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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/12/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA SEZIONE LAVORO
Causa n. 738 2025 Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 18/12/2025, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Ganzerli per la parte convenuta il dott. Lo Guarro Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. Il giudice si ritira in camera di consiglio.
La difesa di parte ricorrente in particolare osserva che il precedente giudizio di aveva ad oggetto precedenti annualità mentre il presente CP_1 riguarda una annualità al tempo non ancora maturata. Quanto alle assenze, richiama la sentenza CG del 2025, in relazione alla irrilevanza dei giorni di servizio svolti.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del 18/12/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 738 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il 15/04/2025
avente ad oggetto: carta docente/contratti a termine/discriminazione
da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. GANZERLI CINZIA e dell'avv. NASO C.F._2
DOMENICO elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico
) Email_1 Email_2
contro
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio ex Controparte_3 P.IVA_2
art. 417-bis c.p.c. del dott. elettivamente domiciliato in Indirizzo Persona_1
Telematico Email_3
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 15.4.2025 i docenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio il esponendo di essere insegnanti con contratto Controparte_2
a tempo determinato e di avere prestato servizio in forza di reiterati contratti a termine negli anni e nei periodi analiticamente indicati nell'atto introduttivo. Hanno chiesto pertanto
1 accogliersi le seguenti conclusioni: “A) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, quali docenti assunti con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto; B)
Condannare il (già ) a mettere Controparte_2 Controparte_2
a disposizione delle parti ricorrenti gli importi complessivi, come di seguito specificato, tramite il sistema della Carta elettronica: € 500,00 a per l'anno scolastico Parte_1
2024/25; € 2.000,00 a per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, Parte_2
2023/24; per la somma totale di € 2.500,00 e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia
(come sopra suddivisi), oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari. IN VIA SUBORDINATA: A) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, quali docenti assunti con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento
e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per
l'effetto; B) Condannare il (già Controparte_2 [...]
) al pagamento in favore dei ricorrenti, come di seguito specificato: € 500,00 a Controparte_2 per l'anno scolastico 2024/25; € 2.000,00 a per gli anni Parte_1 Parte_2
scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24; per la somma totale di € 2.500,00 e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia (come sopra suddivisi), oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
2.Si è costituito il ed ha chiesto, previa riunione ad altri Controparte_2
procedimenti, il rigetto del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento non consente la concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato. In via subordinata, il ha chiesto, nel caso di riconoscimento del CP_2 diritto vantato da parte ricorrente, che la condanna fosse limitata all'attribuzione della Carta del Docente per gli anni di riferimento, tenuto conto della natura vincolata dell'utilizzo della
Carta; ha eccepito il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 22, comma 36, della legge n.724/1994; ha altresì chiesto di dichiarare la compensazione delle spese di lite stante la novità della questione ovvero per le ulteriori circostanze in fatto e in diritto riguardanti la specifica controversia, nonché di dichiarare l'intervenuta prescrizione
2 quinquennale del diritto vantato da parte ricorrente, oltre all'eventuale parziale cessazione della materia del contendere in ragione della normativa sopravvenuta.
3.Le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.
4.La Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha fissato il seguente principio di diritto: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_2
4.1 Irrilevante a tale fine il numero delle ore svolte e dunque il richiamo al part-time dei docenti di ruolo (punto 7.2 motivazione), l'inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato (punto 7.3 motivazione), trattandosi di situazioni peculiari che non possono essere invocate al fine di effettuare la comparazione con i precari, nonché il dato normativo dei 180 giorni che per le finalità per cui è previsto non costituisce valido metro di paragone per le valutazioni necessarie per definire il senso di annualità di una didattica (punto 7.5 motivazione).
