Rigetto
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 09/04/2025, n. 3002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3002 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03002/2025REG.PROV.COLL.
N. 09994/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9994 del 2022, proposto dal sig. CO PO, rappresentato e difeso dall'avvocato Saverio Profeta, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Polignano A Mare, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Leonardo Deramo, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via F.S. Abbrescia, 83/B;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 01504/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Polignano A Mare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2025 il consigliere Giuseppe Rotondo;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto:
a) la domanda di accertamento della formazione del silenzio assenso in ordine all’istanza prot. n. 1708/2020 del 20 gennaio 2020 e successiva variante del 17 settembre 2020 prot. n. 25612/2020, presentate dal sig. CO PO al S.u.a.p. del Comune di Polignano a Mare per il rilascio del titolo unico per la realizzazione di un intervento di ampliamento di un fabbricato ai sensi dell’art. 3, l.r. 14/09 (c.d. Piano Casa) da destinare ad attività commerciale;
b) (in subordine) la domanda di annullamento del silenzio illegittimamente serbato dal SUAP del Comune di Polignano a Mare in ordine alle sopra indicate istanze;
c) la domanda di annullamento del provvedimento prot. n. 28873/2021 datata 8 settembre 2021 del Suap del Comune di Polignano a Mare, recante il diniego definitivo della domanda di titolo unico ex art. 7, d.p.r. n. 160/2010 per la realizzazione di un intervento di ampliamento di un fabbricato ai sensi dell’art. 3, l.r. 14/09 (c.d. Piano Casa) da destinare ad attività commerciale.
2. Questi, in breve, gli aspetti essenziali della vicenda.
Il sig. PO è proprietario di un edificio sito in Polignano a Mare alla via Vito CO Basile n. 2, assentito da diversi titoli edilizi ed avente destinazione commerciale.
Con istanza prot. n. 1708/2020 del 20 gennaio 2020, egli chiedeva al Suap del Comune di Polignano a Mare il rilascio del titolo unico per la realizzazione di un intervento ai sensi dell’art. 3, l.r. 14/09 (c.d. Piano Casa) consistente nell’ampliamento entro i limiti del 20% della volumetria esistente.
Con istanza del 17 settembre 2020, prot. n. 2512/2020, il ricorrente trasmetteva al portale telematico del Suap una nuova soluzione progettuale in variante ma pur sempre contenuta entro i limiti del 20% della volumetria esistente ai sensi dell’art. 3, l.r. n. 14 del 2009.
Con nota prot. n. 28975/2020 del 19 ottobre 2020, il Suap richiedeva la trasmissione di ulteriore documentazione integrativa, che il ricorrente-appellante riscontrava.
Successivamente alla trasmissione di detta documentazione, il Suap restava inerte, omettendo di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso.
Con nota del 16 febbraio 2021, il ricorrente invitava formalmente il Suap a concludere il procedimento pendente.
3. Il Comune restava inerte, sicché il sig. PO proponeva ricorso innanzi al T.a.r. per la Puglia, sede di Bari (nrg 623/2021) per sentirsi accertata la formazione del silenzio assenso.
3.1. Il ricorso veniva affidato ai seguenti motivi.
I) Violazione art. 20, l. n. 241/1990. Violazione art. 2, l. n. 241/1990.
a) Sulle istanze si sarebbe formato il silenzio assenso.
Il ricorrente ha presentato istanza sin dal 20 gennaio 2020, sicché il procedimento avrebbe dovuto concludersi con l’adozione di un provvedimento espresso entro e non oltre il 20 marzo 2020 (vale a dire entro i successivi 60 giorni). Detto termine è ampiamente decorso anche se computato dalla data di presentazione della variante, presentata il 17 settembre 2020. In tal caso, infatti, il termine di 60 giorni è decorso sin dal 16 novembre 2020. Detto termine è, altresì, decorso laddove computato anche alla data di richiesta di documentazione integrativa da parte del SUAP del 19 ottobre 2020, scadendo il 18 novembre 2020.
Il caso di specie non rientra in nessuna delle suddette ipotesi di esclusione di operatività dell’art. 20, l. n. 241/1990 e deve perciò ritenersi che il silenzio della P.A. abbia dato vita ad un provvedimento tacito di assenso.
II) Violazione art. 2, l. n. 241/1990. Violazione art. 7, d.p.r. 380/2001. Violazione art. 38, co. 3, lett. h), d.l. n. 112/2008.
a) Il motivo, dedotto in via gradata, censura il silenzio-inadempimento formatosi a seguito della inerzia serbata dal Comune sulle suddette istanze e conclude con richiesta di accertamento della illegittimità dello stesso con nomina del commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione.
