Art. 2.
Le prestazioni di cui al precedente articolo 1 cesseranno nel caso di riconoscimento ai lavoratori, di cui allo stesso articolo, del diritto a prestazioni analoghe o d'invalidita' non inferiori da parte delle competenti istituzioni belghe. Nel caso in cui queste prestazioni siano inferiori, si continuera' a corrispondere al lavoratore la differenza tra la misura gia' percepita e quella successivamente acquisita.
Le prestazioni di cui al precedente articolo 1 cesseranno nel caso di riconoscimento ai lavoratori, di cui allo stesso articolo, del diritto a prestazioni analoghe o d'invalidita' non inferiori da parte delle competenti istituzioni belghe. Nel caso in cui queste prestazioni siano inferiori, si continuera' a corrispondere al lavoratore la differenza tra la misura gia' percepita e quella successivamente acquisita.