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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 21/09/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CREMONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Annalisa Petrosino, all'esito dell'udienza di discussione del 19.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 540/2024 R.G., vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
ed ,
[...] Parte_5 rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, dagli Avv.ti Alberto Guariso, Livio Neri e Stefano
Losio, presso lo studio dei quali sono elettivamente domiciliati;
ricorrenti
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli Avv.ti Massimo Izar, Cristina Soma e
Alessandro Izar, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I sig.ri (di seguito o il ricorrente), (di Parte_1 Pt_1 Parte_2 seguito o il ricorrente), (di seguito Ismail o il ricorrente), Pt_2 Parte_3 [...]
(di seguito o il ricorrente) ed Parte_4 Pt_4 Parte_5
(di seguito o il ricorrente) hanno tutti lavorato alle dipendenze di
[...] C.F._1 [...]
d'ora in poi o la resistente) come mondatori o disossatori. Controparte_1 CP_1 era assunto dal 26.5.2014 con inquadramento nel 3° livello, e erano assunti Pt_1 Pt_2 Pt_3 dal 26 maggio 2014 con inquadramento nel 4° livello e con passaggio al superiore 3° livello rispettivamente l'1.5.2016 e l'1.9.2015, era assunto dall'1.8.2014 con inquadramento nel 4° Pt_5
1 livello e era assunto dal 22.9.2014 con inquadramento nel 4° livello (vd. docc. da 4 a 8 e da 10 Pt_4
a 13 fasc. ric.).
Sin dall'inizio del rapporto di lavoro alle dipendenze della resistente i ricorrenti venivano impiegati nell'ambito dell'appalto di servizi di lavorazione delle carni in essere con e Controparte_2 pertanto addetti all'unità operativa della committente in Limito di LL, via Giambologna n. 1
(vd. docc. 3 e 4 fasc. CM).
Il sito di LL, già all'epoca dei rapporti di lavoro dei ricorrenti, presentava al suo interno quattro linee produttive, lungo le quali correva un nastro trasportatore (vd. doc. 17 fasc. CM).
Ciascuna linea, a sua volta, era articolata su più tavoli o “baie”; presso le linee 1, 2 e 3 ogni baia era composta da un disossatore e tre mondatori, che ricevevano la carne da lavorare tramite il nastro trasportatore, sul quale veniva caricata con appositi discensori azionati da facchini (vd. doc. 17 fasc.
CM e circostanze dedotte a pag. 3 del ricorso e a pagg. 13 e 14 della memoria di costituzione).
All'epoca dei fatti oggetto di causa la linea 1 era riservata ai dipendenti di un'altra società appaltatrice di – EOS s.r.l. – e le altre tre linee (2, 3 e 4) erano dedicate ai Controparte_2 lavoratori della resistente (vd. ancora circostanze dedotte a pag. 3 del ricorso e a pagg. 13 e 14 della memoria di costituzione).
Dalla costituzione del rapporto di lavoro i ricorrenti venivano assegnati a uno dei tavoli posti sulle diverse linee, secondo i raggruppamenti stabiliti all'inizio di ogni giornata in base alle esigenze del lavoro (vd. circostanze dedotte a pag. 4 del ricorso e a pagg. 16 e 17 della memoria di costituzione).
In data 19.6.2019 , in data 2.12.2019 e in data 7.11.2019 e Pt_2 Pt_1 Pt_3 Pt_5 Pt_4 aderivano all'organizzazione sindacale “Sindacato Intercategoriale BA”; le loro iscrizioni erano comunicate alla resistente (vd. doc. 15 fasc. ric.).
In data 1.7.2019 e 7.11.2019, quanto a , nonché in data 23.12.2019, quanto a e Pt_2 Pt_3 Pt_5
i ricorrenti, unitamente ad altri colleghi di lavoro – i quali, come loro, si erano iscritti al Pt_4
“Sindacato Intercategoriale BA” – diffidavano la resistente, per il tramite dell'Avv. Tagliabue, alla consegna dei dati relativi alle “timbrature” in entrata e uscita nonché al riconoscimento di un inquadramento superiore e al pagamento di differenze retributive quesite a vario titolo (vd. doc. 16 fasc. ric.). Tali pretese erano oggetto di successivi ricorsi ex art. 414 c.p.c. proposti innanzi al
Tribunale di Cremona (circostanza allegata a pag. 5 del ricorso non contestata dalla resistente;
vd. doc. 42 fasc. ric.).
La resistente riscontrava le richieste dei lavoratori con lettera PEC del 17.10.2019, con la quale metteva a disposizione dei dipendenti i dati relativi alle “timbrature” dall'assunzione al mese di settembre 2019 (individuando come giorno del ritiro il 22.10.2019), e con lettera PEC del
18.11.2019, con la quale metteva a disposizione dei dipendenti pure i dati relativi alle “timbrature”
2 dei mesi di ottobre e novembre del 2019 (individuando come giorno del ritiro il 22.11.2019) e contestava la fondatezza delle altre richieste avanzate dai lavoratori (vd. doc. 18 fasc. ric.).
In data 24.9.2019 il “Sindacato Intercategoriale BA”, in risposta “alla mancata convocazione
d'incontro richiesto via pec il giorno 5 settembre 2019 riguardante…orari di lavoro, pause e ritmi, livelli ccnl, ticket mensa, indennità di freddo, ore straordinario” da parte della resistente, chiedeva
“entro il 30 settembre incontro nella sede del si cobas”, proclamava “lo stato di agitazione dei lavoratori dell'appalto in oggetto senza altra comunicazione” e preannunciava lo svolgimento di
“scioperi ed iniziative sindacali senza ulteriore preavviso nei tempi e modi che i lavoratori riterranno più opportuni” (vd. doc. 17 fasc. ric.).
Nei mesi successivi i ricorrenti ponevano in essere alcune condotte – che, nella prospettiva attorea, sarebbero state scriminate dall'esercizio dei diritti sindacali – ritenute illegittime dalla resistente e conseguentemente sanzionate: l'omessa timbratura del cartellino in occasione delle pause;
l'abbandono anticipato dal posto di lavoro;
la mancata presentazione in servizio senza preavviso;
forme di presunto picchettaggio violento in occasione di alcune manifestazioni sindacali (vd. docc.
23-75 fasc. CM nonché circostanze dedotte a pagg. da 10 a 20 del ricorso ex art. 1, comma 48, L.
92/2012, depositato il 10.11.2021, e a pagg. da 19 a 52 della memoria di costituzione in questo giudizio).
Dal mese di agosto 2020 la resistente iniziava ad assegnare i ricorrenti esclusivamente alle baie della linea 2 (vd. pag. 11 del ricorso e verbale del 22 marzo 2022 nonché tabelle delle rilevazioni riportate nella memoria), mantenendo l'assetto fino alla data dei licenziamenti, irrogati per condotte di scarso rendimento registrate nel periodo dal 1° agosto 2020 al 28 febbraio 2021, alla luce dei dati di bassa produttività relativi alle baie alle quali gli stessi erano stati adibiti (vd. docc. da 33 a 37 fasc. ric. e docc. da 78 a 82 fasc. CM).
In particolare, con lettere di contestazione del 6.4.2021 (indirizzate a , , e e Pt_2 Pt_4 Pt_5 Pt_3 dell'8.4.2021 (indirizzata a , aventi tutte il medesimo tenore letterale, la resistente Pt_1 addebitava ai ricorrenti quanto segue:
“Ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 Stat. Lav. e 233 e ss. del CCNL applicato al Suo rapporto di lavoro Le contestiamo quanto segue.
Dall'analisi dei dati relativi al numero di cassette di carne lavorate da tutti i dipendenti della nostra
Società, addetti alle baie della sala di lavorazione delle carni, cui anche Lei è addetto, siamo venuti
a conoscenza di alcune anomalie che ci hanno costretto ad ulteriori approfondimenti.
In tale contesto è emerso che Lei, nelle giornate lavorative comprese tra il giorno 1.8.2020 e il giorno 28.2.2021 ha reso una prestazione lavorativa significativamente inferiore rispetto a quella
3 che, nello stesso periodo, hanno reso i Suoi colleghi addetti alle altre baie di lavorazione delle carni.
Nella tabella sotto riportata viene indicata per ogni giornata lavorativa oggetto di contestazione
(colonna "data"):
- la baia cui Lei era addetto nella specifica giornata (colonna "baia");
- la quantità di cassette di carne lavorate dalla baia cui Lei era addetto nella specifica giornata (colonna "casse");
- le ore di lavoro prestate dai lavoratori addetti alla baia, Lei compreso, nella specifica giornata (colonna "ore");
- il numero medio delle cassette lavorate ogni ora dagli addetti alla baia stessa, Lei compreso
(colonna "casse/ora");
- il numero medio di cassette lavorate ogni ora da ciascun lavoratore della baia stessa, Lei compreso, nella specifica giornata (colonna "casse per persona ad ora").
Nell'ultima colonna (a destra) abbiamo indicato il quantitativo medio di cassette lavorate ogni ora dai Suoi colleghi addetti alle altre baie nelle stesse giornate e che hanno reso una prestazione piena
e adeguata (colonna "casse per persona ad ora altre baie"). Dal raffronto dei dati si evince che nei giorni oggetto di contestazione Lei ha sempre reso una prestazione lavorativa molto inferiore a quella prestata dai suoi colleghi e non adeguata.”.
Per ciascun ricorrente, poi, la resistente inseriva nella contestazione una tabella riepilogativa dei rendimenti, precisando che
“I Suoi comportamenti retro descritti costituiscono gravissima violazione agli obblighi di legge e contrattuali che Le fanno capo e, in particolare, dei doveri di diligenza, correttezza e buona fede ed hanno arrecato alla nostra Società un gravissimo danno economico che ci riserviamo di quantificare.”.
La resistente, infine, richiamava i precedenti disciplinari di ogni ricorrente che aveva valutato ai fini della recidiva.
, e – con lettere rispettivamente datate 8.4.2021 il primo e Pt_1 Pt_2 Pt_4 Pt_5 Pt_3
7.4.2021 gli altri quattro, di contenuto pressoché identico – rendevano le proprie giustificazioni, sostenendo: di avere sempre lavorato “con cura e diligenza” e di avere sempre adempiuto ai propri
“obblighi contrattuali e lavorativi”; che la contestazione disciplinare era tardiva, risalendo i fatti oggetto di addebito al mese di agosto 2020 (primo dei sette mesi in contestazione) e anche, solo, considerando l'ultimo mese del periodo esaminato, ossia il mese di febbraio 2021; di non avere reso una prestazione lavorativa molto inferiore a quella prestata dai colleghi;
che, in ogni caso, gravava sulla resistente dimostrare “il mancato raggiungimento del risultato atteso” a causa del “negligente
4 inadempimento degli obblighi contrattuali” da parte del lavoratore, “protratto nel tempo e non modificato a seguito dei richiami dei superiori”; che questa “ennesima” contestazione era
“pretestuosa e priva di fondamento”, “non essendo stati individuati contrattualmente indici di produttività oraria o giornaliera, per ogni mansione”; che la resistente, attraverso un “uso eccessivo del potere disciplinare con intento persecutorio”, realizzava “una condotta antisindacale e stalking occupazionale”.
