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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/06/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 113/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 27 febbraio 2023 da
elettivamente domiciliata presso l'avv. Marta Parte_1
Michelon che la rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro
elettivamente domiciliata presso gli avv.ti Maria CP_1
Luisa Miazzi e Angela Rampazzo che la rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
- appellata-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 486/22 del Tribunale di
VeneziaIn punto: Risarcimento danni
Causa trattata all'udienza del 15 maggio 2025
Conclusioni per parte appellante: “IN PRINCIPALITA':
− accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'Amministrazione resistente come descritto in parte espositiva e per le ragioni ivi esposte in fatto ed in diritto;
conseguentemente:
− accertare il danno conseguente, qualificabile anche come danno da perdita di chance, subito dalla ricorrente, e, per l'effetto,
− condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno patito e patiendo in favore della ricorrente per una somma non inferiore alle differenze retributive tra la posizione economica attualmente posseduta e quella alla quale avrebbe avuto diritto se avesse conseguito la POA (12.900,00 lorde annuali) per la quale non ha potuto competere con decorrenza dal momento in cui è sorto il dovere dell'Amministrazione resistente di attivarsi per rimettere in termini la ricorrente o, in subordine, dalla data della diffida stragiudiziale, 14 giugno 2017, o con la decorrenza ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
o in via subordinata:
− condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno in favore della ricorrente per una somma non inferiore alle differenze retributive tra la posizione economica attualmente posseduta e quella alla quale avrebbe avuto diritto se avesse conseguito la POB (11.000,00 lorde annuali), per la quale non ha potuto competere con decorrenza dal momento in cui è sorto il dovere dell'Amministrazione resistente di attivarsi per rimettere in termini la ricorrente o, in subordine, dalla data della diffida stragiudiziale – 14 giugno 2017 o con la decorrenza ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
o in via ulteriormente subordinata:
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
− condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno in favore della ricorrente per una somma ritenuta equa all'esito del giudizio, con decorrenza dal momento in cui è sorto il dovere dell'Amministrazione resistente di attivarsi per rimettere in termini la ricorrente o, in subordine, dalla data della diffida stragiudiziale, 14 giugno 2017, o con la decorrenza ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, competenze professionali, rimborso spese generali al 15%, da liquidarsi direttamente al procuratore costituito il quale si dichiara antistatario. IN VIA ISTRUTTORIA: […]”
Conclusioni per parte appellata: “1. Rigettarsi l'appello ex adverso proposto e, in ogni caso, confermarsi l'impugnata sentenza;
2. In ogni caso, rigettarsi tutte le domande avversarie;
3. Rifondersi integralmente le spese e le competenze professionali. In via istruttoria: […]”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 27 febbraio 2023, Pt_1
ha impugnato la sentenza del Tribunale di Venezia indicata in
[...]
epigrafe con cui era stato rigettato il ricorso in riassunzione avente ad oggetto il risarcimento del danno da perdita di chance a causa della sospensione, disposta dalla con DGR n. 1422 del CP_1
15.9.2016, dell'attribuzione della Posizione Organizzativa di fascia A dell'Area Sanità e Sociale (“Coordinamento amministrativo di Area”) per cui la lavoratrice si era candidata, senza che le fosse consentito di essere “rimessa in termini” per presentare ulteriori candidature, limitate dal DGR n. 1354 dell'1.9.2016 a due Posizioni Organizzative
(di seguito, PO).
Il giudice di prime cure ha ritenuto che la decisione
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia dell'Amministrazione di non riaprire i termini per la presentazione delle candidature per i lavoratori che avevano presentato domanda per la PO sospesa non fosse in contrasto né con i doveri di buona fede e correttezza gravanti sul datore di lavoro ex artt. 1175 e 1375 c.c., né con gli obblighi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica
Amministrazione ex art. 97 Cost.
In particolare, il giudice di primo grado ha rilevato che, essendo la procedura per la PO per cui si era candidata la lavoratrice inizialmente solo sospesa, era ragionevole mantenere valide le candidature presentate, in vista della riattivazione della procedura.
