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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 16/04/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 600/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 600/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Cinzia Ranalli;
Parte_1 C.F._1
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Barbara Gagliardi;
Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO oggetto: risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI
Per l'attore: in via istruttoria chiede ammettersi i capitoli di prova di cui ai numeri da 1) a 5) in quanto tesi a provare l'an;
i capitoli 6), 9),15), 17, 18) e 19) in quanto tesi a provare la compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane e relazionali.
Nel merito, accertata e dichiarata la responsabilità della convenuta nella causazione delle lesioni – sofferenze patite dalla sig.ra , condannare la sig.ra Parte_1 CP_1
al pagamento della somma di € 40.000,00 o quella diversa nella misura accertata dal
[...]
CTU, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, morale, biologico ed esistenziale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
Per il convenuto:
NEL MERITO: rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto per le causali di cui in narrativa, oltreché assolutamente non provata e indeterminata. E comunque accertare e dichiarare che l'importo di euro 10.000.00, già oggetto di provvisionale, è comprensivo di tutti i danni lamentati e pretesi da parte attrice e che la ulteriore richiesta economica deve essere rigettata. Accertare e dichiarare di conseguenza che la signora ha provveduto, in Controparte_1 adempimento della sentenza penale, al risarcimento e al pagamento di tutti i danni pretesi dalla
. Parte_1
Con vittoria di spese e compensi di lite.
In subordine si chiede la compensazione delle spese.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 al fine di accertare la responsabilità di quest'ultima nella causazione delle lesioni e sofferenze
[...] da lei patite allegando che: il giorno 25.10.2016, intorno alle 11:30 circa, si trovava al mercato di San
Benedetto del Tronto presso la bancarella di rivendita di fiori gestita da sua Controparte_1 amica da oltre 10 anni;
la invitava, come d'abitudine, la a fare colazione insieme e si CP_1 Pt_1 recava presso il bar più vicino per poi fare ritorno con un sacchetto contenente dei cornetti;
uno ripieno di crema al cioccolato veniva così offerto all'attrice che rappresentava subito all'amica che un liquido sciropposo di colore biancastro e dal cattivo sapore fuoriusciva dalla brioche;
improvvisamente la accusava un senso di malessere e solo intorno alle ore 17:00 del medesimo giorno riprendeva Pt_1 conoscenza e scopriva di trovarsi presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di San Benedetto del Tronto;
alle ore 20:39 i sanitari disponevano le sue dimissioni con diagnosi “vertigine in sospetta assunzione di benzodiazepine” (All. 6 dell'atto di citazione); prima di lasciare l'Ospedale, IN NA, madre dell'attrice, si accorgeva che la figlia non aveva più al collo la collana in oro che aveva addosso la mattina quando era uscita di casa;
veniva così richiesto l'intervento degli Ufficiali di Polizia
Giudiziaria del Commissariato di San Benedetto del Tronto i quali, nel corso delle indagini, accertavano che la collana era stata portata a gestore dell'esercizio commerciale CP_2
“Euroro” sito nelle vicinanze del mercato cittadino, nella tarda mattinata del 25.10.2016, da una signora conosciuta come “Maria la fioraia” che gli aveva proposto l'acquisto della collana, a suo dire, appartenuta ad una sua anziana zia;
raggiunto l'accordo circa il prezzo di compravendita (€ 1.400,00), il consegnava a “Maria la fioraia” la somma in contanti di € 1.100,00, stabilendo che la somma CP_2 residua sarebbe stata consegnata il venerdì successivo in occasione del mercato cittadino, quando la donna gli avrebbe fornito il documento di identità; sempre nel corso delle indagini, la collana veniva riconosciuta dalla e, durante la perquisizione dell'abitazione di “Maria la fioraia”, identificata Pt_1 in si rinvenivano la somma di € 1.100,00 e una confezione di “Valium”, Controparte_1 medicinale a base di benzodiazepine;
concluse le indagini, la veniva rinviata a giudizio per i CP_1 reati di cui agli artt. 628, 582, 585 e 613 c.p. (All. 2 dell'atto di citazione) e, con sentenza n. 131 del 28.09.2018, in rito abbreviato il GUP condannava la a mesi 8 di reclusione e € 800,00 di CP_1 multa, oltre al pagamento delle spese processuali;
condannava, altresì, l'imputata al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, da liquidarsi in separato giudizio, con concessione di una provvisionale di € 10.000,00 (All. 3 dell'atto di citazione); la menzionata sentenza veniva confermata dalla Corte d'Appello di Ancona con sentenza n. 105/2021, divenuta irrevocabile in data 04.06.2021 (All. 5 dell'atto di citazione). L'attrice allegava che, a seguito dell'evento delittuoso sopra descritto, aveva riportato una patologia ansioso-depressiva e risentito di una modificazione peggiorativa della qualità della vita (cfr. relazione di c.t.p., All. 6 dell'atto di citazione). Conseguentemente domandava la condanna di al risarcimento del danno patrimoniale (che, tuttavia, non allegava) e Controparte_1 non patrimoniale (morale, biologico ed esistenziale) subìto per ulteriori € 40.000,00. Si costituiva in giudizio la quale eccepiva in via pregiudiziale l'improcedibilità Controparte_1 della domanda per mancato invito alla negoziazione assistita obbligatoria, e nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea. In particolare, ferma la condanna in sede penale, precisava che l'attrice aveva già agito in via esecutiva per il recupero della provvisionale, tant'è che nella procedura esecutiva immobiliare n. 46/2020 RGE l'istanza di conversione del pignoramento immobiliare con rateizzazione in 48 mensilità avanzata dalla era stata accolta con ordinanza del 18.03.2021 (All.