3.2. In corso di giudizio, il Comune di Polignano a Mare, con nota prot. 19733 del 29 giugno 2021, comunicava i seguenti motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza: a) l'immobile sito in via Vito CO Basile n. 2, oggetto della richiesta di intervento (distinto in catasto al fg. 23, part. 12887), risulta individuato come "strada pubblica" nel vigente P.R.G., approvato con delibera di Giunta Regionale n. 815 del 21.6.2005; b) l'area ricade su viabilità di piano regolatore generale, che non è qualificabile come viabilità interna o di mero servizio di un comparto o di una lottizzazione; c) il vigente P.R.G. del comune di Polignano a Mare ha individuato nelle Tav. n. 3.2 "Viabilità di Progetto" le strade di piano (tra cui anche l'area oggetto di intervento); d) le aree destinate a "strada pubblica" sono disciplinate dall'art. 20 delle N.T.A. del P.R.G. vigente, che impone «il divieto assoluto di edificabilità»; e) l'intervento richiesto è in contrato con il combinato disposto dell'art. 20, delle N.T.A. ammesse al vigente P.R.G. che impone per l'area in questione destinata a strada pubblica «il divieto assoluto di edificabilità» e dell'art. 6 comma 1, lett. b), della L.R. 14/2009, che per l'immobile in questione consente solo gli interventi di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 3 del Testo Unico Edilizia, vale a dire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e gli interventi di restauro e di risanamento conservativo del patrimonio edilizio esistente.
Il sig. PO presentava controdeduzioni.
Con provvedimento prot. n. 28873/2021, datato 8 agosto 2021, il Comune di Polignano a Mare concludeva il procedimento con il diniego definitivo opposto alla domanda di titolo unico ex art. 7, d.p.r. n. 160/2010 per la realizzazione di un intervento di ampliamento di un fabbricato ai sensi dell’art. 3, l.r. 14/09 (c.d. Piano Casa) da destinare ad attività commerciale.
3.3. Il sig. PO impugnava, mediante motivi aggiunti, il provvedimento di diniego deducendo i seguenti motivi.
I) Violazione art. 2, co. 8 bis, l.n. 241/90. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.
a) La determinazione adottata dal Comune dopo la scadenza del termine del procedimento deve ritenersi inefficace.
II) Violazione e falsa applicazione art. 20 n.t.a. del p.r.g. del Comune di Polignano a Mare. Eccesso di potere sotto vari profili.
a) L’area di interesse è ricompresa nella maglia urbanistica C3O della zona C3 di PRG, già quasi interamente oggetto di un Piano di lottizzazione approvato con delibera c.c. n. 63 del 18 aprile 1984, vale a dire ancor prima dell’entrata in vigore del vigente p.r.g. del Comune di Polignano a Mare del 2004: l’area del sig. PO rientrerebbe in detta ricognizione e sarebbe ricompresa all’interno della perimetrazione.
La circostanza che l’area di interesse sia ricompresa all’interno della maglia urbanistica C3O esclude che il suolo rientri nelle previsioni di cui all’art. 20, nta del p.r.g. che per le viabilità di Piano prevede un vincolo di inedificabilità assoluta.
b) Il suolo del sig. PO, rientrando nella perimetrazione della maglia, deve ritenersi classificato quale “zona di completamento C3O” per la quale le n.t.a. del p.r.g. prevedono la seguente disciplina: “si confermano le tipizzazioni e perimetrazioni ed i carichi insediativi del P.R.G. vigente (1979) e nello specifico la maglia n. 15 della zona C3 (con annesso P.L. approvato con delibera di C.C. n. 63 del 18/4/1984). Per l’armonizzazione con gli edifici esistenti, per allineamenti e/o interventi diretti al superamento delle barriere architettoniche, è consentito il supero dell’altezza massima dal valore di 9 m a 9.50 m., per tre piani fuori terra max ”.
c) Con riferimento a un suolo limitrofo, il Comune di Polignano ha assentito il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un intervento ex art. 3, l.r. 14/2009 (Piano Casa), che oggi invece nega al ricorrente.