Ha ritenuto altresì che, pur nel rispetto del limite di due candidature, non fosse precluso alla lavoratrice ottenere il conferimento di altre PO di tipo A o B, come dimostrato dal fatto che nel corso della procedura in questione erano state assegnate PO anche a funzionari che non avevano presentato la relativa canditura. ha proposto appello sulla base di tre motivi. Parte_1
Con il primo motivo di appello l'appellante ha contestato l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha sostenuto che a settembre 2016 la avesse deciso solamente di CP_1
sospendere la PO di fascia A dell'Area Sanità e Sociale
(“Coordinamento amministrativo di Area”), quando invece aveva già deciso di non riattivarla. Ha rilevato che la decisione dell'amministrazione di non riattivare la suddetta posizione risulta documentata dalla DGR n. 32 del 19 gennaio 2018, che ha istituito ex novo tale PO, aprendo nuovi termini di adesione, senza mantenere valide le candidature presentate nel settembre 2016, e dalla nota del
Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, protocollata in data
5.09.2016, in cui viene richiesto di “non procedere per il momento” alla copertura della PO. Ha sostenuto che tale ricostruzione dei fatti
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia trova riscontro anche in quanto affermato dalla alle pagg. 4, 5 CP_1
e 12 della memoria di riassunzione e alle pagg. 3, 4 e 12 della nota autorizzata per l'udienza del 4 maggio 2022.
Con il secondo motivo di appello ha censurato la decisione di primo grado nella parte in cui il giudice ha sostenuto l'assegnazione di alcune PO a funzionari che non avevano presentato la relativa candidatura.
Sul punto rileva che dalla “Deliberazione della Giunta Regionale n. 95 del 26.09.2016” (doc.9), in cui sono indicate le assegnazioni delle PO, si evince che nessun incarico era stato assegnato ai lavoratori indicati dall'amministrazione come assegnatari di PO per cui non avevano espresso preferenza.
Con il secondo motivo di appello ha censurato la decisione di primo grado nella parte in cui la condotta di non rimettere nei termini la lavoratrice è stata ritenuta corretta ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c.
e dell'art. 97 Cost. Nello specifico, ha sostenuto che l'appellante si era candidata per due PO, tra cui quella la cui attivazione era stata medio tempore sospesa e, pertanto, l'amministrazione avrebbe dovuto garantire alla lavoratrice la possibilità di essere “rimessa in termini” per presentare una seconda candidatura, così da poter concorrere per l'assegnazione di due PO “attive”.
Si è costituita in giudizio la chiedendo la conferma CP_1
della sentenza gravata. Ha ribadito il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'appellante che, nella prospettazione offerta, avrebbe dovuto indicare per quale altra PO avrebbe espresso la propria preferenza se fosse stata “rimessa in termini” dall'amministrazione e dimostrare l'esistenza di una concreta probabilità di risultare assegnataria della stessa laddove fosse stata rimessa in termini per esprimere un'ulteriore candidatura.
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
Ha rilevato l'inammissibilità del primo motivo di appello sia per la sua irrilevanza ai fini della modifica della sentenza di primo grado, sia per tardività delle relative contestazioni.
Ha sostenuto che la prova della temporaneità della sospensione dell'assegnazione della PO di fascia A dell'Area Sanità e Sociale si ricava dalla circostanza che, completata l'istituzione di Azienda Zero, la Regione aveva proceduto all'assegnazione di tale PO. Ha rilevato altresì che, contrariamente da quanto sostenuto dall'appellante, la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature dimostra il carattere temporaneo della sospensione del conferimento.
In merito al secondo motivo di appello, ha evidenziato che il Decreto del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale n. 95/2016 (doc.9) riguarda esclusivamente l'assegnazione delle PO dell'Area Sanità e
Sociale e non tutte le altre, oggetto di conferimento nelle varie strutture della a cui sono stati assegnati anche dei lavoratori CP_1
che non avevano presentato la candidatura.
Ha, infine, sostenuto la conformità della propria condotta ai canoni prescritti dagli artt. 1175 e 1375 c.c. e dall'art. 97 Cost.
La causa, a seguito di un rinvio per transito ad altra giurisdizione del giudice relatore, è stata discussa e decisa all'udienza del 15 maggio
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
1.1 – Come correttamente rilevato dalla difesa della la CP_1
domanda di parte appellante risulta sfornita di sufficienti allegazioni e, quindi, anche di prova in merito all'effettiva sussistenza del lamentato danno da perdita di chance.
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
1.2 – La perdita di chance può dar luogo ad un danno risarcibile solo nel momento in cui si dimostri che con ragionevole probabilità si sarebbe conseguito un determinato bene della vita. Sul punto la
Suprema Corte ha affermato a più riprese che la chance “come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto, bensì un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione” (Cass. sez. lav., n. 37002 del
16/12/2022). Inoltre, è stato condivisibilmente affermato che “a fronte di una domanda di risarcimento del danno da perdita di chance il giudice del merito è chiamato ad effettuare una valutazione che si svolge su due diversi piani in quanto occorre innanzitutto che, sulla base di elementi offerti dal lavoratore, venga ritenuta sussistente una concreta e non meramente ipotetica probabilità dell'esito positivo della selezione e solo qualora detto accertamento si concluda in termini positivi vi potrà essere spazio per la valutazione equitativa del danno, da effettuare in relazione al canone probabilistico riferito al risultato utile perseguito (Cass. n. 26694/2017); rispetto alla prova del nesso causale tra comportamento illegittimo e danno risarcibile per perdita di chance, la giurisprudenza di questa Corte è
d'altronde attestata su parametri valutativi che richiedono
l'apprezzamento del probabile trasformarsi della chance in reale conseguimento del beneficio in termini di «elevata probabilità, prossima alla certezza» (così, testualmente, Cass. 9 maggio 2018, n.
11165; conf. Cass. 12 maggio 2017, n. 11906; Cass. 30 settembre
2016, n. 19604; Cass. 11 maggio 2010, n. 11353; Cass. 19 febbraio
2009, n. 4052; v. altresì Cass. 1° marzo 2016, n. 4014, ove il danno è stato riconosciuto sul presupposto che fosse stimabile un novanta per
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
cento di probabilità di promozione)” (Cass. sez. lav., n. 25442 del
23/09/2024).
1.3 – Nel caso di specie, la ricorrente lamenta di aver perduto la possibilità di candidarsi per l'assegnazione di una P.O. di tipo A o di cat. B (in ragione della mancata riapertura dei termini nel momento in cui la aveva deciso di non assegnare una delle due P.O. per le CP_1
quali la stessa aveva presentato domanda) ma, a ben vedere, la possibilità presentare un'ulteriore candidatura può assumere un rilievo in termini di chance solo a fonte della possibilità di vedersi assegnata la P.O. per cui avrebbe voluto concorrere. La ricorrente, qui appellante, tuttavia, non ha mai indicato (né in primo grado, né in sede di gravame) per quale P.O. avrebbe voluto candidarsi e, necessariamente, non ha neppure allegato gli elementi di fatto idonei a dimostrare la sua concreta possibilità di esserne assegnataria (al punto da affermare nelle note autorizzate in primo grado che “non è dato sapere che cosa avrebbe potuto scegliere la dott.ssa , Pt_1
affermazione da ritenersi compatibile persino con la possibilità di non effettuare alcuna scelta anche in caso di riapertura dei termini). Tale carenza di allegazione rende di fatto impossibile apprezzare e valutare le concrete possibilità della ricorrente di risultare assegnataria di una non meglio precisata posizione organizzativa.
2 – Pur ritenendo assorbenti i suesposti rilievi (in quanto sufficienti per confermare la correttezza della decisione di primo grado laddove ha ritenuto infondata la domanda risarcitoria avanzata), per completezza si rileva l'infondatezza anche delle specifiche censure sollevate con i tre motivi d'appello.
2.1 – In merito al primo motivo, si deve escludere che alla data del
15.09.2016 la avesse già deciso la soppressione della CP_1
posizione organizzativa di tipo A dell'Area Sanità e Sociale
~ 8 ~ Corte d'Appello di Venezia
(“Coordinamento amministrativo di Area”). Nella DGR n. 1422/2016 del 15.09.2016 la ha deliberato “di sospendere CP_1
momentaneamente, in conformità a quanto richiesto dal Direttore
Generale dell'Area Sociale, con nota prot. N. 332616 del Pt_2
5.09.2016, l'attribuzione delle Posizioni Organizzative sotto indicate”, tra cui rientrava anche la P.O. in contestazione (coordinamento amministrativo di Area). Si tratta, pertanto, di una sospensione momentanea che, in quanto tale, rendeva del tutto coerente la scelta di non considerare inutiliter espresse le candidature per tale posizione amministrativa, che avrebbe potuto essere assegnata anche in un secondo momento una volta venute meno le ragioni della sospensione disposta (legate al processo in corso di trasferimento di alcune funzioni dalla Regione alla neo istituita Azienda Zero). D'altro canto,
è pacifico e documentale che tale posizione organizzativa è stata poi effettivamente assegnata a distanza di un paio di anni, nel 2018, all'esito di un nuovo interpello per raccogliere eventuali candidature
(procedura cui la ricorrente non ha partecipato).
L'appellante sostiene che nel 2018 la P.O. dell'Area e Sociale Pt_2
(“Coordinamento amministrativo di Area”) è stata nuovamente istituita e, effettivamente, anche nella DGR n. 32/2018 si parla di
“istituzione” di posizione organizzativa. Tuttavia, il fatto che la P.O. sia stata nuovamente istituita (come, peraltro, aveva affermato anche la difesa della in primo grado) non dimostra che la CP_1 CP_1
già nel settembre 2016 intendesse sopprimerla e non solamente sospenderne l'assegnazione (come affermato in delibera). Risulta sul punto rilevante la circostanza che nella già citata DGR n. 1422/2016, dopo aver previsto la sospensione dell'assegnazione di tre posizioni organizzative (tra cui quella per cui la ricorrente aveva presentato la candidatura), si stabilisce che “sulla base delle candidature pervenute
~ 9 ~ Corte d'Appello di Venezia
nell'ambito della procedura per il conferimento degli incarichi di
Posizione Organizzativa e Alte Professionalità – verrà elaborata da ogni Direttore di Area, per ogni singola posizione, una lista dei candidati idonei con i relativi punteggi. Le risultanze finali delle valutazioni potranno essere considerate utili fino alla data del
31.12.2016, al fine di attribuire le posizioni rimaste nel frattempo vacanti. Successivamente, di norma ogni sei mesi, potrà essere pubblicato apposito avviso per l'assegnazione delle ulteriori posizioni da ricoprire”. Se ne ricava che le candidature inoltrate per ciascuna posizione organizzativa (compresa la PO dell'Area e Sociale Pt_2
“Coordinamento amministrativo di Area”) sarebbero rimaste utili sino al 31.12.2016 e, pertanto, la candidatura della ricorrente sarebbe stata presa in considerazione se la sospensione momentanea, disposta in relazione all'attribuzione della PO, fosse venuta meno entro tale data.
Per il periodo successivo si rendeva necessario un nuovo avviso di selezione e, dunque, in ogni caso, sarebbe stato necessario acquisire nuove candidature.
La ricorrente non si può dolere neppure del fatto che la P.O. non sia stata assegnata nell'ambito della procedura cui ha partecipato atteso che nella DGR n. 1354/16, con cui erano state individuate le P.O. da assegnare l'amministrazione aveva espressamente deliberato “di stabilire che, per motivate ragioni organizzative e in considerazione delle specifiche professionalità richieste, l'Amministrazione si possa riservare di non procedere alla copertura della posizione, così come può riservarsi di procedere al conferimento dell'incarico, in casi particolari e motivati, anche a prescindere dalle indicazioni fornite dal funzionario in occasione dell'avviso di candidatura”.
2.2 – Anche il secondo motivo d'appello è infondato. Come correttamente affermato dal giudice di prime cure, la ricorrente non
~ 10 ~ Corte d'Appello di Venezia
aveva specificamente contestato in prima udienza che vennero assegnate alcune P.O. anche a funzionari che non avevano presentato la relativa candidatura e, pertanto, tale circostanza va ritenuta pacifica tra le parti. L'appellante (solo) in sede di gravame evidenzia che nella delibera di conferimento delle PO, prodotta sub doc. 9, non sarebbero presenti i nomi dei dipendenti indicati dall'amministrazione quali destinatari di P.O. in assenza di candidatura. Tale documento, tuttavia, non è concludente atteso che non riguarda tutte le PO conferite, ma solo quelle afferenti all'ambito dell'Area Sanità e Sociale. Peraltro,
l'eventuale conferimento di PO a soggetti che non avevano presentato la relativa candidatura è circostanza del tutto irrilevante ai fini del decidere.
2.3 – Infondato anche il terzo motivo d'appello con cui la ricorrente si duole dell'asserita violazione dei principi di correttezza e buona fede.
Le motivazioni già esposte in relazione al primo motivo d'appello
(oltre a quelle indicate in via preliminare e assorbente) consentono di escludere che la condotta dell'amministrazione possa aver violato i principi invocati, tanto più che – come evidenziato dal giudice di prime cure – la mancata riapertura dei termini per la presentazione delle candidature non contravviene ad alcuna disposizione di legge.
3 – Per le ragioni esposte l'appello va respinto. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base di valori medi di scaglione.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
~ 11 ~ Corte d'Appello di Venezia
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− Rigetta l'appello;
− Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano in complessivi Euro 6.946 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
− Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 15.05.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
~ 12 ~