1-2 della CP_1 pagina 2 di 6 comparsa di risposta) e tutte le rate così come disposte dal Giudice risultavano pagate regolarmente.
Chiedeva, dunque, dichiararsi la richiesta risarcitoria già soddisfatta con il pagamento della provvisionale e, in ogni caso, rigettarsi la medesima per mancata prova dei danni.
Nelle note di trattazione congiunta del 9.09.2022 le parti davano atto di aver esperito, nelle more della prima udienza, la procedura di negoziazione assistita, conclusasi con una dichiarazione di mancato accordo allegata alle note stesse. Il Giudice, in sede di prima udienza, concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
In data 21.02.2023 il procedimento veniva assegnato all'odierno Giudice, il quale, con ordinanza del
13.04.2023 – da intendersi qui trascritta -, riteneva ammissibile la prova testimoniale e disponeva la c.t.u. medico legale.
Svolte le prove orali ammesse e depositata la relazione di c.t.u., le parti precisavano le conclusioni e in data 13.02.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. abbreviati (40 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica).
L'eccezione pregiudiziale di improcedibilità risulta superata dall'avvenuto esperimento del tentativo di negoziazione assistita, il quale ha avuto esito negativo.
Nel merito, la domanda attorea appare meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Gli elementi fattuali nei quali consiste la responsabilità della convenuta – come esposti in citazione e nella superiore narrativa - sono pacifici in questo giudizio e sono comunque stati accertati con sentenza penale passata in giudicato tra le odierne parti (all. 3 e 5 alla citazione), la quale ha, altresì, condannato la al pagamento di una provvisionale di € 10.000,00 in favore della costituita parte CP_1 Pt_1 civile.
La vittima di un reato che abbia ottenuto una sentenza favorevole in sede penale e si sia vista rimandare alla sede civile per la liquidazione dei danni resta esonerata dal dover fornire la prova circa l'accadimento dell'evento lesivo siccome coperto da giudicato, ma dovrà in ogni caso provare i pregiudizi subiti, nonché la loro causalità con il reato. Sotto questo aspetto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che nei reati di danno, la decisione di condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale contiene implicitamente l'accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto-reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra
l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (Cass. sez. 3, ordinanza n. 8477 del 05/05/2020).
Passando, pertanto, direttamente all'esame dei danni-conseguenza, l'attrice chiede, in primo luogo, il risarcimento di un danno patrimoniale, la cui esistenza e consistenza non è, però allegata con riferimento a specifici elementi di fatto, né tanto meno provata. In particolare, non risultano allegate eventuali spese sostenute a scopo diagnostico/terapeutico.
Quanto al danno non patrimoniale, l'attrice domanda il risarcimento di un danno biologico temporaneo e permanente, nonché di un danno morale ed esistenziale.
La relazione di c.t.u. depositata in atti ha accertato l'esistenza del danno biologico - disturbo dell'adattamento cronico con ansia ed umore depresso - e del relativo nesso di causalità con l'episodio occorso. La convenuta contesta che la c.t.u. sia meramente esplorativa, essendo il fatto di causa non recente, e in relazione al quale si sarebbe dovuto tener conto del vissuto dell'attrice anteriore e successivo al 25.10.2016 e di come questo possa aver inciso sulla sua qualità della vita e del suo stato pagina 3 di 6 psicologico. In realtà, il c.t.u. ha chiaramente specificato che il disturbo riportato deriva dal fatto oggetto di causa e non da cause preesistenti: tenuto conto della dinamica e della vis lesiva agita, nonché del conseguente iter clinico documentale, si ritiene soddisfatto il nesso di causalità tra l'evento ed il quadro psicopatologico sofferto, ricorrendo i criteri che caratterizzano il rapporto causale, ovvero il criterio dell'efficienza lesiva, cronologico, di continuità fenomenica, di esclusione di altre cause (p. 4 della relazione). Peraltro, la teste ha chiaramente riferito (in risposta al capitolo 6 Tes_1 della memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice, che prima dell'evento oggetto di causa l' non soffriva di ansia né di depressione (cfr. verbale di udienza del 14.12.2023); pertanto Pt_1 certamente non può avere avuto efficienza causale nello sviluppo del disturbo come riscontrato l'evento (pur traumatico, ma risalente a molto tempo prima) della morte del fratello. Quanto, poi, alla successiva (rispetto ai fatti oggetto di causa) morte dei genitori dell'attrice, basti evidenziare che, come emerge dai documenti prodotti in atti, si trattava di persone già in età molto avanzata e comunque la cui esatta data della morte (se precedente o successiva ai certificati medici attestanti il disturbo in capo all'attrice) non è nota e sarebbe spettato alla convenuta provare.
Il c.t.u. ha quantificato il danno biologico nella misura del 5% e la Invalidità Temporanea Parziale al
75% in giorni 10, al 50% in giorni 20 e al 25% in giorni 30.
Anche il danno morale risulta provato nel caso di specie, non essendo contestato e risultando comunque dagli atti del processo penale che: l' si recava sistematicamente a trovare la al Pt_1 CP_1 mercato e la incontrava due volte alla settimana con regolarità; i loro rapporti erano contraddistinti da una notevole cordialità dal momento che erano solite consumare insieme la colazione, erano amiche da circa dieci anni. Come già ritenuto dal GUP (p. 13 della sentenza), la fiducia che l' riponeva Pt_1 nella che considerava sua amica, non soltanto è stata tradita in maniera subdola e insidiosa, CP_1 ma, oltretutto, ciò è avvenuto per il venale scopo di realizzare un lucro di modesta entità (in proposito si deve oltretutto rilevare che dal rapporto la Polizia giudiziaria sembra che le condizioni economiche dell'imputata siano piuttosto agiate, dal momento che la medesima vive in una villa). Inoltre, anche le prove testimoniali svolte in questo giudizio hanno fornito una rappresentazione chiara del dolore sofferto dalla danneggiata (entrambi i testi di parte attrice confermavano che la sig.ra nel Pt_1 rievocare i fatti del 25.10.2016, reagisce manifestando ansia, pianto con conseguente cambio di umore,
e che ha spesso attacchi di panico e crisi di pianto). Si ritiene, dunque, raggiunta la prova del turbamento psicologico patito dalla vittima dell'illecito.
Sul rapporto tra danno biologico e morale, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20661 del
24.07.2024, ha affermato che la liquidazione del danno morale, pur conservando piena autonomia e successività rispetto al danno biologico, non è del tutto svincolata dalla vicenda materiale che ebbe a determinarne l'insorgenza ed è, quindi, ragionevolmente equo stabilirne la convertibilità in termini monetari attraverso la sua identificazione in una percentuale del danno biologico complessivamente determinato;
la dimensione eminentemente soggettiva e interiore del danno morale comporta che la sua esistenza non corrisponde sempre a una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato, con la conseguente necessità di una più articolata considerazione degli oneri di allegazione imposti alla parte, ai quali si accompagna la doverosa utilizzazione, da parte del giudice, della categoria delle massime di esperienza, le quali possono, da sole, fondarne il convincimento.
Inoltre, la quantificazione del danno morale non deve essere confusa con la personalizzazione, che attiene invece agli aspetti dinamico relazionali del danno biologico e che si ritiene non sussista nel caso pagina 4 di 6 di specie in quanto l'odierna attrice non ha fornito la prova di condizioni eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle “tabelle” per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (Cassazione civile sez. III, 10/11/2020, n.25164).
Infatti, le prove testimoniali hanno provato conseguenze che inevitabilmente patirebbero tutte le persone per lo stesso tipo di invalidità (i testi hanno affermato che l'attrice non va più al mercato, esce di casa solo se accompagnata da un familiare e ha paura di rimanere in casa da sola, soprattutto nelle ore notturne, mentre prima del fatto era solita fare passeggiate in bici e uscire con gli amici), ossia una compromissione delle ordinarie attività esistenziali, mentre non hanno dimostrato che la lesione ha causato anche la compromissione o la soppressione di attività extralavorative particolari o comunque non comuni rispetto all'ordinario.