III) Violazione e falsa applicazione art. 6, co. 1, lett. b), l.r. 14/2009. Violazione art. 1, l.r. 14/2009. Violazione art. 3, co. 1, lett. a), l.r. 14/2009. Eccesso di potere.
a) L’intervento consiste nella ristrutturazione di un immobile condonato da realizzarsi su suoli già urbanisticamente asserviti alla medesima costruzione condonata. La disciplina di cui al Piano Casa (art. 3, co. 1, lett., l.r. 14/2009) prevede che gli interventi ivi previsti sono attuabili indistintamente su tutti gli edifici legittimi, inclusi quelli condonati.
Lo stesso legislatore regionale, pertanto, avrebbe equiparato gli edifici legittimi a quelli legittimati ai fini della realizzazione degli interventi di cui al Piano Casa, prescindendo dalle previsioni urbanistiche locali in quanto di per sé già derogate con riferimento al singolo immobile oggetto di condono.
b) Il provvedimento impugnato è frutto di una erronea applicazione dell’art. 6, co. 1, lett. b), l.r. 14/09, in quanto previsione chiaramente volta a disciplinare interventi “piano casa” nell’ambito di tessuti edificati che, ai sensi dell’art. 1, l.n. 1187/1968 rivestono particolare interesse storico, ambientale o paesistico secondo la pianificazione urbanistica, quale potestà autonoma rispetto a quelle rinvenienti da specifiche discipline vincolistiche.
3.4. Si costituiva, per resistere, il comune di Polignano a Mare.
3.5. Con ordinanza collegiale n. 367/2022 del 10 marzo 2022, il T.a.r. disponeva una verificazione allo scopo di stabilire se l’area di proprietà del ricorrente ricadesse nell’ambito delle opere di viabilità contenute nel P.R.G. riconducibili alle previsioni programmatiche di cui all’art. 7, comma 2, n. 1, della legge n. 1150/1942, o se si trattasse di viabilità assimilabile a quella interna alle singole zone (per il Comune, destinazione dei suoli a viabilità generale, vincolo conformativo, inedificabilità; per il ricorrente, suoli ricompresi nella maglia urbanistica C3O della zona C3 di p.r.g.).
Il verificatore rassegnava le seguenti conclusioni: “Sulla base delle verifiche effettuate e dall’esame della documentazione urbanistica generale ed esecutiva è possibile concludere, in risposta al quesito formulato, così come segue.
La sovrapposizione cartografica evidenzia che le aree già tipizzate dal precedente PRG a Zona urbana (C3 mista) incluse nella maglia n.9 del P.P.A., regolamentata dal «Piano di Lottizzazione Maglia n. 9 del PPA – Zona urbana (C3 mista), del comune di Polignano a Mare (Contrada “Scorza Monacelle”)», non comprendono le proprietà PO, censite in catasto al fg. 23, ptc. 12887 e 1043. Queste ultime sono estranee alla maglia perimetrata dal PRG del 2005 quale «Zona di Completamento C3», così che non risultano disciplinate dalle disposizioni di cui all’art. 46 NTA PRG.
Le aree di proprietà PO, tipizzate «Aree destinate alla viabilità» dall’attuale strumento urbanistico, non sono predeterminate a costituire una parte della maglia viaria primaria, che nella zona è stata definita in occasione della realizzazione del previgente strumento attuativo (il PdL del 1985 della maglia n. 9 del P.P.A.). Dette aree sono piuttosto destinate a formare aree di uso pubblico, verosimilmente per incrementare gli spazi a servizio della rete ferroviaria (le cui pertinenze si ampliano già oggi rispetto alla via del ferro, proprio in corrispondenza della zona retrostante alle aree oggetto di vertenza), così da dotarla di una piazza più ampia (e più regolare nella forma) rispetto all’attuale nella zona di accesso alla stazione comunale. In ogni caso, dunque, le aree di cui trattasi non rientrano fra quelle individuate al punto sub 1 del comma 2, art. 7, l. n. 1150/1942 ma fra quelle di cui al punto sub 3 dello stesso comma.
3.6. Il T.a.r., con la sentenza n. 1504 del 4 novembre 2022:
a) dichiarava improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso principale;
b) escludeva l’avvenuta formazione del silenzio assenso sulle istanze del ricorrente;
c) escludeva l’applicazione all’art. 2, comma 8 bis, della legge 241 del 1990, al procedimento disegnato dalla legge Regione Puglia n. 14 del 2009;
d) confermava il dato della destinazione a viabilità del suolo di proprietà PO e, con esso, la sottoposizione dell’area alla disciplina di cui all’art. 20 delle n.t.a. del p.r.g., con relativo vincolo conformativo che avrebbe reso l’area inedificabile, e, pertanto, la incompatibilità del progetto edilizio del ricorrente rispetto alle previsioni del p.r.g.;
e) compensava le spese;
e) poneva a carico della parte ricorrente le spese per il verificatore.
