Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 05/03/2026, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00731/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02101/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2101 del 2025, proposto da NA KA Leanza, rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l’esecuzione del giudicato
costituito dalla sentenza n. 29/2025 emessa dal Tribunale ordinario di Catania, Sezione Lavoro, Consigliere relatore Dott.ssa Patrizia Mirenda, all’esito del procedimento di cui al R.G. n. 9530/2024, pubblicata in data 07/01/2025 e notificata il 15/02/2025, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con ricorso notificato e depositato il 14.10.2025, parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza indicata in oggetto con cui il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad attribuire in suo favore la carta elettronica del docente per complessivi € 500,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all’art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 della legge n. 724/1994;
La sentenza è stata notificata in forma esecutiva in data 15 febbraio 2025 ed è ormai passata in giudicato, in quanto non più impugnabile per decorrenza dei termini di impugnazione (come da attestazione rilasciata dalla competente Cancellaria in data 2 ottobre 2025).
Si è costituito in giudizio con atto di mero stile il Ministero dell’istruzione e del merito che ha depositato il mandato di pagamento delle spese legali liquidate datato 4 aprile 2025.
Alla camera di consiglio indicata in epigrafe, come da verbale, dopo la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso merita di essere accolto nei termini in appresso specificati.
Deve innanzitutto osservarsi che la parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, dunque rientrante nella categoria di provvedimenti giurisdizionali in ordine ai quali l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. ammette l’esperimento del giudizio di ottemperanza.
Risulta rispettato il disposto dell’art. 114, comma 1, c.p.a. (quanto al termine decennale per la proposizione dell’azione) e, in ordine al termine per il deposito del ricorso, dell’art. 87, comma 3, c.p.a. (in relazione ai giudizi di cui al precedente comma 2, lett. d)).
In ordine al disposto dell’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1997, n. 30, e ss. mm. ed ii., è stata documentata la rituale notificazione al Ministero resistente.
Nel merito, poi, visto il rituale esercizio dell’azione di ottemperanza e l’affermato perdurante inadempimento del Ministero dell’istruzione e del merito – che non ha specificamente contestato il titolo eseguendo e l’idoneità dello stesso all’esecuzione, né ha comprovato l’avvenuto pagamento, in applicazione del principio secondo il quale i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c. – sussiste in capo alla parte resistente l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe.
Deve essere conseguentemente ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di dare esecuzione al titolo in epigrafe entro novanta (90) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza.
Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine di novanta (90) giorni, il Collegio provvede, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., alla nomina di un commissario ad acta , individuandolo nel direttore generale della direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione) del Ministero dell’istruzione e del merito, con facoltà di delega a funzionario del medesimo Ufficio, che darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, entro il termine di novanta giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione debitrice.
Il commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso in quanto, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, tale attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5- sexies , comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro” (cfr., ex plurimis , T.a.r. per la Calabria, sez. I, 2 dicembre 2024, n. 1706; T.a.r. per la Campania, sez. VIII, 30 settembre 2024, n. 5142; T.a.r. per la Sicilia, sez. I, 25 settembre 2024, n. 2621; T.a.r. per la Sardegna, sez. II, 19 dicembre 2023, n. 983).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (tenuto conto dei criteri di liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza: cfr. C.g.a., sez. giur., 24 ottobre 2025, n. 807, in particolare punto 5.2. della sentenza), con distrazione a favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di dare esecuzione, entro il termine di novanta (90) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza – al titolo in epigrafe nei termini sopra specificati;
- per il caso di ulteriore inadempienza, dispone l’intervento sostitutivo indicato in motivazione;
Condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida forfetariamente in complessivi euro 300,00 (trecento/00), incluso il rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell’I.V.A., nella misura di legge, e del contributo unificato versato, da distrarsi a favore del difensore di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alle parti e al commissario ad acta presso la sua sede di servizio
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
ZI AR VA, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | ZI AR VA |
IL SEGRETARIO