5. In relazione alle supplenze brevi e temporanee, rispetto alle quali la richiamata pronuncia della Cassazione non si è espressa (e rispetto alle quali ha emesso decreto di inammissibilità
n. 7254 del 19.3.2024, decidendo su altro rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.), è intervenuta di recente la Corte di Giustizia, con la sentenza C-268/24 del 3 luglio 2025 affermando che: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro
a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale
3 esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
A tale orientamento questo Giudice non può che conformarsi, mutando parzialmente quello accolto in relazione alla predetta questione, non potendo ritenersi che: “60 […]il carattere eventualmente breve e saltuario di talune supplenze che i docenti non di ruolo, come ZT, possono essere chiamati ad effettuare sia peraltro tale da modificare sostanzialmente le funzioni di tali docenti, o addirittura la natura del loro lavoro di insegnante o le condizioni di esercizio di quest'ultimo. Spetta tuttavia al giudice del rinvio, che è il solo a disporre del complesso degli elementi pertinenti, effettuare una valutazione al riguardo (v., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2023, , C-270/22, EU:C:2023:933, Controparte_4
punto 68). 61. A tale titolo, non occorre, ad avviso del giudice del rinvio, tener conto della durata totale, effettiva o prevista, delle supplenze di breve durata consecutive, in quanto la durata del lavoro per il quale il lavoratore a tempo determinato è stato assunto non rientra per l'appunto, in quanto tale, tra gli elementi pertinenti ai fini della valutazione, di cui al punto 53 della presente sentenza, della comparabilità delle funzioni esercitate dalle persone interessate” (punti 60 e 61 sentenza CG C-268/24).
In sostanza la CG, ad avviso di questo Giudice, demanda (punto 60) al giudice di merito
(solo apparentemente) la valutazione della comparabilità delle funzioni dei docenti a tempo determinato con quelle dei docenti a tempo indeterminato sulla base del complesso degli elementi pertinenti, ossia (come precisato al punto 53) in base alla clausola 3, punto 2 e alla clausola 4 , punto 1, della natura del lavoro, delle condizioni di formazione e delle condizioni di impiego.
Tuttavia, è la stessa CG (punti 55-56) ad aver compiuto tale valutazione, affermando che l'effettuazione di diverse supplenze di breve durata, che comprendono periodi che vanno da alcune settimane ad alcuni mesi, durante i quali il docente svolge gli stessi compiti e assume gli stessi doveri dei docenti di ruolo pone i docenti, “in linea di principio”, in una situazione comparabile. Ma se tale asserzione è corretta, appare arduo (se non contraddittorio in termini logici), ad avviso di questo Giudice, ipotizzare che un docente chiamato a sostituire a tempo determinato un docente di ruolo, quale appunto “supplente”, svolga una funzione sostanzialmente diversa dallo stesso o un lavoro di diversa natura da quella di insegnante o in condizioni di esercizio diverse.
4 E' peraltro la stessa CG che afferma espressamente (punto 71): “Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene il governo italiano, i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata”.
In sostanza, quindi, sembra potersi concludere che, salvo prova contraria, nel caso di specie non allegata né fornita, il docente assunto per sostituire altro docente assente, svolga il medesimo lavoro del collega sostituito.
La Corte d'Appello di Venezia con la sentenza 848/2025 pubblicata il 9.12.2025, ha condiviso il richiamato principio ritenendo sussistente la piena equiparabilità con l'attività del docente di ruolo di quella del docente precario i cui rapporti di lavoro risultino de facto continui e in essere fino al termine delle attività didattiche.
6. Con la sopracitata sentenza n. 29961/2023, la Corte di Cassazione ha altresì chiarito i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999: secondo l'insegnamento della Suprema
Corte, la prescrizione della Carta docente inizia a decorrere dal momento del conferimento degli incarichi o, se questo sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al
DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio. Secondo
l'orientamento seguito da questo Giudice (sent. 651/2024 del 24.10.2024, RG 1838/2023, in senso analogo Corte d'Appello di Milano, sent. 873/2024 del 31.10.2024, sent. 720/2024,
99/2024; sembra confermare il principio anche Corte d'Appello di Venezia, sent. 96/2025 e come di recente affermato da Cass., 17494/2025 del 29.6.2025), in base alle coordinate interpretative fornite dalla pronuncia della Cassazione richiamata (punto 20.1 della motivazione), il termine di prescrizione quinquennale decorre ordinariamente dal 1.9 e nel caso di specie, per la docente dal 5.10.2020 (data di decorrenza del primo Parte_2
contratto di supplenza), quindi l'unico atto interruttivo costituito dal presente ricorso, notificato il 5.5.2025 è tempestivo.
7. Lo Stato italiano ha emanato l'art. 15 DL 69/2023 (pubblicato il 13.6.2023), per il quale:
“la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle
5 istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. La norma, applicabile all'anno scolastico 2023/2024 fa riferimento alle supplenze fino al 31.8. Allo stesso modo la norma di cui alla L. 207/2024, art. 1 comma 572 che ha modificato l'art. 1, comma 121, L.
107/2015 che ha esteso il diritto alla carta docente anche per i docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, risulta applicabile ai soli contratti fino al
31.8. Quanto alla misura nei limiti di cui alla predetta riforma, come appare confermato dall'art. 6bis L. 79/2025 di conversione del DL 45/2025, la disposizione è riferibile all'a. s.
