Art. 1. Articolo unico.
In tutti i casi nei quali gli accreditamenti da farsi ai prefetti in base ai decreti Presidenziali 19 agosto 1954, n. 968 e 20 gennaio 1955, n. 289 , sul decentramento dei servizi del Ministero dell'interno fossero per cifra superiore a quella consentita dall' art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modifiche, si dara' corso agli accreditamenti senza tener conto di detti limiti.
In tutti i casi nei quali gli accreditamenti da farsi ai prefetti in base ai decreti Presidenziali 19 agosto 1954, n. 968 e 20 gennaio 1955, n. 289 , sul decentramento dei servizi del Ministero dell'interno fossero per cifra superiore a quella consentita dall' art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modifiche, si dara' corso agli accreditamenti senza tener conto di detti limiti.