Per il computo del danno non patrimoniale, si ritiene equo applicare le Tabelle predisposte dal
Tribunale di Milano, il che garantisce la parità di trattamento, essendo tali tabelle già ampiamente diffuse sul territorio nazionale e costituendo un criterio di calcolo ripetutamente avallato dalla Corte di
Cassazione (Cass. 10725/2000; 6616/2000; 4852/99; 5134/98) e adottato ormai da vari Tribunali di merito, e poiché non sussistono in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (Cass. sez. 3,
n. 12408/2011).
Nella liquidazione del danno non patrimoniale il Giudice è tenuto all'applicazione della tabella elaborata dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione (sul punto si veda, da ultimo, Cass. sez. 3, ordinanza n. 33770 del 2019; in senso conforme Cass., sez. 3, sentenza n. 20381 del 2016).
In applicazione, dunque, delle tabelle milanesi (come da ultimo aggiornate nel 2024), considerata l'età (51 anni) dell'attrice al momento del fatto (cfr. Cass. sez. 3, n. 10303 del 21/06/2012, secondo cui
«nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza») e i punti d'invalidità riconducibili all'evento lesivo (5%), si ritiene equo determinare il danno biologico da invalidità permanente in complessivi € 8.164,00, comprensivo dell'aumento a titolo di danno morale.
Quanto al danno biologico temporaneo, in applicazione delle medesime tabelle e preso a riferimento il valore base dalle stesse esposte per ogni giorno, sarà dovuta una somma complessiva di € 2.875,00 (di cui € 862,50 per i.t.p. al 75% per 10 giorni, € 1.150,00 per i.t.p. al 50% per 20 giorni, € 862,50 per i.t.p. al 25% per 30 giorni).
Per un totale danno non patrimoniale di € 11.039,00. A tale importo dovrà detrarsi quanto pagato a titolo di provvisionale (€ 10.000,00, integralmente pagata, come non contestato e comunque dimostrato dal documento allegato alle note scritte della convenuta in sostituzione dell'udienza del 13.02.2025). A tale proposito deve rammentarsi che la provvisionale è una somma di denaro liquidata dal giudice, nel corso del processo penale, in favore della parte danneggiata, come anticipo sull'importo integrale che le spetterà in via definitiva. Ai sensi dell'art. 539 c.p.p., Il giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile. A richiesta della parte civile,
l'imputato e il responsabile civile sono condannati al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova. Dunque, la condanna alla provvisionale è prevista pagina 5 di 6 quando sia stata accertata una parte del credito, con rinvio ad un momento successivo della determinazione dell'importo complessivo del danno. L'odierno Giudice ha quindi il dovere di determinare l'importo complessivo del danno subito, patrimoniale e non patrimoniale, e successivamente detrarre l'importo già versato a titolo di provvisionale.
Se ne ha un totale residuo di € 1.039,00. Sulla somma complessivamente dovuta per danno non patrimoniale andranno riconosciuti gli interessi al tasso nella misura legale (indicato dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori nelle obbligazioni pecuniarie ex art. 1224 c.c.) quale nocumento finanziario (lucro cessante ex art. 1223 c.c.) subìto a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrare un vantaggio finanziario.
Considerato che
i danni sono stati quantificati con riferimento al valore monetario attuale, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata comprensiva della rivalutazione ma con riferimento all'ammontare dei danni espressi nei valori monetari dell'epoca del fatto e annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT (Cass. sez. 3, n. 5054/2009; Cass. sez. 3, n. 5503/2003; Cass. s.u., n.
1712/1995). In merito all'applicabilità dell'art 1284 al caso in esame, deve rilevarsi che secondo il più recente orientamento giurisprudenziale sviluppatosi sul punto, la citata disposizione deve essere ritenuta applicabile a obbligazioni di ogni natura (Cassazione, sez. 3, ordinanza n. 61 del 03/01/2023)
e, dunque, anche al caso in esame.
Infine, sulla somma finale come risultante dai calcoli sopra esposti spetteranno, dalla data della sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso da ultimo Cass. sez. 2, n. 11594/2004; Cass. sez. 3, n.
9711/2004).
Le spese seguono la soccombenza – avuto riguardo allo scaglione di valore applicabile in base all'importo effettivamente riconosciuto piuttosto che a quello domandato (ex art. 5 d.m. 55/2014 e ss.mm.) - e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 1.039,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data del fatto con riferimento all'ammontare del danno espresso nei valori monetari all'epoca del fatto e annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT fino alla data della sentenza, nonché interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di giudizio, che si liquidano in
€ 662,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. ed in € 545,00 per spese;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u., come liquidate in corso di giudizio.