2025/2026. Il , con comunicato ufficiale del 24.6.2025 Controparte_2 pubblicato sul sito istituzionale alle sezione “notizie” (come già rilevato in altre cause dalla difesa dell'amministrazione), ha consentito dalla predetta data (24.6.2025), interpretando in maniera estensiva la normativa sopravvenuta (anche in piena coerenza con i principi ormai consolidati in giurisprudenza), l'iscrizione al portale, anche al personale docente con contratto a termine fino al 31.8.2025 per ottenere l'accredito dell'importo di Euro 500,00, che potrà essere utilizzato entro il 31.8.2026.
8.1. Il ricorrente , al momento della pronuncia della presente sentenza, come Parte_1 confermato dall'amministrazione convenuta, docente “interno” al sistema delle docenze scolastiche, in quanto immesso in ruolo dall'1.9.2025, ha comprovato dai contratti e dallo stato matricolare allegati di avere svolto incarichi annuali conformi ai parametri fissati dalla
S.C. (iniziati prima del 31.12 fino al 30.6 o al 31.8) e comunque rilevanti per l'orientamento di cui alla citata sentenza della CG del 3.7.2025 nell'a.s. 2024/2025 (23.9.2024-4.12.2024
e 9.12.2024-30.6.2025).
8.2. La ricorrente , al momento della pronuncia della presente sentenza, come Parte_2 confermato dall'amministrazione convenuta, docente “interna” al sistema delle docenze scolastiche, in quanto titolare di contratto a tempo determinato attualmente in corso
(1.9.2025-31.8.2026), ha comprovato dai contratti e dallo stato matricolare allegati di avere svolto incarichi annuali conformi ai parametri fissati dalla S.C. (iniziati prima del 31.12 fino al 30.6 o al 31.8) negli anni scolastici 2020/2021 (5.10.2020-30.6.2021), 2021/2022
(21.9.2021-30.6.2022), 2022/2023 (2.9.2022-31.8.2023), 2023/2024 (4.9.2023-30.6.2024).
9. Non sono decisive ai fini che qui rilevano le numerose assenze della docente Parte_2
documentate dal (per congedo parentale e retribuite per diritto allo studio) che non CP_2
fanno venire meno il diritto alla formazione in capo alla ricorrente che sorge con il
6 conferimento dell'incarico annuale (in base ai richiamati principi affermati dalla Corte di
Cassazione) e permane fino a quando la docente sia inserita nel contesto delle docenze scolastiche, a prescindere dall'effettivo servizio: la carta docente viene infatti assicurata
“anche ai docenti dichiarati inidonei per motivi di salute (ciò per evidenti ragioni di non discriminazione del docente malato o in gravidanza) ovvero ai docenti in congedo per astensione obbligatoria trattandosi, nel caso di questi ultimi, di dipendenti la cui stabilità di rapporto è evidente ed il cui rientro in servizio e, quindi, all'insegnamento, è più che probabile” (cfr. sul punto anche Tribunale di Verona, sentenza 85/2024).
10. La Cassazione, quanto alle modalità concrete di riconoscimento ed attuazione del diritto spettante ai docenti a tempo determinato, ha fissato il seguente principio di diritto: “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”. L'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire, per quanto riguarda i docenti ancora “interni” al sistema scolastico esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della “carta docenti”, poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
11. L'importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in ragione della natura e del valore della controversia (valore della domanda più elevato aumentato del 30%), considerata l'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, decisionale in unica udienza senza istruttoria), la natura seriale del contenzioso, secondo i parametri di cui al DM 55/14 s. m. i.
Non può avere in questa sede rilievo la circostanza per cui il ricorrente abbia chiesto e CP_1
ottenuto con un precedente ricorso (RG 989/2024, ricorso del 15.5.2024 già definito con sentenza 508/2024) il bonus per i precedenti anni scolastici (22/23 e 23/24), stante il
7 perdurante inadempimento dell'amministrazione convenuta anche per il successivo anno scolastico oggetto del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1. in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015
a) quanto a per l'a. s. 2024/2025; Parte_1
b) quanto a per gli anni scolastici: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_2
2023/2024;
2. condanna il convenuto ad erogare a parte ricorrente la prestazione oggetto di CP_2
causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla
Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
3. condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte CP_2
ricorrente, liquidate in complessivi € 1.339,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, oltre rimborso CU di € 49,00, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Verona, 18.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
8
Causa n. 738 2025 Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 18/12/2025, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Ganzerli per la parte convenuta il dott. Lo Guarro Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. Il giudice si ritira in camera di consiglio.
