Articolo 2 della Legge 27 luglio 1962, n. 1115
Articolo 1Articolo 3
Versione
12 agosto 1962
Art. 2.
Le prestazioni di cui al precedente articolo 1 cesseranno nel caso di riconoscimento ai lavoratori, di cui allo stesso articolo, del diritto a prestazioni analoghe o d'invalidita' non inferiori da parte delle competenti istituzioni belghe. Nel caso in cui queste prestazioni siano inferiori, si continuera' a corrispondere al lavoratore la differenza tra la misura gia' percepita e quella successivamente acquisita.
Entrata in vigore il 12 agosto 1962
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente