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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/07/2025, n. 5421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5421 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35265/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35265/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DONNINI Parte_1 C.F._1 DONNINO
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANDISCIA CARLO ONtroparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TREVES DARIO ITALO CP_2 P.IVA_2
ZO IA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni richiamati all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
pagina 1 di 4 ONcisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio per domandare il Parte_1 ONtroparte_1 risarcimento dei danni che afferma di aver subito a causa del mancato funzionamento, durato 26 giorni (dal 9 dicembre 2021 al 3 gennaio 2022), della linea telefonica e della connessione a internet prestate dalla convenuta allo studio dell'attore, che svolge l'attività di commercialista. L'attore quantifica il danno patrimoniale in euro 15.000 e quello non patrimoniale in euro 5.000.
L'attore domanda anche la restituzione di parte del corrispettivo versato per il servizio che non è stato reso a causa dell'inadempimento, per l'importo di euro 143,47.
L'attore specifica che il suddetto disservizio gli ha impedito tutti i collegamenti sia telefonici che mediante internet indispensabili per lo svolgimento dell'attività professionale. È noto, infatti, che ormai tutti gli adempimenti tributari avvengono tramite il collegamento ad internet con i siti degli enti riscossori e degli enti pubblici in generale e che sia la connessione di rete sia il collegamento telefonico è fondamentale per tenere i rapporti anche con la clientela, ai fini, per esempio, della trasmissione dei documenti rilevanti da e verso i clienti.
costituitasi, ha negato che l'inadempimento le fosse imputabile, per essere dipeso dal CP_1 ON malfunzionamento dell'infrastruttura della linea telefonica messale a disposizione da per prestare i servizi ai suoi clienti. Ha quindi chiamato in causa quest'ultima per essere tenuta indenne nella subordinata ipotesi che sia condannata al pagamento di qualsiasi importo a favore dell'attore. ON
si è costituita affermando che il disservizio non sarebbe dipeso dal malfunzionamento della linea, che ha ammesso di prestare a in forza di un rapporto contrattuale, ma piuttosto dal CP_1 malfunzionamento di un'infrastruttura predisposta dalla convenuta.
Il Tribunale prende atto che la natura del disservizio e la sua durata, affermate dall'attore, non sono stati oggetto di contestazione dalle altre parti. Si ritengono, quindi, provate.
Stante quanto sopra, spetta a debitrice della prestazione di servizi inadempiuta, provare
CP_1 che l'inadempimento dipenda da causa ad essa non imputabile (art 1218 c.c.). ON Il Tribunale considera, a questo punto, il rapporto tra e e lo inquadra ai sensi
CP_1 dell'art. 1228 c.c.: la prima si serve della seconda per prestare i servizi cui è tenuta verso l'attore. ON Invero, la convenuta non allega che servirsi dell'infrastruttura di sia per essa necessario, come sarebbe per un vettore rispetto all'infrastruttura stradale, ciò che avrebbe escluso che il loro rapporto sia inquadrabile come rapporto tra debitore e ausiliario. Quindi, deve rispondere dei fatti del
CP_1 suo ausiliare ex art. 1228 c.c. ON Rispetto al rapporto con spetta a allegare e provare l'impossibilità non imputabile di
CP_1 adempiere;
ciò richiede di valutare le allegazioni e le produzioni istruttorie di come
CP_1 ON premessa per accertare se abbia assolto al proprio onere di allegazione e prova.
Orbene, produce la fotografia della schermata del suo terminale (doc. 1 della convenuta),
CP_1 dalla quale risultano dei dati specifici, ossia che l'infrastruttura che serviva lo studio dell'attore ON rientrava nella responsabilità di , che, infatti, è intervenuta per risolvere il disservizio, riportando i dati tecnici identificativi della linea e l'intervallo temporale del malfunzionamento. ON In replica a questa allegazione specifica, ammette che via sia un rapporto contrattuale con per il quale le presta linee di connessione dati e telefoniche;
però, senza contestare
CP_1 ON specificamente che la linea identificata da sia in carico ad essa , e senza contestare il
CP_1 disservizio che l'ha afflitta, si limita ad evidenziare che il documento di è formato dalla
CP_1 medesima convenuta, e che non avrebbe quindi valore probatorio, e ad affermare che, in base al contratto tra loro corrente, non è responsabile dei disservizi relativi agli impianti installati dalla pagina 2 di 4 convenuta.
