TRIB
Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/11/2024, n. 8023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8023 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 25.11.2024 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 8631/2024 +
8633/2024 + 8634/2024 + 8638/2024
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Piero FERRARA, ed
[...] C.F._4 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Portici (NA), alla Via Libertà n. 218 bis, giusta procura in atti
RICORRENTI
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1 con riferimento agli RG. 8631/2024, 8633/2024, 8638/2024 dall'avv. Annalisa Intorcia, e, con riguardo all' n. RG 8634/24, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Luigia Mandes ed
Isabella Selvaggi, con i quali è elettivamente domiciliata in Via Comunale del CP_1
Principe 13/A presso il Servizio Affari Legali dell' Controparte_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorsi iscritti il 10.04.2024 e successivamente riuniti, la ricorrente Parte_1 esponeva:
- di aver lavorato e di lavorare dal 01/12/2020 per conto e alle dipendenze della CP_1
1 centro, con sede legale in in Strada Comunale del Principe 13/a; CP_1
- di essere inquadrata nel livello BS del C.C.N.L. del personale delle Aziende Sanitarie del
07/04/1999 con la qualifica di operatore socio sanitario presso l'Ospedale del Mare;
- di svolgere un turno di lavoro articolato su cinque giorni ovvero: mattina dalla 08:00 alle
14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, notte dalle 20:00 alle 08:00 del giorno seguente e riposo, come si evince dal c.d. “Cartellino Sanitario” in atti in cui vengono analiticamente rilevati i turni prestati;
1 - di aver prestato lavoro in giorni festivi infrasettimanali, come si evince dai fogli di servizio depositati agli atti, precisamente dal 2020 al 2022;
- che, per tale attività, l'art. 29, co. 6 C.C.N.L di categoria 2016-2018, che ha sostituto l'art. 9 del CCNL 20.9.2001 integrativo del C.C.N.L. Aziende Sanitarie del 07/04/1999, al sesto comma dispone che: “(..) l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo
o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”;
- di non aver mai goduto del riposo compensativo, né della retribuzione per il lavoro straordinario con relativa maggiorazione in alcuna delle occasioni in cui ha prestato lavoro nei giorni festivi;
- che gli spetta l'importo di € 715,32 calcolato secondo i criteri sanciti dai commi 7-8 dell'art. 31 C.C.N.L. di categoria 2016-2018, riguardante il trattamento economico dello straordinario, richiamato dall'art. 29, che ha sostituito l'art. 34 del C.C.N.L del 20/09/2001;
- che l'art. 31, co. 8, precisamente dispone, per lo straordinario festivo una maggiorazione del
30% della paga oraria;
una maggiorazione del 50% per lo straordinario festivo e notturno, tenendosi presente che per “notturno” si intende il turno che va dalle ore 22.00 alle 06.00;
- che a nulla sono valse le formali richieste inoltrate al datore di lavoro;
- che la retribuzione mensile spettante alla categoria di appartenenza – nel caso di specie BS – si ricava dividendo per dodici la retribuzione annua indicata nella tabella B CCNL Comparto
Sanità 2016 – 2018 a cui va sottratta la misura mensile della indennità di qualificazione professionale ricavata dividendo per dodici la misura annua indicata nell'allegato 4 del CCNL Comparto Sanità 1998 – 2001, sempre in relazione alla categoria di appartenenza, ed a cui va aggiunto il rateo di tredicesima delle voci retributive precedentemente determinate. Dal totale si ricava il compenso retributivo ordinario orario, dividendo per 156 la retribuzione mensile ottenuta, ed il compenso per lavoro straordinario festivo orario aggiungendo l'aliquota del
30%;
- che la norma contrattuale configura una obbligazione alternativa con scelta rimessa al creditore e che pertanto è configurato il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL
20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo;
Tanto premesso la ricorrente rassegnava le proprie conclusioni e chiedeva: “- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 34 commi 7-8 del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20/09/2001, così come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del C.C.N.L. 2016-2018, il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali nei giorni di cui al punto 3) della premessa del presente ricorso e per l'effetto - condannare la convenuta al pagamento dell'importo di € 715,32, giusti conteggi elaborati al punto 7) del presente ricorso, per i suddetti titoli, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo;
- condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
La ricorrente esponeva: Parte_2
- di aver lavorato e di lavorare dal 26/05/2002 per conto e alle dipendenze della CP_1
, con sede legale in in Strada Comunale del Principe 13/a;
[...] CP_1
2 - di essere inquadrata nel livello D3 (fino ad aprile 2019) e nel livello D4 (da maggio 2019) del C.C.N.L. del personale delle Aziende Sanitarie del 07/04/1999 con la qualifica di Collaboratore professionale sanitario infermiere presso l'Ospedale S. Paolo;
- di svolgere un turno di lavoro articolato su cinque giorni ovvero: mattina dalla 08:00 alle
14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, notte dalle 20:00 alle 08:00 del giorno seguente e riposo, come si evince dal c.d. “Cartellino Sanitario” in atti in cui vengono analiticamente rilevati i turni prestati;
- di aver prestato lavoro in giorni festivi infrasettimanali, come si evince dai fogli di servizio depositati agli atti, precisamente dal 2018 al 2022;
- che, per tale attività, l'art. 29, co. 6 C.C.N.L di categoria 2016-2018, che ha sostituto l'art. 9 del CCNL 20.9.2001 integrativo del C.C.N.L. Aziende Sanitarie del 07/04/1999, al sesto comma dispone che: “(..) l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo
o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”;
- non ha mai goduto del riposo compensativo, né della retribuzione per il lavoro straordinario con relativa maggiorazione in alcuna delle occasioni in cui ha prestato lavoro nei giorni festivi;
- che gli spetta l'importo di € 3.611,58 calcolato secondo i criteri sanciti dai commi 7-8 dell'art. 31 C.C.N.L. di categoria 2016-2018, riguardante il trattamento economico dello straordinario, richiamato dall'art. 29, che ha sostituito l'art. 34 del C.C.N.L del 20/09/2001;
- che l'art. 31, co. 8, precisamente dispone, per lo straordinario festivo una maggiorazione del
30% della paga oraria;
una maggiorazione del 50% per lo straordinario festivo e notturno, tenendosi presente che per “notturno” si intende il turno che va dalle ore 22.00 alle 06.00;
- che a nulla sono valse le formali richieste inoltrate al datore di lavoro;
- che la retribuzione mensile spettante alla categoria di appartenenza – nel caso di specie D3 e
D4 – si ricava dividendo per dodici la retribuzione annua indicata nella tabella B CCNL
Comparto Sanità 2016 – 2018 a cui va sottratta la misura mensile della indennità di qualificazione professionale ricavata dividendo per dodici la misura annua indicata nell'allegato 4 del CCNL Comparto Sanità 1998 – 2001, sempre in relazione alla categoria di appartenenza, ed a cui va aggiunto il rateo di tredicesima delle voci retributive precedentemente determinate. Dal totale si ricava il compenso retributivo ordinario orario, dividendo per 156 la retribuzione mensile ottenuta, ed il compenso per lavoro straordinario festivo orario aggiungendo l'aliquota del 30%;
- che la norma contrattuale configura una obbligazione alternativa con scelta rimessa al creditore e che pertanto è configurato il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL
20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo;
Tanto premesso la ricorrente rassegnava le proprie conclusioni e chiedeva: “- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 34 commi 7-8 del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20/09/2001, così come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del C.C.N.L. 2016-2018, il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali nei giorni di cui al punto 3) della premessa del presente ricorso e per l'effetto - condannare la convenuta al pagamento dell'importo di € 3.611,58, giusti conteggi elaborati al punto 10) del presente ricorso, per i suddetti titoli, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino
3 all'effettivo soddisfo;
- condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Il ricorrente esponeva: Parte_3
- di aver lavorato e di lavorare dal 16/06/2001 per conto e alle dipendenze della CP_1
, con sede legale in in Strada Comunale del Principe 13/a;
[...] CP_1
- di essere inquadrato nel livello D3 (fino ad aprile 2019) e nel livello D4 (da maggio 2019) del C.C.N.L. del personale delle Aziende Sanitarie del 07/04/1999 con la qualifica di Collaboratore professionale sanitario infermiere presso l'Ospedale S. Paolo;
- di svolgere un turno di lavoro articolato su cinque giorni ovvero: mattina dalla 08:00 alle
14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, notte dalle 20:00 alle 08:00 del giorno seguente e riposo, come si evince dal c.d. “Cartellino Sanitario” in atti in cui vengono analiticamente rilevati i turni prestati;
- di aver prestato lavoro in giorni festivi infrasettimanali, come si evince dai fogli di servizio depositati agli atti, precisamente dal 2018 al 2022;
- che, per tale attività, l'art. 29, co. 6 C.C.N.L di categoria 2016-2018, che ha sostituto l'art. 9 del CCNL 20.9.2001 integrativo del C.C.N.L. Aziende Sanitarie del 07/04/1999, al sesto comma dispone che: “(..) l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo
o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”;
- di non aver mai goduto del riposo compensativo, né della retribuzione per il lavoro straordinario con relativa maggiorazione in alcuna delle occasioni in cui ha prestato lavoro nei giorni festivi;
- che gli spetta l'importo di € 4.731,38 calcolato secondo i criteri sanciti dai commi 7-8 dell'art. 31 C.C.N.L. di categoria 2016-2018, riguardante il trattamento economico dello straordinario, richiamato dall'art. 29, che ha sostituito l'art. 34 del C.C.N.L del 20/09/2001;
- che l'art. 31, co. 8, precisamente dispone, per lo straordinario festivo una maggiorazione del
30% della paga oraria;
una maggiorazione del 50% per lo straordinario festivo e notturno, tenendosi presente che per “notturno” si intende il turno che va dalle ore 22.00 alle 06.00;
- che a nulla sono valse le formali richieste inoltrate al datore di lavoro;
- che la retribuzione mensile spettante alla categoria di appartenenza – – nel caso di specie D3
e D4 – si ricava dividendo per dodici la retribuzione annua indicata nella tabella B CCNL
Comparto Sanità 2016 – 2018 a cui va sottratta la misura mensile della indennità di qualificazione professionale ricavata dividendo per dodici la misura annua indicata nell'allegato 4 del CCNL Comparto Sanità 1998 – 2001, sempre in relazione alla categoria di appartenenza, ed a cui va aggiunto il rateo di tredicesima delle voci retributive precedentemente determinate. Dal totale si ricava il compenso retributivo ordinario orario, dividendo per 156 la retribuzione mensile ottenuta, ed il compenso per lavoro straordinario festivo orario aggiungendo l'aliquota del 30%;
- che la norma contrattuale configura una obbligazione alternativa con scelta rimessa al creditore e che pertanto è configurato il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL
20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo;
Tanto premesso il ricorrente rassegnava le proprie conclusioni e chiedeva: “- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 34
4 commi 7-8 del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20/09/2001, così come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del C.C.N.L. 2016-2018, il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali nei giorni di cui al punto 3) della premessa del presente ricorso e per l'effetto - condannare la convenuta al pagamento dell'importo di € 4.731,38, giusti conteggi elaborati al punto 10) del presente ricorso, per i suddetti titoli, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo;
- condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Il ricorrente esponeva: Parte_4
- di aver lavorato e di lavorare dal 25/09/2000 per conto e alle dipendenze della CP_1
, con sede legale in in Strada Comunale del Principe 13/a;
[...] CP_1
- di essere inquadrato nel livello D1 (fino ad aprile 2019) e D2 (da maggio 2019) del C.C.N.L. del personale delle Aziende Sanitarie del 07/04/1999 con la qualifica di collaboratore professionale sanitario infermiere presso il Presidio Ospedaliero Capilupi;
- di svolgere un turno di lavoro articolato su cinque giorni ovvero: mattina dalla 08:00 alle
14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, notte dalle 20:00 alle 08:00 del giorno seguente e riposo, come si evince dal c.d. “Cartellino Sanitario” in atti in cui vengono analiticamente rilevati i turni prestati;
- di aver prestato lavoro in giorni festivi infrasettimanali, come si evince dai fogli di servizio depositati agli atti, precisamente dal 2018 al 2022;
- che, per tale attività, l'art. 29, co. 6 C.C.N.L di categoria 2016-2018, che ha sostituto l'art. 9 del CCNL 20.9.2001 integrativo del C.C.N.L. Aziende Sanitarie del 07/04/1999, al sesto comma dispone che: “(..) l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo
o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”;
- non ha mai goduto del riposo compensativo, né della retribuzione per il lavoro straordinario con relativa maggiorazione in alcuna delle occasioni in cui ha prestato lavoro nei giorni festivi;
- che gli spetta l'importo di € 3.303,04 calcolato secondo i criteri sanciti dai commi 7-8 dell'art. 31 C.C.N.L. di categoria 2016-2018, riguardante il trattamento economico dello straordinario, richiamato dall'art. 29, che ha sostituito l'art. 34 del C.C.N.L del 20/09/2001;
- che l'art. 31, co. 8, precisamente dispone, per lo straordinario festivo una maggiorazione del
30% della paga oraria;
una maggiorazione del 50% per lo straordinario festivo e notturno, tenendosi presente che per “notturno” si intende il turno che va dalle ore 22.00 alle 06.00;
- che a nulla sono valse le formali richieste inoltrate al datore di lavoro;