La difesa di parte ricorrente in particolare osserva che il precedente giudizio di aveva ad oggetto precedenti annualità mentre il presente CP_1 riguarda una annualità al tempo non ancora maturata. Quanto alle assenze, richiama la sentenza CG del 2025, in relazione alla irrilevanza dei giorni di servizio svolti.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del 18/12/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 738 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il 15/04/2025
avente ad oggetto: carta docente/contratti a termine/discriminazione
da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. GANZERLI CINZIA e dell'avv. NASO C.F._2
DOMENICO elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico
) Email_1 Email_2
contro
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio ex Controparte_3 P.IVA_2
art. 417-bis c.p.c. del dott. elettivamente domiciliato in Indirizzo Persona_1
Telematico Email_3
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 15.4.2025 i docenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio il esponendo di essere insegnanti con contratto Controparte_2
a tempo determinato e di avere prestato servizio in forza di reiterati contratti a termine negli anni e nei periodi analiticamente indicati nell'atto introduttivo. Hanno chiesto pertanto
1 accogliersi le seguenti conclusioni: “A) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, quali docenti assunti con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto; B)
Condannare il (già ) a mettere Controparte_2 Controparte_2
a disposizione delle parti ricorrenti gli importi complessivi, come di seguito specificato, tramite il sistema della Carta elettronica: € 500,00 a per l'anno scolastico Parte_1
2024/25; € 2.000,00 a per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, Parte_2
2023/24; per la somma totale di € 2.500,00 e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia
(come sopra suddivisi), oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari. IN VIA SUBORDINATA: A) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, quali docenti assunti con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento
e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per
l'effetto; B) Condannare il (già Controparte_2 [...]
) al pagamento in favore dei ricorrenti, come di seguito specificato: € 500,00 a Controparte_2 per l'anno scolastico 2024/25; € 2.000,00 a per gli anni Parte_1 Parte_2
scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24; per la somma totale di € 2.500,00 e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia (come sopra suddivisi), oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
2.Si è costituito il ed ha chiesto, previa riunione ad altri Controparte_2
procedimenti, il rigetto del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento non consente la concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato. In via subordinata, il ha chiesto, nel caso di riconoscimento del CP_2 diritto vantato da parte ricorrente, che la condanna fosse limitata all'attribuzione della Carta del Docente per gli anni di riferimento, tenuto conto della natura vincolata dell'utilizzo della
Carta; ha eccepito il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 22, comma 36, della legge n.724/1994; ha altresì chiesto di dichiarare la compensazione delle spese di lite stante la novità della questione ovvero per le ulteriori circostanze in fatto e in diritto riguardanti la specifica controversia, nonché di dichiarare l'intervenuta prescrizione
2 quinquennale del diritto vantato da parte ricorrente, oltre all'eventuale parziale cessazione della materia del contendere in ragione della normativa sopravvenuta.
3.Le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.
4.La Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha fissato il seguente principio di diritto: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_2
4.1 Irrilevante a tale fine il numero delle ore svolte e dunque il richiamo al part-time dei docenti di ruolo (punto 7.2 motivazione), l'inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato (punto 7.3 motivazione), trattandosi di situazioni peculiari che non possono essere invocate al fine di effettuare la comparazione con i precari, nonché il dato normativo dei 180 giorni che per le finalità per cui è previsto non costituisce valido metro di paragone per le valutazioni necessarie per definire il senso di annualità di una didattica (punto 7.5 motivazione).
5. In relazione alle supplenze brevi e temporanee, rispetto alle quali la richiamata pronuncia della Cassazione non si è espressa (e rispetto alle quali ha emesso decreto di inammissibilità
n. 7254 del 19.3.2024, decidendo su altro rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.), è intervenuta di recente la Corte di Giustizia, con la sentenza C-268/24 del 3 luglio 2025 affermando che: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro
a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale
3 esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
A tale orientamento questo Giudice non può che conformarsi, mutando parzialmente quello accolto in relazione alla predetta questione, non potendo ritenersi che: “60 […]il carattere eventualmente breve e saltuario di talune supplenze che i docenti non di ruolo, come ZT, possono essere chiamati ad effettuare sia peraltro tale da modificare sostanzialmente le funzioni di tali docenti, o addirittura la natura del loro lavoro di insegnante o le condizioni di esercizio di quest'ultimo. Spetta tuttavia al giudice del rinvio, che è il solo a disporre del complesso degli elementi pertinenti, effettuare una valutazione al riguardo (v., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2023, , C-270/22, EU:C:2023:933, Controparte_4
punto 68). 61. A tale titolo, non occorre, ad avviso del giudice del rinvio, tener conto della durata totale, effettiva o prevista, delle supplenze di breve durata consecutive, in quanto la durata del lavoro per il quale il lavoratore a tempo determinato è stato assunto non rientra per l'appunto, in quanto tale, tra gli elementi pertinenti ai fini della valutazione, di cui al punto 53 della presente sentenza, della comparabilità delle funzioni esercitate dalle persone interessate” (punti 60 e 61 sentenza CG C-268/24).