4. Ha appellato il sig. PO, che censura la sentenza per i seguenti motivi.
I) Violazione e falsa applicazione art. 2, co. 8-bis, l. n. 241/1990. Violazione art. 5, co. 3, l.r. 14/2009. Violazione e falsa applicazione art. 20, l. n. 241/1990. Violazione art. 20, co. 8, d.p.r. 380/2001. Eccesso di potere.
a) Erronea sarebbe la statuizione del giudice di prime cure che ha escluso l’operatività dell’istituito del silenzio assenso nel caso di istanze presentate ai sensi della l.r. 14/2009.
b) La qualificazione dell’istanza prodotta dal ricorrente quale istanza volta al rilascio del titolo edilizio ai sensi della l.r. 14/09 è frutto di una valutazione parcellizzata della stessa.
c) Il silenzio assenso è istituito di carattere generale che opera senza necessità di una espressa previsione, trova pertanto applicazione l’art. 2, co. 8 bis, l.n. 241/1990, introdotto dall’art. 12, co 1, lett. a), n. 2, d.l. n. 76/2020, convertito in l. n. 120/2020.
d) Non sarebbe comprensibile l’iter logico- giuridico seguito dal Giudice di prime cure per giungere ad affermare che le istanze “piano casa” siano escluse dal paradigma declinato dalla normativa statale in materia di permesso di costruire ex art. 20, D.P.R. 380/01 e correlativo silenzio assenso.
e) Gli interventi “piano casa” non differiscono dagli interventi “ordinari” per quanto attiene ai profili procedimentali, essendo espressamente subordinati al rilascio dei titoli edilizi di cui al d.p.r. n. 380/2001.
II) Violazione e falsa applicazione art. 20, nta del prg del comune di Polignano a Mare. Violazione tavola 3.1. di prg del comune di Polignano a Mare. Eccesso di potere.
a) L’area di interesse non è destinata a viabilità di p.r.g. bensì destinata a standard nell’ambito della maglia urbanistica n. 9 della zona C3O, così come emerge dalla Tavola 3.1 di p.r.g. recante la perimetrazione della maglia all’interno della quale è sito il suolo dell’appellante, alla quale la decisione impugnata non recherebbe il benché minimo riferimento.
b) Nella relazione di verificazione si dà atto che le aree di interesse non sono predeterminate a costituire una parte della maglia viaria primaria, che nella zona è stata definita in occasione della realizzazione del previgente strumento attuativo e che queste siano piuttosto destinate a formare aree di uso pubblico, pertanto il giudice di prime cure avrebbe dovuto avvedersi che il verificatore ha sostanzialmente corroborato la tesi dell’asservimento a standard delle aree di interesse in favore della zona C3, in cui ricade la maglia n. 9 perimetrata nella tavola 3.1. di p.r.g.
III) Violazione e falsa applicazione art. 6, co. 1, lett. b), l.r. 14/2009. Violazione art. 1, l.r. 14/2009. Violazione art. 3, co. 1, lett. a), l.r. 14/2009. Eccesso di potere.
a) L’ accoglimento dei precedenti motivi travolgerebbe il capo si sentenza che ha respinto il terzo motivo di ricorso (sopra, par. 3.3.-III).
4.1. Si è costituito, per resistere, il comune di Polignano a Mare.
4.2. In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie conclusive. Il sig. PO ha depositato, in data 19 dicembre 2024, memoria di replica.
5. All’udienza del 9 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. L’appello è infondato.
7. Con il primo motivo, parte appellante, nel censurare il capo di sentenza che aveva respinto il corrispondente motivo di ricorso dedotto in primo grado (sia col ricorso principale, sia con i motivi aggiunti) sostiene che nella fattispecie si sarebbe formato il silenzio assenso sulle istanze del 2021; che l’istituto del silenzio assenso avrebbe portata generale; che esso troverebbe applicazione anche ai casi disciplinati dalla legislazione sul Piano casa; che il provvedimento di diniego, tardivamente adottato, sarebbe inefficace.
7.1. La censura è infondata.
E’ principio consolidato, espresso dal Consiglio di Stato, che le istanze di permesso di costruire presentate ai sensi della Legge “Piano casa” non sono riconducibili al paradigma legale declinato dall’art. 20, comma 8, del Testo unico edilizia, ma ad una fattispecie di silenzio inadempimento.
