub. 4, sub. 8 per una larghezza di mt. 1,15.
Si è reso dunque necessario costituire “una servitù di fondazione, identificata graficamente nello stralcio planimetrico allegato. Su tale area è vietato eseguire scavi, trivellazioni e quant'altro possa compromettere la funzionalità strutturale di tale manufatto” (cfr. atto di condivisione dell'indennità provvisoria di espropriazione, doc. n. 14 parte ricorrente).
Ebbene, correttamente il CTU ha quantificato l'indennità per l'imposizione di servitù in € 3.000,00 sulla base delle seguenti, condivisibili, valutazioni: “Ferrovie Nord Spa ha trascritto una servitù di fondazione della larghezza di 1,15 m lungo tutto il lato della nuova recinzione ferroviaria (Registro generale n. 72068 - Registro particolare n. 50230).
Nella trascrizione è riportato quanto segue: “La servitù di fondazione è della larghezza di mt.1,15, ed
è identificata negli stralci planimetrici allegati. Su tale area è vietato eseguire scavi, trivellazioni e quant'altro possa compromettere la funzionalità di tale manufatto”.
L'incidenza della servitù sul valore dell'immobile viene determinata con un coefficiente di deprezzamento del 50% da applicare alla superficie realmente coinvolta.
La servitù interessa l'area di proprietà per una lunghezza di circa 15 m. Parte_1
pagina 12 di 15 Superficie asservita: 15 m x 1,15 m = 17,25 m2.
Indennizzo per servitù:
17,25 m2 x 0,5 x 345,68 €/m2 = € 2.981,49 ed in c.t. € 3.000,00” (vd. pag. 15 della consulenza tecnica).
Il valore di tale indennizzo, così come quantificato dal CTU, viene contestato dal CTP di parte ricorrente, il quale evidenzia che il valore dell'indennità per l'imposizione della servitù andrebbe calcolato tenuto conto del valore dei due posti auto assoggettati alla servitù di fondazione. Pertanto, in tesi, l'incidenza della servitù non andrebbe valutata applicando il 50 % sul valore unitario dell'area, bensì tenuto conto del prezzo di mercato del singolo posto auto, quantificato dallo stesso CTU in €
7.000.
Pertanto, secondo il CTP di parte ricorrente, l'indennizzo sarebbe pari ad € 7.000 (tenuto, dunque, conto del coefficiente del 50% applicato al valore dei due posti auto ad oggetto).
Ebbene, a parere della Corte, l'utilizzo del valore unitario dell'area, (cioè 345,68 € al m2), ai fini del calcolo dell'indennizzo per apposizione di servitù, è del tutto condivisibile.
Difatti, in primo luogo, la scelta di tale criterio di calcolo appare congrua al metodo di calcolo utilizzato dal CTU nella determinazione delle altre indennità (le quali, come visto, vengono calcolate considerato, alla base, il valore unitario dell'area espropriata).
In secondo luogo, come risulta dallo stesso atto di condivisione dell'indennità provvisoria di espropriazione, “sull'area soggetta a vincolo è vietato eseguire scavi, trivellazioni e quant'altro possa compromettere la funzionalità strutturale di tale manufatto.”
Pertanto, a ben vedere, come anche giustamente valorizzato dal CTU, l'apposizione della servitù ad oggetto non incide sul normale utilizzo dell'area a parcheggio.
Infine, il criterio proposto da parte ricorrente, comunque sia, non appare in linea con quanto previsto dal secondo comma dell'art. 44 TUE a mente del quale “l'indennità è calcolata senza tenere conto del pregiudizio derivante dalla perdita di una utilità economica cui il proprietario non ha diritto”.
Tal considerazioni inducono, pertanto, la Corte a riconoscere la somma dovuta da e Controparte_1
in solido fra loro, a titolo di indennità per apposizione di servitù ai sensi dell'art. Controparte_2
44 ex D.P.R. n. 327/2001, nella misura di € 3.000,00.
Parte ricorrente chiede, inoltre, la corresponsione degli interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme liquidate in suo favore.
pagina 13 di 15 Sul tema giova richiamare i consolidati principi di diritto espressi dalla Suprema Corte3 giusta i quali le obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento dell'indennità d'espropriazione e di occupazione legittima costituiscono debiti di valuta, con la conseguenza che su tali somme sono dovuti i soli interessi legali dal giorno dell'espropriazione sino alla data del deposito della somma.
Deve, dunque, ordinarsi a , in qualità di ente espropriante, in solido con la CP_1 [...]
