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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/09/2025, n. 3258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3258 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
Il Tribunale di AP RD, 3^ sezione civile, in persona del giudice monocratico designato GOP dott. Gianluca Actis, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A da considerarsi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. incorporata all'ordinanza che precede nella causa civile iscritta al n. 675/2024 R.G. degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e vertente
T R A
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 CP_1
), elettivamente domiciliati in Giugliano in Campania C.F._2
(NA), alla Via Antica Giardini n. 15, presso lo studio dell'Avv. Angelo
Tesone (PEC: , che li rappresenta e Email_1
difende giusta procura in atti,
OPPONENTI
E
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._3
AP, alla Via Bracco n. 45, presso lo studio degli Avv.ti Tiziana Marone
(PEC: e Antonio Motti (PEC: Email_2
, che lo rappresentano e difendono Email_3
giusta procura in atti,
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a precetto.
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 22.01.2024, Parte_1
e convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di AP CP_1
RD , proponendo opposizione all'atto di precetto di Controparte_2
pagamento notificato loro ad istanza di quest'ultimo rispettivamente in data
09.01.2024 e 10.01.2024, per la complessiva somma di € 39.400,22, in virtù del decreto ingiuntivo del Tribunale di AP RD n. 5709/2017 del
13.12.2017, emesso per € 20.554,75, oltre interessi e spese, ad istanza di nei confronti di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e opposto dalle stesse e poi
[...] Controparte_5
confermato dalla sentenza del Tribunale di AP RD n. 04/2023 del
03.01.2023, passata in giudicato;
poiché, nel frattempo, la Controparte_4
era stata liquidata e cancellata dal registro delle imprese,
[...]
notificava l'atto di precetto agli ex soci della stessa, nelle Controparte_2
persone di e quali già titolari ciascuno del Parte_1 CP_1
50% delle quote societarie.
In particolare, gli opponenti eccepivano l'inammissibilità e l'improponibilità dell'azione personalmente verso di loro, nei cui confronti non era stato emesso il decreto ingiuntivo azionato, nonché la carenza dei presupposti dell'azione in quanto gli stessi non avevano percepito utili dalla liquidazione della società; inoltre rilevavano l'erroneità della somma precettata che, infatti, non era di € 39.400,22 ma semmai di € 23.204,57.
Concludevano, previa sospensiva dell'efficacia esecutiva del precetto e del decreto ingiuntivo, per l'annullamento dell'atto di precetto per improcedibilità ed infondatezza;
con vittoria di spese e competenze di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio , resistendo e deducendo che Controparte_2
e erano i successori universali, ex artt. 110 Parte_1 CP_1
e 111 c.p.c., della disciolta società ai quali Controparte_4 personalmente si erano trasferiti i debiti sociali, subentrando essi nei rapporti obbligatori;
inoltre ammetteva l'errore sulla somma Controparte_2
precettata che, perciò, doveva intendersi di € 23.204,57 e concludeva per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e competenze da attribuirsi ai procuratori antistatari.
Con ordinanza del 23.06.2024 il Tribunale accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo rappresentato dall'azionato decreto ingiuntivo e, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava all'udienza del 21.01.2025 e poi, con ordinanza del 13.02.2025, a quella del
18.11.2025.
Nelle more, con provvedimento del Presidente del Tribunale di
AP RD, la causa veniva assegnata sul ruolo del sottoscritto GOP che, con ordinanza del 23.05.2025, provvedeva ad anticipare la causa all'udienza del 09.09.2025 ed a disporre per tale fissata udienza del 09.09.2025 la precisazione delle conclusioni e la decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Svoltasi l'udienza del 09.09.2025 con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c., rassegnate dalle parti le conclusioni, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 2495 c.c., all'esito dell'approvazione del bilancio di liquidazione, il liquidatore chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese, che ha efficacia di pubblicità costitutiva, per cui con la cancellazione la società si estingue;
ferma restando l'estinzione della società, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio di liquidazione.
Nella fattispecie in esame, gli opponenti evidenziavano e documentavano che nel bilancio di liquidazione della Controparte_4
versato in atti risultava una perdita di esercizio e che, quindi,
[...]
in mancanza di attivo, nulla veniva attribuito ai soci.
Tale motivo di opposizione -che assume carattere assorbente- è fondato, in quanto gli ex soci, odierni opponenti, non possono rispondere del debito sociale col proprio patrimonio;
né, comunque, il patrimonio sociale, da quanto emerso dal bilancio di liquidazione, sarebbe stato capiente rispetto al credito vantato da . Controparte_2
Ne consegue, in accoglimento dell'opposizione, l'annullamento dell'atto di precetto oggi opposto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, per cui va disposta, ex art. 91 c.p.c., la condanna di al pagamento delle stesse in Controparte_2
favore di e , che si liquidano nella misura Parte_1 CP_1
indicata in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia -di cui al
D.M. 55/2014 e successive integrazioni e modifiche- ed all'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di AP RD, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da e nei confronti di Parte_1 CP_1 CP_2
, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
[...]
1) annulla l'atto di precetto opposto;
2) condanna al pagamento in favore di Controparte_2 [...]
e delle spese di giudizio, che si liquidano Pt_1 CP_1
in complessivi € 3.000,00 di cui € 300,00 per spese ed € 2.700,00 per competenze, oltre spese generali, CPA ed IVA, da attribuirsi all'Avv. Angelo Tesone dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa il 09.09.2025 Il G.O.P. giudice monocratico dott. Gianluca Actis
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
Il Tribunale di AP RD, 3^ sezione civile, in persona del giudice monocratico designato GOP dott. Gianluca Actis, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A da considerarsi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. incorporata all'ordinanza che precede nella causa civile iscritta al n. 675/2024 R.G. degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e vertente
T R A
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 CP_1
), elettivamente domiciliati in Giugliano in Campania C.F._2
(NA), alla Via Antica Giardini n. 15, presso lo studio dell'Avv. Angelo
Tesone (PEC: , che li rappresenta e Email_1
difende giusta procura in atti,
OPPONENTI
E
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._3
AP, alla Via Bracco n. 45, presso lo studio degli Avv.ti Tiziana Marone
(PEC: e Antonio Motti (PEC: Email_2
, che lo rappresentano e difendono Email_3
giusta procura in atti,
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a precetto.
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 22.01.2024, Parte_1
e convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di AP CP_1
RD , proponendo opposizione all'atto di precetto di Controparte_2
pagamento notificato loro ad istanza di quest'ultimo rispettivamente in data
09.01.2024 e 10.01.2024, per la complessiva somma di € 39.400,22, in virtù del decreto ingiuntivo del Tribunale di AP RD n. 5709/2017 del
13.12.2017, emesso per € 20.554,75, oltre interessi e spese, ad istanza di nei confronti di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e opposto dalle stesse e poi
[...] Controparte_5
confermato dalla sentenza del Tribunale di AP RD n. 04/2023 del
03.01.2023, passata in giudicato;
poiché, nel frattempo, la Controparte_4
era stata liquidata e cancellata dal registro delle imprese,
[...]
notificava l'atto di precetto agli ex soci della stessa, nelle Controparte_2
persone di e quali già titolari ciascuno del Parte_1 CP_1
50% delle quote societarie.
In particolare, gli opponenti eccepivano l'inammissibilità e l'improponibilità dell'azione personalmente verso di loro, nei cui confronti non era stato emesso il decreto ingiuntivo azionato, nonché la carenza dei presupposti dell'azione in quanto gli stessi non avevano percepito utili dalla liquidazione della società; inoltre rilevavano l'erroneità della somma precettata che, infatti, non era di € 39.400,22 ma semmai di € 23.204,57.
Concludevano, previa sospensiva dell'efficacia esecutiva del precetto e del decreto ingiuntivo, per l'annullamento dell'atto di precetto per improcedibilità ed infondatezza;
con vittoria di spese e competenze di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio , resistendo e deducendo che Controparte_2
e erano i successori universali, ex artt. 110 Parte_1 CP_1
e 111 c.p.c., della disciolta società ai quali Controparte_4 personalmente si erano trasferiti i debiti sociali, subentrando essi nei rapporti obbligatori;
inoltre ammetteva l'errore sulla somma Controparte_2
precettata che, perciò, doveva intendersi di € 23.204,57 e concludeva per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e competenze da attribuirsi ai procuratori antistatari.
Con ordinanza del 23.06.2024 il Tribunale accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo rappresentato dall'azionato decreto ingiuntivo e, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava all'udienza del 21.01.2025 e poi, con ordinanza del 13.02.2025, a quella del
18.11.2025.
Nelle more, con provvedimento del Presidente del Tribunale di
AP RD, la causa veniva assegnata sul ruolo del sottoscritto GOP che, con ordinanza del 23.05.2025, provvedeva ad anticipare la causa all'udienza del 09.09.2025 ed a disporre per tale fissata udienza del 09.09.2025 la precisazione delle conclusioni e la decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Svoltasi l'udienza del 09.09.2025 con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c., rassegnate dalle parti le conclusioni, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 2495 c.c., all'esito dell'approvazione del bilancio di liquidazione, il liquidatore chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese, che ha efficacia di pubblicità costitutiva, per cui con la cancellazione la società si estingue;
ferma restando l'estinzione della società, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio di liquidazione.
Nella fattispecie in esame, gli opponenti evidenziavano e documentavano che nel bilancio di liquidazione della Controparte_4
versato in atti risultava una perdita di esercizio e che, quindi,
[...]
in mancanza di attivo, nulla veniva attribuito ai soci.
Tale motivo di opposizione -che assume carattere assorbente- è fondato, in quanto gli ex soci, odierni opponenti, non possono rispondere del debito sociale col proprio patrimonio;
né, comunque, il patrimonio sociale, da quanto emerso dal bilancio di liquidazione, sarebbe stato capiente rispetto al credito vantato da . Controparte_2
Ne consegue, in accoglimento dell'opposizione, l'annullamento dell'atto di precetto oggi opposto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, per cui va disposta, ex art. 91 c.p.c., la condanna di al pagamento delle stesse in Controparte_2
favore di e , che si liquidano nella misura Parte_1 CP_1
indicata in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia -di cui al
D.M. 55/2014 e successive integrazioni e modifiche- ed all'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di AP RD, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da e nei confronti di Parte_1 CP_1 CP_2
, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
[...]
1) annulla l'atto di precetto opposto;
2) condanna al pagamento in favore di Controparte_2 [...]
e delle spese di giudizio, che si liquidano Pt_1 CP_1
in complessivi € 3.000,00 di cui € 300,00 per spese ed € 2.700,00 per competenze, oltre spese generali, CPA ed IVA, da attribuirsi all'Avv. Angelo Tesone dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa il 09.09.2025 Il G.O.P. giudice monocratico dott. Gianluca Actis