In particolare, l’istanza presentata ai sensi del Piano Casa non risulta riconducibile al paradigma declinato dalla normativa in materia di silenzio-assenso, ma ad una fattispecie di silenzio-inadempimento, in quanto la normativa di cui al citato articolo 20 è applicabile unicamente al rilascio dei titoli edilizi ordinari.
Rileva, sul punto, la circostanza che il Piano Casa è regolato anche con leggi regionali differenziate; ogni Regione, infatti, ha varato la propria legge che consente interventi in deroga agli strumenti urbanistici con l’obiettivo di rilancio del settore edile.
Tale circostanza comporta che il contenuto del provvedimento, di assenso o di rigetto, del permesso di costruire, richiesto sulla base delle diverse norme regionali, non risulta predeterminato a monte, per cui neppure sussistono i presupposti affinché possa ritenersi che si sia formato il silenzio assenso che, per assurgere a carattere di generalità e quindi di applicazione generalizzata, deve appunto rinvenire, tipizzati, nella fonte di regolazione, nazionale o regionale, gli elementi costitutivi.
Elementi, quest’ultimi, che non rinvengono nelle fattispecie di silenzio formatosi sulle istanza di permesso presentate ai sensi della normativa sul “Piano casa” poiché l’intervento da realizzare (appunto in deroga in forza della legislazione sul “Piano casa”) è intrinsecamente difforme dai parametri urbanistici, ovvero non conforme alla normativa statale e regionale di riferimento, ragion per cui necessita, per definizione, del permesso di costruire espresso che tale deroga verifichi (sul piano dei presupposti) e autorizzi (sul piano della edificabilità eccezionale).
La Sezione deve ribadire quanto già affermato nei propri precedenti, vale a dire che le norme sul “Piano casa” attributive di benefici volumetrici sono eccezionali, come tali insuscettibili di interpretazione estensiva o analogica (cfr. ex plurimis , Cons. Stato, sez. IV, 1828 del 2017; Corte cost. n. 208 del 2019), per cui non scontano i medesimi presupposti richiesti dalla legislazione nazionale (art. 20, legge n. 241 del 1990).
La Corte costituzionale - nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art. 3, primo comma, Cost., della legge della Regione Emilia-Romagna n. 23 del 2004 nella parte in cui non ha esteso la possibilità di condono, già prevista per la riconversione ad uso abitativo dei sottotetti in edifici residenziali bifamiliari e monofamiliari, agli altri interventi di ristrutturazione edilizia che diano luogo ad un aumento delle unità immobiliari con mantenimento della stessa sagoma e volumetria – ha ribadito il carattere “ eccezionale ” - rispetto al divieto generale di condono degli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino un aumento delle unità immobiliari - della norma censurata e sulle correlazioni con il principio di uguaglianza, chiarendo che la legge regionale n. 23 del 2004 in esame è intervenuta a dare attuazione a quanto previsto dall’art. 32 del D.L. n. 269 del 2003, convertito, con modifiche, nella legge n. 326 del 2003, la quale ha introdotto “ la previsione e la disciplina di un nuovo condono edilizio esteso all’intero territorio nazionale ”, a sua volta “ di carattere temporaneo ed eccezionale ”.
In particolare, la Corte ha sottolineato che:
i) proprio in considerazione di tale eccezionalità. essa “ non può essere assunta come utile termine di raffronto ai fini del giudizio sulla corretta osservanza, da parte del legislatore, del principio di eguaglianza ” (sentenza n. 298 del 1994, , più recentemente, sentenza n. 20 del 2018);
ii) “ in presenza di norme generali e di norme derogatorie, in tanto può porsi una questione di legittimità costituzionale per violazione del principio di eguaglianza, in quanto si assuma che queste ultime, poste in relazione alle prime, siano in contrasto con tale principio ”;
ii) viceversa, “ quando si adotti come tertium comparationis la norma derogatrice, la funzione del giudizio di legittimità costituzionale non può essere se non il ripristino della disciplina generale, ingiustificatamente derogata da quella particolare, non l’estensione ad altri casi di quest’ultima ”.
Tali principi giustificano l’infondatezza del motivo in esame in ordine alla corretta interpretazione della legge sul “Piano casa” nel senso di escludere che, attraverso le agevolazioni della normativa in esame , si possano legittimare, mediante istituti di semplificazione (id est, per silentium) , incrementi volumetrici al di fuori degli stretti limiti consentiti i quali, proprio per il carattere eccezionale e temporaneo della disciplina in questione nonché per la forte incidenza sull’assetto urbanistico del territorio, necessitano del previo vaglio da parte dell’autorità amministrativa.
