Sentenza 13 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 28 giugno 2024
Rigetto
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 13/01/2023, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/01/2023
N. 00114/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00948/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la PU
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 948 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ER AM, rappresentata e difesa dall'avvocato Mariano Alterio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro - PA PU, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Bagnoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RO Sabrina, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’annullamento
del silenzio serbato dall'Amministrazione resistente sulla richiesta di accesso agli atti, presentata dalla ricorrente;
per l’accertamento
del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia degli atti relativi al concorso pubblico per la copertura di n. 3 posti di Dirigente esperto in U.O. “Coordinamento Servizi per l'impiego territoriale” indetto da ARPAL PU;
e per la condanna
dell'ARPAL PU ad esibire e rilasciare copia dei documenti richiesti
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 24/10/2022
per l'annullamento, previa sospensione,
del Decreto del Direttore Generale dell'ARPAL PU n. 99 del 19.7.2022, dei verbali o degli atti della Commissione giudicatrice e/o del responsabile del procedimento di attribuzione del punteggio per i titoli dichiarati dalla ricorrente e di riattribuzione del punteggio per i titoli della ricorrente a seguito della presentazione della relativa documentazione, del parere reso in esecuzione della Determina di D.G. n. 552 del 28.6.2022.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia Regionale per Le Politiche Attive del Lavoro PA PU;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per la copertura di n. 3 posti di Dirigente esperto in U.O. “Coordinamento Servizi per l’impiego territoriale” indetto da ARPAL PU con Decreto del D.G. n. 63 dell’8.10.2021.
Al termine delle prove concorsuali e della valutazione dei titoli la dott.ssa AM si è classificata al 4° posto nella graduatoria provvisoria con il punteggio di 78,50 prima tra gli idonei non vincitori, ed ha, quindi, presentato istanza di accesso in data 15.6.2022, avente ad oggetto tutti i verbali della Commissione di concorso e le prove scritte dei candidati risultati vincitori e idonei nella graduatoria provvisoria.
Con pec del 27.6.2022 la ricorrente ha presentato una seconda istanza di accesso integrativa della precedente, nella quale si chiedeva l’accesso alle domande di partecipazione di tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria come vincitori o idonei, alla documentazione fornita dagli stessi come prova delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione e ai verbali della Commissione e/o degli atti del RUP di verifica del possesso dei requisiti e dei titoli dei suddetti candidati.
L’interessata deduce che l’Agenzia con pec del 21.7.2022 ha comunicato di aver trasmesso l’istanza di accesso ai controinteressati e successivamente con pec del 2.8.2022 ha inviato solo gli elaborati scritti dei concorrenti utilmente collocati in graduatoria.
Da ultimo sono stati pubblicati sul sito dell’PA i verbali della Commissione di concorso da 1 a 10, riguardanti le prove scritte e la valutazione dei titoli.
L’istante, quindi, ha impugnato il silenzio serbato da PA PU sull’istanza di accesso presentata
con pec del 21.7.2022, chiedendo di accertare il diritto della ricorrente all’accesso agli atti richiesti e non ancora comunicati.
Con successivi motivi aggiunti la medesima ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, del decreto del Direttore Generale dell’ARPAL n. 99/2022 di approvazione della graduatoria del concorso per n.3 posti di “Dirigente esperto” in U.O. Coordinamento Servizi per l’impiego territoriale, e degli atti presupposti e connessi.
L’ARPAL si è costituita in giudizio eccependo che, in riscontro alle istanze di accesso della ricorrente, l’Agenzia ha inviato alla medesima, con nota pec del 20.12.2022, i seguenti documenti della procedura concorsuale:
- le domande di partecipazione presentate dai candidati risultati vincitori e idoneamente collocati in graduatoria in posizione precedente;
- il verbale di attività istruttoria del 15.07.2022 di valutazione dei titoli presentati da ciascun candidato;
- i titoli dei candidati RO, MA, De RG e EL.
Eccepisce la infondatezza dei motivi aggiunti.
Con memoria del 6 gennaio 2023 l’istante ha osservato che con la costituzione in giudizio del 22.12.2022 l’PA PU ha completato l’accesso agli atti richiesti il 21.7.2022, riservando di proporre ulteriori motivi all’esito dell’esame degli atti del concorso.
In relazione a quanto precede appare evidente come la richiesta di accesso agli atti della deducente risulti completamente soddisfatta dalla suddetta Amministrazione, onde non resta al Collegio che dare atto della avvenuta cessazione della materia del contendere nel ricorso in esame.
Quanto ai motivi aggiunti depositati il 24 ottobre 2022 con i quali la ricorrente contesta l’approvazione della graduatoria del concorso in esame, essi devono, invece, essere dichiarati inammissibili.
Infatti, non è consentito il cumulo delle domande di accertamento dell'illegittimità del silenzio sulla richiesta di accesso (come sopra definita) e la richiesta di annullamento, non potendosi introdurre due distinti mezzi, disciplinati da differenti riti ed aventi diverso oggetto e contenuto, attesa l'incompatibilità del procedimento camerale in materia di diniego di accesso con quello ordinario di natura impugnatoria, che si svolge in pubblica udienza e nel quale il primo di detti procedimenti giurisdizionali (in materia di accesso) non può essere convertito, operando soltanto sul piano processuale e rivelandosi, quindi, non idoneo al conseguimento di statuizioni attinenti al merito della vertenza ( ex multis Consiglio Stato sez. IV, 12 febbraio 2010, n. 773).
In effetti, anche dopo l'entrata in vigore del c.p.a., che con l'art. 32 ha introdotto la disciplina del possibile cumulo, nello stesso giudizio, di domande connesse anche se soggette a riti diversi, rimane preclusa, in sede di rito speciale in materia di accesso, contestualmente alla domanda di accertamento dell'illegittimità del silenzio rifiuto, della domanda di annullamento, fatta eccezione per l'ipotesi contemplata dall'art. 117 comma 5, c.p.a., di sopravvenuto provvedimento oggetto dell'istanza a provvedere.
Nel caso di specie, vale ancora osservare, che l’atto introduttivo del giudizio è costituito dalla impugnazione del silenzio serbato da PA PU sull’istanza di accesso presentata dalla ricorrente con pec del 21.7.2022, a seguito del quale la medesima candidata ha poi depositato un atto di motivi aggiunti con i quali contesta la graduatoria del concorso nel frattempo approvata.
Non si tratta, quindi, di una richiesta di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a., ma della impugnazione (introdotta con motivi aggiunti) della graduatoria del concorso, con la quale si chiede una (avulsa) pronuncia di merito sull’esito della procedura concorsuale sfavorevole alla ricorrente, che determina un cumulo di domande non consentito per le ragioni prima esposte e la conseguente inammissibilità dei motivi aggiunti.
Sussistono giusti motivi, atteso l’esito della controversia e la reciproca soccombenza dalle parti nei termini sopra illustrati, per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la PU (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Dichiara la inammissibilità dei motivi aggiunti depositati il 24.10.2022
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore
Desirèe Zonno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenzo Blanda | Angelo Scafuri |
IL SEGRETARIO