Il Tribunale ritiene che la documentazione prodotta da venga qui in rilievo non come CP_1 prova di quanto affermato dalla stessa convenuta, ma per la sua funzione di allegazione specifica, alla ON quale non è seguita una specifica contestazione di : è da ritenersi accertato ai sensi dell'art. 115 ON c.p.c. l'imputazione a dell'inadempimento, di cui in prima battuta risponde verso CP_1 l'attore ai sensi dell'art. 1228 c.c. ON Poiché , a sua volta, si è impegnata verso deve tenerla indenne dalle conseguenze CP_1 del suo inadempimento, ossia risarcirle i danni derivanti dall'affermazione di responsabilità verso l'attore, come da subordinata domanda della convenuta.
Accertato l'inadempimento della convenuta, si tratta di accertare se vi siano gli altri presupposti delle domande svolte da Pt_1
Quanto all'importo chiesto in restituzione, qualificata la domanda attorea come implicitamente di risoluzione con riguardo al periodo del disservizio, esso non può che essergli riconosciuto, essendo mancata del tutto la controprestazione di CP_1
ON Riguardo alla prova del danno, di cui si tratta ora, sia che sostengono che l'attore CP_1 non avrebbe assolto l'onere relativo, non avendo allegato sufficienti dati di carattere patrimoniale dell'attività del suo studio.
L'attore propone di quantificare in via equitativa il danno patrimoniale.
Il Tribunale osserva che i dati finanziari dell'attività economica dell'attore dipendono da così tanti fattori da essere pressoché impossibile desumere dall'allegazione di essi il danno patrimoniale che egli dovrebbe provare, ossia che il fatturato dello studio (e, di riflesso, l'utile) abbia subito una diminuzione rispetto all'ipotetico fatturato che avrebbe avuto ove non si fosse verificato il disservizio.
Si deve, quindi, ricorrere alla liquidazione equitativa di esso, essendo presumibile che un danno patrimoniale vi sia stato, ma non essendo possibile quantificarne l'ammontare.
L'attore propone i criteri di liquidazione degli indennizzi nelle delibere dell'AGCOM, sebbene erroneamente li qualifichi come di fonte contrattuale, quantificando così l'importo richiesto in euro 1.508; la quantificazione così operata non viene specificamente contestata dalle altre parti.
Il Tribunale ritiene che i criteri di fonte regolamentare sopra menzionati possano costituire ragionevoli criteri per liquidare in via equitativa il danno patrimoniale subito dall'attore in conseguenza dell'interruzione del servizio.
Anche il danno non patrimoniale deve essere riconosciuto, a parere del Tribunale, poiché ricorrono i presupposti individuati dalla giurisprudenza di legittimità per la sua liquidazione.
In primo luogo: l'offesa del diritto costituzionale a svolgere l'attività lavorativa come realizzazione della propria personalità, a prescindere dalla sussistenza di un danno patrimoniale;
in secondo luogo: che l'entità dell'offesa sia maggiore di un mero disagio connesso alla normalità della vita sociale, ciò che si ravvisa nella interruzione per 26 giorni della connessione voce e dati di uno studio professionale.
Il medesimo importo di euro 1.508 liquidato come danno patrimoniale può essere riconosciuto come danno non patrimoniale, la cui quantificazione non può che essere equitativa.
Sull'importo risarcitorio, quale debito di valore, decorrono rivalutazione e interessi legali fino alla presente sentenza e i soli interessi legali fino al saldo.
Le spese di lite, liquidate in base al valore della causa e all'attività svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento parziale della domanda di risarcimento del danno avanzata da Parte_1 contro condanna a pagare ad ONtroparte_1 ONtroparte_1 Pt_1
l'importo di euro 3.016, con la rivalutazione e gli interessi sopra specificati;
[...] in accoglimento della domanda di ripetizione avanzata da contro Parte_1 [...]
