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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 07/07/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in primo grado rubricata al N°765/2018 R.G. tra: avv. MARIA (c.f.: ) ; Parte_1 C.F._1 rappresentata. e difesa da sè stessa;
attrice contro
( c.f.: ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall' avv. Raffaele D'Innella; convenuta oggetto: risarcimento danni;
precisazione delle conclusioni: come da verbale dell'udienza del 27 giugno 2024
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare lo svolgimento del processo a norma dell'art. 132, comma 2, n.4, c.p.c. come novellato dall'art. 45, comma 17, legge
69/2009.
ha convenuto in giudizio la NA , chiedendone la condanna al Controparte_2 Controparte_1 risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa dell'illecito consistito nelle ingiurie da questa proferite nei propri confronti in occasione e nel corso di un'udienza tenutasi presso questo
Tribunale in data 16.6.2017, danni da liquidarsi, anche in via equitativa, nella misura di €
20.000,00, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi e rivalutazione, nonché al pagamento in favore della delle ammende dell'importo che verrà Pt_2 liquidato in applicazione delle sanzioni civili previste dal d.lgs 7/2016 che ha chiesto di irrogarle;
con condanna al pagamento delle spese di lite. A fondamento della propria domanda l'attrice, premettendo che, a seguito del decesso di suo padre, tra gli eredi (moglie e sei figli) si è aperto un contenzioso articolato in diversi procedimenti aventi ad oggetto il possesso e la divisione del compendio ereditario, ha dedotto che nel corso delle udienze relative al procedimento possessorio rubricato al n. 1938/17 R.G., da sé intentato nei confronti della sorella dinanzi a questo Tribunale, quest'ultima si era più volte Controparte_1 intromessa personalmente nella discussione con espressioni rancorose nei propri confronti, finchè, all'udienza del 16.6.2017, nel mentre il Giudice iniziava a dettare il provvedimento con cui autorizzava la ricorrente e gli altri coeredi ad accedere all'immobile oggetto del lamentato spoglio per effettuare l'inventario dei beni mobili del loro dante causa, l'odierna convenuta con tono di voce elevato ed alla presenza degli informatori, del Cancelliere e di altri avvocati, aveva proferito frasi ingiuriose rivolte all'attrice ed in particolare: “signor Giudice, hanno compiuto atti irripetibili su mia figlia, atti irripetibili”… “vergogna, vergognatevi… su una bambina!....Voi sapete, voi sapete!”.
Precisato che nessun effetto aveva sortito l'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita del 25.9.2017 nel quale era stata preannunciata azione risarcitoria ed alla quale la convenuta aveva risposto a sua volta dichiarando di voler far valere nei confronti della sorella la responsabilità per le offese ricevute e le pesantissime insinuazioni sulla sua vita privata esternate alla presenza di suo marito, con frasi quali ” è una zoccola….è una troia…avete visto? Ora R_
se la fa anche con… Non bastava il…” , l'attrice, respingendo tutte le accuse ricevute da R_ sua sorella, assume di aver sofferto profondamente a causa delle stesse, fino a manifestare insonnia ed ipertensione, sentendosi umiliata atteso che le riferite espressioni avrebbero avuto un chiaro sfondo sessuale, il tutto aggravato dal fatto che la sua onorabilità era stata lesa in un'aula di
Tribunale da lei quotidianamente frequentato per ragioni professionali.
Ritualmente costituitasi, la convenuta ha chiesto il rigetto delle avverse domande in quanto destituite di fondamento in fatto, errate in diritto ed in ogni caso non provate, con condanna dell'attrice al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per aver agito con mala fede o colpa grave, da liquidarsi d'ufficio ed ove occorra in via equitativa ex art. 96 comma 1 c.p.c., nonchè al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 comma 3 c.p.c. ed al pagamento di spese e competenze di lite con distrazione in favore del difensore.
La convenuta, premettendo che, a seguito dell'apertura della successione del padre, tra gli eredi erano insorti accesi conflitti, anche sfociati in vertenze giudiziarie attinenti a questioni patrimoniali, tra cui il giudizio possessorio 1938/17 R.G., avente ad oggetto l'appartamento sito in Fasano, alla via Bongiorno n.5, da lei adibito a propria abitazione unitamente al proprio nuvìcleo familiare da moltissimi anni unitamente al padre, che ella aveva assistito dopo la separazione con sua madre, ha dedotto l'insussistenza di qualsivoglia ingiuria sia nelle espressioni proferite nei confronti della odierna attrice nel corso dell'udienza del 16.6.2017 nell'ambito del suddetto giudizio, sia nella missiva del 27-31/10/2017.
ha contestato recisamente che nelle frasi pronunciate nel corso di detta Controparte_1 udienza ella avesse alluso ad abusi di a sfondo sessuale in danno di sua figlia minore da parte dell'attrice, la quale invece, avrebbe artaamente offerto una siffatta personale “ed aberrante” interpretazione, al solo fine di apparire vittima di infamanti accuse, così incrementando il già nutrito contenzioso.
La convenuta precisava che non era sua intenzione offendere l'onorabilità di sua sorella, essendo le predette frasi frutto di una reazione esasperata da inquadrarsi nell'ambito di una forte contrapposizione nelle relazioni familiari, connotata peraltro da reciproche contestazioni, nei quali si era ritrovata contro tutta la famiglia di origine, compresa la madre, con il proprio conseguente isolamente suo e di sua figlia, le quali sarebbero state sistematicamente escluse dalle riunioni e dalle feste di famiglia, senza alcun riguardo per il fatto che ella attraversasse un momento di gravi difficoltà e malessere determinate dalla separazione da suo marito, dalla morte del padre, dall'essere priva di redditi e dal turbamento della bambina, che era diventata molto triste.
La piccola infatti, a causa dei dissidi familiari, era stata privata della frequentazione un Per_2 tempo abituale, con i cuginetti, la nonna e le zie, i quali non avevano partecipato neanche alla sua
Prima Comunione, di modo che le iniziative giudiziarie intentate dagli zii nei confronti della madre finalizzate fra l'altro a privare la convenuta e la minore della abitazione in cui la stessa aveva sempre vissuto, avevano causato uno stato di prostrazione nella bambina, con conseguente disturbi nel sonno, calo nel rendimento scolastico, rifiuto nelle relazioni e paure.
Precisava quindi la convenuta che, le frasi attribuitele, si riferivano esattamente alla situazione sopra descritta e che dunque, scevre dalla maliziosa interpretazione offerta dall'attrice, in esse non poteva riscontrarsi alcun intento ingiurioso e men che mai alcuna allusione a sfondo sessuale.
La convenuta ha quindi escluso la insussitenza di alcun intento ingiurioso e/o diffamatorio, anche in riferimento alla missiva del 27/31.10.2017, deducendo in particolare: a) che il contenuto della missiva altro non era che la contestazione alla odierna attrice di quanto le era stato riferito da suo marito e quindi si trattava non di una ingiuria, ma di una circostanza la cui fondatezza andava da verificare in corso di causa, b) l'insussistenza di qualsivoglia effetto diffamatorio, trattandosi di comunicazione riservata indirizzata direttamente a a seguito della sua istanza di Controparte_2 risarcimento danni ed invito alla negoziazione assistita;
c) l'infondatezza della domanda;
d)
l'inutilizzabilità della documentazione acquisita e formata nel corso della procedura di negoziazione assistita per violazione del principio di riservatezza. La causa, a seguito della mancata accettazione della proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal Giudice da parte di entrambe le parti in causa, è stata istruita attraverso l'interrogatorio formale dell'attrice e prova testimoniale quindi, precisate le conclusioni, è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda attorea è infondata e va pertanto rigettata.
Si conferma, all'esito della lunga istruttoria svolta, il giudizio espresso a motivazione della proposta conciliativa formulata con ordinanza del 30 maggio 2019, allorchè, già a seguito delle difese svolte dalla convenuta, si ritennero di molto ridimensionati gli episodi lamentati dall'attrice, in quanto il senso delle frasi proferite da nel corso dell'udienza del 16.5.2017 relativa Controparte_1 al giudizio possessorio R.G. 1938/17 intentato dalla odierna attrice nei confronti della odierna convenuta, non possono interpretarsi nel senso suggerito dalla prima.
Appare necessario innanzitutto inquadrate il contesto caratterizzato da accesi conflitti familiari determinati da questioni di natura patrimoniale insorte a seguito dell'apertura della successione del padre e dante causa delle parti in causa e che vedono coinvolti tutti i familiari ed eredi, come confermato dai testi escussi e dedotto nei rispettivi atti dalle stesse parti in causa.
Più in particolare, nell'ambito di tali conflitti, si inseriva il giudizio possessorio pendente dinnanzi a questo Tribunale ed avente ad oggetto l'appartamento sito in Fasano alla via Bongiorno n.5 caduto nella comunione ereditaria, già adibito ad abitazione del de cuius - sin dalla separazione con la moglie e madre delle odierne parti -, e nel quale vi abitava la odierna convenuta unitamente al proprio nucleo familiare, ivi compresa la figlia Per_2
Secondo quanto risulta per tabulas, nell'ambito di tale giudizio erano stati ascoltati quali informatori, tutti i prossimi congiunti delle parti, tra cui l'altra sorella avv. , con il risultato Pt_3 che spesso gli eredi - inv compresa - avevano battibeccato fra loro e si erano Controparte_1 intromessi nella discussione del giudizi ed in particolare, nel momento in cui il Giudice iniziava a dettare il provvedimento con cui avrebbe autorizzato l'accesso degli altri eredi all'immobile suddetto per inventariare i beni mobili nello stesso esistenti, si innestò la reazione accesa della odierna convenuta, di certo non consona al luogo ed al contesto caratterizzato dalla presenza di numerose persone, nel corso della quale ebbe a proferire le frasi “incriminate” nei termini sopra indicati, il cui significato la stessa non intese chiarire in quel moemnto pur a fronte delle richieste da parte dell'avv. , chiarimento che viceversa e con assoluta plausibilità ha fornito in Controparte_2 questa sede.
Si ritiene infatti di escludere che , nel proferire quelle frasi inopportune Controparte_1 ed equivocabili, intendesse accusare sua sorella di abusi a sondo sessuale nei confronti di sua figlia minore deponendo in senso del tutto diverso plurime considerazioni. Per_2 Innanzitutto è evidente e credibile che, qualora la convenuta avesse solo opinato che sua sorella – unitamente a terze persone atteso il plurale utilizzato - avesse tenuto le gravissime condotte che quest'ultima assume di aver inteso, il sospetto di tali condotte sarebbe stato come minimo in precedenza palesato al marito, così come ad altri prossimi congiunti – i quali viceversa hanno escluso tale circostanza – e comunque si sarebbe attivata presso le sedi istituzionali e sanitarie al fine di tutelare la propria figlia, non essendo viceversa plausibile che la prima ed unica reazione a tali infamanti sospetti possa essere stata la estemporanea esternazione nel corso di una udienza tenutasi nell'ambito di un giudizio avente tutt'altro oggetto.
Le frasi, inoltre, per effetto dell'uso del plurale, erano evidentemente indirizzate a più soggetti e non già alla sola odierna attrice, il che ancor di più rafforza l'idea che giammai la convenuta potesse alludere a molestie a sfondo sessuale, mentre appare ben più plausibile che si trattasse di espressioni rancorose rivolte agli altri coeredi, i quali, come dalla stessa affermato, si sarebbero coalizzati dentro e fiuori dalle aule del tribunale, convenendola in numerosi giudizi ed isolando lei e la figlia persino rispetto da i consueti incontri familiari in occasione di eventi e festività, secondo le pregresse consuetudini.
Del resto è stato acclarato nel corso della espletata istruttoria che, di fatto, la convenuta si è trovata in uno stato di isolamento dalla propria famiglia origine, non importa se per sua scelta e perché volutamente allontanata dagli altri, come è inevitabile che accada allorchè tra parenti insorgono situazioni conflittuali anche di natura giudiziaria.
Lo stato deteriorato dei rapporti all'interno della famiglia di origine, rende verosimile ipotizzare come l'allontanamento dalla famiglia si sia ripercosso sulla piccola all'epoca dell'età di Per_2 circa dieci anni, la quale, fino alla morte del nonno e all'insorgere dei predetti conflitti, era abituata a frequentare zii e cuginetti quasi quotidianamente ed ai quali era particolarmente legata, laddove ben si può immaginare quali ripercussioni psicologiche possa aver avuto il drastico allontanamento da una schiera di affetti familiari, tanto da non aver neppure potuto festeggiare la sua Prima
Comunione – evento che costituisce per un bambino un evento particolarmente atteso ed importante
- con i predetti parenti e soprattutto con i propri cugini ( né potendo sopperire a tale mancanza la circostanza, pur emersa dall'espletata attività istruttoria, secondo la quale tanto la nonna che gli zii abbiano partecipato alla sola funzione religiosa).
E' dunque evidente che l'infelice espressione utilizzata dalla odierna convenuta fosse rivolta a tutti i familiari con i quali era in conflitto e non potesse che far riferimento all'isolamento dal contesto familiare ed allo stato di prostrazione cui, a dire della convenuta stessa, i predetti parenti avessero costretto la piccola Per_2 Così declinata, la frase incriminata appare anche più consona e contestualizzata rispetto all'oggetto del giudizio – azione possessoria intrapresa dai coeredi nei confronti della odierna convenuta avente ad oggetto la casa nella quale questa unitamente alla figlia abitava - e al momento ritenuto particolarmente drammatico – il giudice infatti stava dettando il provvedimento con il quale autorizzava i coeredi ad accedere nell'abitazione -.
Del resto è emerso dagli atti di causa che la minore fosse stata messa al corrente dell'iniziativa giudiziaria intrapresa dagli zii e l'intento da questi perseguito di allontanare lei e la madre da tale abitazione, e dunque che la piccola si fosse resa conto del rischio cui quei parenti così amati Per_2 la stavano esponendo, di essere privata non solo del proprio habitat, ma anche di amici e compagni di scuola, posto che nell'ipotesi di esito negaativo si era paventandosi addirittura l'ipotesi che si trasferisse a Francavilla Fontana ove abitare con il padre separatosi nelle more da sua madre.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'espressione “atti irripetibili”, lungi dall'essere il frutto di un accoppiamento “sapientissimo”, come sostenuto dall'attrice, denota semmai nella convenuta una inconsapevolezza del suo significato corrente o comunque più usuale, e verosimilmente è stata utilizzata in quanto ritenuta, a torto, adeguata al contesto (aula giudiziaria e di fronte al Giudice del processo ed alle sorelle, avvocati di comprovata esperienza), ma la infelicità di una espressione, di per sé non è idonea ad integrare gli estremi della ingiuria o della diffamazione, laddove difetti il dolo, inteso come consapevolezza della portata offensiva dell'onore altrui di quanto proferito ed intenzione di offendere tale onore.
Deve escludersi l'intento ingiurioso anche relativamente al contenuto della missiva datata
27/10/2017 con la quale la convenuta, a mezzo del proprio difensore, rispondendo all'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita del 25.9.2017, aveva preannunciato a propria volta l'intenzione di eseritare azione risarcitoria nei confronti della sorella ed odierna attrice, responsabile, a suo dire, di aver espresso alla presenza di terzi, fra i quali suo marito
[...]
, frasi quali ” è una zoccola….è una troia…avete visto? Ora se la fa anche Pt_4 R_ R_ con… Non bastava il…”.
A prescindere dalla veridicità della circostanza contenuta nella missiva ( peraltro riferita dal teste nel corso della sua deposizione, il quale ha dichiarato di aver sentito proferire le Parte_4 frasi sopra riportate tanto dalla odierna attrice che dalla sorella , sempre nel corso di una Pt_3 udienza del procedimento possessorio ), è palese che la odierna convenuta con tale scritto non avesse alcuna intenzione di offendere l'onore o il decoro della , ma si limitasse a Parte_5 riportare un fatto effettivamente appreso da terzi ( e segnatamente dal ), senza peraltro un Pt_4 intento gratuitamente denigratorio, bensì al fine di preannunciare a sua volta l'intenzione di avanzare una pretesa risarcitoria nei confronti della destinataria stessa della missiva e dunque ampliare il thema della negoziazione assistita anche a tale vicenda.
Anche in questo caso, non può rinvenirsi in capo alla convenuta il dolo richiesto nella fattispecie ( sia pur depenalizzata e integrante un illecito civile ) dell'ingiuria, che, come detto, necessita, oltre che della consapevolezza della portata offensiva delle frasi proferite o contenuto in una comunicazione scritta inviata al destinatario, anche l'intento di arrecare offesa all'onore o al decoro di questi.
Nel caso di specie non vi era né l'una ( le frasi riportate nella missiva, erano infatti ritenute dalla convenuta offensive per la propria persona, tanto da pretendere di essere risarcita ), né l'altra ( la missiva si inseriva in uno scambio epistolare fra legali finalizzata alla stipula di una convenzione per negoziazione assistita ) di tali componenti e dunque nessuna responsabilità può essere addebitata alla convenuta per i danni lamentati dall'attrice.
Il contesto familiare e altamente conflittuale - dunque oggettivamente fonte di equivoci ed esasperata drammatizzazione delle vicende -, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti, non potendosi escludere che l'attrice abbia agito in buona fede, avvertendo la lesione del proprio onore e decoro ( rispetto a circostanze di fatto effettivamente accadute e verificate ), sebbene sia da escludersi sul piano giuridico, la responsabilità della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di , disattesa ogni contraria Controparte_2 Controparte_1 istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Compensa le spese processuali integralmente fra le parti.
Così deciso in Brindisi in data 4 luglio 2025;
IL GIUDICE
Dott. Francesco Giliberti
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del GOP avv. Maria Antonietta Dilonardo, quale componente dell'Ufficio per il processo