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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/06/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza del 11 giugno 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4102/2023 Reg.Gen.Sez.Lavoro, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
n.6, rappresentato e difeso anche disgiuntamente tra loro dagli avv.ti Giuseppe Pagliocca e Giovanni
Avallone, in virtù di procura alle liti allegata alla memoria di costituzione depositata il 21.3.2024, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppe Pagliocca sito in Cava dei RR
(SA) alla via Principe Tommaso di Savoia n.18
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig.ra , con CP_1 Controparte_2
sede legale in Vietri Sul Mare (SA) alla Via Chellavanna n. 101, elettivamente domiciliata in Vietri sul Mare, alla Via Chellavanna n. 33, presso studio dell' avv. Manuela Memoli che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria difensiva
Resistente
Avente ad oggetto: pagamento spettanze retributive Conclusioni rassegnate alla presente udienza: i procuratori delle parti si riportano alle conclusioni di cui ai rispettivi atti
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 20 luglio 2023, il ricorrente in epigrafe esponeva di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società con mansioni di autista- CP_1
conducente compattatore di rifiuti inizialmente dal 26 agosto 2016 al 30 novembre 2016, con contratto part time a tempo determinato;
che il contratto, poi prorogato, si trasformava in tempo indeterminato a partire dal 28 febbraio 2017 ; che il rapporto di lavoro si interrompeva infine per dimissioni del ricorrente in data 27 giugno 2019 in quanto la non provvedeva al CP_1
pagamento degli stipendi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2019; che a seguito della denuncia del lavoratore all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno veniva emessa diffida accertativa, con conseguente precetto di pagamento della somma oggetto di diffida;
che avverso il suddetto precetto , la società proponeva opposizione dinanzi al Giudice del lavoro , il quale , con la sentenza n. 1016/2023 , nell'accogliere parzialmente l'opposizione , riduceva l'importo dovuto da rispetto a quello indicato nella diffida accertativa e dichiarava inammissibile la domanda CP_1 riconvenzionale spiegata dall'opposto per ottenere ulteriori spettanze retributive;
tanto premesso , il ricorrente affermava quindi di voler rivendicare, con il presente ricorso, quanto in precedenza non riconosciutogli e , più precisamente le somme da lui maturate a titolo di lavoro supplementare e straordinario specificamente indicato mese per mese , a titolo di remunerazione per il lavoro notturno straordinario feriale svolto per un'ora e mezza al giorno per l'intero periodo lavorativo , a titolo di tredicesima e quattordicesima nell'anno 2017 e 2018 , a titolo di tredicesima per l'anno 2016 e a titolo di t.f.r. per gli anni 2016 , 2017 e 2018 , avendo già ottenuto con la sentenza n. 1016/2023 la tredicesima e quattordicesima dell'anno 2019 e il t.f.r. per l'ultimo anno di lavoro;
tanto esposto concludeva chiedendo al giudice adito di “ a) Accertate le differenze retributive come indicate in ricorso, condanni in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della somma CP_1 di € 53.236,94, o somma maggiore o minore agli esiti di eventuali accertamenti disposti dall'Ufficio.
Il tutto oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
b) Condanni in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., al pagamento delle spese e compensi di lite.”. Instaurato il contraddittorio ,la società convenuta si costituiva tardivamente in giudizio eccependo preliminarmente la inesistenza della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza perché effettuata con modalità telematica in assenza di una corretta relata di notifica;
in via subordinata , laddove il giudice avesse ritenuto la sola nullità della notifica , chiedeva di essere rimesso in termini per la difesa;
sempre in via preliminare eccepiva inoltre l'inammissibilità della domanda per intervenuto giudicato sulle medesime richieste oggi vantate dal lavoratore;
nel merito
, comunque , eccepiva la infondatezza delle avverse pretese e concludeva per il rigetto della domanda
; chiedeva infine condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Fallito il tentativo di conciliazione per il rifiuto opposto dal ricorrente alla proposta formulata dal giudicante , all'odierna udienza la causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
**********
Preliminarmente va superata l'eccezione di inesistenza della notifica del ricorso per assenza di una rituale relata di notifica , conforme all'art. 3 bis , comma 5, della legge n. 53 del 1994 .
Nel tracciare i confini tra le due categorie della inesistenza e della nullità della notifica , la Cassazione
a Sezioni Unite con sentenza n 14916/2016 ha precisato che “una notifica può considerarsi inesistente solo in ipotesi residuali, “talmente radicali che il legislatore, appunto, ha ritenuto di non prendere nemmeno in considerazione”. A ben vedere, l'inesistenza non è, “in senso stretto, un vizio dell'atto più grave della nullità, poiché la dicotomia nullità/inesistenza va, alla fine, ricondotta alla bipartizione tra l'atto e il non atto”. Più nel dettaglio, secondo i giudici della Suprema Corte,
“l'inesistenza della notificazione (…) è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità”. E tali requisiti strutturali, che devono considerarsi “sufficienti a integrare la fattispecie legale minima della notificazione”, consistono: “a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”. Qualora la notifica possa considerarsi “esistente”- come nel caso di specie, alla stregua di tali precisi canoni, “qualunque vizio dell'atto ricade nell'ambito della nullità”.