di provvedere alla necessaria integrazione del deposito già effettuato, oltre agli interessi CP_2
legali con decorrenza dal decreto di esproprio (10.05.2023) sino al deposito, calcolati sulla differenza tra le maggiori somme liquidate e quelle già depositate.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del decisum della controversia, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, determina: l'indennità d'esproprio Parte_1 dovuta a in € 28.000,00, oltre interessi legali come indicati in motivazione;
l'indennità Parte_1
d'occupazione d'urgenza ex art. 22 bis T.U.E. dovuta a in € 11.200,00, oltre interessi Parte_1 legali come indicati in motivazione;
l'indennità per occupazione temporanea ex art. 49 T.U.E. dovuta a in € 6.200,00, oltre interessi legali come indicati in motivazione;
l'indennità per Parte_1 asservimento ex art. 44 T.U.E. dovuta a n € 3.000,00, oltre interessi legali come indicati Parte_1
in motivazione;
- ordina a in solido con la di provvedere al deposito, presso il Controparte_1 Controparte_2
delle maggiori somme Controparte_3 liquidate, oltre interessi legali, dal decreto di esproprio sino al deposito, sull'importo necessario a giungere alla somma di complessivi euro 48.400,00; 3 Cass. n. 20178 del 18.8.2017 e Cass. n. 13456 del 20.6.2011 “Le obbligazioni di pagare l'indennità di espropriazione e di occupazione legittima costituiscono debiti di valuta (non di valore), sicché, nel caso in cui, in esito ad opposizione alla stima effettuata in sede amministrativa, venga riconosciuto all'espropriato una maggiore somma a titolo di indennità espropriativa, l'espropriante deve corrispondere, solo su detta maggiore somma, gli interessi legali, di natura compensativa, dal giorno dell'espropriazione e fino alla data del deposito della somma medesima”. Cass. n. 10929/2008 “Sul debito dell'espropriante relativo all'indennità di espropriazione, costituente obbligazione di valuta, sono dovuti gli interessi legali per il fatto stesso che la relativa somma è rimasta a disposizione dell'espropriante, a prescindere quindi da una sua colposa responsabilità per il ritardo nel pagamento dell'indennità; e tali interessi, aventi natura compensativa, e non moratoria, decorrono coerentemente dal giorno dell'espropriazione, fino alla data dell'effettivo pagamento dell'indennità”. pagina 14 di 15 - condanna e in solido fra loro, al pagamento, in via solidale, Controparte_1 Controparte_2
delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 9.991,00 per compensi oltre accessori di legge;
- pone le spese di ctu liquidate come da separato provvedimento definitivamente a carico di e in solido fra loro. Controparte_1 Controparte_2
Si comunichi.
Così deciso in Milano, in Camera di Consiglio il 12.02.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Emanuela Rizzi Rossella Milone
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, il mappale 314 del Fg. 15 veniva soppresso per dare luogo alle seguenti porzioni: -Fg. 15, mapp.
314, sub. 1; Fg. 15, mapp. 314, sub. 2; - Fg. 15, mapp. 314, sub. 3, Cat. C/6, Rend. 25,41; - Fg. 15, mapp. 314, sub. 4, Cat. C/6, Rend. 25,41; - Fg. 15, mapp. 314, sub. 5, Cat. C/6, Rend. 25,41; - Fg. 15, mapp. 314, sub. 6,
Cat. C/6, Rend. 25,41; - Fg. 15, mapp. 314, sub. 7, Cat. C/6, Rend. 25,41; - Fg. 15, mapp. 314, sub. 8, Cat. C/6,
Rend. 25,41; - Fg. 15, mapp. 314, sub. 9, Cat. C/6, Rend. 25,41; - Fg. 15, mapp. 314, sub. 10, Cat. C/6, Rend. 25,41. pagina 4 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Rossella Milone Presidente
Beatrice Siccardi Consigliere
Emanuela Rizzi Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo di cui sopra, promosso da: da
(P. VA ) rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Donini ed Parte_1 P.VA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Milano, Piazza S. Erasmo n. 4, giusta procura in atti
Ricorrente contro
P. VA ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti F. Patrizia Suma Controparte_1 P.VA_2
e Mikaela Sposato ed elettivamente domiciliata presso la sede della società sita in Milano, Piazzale
Cadorna n. 14, giusta procura in atti
Resistente
Nonché
(P. VA rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Ilario Controparte_2 P.VA_3
Maria Viani ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura Regionale sita in Milano,
Piazza Città di Lombardia n. 1, giusta procura in atti pagina 1 di 15 Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
Voglia l'Ecc.ma Corre d'Appello, per le ragioni di cui in narrativa:
1. determinare l'indennizzo spettante alla ricorrente conseguente al decreto di Parte_1
esproprio in autentica dott. di Milano, Rep. 314, Registrazione Volume 3v n. 6 Persona_1
Registrato in data 18 maggio 2023 a agli atti di occupazione propedeutici, nei seguenti termini:
(i) quanto all'indennità di espropriazione ai sensi dell'art. 40 D.P.R. 327/2001: si chiede la stessa venga determinata in € 40.990,00 come esposto al punto 72 (i) che precede;
(ii) quanto all'indennità per l'occupazione ai sensi dell'art. 50 D.P.R. 327/2001 relative alle aree non oggetto di esproprio: si chiede che la stessa venga determinata in € 9.166,67 come esposto al punto 72
(ii);
(iii) quanto all'indennità per l'occupazione ai sensi dell'articolo 22 bis comma 5, comma 1, D.P.R.
327/2001: si chiede che la stessa venga determinata in € 13.378,68 come esposto al punto 72 (iii);
(iv) quanto all'indennità per l'imposizione della servitù di cui all'art. 29 che precede, ai sensi dell'articolo 44 D.P.R. 32/2001: si chiede che la stessa venga determinata € 10.000,00 come esposto al punto 72 (iv).
2. Per l'effetto condannare in solido o, in subordine, partitamente:
, con sede in Milano, Piazza Citta Lombardia, 1, C.F. , in Controparte_2 P.VA_3
persona del Presidente pro-tempore e con sede di Milano, Piazzale Cadorna, Controparte_1
14, C.F./P.VA , in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare a P.VA_2 Pt_1 la sommatoria degli importi di cui ai punti da (i) e (iv) che precedono, per totali € 73.535,35,
[...]
oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo, o a corrispondere il diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
3. Qualora l'Ecc.ma Corte d'Appello non ritenesse di ordinare il pagamento diretto a Parte_1 dell'importo di € 73.535,35, o dell'importo dalla stessa diversamente determinato, si chiede venga ordinato il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della differenza tra il superiore importo liquidato in sede giudiziaria e quello fissato in via amministrativa (€ 4.058,13 – v. punto 41 che precede), con contestuale ordine che l'intero importo così depositato venga svincolato a favore di
Parte_1
pagina 2 di 15 4. Voglia, altresì, l'Ecc.ma Corte d'Appello adita condannare i convenuti alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dai D.M. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori).
