Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/02/2025, n. 1545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1545 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 346/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dott. Vincenzo Pappalardo, pronunzia la seguente S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 346/2022 r.g.a.c.
, codice fiscale , Parte_1 P.IVA_1
individuale del sig. ( ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domi a . 14, presso lo studio dell'avv. Roberto Arcella che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di opposizione OPPONENTE
) in persona del legale rapp.te CP_1 P.IVA_2 poli il 25/1/59 dom.to per la CP_2 cari stessa alla Via Galleria Vanvitelli n.2, elett.te dom.to in Napoli al C.so Umberto I n. 228 presso lo stu- dio dell' Avv.to Annunziata Tomolillo che la rapp.ta e difende giusta procura in calce al decreto ingiuntivo opposto OPPOSTO CONCLUSIONI: L'odierna udienza del 13/02/2025 destinata al- la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., è stata sostituita dal deposito di note scritte, cui per brevità si rinvia. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ditta in epigrafe propone opposizione avverso il decre- to ingiuntivo n.89 e notificato il 1.12.2021, chie- sto ed ottenuto da con il quale veniva intimato il CP_1 pagamento della s 9,88, a titolo di penale di cui al contratto di fornitura stipulato tra le parti, oltre alla consegna di apparecchiature dalla medesima opponente detenute in virtù di contratto di comodato accessivo a quello di fornitura. Ha dedotto a sostegno la nullità del contratto stipulato, in- tegrando lo stesso un fattispecie di abuso, da parte dell'opposta,
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L'opposizione è solo in parte fondata. E' pacifico infatti che in data 1.11.2017 le parti sottoscri- vevano il contratto di somministrazione e comodato di attrezzatu- re prodotto fin dalla fase monit In virtù dell'accordo la provvedeva a consegnare CP_1 alla opponente in comodato d' ttrezzature meglio indivi- duate nell'allegato A al contratto, nonché a versare all'opponente a titolo di anticipazione dell'attività promozionale che essa si era impegnata a svolgere l'importo di euro 45.000,00 oltre iva, e l'opponente si impegnava a ricevere nell'arco di 60 mesi conse- gne mensili non inferiori a 280 Kg. Tuttavia, nonostante gli impegni assunti, l' opponente si mostrava inadempiente, non ordinando il quantitativo di caffè mensile pattuito, com o riconosciuto ed affermato anche dalla difesa della . Pt_1
Pertanto, la va in data 26.1.2021 raccomandata CP_1 di risoluzione del to, provvedendo ad addebitare alla op- ponente le penali previste dall'art.19 del contratto, per l'importo di euro euro 33.970,88 a titolo di penale per mancata fornitura e di euro 31.500,00 per mancata sponsorizzazione. E' appena il caso di ricordare che la predetta clausola con- trattuale, testualmente, recita: “In caso di cessazione del presente Accordo per inadempimento e/o per qualsivoglia causa imputabi-
2 rente, l'Acquirente sarà tenuta a corrispondere alla
, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior dan- CP_1 ale pari al 15% (quindicipercento), del valore com- plessivo della fornitura residuale del presente Accordo, calcolata sulla base del prezzo di listino in vigore alla data di cessazione dell' quirente sarà, inoltre, tenuta a corrispondere alla in caso di cessazione del presente Accordo CP_1 per e/o per qualsivoglia causa imputabile all'Acquirente, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale di importo pari a Euro 750,00 (settecentocin- quanta/00), per ogni mese o frazione di mese mancante alla sca- denza dell'Accordo di Sponsorizzazione (coincidente con la dura- ta dell'Accordo) di cui all'articolo 9 del presente contratto”. In applicazione di tale clausola negoziale, l'opponente è quindi tenuta a corrispondere €.33.979,88 per mancata fornitura, pari al 15% della somma ottenuta moltiplicando il quantitativo di caffè (14615 Kg) non consumato per il prezzo unitario di
€.15,50. L'opponente è altresì tenuta al pagamento dell'ulteriore importo di €.750,00 mensili “per ogni mese o frazione di mese mancante alla scadenza” del contratto, su cui, tuttavia, si ritorne- rà più avanti, essendo, sul punto, parzialmente infondata la prete- sa azionata in monitorio. La doglianza di parte opponente circa la vessatorietà di tali clausole contrattuali non è fondata non venendo in rilievo, nel ca- so in esame, un rapporto tra impresa e consumatore ma un con- tratto tra professionisti, al quale non si applica il codice del con- sumo. Secondo il costante insegnamento della S.C., le clausole penali con le quali le parti abbiano determinato in via convenzio- nale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di inadempimento, non hanno natura vessatoria, non rien- trando dunque tra quelle di cui all'art. 1341 cc, e non necessitano di specifica approvazione scritta (v. da ultimo Cass. 6558/10). Né si ravvisano elementi, invero neppure in concreto evidenziati dall'opponente, che inducano a ritenere la penale eccessiva ex art. 1384 cc. Al contrario, essa è in parte giustificata dalla necessità di recuperare l'esborso (di considerevole entità) sostenuto dall'opposta a titolo di anticipazione del compenso della futura attività promozionale solo in parte posta in essere dall'opponente,
