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Ordinanza 31 marzo 2025
Ordinanza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, ordinanza 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 448/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Filomena Mari Presidente dott.ssa Margherita Valeriani Giudice dott.ssa Antonella Cea Giudice rel. nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 448/2025 promosso da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. PIERANGELO PROCACCIO, giusta Parte_1 procura in atti;
reclamante contro per essa Controparte_1 Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
[...]
FEDELE PAOLO FEDERICO, giusta procura in atti;
e per essa in persona del suo legale Controparte_3 Controparte_4 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. FRANCESCA MICHELI, giusta procura in atti;
reclamate
Controparte_5 reclamata contumace
per la riforma dell'ordinanza del G.U. di questo Tribunale resa in data 23.1.2025;
letti gli atti ed esaminati i documenti di causa;
visto il decreto ex art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nei limiti della sommaria cognizione propria della fase cautelare, deve rilevarsi che: a) il reclamo ha a oggetto esclusivamente la statuizione di compensazione delle spese processuali, adottata dal Giudice di prime cure a definizione dell'istanza ex art. 700 c.p.c. di cancellazione del nominativo dell'odierna reclamante presso la Centrale Rischi della Banca di Italia;
in particolare il provvedimento reclamato, nel ritenere sussistenti i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, ha accolto il ricorso compensando integralmente tra le parti le spese di lite;
b) la reclamante contesta la statuizione di compensazione, motivata dal primo Giudice in base alla sussistenza di difformi orientamenti giurisprudenziali in materia;
c) le reclamate costituite hanno contestato la fondatezza dell'avverso reclamo, concludendo per il rigetto.
Preliminarmente, va dato atto che nonostante la ritualità della notifica, non Controparte_5 si è costituita: ne va dunque dichiarata la contumacia.
Pagina 1 Ciò detto, il reclamo è fondato e pertanto deve essere accolto.
Occorre premettere che ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nella formulazione vigente successiva alle modifiche apportate dall'art. 13, d.l. n. 132/2014, convertito dalla l. n. 162/2014, “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”; a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77 del 2018, la compensazione delle spese, parzialmente o per intero, può essere disposta “anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
In base all'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche già citate, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso di soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. in tal senso Cass. n. 4696/2019; 3977/2020).
È stato anche recentemente chiarito che neppure le “oscillazioni della giurisprudenza di merito” sono riconducibili alle ipotesi contemplate dal citato art. 92, caratterizzate da elementi di novità idonei ad alterare o, comunque, ad interferire sulla originaria prospettazione difensiva o da altre analoghe ragioni connotate da eccezionalità e gravità (cfr. Cass. n. 17966/2024).
Nel caso in esame, non è in discussione la totale soccombenza delle odierne reclamate.
A fronte dell'accoglimento del ricorso, il Giudice di prima istanza ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite, in ragione della sussistenza di difformi orientamenti giurisprudenziali in materia. Ciò tuttavia non è conforme ai suindicati principi, mancando tra l'altro la motivazione del contrasto.
Il reclamo va dunque accolto, con la riforma della statuizione di compensazione delle spese processuali adottata dal primo Giudice: le odierne reclamate, in ossequio al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) vanno condannate in solido tra loro – alla luce del principio dell'interesse comune alla causa ricavabile dall'art. 97 c.p.c. – al pagamento delle spese di lite. Al pari di quella del primo grado, anche la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di reclamo deve seguire il principio della soccombenza e quello dell'interesse comune alla causa.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 10/3/2014 n.
55 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda (indeterminabile di complessità non elevata, come tale di valore non superiore a € 26.000,00) i parametri minimi, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni esaminate e con esclusione della fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: a) ACCOGLIE il reclamo e per l'effetto, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata,
CONDANNA le odierne reclamate al pagamento, in solido fra loro, in favore della reclamante delle spese processuali del giudizio di primo grado, che liquida in € 286,00 per esborsi e € 1.150,00 per compensi, oltre a rimborso spese forf. 15%, Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
b) CONDANNA altresì le reclamate, in solido tra loro, al pagamento in favore della reclamante delle spese del giudizio di reclamo, che liquida in € 76,00 per esborsi e €
1.150,00 per compensi, oltre a rimborso spese forf. 15%, Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Foggia, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile del 21.3.2025.