In sostanza la CG, ad avviso di questo Giudice, demanda (punto 60) al giudice di merito
(solo apparentemente) la valutazione della comparabilità delle funzioni dei docenti a tempo determinato con quelle dei docenti a tempo indeterminato sulla base del complesso degli elementi pertinenti, ossia (come precisato al punto 53) in base alla clausola 3, punto 2 e alla clausola 4 , punto 1, della natura del lavoro, delle condizioni di formazione e delle condizioni di impiego.
Tuttavia, è la stessa CG (punti 55-56) ad aver compiuto tale valutazione, affermando che l'effettuazione di diverse supplenze di breve durata, che comprendono periodi che vanno da alcune settimane ad alcuni mesi, durante i quali il docente svolge gli stessi compiti e assume gli stessi doveri dei docenti di ruolo pone i docenti, “in linea di principio”, in una situazione comparabile. Ma se tale asserzione è corretta, appare arduo (se non contraddittorio in termini logici), ad avviso di questo Giudice, ipotizzare che un docente chiamato a sostituire a tempo determinato un docente di ruolo, quale appunto “supplente”, svolga una funzione sostanzialmente diversa dallo stesso o un lavoro di diversa natura da quella di insegnante o in condizioni di esercizio diverse.
4 E' peraltro la stessa CG che afferma espressamente (punto 71): “Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene il governo italiano, i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata”.
In sostanza, quindi, sembra potersi concludere che, salvo prova contraria, nel caso di specie non allegata né fornita, il docente assunto per sostituire altro docente assente, svolga il medesimo lavoro del collega sostituito.
La Corte d'Appello di Venezia con la sentenza 848/2025 pubblicata il 9.12.2025, ha condiviso il richiamato principio ritenendo sussistente la piena equiparabilità con l'attività del docente di ruolo di quella del docente precario i cui rapporti di lavoro risultino de facto continui e in essere fino al termine delle attività didattiche.
6. Con la sopracitata sentenza n. 29961/2023, la Corte di Cassazione ha altresì chiarito i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999: secondo l'insegnamento della Suprema
Corte, la prescrizione della Carta docente inizia a decorrere dal momento del conferimento degli incarichi o, se questo sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al
DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio. Secondo
l'orientamento seguito da questo Giudice (sent. 651/2024 del 24.10.2024, RG 1838/2023, in senso analogo Corte d'Appello di Milano, sent. 873/2024 del 31.10.2024, sent. 720/2024,
99/2024; sembra confermare il principio anche Corte d'Appello di Venezia, sent. 96/2025 e come di recente affermato da Cass., 17494/2025 del 29.6.2025), in base alle coordinate interpretative fornite dalla pronuncia della Cassazione richiamata (punto 20.1 della motivazione), il termine di prescrizione quinquennale decorre ordinariamente dal 1.9 e nel caso di specie, per la docente dal 5.10.2020 (data di decorrenza del primo Parte_2
contratto di supplenza), quindi l'unico atto interruttivo costituito dal presente ricorso, notificato il 5.5.2025 è tempestivo.
7. Lo Stato italiano ha emanato l'art. 15 DL 69/2023 (pubblicato il 13.6.2023), per il quale:
“la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle
5 istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. La norma, applicabile all'anno scolastico 2023/2024 fa riferimento alle supplenze fino al 31.8. Allo stesso modo la norma di cui alla L. 207/2024, art. 1 comma 572 che ha modificato l'art. 1, comma 121, L.
107/2015 che ha esteso il diritto alla carta docente anche per i docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, risulta applicabile ai soli contratti fino al
31.8. Quanto alla misura nei limiti di cui alla predetta riforma, come appare confermato dall'art. 6bis L. 79/2025 di conversione del DL 45/2025, la disposizione è riferibile all'a. s.