Ritenute non idonee, ad attenuare la portata offensiva dei fatti addebitati, le giustificazioni rese dai lavoratori, la resistente intimava ai ricorrenti licenziamento per giusta causa con lettere datate
23.4.2021.
Nelle lettere di licenziamento la resistente, dopo avere preso posizione in ordine ai rilievi difensivi dei lavoratori, evidenziava che “gli addebiti che Le sono stati contestati devono ritenersi confermati. Alla luce di tutto quanto sopra, stante l'assoluta gravità delle condotte da Lei tenute così come riportate nella lettera di contestazione – e che già autonomamente configurano giusta causa di licenziamento – e considerata la recidiva in provvedimenti disciplinari […], Lei ha irrimediabilmente compromesso l'elemento fiduciario insito nel Suo rapporto di lavoro con la nostra Società. Ci vediamo pertanto costretti a comunicarLe, con la presente, il Suo licenziamento
– ec art. 2119 c.c. e artt. 233 e ss. del CCNL applicato al Suo rapporto di lavoro – con effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 41 della L. n. 92/2012, dal giorno 6 aprile 2021, data di ricevimento della lettera di contestazione disciplinare.”.
La resistente, dunque, poneva alla base di tutti i licenziamenti individuali il fatto che ciascun ricorrente aveva reso una prestazione “molto inferiore a quella prestata dai…colleghi e non adeguata” per un periodo di sette mesi, in violazione dei generali doveri di diligenza, buona fede e correttezza e con irrimediabile compromissione dell'elemento fiduciario.
Con ricorso ex art. 1, comma 48, L. 92/2012, depositato in data 10.11.2021, i ricorrenti impugnavano dinanzi al Tribunale di Cremona i licenziamenti per giusta causa comminati dalla resistente.
Il Tribunale, dopo avere svolto un'approfondita istruttoria orale e documentale, rigettava il ricorso con ordinanza del 19.7.2024.
Con ricorso ex art. 1, comma 51, L. 92/2012, depositato il 19.8.2024, i ricorrenti hanno opposto l'ordinanza del 19.7.2024, lamentando: l'insussistenza dello scarso rendimento e la natura non veritiera dei dati di produttività forniti da l'inutilizzabilità, in ogni caso, dei prefati CP_2 dati di produttività a causa dell'assenza di “una predeterminazione (consensuale o quantomeno unilaterale, ma comunicata) degli obiettivi di produttività” nonché la violazione “dei vincoli imposti dall'art. 4 SL”; la riconducibilità alla condotta della resistente “della ridotta produzione imputabile
5 alla ridotta fornitura dei pezzi da lavorare”; il legittimo affidamento maturato dai ricorrenti “sul fatto che i loro ritmi di lavoro – lungamente tollerati dalla resistente (n.d.r.) – fossero compatibili con l'obbligazione ex art. 2094 c.c.”.
I ricorrenti hanno quindi riproposto i motivi di doglianza e le domande di illegittimità del recesso datoriale oggetto del primo ricorso.
Segnatamente, a fondamento delle proprie domande di nullità o inefficacia del recesso datoriale poiché motivato da ragioni discriminatorie o ritorsive, hanno esposto: di essersi iscritti al SI BA nel corso del 2019 e di avere avviato una fase di agitazione già nel settembre 2019, a seguito del rifiuto della convenuta di trattare con il suddetto sindacato;
di avere smesso di timbrare il cartellino in occasione delle pause, avendo scoperto che le stesse non sarebbero state remunerate, contestando, altresì, ulteriori differenze retributive e l'imposizione di ritmi di lavoro serrati;
che in lesione del diritto di sciopero, inoltre, in occasione della protesta sindacale del 27.11.2019 la resistente avrebbe affisso un avviso con il quale avrebbe imposto ai dipendenti di comunicare le ragioni delle eventuali astensioni;
che dall'inizio del 2020, a seguito delle rivendicazioni, la resistente avrebbe deciso di spostare tutti i lavoratori in protesta sulla linea 2 e avrebbe assegnato loro solo carne di vitello, che
– per il tipo di lavorazione – consentirebbe di riempire un numero inferiore di casse;
che a tale condotta di “isolamento” – ritenuta discriminatoria e antisindacale, perché volta a contrastare l'esercizio legittimo del diritto di sciopero e, comunque, motivata esclusivamente dalle rivendicazioni dei lavoratori – si sarebbero accompagnati, nel tempo, ulteriori provvedimenti sanzionatori aventi analoga finalità punitiva;
che l'agitazione si sarebbe protratta fino alla data dei loro licenziamenti del 23.4.2021, contestando la legittimità del richiamo, ai fini della recidiva, delle plurime contestazioni disciplinari elevate nei mesi precedenti;
che, a oltre tre anni di distanza dai licenziamenti, avrebbe ricevuto conferma l'intento di e della resistente di impedire “agli CP_2 iscritti SI COBAS” di lavorare con “evidenti riflessi quantomeno sotto il profilo della presunzione di discriminatorietà”, in quanto la resistente in data 7.8.2024 addebitava condotte di scarso rendimento ai lavoratori iscritti al suddetto sindacato che erano passati da EOS s.p.a. alle dipendenze di a seguito del verbale di accordo del 21.5.2024, erano stati adibiti tutti CP_1 alle stesse baie ed erano stati destinatari di un quantitativo di carne notevolmente inferiore (come confermato dalla registrazione della conversazione telefonica del 21.6.2024 tra uno dei lavoratori,
e il responsabile , nella quale il lavoratore lamentava il mancato Persona_1 Testimone_1 caricamento di pezzi da parte dei facchini).
Hanno negato, inoltre, la sussistenza del fatto materiale contestato, adducendo che il minore rendimento – legato all'accertamento di significative anomalie nel numero di casse lavorate dai ricorrenti per un periodo di circa sette mesi – sarebbe non provato e, comunque, imputabile
6 esclusivamente alla condotta della resistente, che avrebbe isolato i lavoratori sulla linea 2 e ne avrebbe volontariamente rallentato la prestazione a partire da agosto 2020, interrompendo il caricamento dei pezzi di carne già diversi minuti prima della pausa o della fine del turno e inviando alle loro baie solo casse contenenti cosce di vitello;
ciò, peraltro, benché questi chiedessero insistentemente di potere lavorare con il solito ritmo, sentendosi replicare “non vi preoccupate tanto vi pagano lo stesso”. Hanno sostenuto, poi, che la perdurante corresponsione del premio di produttività sarebbe in conflitto con il presunto scarso rendimento e che, comunque, non sarebbe stata individuata né sarebbe individuabile la prestazione “minima” esigibile da assumere a tal fine come parametro.
In subordine, hanno ritenuto la sanzione espulsiva sproporzionata alla gravità della condotta, affermando che quest'ultima risulterebbe giustificata dall'eccezione di inadempimento alle violazioni poste in essere dalla datrice;
in via ulteriormente gradata, poi, hanno invocato la qualificazione in termini di giustificato motivo soggettivo ed eccepito, anche sotto il profilo formale, la tardività della contestazione.
Sarebbero infondate e illegittime, infine, le sanzioni disciplinari richiamate ai fini della recidiva, perché relative a condotte espressive del legittimo esercizio dei diritti sindacali: in tal senso dovrebbero essere qualificati, infatti, sia il rifiuto di timbrare in pausa sia l'uscita anticipata dal luogo di lavoro, quale forma di resistenza alla condotta ritorsiva della resistente, rea, altresì, di avere isolato i lavoratori sulla linea 2; allo stesso modo dovrebbe intendersi, poi, l'astensione dal lavoro in occasione degli scioperi del 16.11.2019, 27.11.2019, 6.2.2020 e 23.10.2020, che, lungi dal costituire un picchettaggio violento, si sarebbero svolti nelle forme della protesta pacifica. Su tali premesse, hanno domandato anche l'accertamento dell'illegittimità dei provvedimenti disciplinari richiamati ai fini della recidiva.
I ricorrenti hanno chiesto in conclusione:
“in totale riforma dell'ordinanza opposta,
a) in via principale, accertare e dichiarare la nullità/inefficacia dei licenziamenti comminati ai ricorrenti con comunicazioni del 23.04.21 in quanto ritorsivi e/o discriminatori e/o antisindacali e per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, ai Parte_6 sensi dell'art. 18, commi 1 e 2 SL, alla reintegrazione dei ricorrenti nel posto di lavoro ed a risarcire agli stessi il danno, da quantificarsi in un'indennità, in misura non inferiore a 5 mensilità, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione in servizio, da calcolarsi avendo riguardo alla retribuzione globale di fatto mensile pari a: € 2.754,02 ovvero in subordine €
2.154,02 per , e € 2.047,59 ovvero in subordine € 1.947,59 per € 2.165,83 Pt_2 Pt_3 Pt_1 Pt_4
7 ovvero in subordine € 1.923,36 per o quella diversa che risulterà spettante, nonché al Pt_5 versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
b) in subordine, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'annullabilità e/o la nullità e/o
l'inefficacia dei licenziamenti comminati ai ricorrenti con comunicazioni del 23.04.21 per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni del CCNL applicabile e per l'effetto, condannare
in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 18, comma 4, Parte_6
Co
, alla reintegrazione dei ricorrenti nel posto di lavoro ed a risarcire agli stessi il danno, da quantificarsi in un'indennità, in misura massima di 12 mensilità, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione in servizio, da calcolarsi avendo riguardo alla retribuzione globale di fatto mensile indicata alla precedente lettera a), oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali
c) in ulteriore subordine, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'inefficacia dei licenziamenti comminati ai ricorrenti con comunicazioni del 23.04.21 perché non ricorrono gli estremi della giusta causa e/o perché contestati tardivamente e, per l'effetto, condannare in Parte_6
Co persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 18, comma 5, , a pagare ai ricorrenti una indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a ventiquattro mensilità – ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia comunque non inferiore a dodici mensilità - da calcolarsi sull'ultima retribuzione globale di fatto mensile pari a € 2.913,58 o in subordine € 2.313,58 per
, e € 2.197,40 o in subordine € 2.097,40 per € 2.065,83 o in subordine € Pt_2 Pt_3 Pt_1 Pt_4
1.923,36 per o quella diversa che risulterà spettante Pt_5
d) in ulteriore subordine, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'inefficacia dei licenziamenti comminati ai ricorrenti con comunicazioni del 23.04.21 per vizio formale e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. Parte_6
18, comma 6, SL, a pagare ai ricorrenti una indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a dodici mensilità – ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia comunque non inferiore a sei mensilità
- da calcolarsi sull'ultima retribuzione globale di fatto mensile come indicata alla precedente lettera c)
e) in estremo subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta legittimità del licenziamento, accertare e dichiarare la sussistenza di un giustificato motivo soggettivo in luogo della giusta causa In ogni caso di mancata reintegrazione f) condannare in persona del legale Parte_6 rappresentante pro tempore, a pagare ai ricorrenti: a) la retribuzione spettante dall'applicata sospensione cautelare del 06.04.2021 a quella del licenziamento del 23.04.21 e b) l'indennità sostitutiva del preavviso per l'importo totale di € 5.752,41 (quanto a e , € Pt_1 Pt_2 Pt_3
8 3.738,51 (quanto ad e € 3.683,14 (quanto ad ), salvo miglior calcolo ed eventuale CTU Pt_4 Pt_5 contabile;
g) in ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittimità delle sanzioni disciplinari comminate ai ricorrenti, come menzionate e riportate nel presente atto al paragrafo 5 della parte in diritto con riserva di chiedere la condanna alla restituzione di quanto trattenuto in forza di tali illegittime sanzioni, in quanto la relativa domanda non è compatibile con il presente rito. Con interessi legali
e rivalutazione monetaria su tutti i capi di condanna, dalle singole decorrenze al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari, per quanto riguarda la presente fase e in favore dell'avv. Mauro Tagliabue per quanto concerne la fase sommaria introdotta con ricorso ex art. 1, co.48 L. 92/2012, anch'egli dichiaratosi antistatario.”.
si è costituita in giudizio contestando i motivi di doglianza dei Controparte_1 ricorrenti, rimarcando la correttezza del percorso motivazionale dell'ordinanza opposta e diffusamente argomentando sulla fondatezza dei licenziamenti intimati ai ricorrenti.