condanna a pagare ad l'importo di CP_1 ONtroparte_1 Parte_1 euro 143,47, con gli interessi legali dal pagamento ex art. 2033 c.c.; condanna altresì rimborsare ad le spese di lite, che si ONtroparte_1 Parte_1 liquidano in € 237 per spese, € 3.000 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
in accoglimento della domanda avanzata da ontro , condanna ONtroparte_1 CP_2
a tenere indenne da quanto sarà tenuta a pagare in forza di CP_2 ONtroparte_1 questa sentenza;
condanna altresì a rimborsare e spese di lite, che si liquidano CP_2 ONtroparte_1 in € 3.000 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
Milano, 1 luglio 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35265/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DONNINI Parte_1 C.F._1 DONNINO
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANDISCIA CARLO ONtroparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TREVES DARIO ITALO CP_2 P.IVA_2
ZO IA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni richiamati all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
pagina 1 di 4 ONcisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio per domandare il Parte_1 ONtroparte_1 risarcimento dei danni che afferma di aver subito a causa del mancato funzionamento, durato 26 giorni (dal 9 dicembre 2021 al 3 gennaio 2022), della linea telefonica e della connessione a internet prestate dalla convenuta allo studio dell'attore, che svolge l'attività di commercialista. L'attore quantifica il danno patrimoniale in euro 15.000 e quello non patrimoniale in euro 5.000.
L'attore domanda anche la restituzione di parte del corrispettivo versato per il servizio che non è stato reso a causa dell'inadempimento, per l'importo di euro 143,47.
L'attore specifica che il suddetto disservizio gli ha impedito tutti i collegamenti sia telefonici che mediante internet indispensabili per lo svolgimento dell'attività professionale. È noto, infatti, che ormai tutti gli adempimenti tributari avvengono tramite il collegamento ad internet con i siti degli enti riscossori e degli enti pubblici in generale e che sia la connessione di rete sia il collegamento telefonico è fondamentale per tenere i rapporti anche con la clientela, ai fini, per esempio, della trasmissione dei documenti rilevanti da e verso i clienti.
costituitasi, ha negato che l'inadempimento le fosse imputabile, per essere dipeso dal CP_1 ON malfunzionamento dell'infrastruttura della linea telefonica messale a disposizione da per prestare i servizi ai suoi clienti. Ha quindi chiamato in causa quest'ultima per essere tenuta indenne nella subordinata ipotesi che sia condannata al pagamento di qualsiasi importo a favore dell'attore. ON
si è costituita affermando che il disservizio non sarebbe dipeso dal malfunzionamento della linea, che ha ammesso di prestare a in forza di un rapporto contrattuale, ma piuttosto dal CP_1 malfunzionamento di un'infrastruttura predisposta dalla convenuta.
Il Tribunale prende atto che la natura del disservizio e la sua durata, affermate dall'attore, non sono stati oggetto di contestazione dalle altre parti. Si ritengono, quindi, provate.
Stante quanto sopra, spetta a debitrice della prestazione di servizi inadempiuta, provare
CP_1 che l'inadempimento dipenda da causa ad essa non imputabile (art 1218 c.c.). ON Il Tribunale considera, a questo punto, il rapporto tra e e lo inquadra ai sensi
CP_1 dell'art. 1228 c.c.: la prima si serve della seconda per prestare i servizi cui è tenuta verso l'attore. ON Invero, la convenuta non allega che servirsi dell'infrastruttura di sia per essa necessario, come sarebbe per un vettore rispetto all'infrastruttura stradale, ciò che avrebbe escluso che il loro rapporto sia inquadrabile come rapporto tra debitore e ausiliario. Quindi, deve rispondere dei fatti del
CP_1 suo ausiliare ex art. 1228 c.c. ON Rispetto al rapporto con spetta a allegare e provare l'impossibilità non imputabile di
CP_1 adempiere;
ciò richiede di valutare le allegazioni e le produzioni istruttorie di come
CP_1 ON premessa per accertare se abbia assolto al proprio onere di allegazione e prova.
Orbene, produce la fotografia della schermata del suo terminale (doc. 1 della convenuta),
CP_1 dalla quale risultano dei dati specifici, ossia che l'infrastruttura che serviva lo studio dell'attore ON rientrava nella responsabilità di , che, infatti, è intervenuta per risolvere il disservizio, riportando i dati tecnici identificativi della linea e l'intervallo temporale del malfunzionamento. ON In replica a questa allegazione specifica, ammette che via sia un rapporto contrattuale con per il quale le presta linee di connessione dati e telefoniche;
però, senza contestare
CP_1 ON specificamente che la linea identificata da sia in carico ad essa , e senza contestare il
CP_1 disservizio che l'ha afflitta, si limita ad evidenziare che il documento di è formato dalla
CP_1 medesima convenuta, e che non avrebbe quindi valore probatorio, e ad affermare che, in base al contratto tra loro corrente, non è responsabile dei disservizi relativi agli impianti installati dalla pagina 2 di 4 convenuta.
Il Tribunale ritiene che la documentazione prodotta da venga qui in rilievo non come CP_1 prova di quanto affermato dalla stessa convenuta, ma per la sua funzione di allegazione specifica, alla ON quale non è seguita una specifica contestazione di : è da ritenersi accertato ai sensi dell'art. 115 ON c.p.c. l'imputazione a dell'inadempimento, di cui in prima battuta risponde verso CP_1 l'attore ai sensi dell'art. 1228 c.c. ON Poiché , a sua volta, si è impegnata verso deve tenerla indenne dalle conseguenze CP_1 del suo inadempimento, ossia risarcirle i danni derivanti dall'affermazione di responsabilità verso l'attore, come da subordinata domanda della convenuta.
Accertato l'inadempimento della convenuta, si tratta di accertare se vi siano gli altri presupposti delle domande svolte da Pt_1
Quanto all'importo chiesto in restituzione, qualificata la domanda attorea come implicitamente di risoluzione con riguardo al periodo del disservizio, esso non può che essergli riconosciuto, essendo mancata del tutto la controprestazione di CP_1
ON Riguardo alla prova del danno, di cui si tratta ora, sia che sostengono che l'attore CP_1 non avrebbe assolto l'onere relativo, non avendo allegato sufficienti dati di carattere patrimoniale dell'attività del suo studio.
L'attore propone di quantificare in via equitativa il danno patrimoniale.
Il Tribunale osserva che i dati finanziari dell'attività economica dell'attore dipendono da così tanti fattori da essere pressoché impossibile desumere dall'allegazione di essi il danno patrimoniale che egli dovrebbe provare, ossia che il fatturato dello studio (e, di riflesso, l'utile) abbia subito una diminuzione rispetto all'ipotetico fatturato che avrebbe avuto ove non si fosse verificato il disservizio.
Si deve, quindi, ricorrere alla liquidazione equitativa di esso, essendo presumibile che un danno patrimoniale vi sia stato, ma non essendo possibile quantificarne l'ammontare.
L'attore propone i criteri di liquidazione degli indennizzi nelle delibere dell'AGCOM, sebbene erroneamente li qualifichi come di fonte contrattuale, quantificando così l'importo richiesto in euro 1.508; la quantificazione così operata non viene specificamente contestata dalle altre parti.
Il Tribunale ritiene che i criteri di fonte regolamentare sopra menzionati possano costituire ragionevoli criteri per liquidare in via equitativa il danno patrimoniale subito dall'attore in conseguenza dell'interruzione del servizio.
Anche il danno non patrimoniale deve essere riconosciuto, a parere del Tribunale, poiché ricorrono i presupposti individuati dalla giurisprudenza di legittimità per la sua liquidazione.
In primo luogo: l'offesa del diritto costituzionale a svolgere l'attività lavorativa come realizzazione della propria personalità, a prescindere dalla sussistenza di un danno patrimoniale;
in secondo luogo: che l'entità dell'offesa sia maggiore di un mero disagio connesso alla normalità della vita sociale, ciò che si ravvisa nella interruzione per 26 giorni della connessione voce e dati di uno studio professionale.
Il medesimo importo di euro 1.508 liquidato come danno patrimoniale può essere riconosciuto come danno non patrimoniale, la cui quantificazione non può che essere equitativa.
Sull'importo risarcitorio, quale debito di valore, decorrono rivalutazione e interessi legali fino alla presente sentenza e i soli interessi legali fino al saldo.
Le spese di lite, liquidate in base al valore della causa e all'attività svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento parziale della domanda di risarcimento del danno avanzata da Parte_1 contro condanna a pagare ad ONtroparte_1 ONtroparte_1 Pt_1
l'importo di euro 3.016, con la rivalutazione e gli interessi sopra specificati;
[...] in accoglimento della domanda di ripetizione avanzata da contro Parte_1 [...]
condanna a pagare ad l'importo di CP_1 ONtroparte_1 Parte_1 euro 143,47, con gli interessi legali dal pagamento ex art. 2033 c.c.; condanna altresì rimborsare ad le spese di lite, che si ONtroparte_1 Parte_1 liquidano in € 237 per spese, € 3.000 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
in accoglimento della domanda avanzata da ontro , condanna ONtroparte_1 CP_2
a tenere indenne da quanto sarà tenuta a pagare in forza di CP_2 ONtroparte_1 questa sentenza;
condanna altresì a rimborsare e spese di lite, che si liquidano CP_2 ONtroparte_1 in € 3.000 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
Milano, 1 luglio 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
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