- che la retribuzione mensile spettante alla categoria di appartenenza – nel caso di specie D1 e
D2 – si ricava dividendo per dodici la retribuzione annua indicata nella tabella B CCNL
Comparto Sanità 2016 – 2018 a cui va sottratta la misura mensile della indennità di qualificazione professionale ricavata dividendo per dodici la misura annua indicata nell'allegato 4 del CCNL Comparto Sanità 1998 – 2001, sempre in relazione alla categoria di appartenenza, ed a cui va aggiunto il rateo di tredicesima delle voci retributive precedentemente determinate. Dal totale si ricava il compenso retributivo ordinario orario, dividendo per 156 la retribuzione mensile ottenuta, ed il compenso per lavoro straordinario festivo orario aggiungendo l'aliquota del 30%;
5 - che la norma contrattuale configura una obbligazione alternativa con scelta rimessa al creditore e che pertanto è configurato il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL
20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo;
Tanto premesso il ricorrente rassegnava le proprie conclusioni e chiedeva: “- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 34 commi 7-8 del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20/09/2001, così come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del C.C.N.L. 2016-2018, il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali nei giorni di cui al punto 3) della premessa del presente ricorso e per l'effetto - condannare la convenuta al pagamento dell'importo di € 3.303,04, giusti conteggi elaborati al punto 10) del presente ricorso, per i suddetti titoli, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo;
- condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
Si costituiva tardivamente parte resistente (considerando la scadenza dei termini per note, quale data di udienza, al 12.11.2024, da cui decorrevano i dieci giorni prima per la costituzione in giudizio, ossia fino al 02.11.2024, come da decreto di trattazione scritta in atti
), contestando la domanda in fatto e in diritto, eccependo preliminarmente la decadenza dal diritto per non essere stata formulata da parte ricorrente la richiesta di cui all'art. 29, comma
6, del CCNL di categoria 2016-2018 nel termine di giorni 30 in esso indicato, nonché l'intervenuta prescrizione ex art. 2948 n.
4. Concludeva chiedendo di “- in via preliminare, dichiarare la decadenza dal diritto per non essere stata formulata da parte ricorrente la richiesta di cui all'art. 29, comma 6, del CCNL di categoria 2016-2018 nel termine di giorni 30 in esso indicato;
- rigettare, in ogni caso, il ricorso perché parzialmente prescritto, comunque infondato, in fatto ed in diritto, e, peraltro, non provato e non corretto nel quantum
a cui andranno comunque sottratte le somme prescritte o pagate.; -condannare parte ricorrente al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
Con riferimento alla preliminare eccezione di prescrizione sollevata, la stessa non è esaminabile, considerata la costituzione tardiva di controparte.
Cont E' infondata l'eccezione di decadenza dal diritto sollevata dalla per non aver il lavoratore esercitato il diritto di chiedere l'equivalente riposo compensativo nel termine di 30 giorni dalla giornata festiva infrasettimanale lavorata così come previsto dall'art. 9 CCNL
20.9.2001; nel caso di obbligazioni alternative – come è quella disciplinata dall'art. 9 cit. secondo cui “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" – il mancato esercizio della facoltà di scelta da parte del lavoratore-creditore comporta ex art. 1287 c.c. solo la decadenza dalla facoltà di scelta che, passa, quindi, al debitore-datore di lavoro senza che neppure possa ritenersi rinunciato il diritto.
Nel merito i ricorsi sono fondati.
6 Nel merito questo Giudice ritiene di aderire all' orientamento già espresso dalla sottoscritta e da questo Tribunale ex art. 118 disp. att. (vedi fra le altre sentenze dott. Urzini RG 1266/23 e sentenze RG 214/24 e RG 6834/2024 del sottoscritto estensore)
La questione controversa riguarda la richiesta dei ricorrenti di remunerazione dei giorni festivi infrasettimanali in cui hanno lavorato come turnisti, alla stregua dell'art. 9 del CCNL 20.09.2001 riprodotto nell'art. 29, 6° comma CCNL 2016/2018, ritenendo che la maggiorazione prevista dall'art. 44 del CCNL 1.9.1995 e da questa percepita, è volta unicamente a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni, che si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo e che tale indennità non è di per sé incompatibile con gli istituti disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dagli artt. 20 CCNL
1.9.1995 e 34 CCNL 7.4.1999, ai quali si riferisce l'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL
20.9.2001.
È utile riportare le norme rilevanti a fini decisionali.
