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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 29/07/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1154/2024 Ruolo Generale
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati:
dr. Fabio Luongo Presidente
dr.ssa Marta Diamante Giudice rel.
dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione promosso da:
( ) difesa e rappresentata Parte_1 C.F._1 dall'avv.to RONCHESE FRANCESCA
ricorrente
contro
( difeso e Controparte_1 C.F._2 rappresentato dall'avv.to TOGNON GIORGIA
resistente
Il Pubblico Ministero
intervenuto necessario Oggetto: separazione giudiziale e domanda di divorzio cumulata.
Conclusioni di parte ricorrente e di parte resistente concordemente
“1) Ferma la pronuncia sullo status, nulla prevedersi a titolo di contributo al mantenimento della moglie;
2) Rimettersi il procedimento in istruttoria per la successiva fase di divorzio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 30.4.2024 e regolarmente notificato,
[...] premesso di aver contratto matrimonio il giorno 11/04/2014 con Parte_1
e che dalla loro unione non erano nati Controparte_1 figli, ha esposto che con il passare del tempo e progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale. Ha domandato, altresì, la previsione in proprio favore e a carico del marito di un contributo economico.
Si è costituito il resistente, che si è dichiarato remissivo alla pronuncia di separazione, ma, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, ha chiesto che venisse rigettata la pretesa economica della moglie. In via riconvenzionale ha chiesto altresì, decorso il termine previsto per legge, la pronuncia della sentenza di divorzio.
Le parti non hanno depositato le memorie previste dall'art. 473-bis.17 c.p.c.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione all'udienza del 10.9.2024, con separata ordinanza il giudice istruttore ha autorizzato i coniugi a vivere nulla prevedendo, in via provvisoria, a titolo di assegni.
Alla successiva udienza del 26.3.2025 le parti hanno chiesto di essere autorizzate a precisare le conclusioni in ordine al proprio status, rimettendo al prosieguo del procedimento ogni altra questione, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previa discussione ex art. 473-bis.22 c.p.c.
Pronunciata sentenza non definitiva n. 264/2025, le parti sono state nuovamente rimesse avanti al giudice istruttore. Alla successiva udienza del 23.7.2025 le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo sulle questioni connesse alla separazione e hanno discusso la causa ex art. 473-bis.22 c.p.c. rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento delle conclusioni congiunte, anche perché conformi ai provvedimenti provvisori e non contrarie all'ordine pubblico.
Va precisato altresì che la domanda di divorzio non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni e che la pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla separazione, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ferma la pronuncia n. 264/2025 sullo status, così dispone:
- nulla a titolo di assegni tra i coniugi;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione;
- spese di lite al definitivo.
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 23.7.2025
Il Presidente
dr. Fabio Luongo
il Giudice rel.
dr.ssa Marta Diamante
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati:
dr. Fabio Luongo Presidente
dr.ssa Marta Diamante Giudice rel.
dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione promosso da:
( ) difesa e rappresentata Parte_1 C.F._1 dall'avv.to RONCHESE FRANCESCA
ricorrente
contro
( difeso e Controparte_1 C.F._2 rappresentato dall'avv.to TOGNON GIORGIA
resistente
Il Pubblico Ministero
intervenuto necessario Oggetto: separazione giudiziale e domanda di divorzio cumulata.
Conclusioni di parte ricorrente e di parte resistente concordemente
“1) Ferma la pronuncia sullo status, nulla prevedersi a titolo di contributo al mantenimento della moglie;
2) Rimettersi il procedimento in istruttoria per la successiva fase di divorzio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 30.4.2024 e regolarmente notificato,
[...] premesso di aver contratto matrimonio il giorno 11/04/2014 con Parte_1
e che dalla loro unione non erano nati Controparte_1 figli, ha esposto che con il passare del tempo e progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale. Ha domandato, altresì, la previsione in proprio favore e a carico del marito di un contributo economico.
Si è costituito il resistente, che si è dichiarato remissivo alla pronuncia di separazione, ma, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, ha chiesto che venisse rigettata la pretesa economica della moglie. In via riconvenzionale ha chiesto altresì, decorso il termine previsto per legge, la pronuncia della sentenza di divorzio.
Le parti non hanno depositato le memorie previste dall'art. 473-bis.17 c.p.c.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione all'udienza del 10.9.2024, con separata ordinanza il giudice istruttore ha autorizzato i coniugi a vivere nulla prevedendo, in via provvisoria, a titolo di assegni.
Alla successiva udienza del 26.3.2025 le parti hanno chiesto di essere autorizzate a precisare le conclusioni in ordine al proprio status, rimettendo al prosieguo del procedimento ogni altra questione, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previa discussione ex art. 473-bis.22 c.p.c.
Pronunciata sentenza non definitiva n. 264/2025, le parti sono state nuovamente rimesse avanti al giudice istruttore. Alla successiva udienza del 23.7.2025 le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo sulle questioni connesse alla separazione e hanno discusso la causa ex art. 473-bis.22 c.p.c. rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento delle conclusioni congiunte, anche perché conformi ai provvedimenti provvisori e non contrarie all'ordine pubblico.
Va precisato altresì che la domanda di divorzio non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni e che la pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla separazione, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ferma la pronuncia n. 264/2025 sullo status, così dispone:
- nulla a titolo di assegni tra i coniugi;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione;
- spese di lite al definitivo.
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 23.7.2025
Il Presidente
dr. Fabio Luongo
il Giudice rel.
dr.ssa Marta Diamante