Le ragioni sin qui evidenziate giustificano la normativa speciale sul silenzio-assenso che deroga, per la particolarità appunto della disciplina, a quella generale, con conseguente inapplicabilità della normativa statale generale, sopra indicata, relativa al silenzio assenso.
Consegue a tanto che, pur essendo decorso un lasso di tempo superiore al termine stabilito per la conclusione del procedimento, il titolo edilizio in esame non poteva ritenersi perfezionato per silenzio-assenso.
Consegue a tanto che il Comune non aveva ancora consumato il potere di decidere sull’istanza e il provvedimento, tardivamente adottato, non è inefficace.
7.2. Parte appellante sostiene sotto altro profilo (sempre col primo motivo di appello) che erroneamente il giudice territoriale ha qualificato l’istanza come presentata ai sensi del Piano Casa, così traendone l’errata conclusione che non troverebbe applicazione l’istituto del silenzio assenso.
La qualificazione operata dal T.a.r. (id est, istanza volta al rilascio del titolo edilizio ai sensi della l.r. 14/2009) sarebbe frutto di una valutazione parcellizzata della domanda presentata al Comune.
La censura è infondata.
Con istanza prot. n. 1708/2020 del 20 gennaio 2020, il sig. PO ha chiesto al Suap del Comune di Polignano a Mare il rilascio del titolo edilizio per la “realizzazione di un intervento ai sensi dell’art. 3, l.r. n. 14/2009 (c.d. Piano Casa) consistente nel mero ampliamento entro i limiti del 20% della volumetria esistente” (v. pagina 2 del ricorso introduttivo del giudizio innanzi al T.a.r. per la Puglia; pagina 1 dei motivi aggiunti al ricorso di primo grado).
Con istanza del 17 settembre 2020, prot. n. 2512/2020, il sig. PO “ha trasmesso al portale telematico del SUAP una nuova soluzione progettuale in variante ma pur sempre contenuta entro i limiti del 20% della volumetria esistente ai sensi dell’art. 3, l.r. 14/2009” (sempre pagina 2 del ricorso introduttivo del giudizio e pagina 1 dei motivi aggiunti).
L’intero procedimento è stato gestito dalle parti in ragione della disciplina del Piano Casa e della assentibilità della soluzione progettuale ai sensi della l.r. n. 14 del 2009 (legge sul Piano Casa della Regione Puglia).
Lo stesso appellante, negli scritti difensivi, precisa e ribadisce che l’intervento proposto consiste nel mero ampliamento entro i limiti del 20% della volumetria (id est, Piano casa) esistente di un edificio condonato, che ricade nell’ambito dei suoli urbanisticamente asserviti all’edificio esistente.
L’intervento in questione va considerato e qualificato nella sua unità strutturale e funzionale; ebbene, non v’è dubbio che sotto tali profili si tratta di un intervento che, considerato unitariamente, trova fondamento e disciplina nella legge regionale n. 14 del 2009, altrimenti non istruibile.
Consegue a tanto che, correttamente il giudice di primo grado ha inquadrato la fattispecie nell’ambito applicativo della legge regionale n. 14 del 2009.
8. Con il secondo motivo di appello, il sig. PO censura la sentenza per non avere correttamente rilevato - anche alla luce della verificazione - che l’area di interesse non è destinata a viabilità di p.r.g. bensì destinata a standard nell’ambito della maglia urbanistica n. 9 della zona C3O, così come emerge dalla Tavola 3.1 di p.r.g. recante la perimetrazione della maglia all’interno della quale è sito il suolo dell’appellante; tavola alla quale la decisione impugnata non recherebbe il benché minimo riferimento.
8.1. Il motivo è infondato.
8.2. Parte appellante sostiene che l’area di interesse è ricompresa nella maglia urbanistica C3O della zona C3 di p.r.g. Siffatta circostanza emergerebbe “per tabulas dalla tavola 3.1 di PRG”. Ragion per cui, per un verso, non si applicherebbero le previsioni di cui all’art. 20, delle nta di prg che, per le viabilità di Piano, prevede un vincolo di inedificabilità assoluta; per altro verso, troverebbe applicazione l’art. 46 delle n.t.a. secondo cui le zone omogenee di p.r.g. interessate da piani particolareggiati e lottizzazioni in gran parte realizzate, sono state riconfermate e suddivise in diverse zone di completamento e di espansione.