L'art. 44 del CCNL 01.09.1995, rubricato “indennità per particolari condizioni di lavoro” dispone che “12. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”.
L'art.9 del CCNL 20.09.2001 invocato dalle parti ricorrenti e riprodotto dall'art. 29, co. 6 C.C.N.L di categoria 2016-2018, rubricato “riposo compensativo per le giornate festive lavorate”, prevede “ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1° settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. L'art. 9 come riprodotto, in relazione all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, dà quindi titolo “a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni”, alla fruizione di un corrispondente giorno di riposo compensativo ovvero alla percezione del compenso per lavoro straordinario festivo. Si rimette dunque al lavoratore la scelta, libera e condizionata solo dalla sua tempistica, di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito. Tale scelta non è tuttavia soggetta ad un termine decadenziale tale da dar luogo alla perenzione del diritto di esercitare l'opzione, come erroneamente sostenuto Cont dall' Ed invero, la decadenza è istituto eccezionale nonché di stretta applicazione e richiede l'univoca, anche se non espressa, enunciazione delle conseguenze pregiudizievoli nei confronti di chi non esercita un diritto nel tempo indicato. Nel caso in esame, la locuzione “da effettuarsi entro 30 gg” introduce invece un termine privo di espresse conseguenze sanzionatorie, se non il decorso del tempo a fini prescrizionali.
Cont La convenuta persevera nella negazione del diritto invocato dai ricorrenti, assumendo che nulla è dovuto al personale turnista ai sensi dell'art. 9 citato, dal momento che tale norma sarebbe applicabile a tale categoria di personale, solo laddove esso espleti nei giorni festivi infrasettimanali una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario e il normale turno di lavoro;
che altrimenti, riconoscendo al personale turnista il trattamento economico di cui
7 all'art. 9, anche laddove la prestazione festiva fosse svolta in orario ordinario, si creerebbe una disparità di trattamento con il personale non turnista.
Cont La tesi dell' è erronea.
Ed invero, non è condivisibile ritenere che, attraverso la norma invocata, si sia inteso remunerare il lavoro straordinario se e in quanto prestato, con conseguente onere da parte del ricorrente di allegare di avere reso la prestazione nelle giornate festive, oltre l'orario ordinario di lavoro. In primo luogo, il trattamento economico di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, è solo parametrato alle aliquote retributive previste per il lavoro straordinario, ma non è correlato alla prestazione resa oltre l'orario ordinario, potendo escludersi tale condizione sia in base al tenore testuale della norma sia in base alla sua finalità.
Tale trattamento, applicandosi pacificamente al personale non turnista, consente di escludere che realizzi un trattamento deteriore rispetto al personale turnista;
in secondo luogo, l'indennità di turno di cui all'art. 44 è pacificamente inapplicabile al personale non turnista, la cui articolazione oraria non soffre le limitazioni dei turni, creando quel disagio che la norma contrattuale predetta è volta a compensare.
La cumulabilità dell'indennità di turno con il riposo compensativo o la maggiorazione di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, discende in realtà dalla diversità ontologica dei due trattamenti, come correttamente evidenziato dai Giudici di legittimità, per cui può senz'altro ritenersi che l'art. 9 riprodotto è rivolto a tutte le categorie di lavoratori, sia non turnisti che turnisti, per cui per quest'ultima categoria, è cumulabile con l'indennità prevista dall'art. 44 cit.
A tale riguardo, va segnalato che, in senso favorevole alla tesi dei turnisti, sono intervenute molteplici pronunce della Cassazione, tra cui la sentenza del 01/08/2022 n.23880, a conferma di precedenti decisioni (Cassazione civile sez. lav., 25/01/2021, n. 1505; Cassazione civile sez. lav., 10/03/2021, n. 6716; Cassazione civile sez. lav., 10/11/2021, n. 33126; Cassazione civile sez. lav., 24/01/2022, n. 2006; Cassazione civile sez. lav., 1/12/2015, n. 24439). Va inoltre registrato che, anche di recente, è intervenuta l'ennesima decisione della Corte di Cassazione, confermativa di un orientamento ormai consolidato, l'ordinanza del 18/07/2023, n. 20743.
È utile trascrivere, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. il percorso motivazionale dei Giudici di legittimità nella citata pronuncia n. 20743/2023, i quali hanno ulteriormente ribadito che
“la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "e' dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5);
Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto
a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il
"diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio,
8 entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva".
In questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1.9.1995 che agli artt. 18, 19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire
15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore".
L'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo".
Infine con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo 3 compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
All'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario
e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di E 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a C 8,91 lorde se le
9 prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore").
Occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, la tesi sostenuta dall'Azienda, secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., in quanto il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17).
Deve aggiungersi che la clausola contrattuale della quale i lavoratori invocano
l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 è stata dunque individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo;
6.5. ha errato il giudice d'appello nell'estendere ai lavoratori del comparto sanità l'orientamento espresso da questa Corte in relazione all'interpretazione dell'art. 22 del CCNL 14.9.2000 per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass.
n. 1201/2019; Cass. n. 16600/2019; Cass. n. 21412/2019), atteso che in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex art. 52 lett. c) CCNL
14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo.
10 Viceversa, la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
Né può giungersi a diverse conclusioni valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il
24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018, in quanto non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (d.lgs. n. 165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878/2015)”.
I Giudici di legittimità hanno quindi elaborato il seguente principio di diritto: “L'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
In buona sostanza, l'art. 29, 6° comma C.C.N.L. di categoria 2016-2018 riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario;
esso attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro, negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Di contro, l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Del resto, le parti ricorrenti hanno negato di avere optato per la fruizione del riposo compensativo rispetto alla maggiorazione prevista dall'art.29, 6° comma del C.C.N.L di Cont categoria 2016-2018 (già art. 9) e la non ha provato che sia stata presentata tale istanza, così come non risulta avere formalizzato prima della messa in mora, la richiesta del compenso Cont contrattuale;
inoltre, non è ragionevole ipotizzare che l' pur avendo formalmente negato l'applicabilità dell'art. 29, 6° comma (già art. 9) al personale turnista sia in sede aziendale che
11 in sede processuale, abbia spontaneamente dato corso alla sua esecuzione riconoscendo il diritto al riposo compensativo, peraltro senza alcuna richiesta del dipendente turnista o lo abbia remunerato spontaneamente per la prestazione resa nelle festività infrasettimanali.
Per tali ragioni, sarebbe superflua l'ammissione di una CTU, dal momento che non viene in discussione la verifica dell'ammontare dei riposi compensativi goduti e/o la remunerazione del lavoro straordinario prestato in base ai turni di lavoro, bensì la loro imputazione che per le ragioni sopra enunciate, non risulta avvenuta per effetto dell'art. 29 cit.
All'esito, sussiste il diritto delle parti ricorrenti all'applicazione nei suoi confronti dell'art. 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già art. 9 del CCNL 2001) e in base alla domanda formulata, va riconosciuta in loro favore, per la prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali, la maggiorazione al 50% e al 30%, a seconda che le ore dell'attività resa siano, rispettivamente, notturne oppure diurne.
Per la fonte documentale di riconoscimento del diritto, è possibile avere riguardo ai cartellini delle presenze, relativi ai periodi di causa. Per la quantificazione, è corretto il metodo adoperato dalle parti ricorrenti che hanno utilizzato la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario festivo in relazione alle retribuzioni fissate dal CCNL 2016 – 2018 al 1° gennaio 2016.
All'esito il ricorso, assorbita ogni ulteriore valutazione, va accolto. La Controparte_1 va, pertanto, condannata al pagamento in favore dell'istante della somma di € Parte_1
715,32, per l'istante della somma di € 3.611,58, per l'istante Parte_2 Parte_3 della somma di € 4.731,38, per l'istante della somma di € 3.303,04, oltre agli Parte_4 interessi legali dalle scadenze mensili al saldo, ex art. 22, 36°comma Legge 724/94, come modificato dalla pronuncia di incostituzionalità n.459/2000.
Le spese del giudizio possono essere compensate nella misura di un terzo in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente e per la restante parte seguono la soccombenza e cedono Cont a carico della resistente nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto della riunione dei fascicoli.
P.Q.M.
Il giudice dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie i ricorsi proposti da e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
per le causali di cui in motivazione e condanna la al pagamento
[...] Controparte_2 in favore di della somma di € 715,32, della somma di € 3.611,58, Parte_1 Parte_2
della somma di € € 4.731,38, della somma di € 3.303,04, Parte_3 Parte_4 oltre interessi legali dalle scadenze mensili al saldo;
- condanna la al pagamento in favore dei ricorrenti in solido delle spese Controparte_2 di lite che, compensate per un terzo e tenuto conto della riunione dei giudizi, si liquidano in
3.414,00 Euro, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si comunichi.
Napoli, 25.11.2024
12 Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia
13