2025/2026. Il , con comunicato ufficiale del 24.6.2025 Controparte_2 pubblicato sul sito istituzionale alle sezione “notizie” (come già rilevato in altre cause dalla difesa dell'amministrazione), ha consentito dalla predetta data (24.6.2025), interpretando in maniera estensiva la normativa sopravvenuta (anche in piena coerenza con i principi ormai consolidati in giurisprudenza), l'iscrizione al portale, anche al personale docente con contratto a termine fino al 31.8.2025 per ottenere l'accredito dell'importo di Euro 500,00, che potrà essere utilizzato entro il 31.8.2026.
8.1. Il ricorrente , al momento della pronuncia della presente sentenza, come Parte_1 confermato dall'amministrazione convenuta, docente “interno” al sistema delle docenze scolastiche, in quanto immesso in ruolo dall'1.9.2025, ha comprovato dai contratti e dallo stato matricolare allegati di avere svolto incarichi annuali conformi ai parametri fissati dalla
S.C. (iniziati prima del 31.12 fino al 30.6 o al 31.8) e comunque rilevanti per l'orientamento di cui alla citata sentenza della CG del 3.7.2025 nell'a.s. 2024/2025 (23.9.2024-4.12.2024
e 9.12.2024-30.6.2025).
8.2. La ricorrente , al momento della pronuncia della presente sentenza, come Parte_2 confermato dall'amministrazione convenuta, docente “interna” al sistema delle docenze scolastiche, in quanto titolare di contratto a tempo determinato attualmente in corso
(1.9.2025-31.8.2026), ha comprovato dai contratti e dallo stato matricolare allegati di avere svolto incarichi annuali conformi ai parametri fissati dalla S.C. (iniziati prima del 31.12 fino al 30.6 o al 31.8) negli anni scolastici 2020/2021 (5.10.2020-30.6.2021), 2021/2022
(21.9.2021-30.6.2022), 2022/2023 (2.9.2022-31.8.2023), 2023/2024 (4.9.2023-30.6.2024).
9. Non sono decisive ai fini che qui rilevano le numerose assenze della docente Parte_2
documentate dal (per congedo parentale e retribuite per diritto allo studio) che non CP_2
fanno venire meno il diritto alla formazione in capo alla ricorrente che sorge con il
6 conferimento dell'incarico annuale (in base ai richiamati principi affermati dalla Corte di
Cassazione) e permane fino a quando la docente sia inserita nel contesto delle docenze scolastiche, a prescindere dall'effettivo servizio: la carta docente viene infatti assicurata
“anche ai docenti dichiarati inidonei per motivi di salute (ciò per evidenti ragioni di non discriminazione del docente malato o in gravidanza) ovvero ai docenti in congedo per astensione obbligatoria trattandosi, nel caso di questi ultimi, di dipendenti la cui stabilità di rapporto è evidente ed il cui rientro in servizio e, quindi, all'insegnamento, è più che probabile” (cfr. sul punto anche Tribunale di Verona, sentenza 85/2024).
10. La Cassazione, quanto alle modalità concrete di riconoscimento ed attuazione del diritto spettante ai docenti a tempo determinato, ha fissato il seguente principio di diritto: “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”. L'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire, per quanto riguarda i docenti ancora “interni” al sistema scolastico esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della “carta docenti”, poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
11. L'importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in ragione della natura e del valore della controversia (valore della domanda più elevato aumentato del 30%), considerata l'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, decisionale in unica udienza senza istruttoria), la natura seriale del contenzioso, secondo i parametri di cui al DM 55/14 s. m. i.
Non può avere in questa sede rilievo la circostanza per cui il ricorrente abbia chiesto e CP_1
ottenuto con un precedente ricorso (RG 989/2024, ricorso del 15.5.2024 già definito con sentenza 508/2024) il bonus per i precedenti anni scolastici (22/23 e 23/24), stante il
7 perdurante inadempimento dell'amministrazione convenuta anche per il successivo anno scolastico oggetto del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1. in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015
a) quanto a per l'a. s. 2024/2025; Parte_1
b) quanto a per gli anni scolastici: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_2
2023/2024;
2. condanna il convenuto ad erogare a parte ricorrente la prestazione oggetto di CP_2
causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla
Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
3. condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte CP_2
ricorrente, liquidate in complessivi € 1.339,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, oltre rimborso CU di € 49,00, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Verona, 18.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
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