La distinzione non è affatto priva di rilevanza.
In presenza di un vizio che comporta la mera nullità dell'atto, infatti, può operare il meccanismo della sanatoria per raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156, comma 3 c.p.c. che, con riferimento agli atti processuali, prevede che “La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato” (ex plurimis Cass.civ Sez. III n 532/2020; Cass Civ Sez III n 26287/2019;
Cass Civ Sez II n 17022/2018) vige anche in materia di notificazioni, ovvero quello secondo cui “Le forme degli atti (…) sono prescritte al fine esclusivo di conseguire un determinato scopo (Cass Civ
Sez U n 14916/2016)” (c.d. principio della strumentalità delle forme o della congruità delle forme allo scopo): i requisiti formali che devono essere rispettati sono quindi solo quelli che sono necessari per il conseguimento dello scopo oggettivo del singolo atto;
lo scopo del procedimento notificatorio, secondo le Sezioni Unite, consiste nel “provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario, attraverso la certezza legale che esso sia entrato nella sua sfera di conoscibilità”(Cass.
Civ Sez U. n 14916/2016), sicché “la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario” (Cass. Civ Sez. U.
n 7665/2016). Principio riconfermato da Cass. 486/2022, 487/2022, 489/2022. Come specificato dalla giurisprudenza successiva, quindi, “la conoscibilità dell'atto notificato costituisce il solo parametro in base al quale valutare il raggiungimento dello scopo (Cass Civ Sez. II n 532/2020)”.
Il raggiungimento di tale scopo “priva di significativo rilievo la presenza di meri vizi di natura procedimentale (…),” (Cass. Civ Sez. U n 23620/2018).
Con specifico riferimento alla notifica via pec, le stesse Sezioni Unite hanno affermato che “Il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovverosia l'indirizzo di PEC (…), determina (…) il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC”; lo stesso Giudice nomifilattico ha sancito l'irrilevanza processuale di eccezioni, quale quella di specie, in assenza di prova del diretto pregiudizio sostanziale o processuale che ne sarebbe derivato (Cass Civ Sez. U. n 7665/2016).
Sul punto si osserva che l'art. 11, l. n. 53 del 1994, là dove commina la nullità della notificazione eseguita personalmente dall'avvocato “se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti” non intende affatto sanzionare con l'inefficacia anche le più innocue irregolarità, in relazione alle quali “non viene in rilievo la lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale, bensì, al più, una mera irregolarità sanabile in virtù del principio del raggiungimento dello scopo” - laddove la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale per aver la parte ricevuto la notifica e compreso il contenuto dell'atto. (cfr. Cass. 20039/2020).
E nel caso di specie, si può senz' altro sostenere che la irregolarità posta in essere dal ricorrente nel processo notificatorio non ha pregiudicato la conoscenza dell'atto e, dunque, il concreto esercizio del diritto di difesa della tanto che la stessa ha depositato la memoria difensiva di CP_1
costituzione prendendo posizione su tutti i fatti e circostanze oggetto delle domande giudiziali formulate dal sig. nel proprio ricorso. Pt_1
Infondata , inoltre , è anche l'eccezione di inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem perché il presente procedimento avrebbe lo stesso petitum e causa petendi del procedimento iscritto al n. 1845/2022 R.g. (a cui era stato riunito il procedimento n. 7234/2022 R.g.) definito con Sentenza n. 1016/2023 . L'eccezione è infondata in quanto in tale procedimento ,nel quale effettivamente il ricorrente chiedeva , in via riconvenzionale , il pagamento delle spettanze oggetto anche dell'attuale giudizio , il giudice dichiarava la inammissibilità della domanda riconvenzionale che , pertanto , non veniva esaminata nel merito .
Nessun giudicato, pertanto , si è formato in merito alle richieste retributive e risarcitorie oggetto del presente procedimento giudiziale.
Nel merito , invece , la domanda è soltanto parzialmente fondata e , pertanto , essa merita accoglimento nei soli limiti che si diranno .
Il ricorso , infatti , presenta dei difetti di allegazione tali da impedire , non solo l'accoglimento pieno della domanda , ma la stessa possibilità di ammettere la prova testimoniale articolata in atti .
E' noto che l'art. 414 c.p.c., nel delineare il contenuto del ricorso, onera parte attrice di una specifica attività assertiva, avente ad oggetto al n. 4, che qui rileva, “l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda con le relative conclusioni”. Ora, mentre l'omissione o l'assoluta incertezza della causa petendi si pone quale requisito di validità del ricorso, prescritto a pena di nullità dal combinato disposto degli artt. 164 c.I e 414 c.p.c., la allegazione generica del suddetto elemento impone una pronuncia di rigetto nel merito. Infatti, l'allegazione specifica dei fatti integranti la fattispecie costitutiva del diritto azionato costituisce un onere a carico di chi invoca la tutela giudiziale dello stesso;
il mancato assolvimento di tale onere, allorquando l'attore non abbia con la dovuta analiticità dedotto gli elementi di fatto costituenti il substrato concretizzante la fattispecie astratta della norma di legge attributiva del diritto soggettivo azionato, impone al giudice di pervenire ad una pronuncia di rigetto del ricorso per infondatezza nel merito. A tali conclusioni si perviene non solo in base alla disposizione testuale della norma di cui all'art. 414 n. 4 c.p.c., ma anche muovendo dai principi cardine del sistema processuale civile. Infatti, i principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (di cui rispettivamente agli artt. 99 e 112 c.p.c.) condizionano il dovere decisorio del giudice, limitandone l'oggetto e l'ambito che debbono coincidere con l'oggetto e l'ambito della domanda introduttiva;
detto altrimenti, il dovere decisorio del giudice sorge in presenza di una domanda (salve le ipotesi eccezionali di tutela giurisdizionale prestata d'ufficio o su iniziativa del pubblico ministero ex art. 2907 c.c.) e l'estensione di quest'ultima determina quella della decisione (altrimenti affetta da vizio di ultrapetizione). Infatti, l'art. 2907 c.c. pone una norma ispirata al fondamentale principio della disponibilità della tutela giurisdizionale (salve le ipotesi eccezionali di cui si è detto), a sua volta corollario processuale della disponibilità del diritto sostanziale (ciò trova conferma nel rilievo secondo cui i casi in cui la tutela può essere chiesta dal p.m. riguardano diritti sostanziali indisponibili); tale principio della disponibilità della tutela giurisdizionale, in ambito processuale, trova espressione nel principio della domanda ex art. 99 c.p.c., secondo cui l'esercizio del diritto di azione è rimesso all'iniziativa del titolare del diritto sostanziale e, pertanto, il dovere decisorio del giudice sorge in dipendenza dell'iniziativa di chi propone la domanda. In stretta correlazione con il principio della domanda, l'art. 112 c.p.c. delimita l'ambito di estensione del dovere decisorio del giudice, facendolo coincidere con l'ambito della domanda;
ciò comporta la disponibilità dell'oggetto del processo in capo a chi propone la domanda, in quanto è l'attore con la sua domanda a vincolare e limitare il giudice nell'oggetto del suo giudizio (salve, ovviamente, le domande proposte dalle altre parti, idonee ad ampliare l'oggetto del processo). Ma tale “esclusiva” dell'attore nel determinare l'oggetto del processo riguarda soltanto i fatti allegati, atteso che il giudice non è tenuto ad applicare le regole di diritto richiamate dall'attore (iura novit curia cfr. ex art. 113 c.p.c.), essendo libero di scegliere la norma giuridica entro cui sussumere la fattispecie concreta. Mentre quindi nel giudizio di diritto il giudice non incontra alcun vincolo rispetto alle prospettazioni delle parti, nel giudizio di fatto è invece vincolato alle allegazioni dei fatti contenute nella domanda, in base al noto brocardo iudex secundum alligata iudicare debet;
pertanto, il potere di determinare l'oggetto del processo, in modo vincolante per il giudice, spetta a chi propone la domanda con la quale afferma o allega i fatti costitutivi e lesivi, restando poi libero il giudice di applicare a quei fatti le norme di diritto che ritiene disciplinanti la fattispecie concreta. Sul piano probatorio, fermo il principio cardine della disponibilità delle prove ex art. 115 c.p.c., tra i caratteri specializzanti del rito del lavoro vi è quello per cui il giudice può esercitare i poteri officiosi attribuitigli dall'art. 421 c.p.c.; tali poteri rispondono concettualmente al principio della ricerca della verità materiale che ispira le controversie lavoristiche e consente un parziale superamento della rigida applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova;
ma tale potere officioso riguarda soltanto i fatti allegati tempestivamente dalle parti. Detto altrimenti, tale potere-dovere del giudice di disporre d'ufficio mezzi istruttori presuppone che le parti abbiano correttamente adempiuto al loro onere di allegazione o deduzione in fatto, non potendo né il giudice né le parti supplire in via istruttoria a carenti allegazioni fattuali.Pertanto, in presenza di situazioni giuridiche soggettive caratterizzate dal requisito della disponibilità in capo al titolare, il processo è sorretto dal principio dispositivo che affida esclusivamente alla parte il potere di proporre la domanda e di allegare i fatti posti a fondamento della medesima. Tale potere di allegazione è il corollario sul piano processuale dell'autonomia sostanziale delle parti;
la disponibilità della situazione giuridica sostanziale si atteggia, in sede processuale, come potere delle parti di determinare l'oggetto della lite (cfr. Cass., S.U., n. 761/2002).
Ciò posto in via generale, vendo al caso di specie, parte ricorrente agisce in giudizio per ottenere il pagamento delle differenze retributive e del t.f.r. maturato nell'ambito del rapporto di lavoro svolto dal 26 agosto 2016 al 27 giugno 2019 alle dipendenze della società convenuta .
Così definito il thema decidendum, si osserva che in tema di inadempimento di obbligazioni e di relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., è principio consolidato quello secondo cui nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore-lavoratore è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, e dunque il titolo su cui si basa la sua pretesa, gravando invece sul datore di lavoro, in applicazione del principio di vicinanza o di riferibilità della prova, l'onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto azionato, ovvero l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.) (Cass., S.U., 30/10/2001, n. 13533).
Nei casi in cui, come in quello di specie, l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, nonché del diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta;
grava, invece, sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
Tanto chiarito, si osserva che la domanda proposta nell'odierno giudizio si rivela carente già sul piano assertivo, prima ancora che probatorio.
Il infatti , si limita a riferire di aver svolto l'attività di autista -conducente compattatore di rifiuti Pt_1
; di aver formalizzato un contratto part -time per cinque ore giornaliere , ma di avere espletato la propria attività per un orario di gran lunga superiore . In particolare , egli afferma che pur dovendo svolgere la propria attività con orario dalle ore 6,00 alle ore 11,00 , avrebbe cominciato a lavorare sistematicamente due ore prima e non sarebbe quasi mai rientrato alle ore 11,00 , ma in orari successivi , così come risultante dai dischetti cronotachigrafi .
Sennonché , non può non evidenziarsi che l'attività dell'autista , proprio perché svolta all'esterno dell'azienda , non è soggetta al controllo datoriale , sicchè è necessario fornire elementi dettagliati per una ricostruzione quanto più veritiera possibile , dell'attività lavorativa svolta .
Ma , nel caso che ci occupa , il ricorrente non ha dato fornito elementi , se non molto generici , circa l'attività in concreto svolta .
Egli infatti si limita a riferire di non aver mai preso servizio alle ore 6,00 presso la sede della CP_1
in Vietri sul Mare , ma di aver cominciato prima del suddetto orario per potersi trovare in servizio
[...]
, alle ore 6,00 , nella provincia di Caserta . Null'altro ci viene riferito sull'attività di lavoro svolta . ; nulla sull'automezzo da lui condotto , sulla sede di lavoro , sulle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa . E' soltanto con le note di trattazione scritta del 23 aprile 2024 , infatti , che il ricorrente dichiara : “ al termine della raccolta dei rifiuti giornaliera presso il Comune di San
Gregorio TE (CA) il ricorrente andava a scaricare il mezzo aziendale (solitamente il veicolo marca Isuzu, 75 quintali, targato CV183KN oppure l'automezzo targato EA105KD) presso la discarica di Santa Maria Capua Vetere prima di rientrare alla sede aziendale sita a Vietri sul Mare
(SA) ; che in occasione dell'operazione di conferimento rifiuti veniva redatto un report in quattro copie contenente le varie informazioni tra cui l'orario dello scarico effettuato dal ricorrente “, ma si tratta , come è evidente , di deduzioni assolutamente tardive rispetto alle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo , sicchè si appalesano del tutto inammissibilità le richieste istruttorie sul punto tardivamente formulate .
Di contro , a fronte delle generiche deduzioni sopra riportate , abbiamo una richiesta di prova testimoniale altrettanto generica . Al capo primo della capitolazione attorea , infatti , si chiede di provare a mezzo testimoni l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato dedotto in ricorso e la sua durata , ma si tratta di una prova del tutto superflua atteso che il rapporto di lavoro è stato regolarizzato per l'intera sua durata .
Per quanto riguarda invece la prova testimoniale sugli orari di lavoro svolti , essa si appalesa , per la sua genericità , del tutto inammissibile . Il ricorrente , infatti , chiede di provare a mezzo testimoni che per l'intera durata del contratto avrebbe lavorato “ ben oltre le 5 ore giornaliere contrattualmente previste e cioè partendo dalla sede di lavoro sempre prima delle ore 4,30 e facendo spesso rientro dopo le 11,00 “. In ipotesi , infatti , la suddetta prova testimoniale poteva essere ammessa soltanto con riferimento all'inizio della giornata lavorativa , e ciò al solo fine di veder attribuita al lavoratore la maggiorazione per lavoro notturno , ma certamente non ai fini della prova del lavoro straordinario svolto .
L'affermazione secondo la quale il ricorrente sarebbe spesso rientrato dopo le ore 11,00 non ci dice infatti alcunchè sugli effettivi orari di lavoro svolti e sulle volte in cui il ricorrente avrebbe esorbitato dal normale orario di lavoro .
D'altra parte , che il ricorrente non svolgesse la propria attività lavorativa sempre con lo stesso orario sembrerebbe essere confermato dallo stesso documentato che il ricorrente produce a conferma dello straordinario svolto . Il ricorrente , infatti , produce i calendari degli anni dal 2016 al 2019 , nei quali vengono annotate , giorno per giorno , le asserite ore di straordinario svolte . Ora , a prescindere dalla irrilevanza di tale documento ai fini della prova dello straordinario perché redatto dallo stesso ricorrente , quello che importa rilevare è che comunque tale documento attesta in ogni caso che la prestazione lavorativa non era sempre uguale e che pertanto la prova testimoniale , per come genericamente articolata , si appalesa del tutto inammissibile .
Del tutto superflua è poi al prova testimoniale relativa al mancato pagamento delle mensilità aggiuntive, delle ferie , dei permessi e del trattamento di fine rapporto . Lo stesso ricorrente, infatti , riferisce di aver sempre percepito le somme indicate in busta paga , sicchè l'indagine circa la fondatezza o meno della relativa domanda impone unicamente la verifica delle somme corrisposte dalla datrice di lavoro .
Quanto infine all'infortunio subito dal ricorrente nella giornata del 17 febbraio 2018 , la prova testimoniale si appalesa del tutto superflua in ragione della inammissibilità e infondatezza della domanda risarcitoria proposta .
Il ricorrente , infatti ,non deduce , né prova , di aver comunicato alla propria datrice di lavoro l'infortunio asseritamente sofferto il giorno 17 febbraio 2018 , né documenta che la convenuta fosse a conoscenza del certificato rilasciato dal presidio ospedaliero di DI TE , sicchè , in assenza di tale prova , non è possibile affermare che la convenuta abbia violato gli obblighi di sicurezza nei confronti del lavoratore.
E dunque , ritenuta inammissibile o irrilevante la prova testimoniale articolata in atti , non rimane che verificare se la domanda possa comunque trovare accoglimento sulla base della documentazione prodotta .
Abbiamo anticipato ,nella parte narrativa della presente decisione , che la parte più consistente della domanda avanzata dal ricorrente attiene alla richiesta di remunerazione delle ore di straordinario svolte . A tale riguardo, è bene rammentare che spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del compenso per il maggior lavoro svolto , fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all'articolo 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro 'in eccedenza' rispetto all'orario contrattuale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. E che la relativa prova debba essere 'piena e rigorosa' è affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali. Grava, quindi, sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare, non solo l'effettiva consistenza del lavoro svolto , senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo.
Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro a tempo pieno, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti l'orario contrattuale, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati. In sostanza, la richiesta retribuzione del lavoro straordinario asseritamente svolto presuppone indefettibilmente la prova da parte del lavoratore di avere espletato un orario lavorativo superiore a quello contrattualmente concordato e, quindi, di avere proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario .Ma la prova a tal uopo fornita dal lavoratore non appare idonea allo scopo : non utile allo scopo è , per quanto abbiamo sopra detto , la prova testimoniale articolata in atti , ma neppure la prova documentale rappresentata dalla copia dei dischetti cronotachigrafi , torna utile allo scopo .
Dobbiamo tener presente , infatti , che le predette copie sono state disconosciute dalla datrice di lavoro e , secondo la sentenza 10366 del 13 maggio 2014 la copia del disco del cronotachigrafo del camion non vale da sola come dimostrazione del lavoro straordinario dall'autista nel caso in cui l'azienda non la riconosca come valida . A giustificazione della decisione la Suprema Corte richiamata l'articolo
2712 del Codice Civile , relativo alla validità delle riproduzioni meccaniche, che afferma: "Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime".Nella sentenza della Cassazione si legge che "non risulta sufficiente la mera produzione dei dischi cronotachigrafi (assunti ad esclusivo elemento probatorio dalla sentenza impugnata), in assenza di ulteriori risultanze, quando ne sia disconosciuta la conformità ai fatti in essi rappresentati: come appunto nel caso di specie".
E' vero , tuttavia , che più di recente la giurisprudenza si è andata orientando nel senso che il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, e si deve concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta ( Cass. n. 3122 del 015 , Cass. n.
17526/2016) . La Corte ha inoltre affermato che, poiché l'avvenuto disconoscimento non inficia del tutto la portata probatoria di tali riproduzioni ma le degrada a livello di presunzioni semplici, ne consegue che l'indagine dei giudici di merito deve essere orientata nel senso di accertare se e con quali ulteriori mezzi il lavoratore abbia ottemperato, in via integrativa, all'onus probandi su di lui incombente. Tale prova, appunto perché integrativa e di supporto, in quanto rivolta a superare l'elemento ostativo del disconoscimento della valenza dei dispositivi menzionati, può essere offerta o ricavata, anche a mezzo di ulteriori presunzioni semplici, quali la circostanza che il datore di lavoro non sì sia mai peritato di produrre gli originali cronotachigrafi, con i relativi dischi registrati, né, sintomaticamente, abbia mai indicato nelle sue difese il contenuto, eventualmente diverso, da quello risultante dalle fotocopie ex adverso esibite, al fine di dimostrare la reale entità delle ore lavorative effettuate dal dipendente, limitandosi soltanto ad una generica contestazione dello straordinario vantato dall'altra parte e della portata probatoria degli apparecchi cronotachigrafi (Cass. n. 6437 del
1994).Il regolamento CE n. 561 del 2006 e il Regolamento UE n. 165/2014 stabiliscono infatti che i dischi cronotachigrafici vanno conservati per 12 mesi dalla loro utilizzazione .
E dunque , nella specie , non è possibile attribuire alcun significato negativo al comportamento della datrice di lavoro che non ha prodotto gli originali dei dischetti cronotachigrafici per smentire la veridicità delle copie prodotte dalla controparte .
Quello che tuttavia ci saremmo aspettati è che l' prendesse posizione in maniera più precisa Pt_2 riguardo ai fatti esposti in ricorso e , in particolare , con riguardo all'orario di inizio dell'attività lavorativa , laddove , invece , essa si limita a dedurre genericamente che il avrebbe sempre Pt_1
svolto le ore di lavoro come da contratto .
Sennonché , anche ipotizzando di poter utilizzare i dischetti cronotachigrafici prodotti in copia dal ricorrente perché non specificamente contestati , ciò non di meno essi non consentono comunque di accedere alla domanda di pagamento delle maggiorazioni per lavoro straordinario per come formulata
.
Cominciamo innanzitutto con l'evidenziare che alcune delle mensilità per le quali il ricorrente rivendica il pagamento dello straordinario non risultano affatto prodotti i dischetti cronotachigrafici, sicché la relativa domanda va senz'altro rigettata . Si fa riferimento , in particolare alle mensilità di agosto e settembre 2016 e ottobre e novembre 2017 . Alla totale assenza di dischetti per le mensilità sopra dette , si aggiunge poi che in alcuni mesi i dischetti non coprono tutte le giornate di lavoro per le quali , invece , il ricorrente rivendica comunque le maggiorazioni per straordinario . Si fa riferimento , per esempio , ai giorni 2, 5, 7, 9 e 14 ottobre 2016 , giorni per i quali non sono presenti in atti i dischetti .
Ma lo stesso è a dirsi per i giorni 10 , 18 , 30 novembre 2016 o , ancora , 5 e 30 dicembre 2016 , 13
e 27 gennaio 2017 , 13, 14 e 23 febbraio 2017 e così via .
In ogni caso , anche per le giornate di lavoro documentate dai dischetti cronotachigrafici , non si ritiene possibile accedere alla richiesta di straordinario per come formulata .
Il ricorrente , infatti , chiede innanzitutto che gli vengano remunerate le ore di lavoro prestate prima delle ore 6,00 come straordinario notturno , ma si tratta di una richiesta formulata in maniera errata .
Intanto , infatti , è possibile riconoscere lo straordinario notturno in quanto sia superato il normale orario lavorativo e le ore ulteriori siano prestate prima delle ore 6,00 , ma questo non è vero per quanto attiene al ricorrente . Anche ipotizzando , infatti, che il ricorrente abbia cominciato a lavorare alle ore 4,00 , anziché alle ore 6,00 , questo non implica necessariamente che sia stato superato l'orario giornaliero di 5 ore contrattualmente previsto .
Abbiamo sopra detto , infatti , che il ricorrente non descrive in alcun modo nel ricorso introduttivo la propria giornata lavorativa . Egli infatti si limita a riferire di aver svolto la propria attività di autista per un orario superiore a quello contrattualmente stabilito e che tale circostanza sarebbe documentata dai dischetti cronotachigrafici . Sennonché , i predetti dischetti , se è vero che attestano l'inizio della giornata lavorativa intorno alle ore 4,00 , non confermano tuttavia che il ricorrente avrebbe svolto lavoro straordinario .
Consideriamo per esempio il dischetto del giorno 1 agosto 2018 ; ebbene in tale giornata il ricorrente annota sul calendario di aver svolto 5 ore di straordinario , sennonché dall'esame del dischetto emerge invece unicamente che il ricorrente è partito con il mezzo targato CV183KN alle ore 4,15 e , fatta eccezione per una breve pausa di dieci minuti alle ore 4,30 , sarebbe stato impegnato alla guida del mezzo fino alle ore 6,55 e quindi per due ore e quaranta minuti . Cosa il ricorrente abbia fatto dopo le ore 7,00 e fino alle ore 11,00 ,quando si rimetteva alla guida del camion , non è dato sapere e poiché abbiamo detto che il lavoro dell'autista è discontinuo , in assenza di prova circa l'impegno richiesto al ricorrente in tale orario , non è possibile considerare tale lasso temporale come orario lavorativo .
Ma anche dopo la ripresa della guida alle ore 11,00 , abbiamo vari momenti di assenza di attività di guida , alcuni decisamente lunghi come per esempio quello dalle ore 14,00 alle ore 16,00 , sicché non è possibile affermare che in tale giornata il ricorrente abbia esorbitato dall'orario lavorativo di cinque ore contrattualmente stabilito . Ma lo stesso è a dirsi per il giorno successivo , 2 agosto 2018 , giorno nel quale il ricorrente annota sul calendario lo svolgimento di lavoro straordinario per 3 ore , laddove il dischetto cronotachigrafico riporta un'attività di guida del ricorrente dalle ore 4,45 alle ore 6,45 e poi ancora dalle ore 10,00 alle ore 11,40 e dalle ore 12,20 alle ore 12,40 e quindi senza neppure un minuto di straordinario .
E che dire poi dei giorni 27, 28 , 29 settembre 2018 , per i quali il ricorrente formula comunque richiesta di lavoro straordinario , quando i dischetti prodotti non confermano l'attività di guida neppure per le cinque ore contrattualmente stabilite.
Si vuole dire , in sostanza , che mancando la benchè minima descrizione dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente , la produzione dei soli dischetti cronotachigrafici non consente il riconoscimento delle maggiorazioni per lavoro straordinario , non potendosi ritenere orario lavorativo quello intercorrente tra un'attività di guida e l'altra .
I dischetti in questione , dunque , certamente non consentono di accedere alla richiesta formulata di ricorso di remunerazione delle ore notturne come straordinario notturno non potendosi affermare che la giornata lavorativa ,sia pure cominciata alle ore 4,00 , abbia esorbitato dai limiti contrattualmente fissati .
Certo , il lavoro notturno va comunque maggiorato anche se svolto nell'ambito del normale orario lavorativo e il contratto collettivo prodotto in atti afferma , che va compensato con la retribuzione individuale oraria maggiorata del 33% . Ma lo stesso contratto collettivo afferma anche , all'art. 12 , che “ con riguardo ai soli turni di lavoro che abbiano inizio dalle ore 4,00 del mattino , si considera prima ora del servizio diurno l'ora dalle ore 5 alle 6 e che per tale ora verrà corrisposta la retribuzione individuale oraria maggiorata di una percentuale oraria non superiore al 20% .E dunque per le ore di lavoro svolte prima delle 6,00 , dovremmo considerare la maggiorazione del 33% soltanto per il lavoro svolto fino alle ore 5,00 e di poi la sola maggiorazione del 20%.
Inoltre il conteggio elaborato dal ricorrente non tiene conto che le ore di lavoro prestate nell'ambito del normale orario lavorativo sono state già remunerate , sicchè quello che in ipotesi competerebbe al ricorrente per il lavoro notturno svolto è la sola maggiorazione e quindi il solo 33% o 20% .
Ne consegue che , nell' ipotesi sopra considerata del primo agosto 2018 , avremo che il ricorrente ha maturato il diritto ad una maggiorazione di 87 centesimi per 15 minuti di lavoro svolti dalle ore 4,45 alle ore 5,00 e di € 2,11 per il lavoro svolto dalle ore 5,00 alle ore 6,00 , e quindi complessivamente
€ 2,98 a fronte di una richiesta formulata dal ricorrente di € 15,85 per ogni ora . Ma anche tale differenza non è possibile riconoscere in favore del ricorrente , così come non è possibile riconoscere alcunchè a titolo di straordinario nonostante alcuni dischetti , sia pure in maniera del tutto sporadica , attestino un'attività di guida superiore alle cinque ore giornaliere .
Dobbiamo tener presente , infatti , che il ricorrente non si duole di un errato pagamento della normale retribuzione . I calcoli che egli effettua nel ricorso , infatti , danno per assodato che la retribuzione corrisposta in busta paga corrisponda esattamente alla retribuzione prevista dal contratto collettivo di settore con riferimento al suo livello di inquadramento .
Dai prospetti paga , tuttavia , emerge che al ricorrente veniva corrisposta , oltre alla normale retribuzione e alla indennità saltuaria e vestiario per ogni giornata lavorativa , anche un “ differenziale retributivo “ , nella misura fissa mensile di € 114,31. Si tratta di una voce retributiva non prevista dalla contrattazione collettiva di settore e che , secondo quanto affermato in memoria difensiva , equivaleva allo straordinario , evidentemente forfettizzato dal momento che veniva corrisposto in misura fissa mensile .
E poiché non abbiamo motivo di ritenere che tale importo remunerasse altre prestazioni , non è possibile attribuire a tale compenso una causale diversa da quella attribuitagli dal datore di lavoro.
Ma se così è , allora non è possibile affermare che l'importo di € 114,31 percepito mensilmente per l'intero periodo lavorativo non fosse remunerativo del lavoro notturno e del lavoro straordinario svolto dal ricorrente e come emergente dai dischetti e pertanto la relativa domanda proposta dal Pt_1
va rigettata .
Merita invece parziale accoglimento la domanda di pagamento delle mensilità aggiuntive e , più precisamente , la domanda di pagamento della quattordicesima mensilità anno 2016 , della tredicesima anno 2017 e parzialmente la domanda di pagamento della quattordicesima mensilità anno
2017 , mentre va rigettata la domanda di pagamento delle mensilità aggiuntive per l'anno 2018 .
I prospetti paga in atti , infatti , attestano che nel dicembre 2016 veniva corrisposta al lavoratore unicamente la tredicesima mensilità , mentre nulla gli veniva riconosciuto a titolo di quattordicesima
. Per il suddetto titolo , pertanto , il ricorrente ha diritto a percepire l'importo richiesto di € 341,00
Con riferimento all'anno 2017 , invece , i prospetti paga attestano che al lavoratore veniva corrisposto unicamente un rateo di quattordicesima nel mese di dicembre , sicchè egli avrà diritto all'intera tredicesima per € 1.394,62 , nonché ad un residuo di quattordicesima mensilità per € 1.305,04. Con riferimento all'anno 2018 , invece , contrariamente a quanto lamentato in ricorso , le mensilità aggiuntive risultano corrisposte con ratei mensili , sicchè , per il suddetto anno il ricorrente può vantare unicamente una differenza sulla tredicesima mensilità per € 209,32.
Quanto alle ferie e ai permessi non goduti , anch'essi risultano documentati in busta paga , ma in misura diversa da quella oggetto della rivendicazione attorea .
Per quanto riguarda per esempio le ferie non godute a tutto dicembre 2017 , contrariamente a quanto affermato in ricorso , esse ammontano a 57,64 ore e non a 95,30 ore . Per quanto riguarda la indennità sostitutiva , nonostante i prospetti paga attestino una paga oraria di € 10,811, il ricorrente ha effettuato il calcolo di quanto spettantegli considerando la paga oraria di € 10,57 ed è dunque su tale paga che va calcolata la indennità spettante al lavoratore .
A titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute compete quindi al ricorrente , per l'anno 2017
l'importo di € 609,25 , mentre a titolo di ROL compete l'importo di € 228,84,
Per quanto riguarda invece le ferie non godute nell'anno 2018 , il prospetto paga del mese di dicembre attesta che , a fronte di un maturato di 129,94 , il lavoratore ha fruito delle ferie per sole 70 ore , sicché avrà diritto alla indennità sostitutiva con riferimento a 59,94 ore per € 633,57, nonché ai ROL non goduti per € 250,29.
E solo un parziale accoglimento merita anche la domanda di pagamento del trattamento di fine rapporto . Il ricorrente , infatti , sostiene di aver ottenuto il pagamento del t.f.r. esclusivamente con riferimento all'anno 2019 e di essere rimasto pertanto creditore del t.f.r. maturato nel periodo precedente . Sennonché , ancora una volta i prospetti paga attestano la parziale infondatezza della domanda proposta . Nell'anno 2018 , infatti , risultano corrisposte al lavoratore alcune quote del trattamento di fine rapporto maturato e pertanto , il ricorrente avrà diritto unicamente all'importo di
€ 428,07 a titolo di TFR per l'anno 2016 , così come rivendicato in ricorso , € 1234,45 a titolo di t.f.r. per l'anno 2017 , calcolato sulla base degli accantonamenti mensili indicati nei prospetti paga , ed €
779,52 , quale differenza sul trattamento di fine rapporto maturato nell'anno 2018 .
In conclusione , la convenuta va condannata al pagamento in favore del ricorrente della CP_1 complessiva somma lorda di € 7413,97 , cui andranno aggiunti interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei crediti e sino all'effettivo soddisfo .
Le spese del giudizio , liquidate in rapporto alla misura del credito riconosciuto , rimangono parzialmente compensate tra le parti
P.Q.M.
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e , per l'effetto , condanna la società , in CP_1
persona del legale rapp.te p.t. , al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 7.413,97, al lordo delle ritenute di legge , oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfo;
2.compensa per due terzi tra le parti le spese del giudizio che si liquidano per intero in complessivi €
2.099,00 ;
3.condanna la società resistente , come rappresentata , al pagamento in favore del ricorrente del rimanente terzo delle spese sopra liquidate per intero , oltre rimborso spese generali nella misura del
15%. , Iva e Cap come per legge .
Salerno 11 giugno 2025
Il Giudice
A.M. D'Antonio