Articolo 10 della Legge 16 ottobre 1973, n. 676
Articolo 9Articolo 11
Versione
28 novembre 1973
Art. 10.
Gli assegni familiari spettano, ai sensi del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , e successive modificazioni ed integrazioni, ai caratisti di un natante, qualsiasi sia il loro numero, imbarcati sulla nave da loro stessi armata per la pesca e retribuiti alla stregua degli altri lavoratori imbarcati sulla stessa nave.
Entrata in vigore il 28 novembre 1973
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