IL PRESIDENTE
Filomena Mari
Pagina 2
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Filomena Mari Presidente dott.ssa Margherita Valeriani Giudice dott.ssa Antonella Cea Giudice rel. nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 448/2025 promosso da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. PIERANGELO PROCACCIO, giusta Parte_1 procura in atti;
reclamante contro per essa Controparte_1 Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
[...]
FEDELE PAOLO FEDERICO, giusta procura in atti;
e per essa in persona del suo legale Controparte_3 Controparte_4 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. FRANCESCA MICHELI, giusta procura in atti;
reclamate
Controparte_5 reclamata contumace
per la riforma dell'ordinanza del G.U. di questo Tribunale resa in data 23.1.2025;
letti gli atti ed esaminati i documenti di causa;
visto il decreto ex art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nei limiti della sommaria cognizione propria della fase cautelare, deve rilevarsi che: a) il reclamo ha a oggetto esclusivamente la statuizione di compensazione delle spese processuali, adottata dal Giudice di prime cure a definizione dell'istanza ex art. 700 c.p.c. di cancellazione del nominativo dell'odierna reclamante presso la Centrale Rischi della Banca di Italia;
in particolare il provvedimento reclamato, nel ritenere sussistenti i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, ha accolto il ricorso compensando integralmente tra le parti le spese di lite;
b) la reclamante contesta la statuizione di compensazione, motivata dal primo Giudice in base alla sussistenza di difformi orientamenti giurisprudenziali in materia;
c) le reclamate costituite hanno contestato la fondatezza dell'avverso reclamo, concludendo per il rigetto.
Preliminarmente, va dato atto che nonostante la ritualità della notifica, non Controparte_5 si è costituita: ne va dunque dichiarata la contumacia.
Pagina 1 Ciò detto, il reclamo è fondato e pertanto deve essere accolto.
Occorre premettere che ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nella formulazione vigente successiva alle modifiche apportate dall'art. 13, d.l. n. 132/2014, convertito dalla l. n. 162/2014, “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”; a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77 del 2018, la compensazione delle spese, parzialmente o per intero, può essere disposta “anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
In base all'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche già citate, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso di soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. in tal senso Cass. n. 4696/2019; 3977/2020).
È stato anche recentemente chiarito che neppure le “oscillazioni della giurisprudenza di merito” sono riconducibili alle ipotesi contemplate dal citato art. 92, caratterizzate da elementi di novità idonei ad alterare o, comunque, ad interferire sulla originaria prospettazione difensiva o da altre analoghe ragioni connotate da eccezionalità e gravità (cfr. Cass. n. 17966/2024).
Nel caso in esame, non è in discussione la totale soccombenza delle odierne reclamate.
A fronte dell'accoglimento del ricorso, il Giudice di prima istanza ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite, in ragione della sussistenza di difformi orientamenti giurisprudenziali in materia. Ciò tuttavia non è conforme ai suindicati principi, mancando tra l'altro la motivazione del contrasto.
Il reclamo va dunque accolto, con la riforma della statuizione di compensazione delle spese processuali adottata dal primo Giudice: le odierne reclamate, in ossequio al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) vanno condannate in solido tra loro – alla luce del principio dell'interesse comune alla causa ricavabile dall'art. 97 c.p.c. – al pagamento delle spese di lite. Al pari di quella del primo grado, anche la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di reclamo deve seguire il principio della soccombenza e quello dell'interesse comune alla causa.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 10/3/2014 n.
55 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda (indeterminabile di complessità non elevata, come tale di valore non superiore a € 26.000,00) i parametri minimi, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni esaminate e con esclusione della fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: a) ACCOGLIE il reclamo e per l'effetto, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata,
CONDANNA le odierne reclamate al pagamento, in solido fra loro, in favore della reclamante delle spese processuali del giudizio di primo grado, che liquida in € 286,00 per esborsi e € 1.150,00 per compensi, oltre a rimborso spese forf. 15%, Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
b) CONDANNA altresì le reclamate, in solido tra loro, al pagamento in favore della reclamante delle spese del giudizio di reclamo, che liquida in € 76,00 per esborsi e €
1.150,00 per compensi, oltre a rimborso spese forf. 15%, Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Foggia, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile del 21.3.2025.
IL PRESIDENTE
Filomena Mari
Pagina 2