Come pure fatto nella prima fase sommaria, la resistente ha contestato l'avversaria ricostruzione, deducendo che il rallentamento riscontrato nella lavorazione sulla linea 2 sarebbe stato esclusivamente dovuto al comportamento dei ricorrenti e che, inoltre, questi non avrebbero mai ricondotto il minor rendimento alla rivendicazione sindacale.
La resistente, del resto, sarebbe dotata di due discensori deputati al trasporto dei pezzi di carne da lavorare, azionati da appositi lavoratori (“facchini”) e non temporizzati;
i facchini, inoltre, distribuirebbero sempre gli stessi articoli su ogni baia e avrebbero la facoltà di saltare l'invio al singolo tavolo su richiesta del mondatore, in caso di ritardo nel completamento delle lavorazioni.
Su tali premesse, ha ribadito la fondatezza della contestazione disciplinare e dei successivi licenziamenti, rappresentando che, sulla base dei dati inviati dal responsabile del settore carni di per le linee 2, 3 e 4 nel periodo dall'1 agosto 2020 al 28 febbraio 2021, sarebbero emersi CP_2 scarsi livelli di produttività nelle baie a cui erano adibiti gli odierni ricorrenti: questi, in particolare, avrebbero lavorato mediamente – in tutti i giorni di servizio resi nel periodo – circa 1/3 delle casse di carne prodotte dagli altri dipendenti. Irrilevante sarebbe, dunque, la persistente corresponsione dei premi: quello di produttività, infatti, sarebbe un incentivo corrisposto per ogni ora lavorata, anche straordinaria, in misura diversa per anno e per mansione;
quello quadrimestrale, invece, sarebbe parametrato alla quantità media di carne lavorata da tutti gli operai con pari mansioni.
Sulla scorta di tali dati – tenuto conto che erano i lavoratori a potere chiedere ai facchini di rallentare l'invio della carne in caso di difficoltà e che nessun rallentamento né trattamento differenziato sarebbe stato attuato dalla convenuta – risulterebbe, quindi, integrato lo scarso
9 rendimento imputabile ai ricorrenti, con conseguente esclusione del carattere ritorsivo o discriminatorio dei licenziamenti.
I provvedimenti espulsivi, pertanto, sarebbero legittimi anche a prescindere dalla fondatezza delle ulteriori contestazioni disciplinari richiamate ai fini della recidiva, in merito alle quali, comunque, la resistente ha evidenziato che: a partire da ottobre 2019 i ricorrenti avrebbero omesso di timbrare il badge in occasione delle pause, benché le stesse fossero imposte e concordate con i lavoratori della diversa società che opera sulle baie collocate presso il nastro 1; il 18 ottobre 2019 il responsabile avrebbe convocato alcuni lavoratori per consegnare una comunicazione sullo S_ stato di agitazione e, a seguito del rifiuto oppostogli, ne avrebbe dato lettura a voce;
avrebbe Pt_2 ricevuto plurime sanzioni disciplinari, punite con la multa di una, poi due e, infine, tre ore di lavoro, oltre alla sospensione di un giorno per non essersi presentato al lavoro il 21.12.2019; Pt_3 Pt_4 ed non si sarebbero presentati al lavoro il 21.12.2019 e, anzi, in data 16.11.2019 gli ultimi Pt_5 due, insieme con avrebbero abbandonato il posto di lavoro alle ore 7.00, senza avvisare;
Pt_1 il 27.11.2019 i ricorrenti, unitamente ad altri lavoratori, si sarebbero posizionati davanti ai cancelli degli stabilimenti impedendo l'accesso e l'uscita ai dipendenti e agli automezzi e CP_2 consentendo il passaggio solo a quanti non trasportavano merci, fino all'intervento dei carabinieri e desistendo solo alle 12:30 (fatti puniti con la sospensione di 10 giorni dal servizio e della retribuzione, poi ridotta a 3 giorni a seguito di conciliazione); tali fatti si sarebbero ripetuti il
06.02.2020, con conseguente sospensione di 5 giorni, mentre a novembre 2020 sarebbe stata accertata un'ulteriore agitazione con blocco dei camion, effettuata il 23.10.2020, punita con la sospensione di 10 giorni;
tra aprile e la prima settimana di maggio 2020 i ricorrenti avrebbero abbandonato anzitempo il luogo di lavoro;
solo avrebbe giustificato la condotta – per la Pt_1 prima volta e senza preventiva comunicazione – con lo stato di agitazione sindacale aperta da settembre 2019, mentre gli altri lavoratori avrebbero sostenuto di essere stati allontanati dai responsabili della resistente senza motivo (fatti puniti con il biasimo scritto per e con la Pt_1 multa per tre e quattro ore per gli altri dipendenti); la reiterazione delle condotte nei mesi di maggio e giugno 2020 sarebbe stata punita con la multa di quattro ore di retribuzione e, per il solo , Pt_5 con la sospensione per un giorno;
, ed avrebbero tenuto analoghi comportamenti Pt_2 Pt_4 Pt_5 anche a luglio 2020, venendo sanzionati ora con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione (di
1 giorno per e 3 giorni per ) ora con la multa di 4 ore (Ismail); il 13.12.2019 Pt_2 Pt_4 Pt_5
e sarebbero stati sanzionati per una grave insubordinazione nei confronti del Pt_1 Pt_2 Pt_3 responsabile , per essersi rifiutati di lavorare sulle baie 3 e 4 in adesione alla protesta di S_
(fratello dell'odierno ricorrente), con abbandono della postazione anche dopo avere ottenuto di Pt_2 parlare con il responsabile (condotta punita con la multa di quattro ore, non essendo Per_2
10 stato comunicato che l'abbandono della posizione era motivata da protesta sindacale); l'1.10.2020
e sarebbero stati sospesi, rispettivamente, per 4 e 3 giorni, per essersi allontanati dalla Pt_5 Pt_3 baia e avere abbandonato la sala di lavorazione intorno alle 8 per prendere un caffè, bloccando l'attività della linea per 15 minuti, il 21, 25 e 26 settembre 2020.
La resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“nel merito: I) confermare l'ordinanza n. 1487 / 2024 resa dal Tribunale di Cremona, Giudice
Unico del Lavoro, Dott. ; in data 4.7.2024 ex art. 1, comma 48, L. n. Controparte_4
92/2012 nel procedimento inter partes n. 425/2021 e, conseguentemente, rigettare tutte le domande di cui al ricorso introduttivo del giudizio, per una o altra delle ragioni indicate in narrativa;
II) per la non creduta ipotesi di revoca dell'ordinanza ex adverso opposta:
- in via principale: respingere tutte le domande proposte dai ricorrenti nel ricorso ex art. 1, comma
48, L. n. 92/2012 e nel ricorso introduttivo della presente fase del giudizio;
- in via subordinata: accertare e dichiarare che i licenziamenti di cui è causa sono comunque validi, efficaci e legittimi, in quanto assistiti da giustificato motivo soggettivo ex art. 3, Legge n.
604/1966 e succ. mod. (notevole inadempimento agli obblighi contrattuali), con conseguente diritto dei ricorrenti a percepire l'indennità di mancato preavviso di licenziamento, nella misura prevista dal CCNL applicato al rapporto di lavoro inter partes;
- in via subordinata: per la denegata ipotesi di accoglimento di una o altra delle domande dei ricorrenti, determinare l'indennità risarcitoria dovuta agli stessi nella misura minima, e comunque tenendo conto dell'aliunde perceptum dai ricorrenti dopo la cessazione del rapporto di lavoro con nella misura che sarà provata in corso di causa o eventualmente anche secondo Controparte_1 equità, e/o di quanto gli stessi avrebbero potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro
e/o dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione;
in via istruttoria: non ammettere i mezzi di prova richiesti da parte ricorrente e ammettere, ove occorra, le prove più sopra indicate dalla società convenuta;
in ogni caso: condannare i ricorrenti
a rifondere alla convenuta spese e compensi professionali.”.
*************
Così ricostruiti i fatti che hanno portato al presente giudizio, occorre in primo luogo rilevare che il giudizio di opposizione non consiste in una impugnazione dell'ordinanza emessa all'esito della fase sommaria, ma in nuovo esame di merito a cognizione piena della materia del contendere, che è suscettibile di essere modificata in tutte le sue componenti (cfr. Cass. Civ., sez. lav., n.
3836/2016; Cass n. 19552/ 2016; Cass n. 27655/2017).
11 Tanto chiarito, si procede all'esame dei motivi di doglianza dei ricorrenti seguendo l'ordine di priorità logica degli stessi.
Sulla presunta tardività delle contestazioni disciplinari.
I ricorrenti hanno denunciato l'estrema tardività delle contestazioni disciplinari di scarso rendimento, sostenendo che: “il periodo oggetto di contestazione è quello immediatamente successivo alla scelta imprenditoriale di isolare su una baia la maggior parte degli iscritti al sindacato SI COBAS, oggetto di particolari “attenzioni” da parte della datrice di lavoro”, sicché
“il rallentamento era sì voluto, ma non dai lavoratori, bensì dalla stessa convenuta che – con la disposizione del di assembrare la maggior parte degli iscritti SI COBAS in una sola linea S_
– aveva deciso di liberarsi così di lavoratori ritenuti ormai scomodi”; “vige nel sistema organizzativo della convenuta un rigido controllo (quantomeno) mensile sull'operato di ogni singolo lavoratore” a cagione del “bonus quadrimestrale basato sull'analisi della carne lavorata da ogni singolo dipendente”, di talché è “certo che già da almeno il 1° di settembre del 2020 la convenuta fosse a conoscenza della ridotta produttività delle baie a cui erano assegnati i ricorrenti
e che, ciò nonostante, non abbia ritenuto di formulare alcun rimprovero e/o contestazione agli stessi”; “il lungo decorso del tempo – unito, soprattutto, al riconoscimento costante di una voce retributiva indicata in busta paga quale “premio di produzione” - avrebbe determinato in capo ai ricorrenti un legittimo affidamento sul fatto che la loro condotta non fosse passibile di sanzione disciplinare”.