Ascoli Piceno, 16.04.2025
Il Giudice dott. Francesca Sirianni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 600/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Cinzia Ranalli;
Parte_1 C.F._1
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Barbara Gagliardi;
Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO oggetto: risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI
Per l'attore: in via istruttoria chiede ammettersi i capitoli di prova di cui ai numeri da 1) a 5) in quanto tesi a provare l'an;
i capitoli 6), 9),15), 17, 18) e 19) in quanto tesi a provare la compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane e relazionali.
Nel merito, accertata e dichiarata la responsabilità della convenuta nella causazione delle lesioni – sofferenze patite dalla sig.ra , condannare la sig.ra Parte_1 CP_1
al pagamento della somma di € 40.000,00 o quella diversa nella misura accertata dal
[...]
CTU, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, morale, biologico ed esistenziale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
Per il convenuto:
NEL MERITO: rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto per le causali di cui in narrativa, oltreché assolutamente non provata e indeterminata. E comunque accertare e dichiarare che l'importo di euro 10.000.00, già oggetto di provvisionale, è comprensivo di tutti i danni lamentati e pretesi da parte attrice e che la ulteriore richiesta economica deve essere rigettata. Accertare e dichiarare di conseguenza che la signora ha provveduto, in Controparte_1 adempimento della sentenza penale, al risarcimento e al pagamento di tutti i danni pretesi dalla
. Parte_1
Con vittoria di spese e compensi di lite.
In subordine si chiede la compensazione delle spese.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 al fine di accertare la responsabilità di quest'ultima nella causazione delle lesioni e sofferenze
[...] da lei patite allegando che: il giorno 25.10.2016, intorno alle 11:30 circa, si trovava al mercato di San
Benedetto del Tronto presso la bancarella di rivendita di fiori gestita da sua Controparte_1 amica da oltre 10 anni;
la invitava, come d'abitudine, la a fare colazione insieme e si CP_1 Pt_1 recava presso il bar più vicino per poi fare ritorno con un sacchetto contenente dei cornetti;
uno ripieno di crema al cioccolato veniva così offerto all'attrice che rappresentava subito all'amica che un liquido sciropposo di colore biancastro e dal cattivo sapore fuoriusciva dalla brioche;
improvvisamente la accusava un senso di malessere e solo intorno alle ore 17:00 del medesimo giorno riprendeva Pt_1 conoscenza e scopriva di trovarsi presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di San Benedetto del Tronto;
alle ore 20:39 i sanitari disponevano le sue dimissioni con diagnosi “vertigine in sospetta assunzione di benzodiazepine” (All. 6 dell'atto di citazione); prima di lasciare l'Ospedale, IN NA, madre dell'attrice, si accorgeva che la figlia non aveva più al collo la collana in oro che aveva addosso la mattina quando era uscita di casa;
veniva così richiesto l'intervento degli Ufficiali di Polizia
Giudiziaria del Commissariato di San Benedetto del Tronto i quali, nel corso delle indagini, accertavano che la collana era stata portata a gestore dell'esercizio commerciale CP_2
“Euroro” sito nelle vicinanze del mercato cittadino, nella tarda mattinata del 25.10.2016, da una signora conosciuta come “Maria la fioraia” che gli aveva proposto l'acquisto della collana, a suo dire, appartenuta ad una sua anziana zia;
raggiunto l'accordo circa il prezzo di compravendita (€ 1.400,00), il consegnava a “Maria la fioraia” la somma in contanti di € 1.100,00, stabilendo che la somma CP_2 residua sarebbe stata consegnata il venerdì successivo in occasione del mercato cittadino, quando la donna gli avrebbe fornito il documento di identità; sempre nel corso delle indagini, la collana veniva riconosciuta dalla e, durante la perquisizione dell'abitazione di “Maria la fioraia”, identificata Pt_1 in si rinvenivano la somma di € 1.100,00 e una confezione di “Valium”, Controparte_1 medicinale a base di benzodiazepine;
concluse le indagini, la veniva rinviata a giudizio per i CP_1 reati di cui agli artt. 628, 582, 585 e 613 c.p. (All. 2 dell'atto di citazione) e, con sentenza n. 131 del 28.09.2018, in rito abbreviato il GUP condannava la a mesi 8 di reclusione e € 800,00 di CP_1 multa, oltre al pagamento delle spese processuali;
condannava, altresì, l'imputata al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, da liquidarsi in separato giudizio, con concessione di una provvisionale di € 10.000,00 (All. 3 dell'atto di citazione); la menzionata sentenza veniva confermata dalla Corte d'Appello di Ancona con sentenza n. 105/2021, divenuta irrevocabile in data 04.06.2021 (All. 5 dell'atto di citazione). L'attrice allegava che, a seguito dell'evento delittuoso sopra descritto, aveva riportato una patologia ansioso-depressiva e risentito di una modificazione peggiorativa della qualità della vita (cfr. relazione di c.t.p., All. 6 dell'atto di citazione). Conseguentemente domandava la condanna di al risarcimento del danno patrimoniale (che, tuttavia, non allegava) e Controparte_1 non patrimoniale (morale, biologico ed esistenziale) subìto per ulteriori € 40.000,00. Si costituiva in giudizio la quale eccepiva in via pregiudiziale l'improcedibilità Controparte_1 della domanda per mancato invito alla negoziazione assistita obbligatoria, e nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea. In particolare, ferma la condanna in sede penale, precisava che l'attrice aveva già agito in via esecutiva per il recupero della provvisionale, tant'è che nella procedura esecutiva immobiliare n. 46/2020 RGE l'istanza di conversione del pignoramento immobiliare con rateizzazione in 48 mensilità avanzata dalla era stata accolta con ordinanza del 18.03.2021 (All.
