Articolo 1 della Legge 26 maggio 1966, n. 372
Versione
26 giugno 1966
Art. 1. Articolo unico.

Il servizio di ruolo o in pianta stabile, dei ruoli speciali transitori e dei ruoli aggiunti, comunque prestato, da impiegati e da salariati, alle dipendenze delle Assemblee legislative, di enti locali territoriali, di enti parastatali o di enti ed istituti di diritto pubblico, sottoposti a vigilanza od a tutela dello Stato, anteriormente alla nomina nei ruoli organici od al collocamento nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, puo' essere riscattato, in tutto o in parte, ai fini del trattamento di quiescenza, previo pagamento di un contributo di riscatto pari al 18 per cento dello stipendio, della paga o della retribuzione spettante all'atto della domanda, per quanti sono gli anni di servizio che vengono riscattati.
Il contributo di riscatto di cui al precedente comma puo' essere versato, ai sensi delle vigenti disposizioni, in rate mensili in un periodo di tempo non superiore a quello riscattato.
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il riscatto dei servizi di cui al primo comma puo' anche essere esercitato, ai fini della riliquidazione del trattamento di quiescenza, e fino a raggiungere il massimo dei servizi utili a pensione, dai dipendenti dello Stato gia' collocati a riposo per raggiunti limiti di eta'.
Il contributo di riscatto del 18 per cento deve essere calcolato sullo stipendio pensionabile vigente, all'atto della presentazione della domanda, per il personale in attivita' di servizio che abbia grado o qualifica, pari a quelli rivestiti dal pensionato all'atto del collocamento a riposo.

Entrata in vigore il 26 giugno 1966
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