Il primo rilievo mosso dai lavoratori riguarda il soggetto al quale attribuire il rallentamento della produzione, nel periodo e secondo le modalità puntualmente indicate nelle contestazioni disciplinari di scardo rendimento. Esso, pertanto, concernendo il fatto addebitato ai lavoratori – o, al più, la giustificatezza della scelta datoriale di assegnare i ricorrenti alle baie della linea 2 in data antecedente ai licenziamenti impugnati – piuttosto che i tempi osservati dalla resistente per contestare il fatto, verrà trattato nel prosieguo.
Quanto agli altri due rilievi – come pure fatto dal Giudice della prima fase e dalla resistente in questa fase – giova richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “il datore di lavoro ha il potere, ma non l'obbligo, di controllare in modo continuo i propri dipendenti, contestando loro immediatamente qualsiasi infrazione al fine di evitarne un possibile aggravamento, atteso che un simile obbligo, non previsto dalla legge né desumibile dai principi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., negherebbe in radice il carattere fiduciario del lavoro subordinato, sicché la tempestività della contestazione disciplinare va valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell'infrazione ove avesse controllato assiduamente l'operato del dipendente, ma con riguardo all'epoca in cui ne abbia acquisito piena
12 conoscenza” (vd, Cass., ord. n. 7467/2023 e Cass. sent. n. n. 10069/2016) – ossia la conoscenza della riferibilità dei fatti, nelle linee essenziali, al lavoratore.
Anche la complessità della struttura organizzativa dell'impresa può incidere sul requisito della tempestività della contestazione, poiché in realtà articolate la percezione e la valutazione delle irregolarità del lavoratore può essere concretamente ostacolata da diversi fattori organizzativi (ex multis, Cass. n. 12337/2016 e Cass. n. 281/2016).
Dunque, “Nel licenziamento per giusta causa, il principio dell'immediatezza della contestazione dell'addebito deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti sia molto laborioso e richieda uno spazio temporale maggiore, e non potendo, nel caso in cui il licenziamento sia motivato dall'abuso di uno strumento di lavoro, ritorcersi a danno del datore di lavoro
l'affidamento riposto nella correttezza del dipendente, o equipararsi alla conoscenza effettiva la mera possibilità di conoscenza dell'illecito, ovvero supporsi una tolleranza dell'azienda a prescindere dalla conoscenza che essa abbia degli abusi del dipendente. In ogni caso, la valutazione della tempestività della contestazione costituisce giudizio di merito, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, in riferimento al licenziamento di un dipendente di un'azienda telefonica determinato dall'uso scorretto del telefono cellulare di servizio, consistito nell'invio di decine di migliaia di "s.m.s.", aveva escluso l'intempestività della contestazione, intervenuta a pochi mesi di distanza dall'inizio delle necessarie verifiche, le quali avevano richiesto l'esame di complessi tabulati e prospetti, al fine di distinguere il traffico telefonico di servizio da quello illecito)” (vd.
Cass. sent. n. 5546/2010).
Tali principi – condivisi anche da questo Giudice – devono ritenersi ancora più validi nel contesto dello scarso rendimento per cui è causa, non essendo seriamente predicabile che al datore di lavoro, avente una struttura organizzativa evidentemente complessa – solo considerando il numero di dipendenti mediamente occupati alle sue dipendenze (indicato a pag. 2 del ricorso) nonché
l'organizzazione del lavoro distribuita su tre linee del sito di LL (di cui si è dato conto nella premessa in fatto) – possa essere addossato, a pena di tardività delle contestazioni disciplinari, il dovere di controllare pedissequamente e quotidianamente i livelli di produttività e i quantitativi di merce lavorati dai singoli dipendenti dislocati lungo tre linee di lavorazione.
Neppure può invocarsi un “legittimo affidamento” dei ricorrenti sulla mancanza di connotazione disciplinare dei fatti addebitati, sull'assunto che il primo dei fatti addebitati risalisse a sette mesi prima della contestazione e che i lavoratori vedessero in busta paga attribuirsi il cd. bonus quadrimestrale di produzione.
13 In primo luogo, la resistente ha provato, per tabulas, la tempestività delle contestazioni elevate nei confronti dei ricorrenti, avuto riguardo al momento dell'effettiva conoscenza, da parte del datore, dei dati del minor rendimento registrato, che – come riconosciuto da parte ricorrente a pag. 22 dell'atto introduttivo – deve essere accertato “solo prendendo in considerazione un congruo lasso di tempo”. Come pure osservato dal primo Giudice – dalla documentazione versata in atti emerge, infatti, che in data 15 marzo 2021 la resistente aveva inviato a una mail del Controparte_2 seguente tenore: “al fine di meglio valutare l'organizzazione del lavoro adottata dalla nostra
Società, Vi saremmo grati se poteste farci avere, non appena possibile, i dati relativi al numero di cassette lavorate nel periodo dal 01.08.2020 al 28.02.2021 nelle linee 2, 3 e 4 della sala di lavorazione delle carni assegnate alla nostra Società per effetto del contratto di appalto in essere”
(vd. doc. 76, fasc. CM).
Tale missiva era stata riscontrata dalla committente solo in data 24 marzo 2021 e quindi circa due settimane prima che la resistente consegnasse le lettere di contestazione disciplinare tra il 6 e l'8 aprile 2021 (vd. doc. 77 fasc. CM). Tempo questo senz'altro congruo, tenuto conto non solo della ristrettezza dei termini intercorsi, ma anche della necessità di operare le ulteriori verifiche interne per l'individuazione dei lavoratori addetti alle baie interessate – ossia per abbinare i dati trasmessi dalla committente sulla produttività giornaliera, espressa “in cassette di carne lavorate per singola baia”, con i dati del datore di lavoro sull'identità dei lavoratori adibiti, giorno per giorno, a ciascuna baia e sul numero di ore lavorate, nei singoli giorni individuati, da ogni lavoratore (cfr. dichiarazioni Testi sul punto dei testi , e . S_ Tes_2
In secondo luogo, la corresponsione del bonus quadrimestrale ai ricorrenti non si ritiene indicativa della conoscenza effettiva, in capo al datore di lavoro, delle condotte non esattamente adempienti dei lavoratori, poiché esso – come sostenuto in modo condivisibile da parte resistente e riconosciuto dai ricorrenti nella nota a pag. 21 dell'atto introduttivo – viene calcolato sulla base della quantità media di carne lavorata da tutti gli operatori con uguali mansioni addetti a una determinata linea
(nastro trasportatore).
I dati utilizzati dalla resistente per il calcolo del bonus in esame sono quelli relativi al numero totale di quintali di carne inviati dai facchini su ogni singolo nastro trasportatore nell'arco del mese (vd. doc. 54 fasc. ric.). Tale quantitativo viene poi suddiviso tra i vari dipendenti, secondo le mansioni affidate e secondo le ore di presenza in servizio determinate dalle timbrature (vd. ancora nota a pag.
21 del ricorso cit. e pagg. 93 e 94 della memoria di costituzione). Trattasi, quindi, di una determinazione presuntiva, effettuata come se tutti i dipendenti lavorassero mediamente allo stesso ritmo.
14 Acclarato che la resistente ha avuto contezza in data 24 marzo 2021 dei fatti di minor rendimento, nelle linee essenziali (ossia del numero di cassette di carne lavorate per singola baia, e non del quantitativo di carne complessivamente lavorato dalla linea, per ognuno dei giorni del periodo di interesse), e della riferibilità di tali fatti ai ricorrenti (nominativi dei lavoratori addetti alla singola baia e ore di presenza in servizio per ognuno dei giorni del periodo di interesse), non può sostenersi che la resistente abbia tollerato per sette mesi l'inesatto adempimento dei ricorrenti – per trascuratezza o dimenticanza ovvero per averli ritenuti disciplinarmente non significativi – se l'inesatto adempimento non era ancora noto al datore di lavoro.
In assenza di un comportamento ingiustificatamente e colpevolmente inerte in capo al datore di lavoro, nessun affidamento legittimo può dirsi maturato in capo ai lavoratori, che non possono essere quotidianamente controllati dal primo in ragione della complessità dell'organizzazione aziendale della resistente e in ragione dell'affidamento riposto dalla resistente nella correttezza dei dipendenti.
Queste considerazioni acquistano maggior valore nelle fattispecie, come quella in esame, in cui la positiva valutazione sulla rilevanza disciplinare del fatto si fonda non su un singolo comportamento del lavoratore, bensì su una successione di atti convergenti in un'unica condotta illecita, da soppesare globalmente anche al fine di eventualmente escluderne la mera occasionalità o accidentalità.
Infine, non può che rilevarsi – come fatto dal Giudice della fase Fornero – che non consta, per non essere stata anche solo puntualmente allegata, alcuna compromissione del diritto di difesa dei ricorrenti, i quali, sin dalla sede disciplinare, hanno compiutamente preso posizione su tutti i fatti contestati, con ciò dimostrando che il supposto rilevante intervallo di tempo trascorso (dal primo dei giorni del periodo in questione) non ha impedito loro di comprendere l'addebito e, conseguentemente, di espletare le più opportune difese.
Sulla presunta natura discriminatoria dei licenziamenti.
I ricorrenti hanno sostenuto di essere stati vittime di una discriminazione: i licenziamenti sono stati intimati dalla resistente a causa dell'adesione al “Sindacato Intercategoriale BA” e alla lotta sindacale intrapresa dal sindacato nonché a causa delle rivendicazioni retributive avanzate dal sindacato medesimo e sfociate in paralleli giudizi.
Parte ricorrente, nell'atto introduttivo di questo giudizio, ha affermato che, oltre alla sussistenza del fattore di rischio (“quello dei motivi sindacali”, vd. pag. 25 del ricorso), esistono nel caso di specie anche il trattamento meno favorevole, ossia l'avere “messo insieme” tutti i ricorrenti sulla linea 2 assegnandogli un quantitativo di carne da lavorare inferiore a quanto assegnato ad altri dipendenti, e
15 la correlazione significativa tra il fattore di rischio e il trattamento meno favorevole, evincibile dall'elemento presuntivo della assegnazione a una unica linea.
Tali doglianze sono state esaminate dal Giudice della prima fase che le ha respinte con ampia e puntuale motivazione che viene di seguito trascritta.