3 ed in parte dall'esigenza risarcitoria derivante dal mancato utile connesso al – pacifico – parziale inadempimento dell'opponente. Peraltro, non c'è stato alcun abuso di dipendenza economi- ca, atteso che il titolare della ditta opponente, prima di sottoscri- vere il contratto, che ha concluso nell'esercizio di un'attività im- prenditoriale, ha avuto la possibilità di leggerlo e di comprender- ne appieno il contenuto sicché, ove non lo avesse ritenuto conve- niente, avrebbe potuto decidere di non sottoscriverlo. Con la decisione presa in sede di stipula dell'accordo del novembre 2017 l'opponente ha quindi consapevolmente assunto su di sé il rischio economico derivante dall'impegno poi non mantenuto, onde deve legittimamente patirne le conseguenze. Sotto questo profilo, manifestamente infondata risulta quindi la tesi sostenuta dall'opponente, secondo cui l'opposta avrebbe serbato una condotta censurabile giacché “tollerò ordini di acquisto obiettivamente inferiori al minimo garantito” ovvero
“per oltre due anni ... tollerò ordini di merce manifestamente in- feriori al minimo pattuito, senza e riserva alcuna e senza minimamente sollecitare la ditta ad ordini più consisten- Pt_1 ti”. In tal guisa l'opponente fin tti per addebitare la re- sponsabilità della condotta da essa stessa serbata e qualificata co- me “obiettivamente” e “man ontraria agli impegni contrattualmente assunti, alla - che ne ha sopportato CP_1 le conseguenze negative, anc filo economico - anzi- ché ad essa ditta somministrata, che l'ha posta in essere. E' rimasta allo stato di mera allegazione, poi, l'affermazio- ne secondo cui il (pacifico) inadempimento sarebbe ricollegabile alla decisione dell'opposta di stipulare contratti analoghi a quello per cui è causa con altri esercizi commerciali viciniori. In disparte il rilievo che siffatta allegazione non è stata supportata da alcuna prova documentale, una simile circostanza, quand'anche dimostrata, non rappresenterebbe di per sé condotta censurabile, non essendo contraria ad alcuna previsione negozia- le o normativa, senza contare che essa è stata dedotta per la prima volta in questa sede. D'altro canto – e ciò si osserva anche con ri- ferimento all'ulteriore doglianza attinente gli effetti negativi delle note misure emergenziali intervenute a seguito del diffondersi della pandemia da Covid 19 – l'opponente non ha neppure mera- mente allegato alcun dato concreto, attinente la (negativa) evolu- zione del proprio volume d'affari, tale da consentire una – anche solo astratta – valutazione dell'esistenza di una qualche valida
4 giustificazione dell'inadempimento dichiaratamente posto in es- sere. Per quanto attiene, invece, l'entità delle penali, il relativo calcolo, pure contestato dall'opponente, è pienamente conforme alle previsioni negoziali, quanto al già richiamato importo dovuto per il mancato consumo di caffè, come opportunamente chiarito dalla difesa dell'opposta, che ha documentalmente dimostrato che il differente calcolo proposto dall'opponente fosse frutto di una indebita duplicazione, con la quale venivano conteggiati, per due volte, quantitativi di caffè prima ordinati e poi stornati. Non risulta invece conforme alle previsioni negoziali il computo della penale dovuta “ per ogni mese o frazione di mese mancante alla scadenza dell'Accordo di Sponsorizzazione”. Non è dato infatti comprendere quale sia il criterio adottato dall'opposta per la quantificazione dei (42) mesi a suo dire man- canti alla scadenza, ovvero per la determinazione in numero di 18 dei mesi di vigenza dell'accordo stesso. D'altro canto, non può neppure accedersi alla tesi soste- nuta dall'opponente, che pretenderebbe di parametrar rto a tale titolo dovuto alla data (giugno 2021) in cui la ha CP_1 proceduto al ritiro del materiale pubblicitario conseg te- stualmente al contratto, ritenendo che il rapporto di “sponsorizza- zione” sia cessato solo in quel momento. Entrambe le posizioni muovono da assunti indimostrati, ed obliterano le previsioni negoziali sul punto che, ancorchè non connotate da indicazioni puntuali circa i criteri di determinazione del dies a quo di decorrenza della penale che ne occupa, vanno interpretate nel senso che essa sia dovuta a decorrere dal momen- to in cui il somministrante ha intimato la risoluzione, giacché è da allora che si deve ritenere verificata l'effettiva “cessazione” dell'accordo. Ne consegue, nel caso di specie, che la data iniziale da considerare è il 26.1.2021, con la conseguenza che l'importo del- la penale dovuta viene a determinarsi in €.15.750,00. Entro tali limiti, quindi, l'opposizione va accolta, e, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, l'opponente va condanna- ta al pagamento delle somme come sopra quantificate, oltre inte- ressi calcolati al tasso e secondo le decorrenze di cui al d.lgs. 231/02. Parimenti infondate si palesano, infine, le doglianze relati- ve all'ordine di restituzione degli apparecchi ricevuti in comoda-
5 to gratuito, essendo documentata la circostanza che solo taluni tra gli apparecchi originariamente ricevuti è stato oggetto di riscatto da parte dell'opponente. Più precisamente, come risulta dalla “nota di debito” 70000266 del 4.1.19 prodotta dall'opposta, furono riscattati, trai beni ricevuti alla stipula, al prezzo simbolico di €.61,00, esclusi- vamente i ”GRANITORI” e le “MACCHINE PER SOLUBILI”, restando quindi esclusi i produttori ghiaccio EURFRIGOR e la lavatazze ELETTROBAR FAST. Le spese, previa compensazione nella misura di un quarto, stante l'esito complessivo della lite, seguono la soccombenza e si liquidano, per il residuo, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamen- te pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
ziale accoglimento della domanda proposta dalla condanna l'opponente al pagamento, in favore CP_1 er le causali di cui in motivazione, della somma di
€.49.729,88, oltre interessi calcolati come in motivazione;
- conferma l'ordine di consegna già contenuto nell'opposto decreto ingiuntivo;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'oppo- sta delle spese di lite, che, previa compensazione nella misura di cui in dispositivo, si liquidano in Euro 5.000,00 per compenso, oltre spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge. Napoli, 13/02/2025
Il Giudice Dr.Vincenzo Pappalardo
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