Più in particolare, il sig. PO sostiene che le aree interessate all’intervento sarebbero ricomprese in una maglia urbanistica, elencata con la locuzione «Zona di Completamento C3O», normata appunto dall’art. 46 delle n.t.a.
L’art. 46 delle norme tecniche di attuazione del p.r.g. del 2005 disciplina quelle aree «[…] definite di espansione nel precedente Piano e attualmente classificabili come “Zone omogenee di completamento”, interessate da una serie di piani particolareggiati e lottizzazioni in gran parte realizzati. In queste zone continueranno ad operare i vigenti strumenti attuativi (Piani particolareggiati – P.P. – Piani di edilizia economica e popolare – P.E.E.P. – Piani di lottizzazione – P.L.C. – Piani di recupero – P.D.R.). In queste zone il P.R.G. si attua di norma per intervento edilizio diretto (autorizzazione o concessione edilizia). Questo può consistere in intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria, di restauro edilizio, di ristrutturazione, di completamento, di nuova edificazione su residue aree libere o su aree rese libere da demolizione. Per le zone interessate da piani urbanistici esecutivi vigenti, gli interventi edilizi diretti rimangono disciplinati dalle prescrizioni dei relativi piani attuativi. […]».
8.3. Orbene, il verificatore, sulla base della documentazione di Piano, tenuto degli elaborati planivolumetrici annessi al Piano di Lottizzazione Maglia n. 9 del PPA – Zona urbana (C3 mista), del comune di Polignano a Mare (Contrada “Scorza Monacelle”)», ha dato conto di una serie di elementi utili ai fini delle valutazioni tecniche, quali:
a) l’area interessata dalla controversia è esterna alla delimitazione della maglia già di espansione del precedente PRG e indicata come n.9 del P.P.A. (cfr. Tav. 15 del P.d.L.);
b) il Piano di lottizzazione recepisce le indicazioni del previgente p.r.g.in termini di infrastrutture viarie primarie di Piano, alla cui realizzazione provvede in parte, mediante ampliamento della via Vito CO Basile così come rilevabile dagli elaborati Tav. 7 e Tav 14 e dalle convenzioni Rep. 53533 del 31.7.1989 e successivo Rep. 3856 del 23.1.1990;
c) la viabilità primaria del p.r.g. all’epoca vigente corrisponde alla attuale via Vito CO Basile, la cui sezione rimane invariata in corrispondenza delle aree oggetto di vertenza (Tav. 15 che riporta il limite della maglia pianificata).
Il sistema viario rappresentato graficamente in questo elaborato – prosegue l’accertamento peritale – “corrisponde a quello rilevabile dall’esame delle recenti foto aeree regionali. La via Vito CO Basile si interseca con l’ortogonale via Dante Alighieri e prosegue fino ad incrociare la successiva (sub ortogonale) Viale delle Rimembranze. In corrispondenza di questa intersezione la via Basile cambia nome per diventare Viale Trieste, proseguendo in direzione parallela alla linea del ferro, conservando il proprio status di viabilità primaria di PRG. Il nodo tra le due viabilità Viale Rimembranze/via Basile-Trieste corrisponde attualmente a quanto già indicato nell’elaborato del PdL del 1985”.
8.4. Sulla scorta di tali elementi, il verificatore ha accertato, con argomentazioni tecniche immune da vizi sul piano dei riferimenti urbanistici posti a fondamento dell’accertamento eseguito e coerenti con gli elementi presupposti di valutazione, che “Un primo punto fermo della vicenda, utile al riscontro del quesito come formulato, è che le aree in proprietà PO, censite in catasto al fg. 23, pt. 12887 e 1043, non risultano disciplinate dalle disposizioni di cui all’art. 46 NTA PRG in quanto estranee alla maglia perimetrata quale <<Zona completamento C30>>.
8.5. Tale circostanza depone nel senso di ritenere infondata la tesi per cui l’area in questione sarebbe inclusa nella maglia C30 e soggetta alla disciplina dell’art. 46 delle n.t.a.
La verificazione, sempre sulla base della documentazione acquisita agli atti della perizia (Tavole, osservazioni al Piano, elaborati grafici, cartografie), ha, altresì, appurato, con argomentazioni logiche e congruenti rispetto alla predetta documentazione, che:
i) l’area in esame è interna alla parte del territorio tipizzata “Aree destinate alla viabilità dal PRG”, censita urbanisticamente come “strada” nel p.r.g. (sia del 1979 che del 2005);
ii) le aree di interesse sono estranee al piano di lottizzazione del 1985;
iii) tali aree sono diverse ed adiacenti a quelle destinate a strada di PRG “via Vito CO Basile” (vi confinano verso nord ed est) ma tipizzate dal PRG ad «Aree destinate alla viabilità»;
iv) la viabilità via Vito CO Basile è individuata anche nell’attuale p.r.g. quale viabilità primaria.