< produttività indicati dalla convenuta, hanno sostenuto che “le prestazioni … sono sempre rimaste inalterate, laddove non ostacolate dalla stessa datrice di lavoro”, affermando, pertanto, che la vera ragione dei licenziamenti risiederebbe nell'adesione alla lotta sindacale indetta da SI BA e nelle rivendicazioni salariali svolte in paralleli giudizi.
infatti, li avrebbe prima isolati – come tutti i lavoratori aderenti a SI BA – Parte_6 sulla linea 2 e, dopo averli colpiti con una serie di sanzioni disciplinari di natura antisindacale, li avrebbe rallentati affidando loro “prevalentemente alle cosce di vitello”, precostituendosi i presupposti dello scarso rendimento.
La nullità del licenziamento, inoltre, discenderebbe anche dal fatto che, ove accertata, la riduzione della produttività costituirebbe legittimo esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, nelle forme dello sciopero articolato o dello straordinario;
motivazione, quest'ultima, sviluppata nell'udienza di discussione.
Nel caso di specie, dunque, i ricorrenti hanno invocato tanto il profilo della discriminatorietà quanto quello della ritorsività, benché, invero, l'esame della domanda sembri più che altro circoscrivere la doglianza alla seconda ipotesi.
Da un lato, infatti, hanno sostenuto che vi sarebbe stata discriminazione nella scelta datoriale di adibire tutti gli iscritti SI BA alla linea 2 e di licenziarli in quanto scioperanti;
dall'altro, hanno affermato che il licenziamento sarebbe “ritorsivo anche con riferimento al fatto che i ricorrenti,
(assieme ad altri colleghi di lavoro) hanno avanzato anche delle rivendicazioni retributive a vario titolo (superiore inquadramento, ferie, permessi, tempi di vestizione, pause non retribuite, etc.), rivendicazioni che sono oggetto di separati ricorsi ex art. 414 c.p.c. (come meglio specificato nella parte in fatto del presente ricorso)”.
Ebbene, prima di esaminare le singole doglianze, appare doveroso precisare, in termini generali, che l'ipotesi del licenziamento ritorsivo e di quello discriminatorio – pur trattate unitariamente nell'atto introduttivo - rimangono tra loro distinte quanto a presupposti ed effetti processuali.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha da tempo chiarito che “Nel caso di controversia concernente la legittimità del licenziamento di un lavoratore sindacalmente attivo, per affermare il carattere ritorsivo e quindi la nullità del provvedimento espulsivo, in quanto fondato su un motivo illecito, occorre specificamente dimostrare, con onere a carico del lavoratore, che l'intento
16 discriminatorio e di rappresaglia per l'attività svolta abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso;
in particolare, ai fini dell'accertamento dell'intento ritorsivo del licenziamento, non è sufficiente la deduzione dell'appartenenza del lavoratore ad un sindacato, o la sua partecipazione attiva ad attività sindacali, ma è necessaria la prova della sussistenza di un rapporto di causalità tra tali circostanze e l'asserito intento di rappresaglia, dovendo, in mancanza, escludersi la finalità ritorsiva del licenziamento” (Cass. lav. n.
14816/2005; Cass. lav., ord. n. 6838/2023).
La differenza tra le due ipotesi si apprezza sotto il profilo degli effetti processuali, laddove
“L'allegazione del carattere ritorsivo del licenziamento impugnato comporta a carico del lavoratore l'onere di dimostrare l'illiceità del motivo unico e determinante del recesso, sempre che il datore di lavoro abbia almeno apparentemente fornito la prova dell'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 604 del 1966. La prova della unicità e determinatezza del motivo non rileva, invece, nel caso di licenziamento discriminatorio, che ben può accompagnarsi ad altro motivo legittimo ed essere comunque nullo” (cfr. Cass. lav., n.
28453/2018).
Dunque, il carattere ritorsivo del licenziamento – che tale è se l'intento di rappresaglia è l'unica ragione del recesso datoriale - resta escluso dalla prova del comportamento idoneo a configurare l'illecito disciplinare addotto come giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
di contro, nel licenziamento discriminatorio la nullità consegue alla riconducibilità del provvedimento – anche, ma necessariamente - al fattore discriminante e rende irrilevanti eventuali concomitanti ragioni giustificatrici.
[…]
Principiando dalla discriminazione, si rammenta che essa si sostanzia nel trattamento diversificato e deteriore rispetto a un soggetto terzo, in assenza di una valida ragione giustificatrice e per la presenza di un fattore discriminante; quest'ultimo, quindi, rende il licenziamento discriminatorio se riveste un'incidenza causale - almeno concorrente - nella determinazione datoriale del recesso.
Tali condizioni, tuttavia, non sono soddisfatte dal caso di specie.
Invero, dal momento che non tutti i lavoratori iscritti al SI BA e aderenti all'agitazione sono stati licenziati, deve ritenersi che il fattore discriminante condizionante il recesso datoriale risieda – nella prospettazione attorea - non già nell'affiliazione sindacale, bensì nell'adesione allo sciopero, che, nella fattispecie, sarebbe stato posto in essere attraverso lo scarso rendimento.
Sennonché, su tali premesse, appare di per sé decisiva la considerazione che i ricorrenti non avevano mai ricondotto il rallentamento della produzione – che, anzi, hanno sempre negato – a una
17 forma di protesta, né in costanza di rapporto né in sede di giustificazioni in seno al procedimento disciplinare. Non v'è dubbio, del resto, che tale imputazione non potesse essere desunta neppure dall'indicazione – generica e inadeguata - contenuta nella lettera del sindacato del 24 settembre
2019 (“verranno effettuati scioperi ed iniziative sindacali senza ulteriore preavviso nei tempi e nei modi che i lavoratori riterranno più opportuni”), inviata a circa un anno di distanza dai fatti contestati.
È, invece, significativo – e conferma quanto osservato – che la stessa difesa attorea abbia individuato le modalità di protesta in condotte diverse dal rallentamento, adducendo che i
“lavoratori iscritti al Si BA, tra i quali i ricorrenti, pertanto, quali strumenti di lotta sindacale – lo stato di agitazione era stato aperto con la citata lettera del 24.9.19 e al momento degli intimati licenziamenti non era stato disdettato - hanno riferito che non avrebbero più effettuato la timbratura per i periodi intermedi di pausa, chiedendo che venisse retribuito tale tempo di lavoro”
(pag. 8, ricorso).
In definitiva, poiché i licenziamenti impugnati hanno riguardato non tutti gli iscritti al SI BA, ma solo quelli responsabili del rallentamento, e tale condotta non risultava espressamente né implicitamente ricondotta alla lotta sindacale, non v'è dubbio che il comportamento contestato non potesse assumere alcuna connotazione discriminante e che, quindi, il licenziamento non possa essere considerato discriminatorio.
Ciò, peraltro, anche a prescindere dalla considerazione che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il rallentamento delle mansioni non costituisce neppure una legittima forma di sciopero articolato, ma rientra nel c.d. “sciopero di rendimento” che, per la sua idoneità ad arrecare un danno alla produttività aziendale, è escluso dalla tutela costituzionale dell'art. 40 Cost.
Del resto, se tutti i testi hanno confermato che gli iscritti al sindacato SI BA e aderenti all'agitazione erano stati assegnati alla linea 2 a partire dall'agosto 2020 (cfr. infra), è anche pacifico che solo alcuni di loro – cioè solo quelli ritenuti responsabili dello scarso rendimento e, quindi, neppure tutti coloro che avevano avanzato, anche in sede giurisdizionale, le rivendicazioni di natura retributiva – sono stati raggiunti dal provvedimento espulsivo per giusta causa (cfr., tra i testi escussi, la posizione di all'udienza del 16.2.2024). CP_5
A ben guardare, poi, già nella prospettiva attorea la discriminazione avrebbe caratterizzato, più che il licenziamento, il provvedimento di assegnazione dei ricorrenti alla linea 2, con conseguente loro isolamento;
anche sotto tale profilo, pertanto, non si ravvisano elementi di discriminazione, quanto, piuttosto, eventuali censure attinenti alla ritorsività (su cui, però, cfr. infra), per essere il recesso fondato, in tesi, sull'adesione alla protesta sindacale indetta dai SI BA e sull'intento di rappresaglia per le continue rivendicazioni – sia lavorative che giudiziarie – avanzate.
18 Ad ogni modo, preme osservare, per mera completezza, che le prove orali hanno confermato come l'iscrizione al SI BA e l'adesione alla lotta sindacale abbiano costituito un indubbio presupposto cronologico, ma non anche la ragione dell'assegnazione in blocco alla linea 2.
Quest'ultima, infatti, non è stata adottata in conseguenza dell'affiliazione e dell'apertura della lotta sindacale – iniziata quasi un anno prima, nell'ottobre 2019 – ma in conseguenza dell'abbandono anticipato delle baie e delle assenze improvvise dei lavoratori, a prescindere dalla loro ragione e per motivi tipicamente organizzativi.
In particolare, il teste , responsabile della convenuta, all'udienza del 24.5.2023 ha S_ dichiarato: “è vero che da metà o fine 2020, non ricorso esattamente il periodo, i ricorrenti della presente causa … sono stati assegnati tutti alla linea 2; questi lavoratori erano tutti iscritti al Si
BA; sono stati messi lì per metterli in gruppo;
solo i ricorrenti erano iscritti al sindacato;
sono stato io a scegliere di metterli tutti insieme per una questione di gestione del personale nel senso che, ad esempio, se avessero aderito ad uno sciopero sapevo già che quella parte di linea alla quale li avevo assegnati non avrebbe lavorato mentre per il resto il lavoro si sarebbe svolto regolarmente;
questo è stato il motivo principale;
sono stato io a decidere in questo modo in quanto le composizioni dei lavoratori addetti alle varie baie le decido io (…) i ricorrenti di entrambe le cause, a memoria, hanno sempre lavorato prevalentemente sulla linea 2”. Del pari, il teste Tes_4
- dipendente della convenuta dal 2015 al marzo 2022, con mansioni di preposto dal 2020 – ha parimenti affermato che “i ricorrenti della presente causa … (…) iscritti al SI BA, erano stati tutti assegnati alla medesima linea, che mi pare fosse la prima delle linee sulle quali noi lavoravamo;
la decisione è stata presa per una ragione organizzativa: siccome loro terminavano di lavorare prima dell'orario prestabilito, sapevamo che quando lasciavano il lavoro non dovevamo spostare altri lavoratori;
ad esempio, siccome su ciascuna baia lavoravano un disossatore e tre mondatori, nel caso in cui una di queste figure si fosse allontanata prima della fine del turno, avremmo dovuto sostituirla modificando la composizione delle altre baie” (cfr. verbale 8.11.2023).
Dunque, da quanto ricostruito dai due responsabili della convenuta, la scelta di adibire i ricorrenti a un'unica linea e a baie loro riservate era giustificata da una ragione oggettiva, per evitare di dovere ridistribuire il personale tra le postazioni – con annessa perdita di tempo e comprensibile disagio lavorativo – in caso di protesta o di uscita anticipata. Del resto, proprio l'abbandono anticipato del servizio ha trovato conferma nelle dichiarazioni del teste di parte ricorrente Parte_7
che – per quanto inattendibile nelle dichiarazioni favorevoli ai ricorrenti, per
[...] il fatto di essere apparso visibilmente a conoscenza della prospettazione attorea, al punto da anticipare le risposte a domande non ancora formulate dal Giudice – all'udienza del 21 maggio
2024 ha confermato che “Quando andavamo dai sindacati nel periodo considerato (agosto 2020-
19 febbraio 2021), andavamo alle 14.00. Il mio gruppo era andato prima di me, poi quando ho fatto la tessera, ho iniziato ad andare anche io. Io ero andato dai sindacati a marzo 2020, avevo fatto la tessera del sindacato;
dopo avere fatto la tessera, uscivo alle 14.00 per andare dai sindacati. Il resto dei lavoratori restava a lavorare, era solo il mio gruppo che staccava alle 14.00”.
Circostanza, questa, ulteriormente confermata dal teste , che Testimone_5 alla medesima udienza ha riferito: “Ricordo che i colleghi che avevano la tessera del sindacato staccavano alle 14.00; ricordo che a questi colleghi venivano assegnate 3 o 4 baie in fondo alla linea 2. (…) Noi finiamo di lavorare in base al lavoro, ma i ricorrenti, nel periodo considerato, uscivano sempre 14.00; preciso che questo avveniva solo dopo che hanno fatto la tessera.
Confermo che tutti i ricorrenti si comportavano così”.
Alla luce di quanto sopra, deve concludersi per la sussistenza di un'idonea ragione organizzativa, tale da rendere ragionevole e giustificata – e, quindi, non discriminatoria – anche la pacifica assegnazione alla linea 2 dei lavoratori iscritti alla sigla SI BA, onde evitare che l'abbandono anticipato del posto di lavoro “per andare dai sindacati” potesse creare rallentamenti e disagi nel completamento delle lavorazioni del giorno. Orario che, pacifico in giudizio, era variabile e veniva comunicato ogni mattina in base alla quantità di lavoro da effettuare, con ciò rendendo improprio anche il richiamo – operato solo in discussione – allo sciopero dello straordinario.
Per tali ragioni, non si ravvisano profili di discriminatorietà nella condotta di né, Parte_6 tanto meno, nell'adozione dei licenziamenti per cui è causa.>>.
Si tratta di motivazione giuridicamente ineccepibile e pienamente condivisibile, anche considerando quanto dedotto dai ricorrenti circa il fatto che la resistente avrebbe riservato loro un trattamento meno favorevole assegnandogli un quantitativo di carne da lavorare inferiore a quanto assegnato ad altri dipendenti. Tale fatto, invero, risulta indimostrato per le ragioni indicate – già dal Giudice della prima fase – in merito al soggetto al quale attribuire il rallentamento della produzione, e dunque all'esistenza del fatto contestato, di cui si dirà a breve.
In questa sede vale la pena rimarcare – come del resto fatto dal Giudice della fase sommaria – la scarsa credibilità di quest'assunto attoreo, poiché i ricorrenti, prima, negano l'esistenza di un loro minor rendimento e, contestualmente, affermano che esso è imputabile al “rallentamento forzato dell'attività” posto in essere dalla resistente (così nel ricorso ex art. 1, comma 48, L. 92/2012, depositato in data 10.11.2021, pagg. 24, 30 e ss.); poi riconducono il rallentamento della produzione
“a una forma di protesta”, che costituirebbe legittimo esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, nelle forme dello sciopero articolato o dello straordinario (così all'udienza di discussione del 4.7.2024 nel giudizio ex art. 1, commi 48 e ss., L. 92/2012, n. 425/2021); poi, ancora, sostengono (nuovamente) che la riduzione della produttività è conseguenza della condotta dolosa
20 della resistente e non della propria (così nell'atto introduttivo di questo giudizio, pagg. 24 e 25); e infine, riconoscono (nuovamente) che il rallentamento sarebbe riconducibile a una loro condotta, seppur “iniziale”, motivata dall'esigenza di “lavorare a ritmi più umani”, sulla quale si sarebbe innestata la condotta della resistente, che avrebbe contribuito al rallentamento causativo del minor rendimento dei ricorrenti (così all'udienza di discussione del 19.9.2025 di questo giudizio).
Non depone per il carattere discriminatorio della condotta della resistente pure il fatto che il
7.8.2024 ha formulato contestazioni analoghe a quelle oggetto di giudizio nei CP_1 confronti dei lavoratori già dipendenti di EOS S.p.A., assunti per il subentro nell'appalto ed iscritti anch'essi al “Sindacato Intercategoriale BA” (vd. doc. 53 fasc. ric.).
E invero, la conversazione telefonica del 21.6.2024 tra il dipendente della resistente e Persona_1 il responsabile (vd. pag. 16 del ricorso in opposizione e nota di deposito di parte Testimone_1 ricorrente nella pima fase del giudizio del 2.7.2024) si colloca a oltre tre anni di distanza dal licenziamento del 23 aprile 2021 e non riguarda la condotta tenuta dai ricorrenti licenziati e dalla datrice di lavoro nel periodo contestato.
Inoltre, le affermazioni rese dagli interlocutori di quella conversazione, considerato che, all'epoca in cui sono avvenute, erano ormai acclarate in sede giudiziale e note all'interno dell'azienda sia le diffide reciproche del “Sindacato Intercategoriale BA” e della resistente (ad adottare condotte conformi alla legge e a non tenere comportamenti asseritamente discriminatori, da un lato, e a non tenere comportamenti asseritamente lesivi dei diritti di terzi, dall'altro) sia i fatti oggetto di questo giudizio, rendono il contenuto delle conversazioni, da ambo i lati, scarsamente attendibili.
Si osserva infine che, nel corso di quella conversazione (per come ritrascritta da parte ricorrente), se
è vero che il lavoratore lamenta l'invio rallentato dei pezzi di carne, è altrettanto vero che il preposto si limita a replicare, senza essere smentito dal primo, che la carne non Testimone_1 poteva essere inviata in quanto gli altri lavoratori non avevano ancora finito di lavorare i pezzi che avevano già sul tavolo.
Sulla esistenza del fatto contestato.
I ricorrenti, nel ricorso in opposizione all'ordinanza del 19.7.2024, hanno pure lamentato l'insussistenza dello scarso rendimento, l'attribuibilità alla resistente “della ridotta produzione imputabile alla ridotta fornitura dei pezzi da lavorare”, la violazione “dei vincoli imposti dall'art. 4
SL” nonché il fatto che “il giudice della prima fase non ha dato alcun rilievo alle dichiarazioni resi dai testimoni (udienza 24 maggio 2023) e Testimone_6 Tes_7
(udienza 8 novembre 2023), entrambi ex dipendenti di altra società (EOS) operante presso
[...] lo stabilimento e mai iscritti al sindacato SI COBAS, che non potevano essere sospettati CP_2
21 per alcuna ragione di inattendibilità, sia appunto per la loro distanza dalle parti qui coinvolte, direttamente o indirettamente, sia per il tenore evidentemente genuino delle dichiarazioni”.
Anche queste doglianze – ivi compresa quella relativa al supposto omesso giudizio sull'attendibilità dei testimoni escussi – sono state esaminate dal Giudice della prima fase che le ha respinte con ampia e puntuale motivazione che viene di seguito trascritta.
<< Venendo, ora, alle deduzioni in punto di ritorsività dei licenziamenti, la difesa attorea sostiene che i provvedimenti espulsivi sarebbero stati motivati, in realtà, dalla volontà di liberarsi dei lavoratori che, oltre ad aderire all'associazione SI BA, avevano posto in essere condotte attive di matrice sindacale.
Sennonché, come si è già chiarito supra, la ha fondato il proprio recesso per Parte_6 giusta causa sull'accertamento di un calo di rendimento nella lavorazione delle carni, asseritamente imputabile alla deliberata decisione dei ricorrenti di rallentare la prestazione e di fornire una prestazione notevolmente inferiore a quella attesa e resa dai colleghi operanti sulle medesime linee.
Per quanto sopra osservato in termini generali, pertanto, l'accertamento della natura ritorsiva del licenziamento resta intrinsecamente legato alla verifica della giusta causa addotta, posto che solo l'insussistenza del fatto contestato renderebbe la ragione sindacale il motivo unico e determinante degli intimati licenziamenti.
Procedendo con ordine, risulta innanzitutto provato – pure a fronte di una contestazione generica dell'attendibilità dei dati forniti, semplicemente ritenuti “improbabili” dalla difesa attorea - che le baie alla quale erano addetti gli odierni ricorrenti, per tutto il periodo oggetto di causa (agosto 2020- febbraio 2021) e per tutti i giorni di servizio registrati, avevano oggettivamente reso una produttività sensibilmente inferiore alla media.
Invero, vi è idonea prova documentale che i dati riportati dalla resistente – e riprodotti nelle tabelle inserite nella comparsa e nelle singole lettere di contestazione disciplinare – erano stati ricavati dall'esame incrociato tra il report fornito dalla committente e le presenze e le Controparte_2 assegnazioni operate da (doc. 77 e 84, fascicolo convenuta e doc. integrativi Parte_6 versati con nota di deposito del 4 aprile 2022).
Tale circostanza, inoltre, ha trovato conferma nell'espletata istruttoria orale. Il teste , S_ infatti, ha confermato che i docc. 109-115 costituiscono “la composizione delle baie che mando a fine giornata alla società e in cui indico i presenti e gli assenti e le postazioni sulle quali hanno lavorato i dipendenti”; la teste all'udienza del 24 maggio 2023, ha ribadito che “sono stati Tes_2 chiesti questi tabulati per controllare la produzione (…) doc. 77: ho già visto questa lettera quando sono stati consegnati i tabulati in risposta alla richiesta fatta alla società committente (…) dai tabulati è emerso che c'erano delle baie che rendevano meno rispetto alle altre per cui la società
22 ha inteso verificare quali lavoratori fossero addetti a quelle baie;
tramite le e-mail che manda il responsabile abbiamo giornalmente l'indicazione del personale addetto a ciascuna baia e S_
Per_ con quei dati io e la mia collega abbiano predisposto un tabulato dal quale si evinceva la differenza di produzione;
è emerso che c'era una netta differenza tra i pezzi lavorati dai lavoratori ai quali sono state fatte le contestazioni e gli altri;
il periodo era dal 1.8.2020 al 28.2.2021 (…) ho Per_ predisposto io unitamente alla collega le tabelle allegate alle lettere di contestazione prendendo i dati dal tabulato arrivato dalla committente, dai cartellini presenze per le ore e dalle tabelle trasmesse da per individuare i lavoratori addetti alle diverse baie (…) siamo state S_ io e la mia collega ad estrarre i dati dal gestionale della società (…) confermo che si tratta della stampa delle timbrature estratta dal sistema gestionale della società da me e dalla mia collega Per_ Per_
. Circostanze, ancora, riscontrate in toto dalla teste che all'udienza dell'8 novembre 2023 ha affermato: “…ci siamo fatti dare i dati relativi alla produzione sulle diverse linee da e CP_2 abbiamo confrontato i dati ricevuti da con quelli relativi alle diverse baie che ci vengono CP_2 trasmessi dal sig. e dai quali si vede anche quali lavoratori sono addetti alle diverse baie S_
(…) confermo che ci ha fornito i dati indicati nel capitolo (…) la tabella allegata alle CP_2 lettere di contestazione disciplinare che mi viene rammostrata è stata predisposta da me e dalla mia collega prendendo i dati forniti dalla committente e quelli delle baie forniti dal Tes_2 responsabile oltre alle ore prese dalle timbrature dei cartellini (…) i dati sono stati S_ estrapolati dal sistema gestionale da me e dalla mia collega ”. Tutti i testi escussi, Parte_8 poi, hanno dato conto - pur con differenti motivazioni - del rallentamento sulla linea 2 (cfr. quanto si dirà infra), confermando, altresì, che le casse di carne erano collocate sul nastro trasportatore solo se piene e pronte per essere lavorate ed erano dotate di apposito codice a barre che consentiva l'individuazione della baia di pertinenza.
Dimostrato il dato oggettivo del calo di rendimento sulle baie alle quali erano stati assegnati in via esclusiva gli odierni ricorrenti nel periodo considerato, resta, ora, da valutare l'addebitabilità del rallentamento, avendo i ricorrenti sostenuto – solo con il presente giudizio – che lo stesso fosse stato disposto dal datore di lavoro, al fine di precostituirsi un'apparente giusta causa di licenziamento.
Al riguardo, occorre passare in rassegna le risultanze istruttorie.
Procedendo con ordine, il teste –- che ha lavorato per la Testimone_6 Testimone_6
EOS sulla linea 1 - all'udienza del 24.5.2023 ha affermato: “quando i ricorrenti hanno aderito al sindacato la linea è stata modificata nel senso che i ricorrenti lavoravano solo su quelle postazioni;
preciso che la struttura della linea è rimasta la stessa solo che i ricorrenti sono stati assegnati sempre alla medesima postazione;
non ricordo il periodo;
(…) ho visto questo rallentamento sulla
23 linea sulla quale lavoravano i ricorrenti, ho visto che loro finivano di lavorare la carne e poi rimanevano fermi in attesa che arrivasse altra carne da lavorare e ho visto anche qualche volta che, tornati dalla pausa, aspettavano che arrivasse la carne da lavorare ma non arrivava niente e rimanevano senza fare niente fino alla fine dell'orario di lavoro;
(…) sul resto della linea 2 gli operai lavoravano normalmente. (…) sulla linea tutti gli operatori fanno la stessa attività … ho sentito in alcune occasioni che chiamavano ad alta voce i facchini per fare caricare la merce … il riempimento delle casse di ciascuna baia dipende dal tipo di carne, con la carne di vitello viene riempita una sola cassa in circa tre-quattro minuti e poi si deve rimanere fermi in attesa che arrivi altra carne;
i ricorrenti da quando si sono iscritti al sindacato dovevano aspettare anche 15 minuti
o anche di più perché arrivasse altra carne da lavorare;
con il manzo invece si riempiono 3-4 casse in cinque sei minuti;
i ricorrenti sulla linea 2 lavoravano sia la carne di manzo sia la carne di vitello …”.
Il teste, dunque, ha confermato il rallentamento nella lavorazione, riferendo che i ricorrenti sarebbero rimasti spesso ad aspettare e che avrebbero talora chiamato i facchini ad alta voce;
ciò, peraltro, si sarebbe verificato anche al rientro dalle pause. Non ha, invece, confermato che fossero inviate loro solo cosce di . Pt_9
Il teste , anch'egli dipendente di EOS e adibito alla linea 1 fino a maggio 2021, Testimone_7 all'udienza del 8.11.2023 ha riferito: “ricordo i signori , ; Parte_10 Parte_3 Parte_5 ricordo anche , Persona_4 Persona_5 Persona_6
; è vero che le persone sopra indicate lavoravano solo sulla linea 2, non ricordo
[...] però da quando;
posso dire che mi capitava tutti i giorni di vedere i ragazzi addetti alla linea due fermi e che gli stessi più volte chiamavano il facchino o il responsabile per far caricare la carne;
lo posso dire in quanto lavoravo vicino;
non ricordo da quando ciò sia avvenuto;
su quello che accadeva sulle altre linee non posso rispondere in quanto erano lontane rispetto a dove lavoravo io;
(…) è vero che la coscia di vitello riempie una sola cassa e quella di manzo tre o quattro;
non so dire se la linea 2 da agosto 2020 fosse rifornita solo di cosce di vitello”.
Anche in tal caso, dunque, non vi è stata conferma della fornitura di sole cosce di vitello;
è stato riferito, invece, che i ricorrenti rimanevano fermi e talora chiedevano al facchino di caricare e inviare la carne.
Di segno diametralmente opposto è stata, tuttavia, la narrazione del teste , che, all'udienza S_ del 24.5.2023, ha ritenuto la circostanza “impossibile perché il facchino ha dei tempi di mandata per ogni pezzo di carne e deve rispettare questi tempi (…) non è vero che venivano lasciate delle baie vuote prima di quelle alle quali erano assegnati i ricorrenti di entrambe le cause sopra indicate”; ha, inoltre, affermato che i ricorrenti non avevano mai dovuto attendere l'arrivo della
24 carne dopo avere finito la lavorazione né gli avevano mai richiesto di lavorare con il ritmo consueto, spiegando, altresì, che “è normale che prima delle pause obbligatorie o della fine turno arrivi l'ultimo pezzo da lavorare circa 12 minuti prima, questo per dare il tempo di lavorare il pezzo, uscire in zona lavaggio, lavare il materiale in dotazione e andare in pausa;
ad ogni pausa il materiale utilizzato per la lavorazione viene lavato e sanificato”. Ha, quindi, negato che ai ricorrenti fossero inviate solo cosce di vitello, idonee a riempire un numero inferiore di casse, riferendo anche che “… gli articoli da lavorare entrano tutti in blocco, quindi se entrano le cosce di
tutte le baie di quella linea lavorano il vitello, se entra l'anteriore o il posteriore lavorano Pt_9 quello;
è vero che il numero di casse varia a seconda della tipologia di carne: la coscia di vitello riempie una cassa, la coscia di manzo ne riempie tre o quattro”.
Anche il teste – non più dipendente della convenuta al momento dell'escussione – ha Tes_4 confermato che “il facchino caricava i pezzi in base al numero di baie di ciascuna linea secondo le tempistiche prestabilite;
poteva capitare – su una qualunque delle linee – che si chiedesse per qualche motivo di saltare il giro (ad esempio se qualcuno della linea si doveva assentare momentaneamente), ma questo poteva capitare su una qualunque delle linee”; anch'egli, poi, ha negato di avere mai ricevuto sollecitazioni dai ricorrenti e che questi potessero rimanere in attesa di pezzi di carne, affermando, di contro, che “come ho già detto poteva solo capitare che mi chiedessero di saltare un giro (…) talvolta capitava che i ricorrenti andassero in pausa o terminassero il turno lasciando sul tavolo i pezzi di carne già caricati per la lavorazione, cosa che non può essere fatta per ragioni igieniche, tanto che io stesso o dovevamo Testimone_1 intervenire per terminare il lavoro o sistemare (dipendeva dalla fase della lavorazione); a volte inoltre lasciavano le casse riempite della carne lavorata aperte e dovevamo provvedere noi a chiuderle;
è vero che il numero di casse riempite da ciascuna baia dipende dal tipo di carne in quanto ad esempio le cosce di vitello riempiono una sola cassa mentre il manzo tre o quattro;
non mi risulta che le baie alle quali erano addetti i ricorrenti ricevessero solo cosce di vitello;
posso però dire che nell'ultimo periodo in cui io ho lavorato per la convenuta capitava di frequente che i ricorrenti chiedessero di saltare il giro di caricamento della carne e quindi poi la carne lavorata era di meno;
preciso anche che si cercava di mantenere una certa uniformità nella lavorazione per cui arrivavano articoli dello stesso tipo, ad esempio potevano arrivare 100 cosce di manzo che venivano distribuite sulle diverse baie e linee”.
Dunque, il teste ha confermato sia l'invio di tutti i tipi di carne, nella stessa qualità tra tutte le baie e tutte le linee, sia la circostanza che fossero gli odierni ricorrenti a chiedere di essere saltati, perché ancora impegnati nella lavorazione.
25 Quanto agli altri colleghi dei ricorrenti, all'udienza del 16.2.2024 ha dichiarato: Parte_11
“… Mi spostavano quando serviva, dipendeva dalle necessità, questo prima della denuncia a SI
BA. Dopo, infatti, ci hanno separati, a volte sulla linea 2 e altre sulla linea 3, tutto il gruppo dei denuncianti è stato spostato sull'ultima linea. Non ci lasciavano lavorare con gli altri, ci lasciavano sempre separati, in mezzo c'era una baia a separarci. Naturalmente, quando c'era tanto lavoro riempivano anche la baia in mezzo. Su entrambe le linee, il lavoro era lo stesso, c'era da pulire la carne e qualche volta c'era da fare qualche disossatura di collo e di spalle. (…) se si trattava di manzo, arrivavano 3 o 4 casse, se si trattava di solo una cassa. All'inizio c'erano Pt_9 cosce di , poi non mi ricordo. Anche ad agosto 2020, arrivavano tutti i pezzi da lavorare, non Pt_9 solo le cosce di vitello. La maggior parte delle volte facevano differenze, ci rallentavano il lavoro.
Non ricordo rallentamenti particolari da agosto 2020, però ricordo che mi portavano la carne sempre un po' in ritardo;
la carne arrivava al nostro gruppo sempre più piena di grasso, sempre a ridosso della pausa, così da farci lavorare di più. Il processo di trasporto e invio delle carni era automatizzato;
all'inizio arrivava tanto lavoro, poi - da quando abbiamo fatto la denuncia - ci facevano aspettare anche 10/15 minuti prima di fare arrivare la carne. Da agosto 2020, quando finiva il lavoro i ricorrenti chiedevano di mandare altro lavoro, ma non veniva mandata altra carne, anche se in quel periodo ho lavorato poco, ero anche in malattia e avevo preso il Covid;
non ricordo quanto sono mancato. Secondo me era un “dispetto” perché li avevamo denunciati.