1-2 della CP_1 pagina 2 di 6 comparsa di risposta) e tutte le rate così come disposte dal Giudice risultavano pagate regolarmente.
Chiedeva, dunque, dichiararsi la richiesta risarcitoria già soddisfatta con il pagamento della provvisionale e, in ogni caso, rigettarsi la medesima per mancata prova dei danni.
Nelle note di trattazione congiunta del 9.09.2022 le parti davano atto di aver esperito, nelle more della prima udienza, la procedura di negoziazione assistita, conclusasi con una dichiarazione di mancato accordo allegata alle note stesse. Il Giudice, in sede di prima udienza, concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
In data 21.02.2023 il procedimento veniva assegnato all'odierno Giudice, il quale, con ordinanza del
13.04.2023 – da intendersi qui trascritta -, riteneva ammissibile la prova testimoniale e disponeva la c.t.u. medico legale.
Svolte le prove orali ammesse e depositata la relazione di c.t.u., le parti precisavano le conclusioni e in data 13.02.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. abbreviati (40 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica).
L'eccezione pregiudiziale di improcedibilità risulta superata dall'avvenuto esperimento del tentativo di negoziazione assistita, il quale ha avuto esito negativo.
Nel merito, la domanda attorea appare meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Gli elementi fattuali nei quali consiste la responsabilità della convenuta – come esposti in citazione e nella superiore narrativa - sono pacifici in questo giudizio e sono comunque stati accertati con sentenza penale passata in giudicato tra le odierne parti (all. 3 e 5 alla citazione), la quale ha, altresì, condannato la al pagamento di una provvisionale di € 10.000,00 in favore della costituita parte CP_1 Pt_1 civile.
La vittima di un reato che abbia ottenuto una sentenza favorevole in sede penale e si sia vista rimandare alla sede civile per la liquidazione dei danni resta esonerata dal dover fornire la prova circa l'accadimento dell'evento lesivo siccome coperto da giudicato, ma dovrà in ogni caso provare i pregiudizi subiti, nonché la loro causalità con il reato. Sotto questo aspetto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che nei reati di danno, la decisione di condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale contiene implicitamente l'accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto-reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra
l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (Cass. sez. 3, ordinanza n. 8477 del 05/05/2020).
Passando, pertanto, direttamente all'esame dei danni-conseguenza, l'attrice chiede, in primo luogo, il risarcimento di un danno patrimoniale, la cui esistenza e consistenza non è, però allegata con riferimento a specifici elementi di fatto, né tanto meno provata. In particolare, non risultano allegate eventuali spese sostenute a scopo diagnostico/terapeutico.
Quanto al danno non patrimoniale, l'attrice domanda il risarcimento di un danno biologico temporaneo e permanente, nonché di un danno morale ed esistenziale.
La relazione di c.t.u. depositata in atti ha accertato l'esistenza del danno biologico - disturbo dell'adattamento cronico con ansia ed umore depresso - e del relativo nesso di causalità con l'episodio occorso. La convenuta contesta che la c.t.u. sia meramente esplorativa, essendo il fatto di causa non recente, e in relazione al quale si sarebbe dovuto tener conto del vissuto dell'attrice anteriore e successivo al 25.10.2016 e di come questo possa aver inciso sulla sua qualità della vita e del suo stato pagina 3 di 6 psicologico. In realtà, il c.t.u. ha chiaramente specificato che il disturbo riportato deriva dal fatto oggetto di causa e non da cause preesistenti: tenuto conto della dinamica e della vis lesiva agita, nonché del conseguente iter clinico documentale, si ritiene soddisfatto il nesso di causalità tra l'evento ed il quadro psicopatologico sofferto, ricorrendo i criteri che caratterizzano il rapporto causale, ovvero il criterio dell'efficienza lesiva, cronologico, di continuità fenomenica, di esclusione di altre cause (p. 4 della relazione). Peraltro, la teste ha chiaramente riferito (in risposta al capitolo 6 Tes_1 della memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice, che prima dell'evento oggetto di causa l' non soffriva di ansia né di depressione (cfr. verbale di udienza del 14.12.2023); pertanto Pt_1 certamente non può avere avuto efficienza causale nello sviluppo del disturbo come riscontrato l'evento (pur traumatico, ma risalente a molto tempo prima) della morte del fratello. Quanto, poi, alla successiva (rispetto ai fatti oggetto di causa) morte dei genitori dell'attrice, basti evidenziare che, come emerge dai documenti prodotti in atti, si trattava di persone già in età molto avanzata e comunque la cui esatta data della morte (se precedente o successiva ai certificati medici attestanti il disturbo in capo all'attrice) non è nota e sarebbe spettato alla convenuta provare.
Il c.t.u. ha quantificato il danno biologico nella misura del 5% e la Invalidità Temporanea Parziale al
75% in giorni 10, al 50% in giorni 20 e al 25% in giorni 30.
Anche il danno morale risulta provato nel caso di specie, non essendo contestato e risultando comunque dagli atti del processo penale che: l' si recava sistematicamente a trovare la al Pt_1 CP_1 mercato e la incontrava due volte alla settimana con regolarità; i loro rapporti erano contraddistinti da una notevole cordialità dal momento che erano solite consumare insieme la colazione, erano amiche da circa dieci anni. Come già ritenuto dal GUP (p. 13 della sentenza), la fiducia che l' riponeva Pt_1 nella che considerava sua amica, non soltanto è stata tradita in maniera subdola e insidiosa, CP_1 ma, oltretutto, ciò è avvenuto per il venale scopo di realizzare un lucro di modesta entità (in proposito si deve oltretutto rilevare che dal rapporto la Polizia giudiziaria sembra che le condizioni economiche dell'imputata siano piuttosto agiate, dal momento che la medesima vive in una villa). Inoltre, anche le prove testimoniali svolte in questo giudizio hanno fornito una rappresentazione chiara del dolore sofferto dalla danneggiata (entrambi i testi di parte attrice confermavano che la sig.ra nel Pt_1 rievocare i fatti del 25.10.2016, reagisce manifestando ansia, pianto con conseguente cambio di umore,
e che ha spesso attacchi di panico e crisi di pianto). Si ritiene, dunque, raggiunta la prova del turbamento psicologico patito dalla vittima dell'illecito.
Sul rapporto tra danno biologico e morale, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20661 del
24.07.2024, ha affermato che la liquidazione del danno morale, pur conservando piena autonomia e successività rispetto al danno biologico, non è del tutto svincolata dalla vicenda materiale che ebbe a determinarne l'insorgenza ed è, quindi, ragionevolmente equo stabilirne la convertibilità in termini monetari attraverso la sua identificazione in una percentuale del danno biologico complessivamente determinato;
la dimensione eminentemente soggettiva e interiore del danno morale comporta che la sua esistenza non corrisponde sempre a una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato, con la conseguente necessità di una più articolata considerazione degli oneri di allegazione imposti alla parte, ai quali si accompagna la doverosa utilizzazione, da parte del giudice, della categoria delle massime di esperienza, le quali possono, da sole, fondarne il convincimento.
Inoltre, la quantificazione del danno morale non deve essere confusa con la personalizzazione, che attiene invece agli aspetti dinamico relazionali del danno biologico e che si ritiene non sussista nel caso pagina 4 di 6 di specie in quanto l'odierna attrice non ha fornito la prova di condizioni eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle “tabelle” per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (Cassazione civile sez. III, 10/11/2020, n.25164).
Infatti, le prove testimoniali hanno provato conseguenze che inevitabilmente patirebbero tutte le persone per lo stesso tipo di invalidità (i testi hanno affermato che l'attrice non va più al mercato, esce di casa solo se accompagnata da un familiare e ha paura di rimanere in casa da sola, soprattutto nelle ore notturne, mentre prima del fatto era solita fare passeggiate in bici e uscire con gli amici), ossia una compromissione delle ordinarie attività esistenziali, mentre non hanno dimostrato che la lesione ha causato anche la compromissione o la soppressione di attività extralavorative particolari o comunque non comuni rispetto all'ordinario.
Per il computo del danno non patrimoniale, si ritiene equo applicare le Tabelle predisposte dal
Tribunale di Milano, il che garantisce la parità di trattamento, essendo tali tabelle già ampiamente diffuse sul territorio nazionale e costituendo un criterio di calcolo ripetutamente avallato dalla Corte di
Cassazione (Cass. 10725/2000; 6616/2000; 4852/99; 5134/98) e adottato ormai da vari Tribunali di merito, e poiché non sussistono in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (Cass. sez. 3,
n. 12408/2011).
Nella liquidazione del danno non patrimoniale il Giudice è tenuto all'applicazione della tabella elaborata dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione (sul punto si veda, da ultimo, Cass. sez. 3, ordinanza n. 33770 del 2019; in senso conforme Cass., sez. 3, sentenza n. 20381 del 2016).
In applicazione, dunque, delle tabelle milanesi (come da ultimo aggiornate nel 2024), considerata l'età (51 anni) dell'attrice al momento del fatto (cfr. Cass. sez. 3, n. 10303 del 21/06/2012, secondo cui
«nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza») e i punti d'invalidità riconducibili all'evento lesivo (5%), si ritiene equo determinare il danno biologico da invalidità permanente in complessivi € 8.164,00, comprensivo dell'aumento a titolo di danno morale.
Quanto al danno biologico temporaneo, in applicazione delle medesime tabelle e preso a riferimento il valore base dalle stesse esposte per ogni giorno, sarà dovuta una somma complessiva di € 2.875,00 (di cui € 862,50 per i.t.p. al 75% per 10 giorni, € 1.150,00 per i.t.p. al 50% per 20 giorni, € 862,50 per i.t.p. al 25% per 30 giorni).
Per un totale danno non patrimoniale di € 11.039,00. A tale importo dovrà detrarsi quanto pagato a titolo di provvisionale (€ 10.000,00, integralmente pagata, come non contestato e comunque dimostrato dal documento allegato alle note scritte della convenuta in sostituzione dell'udienza del 13.02.2025). A tale proposito deve rammentarsi che la provvisionale è una somma di denaro liquidata dal giudice, nel corso del processo penale, in favore della parte danneggiata, come anticipo sull'importo integrale che le spetterà in via definitiva. Ai sensi dell'art. 539 c.p.p., Il giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile. A richiesta della parte civile,
l'imputato e il responsabile civile sono condannati al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova. Dunque, la condanna alla provvisionale è prevista pagina 5 di 6 quando sia stata accertata una parte del credito, con rinvio ad un momento successivo della determinazione dell'importo complessivo del danno. L'odierno Giudice ha quindi il dovere di determinare l'importo complessivo del danno subito, patrimoniale e non patrimoniale, e successivamente detrarre l'importo già versato a titolo di provvisionale.
Se ne ha un totale residuo di € 1.039,00. Sulla somma complessivamente dovuta per danno non patrimoniale andranno riconosciuti gli interessi al tasso nella misura legale (indicato dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori nelle obbligazioni pecuniarie ex art. 1224 c.c.) quale nocumento finanziario (lucro cessante ex art. 1223 c.c.) subìto a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrare un vantaggio finanziario.
Considerato che
i danni sono stati quantificati con riferimento al valore monetario attuale, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata comprensiva della rivalutazione ma con riferimento all'ammontare dei danni espressi nei valori monetari dell'epoca del fatto e annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT (Cass. sez. 3, n. 5054/2009; Cass. sez. 3, n. 5503/2003; Cass. s.u., n.
1712/1995). In merito all'applicabilità dell'art 1284 al caso in esame, deve rilevarsi che secondo il più recente orientamento giurisprudenziale sviluppatosi sul punto, la citata disposizione deve essere ritenuta applicabile a obbligazioni di ogni natura (Cassazione, sez. 3, ordinanza n. 61 del 03/01/2023)
e, dunque, anche al caso in esame.
Infine, sulla somma finale come risultante dai calcoli sopra esposti spetteranno, dalla data della sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso da ultimo Cass. sez. 2, n. 11594/2004; Cass. sez. 3, n.
9711/2004).
Le spese seguono la soccombenza – avuto riguardo allo scaglione di valore applicabile in base all'importo effettivamente riconosciuto piuttosto che a quello domandato (ex art. 5 d.m. 55/2014 e ss.mm.) - e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 1.039,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data del fatto con riferimento all'ammontare del danno espresso nei valori monetari all'epoca del fatto e annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT fino alla data della sentenza, nonché interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di giudizio, che si liquidano in
€ 662,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. ed in € 545,00 per spese;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u., come liquidate in corso di giudizio.
Ascoli Piceno, 16.04.2025
Il Giudice dott. Francesca Sirianni
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