Il Collegio osserva, sulla scorta degli accertamenti peritali, che via CO Basile è censita come “strada di PRG”.
Consegue a tanto che le aree in questione, adiacenti a quelle destinate a strada di p.r.g. e tipizzate nel p.r.g. come “Aree destinate alla viabilità», scontano la previsione programmatica funzionale alla medesima destinazione, ovvero strumentali all’ampliamento della sede viaria rientrando a pieno titolo nella disposizione di cui all’art. 7, comma 2, n. 1 della legge n. 1150/1942, ai sensi del quale il piano regolatore generale deve considerare la totalità del territorio comunale e deve indicare essenzialmente “la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti”.
8.6. Trova applicazione, pertanto, alla fattispecie l’art. 20 delle n.t.a. di p.r.g. ai sensi del quale: “Le aree destinate alla viabilità pubblica, di pubblica proprietà, si distinguono in: a) strade, nodi stradali e piazze; b) rispetti stradali. Nelle aree sub a è imposto il divieto assoluto di edificabilità … Il sistema stradale, gli incroci, gli svincoli e gli altri strumenti della viabilità risultano dalla lettura delle tavole di Piano”.
8.7. Ragion per cui, quale che voglia essere la destinazione che si intenda dare a tali aree (il verificatore ha parlato di suoli “destinati a formare aree di uso pubblico, verosimilmente per incrementare gli spazi a servizio della rete ferroviaria le cui pertinenze si ampliano già oggi rispetto alla via del ferro, proprio in corrispondenza della zona retrostante alle aree oggetto di vertenza, così da dotarla di una piazza più ampia e più regolare nella forma rispetto all’attuale nella zona di accesso alla stazione comunale”), la conseguenza è pur sempre la loro inedificabilità ai sensi dell’art. 20 delle n.t.a. citate, in quanto aree prioritariamente programmate in funzione della viabilità pubblica e del suo ampliamento-potenziamento.
La presenza del vincolo (destinazione a viabilità) rende l’area inedificabile e, quindi, inutilizzabile anche ai fini del Piano casa, stante la incompatibilità dell’intervento con le previsioni del p.r.g.
9. Con il terzo motivo di appello, proposto in via “estremamente gravata rispetto ai precedenti”, parte appellante, deduce che il provvedimento impugnato sarebbe “frutto di un malgoverno dell’art. 6, co. 1, lett. b), l.r. 14/2009 in quanto previsione chiaramente volta a disciplinare interventi “piano casa” nell’ambito di tessuti edificati che, ai seni dell’art. 1, l. n. 1187/1968, rivestono particolare interesse storico, ambientale o paesistico secondo la pianificazione urbanistica, quale potestà autonoma rispetto a quelle rinvenienti da specifiche discipline vincolistiche”.
La disciplina Piano Casa “prevede espressamente che gli interventi ivi previsti sono attuabili indistintamente su tutti gli edifici legittimi, inclusi quelli condonati, prescindendo dalle previsioni urbanistiche locali in quanti di per sé già derogate con riferimento al singolo immobile oggetto di condono.
9.1. Il motivo è infondato.
9.2. La Sezione (Cons. Stato, sez. IV, 6 aprile 2022, n. 2550; id, 19 aprile 2017, n. 1828), muovendo dal presupposto (condiviso dal Collegio) “che l'art. 5, 9° comma, d.l. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, in l. 12 luglio 2011 n. 106, consente alle regioni di prevedere una volumetria aggiuntiva di quella precedente, è disposizione di carattere eccezionale e derogatoria e pertanto di stretta interpretazione”, ha chiarito che “i benefici da esso previsti sono ammessi solo se rivolti alla razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente o a promuovere o agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate”.
Nel caso di specie, l’intervento è localizzato in zona le cui aree di interesse hanno ricevuto una precisa destinazione urbanistica riscontrata incompatibile con l’edificazione; ragion per cui, eventuali restrizioni devono ritenersi ragionevoli e coerenti con una regolamentazione del territorio in termini più stringenti.
10. In conclusione, per quanto sin qui esposto, l’appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto.
11. Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa, fra le parti, le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Rotondo | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO