CA
Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/09/2025, n. 4167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4167 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. AleSAndro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4489/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 3191/2022, emeSA dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 4853/2015, riservata in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 28/03/2025, pendente
TRA
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore Scala, c.f. ; C.F._2
APPELLANTE
E
, (C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._3
difeso dall'avv. Luigi Ricciardelli ( ) e dall'avv. Antonio C.F._4
Ricciardelli ( ); C.F._5
APPELLATO
, (C.F. n. ), rappresentata e difesa, dall'avv. Parte_2 C.F._6
Arturo Di Palo (C.F. ); C.F._7
APPELLATO L' , in persona del Direttore Controparte_2
Generale Dott. C.F. quale legale rapp.te Controparte_3 C.F._8
pro tempore, con sede in , Via Unità Italiana n. 28, C.F. e P. IVA CP_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Alois (C.F. P.IVA_1
); C.F._9
APPELLATO
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Controparte_4 C.F._10
De Simone Arturo Di Palo (c.f. ); C.F._11
APPELLATO
NONCHE'
C.F. , in persona del procuratore p.t., rappresentata e Controparte_5 P.IVA_2
difesa dall'avv. Aniello De Ruberto, C.F. C.F._12
APPELLATO
Oggetto: responsabilità professionale
Conclusioni: per l'appellante: “ … si riporta ai propri scritti difensivi e alla documentazione prodotta reiterando per tutto quanto esposto la richiesta di nuova CTU. In subordine
l'avv. Scala conclude per l'accoglimento dell'appello. Sempre in via subordinata, si chiede che la causa venga riservata per la decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c. Con vittoria di spese e compensi da attribuirsi al sottoscritto avvocato antistatario”.
Per l'appellato : “… – riportandosi alle difese tutte e agli atti CP_1
prodotti, ed impugnando ogni avverso dedotto, concludono affinché l'adita Corte: - dichiari inammissibile l'appello principale per difetto di specificità, ai sensi dell'art.
342 c.p.c., e gradatamente lo rigetti perché infondato;
- in ogni caso accolga tutte le eccezioni proposte dal dott. IA in primo grado, assorbite dalla decisione gravata e riproposte in appello ex art. 346 c.p.c.; - nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte dell'appello, accolga la domanda di garanzia ex art.
346 c.p.c.; - condanni l'appellante alle spese di giudizio. Impugnano le avverse istanze e conclusioni e chiedono assegnarsi la causa a sentenza con i termini ex art.
190 c.p.c.”.
Per l'appellata :” … si riporta alla comparsa di costituzione e risposta, Parte_2
chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni in eSA rassegnate. In particolare, l'appellata - per le motivazioni ampiamente esposte nella detta comparsa
– chiede il rigetto del proposto gravame e, per l'effetto, la conferma della Sentenza
n.3191/2022 del Tribunale di S. Maria C.V., con condanna dell'appellante alle spese di giudizio e compensi professionali, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. Si chiede, infine, assegnarsi la causa a sentenza”.
Per l'appellata (come da comparsa di costituzione): “…in via CP_6
preliminare, dichiarare l'appello inammissibile ex art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c.;
Nel merito rigettare integralmente l'appello promosso perché totalmente infondato e per carenza dei presupposti di legge, confermando la sentenza di primo grado….”.
Per l'appellato (come da comparsa di costituzione): “ … conclude Controparte_4
per il rigetto dell'appello ex adverso avanzato, con vittoria di onorari, diritti, spese vive, spese generali, iva e c.p.a…”
Per l'appellata ” … si riporta a tutte le eccezioni, deduzioni, difese Controparte_5
ed istanze formulate nella comparsa di costituzione e risposta, negli ulteriori scritti difensivi nonché alla documentazione in atti, chiedendone l'accoglimento integrale e conclude perché l'avverso gravame sia dichiarato inammissibile, improcedibile ed infondato e quindi sia integralmente respinto per tutti i motivi suesposti, con condanna della parte appellante alla refusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio. Si impugnano per quanto di ragione le avverse argomentazioni, deduzioni ed istanze, siccome inammissibili ed infondate, e si oppone alla richiesta di rinnovazione della CTU e di ammissione della prova testimoniale formulata dalla parte appellante, e chiede assegnarsi la causa a sentenza concedo i termini di cui all'art. 190 cpc.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 17.06.2015, conveniva, innanzi al Parte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, , Parte_2 Controparte_4 CP_1
nonché l , assumendo che: l'08 luglio 2007, per la comparsa di
[...] CP_6
due strisce rosse sull'addome e di una dolenzia ai piedi, si recava al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Maddaloni, laddove veniva visitato dal dott.
[...]
sanitario di turno che gli diagnosticava Herpes Zoster, rinviandolo al CP_4
medico curante;
questi gli prescriveva lo zovirax (aciclovir) pomata, il ET siringhe e OK in bustine da assumere per 7/10 giorni e lo rinviava al proprio medico curante per ulteriori approfondimenti;
- poiché non notava alcun miglioramento, in data 10 luglio 2007, si recava in presso la guardia medica di Maddaloni, laddove veniva visitato dalla dott.SA che stilava un referto nel quale veniva Parte_2
testualmente scritto: “controllo in paziente con Herpes zoster toracico”; il 13 luglio
2007 si recò nuovamente alla Guardia medica di Maddaloni dove non venne refertato dai due medici, i quali confermarono la terapia;
pur avendo continuato la cura, non avvertiva nessun miglioramento, anzi lo stato di salute peggiorava in quanto il senso di addormentamento ai piedi era aumentato tanto da impedirgli di stare in piedi e si era anche manifestata una ritenzione idrica;
per tali motivi, in data 21 luglio 2007 si recava nuovamente all'Ospedale di Maddaloni, laddove veniva visitato dal dott.
sanitario di turno, il quale, preso atto che era impossibilitato ad Persona_1
urinare, incaricava una infermiera di praticare un svuotamento vescicale mediante catetere che permetteva lo svuotamento della vescica per 1.500 cc di urina;
all'esito di tale operazione, il dott. lo rassicurava, invitandolo a proseguire nella cura CP_1 dell'Herpes ed aggiungeva che le difficoltà ad urinare erano dovute ad una questione psicologica;
tuttavia, nella steSA giornata, le condizioni di salute peggioravano, tant'è che sentiva ridurre la sensibilità alle gambe e persisteva la difficoltà ad urinare;
tale situazione lo costringeva a ricorrere nuovamente al Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Maddaloni, laddove si recava il 21 luglio 2007 alle ore 21.10 accompagnato dalla moglie e in tale occasione, veniva visitato dal dott. il quale poneva Persona_2
diagnosi di Herpes zoster in remissione, e gli consigliava di effettuare una consulenza neurologica in una struttura ospedaliera idonea.; si recò presso l'Ospedale di CP_2
dove ne veniva disposto il ricovero nel reparto di neurologia, con la diagnosi di
“Mielite dorsale” e in tale occasione, dopo essere stato sottoposto a consulenza neurologica e agli opportuni esami, emergeva la presenza di “paraparesi prevalente a destra e ipoestesia con livello inguinale”; gli veniva, quindi somministrata la terapia specifica con aciclovir per via endovenosa;
rimaneva ricoverato presso l'Ospedale di per circa 60 giorni e in data 19 settembre 2007 veniva dimesso, con la CP_2
diagnosi di mielite dorsale e nel contempo trasferito presso la fondazione Maugeri di
Telese Terme per la prosecuzione del trattamento riabilitativo;
presso quest'ultima struttura, l'attore rimaneva ricoverato fino al 29 aprile 2008, quando è stato dimesso con la diagnosi di grave paraparesi spastica da esiti di mielite virale dorsale con ritenzione sfinterica. Modica anemia. Iperlipidemia mista. Infezioni recidivanti delle vie urinarie”; sono seguiti poi successivi controlli clinici e strumentali e un ricovero il
5 giugno 2008 presso l'Ospedale di per un intervento chirurgico finalizzato CP_2
all'applicazione di pompa per infusione di Baclofen;
di aver presentato formale denuncia-querela e all'esito delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, si instaurava un procedimento penale a carico dei dottori , e che si concludeva con la CP_4 Parte_2 CP_1 Per_2
sentenza n. 5061/2014 che, nell'accertare la penale responsabilità del dott.
ex art. 590, comma 2 c.p., lo condannava alla pena di tre mesi di Persona_1
reclusione e al risarcimento del danno cagionato ad esso istante, parte civile, da liquidarsi in separata sede;
la sentenza penale aveva assolto i dottori Controparte_4 e perché il fatto non sussiste e il dott. per non avere Parte_2 Persona_2
commesso il fatto.
concludeva chiedendo di accertare le responsabilità dei dott. Parte_1 [...]
, dott. dott. e dell e di Parte_2 Controparte_4 Persona_1 CP_7
condannarli in solido o in via alternativa, al risarcimento di tutti i danni subiti quantificati in € 750.000,00; chiedeva, altresì, la condanna degli stessi al risarcimento di tutti i danni derivati da perdita di chance quantificati in € 350.000,00, o in quella maggiore o minore somma che sarebbe stata determinata nel corso del giudizio.
Si costituivano tutti i dottori convenuti, nonché l' , chiedendo il rigetto CP_6
della domanda. Il dott. e la dott.SA eccepivano, altresì, CP_4 Parte_2
l'improcedibilità della domanda in virtù del giudicato penale di assoluzione.
Si costituiva, altresì, la compagnia assicurativa PO quale chiamata in CP_5
garanzia dal dott. contestando anch'eSA la fondatezza della domanda. CP_1
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., senza alcuna attività istruttoria, la causa riservata in decisione all'udienza del 27/03/2017, salvo poi rimetterla sul ruolo al fine di consentire l'espletamento della CTU medico-legale. Depositato l'elaborato peritale in data 21/12/2019, il giudizio veniva rinviato all'udienza di precisazione delle conclusioni del 22/03/2022, all'esito della quale la causa veniva riservata in decisione.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale così statuiva:
“- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite tra l'attore e il , l' e la CP_8 CP_1 CP_6 CP_5
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1
dott.SA , che liquida in € 7.254,00 oltre 15% di rimborso forfettario, Parte_2
iva e cpa ed in favore del dott. , che liquida in € 4.487,00 oltre 15% Controparte_4
di rimborso forfettario, iva e cpa, da distrarsi al procuratore antistatario”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 14/09/2022 e notificata il 17/09/22, con citazione notificata in data 24/10/2022 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c., interponeva appello - iscritto a ruolo il Parte_1
26.10.2022 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” Si accolga l'appello ed in riforma della impugnata sentenza ed accertata la responsabilità della dott.SA , dott. Parte_2 Controparte_4
dott. e dell in persona del legale Controparte_1 CP_6
rappresentante pro tempore nonché la in persona del Controparte_9
legale rappresentante pro tempore chiamata in garanzia dal dott. , si CP_1
condannino in solido tra loro, e/o in via alternativa, al risarcimento di tutti i danni biologico, morale, esistenziale, da ITT, ITP da perdita totale di capacità lavorativa subiti dal signor , quantificati in €. 750.000,00 o in quella Parte_1
maggiore o minore somma che il Giudice riterrà opportuna oltre interessi e rivalutazione come per legge. - Si condannino altresì i convenuti, in solido tra loro
e/o in via alternativa, al risarcimento di tutti i danni derivati da perdita di chance, quantificati in €. 350.000,00 o in quella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà opportuna oltre interessi e rivalutazione come per legge. Si chiede dichiarare la nullità, annullabilità e/o la revoca della CTU del giudizio di primo grado. - Si disponga, in ogni caso, alla luce delle suesposte considerazioni, la rinnovazione della CTU, con la nomina di un collegio peritale con la presenza di uno specialista neurologo. - In subordine chiede disporsi prova testi così come articolata nei propri scritti difensivi con i testi indicati nel primo grado di giudizio. Con vittoria di spese e compensi di entrambe i gradi del giudizio da attribuire al sottoscritto avvocato antistatario”.
Si costituivano tutti gli appellati, resistendo al gravame e chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa, chiamata alla prima udienza di comparizione del 24/02/2023, veniva rinviata per la udienza di precisazione delle conclusioni al 28/03/2025. Sulle conclusioni rassegnate dalle parti in seno alle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il 28/03/2025 la causa veniva riservata in decisione. Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 23.5.2025 e memoria di replica il 12.6.2025. Il IA depositava comparsa conclusionale il 26.5.2025 e memoria di replica il 16.6.2025. L'PO depositava comparsa conclusionale il 27.5.2025. il depositava comparsa conclusionale il 28.5.2025 e memoria di replica il Parte_2
17.6.2025.
§ 3.
La gravata sentenza ha, rigettando la domanda attorea, così statuito:
“…. La domanda, ritenuta procedibile, andrà tuttavia rigettata nel merito, per le ragioni che andranno a seguire, per mancanza di prova sul nesso eziologico.
Innanzitutto, si ritiene opportuno ripercorrere brevemente la storia clinica del
, dalla prima visita presso il P.O. di Maddaloni, alla diagnosi di mielite: il Parte_1
sig. , patendo parestesie a carico dei piedi e piccole macchie in regione Parte_1
toracica destra, si recava, in data 8 luglio 2007, presso il P.O di Maddaloni, dove fu visitato dal dott. che certificava “Herpes zoster. Note si invia al Controparte_4
Perso curante”. Era prescritto Dobetin, e Zovirax pomata. Perdurando la sintomatologia si recava in data 10 luglio 2007 alla U.O. Assistenza Sanitaria di
Base del Distretto 27 ASL CE/1 ove era visitato dalla dott.SA che Parte_2
certificava “Controllo in paz. con Herpes Zoster toracico” e gli consigliava di continuare la terapia prescritta. Peggiorando la sintomatologia accedeva presso il
Pronto Soccorso del P.O. di Maddaloni in data 21 luglio 2007 alle ore 9.25 ove era vistato dal dott. che certificava “ritenzione acuta urinaria;
Controparte_1
Cateterizzato urine 1.500 cc. Rifiuta ricovero firmato”. Il sanitario provvedeva allo svuotamento vescicale. Alle ore 21.10 della steSA giornata il sig. si Parte_1
recava nuovamente presso il Pronto Soccorso del P.O. di Maddaloni ove il dott. certificava “Diagnosi Herpes Zoster in remissione. Si consiglia Persona_2
visita neurologica”. Pertanto, alle ore 21.55 si recava presso il Pronto Soccorso della ove all'esame obiettivo era rilevato “Herpes Controparte_10
Zoster. vescicale. Ipostenia arti inferiori”. Era sottoposto a Consulenza CP_11
neurologica che evidenziava “dieci giorni fa herpes zoster toracico a destra. Da 3-4 giorni comparsa di ipostenia-ipoestesia agli arti inf. con livello di sensibilità agli inguini. ROT presenti bilateralmente. assente”. Era instaurata terapia Per_4
antivirale e di supporto e il 23 luglio era praticato RMN del midollo spinale che rilevava “… nel tratto dorsale presenta nella sequenza T2 un'alterazione di segnale che intereSA prevalentemente la porzione anteriore”. Il giorno successivo era praticata rachicentesi nonché consulenza infettivologica con prescrizione di terapia cortisonica ed antibiotica in associazione alla terapia antivirale in corso. In data 26 luglio l'esame colturale del liquor confermava la diagnosi di mielite infettiva su base erpetica ed era posta indicazione a continuare la terapia medica in atto.
Secondo la prospettazione attorea il sarebbe stato vittima di un ritardo Parte_1
terapeutico da parte dei sanitari che per primi posero correttamente la diagnosi della patologia infettiva. Secondo il dott. , Consulente di parte attrice, infatti, Per_5
i sanitari avrebbero dovuto procedere alla prescrizione di terapia antivirale sistemica.
Secondo il dott. nominato ctu nell'ambito del presente giudizio, la terapia che Per_6
sarebbe stata omeSA era indicata per “pazienti immunosoppressi”, come dallo stesso ctp riportato, e non risultando essere il sig. un paziente Parte_1
immunocompromesso, i sanitari che lo visitarono in data 08.07.07 e 10.07.07 non avrebbero dovuto prescrivere la terapia sistemica indicata dal Consulente di parte.
In particolare il ctu riferisce “trattandosi di un paziente non immunocompromesso, di età inferiore ai 50 anni, con intereSAmento locale tipico dell'eruzione cutanea da herpes, si ritiene che la terapia antivirale locale prescritta risulta corretta, in linea con la buona pratica medica” (pag. 22 dell'elaborato peritale).
In realtà, quanto dedotto dal ctu risulterebbe in contrasto con quanto accertato dal collegio peritale nominato dalla Procura nell'ambito del procedimento penale relativo ai medesimi fatti. Secondo il dott. e il dott. periti del PM, la Tes_1 Per_7
terapia prescritta dal dott. e poi confermata dalla dott.SA non CP_4 Parte_2
sarebbe stata idonea rispetto alla diagnosi. I consulenti della Procura riferivano, infatti che “Qualunque sia la realtà dei fatti, in ogni caso non appariva idonea una terapia con aciclovir (Zovirax) per uso topico: tale formulazione (cioè per uso topico) trova indicazione solo nei casi di infezione da Herpes Simplex. In caso
d'infezione da virus Herpes Zoster…è neceSAria la somministrazione del farmaco aciclovir per via sistemica. Infatti il farmaco, se somministrato solo localmente (sulla cute) non può raggiungere in alcun modo il virus indovato nei gangli nervosi.
Quindi, nel caso in oggetto, trattandosi di Herpes Zoster, il farmaco andava obbligatoriamente somministrato perlomeno per via orale, alla dose di 800 mg, cinque volte al dì, per una settimana per poter essere efficace” (pag. 7 dell'elaborato dei consulenti della Procura).
Codesto giudicante, sulla base del parere del collegio peritale nominato dalla
Procura, ritiene di dover disattendere le conclusioni raggiunte dal dott. in Per_6
relazione alla non necessità di una diversa terapia, in virtù della maggior competenza per titoli del collegio, costituito, oltre che da un medico legale, da uno specialista in neurologia.
In ogni caso, pur riscontrando un'omissione da parte dei sanitari e pur ritenendo tale omissione censurabile per negligenza, tuttavia non si è ritenuto neceSArio disporre un rinnovo della consulenza per la quantificazione dei postumi e del relativo risarcimento, in quanto, ai fini dell'accoglimento della domanda, sarebbe stato neceSArio dimostrare non solo la sussistenza di una condotta/omissione censurabile da parte dei sanitari e l'esistenza di postumi invalidanti in capo all'attore, ma anche il nesso tra gli stessi.
A tale riguardo, si evidenzia che la quaestio si concentra sull'esistenza o meno di un nesso causale non tra l'Herpes Zoster e la mielite trasversa, nesso che può ritenersi pacificamente sussistente sulla base della documentazione in atti e delle diverse perizie, ma tra l'omeSA terapia antivirale sistemica e la mielite.
In sintesi, si può riconoscere al il diritto al risarcimento dei danni Parte_1
solamente nella misura in cui si può dire che la mielite non sarebbe stata contratta, secondo il criterio del più probabile che non, qualora i sanitari che ebbero in visita il
avessero prescritto la terapia antivirale sistemica. Parte_1 A parere di codesto giudicante non può ritenersi raggiunta la prova di tale collegamento, non solo in termini di certezza, non neceSAri nell'ambito della causalità civile, ma nemmeno in termini di probabilità.
Al riguardo si evidenzia, infatti, che gli stessi periti della Procura, che hanno ritenuto non idonea la terapia prescritta, hanno anche precisato che i dati sulla efficacia effettiva della terapia con antivirali nella prevenzione e/o riduzione del rischio di complicanze neurologiche sono contrastanti e che “da attenta ed approfondita ricerca bibliografica…non è stato possibile rinvenire alcuno studio retrospettivo, anche di tipo statistico, sulla efficacia di una precoce, corretta terapia antivirale nella prevenzione della specifica, rara, grave complicanza (mielite traversa) generatasi nel caso di specie”. In ogni caso, il dott. e il dott. Per_7 Tes_1
precisano che “ai fini di una prevenzione delle possibili sequele neurologiche è indispensabile che il farmaco sia somministrato quanto più tempestivamente possibile (comunque entro le 24-72 ore dalla comparsa dell'esantema)…..la specifica omissione potrebbe aver espletato ruolo causale nel determinismo della grave complicanza neurologica solo con riferimento alle prestazioni effettuate dai sanitari nelle prime 24-72 ore dall'esordio della manifestazione clinica. Successivamente non vi sarebbe comunque una provata idoneità cronologica nella determinazione dell'evento” (pagg.
7-8 consulenti Procura).
In conclusione, non si ritiene possibile sostenere che la prescrizione di una terapia diversa per l'herpes zoster avrebbe escluso o, comunque, ridotto in modo probabile le gravissime complicanze neurologiche per cui è causa. Questa prospettazione, infatti, non ha trovato alcun riscontro probatorio. In primo luogo, non può ritenersi sussistente una prova scientifica dotata di apprezzabile rigore probabilistico, secondo cui la corretta somministrazione del preparato avrebbe impedito
l'insorgenza di complicanze neurologiche e, in secondo luogo, nel caso che ci occupa
è impossibile stabilire quando effettivamente ci fu la prima manifestazione dell'eritema toracico, da cui sarebbe decorso il tempo utile di 24/72 ore per l'inizio della terapia sistemica. La prospettazione attorea appare quindi carente di un presupposto fondamentale, ai fini della valutazione dell'incidenza causale della presunta omissione del medico, ossia la certezza del primo insorgere dell'eruzione cutanea. Negli atti istruttori non vi è neppure un inizio di prova di tale data e del tempo trascorso tra eSA ed il giorno delle visite da parte dei sanitari convenuti.
Pertanto, la descritta incertezza rende impossibile la valutazione dell'incidenza causale dell'omissione lamentata dall'attore.
La mancanza di prova a monte, in relazione al nesso eziologico tra l'omeSA tempestiva ed idonea terapia antivirale e la mielite trasversa, rende superfluo esaminare la posizione dei diversi sanitari.
In relazione alle spese di lite, si ritiene equo disporre la compensazione in relazione Cont alla posizione del dott. , dell e dell in quanto al momento CP_1 CP_5
dell'instaurazione del giudizio civile pendeva una condanna penale a carico del
, mentre andrà applicata la soccombenza in relazione alle spese degli altri CP_1
sanitari convenuti, che verranno liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al d.m. 55/2014, in considerazione del valore della causa
(indeterminabile- complessità media- scaglione fino ad € 52.000,00) e dell'attività effettivamente espletata (per la parte convenuta non è stata liquidata la CP_4
fase conclusionale non risultando depositate comparse conclusionali). In merito alle spese di ctu, che in astratto sarebbero a carico dell'Erario, data l'ammissione di parte soccombente al gratuito patrocinio, nulla si dispone, non risultando in atti istanza di liquidazione”.
§ 4.
Con il primo motivo, parte appellante contesta la decisione del Tribunale nella parte in cui assume la mancanza di prova del nesso eziologico;
sostiene che è pacifico di essere stato affetto da herpes zoster e che per curare efficacemente tale patologia è neceSAria una terapia con aciclovir per via sistemica con somministrazione per via orale, in dosi massicce e per più volte al giorno;
che pertanto, era evidente che i medici convenuti, pur avendo diagnosticato l'Herpes Zoster toracico, hanno prescritto una terapia assolutamente inidonea, ovvero aciclovir per uso topico, che trova indicazione solo nei casi della meno grave infezione da Herpes Simplex;
deduce che la decisione del Tribunale si discosta dalle conclusioni dei CC.TT.UU della Procura del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e dalla ricostruzione del G.I.P.; che il
Tribunale, prima aderisce alle conclusioni dei periti della Procura e, in particolare, del Per_ dott. medico neurologo, secondo il quale “ai fini di una prevenzione delle possibili sequele neurologiche è indispensabile che il farmaco sia somministrato quanto più tempestivamente possibile, ovvero, entro le 24-72 ore dalla comparsa dell'esantema, per poi affermare che è impossibile stabilire quando effettivamente ci fu la prima manifestazione dell'eritema toracico, da cui sarebbe decorso il tempo utile di 24/72 ore per l'inizio della terapia sistemica;
assume che tale osservazione non tiene in considerazione la circostanza che in data 8 luglio 2007 il dott. CP_4
certificava “Herpes Zoster” e che in data 10 luglio 2007, ovvero solo 48 ore dopo, la dott.SA confermava e certificava “controllo in paz. con Hereps Zoster Parte_2
toracico”; pertanto, la prova della manifestazione cutanea, fondamentale per far decorrere il tempo utile di 24/72 ore per l'inizio della terapia sistemica, è acclarato dai documenti sanitari prodotti, fatti propri dal CTU e dai periti della Procura;
che inoltre, il GIP, nel rigettare la richiesta di archiviazione e nel disporre indagini suppletive, ha affermato che l'esordio della mielite è preceduto da un “tipico rush cutaneo di alcuni giorni o poche settimane (in genere due settimane) e che “ … in data 21 luglio (e quindi dopo 13 giorni dalla prima visita del paziente) il medico di turno presso PS dell'Ospedale di Maddaloni constatava ancora la presenza di “herpes
Zoster in remissione” e che il giorno seguente cominciarono a manifestarsi i segni della mielite, deducendo che tale infausto decorso risulta, da un punto di vista temporale, perfettamente compatibile con una insorgenza della malattia verificatasi al massimo uno, due giorni prima della visita del 8.7.07; che in ogni caso, i sanitari nonostante una corretta diagnosi, hanno prescritto una terapia assolutamente inefficace ed è proprio la terapia non corretta che non ha dato la possibilità di evitare l'infausta evoluzione della patologia che ha portato ad oggi esso appellante a non poter più deambulare. Con il secondo motivo, parte appellante deduce che se è vero, come evidenziato dai consulenti della Procura, che non è statisticamente provato l'efficacia di una precoce, corretta terapia antivirale nella prevenzione della specifica, rara, grave complicanza
(mielite trasversa), è altrettanto vero che, come affermato dai periti, il farmaco
Aciclovir, di certo, non fu somministrato correttamente – ossia in via sistemica - e tanto integra un comportamento censurabile perché caratterizzato da inescusabile negligenza;
pertanto, gli errori e le omissioni commessi dai sanitari convenuti sono stati accertati dei consulenti della Procura e sono consistiti nella somministrazione di una terapia non adatta per la sintomatologia presentata;
la mancanza di un'idonea terapia, che pure i periti ritengono neceSAria, ha precluso ad esso appellante di poter evitare le gravi conseguenze neurologiche che lo hanno colpito;
che tanto ha comportato la perdita di chance di una completa guarigione e/o riduzione delle complicanze manifestatesi, di cui si era fatta richiesta nell'atto introduttivo;
che se anche ci fosse stata una sola possibilità, in termini statistici, che la terapia somministrata, secondo le tempistiche e la posologia che anche i periti hanno individuato, fosse stata utile per evitare le complicanze neurologiche, era legittima aspettativa di esso appellante poterla ricevere;
la perdita della possibilità steSA di conseguire un risultato favorevole determina di per sé un danno risarcibile;
pertanto se alla corretta diagnosi fosse seguita un'altrettanta corretta terapia nell'arco temporale 8 luglio 2007 - 21 luglio 2007, ciò avrebbe comportato una completa guarigione oppure una evoluzione meno infausta della patologia.
Con il terzo motivo, il chiede rinnovarsi la CTU espletata in primo grado, Parte_1
con la nomina di un esperto in neurologia, assumendo che il nominato ausiliario si è reso inadempiente nella redazione e nel deposito della consulenza, tanto da averne chiesto la revoca;
evidenzia che non è stato rispettato il termine per il deposito della relazione, prorogabile ai sensi dell'art. 154 c.p.c. solo prima della sua scadenza;
che, pertanto, il decorso del detto termine ordinatorio, ma non prorogato in assenza della presentazione di un'istanza, ha gli stessi effetti preclusivi della scadenza del termine perentorio ed impedisce la concessione di un nuovo termine per svolgere la medesima attività; evidenzia che in ogni caso l'elaborato peritale non è stato tenuto in considerazione dal Tribunale che ha ritenuto di disattendere le conclusioni raggiunte dal CTU in relazione alla non necessità di una diversa terapia, “in virtù della maggior competenza per titoli del collegio, costituito, oltre che da un medico legale, da uno specialista in neurologia”.
§ 5.
I motivi di gravame su trascritti, che possono essere esaminati congiuntamente, siccome tutti finalizzati ad affermare la responsabilità degli ordini appellati, sono infondati.
Determinanti sono le conclusioni dei consulenti nominati dalla Procura in punto di mancanza di nesso causale tra l'omissione pacificamente imputata ai medici appellati, consistente nella mancata somministrazione del farmaco Aciclovir in via sistemica e le sequele neurologiche conseguite alla patologia.
Ed invero, è pur vero che i consulenti detti hanno affermato che la detta omissione potrebbe aver espletata un ruolo causale nel determinismo della grave complicanza neurologica, ma poi hanno rilevato, come già evidenziato dal Tribunale, che < attenta e approfondita ricerca bibliografica, effettuata anche su siti ampiamenti accreditati (PubMed), non è stato possibile rinvenire nessun studio retrospettivo, anche di tipo statistico, sull'efficacia di una precoce, corretta terapia antivirale nella prevenzione della specifica, rara, grave complicanza (mielite traversa), generatasi nel caso di specie>>. Inoltre, nella allegata sentenza penale si legge che Persona_8
consulente redattore della perizia, specialista in neurologia, in sede dibattimentale ha dichiarato che non esiste alcuna prova scientificamente dotata di rigore probabilistico tale da poter affermare che l'uso dei farmaci antivirali avrebbe avuto idoneità ad impedire l'evento lesivo.
Ebbene, secondo orientamento costante, ai fini della riconducibilità dell'evento dannoso ad un determinato comportamento, non è sufficiente che tra l'antecedente ed il dato consequenziale sussista un rapporto di sequenza, essendo invece neceSArio che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza possibile, alla stregua di un calcolo di regolarità statistica, per cui l'evento appaia come una conseguenza non imprevedibile dell'antecedente; occorre quindi dar rilievo, all'interno della serie causale, solo a quegli eventi che non appaiono - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, in base alle leggi generali di copertura proprie delle scienze esatte applicate ai fenomeni naturali, in tal senso giustificandosi il nesso relazionale causa - conseguenza secondo un giudizio di probabilità scientifica, ovvero - in assenza di tali leggi - in base alla valutazione dei dati di esperienza e della rilevazione della intensità delle frequenze statistiche degli accadimenti, che consentano di desumere, per via induttiva, la esistenza del nesso eziologico (cfr., fra le tante, CaSAzione civile sez.
VI, 24/05/2017, n.13096
La carenza di dati, anche di tipo statistico, quale rilevata dai consulenti, implica l'assenza di dati di esperienza sulla prevenzione della rara complicanza neurologica in questione e tanto impedisce l'accertamento del nesso causale secondo gli anzidetti criteri interpretativi. Ciò esclude anche la possibilità di riconoscere l'invocato danno da perdita di chance di guarigione. Ed invero, nell'un caso come nell'altro, il diritto leso è pur sempre quello alla salute, sia pur nelle sue rispettive, differenti dimensioni, sicché la risarcibilità della perdita di chance non si pone in alcun modo come conseguenza di una insufficiente relazione causale con il danno ma come incertezza eventistica conseguente al previo accertamento di quel nesso con la condotta omissiva. Pertanto, pur nella sua astratta configurabilità in termini di possibilità perduta, va esclusa ogni rilevanza causale della condotta, sul piano probabilistico, in tutti i casi di incertezza sul rapporto di derivazione eziologica tra la condotta steSA e l'evento (cfr., la già citata, CaSAzione civile , sez. III , 11/11/2019 , n. 28993).
Peraltro, resta ferma la considerazione del Tribunale secondo cui, come accertato dai consulenti nominati dalla Procura, la specifica omissione potrebbe aver espletato ruolo causale nel determinismo della grave complicanza neurologica solo con riferimento alle prestazioni effettuate dai sanitari nelle prime 24-72 ore dall'esordio della manifestazione clinica e nella specie è impossibile stabilire quando effettivamente ci fu la prima manifestazione dell'eritema toracico, da cui sarebbe decorso il tempo utile di 24/72 ore per l'inizio della terapia sistemica.
Di fatti, la circostanza che in data 8 luglio 2007, il dott. certificava “Herpes CP_4
Zoster” (doc. 1 produzione cartacea di primo grado) e che in data 10 luglio 2007, ovvero solo 48 ore dopo, la dott.SA confermava e certificava “controllo in Parte_2
paz. con Hereps Zoster toracico” non è sufficiente per affermare che i primi sintomi siano riconducibili alle predette date, posto che da nessun elemento di fatto è possibile evincere la circostanza che il si sia recato presso la guardia Parte_1
medica alla comparsa dei primi sintomi, ovvero, nelle prime 24-72 ore dall'esordio della manifestazione clinica;
di certo, la dichiarazione, peraltro generica, dello stesso
, contenuta nella sporta denuncia, secondo cui agli inizi del mese di luglio Parte_1
si è recato presso la guardia medica di Maddaloni per la comparsa di alcune macchie sulla zona anteriore e posteriore del tronco, ex se sola, non è sufficiente per affermare che entro il detto arco temporale dalla comparsa delle macchie l'appellante si sia recato presso la guardia medica.
In merito alle richiamate considerazioni del G.I.P. in sede di rigetto della richiesta di archiviazione, va osservato che il medesimo G.I.P., nel successivo provvedimento del
22.2.2010, con il quale ha disposto la restituzione degli atti al PM affinché formulasse l'imputazione nei confronti degli indagati, ha affermato che il dubbio prospettato dal consulente in punto di tempestività della terapia poteva trovare il neceSArio approfondimento in giudizio.
Per quanto concerne la richiesta di rinnovo della CTU, assorbente è la considerazione che, come evidenziato dallo stesso appellante, il Tribunale ha deciso senza valutare gli esiti dell'elaborato peritale, sicché la richiesta in esame è ininfluente ai fini della decisione del proposto gravame.
E' opportuno, infine, precisare, in merito all'appellato , che seppur il giudice CP_12
penale lo abbia ritenuto responsabile in relazione al reato di lesioni personali e condannato al risarcimento danni cagionati alla parte civile, ovvero, a
[...] , rinviando ad altra sede per la relativa liquidazione, il Tribunale nulla ha Parte_1
statuito né l'odierno appellante ha proposto gravame sul punto.
§ 6.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello interposto deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore indeterminabile in conformità al criterio del c.d. disputatum con compensi prossimi a quelli medi tabellari e riduzione del 50% di quello relativo alla fase istruttoria/trattazione in ragione dell'attività espletata e con esclusione del compenso previsto per la fase decisionale in relazione alle spese Contr liquidate in favore di e dell che non hanno precisato le conclusioni né CP_4
depositato memorie conclusive.
Le spese di lite sostenute da e da vanno distratte in Controparte_4 Parte_2
favore, rispettivamente, dell'avv. Sergio De Simone e dell'avv. Arturo Di Palo dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con citazione notificata in data 24/10/2022, avverso la sentenza in Parte_1
epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali del grado di appello, che liquida in
[...]
euro 6.823,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
c) condanna al pagamento, in favore di , delle Parte_1 Parte_2
spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 6.823,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Arturo Di Palo;
d) condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_4
spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 4.323,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Sergio De
Simone;
e) condanna al pagamento, in favore dell , delle spese Parte_1
processuali del grado di appello, che liquida in euro 4.323,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
f) condanna al pagamento, in favore dell' Parte_1 Controparte_5
delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 6.823,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
g) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n.
115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 3.7.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. AleSAndro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario dott.SA Marta CP_13
Cucco.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. AleSAndro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4489/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 3191/2022, emeSA dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 4853/2015, riservata in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 28/03/2025, pendente
TRA
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore Scala, c.f. ; C.F._2
APPELLANTE
E
, (C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._3
difeso dall'avv. Luigi Ricciardelli ( ) e dall'avv. Antonio C.F._4
Ricciardelli ( ); C.F._5
APPELLATO
, (C.F. n. ), rappresentata e difesa, dall'avv. Parte_2 C.F._6
Arturo Di Palo (C.F. ); C.F._7
APPELLATO L' , in persona del Direttore Controparte_2
Generale Dott. C.F. quale legale rapp.te Controparte_3 C.F._8
pro tempore, con sede in , Via Unità Italiana n. 28, C.F. e P. IVA CP_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Alois (C.F. P.IVA_1
); C.F._9
APPELLATO
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Controparte_4 C.F._10
De Simone Arturo Di Palo (c.f. ); C.F._11
APPELLATO
NONCHE'
C.F. , in persona del procuratore p.t., rappresentata e Controparte_5 P.IVA_2
difesa dall'avv. Aniello De Ruberto, C.F. C.F._12
APPELLATO
Oggetto: responsabilità professionale
Conclusioni: per l'appellante: “ … si riporta ai propri scritti difensivi e alla documentazione prodotta reiterando per tutto quanto esposto la richiesta di nuova CTU. In subordine
l'avv. Scala conclude per l'accoglimento dell'appello. Sempre in via subordinata, si chiede che la causa venga riservata per la decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c. Con vittoria di spese e compensi da attribuirsi al sottoscritto avvocato antistatario”.
Per l'appellato : “… – riportandosi alle difese tutte e agli atti CP_1
prodotti, ed impugnando ogni avverso dedotto, concludono affinché l'adita Corte: - dichiari inammissibile l'appello principale per difetto di specificità, ai sensi dell'art.
342 c.p.c., e gradatamente lo rigetti perché infondato;
- in ogni caso accolga tutte le eccezioni proposte dal dott. IA in primo grado, assorbite dalla decisione gravata e riproposte in appello ex art. 346 c.p.c.; - nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte dell'appello, accolga la domanda di garanzia ex art.
346 c.p.c.; - condanni l'appellante alle spese di giudizio. Impugnano le avverse istanze e conclusioni e chiedono assegnarsi la causa a sentenza con i termini ex art.
190 c.p.c.”.
Per l'appellata :” … si riporta alla comparsa di costituzione e risposta, Parte_2
chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni in eSA rassegnate. In particolare, l'appellata - per le motivazioni ampiamente esposte nella detta comparsa
– chiede il rigetto del proposto gravame e, per l'effetto, la conferma della Sentenza
n.3191/2022 del Tribunale di S. Maria C.V., con condanna dell'appellante alle spese di giudizio e compensi professionali, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. Si chiede, infine, assegnarsi la causa a sentenza”.
Per l'appellata (come da comparsa di costituzione): “…in via CP_6
preliminare, dichiarare l'appello inammissibile ex art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c.;
Nel merito rigettare integralmente l'appello promosso perché totalmente infondato e per carenza dei presupposti di legge, confermando la sentenza di primo grado….”.
Per l'appellato (come da comparsa di costituzione): “ … conclude Controparte_4
per il rigetto dell'appello ex adverso avanzato, con vittoria di onorari, diritti, spese vive, spese generali, iva e c.p.a…”
Per l'appellata ” … si riporta a tutte le eccezioni, deduzioni, difese Controparte_5
ed istanze formulate nella comparsa di costituzione e risposta, negli ulteriori scritti difensivi nonché alla documentazione in atti, chiedendone l'accoglimento integrale e conclude perché l'avverso gravame sia dichiarato inammissibile, improcedibile ed infondato e quindi sia integralmente respinto per tutti i motivi suesposti, con condanna della parte appellante alla refusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio. Si impugnano per quanto di ragione le avverse argomentazioni, deduzioni ed istanze, siccome inammissibili ed infondate, e si oppone alla richiesta di rinnovazione della CTU e di ammissione della prova testimoniale formulata dalla parte appellante, e chiede assegnarsi la causa a sentenza concedo i termini di cui all'art. 190 cpc.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 17.06.2015, conveniva, innanzi al Parte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, , Parte_2 Controparte_4 CP_1
nonché l , assumendo che: l'08 luglio 2007, per la comparsa di
[...] CP_6
due strisce rosse sull'addome e di una dolenzia ai piedi, si recava al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Maddaloni, laddove veniva visitato dal dott.
[...]
sanitario di turno che gli diagnosticava Herpes Zoster, rinviandolo al CP_4
medico curante;
questi gli prescriveva lo zovirax (aciclovir) pomata, il ET siringhe e OK in bustine da assumere per 7/10 giorni e lo rinviava al proprio medico curante per ulteriori approfondimenti;
- poiché non notava alcun miglioramento, in data 10 luglio 2007, si recava in presso la guardia medica di Maddaloni, laddove veniva visitato dalla dott.SA che stilava un referto nel quale veniva Parte_2
testualmente scritto: “controllo in paziente con Herpes zoster toracico”; il 13 luglio
2007 si recò nuovamente alla Guardia medica di Maddaloni dove non venne refertato dai due medici, i quali confermarono la terapia;
pur avendo continuato la cura, non avvertiva nessun miglioramento, anzi lo stato di salute peggiorava in quanto il senso di addormentamento ai piedi era aumentato tanto da impedirgli di stare in piedi e si era anche manifestata una ritenzione idrica;
per tali motivi, in data 21 luglio 2007 si recava nuovamente all'Ospedale di Maddaloni, laddove veniva visitato dal dott.
sanitario di turno, il quale, preso atto che era impossibilitato ad Persona_1
urinare, incaricava una infermiera di praticare un svuotamento vescicale mediante catetere che permetteva lo svuotamento della vescica per 1.500 cc di urina;
all'esito di tale operazione, il dott. lo rassicurava, invitandolo a proseguire nella cura CP_1 dell'Herpes ed aggiungeva che le difficoltà ad urinare erano dovute ad una questione psicologica;
tuttavia, nella steSA giornata, le condizioni di salute peggioravano, tant'è che sentiva ridurre la sensibilità alle gambe e persisteva la difficoltà ad urinare;
tale situazione lo costringeva a ricorrere nuovamente al Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Maddaloni, laddove si recava il 21 luglio 2007 alle ore 21.10 accompagnato dalla moglie e in tale occasione, veniva visitato dal dott. il quale poneva Persona_2
diagnosi di Herpes zoster in remissione, e gli consigliava di effettuare una consulenza neurologica in una struttura ospedaliera idonea.; si recò presso l'Ospedale di CP_2
dove ne veniva disposto il ricovero nel reparto di neurologia, con la diagnosi di
“Mielite dorsale” e in tale occasione, dopo essere stato sottoposto a consulenza neurologica e agli opportuni esami, emergeva la presenza di “paraparesi prevalente a destra e ipoestesia con livello inguinale”; gli veniva, quindi somministrata la terapia specifica con aciclovir per via endovenosa;
rimaneva ricoverato presso l'Ospedale di per circa 60 giorni e in data 19 settembre 2007 veniva dimesso, con la CP_2
diagnosi di mielite dorsale e nel contempo trasferito presso la fondazione Maugeri di
Telese Terme per la prosecuzione del trattamento riabilitativo;
presso quest'ultima struttura, l'attore rimaneva ricoverato fino al 29 aprile 2008, quando è stato dimesso con la diagnosi di grave paraparesi spastica da esiti di mielite virale dorsale con ritenzione sfinterica. Modica anemia. Iperlipidemia mista. Infezioni recidivanti delle vie urinarie”; sono seguiti poi successivi controlli clinici e strumentali e un ricovero il
5 giugno 2008 presso l'Ospedale di per un intervento chirurgico finalizzato CP_2
all'applicazione di pompa per infusione di Baclofen;
di aver presentato formale denuncia-querela e all'esito delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, si instaurava un procedimento penale a carico dei dottori , e che si concludeva con la CP_4 Parte_2 CP_1 Per_2
sentenza n. 5061/2014 che, nell'accertare la penale responsabilità del dott.
ex art. 590, comma 2 c.p., lo condannava alla pena di tre mesi di Persona_1
reclusione e al risarcimento del danno cagionato ad esso istante, parte civile, da liquidarsi in separata sede;
la sentenza penale aveva assolto i dottori Controparte_4 e perché il fatto non sussiste e il dott. per non avere Parte_2 Persona_2
commesso il fatto.
concludeva chiedendo di accertare le responsabilità dei dott. Parte_1 [...]
, dott. dott. e dell e di Parte_2 Controparte_4 Persona_1 CP_7
condannarli in solido o in via alternativa, al risarcimento di tutti i danni subiti quantificati in € 750.000,00; chiedeva, altresì, la condanna degli stessi al risarcimento di tutti i danni derivati da perdita di chance quantificati in € 350.000,00, o in quella maggiore o minore somma che sarebbe stata determinata nel corso del giudizio.
Si costituivano tutti i dottori convenuti, nonché l' , chiedendo il rigetto CP_6
della domanda. Il dott. e la dott.SA eccepivano, altresì, CP_4 Parte_2
l'improcedibilità della domanda in virtù del giudicato penale di assoluzione.
Si costituiva, altresì, la compagnia assicurativa PO quale chiamata in CP_5
garanzia dal dott. contestando anch'eSA la fondatezza della domanda. CP_1
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., senza alcuna attività istruttoria, la causa riservata in decisione all'udienza del 27/03/2017, salvo poi rimetterla sul ruolo al fine di consentire l'espletamento della CTU medico-legale. Depositato l'elaborato peritale in data 21/12/2019, il giudizio veniva rinviato all'udienza di precisazione delle conclusioni del 22/03/2022, all'esito della quale la causa veniva riservata in decisione.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale così statuiva:
“- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite tra l'attore e il , l' e la CP_8 CP_1 CP_6 CP_5
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1
dott.SA , che liquida in € 7.254,00 oltre 15% di rimborso forfettario, Parte_2
iva e cpa ed in favore del dott. , che liquida in € 4.487,00 oltre 15% Controparte_4
di rimborso forfettario, iva e cpa, da distrarsi al procuratore antistatario”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 14/09/2022 e notificata il 17/09/22, con citazione notificata in data 24/10/2022 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c., interponeva appello - iscritto a ruolo il Parte_1
26.10.2022 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” Si accolga l'appello ed in riforma della impugnata sentenza ed accertata la responsabilità della dott.SA , dott. Parte_2 Controparte_4
dott. e dell in persona del legale Controparte_1 CP_6
rappresentante pro tempore nonché la in persona del Controparte_9
legale rappresentante pro tempore chiamata in garanzia dal dott. , si CP_1
condannino in solido tra loro, e/o in via alternativa, al risarcimento di tutti i danni biologico, morale, esistenziale, da ITT, ITP da perdita totale di capacità lavorativa subiti dal signor , quantificati in €. 750.000,00 o in quella Parte_1
maggiore o minore somma che il Giudice riterrà opportuna oltre interessi e rivalutazione come per legge. - Si condannino altresì i convenuti, in solido tra loro
e/o in via alternativa, al risarcimento di tutti i danni derivati da perdita di chance, quantificati in €. 350.000,00 o in quella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà opportuna oltre interessi e rivalutazione come per legge. Si chiede dichiarare la nullità, annullabilità e/o la revoca della CTU del giudizio di primo grado. - Si disponga, in ogni caso, alla luce delle suesposte considerazioni, la rinnovazione della CTU, con la nomina di un collegio peritale con la presenza di uno specialista neurologo. - In subordine chiede disporsi prova testi così come articolata nei propri scritti difensivi con i testi indicati nel primo grado di giudizio. Con vittoria di spese e compensi di entrambe i gradi del giudizio da attribuire al sottoscritto avvocato antistatario”.
Si costituivano tutti gli appellati, resistendo al gravame e chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa, chiamata alla prima udienza di comparizione del 24/02/2023, veniva rinviata per la udienza di precisazione delle conclusioni al 28/03/2025. Sulle conclusioni rassegnate dalle parti in seno alle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il 28/03/2025 la causa veniva riservata in decisione. Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 23.5.2025 e memoria di replica il 12.6.2025. Il IA depositava comparsa conclusionale il 26.5.2025 e memoria di replica il 16.6.2025. L'PO depositava comparsa conclusionale il 27.5.2025. il depositava comparsa conclusionale il 28.5.2025 e memoria di replica il Parte_2
17.6.2025.
§ 3.
La gravata sentenza ha, rigettando la domanda attorea, così statuito:
“…. La domanda, ritenuta procedibile, andrà tuttavia rigettata nel merito, per le ragioni che andranno a seguire, per mancanza di prova sul nesso eziologico.
Innanzitutto, si ritiene opportuno ripercorrere brevemente la storia clinica del
, dalla prima visita presso il P.O. di Maddaloni, alla diagnosi di mielite: il Parte_1
sig. , patendo parestesie a carico dei piedi e piccole macchie in regione Parte_1
toracica destra, si recava, in data 8 luglio 2007, presso il P.O di Maddaloni, dove fu visitato dal dott. che certificava “Herpes zoster. Note si invia al Controparte_4
Perso curante”. Era prescritto Dobetin, e Zovirax pomata. Perdurando la sintomatologia si recava in data 10 luglio 2007 alla U.O. Assistenza Sanitaria di
Base del Distretto 27 ASL CE/1 ove era visitato dalla dott.SA che Parte_2
certificava “Controllo in paz. con Herpes Zoster toracico” e gli consigliava di continuare la terapia prescritta. Peggiorando la sintomatologia accedeva presso il
Pronto Soccorso del P.O. di Maddaloni in data 21 luglio 2007 alle ore 9.25 ove era vistato dal dott. che certificava “ritenzione acuta urinaria;
Controparte_1
Cateterizzato urine 1.500 cc. Rifiuta ricovero firmato”. Il sanitario provvedeva allo svuotamento vescicale. Alle ore 21.10 della steSA giornata il sig. si Parte_1
recava nuovamente presso il Pronto Soccorso del P.O. di Maddaloni ove il dott. certificava “Diagnosi Herpes Zoster in remissione. Si consiglia Persona_2
visita neurologica”. Pertanto, alle ore 21.55 si recava presso il Pronto Soccorso della ove all'esame obiettivo era rilevato “Herpes Controparte_10
Zoster. vescicale. Ipostenia arti inferiori”. Era sottoposto a Consulenza CP_11
neurologica che evidenziava “dieci giorni fa herpes zoster toracico a destra. Da 3-4 giorni comparsa di ipostenia-ipoestesia agli arti inf. con livello di sensibilità agli inguini. ROT presenti bilateralmente. assente”. Era instaurata terapia Per_4
antivirale e di supporto e il 23 luglio era praticato RMN del midollo spinale che rilevava “… nel tratto dorsale presenta nella sequenza T2 un'alterazione di segnale che intereSA prevalentemente la porzione anteriore”. Il giorno successivo era praticata rachicentesi nonché consulenza infettivologica con prescrizione di terapia cortisonica ed antibiotica in associazione alla terapia antivirale in corso. In data 26 luglio l'esame colturale del liquor confermava la diagnosi di mielite infettiva su base erpetica ed era posta indicazione a continuare la terapia medica in atto.
Secondo la prospettazione attorea il sarebbe stato vittima di un ritardo Parte_1
terapeutico da parte dei sanitari che per primi posero correttamente la diagnosi della patologia infettiva. Secondo il dott. , Consulente di parte attrice, infatti, Per_5
i sanitari avrebbero dovuto procedere alla prescrizione di terapia antivirale sistemica.
Secondo il dott. nominato ctu nell'ambito del presente giudizio, la terapia che Per_6
sarebbe stata omeSA era indicata per “pazienti immunosoppressi”, come dallo stesso ctp riportato, e non risultando essere il sig. un paziente Parte_1
immunocompromesso, i sanitari che lo visitarono in data 08.07.07 e 10.07.07 non avrebbero dovuto prescrivere la terapia sistemica indicata dal Consulente di parte.
In particolare il ctu riferisce “trattandosi di un paziente non immunocompromesso, di età inferiore ai 50 anni, con intereSAmento locale tipico dell'eruzione cutanea da herpes, si ritiene che la terapia antivirale locale prescritta risulta corretta, in linea con la buona pratica medica” (pag. 22 dell'elaborato peritale).
In realtà, quanto dedotto dal ctu risulterebbe in contrasto con quanto accertato dal collegio peritale nominato dalla Procura nell'ambito del procedimento penale relativo ai medesimi fatti. Secondo il dott. e il dott. periti del PM, la Tes_1 Per_7
terapia prescritta dal dott. e poi confermata dalla dott.SA non CP_4 Parte_2
sarebbe stata idonea rispetto alla diagnosi. I consulenti della Procura riferivano, infatti che “Qualunque sia la realtà dei fatti, in ogni caso non appariva idonea una terapia con aciclovir (Zovirax) per uso topico: tale formulazione (cioè per uso topico) trova indicazione solo nei casi di infezione da Herpes Simplex. In caso
d'infezione da virus Herpes Zoster…è neceSAria la somministrazione del farmaco aciclovir per via sistemica. Infatti il farmaco, se somministrato solo localmente (sulla cute) non può raggiungere in alcun modo il virus indovato nei gangli nervosi.
Quindi, nel caso in oggetto, trattandosi di Herpes Zoster, il farmaco andava obbligatoriamente somministrato perlomeno per via orale, alla dose di 800 mg, cinque volte al dì, per una settimana per poter essere efficace” (pag. 7 dell'elaborato dei consulenti della Procura).
Codesto giudicante, sulla base del parere del collegio peritale nominato dalla
Procura, ritiene di dover disattendere le conclusioni raggiunte dal dott. in Per_6
relazione alla non necessità di una diversa terapia, in virtù della maggior competenza per titoli del collegio, costituito, oltre che da un medico legale, da uno specialista in neurologia.
In ogni caso, pur riscontrando un'omissione da parte dei sanitari e pur ritenendo tale omissione censurabile per negligenza, tuttavia non si è ritenuto neceSArio disporre un rinnovo della consulenza per la quantificazione dei postumi e del relativo risarcimento, in quanto, ai fini dell'accoglimento della domanda, sarebbe stato neceSArio dimostrare non solo la sussistenza di una condotta/omissione censurabile da parte dei sanitari e l'esistenza di postumi invalidanti in capo all'attore, ma anche il nesso tra gli stessi.
A tale riguardo, si evidenzia che la quaestio si concentra sull'esistenza o meno di un nesso causale non tra l'Herpes Zoster e la mielite trasversa, nesso che può ritenersi pacificamente sussistente sulla base della documentazione in atti e delle diverse perizie, ma tra l'omeSA terapia antivirale sistemica e la mielite.
In sintesi, si può riconoscere al il diritto al risarcimento dei danni Parte_1
solamente nella misura in cui si può dire che la mielite non sarebbe stata contratta, secondo il criterio del più probabile che non, qualora i sanitari che ebbero in visita il
avessero prescritto la terapia antivirale sistemica. Parte_1 A parere di codesto giudicante non può ritenersi raggiunta la prova di tale collegamento, non solo in termini di certezza, non neceSAri nell'ambito della causalità civile, ma nemmeno in termini di probabilità.
Al riguardo si evidenzia, infatti, che gli stessi periti della Procura, che hanno ritenuto non idonea la terapia prescritta, hanno anche precisato che i dati sulla efficacia effettiva della terapia con antivirali nella prevenzione e/o riduzione del rischio di complicanze neurologiche sono contrastanti e che “da attenta ed approfondita ricerca bibliografica…non è stato possibile rinvenire alcuno studio retrospettivo, anche di tipo statistico, sulla efficacia di una precoce, corretta terapia antivirale nella prevenzione della specifica, rara, grave complicanza (mielite traversa) generatasi nel caso di specie”. In ogni caso, il dott. e il dott. Per_7 Tes_1
precisano che “ai fini di una prevenzione delle possibili sequele neurologiche è indispensabile che il farmaco sia somministrato quanto più tempestivamente possibile (comunque entro le 24-72 ore dalla comparsa dell'esantema)…..la specifica omissione potrebbe aver espletato ruolo causale nel determinismo della grave complicanza neurologica solo con riferimento alle prestazioni effettuate dai sanitari nelle prime 24-72 ore dall'esordio della manifestazione clinica. Successivamente non vi sarebbe comunque una provata idoneità cronologica nella determinazione dell'evento” (pagg.
7-8 consulenti Procura).
In conclusione, non si ritiene possibile sostenere che la prescrizione di una terapia diversa per l'herpes zoster avrebbe escluso o, comunque, ridotto in modo probabile le gravissime complicanze neurologiche per cui è causa. Questa prospettazione, infatti, non ha trovato alcun riscontro probatorio. In primo luogo, non può ritenersi sussistente una prova scientifica dotata di apprezzabile rigore probabilistico, secondo cui la corretta somministrazione del preparato avrebbe impedito
l'insorgenza di complicanze neurologiche e, in secondo luogo, nel caso che ci occupa
è impossibile stabilire quando effettivamente ci fu la prima manifestazione dell'eritema toracico, da cui sarebbe decorso il tempo utile di 24/72 ore per l'inizio della terapia sistemica. La prospettazione attorea appare quindi carente di un presupposto fondamentale, ai fini della valutazione dell'incidenza causale della presunta omissione del medico, ossia la certezza del primo insorgere dell'eruzione cutanea. Negli atti istruttori non vi è neppure un inizio di prova di tale data e del tempo trascorso tra eSA ed il giorno delle visite da parte dei sanitari convenuti.
Pertanto, la descritta incertezza rende impossibile la valutazione dell'incidenza causale dell'omissione lamentata dall'attore.
La mancanza di prova a monte, in relazione al nesso eziologico tra l'omeSA tempestiva ed idonea terapia antivirale e la mielite trasversa, rende superfluo esaminare la posizione dei diversi sanitari.
In relazione alle spese di lite, si ritiene equo disporre la compensazione in relazione Cont alla posizione del dott. , dell e dell in quanto al momento CP_1 CP_5
dell'instaurazione del giudizio civile pendeva una condanna penale a carico del
, mentre andrà applicata la soccombenza in relazione alle spese degli altri CP_1
sanitari convenuti, che verranno liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al d.m. 55/2014, in considerazione del valore della causa
(indeterminabile- complessità media- scaglione fino ad € 52.000,00) e dell'attività effettivamente espletata (per la parte convenuta non è stata liquidata la CP_4
fase conclusionale non risultando depositate comparse conclusionali). In merito alle spese di ctu, che in astratto sarebbero a carico dell'Erario, data l'ammissione di parte soccombente al gratuito patrocinio, nulla si dispone, non risultando in atti istanza di liquidazione”.
§ 4.
Con il primo motivo, parte appellante contesta la decisione del Tribunale nella parte in cui assume la mancanza di prova del nesso eziologico;
sostiene che è pacifico di essere stato affetto da herpes zoster e che per curare efficacemente tale patologia è neceSAria una terapia con aciclovir per via sistemica con somministrazione per via orale, in dosi massicce e per più volte al giorno;
che pertanto, era evidente che i medici convenuti, pur avendo diagnosticato l'Herpes Zoster toracico, hanno prescritto una terapia assolutamente inidonea, ovvero aciclovir per uso topico, che trova indicazione solo nei casi della meno grave infezione da Herpes Simplex;
deduce che la decisione del Tribunale si discosta dalle conclusioni dei CC.TT.UU della Procura del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e dalla ricostruzione del G.I.P.; che il
Tribunale, prima aderisce alle conclusioni dei periti della Procura e, in particolare, del Per_ dott. medico neurologo, secondo il quale “ai fini di una prevenzione delle possibili sequele neurologiche è indispensabile che il farmaco sia somministrato quanto più tempestivamente possibile, ovvero, entro le 24-72 ore dalla comparsa dell'esantema, per poi affermare che è impossibile stabilire quando effettivamente ci fu la prima manifestazione dell'eritema toracico, da cui sarebbe decorso il tempo utile di 24/72 ore per l'inizio della terapia sistemica;
assume che tale osservazione non tiene in considerazione la circostanza che in data 8 luglio 2007 il dott. CP_4
certificava “Herpes Zoster” e che in data 10 luglio 2007, ovvero solo 48 ore dopo, la dott.SA confermava e certificava “controllo in paz. con Hereps Zoster Parte_2
toracico”; pertanto, la prova della manifestazione cutanea, fondamentale per far decorrere il tempo utile di 24/72 ore per l'inizio della terapia sistemica, è acclarato dai documenti sanitari prodotti, fatti propri dal CTU e dai periti della Procura;
che inoltre, il GIP, nel rigettare la richiesta di archiviazione e nel disporre indagini suppletive, ha affermato che l'esordio della mielite è preceduto da un “tipico rush cutaneo di alcuni giorni o poche settimane (in genere due settimane) e che “ … in data 21 luglio (e quindi dopo 13 giorni dalla prima visita del paziente) il medico di turno presso PS dell'Ospedale di Maddaloni constatava ancora la presenza di “herpes
Zoster in remissione” e che il giorno seguente cominciarono a manifestarsi i segni della mielite, deducendo che tale infausto decorso risulta, da un punto di vista temporale, perfettamente compatibile con una insorgenza della malattia verificatasi al massimo uno, due giorni prima della visita del 8.7.07; che in ogni caso, i sanitari nonostante una corretta diagnosi, hanno prescritto una terapia assolutamente inefficace ed è proprio la terapia non corretta che non ha dato la possibilità di evitare l'infausta evoluzione della patologia che ha portato ad oggi esso appellante a non poter più deambulare. Con il secondo motivo, parte appellante deduce che se è vero, come evidenziato dai consulenti della Procura, che non è statisticamente provato l'efficacia di una precoce, corretta terapia antivirale nella prevenzione della specifica, rara, grave complicanza
(mielite trasversa), è altrettanto vero che, come affermato dai periti, il farmaco
Aciclovir, di certo, non fu somministrato correttamente – ossia in via sistemica - e tanto integra un comportamento censurabile perché caratterizzato da inescusabile negligenza;
pertanto, gli errori e le omissioni commessi dai sanitari convenuti sono stati accertati dei consulenti della Procura e sono consistiti nella somministrazione di una terapia non adatta per la sintomatologia presentata;
la mancanza di un'idonea terapia, che pure i periti ritengono neceSAria, ha precluso ad esso appellante di poter evitare le gravi conseguenze neurologiche che lo hanno colpito;
che tanto ha comportato la perdita di chance di una completa guarigione e/o riduzione delle complicanze manifestatesi, di cui si era fatta richiesta nell'atto introduttivo;
che se anche ci fosse stata una sola possibilità, in termini statistici, che la terapia somministrata, secondo le tempistiche e la posologia che anche i periti hanno individuato, fosse stata utile per evitare le complicanze neurologiche, era legittima aspettativa di esso appellante poterla ricevere;
la perdita della possibilità steSA di conseguire un risultato favorevole determina di per sé un danno risarcibile;
pertanto se alla corretta diagnosi fosse seguita un'altrettanta corretta terapia nell'arco temporale 8 luglio 2007 - 21 luglio 2007, ciò avrebbe comportato una completa guarigione oppure una evoluzione meno infausta della patologia.
Con il terzo motivo, il chiede rinnovarsi la CTU espletata in primo grado, Parte_1
con la nomina di un esperto in neurologia, assumendo che il nominato ausiliario si è reso inadempiente nella redazione e nel deposito della consulenza, tanto da averne chiesto la revoca;
evidenzia che non è stato rispettato il termine per il deposito della relazione, prorogabile ai sensi dell'art. 154 c.p.c. solo prima della sua scadenza;
che, pertanto, il decorso del detto termine ordinatorio, ma non prorogato in assenza della presentazione di un'istanza, ha gli stessi effetti preclusivi della scadenza del termine perentorio ed impedisce la concessione di un nuovo termine per svolgere la medesima attività; evidenzia che in ogni caso l'elaborato peritale non è stato tenuto in considerazione dal Tribunale che ha ritenuto di disattendere le conclusioni raggiunte dal CTU in relazione alla non necessità di una diversa terapia, “in virtù della maggior competenza per titoli del collegio, costituito, oltre che da un medico legale, da uno specialista in neurologia”.
§ 5.
I motivi di gravame su trascritti, che possono essere esaminati congiuntamente, siccome tutti finalizzati ad affermare la responsabilità degli ordini appellati, sono infondati.
Determinanti sono le conclusioni dei consulenti nominati dalla Procura in punto di mancanza di nesso causale tra l'omissione pacificamente imputata ai medici appellati, consistente nella mancata somministrazione del farmaco Aciclovir in via sistemica e le sequele neurologiche conseguite alla patologia.
Ed invero, è pur vero che i consulenti detti hanno affermato che la detta omissione potrebbe aver espletata un ruolo causale nel determinismo della grave complicanza neurologica, ma poi hanno rilevato, come già evidenziato dal Tribunale, che < attenta e approfondita ricerca bibliografica, effettuata anche su siti ampiamenti accreditati (PubMed), non è stato possibile rinvenire nessun studio retrospettivo, anche di tipo statistico, sull'efficacia di una precoce, corretta terapia antivirale nella prevenzione della specifica, rara, grave complicanza (mielite traversa), generatasi nel caso di specie>>. Inoltre, nella allegata sentenza penale si legge che Persona_8
consulente redattore della perizia, specialista in neurologia, in sede dibattimentale ha dichiarato che non esiste alcuna prova scientificamente dotata di rigore probabilistico tale da poter affermare che l'uso dei farmaci antivirali avrebbe avuto idoneità ad impedire l'evento lesivo.
Ebbene, secondo orientamento costante, ai fini della riconducibilità dell'evento dannoso ad un determinato comportamento, non è sufficiente che tra l'antecedente ed il dato consequenziale sussista un rapporto di sequenza, essendo invece neceSArio che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza possibile, alla stregua di un calcolo di regolarità statistica, per cui l'evento appaia come una conseguenza non imprevedibile dell'antecedente; occorre quindi dar rilievo, all'interno della serie causale, solo a quegli eventi che non appaiono - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, in base alle leggi generali di copertura proprie delle scienze esatte applicate ai fenomeni naturali, in tal senso giustificandosi il nesso relazionale causa - conseguenza secondo un giudizio di probabilità scientifica, ovvero - in assenza di tali leggi - in base alla valutazione dei dati di esperienza e della rilevazione della intensità delle frequenze statistiche degli accadimenti, che consentano di desumere, per via induttiva, la esistenza del nesso eziologico (cfr., fra le tante, CaSAzione civile sez.
VI, 24/05/2017, n.13096
La carenza di dati, anche di tipo statistico, quale rilevata dai consulenti, implica l'assenza di dati di esperienza sulla prevenzione della rara complicanza neurologica in questione e tanto impedisce l'accertamento del nesso causale secondo gli anzidetti criteri interpretativi. Ciò esclude anche la possibilità di riconoscere l'invocato danno da perdita di chance di guarigione. Ed invero, nell'un caso come nell'altro, il diritto leso è pur sempre quello alla salute, sia pur nelle sue rispettive, differenti dimensioni, sicché la risarcibilità della perdita di chance non si pone in alcun modo come conseguenza di una insufficiente relazione causale con il danno ma come incertezza eventistica conseguente al previo accertamento di quel nesso con la condotta omissiva. Pertanto, pur nella sua astratta configurabilità in termini di possibilità perduta, va esclusa ogni rilevanza causale della condotta, sul piano probabilistico, in tutti i casi di incertezza sul rapporto di derivazione eziologica tra la condotta steSA e l'evento (cfr., la già citata, CaSAzione civile , sez. III , 11/11/2019 , n. 28993).
Peraltro, resta ferma la considerazione del Tribunale secondo cui, come accertato dai consulenti nominati dalla Procura, la specifica omissione potrebbe aver espletato ruolo causale nel determinismo della grave complicanza neurologica solo con riferimento alle prestazioni effettuate dai sanitari nelle prime 24-72 ore dall'esordio della manifestazione clinica e nella specie è impossibile stabilire quando effettivamente ci fu la prima manifestazione dell'eritema toracico, da cui sarebbe decorso il tempo utile di 24/72 ore per l'inizio della terapia sistemica.
Di fatti, la circostanza che in data 8 luglio 2007, il dott. certificava “Herpes CP_4
Zoster” (doc. 1 produzione cartacea di primo grado) e che in data 10 luglio 2007, ovvero solo 48 ore dopo, la dott.SA confermava e certificava “controllo in Parte_2
paz. con Hereps Zoster toracico” non è sufficiente per affermare che i primi sintomi siano riconducibili alle predette date, posto che da nessun elemento di fatto è possibile evincere la circostanza che il si sia recato presso la guardia Parte_1
medica alla comparsa dei primi sintomi, ovvero, nelle prime 24-72 ore dall'esordio della manifestazione clinica;
di certo, la dichiarazione, peraltro generica, dello stesso
, contenuta nella sporta denuncia, secondo cui agli inizi del mese di luglio Parte_1
si è recato presso la guardia medica di Maddaloni per la comparsa di alcune macchie sulla zona anteriore e posteriore del tronco, ex se sola, non è sufficiente per affermare che entro il detto arco temporale dalla comparsa delle macchie l'appellante si sia recato presso la guardia medica.
In merito alle richiamate considerazioni del G.I.P. in sede di rigetto della richiesta di archiviazione, va osservato che il medesimo G.I.P., nel successivo provvedimento del
22.2.2010, con il quale ha disposto la restituzione degli atti al PM affinché formulasse l'imputazione nei confronti degli indagati, ha affermato che il dubbio prospettato dal consulente in punto di tempestività della terapia poteva trovare il neceSArio approfondimento in giudizio.
Per quanto concerne la richiesta di rinnovo della CTU, assorbente è la considerazione che, come evidenziato dallo stesso appellante, il Tribunale ha deciso senza valutare gli esiti dell'elaborato peritale, sicché la richiesta in esame è ininfluente ai fini della decisione del proposto gravame.
E' opportuno, infine, precisare, in merito all'appellato , che seppur il giudice CP_12
penale lo abbia ritenuto responsabile in relazione al reato di lesioni personali e condannato al risarcimento danni cagionati alla parte civile, ovvero, a
[...] , rinviando ad altra sede per la relativa liquidazione, il Tribunale nulla ha Parte_1
statuito né l'odierno appellante ha proposto gravame sul punto.
§ 6.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello interposto deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore indeterminabile in conformità al criterio del c.d. disputatum con compensi prossimi a quelli medi tabellari e riduzione del 50% di quello relativo alla fase istruttoria/trattazione in ragione dell'attività espletata e con esclusione del compenso previsto per la fase decisionale in relazione alle spese Contr liquidate in favore di e dell che non hanno precisato le conclusioni né CP_4
depositato memorie conclusive.
Le spese di lite sostenute da e da vanno distratte in Controparte_4 Parte_2
favore, rispettivamente, dell'avv. Sergio De Simone e dell'avv. Arturo Di Palo dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con citazione notificata in data 24/10/2022, avverso la sentenza in Parte_1
epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali del grado di appello, che liquida in
[...]
euro 6.823,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
c) condanna al pagamento, in favore di , delle Parte_1 Parte_2
spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 6.823,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Arturo Di Palo;
d) condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_4
spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 4.323,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Sergio De
Simone;
e) condanna al pagamento, in favore dell , delle spese Parte_1
processuali del grado di appello, che liquida in euro 4.323,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
f) condanna al pagamento, in favore dell' Parte_1 Controparte_5
delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 6.823,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
g) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n.
115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 3.7.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. AleSAndro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario dott.SA Marta CP_13
Cucco.