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza:
Nel merito: respingere le domande proposte dalla ricorrente e per l'effetto confermare la stima operata da . CP_1
In ogni caso: Con vittoria di spese diritti e onorari
Per : Controparte_2
Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello adìta, respinta ogni diversa domanda ed eccezione così giudicare:
In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza della domanda di condanna in solido di
[...]
al pagamento dell'importo derivante da una eventuale rideterminazione delle indennità CP_2
spettanti a in ragione resistente;
Parte_1
Nel merito: respingere tutte le domande formulate con il ricorso introduttivo, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
In via istruttoria: con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nel prosieguo del giudizio.
Con vittoria di spese e onorari.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società è proprietaria di alcuni immobili nel Comune di Cormano, tra cui due uffici del Parte_1
fabbricato sito al civico 7 della Via Giotto ed un parcheggio scoperto al civico 1 della medesima strada.
Con delibera n. X/6733 del 19 giugno 2017, la approvava il progetto definitivo Controparte_2
relativo al potenziamento della tratta ferroviaria Milano Affori-Varedo, prima fase funzionale, relativa al terzo binario della tratta Milano Affori-Cusano Milanino in concessione a (vd. Controparte_1
doc. 1 parte ricorrente).
Il progetto coinvolgeva anche una parte dell'area destinata a parcheggio di proprietà della società
occupante la particella 314 e censita al Catasto terreni come ente urbano. Parte_1
pagina 3 di 15 Successivamente, con decreto di occupazione d'urgenza e di occupazione temporanea n. 1636 del 6 marzo 2019 emesso da Ferrovie Nord S.p.a. veniva disposta l'occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio, l'occupazione temporanea di una parte dell'area destinata a parcheggio e l'imposizione di servitù per la realizzazione dell'opera sopra indicata.
L'immissione in possesso avveniva in data 3 aprile 2019, allorquando e Pt_1 CP_1
procedevano a redigere lo stato di consistenza dei beni occupati sottoscrivendo un verbale riportante quanto segue: “Si constata che l'aerea oggetto di occupazione è utilizzata a parcheggio ed è pavimentata in parte con autobloccanti e in parte in ghiaia. L'area è delimitata da recinzioni di tipo ferroviario e da rete metallica plastificata con paletti di cemento e lato via Giotto con recinzione in acciaio zincato e muretto in cemento armato. La proprietà chiede di allegare documentazione comprovante la diversa valutazione dell'area. Detta documentazione sottoscritta dalla parte diventa parte integrante del presente verbale” (doc. 4 parte ricorrente).
Con denuncia di variazione del 19 aprile 2019, la ricorrente proponeva la denuncia di variazione al catasto per costituire nuovi posti auto sull'area oggetto di esproprio e di occupazione temporanea1 (all.
10 parte ricorrente).
Con denuncia di variazione catastale presentata da in data 4.08.2022, venivano soppressi i CP_1
mappali di proprietà di identificati al Fg. 15, mapp. 314, Sub. 5 e 6, con relativa costituzione del Pt_1
mapp. 374, sub. 701, fg. 15, di mq 24 (doc. 11 parte resistente).
Con ulteriore denuncia di variazione catastale presentata da in data 04.08.2022 venivano CP_1
soppressi i mappali di proprietà di identificati al Fg. 15, mapp. 314, Sub. 9 e 10, con relativa Pt_1
costituzione del mapp. 374, sub. 703, fg. 15, di mq 24 (doc. 12 parte resistente).
Infine, con denuncia di variazione catastale presentata da in data 09.08.2022 veniva CP_1
soppressa una parte del mappale di proprietà di identificato al Fg. 15, mapp. 374, sub. 2, con Pt_1
relativa costituzione del mappale 374, sub. 702, Fg. 15, di mq 33 (doc. 13 e 14 parte resistente).
Con comunicazione a mezzo PEC del 23 aprile 2019 (doc. 7 parte ricorrente), la ricorrente contestava le stime operate da con il decreto di occupazione d'urgenza e di occupazione temporanea, CP_1 perché basate su un valore dell'area calcolato alla stregua di una area agricola (30,00/mq) e non come area a parcheggio, chiedendo, dunque, una ridefinizione del valore di indennizzo espropriativo, utilizzando come parametro quello di € 10.000,00 per posto auto.
Con comunicazione PEC del 22 agosto 2019 (doc. 8 parte ricorrente) rigettava la richiesta CP_1 di indennizzo avanzata da rappresentando come la richiesta di indennizzo pari ad € 10.000 a Pt_1 posto auto non fosse accoglibile poiché “al momento dell'immissione in possesso, avvenuta in data 3 aprile 2019, l'area risultava destinata unicamente a parcheggio. La costituzione catastale dei singoli posto auto, infatti, è avvenuta successivamente e più precisamente in data 18 aprile 2019, come si evince dalla documentazione da Voi allegata”.
In data 3 luglio 2023, notificava alla società ricorrente il decreto di esproprio del 10 CP_1 maggio 2023 e, contestualmente, quantificava un'indennità definitiva di esproprio pari a complessivi €
4.058,13, così suddivisi:
− Euro 2.430,00 a titolo di indennità di esproprio: 30,00/mq moltiplicato per gli 81 mq effettivamente espropriati, in relazione ai mappali 374 sub 701-702-703;
− Euro 550,00 a titolo di indennità di occupazione ex art. 50 T.U.E.: Euro 30,00/mq*1/12*33
(mesi di occupazione dal 03/04/2019 al 15/12/2021)*80 (mq di occupazione);
− Euro 793,13 a titolo di indennità di occupazione d'urgenza ex art. 22-bis T.U.E., ossia Euro
30,00/mq*1/12*47 (mesi di occupazione d'urgenza) *81 (mq di occupazione);
− Euro 285,00 a titolo di indennità per imposizione di servitù ex art. 44 T.U.E.: Euro
30,00/mq*1/2* 19 (mq asserviti).
Con ricorso ex art. 281 sexies c.p.c. adiva questa Corte citando in giudizio Parte_1 [...]
e , chiedendo la determinazione dell'indennizzo spettante alla stessa. CP_2 Controparte_1
In particolare, chiedeva la rideterminazione delle seguenti indennità:
i) l'indennità di espropriazione, poiché quantificata erroneamente, mediante utilizzo dei criteri di cui all'art. 40 D.P.R. n. 327/2001 (utilizzabili nel caso di esproprio di un'area non edificabile), in quanto
“la destinazione dell'area espropriata è quella di parcheggio, e così veniva usata, e che è indifferente che l'area fosse o non fosse censita in singoli posti auto, deve determinarsi il controvalore liquidabile alla ricorrente” (pag. 11 del ricorso);
ii) l'indennità per l'occupazione ai sensi dell'art. 49 D.P.R. 327/2001 relativa alle aree non oggetto di esproprio;
iii) l'indennità per l'occupazione ai sensi dell'art. 22 bis, comma 5, D.P.R. 327/2001; iv) l'indennità per l'imposizione della servitù di cui all'art. 44 D.P.R. 327/2001.
pagina 5 di 15 Si costituiva in giudizio instando per il rigetto delle domande formulate da parte Controparte_1 ricorrente e chiedendo alla Corte di confermare l'entità delle indennità liquidate a con il Parte_1 decreto d'esproprio.
Del pari, si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la propria carenza Controparte_2
di legittimazione passiva poiché estranea al procedimento di espropriazione.
Nel merito, associandosi alle considerazioni mosse da chiedeva il rigetto delle Controparte_1
domande di parte ricorrente.
Questa Corte, verificata la regolarità del contraddittorio, con ordinanza del 13.02.2024 disponeva CTU conferendo l'incarico al CTU e formulando il seguente quesito: “Esaminati gli atti e i Persona_2
documenti prodotti dalla parte ricorrente, nonché gli eventuali ulteriori documenti che le parti potranno concordemente produrre in sede di consulenza, effettuati i sopralluoghi del caso, compiuti tutti gli accertamenti necessari ed opportuni, anche eventualmente mediante accessi presso i pubblici uffici, sentiti i consulenti di parte, se nominati, e comunque nel rispetto del contraddittorio, dica il
CTU, individuati e descritti i beni interessati dalla vicenda ablativa per cui è causa, quale sia il giusto ammontare della indennità dovuta al ricorrente, avuto riguardo alla loro destinazione ed alla loro conformazione al momento dell'avio della procedura espropriativa, e ciò tenendo conto di tutti i criteri di legge e di tutte le circostanze del caso concreto (valore venale, natura e destinazione dei beni, loro mercato, caratteristiche, conformazione e contesto, eventuali reliquati e diminuzione di valore, ecc.)”.
All'esito dell'espletamento dell'attività istruttoria, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla legittimazione passiva di . Controparte_2
Preliminarmente, questa Corte ritiene di disattendere l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva sollevata da Controparte_2
La resistente a sostegno della propria eccezione di carenza di legittimazione Controparte_2
passiva, ha argomentato come non vi fosse alcuna impugnazione di qualsivoglia provvedimento regionale da parte della ricorrente, la quale si era limitata ad impugnare il decreto di esproprio per pubblica utilità emesso da in data 10 maggio 2023. CP_1
Esponeva, dunque, che l'attività di esproprio andava considerata alla stregua di un fatto imputabile esclusivamente al Concessionario, , nella sua veste di autorità espropriante deducendo, CP_1
infine, che nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso proposto da andrebbe Parte_1 necessariamente applicato l'articolo 16 della D.G.R. n. X/4823 del 15 febbraio 2016 (“Responsabilità
pagina 6 di 15 del Concessionario”), il quale prevede espressamente che “Il Concessionario dichiara di sollevare e tenere indenne da qualunque responsabilità nei confronti di terzi esclusivamente Controparte_2 per fatti imputabili al Concessionario nell'esercizio della Concessione”.
Ebbene, occorre sul punto richiamare il principio generale per cui “nelle controversie relative a rituale conclusione del procedimento ablatorio mediante decreto di esproprio l'individuazione del soggetto tenuto al pagamento dell'indennità di esproprio va effettuata con esclusivo riferimento al decreto ablativo, spettando tale legittimazione, segnatamente, al solo soggetto a cui favore ed a beneficio del quale risulta adottato il corrispondente provvedimento, anche quando, a norma della L. 22 ottobre
1971, n. 865, artt. 35 e 60, gli atti espropriativi, e quelli in specie necessari a conseguire il provvedimento dinanzi indicato, siano delegati, ma in nome e per conto del delegante, ad istituti o a cooperative incaricati della realizzazione del relativo programma edilizio, posto che, in tal caso,
l'attività dei delegati, esaurendosi nei limiti sopra indicati, resta pur sempre riferibile al medesimo delegante” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 539 del 16/01/2004; v. anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12153 del 24/05/2007; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19048 del 10/07/2008; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13456 del
20/06/2011; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24355 del 29/10/2013; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14780 del
10/07/2020).
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, in particolare, “nell'ipotesi di concorso di più enti nell'attuazione delle opere pubbliche, il soggetto tenuto al pagamento dell'indennità e legittimato passivo dell'opposizione alla stima va generalmente individuato nel beneficiario dell'espropriazione come risultante dal decreto ablatorio, salvo che dal decreto stesso non emerga che il potere ed il compito di procedere all'acquisizione delle aree e di promuovere e curare direttamente le necessarie procedure espropriative, agendo in nome proprio, sia stato affidato ad altro ente con accollo dei relativi oneri. Peraltro, perché si abbia un simile effetto, non essendo sufficiente un mero accordo interno tra l'espropriante e l'affidatario della realizzazione dell'opera pubblica, occorrono una previsione di legge o un atto amministrativo a rilevanza esterna (delegazione amministrativa, affidamento improprio, concessione traslativa) i quali abbiano trasferito al privato non solo
l'esecuzione di attività preparatorie o successive agli atti ablatori, o la facoltà di chiedere all'autorità amministrativa la emissione di singoli atti del procedimento espropriativo, ma anche quella di compiere tali atti direttamente "in nome e per conto proprio" (Cfr. Cassazione civile sez. I,
26/05/2022, n.17058, la quale che a sua volta ha richiamato sul punto: Cass. n. 20827/2010; Cass.
27082/2019).
pagina 7 di 15 Nel caso di specie, il decreto di esproprio del 10 maggio 2023 è stato emanato da e Controparte_1 con lo stesso è stata disposta “l'espropriazione definitiva degli immobili sotto indicati, siti in comune di
Cormano, ai sensi degli art. 20 comma 6, 8 e 14, art. 23 ed art. 26 comma 1, disponendo il passaggio del diritto di proprietà a favore di:
- con sede in Milano C.F. , proprietaria;
Controparte_2 P.VA_3
- on sede in Milano C.F. , concessionaria”. Controparte_1 P.VA_2
Dunque, se da un lato l'ente espropriante in qualità di concessionario-gestore Controparte_1 dell'infrastruttura ferroviaria, ha il compito di svolgere le attività di progettazione, stazione appaltante, autorità espropriante – come emerge dai vari provvedimenti preordinati al decreto di esproprio e dal decreto di esproprio medesimo, tutti emessi da - direzione lavori, collaudo e messa in Controparte_1 esercizio degli interventi infrastrutturali da realizzarsi sulla rete ferroviaria regionale, dall'altro lato, è la a risultare proprietaria della tratta ferroviaria d'interesse, e dunque ultima Controparte_2
beneficiaria.
Come allegato dalla medesima Regione l'art. 9 dell'atto di concessione a , CP_2 Controparte_1 adottato nell'ambito della D.G.R. n. X/4823 del 15 febbraio 2016, prevede, difatti, che alla cessazione dell'efficacia della Concessione, i beni affidatigli devono essere restituiti al Concedente, così come i beni acquistati dal Concessionario – a proprie spese o con parziale contributo pubblico – ma funzionali all'esercizio ferroviario (vd. doc. 1 allegato dalla resistente Regione pag. 18). CP_2
Né ha allegato l'assunzione con efficacia esterna (prevista da una norma di legge o Controparte_2
da un provvedimento amministrativo) degli obblighi indennitari da parte della concessionaria, essendosi limitata ad allegare che l'art. 10, comma 1 del contratto di programma incorso fra le parti prevedeva che “ , in qualità di Concessionario della rete ferroviaria regionale, ha il CP_1
compito di svolgere le attività di progettazione, stazione appaltante, autorità espropriante, direzione lavori, collaudo e messa in esercizio degli interventi infrastrutturali da realizzarsi sulla rete ferroviaria regionale, inseriti nel Contratto di Programma”.
Conseguentemente, l'azione della ricorrente relativa all'accertamento della quantificazione Pt_1 delle varie indennità riconosciute nell'ambito della procedura ablativa, può legittimamente essere rivolta sia nei confronti dell'ente espropriante sia nei confronti di Controparte_1 [...]
per le ragioni appena illustrate. CP_2
A ciò non osta la previsione dell'articolo 16 all'interno dell'atto di concessione, a mente del quale “Il
Concessionario dichiara di sollevare e tenere indenne da qualunque Controparte_2
pagina 8 di 15 responsabilità nei confronti di terzi esclusivamente per fatti imputabili al Concessionario nell'esercizio della Concessione”, trattandosi di un eventuale obbligo di manleva, a carico di , relativo, CP_1 per l'appunto, a fatti imputabili a nell'esercizio della concessione, e non già in relazione CP_1
al procedimento ablativo.
Venendo, dunque, al merito della controversia, si osserva quanto segue.
Sull'indennità di espropriazione
Attraverso il proprio ricorso, chiede alla Corte di voler rideterminare l'indennità di Parte_1
espropriazione, poiché quantificata erroneamente nel decreto di esproprio, mediante utilizzo dei criteri di cui all'art. 40 D.P.R. n. 327/2001 (utilizzabili nel caso di esproprio di un'area non edificabile),
Assume, dunque, l'erroneità dei criteri di calcolo utilizzati in quanto “la destinazione dell'area espropriata è quella di parcheggio, e così veniva usata, e che è indifferente che l'area fosse o non fosse censita in singoli posti auto”.
e evidenziano entrambe la correttezza dell'importo determinato a Controparte_1 Controparte_2 titolo di indennità di esproprio a pari ad € 2.430,00.
evidenzia, in particolare, che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo rilevato che la CP_1 valutazione della natura del bene va effettuata al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e che, nel caso di specie, al momento dell'apposizione del vincolo, avvenuta in data
19.06.2016, l'area aveva destinazione urbanistica F (area a destinazione a parcheggio), ma sulla stessa non erano accatastati posti auto.
L'accatastamento, continua la resistente, deve essere equiparato ad una miglioria opportunistica, della quale non si deve tenere conto ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio ai sensi dell'art. 32 T.U.E.
Ebbene, sul punto può osservarsi che la giurisprudenza di legittimità ritiene che “In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'attuale sistema indennitario e risarcitorio è fondato sul valore venale del bene, applicabile non soltanto ai suoli edificabili, da ritenersi tali sulla base del criterio dell'edificabilità legale ma anche, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011, ai suoli inedificabili, assumendo rilievo per tale ultima categoria ai fini indennitari e risarcitori la possibilità di utilizzazioni intermedie tra l'agricola e l'edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative etc.), sempre che siano assentite dalla normativa vigente sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative.” (Cass. 06/09/2021 n. 24005).
pagina 9 di 15 Prescindendo dall'accatastamento dei posti auto, dunque, la corretta determinazione dell'indennità di espropriazione dell'area ad oggetto presuppone che si tenga in considerazione la destinazione urbanistica del bene la quale pacificamente è sempre stata a parcheggi e non di natura agricola.
Il CTU ha determinato l'indennità di esproprio in € 28.000, sulla base delle seguenti condivisibili motivazioni: “Il bene oggetto di stima è una porzione di un'area a parcheggio scoperto di proprietà di ubicata a sud del territorio del Comune di Cormano in contesto periferico. L'area era stata Parte_1 acquistata da nel novembre del 2018, successivamente all'apposizione del vincolo Parte_1 preordinato all'esproprio (giugno 2017). All'epoca la destinazione urbanistica del bene era definita dal Piano dei Servizi come “Aree a parcheggio (P)” dove lo strumento urbanistico prevedeva la possibilità di realizzare superfici destinate alla sosta, temporanea o prolungata, dei veicoli ed i relativi spazi di accesso e di manovra (art.44 NTA del Piano delle Regole). In merito all'epoca della stima il riferimento è il maggio del 2023 (data di emanazione del decreto di esproprio n° 314 del 10/05/2023).
Il valore di mercato per i posti auto esterni è stato rilevato con apposita indagine di mercato per un ammontare di 7.000,00 €/posto auto corrispondenti a 560,00 €/m2. L'area di proprietà (Foglio Pt_1
15 particella 314) aveva inizialmente una superficie di 460 m2 che gli permetteva di ospitare 22 posti auto standard (considerando anche gli spazi di manovra). Il valore di mercato dell'area può essere parametrato in virtù del numero dei posti auto di dimensione standard pari a 12,5 m2 (5 x 2,5 m).
Valore dell'area ante esproprio: 22 x 12,5 m2 x 560 €/m2 = € 154.000,00 Il valore unitario dell'area
(comprensivo degli spazi di manovra) riferito alla superficie iniziale di 460 m2 risulta pari a 334,78
€/m2 . In seguito all'esproprio è stata rimossa una superficie di circa 81 m2 la cui sottrazione ha comportato la perdita di 4 posti auto standard, da cui risultano 18 posti auto residui alla realizzazione dell'ampliamento ferroviario. Valore delle aree (post esproprio): 18 x 12,5 m2 x 560 €/m2 = €
126.000,00 Il valore unitario dell'area in seguito all'esproprio (comprensivo degli spazi di manovra) riferito alla sua superficie residua è quindi pari a: Superficie espropriata: 81 m2 Superficie residua:
460 m2 - 81 m2 = 379 m2 Valore unitario dell'area (post esproprio): € 126.000,00: 379 m2 = 332,45
m2”
Ha pertanto concluso in siffatta maniera: “L'indennità per la superficie espropriata (81 m2) è stata calcolata come differenza di valore dell'area prima della realizzazione dell'infrastruttura e dopo la costruzione della linea ferroviaria. Perdita di valore dell'area: € 154.000,00 - € 126.000,00 = €
28.000,00 L'indennità di € 28.000,00 riferita alla superficie espropriata di 81 m2 (comprensiva di 4
pagina 10 di 15 posti auto e dello spazio di manovra) corrisponde ad un valore unitario di 345,68 €/m” (vd. pag. 15 della consulenza tecnica d'ufficio).
Le valutazioni del CTU appaiono convincenti, in quanto sorrette da adeguata motivazione, immune da vizi logici, e fondate su elementi di raffronto oggettivi e documentati, di cui il consulente ha dato esaustivamente conto.
L'indennità di esproprio spettante a deve, perciò, essere quantificata in 28.000,00 euro. Parte_1
Sulle restanti indennità
La rideterminazione dell'indennità d'esproprio comporta la necessità di rideterminare anche l'importo spettante alla parte ricorrente per le restanti indennità.
Sull'indennità per l'occupazione d'urgenza ex art. 22 bis D.P.R. 327/2001.
In ordine all'indennità dovuta da e per l'occupazione d'urgenza ex CP_1 Controparte_2 art. 22 bis D.P.R. 327/2011 delle aree sottoposte a procedura espropriativa, va detto che l'immissione in possesso da parte di è avvenuta in data 3 aprile 2019 e il decreto di esproprio è stato CP_1 emesso in data 10 maggio 2023. Conseguentemente l'occupazione dei terreni preordinati all'esproprio
è durata 1498 giorni.
Il CTU nominato ha dunque correttamente quantificato l'indennità spettante per l'occupazione di tali aree secondo il calcolo stabilito dall'art. 50 comma 1 TUE, al quale rinvia l'art. 22 bis TUE2.
A seguire il calcolo svolto dal CTU nominato: “i terreni in oggetto sono stati occupati in forza del decreto di occupazione d'urgenza n° 1636 del 06/03/2016. L'occupazione avveniva in data 03 aprile
2019. Il decreto di esproprio veniva emanato in data 10 maggio 2023 per un periodo di occupazione di
1.498 giorni.
La superficie occupata da decreto ara pari a 95 m2.
Occupazione urgenza (annua): 95 m2 x 345,68 €/m2: 12 = 1.893,11 €/anno
Indennità occupazione urgenza:
1.893,11 €/anno x 1.498 giorni: 365 giorni/anno = € 11.231,44 ed in c.t € 11.200,00”.
Dunque, la somma dovuta da e per l'occupazione d'urgenza ex art. CP_1 Controparte_2
22 bis D.P.R. 327/2001 delle aree sottoposte a procedura espropriativa è, pertanto, pari ad € 11.200,00.
Sull'indennità per occupazione temporanea ex art. 49 D.P.R. 327/2001 2 “Nel caso di occupazione di un'area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua”. pagina 11 di 15 Per la realizzazione del cantiere sono stati occupati temporaneamente 80 m2 di terreno non soggetti ad esproprio.
Tale area è stata occupata a far data dal 3 aprile 2019 – data di immissione nel possesso di CP_1
– sino al 15 dicembre 2021, allorquando l'area è stata restituita.
Il periodo di occupazione è durato, pertanto, 987 giorni.
Il CTU nominato seguendo il calcolo previsto dall'art. 50 TUE ha pertanto provveduto a calcolare l'idoneità nella seguente maniera:
“Occupazione temporanea (annua): 80 m2 x 345,68 €/m2: 12 = 2.304,53 €/anno
Indennità occupazione temporanea:
2.736,63 €/anno x 987 giorni: 365 giorni/anno = € 6.231,71 ed in c.t. € 6.200,00”.
Alla luce di tali condivisibili risultanze, la somma dovuta da e per CP_1 Controparte_2
l'occupazione temporanea ex art. 49 D.P.R. 327/2001 dell'area non soggetta ad esproprio è pertanto pari ad € 6.200,00.
Sull'indennità per l'imposizione di servitù ex art. 44 D.P.R. 327/2001
Infine, risulta che per la costruzione della nuova recinzione ferroviaria è stato necessario realizzare una fondazione che occupa la proprietà identificata con il mappale 314 sub. 2, sub. 4, sub. 8 per una larghezza di mt. 1,15.
Si è reso dunque necessario costituire “una servitù di fondazione, identificata graficamente nello stralcio planimetrico allegato. Su tale area è vietato eseguire scavi, trivellazioni e quant'altro possa compromettere la funzionalità strutturale di tale manufatto” (cfr. atto di condivisione dell'indennità provvisoria di espropriazione, doc. n. 14 parte ricorrente).
Ebbene, correttamente il CTU ha quantificato l'indennità per l'imposizione di servitù in € 3.000,00 sulla base delle seguenti, condivisibili, valutazioni: “Ferrovie Nord Spa ha trascritto una servitù di fondazione della larghezza di 1,15 m lungo tutto il lato della nuova recinzione ferroviaria (Registro generale n. 72068 - Registro particolare n. 50230).
Nella trascrizione è riportato quanto segue: “La servitù di fondazione è della larghezza di mt.1,15, ed
è identificata negli stralci planimetrici allegati. Su tale area è vietato eseguire scavi, trivellazioni e quant'altro possa compromettere la funzionalità di tale manufatto”.
L'incidenza della servitù sul valore dell'immobile viene determinata con un coefficiente di deprezzamento del 50% da applicare alla superficie realmente coinvolta.
La servitù interessa l'area di proprietà per una lunghezza di circa 15 m. Parte_1
pagina 12 di 15 Superficie asservita: 15 m x 1,15 m = 17,25 m2.
Indennizzo per servitù:
17,25 m2 x 0,5 x 345,68 €/m2 = € 2.981,49 ed in c.t. € 3.000,00” (vd. pag. 15 della consulenza tecnica).
Il valore di tale indennizzo, così come quantificato dal CTU, viene contestato dal CTP di parte ricorrente, il quale evidenzia che il valore dell'indennità per l'imposizione della servitù andrebbe calcolato tenuto conto del valore dei due posti auto assoggettati alla servitù di fondazione. Pertanto, in tesi, l'incidenza della servitù non andrebbe valutata applicando il 50 % sul valore unitario dell'area, bensì tenuto conto del prezzo di mercato del singolo posto auto, quantificato dallo stesso CTU in €
7.000.
Pertanto, secondo il CTP di parte ricorrente, l'indennizzo sarebbe pari ad € 7.000 (tenuto, dunque, conto del coefficiente del 50% applicato al valore dei due posti auto ad oggetto).
Ebbene, a parere della Corte, l'utilizzo del valore unitario dell'area, (cioè 345,68 € al m2), ai fini del calcolo dell'indennizzo per apposizione di servitù, è del tutto condivisibile.
Difatti, in primo luogo, la scelta di tale criterio di calcolo appare congrua al metodo di calcolo utilizzato dal CTU nella determinazione delle altre indennità (le quali, come visto, vengono calcolate considerato, alla base, il valore unitario dell'area espropriata).
In secondo luogo, come risulta dallo stesso atto di condivisione dell'indennità provvisoria di espropriazione, “sull'area soggetta a vincolo è vietato eseguire scavi, trivellazioni e quant'altro possa compromettere la funzionalità strutturale di tale manufatto.”
Pertanto, a ben vedere, come anche giustamente valorizzato dal CTU, l'apposizione della servitù ad oggetto non incide sul normale utilizzo dell'area a parcheggio.
Infine, il criterio proposto da parte ricorrente, comunque sia, non appare in linea con quanto previsto dal secondo comma dell'art. 44 TUE a mente del quale “l'indennità è calcolata senza tenere conto del pregiudizio derivante dalla perdita di una utilità economica cui il proprietario non ha diritto”.
Tal considerazioni inducono, pertanto, la Corte a riconoscere la somma dovuta da e Controparte_1
in solido fra loro, a titolo di indennità per apposizione di servitù ai sensi dell'art. Controparte_2
44 ex D.P.R. n. 327/2001, nella misura di € 3.000,00.
Parte ricorrente chiede, inoltre, la corresponsione degli interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme liquidate in suo favore.
pagina 13 di 15 Sul tema giova richiamare i consolidati principi di diritto espressi dalla Suprema Corte3 giusta i quali le obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento dell'indennità d'espropriazione e di occupazione legittima costituiscono debiti di valuta, con la conseguenza che su tali somme sono dovuti i soli interessi legali dal giorno dell'espropriazione sino alla data del deposito della somma.
Deve, dunque, ordinarsi a , in qualità di ente espropriante, in solido con la CP_1 [...]
di provvedere alla necessaria integrazione del deposito già effettuato, oltre agli interessi CP_2
legali con decorrenza dal decreto di esproprio (10.05.2023) sino al deposito, calcolati sulla differenza tra le maggiori somme liquidate e quelle già depositate.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del decisum della controversia, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, determina: l'indennità d'esproprio Parte_1 dovuta a in € 28.000,00, oltre interessi legali come indicati in motivazione;
l'indennità Parte_1
d'occupazione d'urgenza ex art. 22 bis T.U.E. dovuta a in € 11.200,00, oltre interessi Parte_1 legali come indicati in motivazione;
l'indennità per occupazione temporanea ex art. 49 T.U.E. dovuta a in € 6.200,00, oltre interessi legali come indicati in motivazione;
l'indennità per Parte_1 asservimento ex art. 44 T.U.E. dovuta a n € 3.000,00, oltre interessi legali come indicati Parte_1
in motivazione;
- ordina a in solido con la di provvedere al deposito, presso il Controparte_1 Controparte_2
delle maggiori somme Controparte_3 liquidate, oltre interessi legali, dal decreto di esproprio sino al deposito, sull'importo necessario a giungere alla somma di complessivi euro 48.400,00; 3 Cass. n. 20178 del 18.8.2017 e Cass. n. 13456 del 20.6.2011 “Le obbligazioni di pagare l'indennità di espropriazione e di occupazione legittima costituiscono debiti di valuta (non di valore), sicché, nel caso in cui, in esito ad opposizione alla stima effettuata in sede amministrativa, venga riconosciuto all'espropriato una maggiore somma a titolo di indennità espropriativa, l'espropriante deve corrispondere, solo su detta maggiore somma, gli interessi legali, di natura compensativa, dal giorno dell'espropriazione e fino alla data del deposito della somma medesima”. Cass. n. 10929/2008 “Sul debito dell'espropriante relativo all'indennità di espropriazione, costituente obbligazione di valuta, sono dovuti gli interessi legali per il fatto stesso che la relativa somma è rimasta a disposizione dell'espropriante, a prescindere quindi da una sua colposa responsabilità per il ritardo nel pagamento dell'indennità; e tali interessi, aventi natura compensativa, e non moratoria, decorrono coerentemente dal giorno dell'espropriazione, fino alla data dell'effettivo pagamento dell'indennità”. pagina 14 di 15 - condanna e in solido fra loro, al pagamento, in via solidale, Controparte_1 Controparte_2
delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 9.991,00 per compensi oltre accessori di legge;
- pone le spese di ctu liquidate come da separato provvedimento definitivamente a carico di e in solido fra loro. Controparte_1 Controparte_2
Si comunichi.
Così deciso in Milano, in Camera di Consiglio il 12.02.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Emanuela Rizzi Rossella Milone
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, il mappale 314 del Fg. 15 veniva soppresso per dare luogo alle seguenti porzioni: -Fg. 15, mapp.
314, sub. 1; Fg. 15, mapp. 314, sub. 2; - Fg. 15, mapp. 314, sub. 3, Cat. C/6, Rend. 25,41; - Fg. 15, mapp. 314, sub. 4, Cat. C/6, Rend. 25,41; - Fg. 15, mapp. 314, sub. 5, Cat. C/6, Rend. 25,41; - Fg. 15, mapp. 314, sub. 6,
Cat. C/6, Rend. 25,41; - Fg. 15, mapp. 314, sub. 7, Cat. C/6, Rend. 25,41; - Fg. 15, mapp. 314, sub. 8, Cat. C/6,
Rend. 25,41; - Fg. 15, mapp. 314, sub. 9, Cat. C/6, Rend. 25,41; - Fg. 15, mapp. 314, sub. 10, Cat. C/6, Rend. 25,41. pagina 4 di 15