Confermo che i ricorrenti chiedevano di lavorare allo stesso ritmo, ma non ricordo se S_ abbia risposto loro “non vi preoccupate, tanto vi pagano lo stesso”, io non ero presente. (…)
Confermo che da agosto 2020 ad aprile 2021 la ha iniziato a interrompere il Parte_6 caricamento dei pezzi di carne in linea 2 già diversi minuti prima delle pause o della fine del turno;
anche prima era un po' così, ma dopo il problema si è accentuato. Secondo me, però, ci mandavano tanto lavoro solo a fine turno, per farci una contestazione se non riuscivamo a finire. Questi rallentamenti, nel periodo, sono stati costanti. (…) A volte fermavano il nastro trasportatore e accumulavano le casse una sopra l'altra; quando noi tornavamo, trovavamo tutte le casse nella stessa baia e tanto materiale e non sapevamo di chi fosse il lavoro. A volte continuavano a mandare casse anche quando lavoravamo. Non so se le casse che passavano sulla fotocellula potevano essere anche vuote o contenere solo scarti, le casse con le ossa non erano coperte;
a volte ci mandavano anche il lavoro di altri, noi eravamo alla fine del nastro, così tutte le casse passavano da noi. Comunque, se c'era un problema con la cassa, il responsabile ce le portava indietro per rifare il lavoro, perché c'è un codice che – quando la cassa passa sotto la fotocellula – indica da dove proviene la cassa e, quindi, chi l'ha lavorata. In caso di problema su una baia impegnata, la cassa passava in automatico su un'altra linea”.
26 Il teste – iscritto a SI BA e con giudizio pendente per differenze retributive – ha quindi confermato l'invio di pezzi uguali su tutte le linee;
egli, invece, è parso contraddittorio – oltre che in gran parte inattendibile, essendo stato a lungo assente nel periodo (cfr. produzione del 16 maggio
2024, fascicolo convenuta) –nell'affermare, da un lato, che vi erano stati dei rallentamenti sulle baie dei ricorrenti e, dall'altro, che il facchino continuava a mandare casse di carne, che passavano avanti a loro e si accumulavano per i ritardi nella lavorazione, ovvero venivano spostati sulle altre linee quando i mondatori erano ancora impegnati;
egli ha spiegato, inoltre, che i ricorrenti si trovavano alla fine della linea e che tutte le casse passavano davanti a loro prima di raggiungere le altre baie in caso di impedimento.
Ancora, il teste , anch'egli con causa pendente per differenze retributive, all'udienza CP_5 del 16.2.2024 ha dichiarato: “Ho aderito agli scioperi SI BA. (…) Da agosto 2020, da dopo lo sciopero, i ricorrenti sono stati tutti spostati sulla linea 2, fino allo sciopero lavoravano su tutte le linee. Non ricordo se a un certo punto, da agosto 2020, ci sia stato un rallentamento del lavoro sulla linea 2. Il processo di invio delle carni non è automatizzato, c'è un responsabile che dice al facchino quando inviare i pezzi e, in base a quello, noi gestiamo il lavoro. Se abbiamo bisogno, possiamo chiedere ai facchini di rallentare, ma di solito non succede. Anzi, preciso che mio fratello, che lavora con me, mi ha riferito che si lamentavano che la carne veniva inviata più lentamente.
Anche io, quando ho lavorato sulla linea 2, mi sono accorto che c'erano rallentamenti. Mio fratello ha una causa in corso per licenziamento. Non so se i ricorrenti, da agosto Parte_12
2020, avessero iniziato a chiedere di lavorare sempre con lo stesso ritmo in quanto sarebbero stati rallentati. Non mi risulta che da agosto 2020 a febbraio 2021 abbia iniziato a Parte_6 interrompere il caricamento dei pezzi di carne in linea 2 già diversi minuti prima delle pause o della fine del turno. Anzi, la inviavano anche prima della pausa. Da agosto 2020, la linea 2 ha iniziato a ricevere principalmente cosce di vitello;
ricordo che mandavano anche altre cose, ma soprattutto quelle. Dico questo, perché l'ho notato quando ho lavorato in linea 2 e, poi, me lo ha riferito anche mio fratello. Per lavorare le cosce di vitello ci vogliono circa 3 minuti e 20 secondi, per lavorare le altre carni ci vuole più tempo. (…) Le casse che passavano sulla fotocellula non potevano essere anche vuote né contenere solo scarti. Comunque, se c'era una baia impegnata, la cassa destinata alla stessa veniva portata ad altra baia dal responsabile”.
Egli, dunque, ha dapprima negato i rallentamenti, ma poi li ha confermati spiegando che la circostanza gli sarebbe stata riferita dal fratello, parte del presente giudizio;
è stato, poi, l'unico teste a confermare l'invio prevalente di cosce di . Pt_9
A tali affermazioni si sono contrapposte quelle del teste che, all'udienza del 16 Tes_8 febbraio 2024, ha dichiarato: “Sono un disossatore, lavoro in linea 3, si trova vicino alla linea 2 e
27 riesco a vedere i lavoratori della linea 2, anche se non sto lì a controllarli. (…) Non ho aderito agli scioperi SI BA. Ho lavorato anche in linea 2, solo per necessità organizzative, sono sempre in linea 3. Ricordo che i ricorrenti lavoravano tutti in linea 2, anche se a volte lavoravano anche sulle altre linee per necessità. Da agosto 2020, da quello che ricordo, lavoravano tutti in linea 2. Anche ad agosto 2020, hanno mandato i pezzi di carne regolarmente anche in linea 2, c'era un timer per svolgere le lavorazioni. Noi lavoriamo sulla carne, quando siamo in difficoltà facciamo saltare il giro e chiediamo al responsabile di rallentare l'invio dei pezzi;
non abbiamo tutti la stessa velocità, può capitare che chi finisce prima rimanga fermo anche 5 minuti. Da agosto 2020 i ricorrenti hanno iniziato a rallentare le lavorazioni, non ho mai sentito che abbiano chiesto di mandare i pezzi più velocemente. Non ho sentito i ricorrenti chiede[re] ai responsabili di potere lavorare più velocemente né rispondere “non vi preoccupate tanto vi pagano lo stesso”. Ho visto, anzi, S_ che loro lavoravano più lentamente. Dico che erano loro a lavorare più lentamente perché finché il disossatore non finisce non vengono inviati altri pezzi;
io ero sempre in linea 3, però lo deduco perché non ho mai visto pezzi accumulati sul tavolo. So che lavoravano lentamente, ma non saprei dire quanti pezzi lavoravano rispetto a me. Non è vero che, da un certo punto in poi, a loro sono arrivate solo cosce di , vengono sempre mandati tutti i pezzi. Per lavorare una coscia di Pt_9 vitello servono circa 3 minuti, per il manzo servono circa 5 minuti;
poi, se uno finisce prima, sta anche fermo qualche minuto;
io, se devo andare in bagno o sono in difficoltà, chiamo il responsabile e chiedo di rallentare;
anche il taglio dei pezzi è diverso e richiede impegni diversi.
Questo su tutte le linee, chiunque può chiedere di rallentare e il lavoro viene organizzato in modo tale da fare arrivare la carne al disossatore con i tempi giusti. Non può capitare che il facchino decida – o gli venga ordinato – di mandare la carne in tempi diversi da quelli previsti dal timer;
può capitare che anticipi o ritardi di qualche secondo, ma è normale. Non mi risulta che da agosto
2020 abbia iniziato a non mandare più carne da lavorare in linea 2 già diversi minuti Parte_6 prima delle pause o della fine del turno;
per quanto mi riguarda, mi sembra che si sia sempre lavorato sempre come oggi”.
Il teste – estraneo alla dinamica del contrasto tra SI BA e – ha, quindi, Parte_6 affermato chiaramente che erano i ricorrenti a lavorare più lentamente, precisando che il facchino non avrebbe potuto decidere autonomamente, o senza apposita richiesta dei lavoratori, di inviare i pezzi di carne con tempistiche diverse da quelle indicate dal timer oppure ad altre baie.
Proseguendo nell'esame, il teste di parte ricorrente , che ha Parte_7 lavorato alle dipendenze della convenuta fino al 1 febbraio 2024 e ha dichiarato di non avere aderito all'agitazione sindacale, all'udienza del 21 maggio 2024 ha riferito :“Da dicembre a marzo 2019 ho lavorato solo in linea 2, poi ho fatto la tessera dei sindacati SI BA e mi hanno spostato sulla
28 linea 4, mi hanno messo insieme agli altri ricorrenti che hanno fatto causa per il licenziamento;
quando c'era qualcuno che non stava bene mi mandavano a sostituire quelli della linea 2, che erano messi da parte. La carne veniva mandata con un nastro automatizzato, ma veniva mandata tardi. [Il giudice evidenzia al testimone che le dichiarazioni rese anticipano le domande – non ancora poste – sui fatti di causa. Il teste replica:] dichiaro questo perché mi è stato chiesto come arrivava la carne. (…) Io non potevo chiedere di rallentare il ritmo della carne se ero indietro con la lavorazione;
se era tempo di pausa, lasciavo tutto e andavo in pausa e poi, al rientro, finivo la preparazione. (…) Io ero in Egitto e sono rientrato a lavoro a settembre o ottobre 2020 dopo la quarantena, ho fatto un periodo con i ricorrenti e ricordo che quando chiedevano di potere lavorare di più “ ” diceva di non preoccuparsi che lo stipendio sarebbe rimasto uguale. S_
(…) Anche tra agosto 2020 e aprile 2021 la carne, prima delle pause, arrivava con le stesse tempistiche. Se non facevo in tempo a finire per la pausa, finivo al rientro”.
Egli, offrendo autonomamente e da subito una narrazione riproduttiva del contenuto del ricorso, e anticipando le domande del Giudice, ha riferito che la carne arrivava in ritardo e ha confermato la frase asseritamente pronunciata dal responsabile;
ha, invece, escluso rallentamenti in S_ prossimità delle pause.
Da ultimo, il teste , all'udienza del 21 maggio 2024, ha riferito: Testimone_5
“a settembre 2020 e fino a febbraio 2021 lavoravo in linea 2 o 3. Il lavoro, in quel periodo, era normale, nel senso che la carne arrivava con la stessa velocità; c'è un tempo da seguire, il facchino ha il timer e manda giù la carne;
se io sono indietro nella lavorazione, posso chiedere al facchino di rallentare e lui non ferma l'invio della carne, ma mi salta. La carne veniva divisa su tutti e chi chiedeva di saltare la lavorazione veniva saltato. Io lavoravo in linea 2 e linea 3, queste hanno sempre funzionato bene. (…) Ricordo che i colleghi che avevano la tessera del sindacato staccavano alle 14.00; ricordo che a questi colleghi venivano assegnate 3 o 4 baie in fondo alla linea 2. A loro la carne arrivava più piano, ma non perché veniva mandata più piano, ma perché lavoravano più lentamente. Lavoravano tutti gli stessi pezzi di carne che lavoravamo noi, c'era chi sgrassava e chi disossava. Non gli venivano assegnate solo cosce di vitello, ribadisco che tutti lavoravamo gli stessi pezzi di carne. La carne arrivava regolarmente fino alla pausa;
se avevano finito prima della pausa potevano uscire, altrimenti dovevano lasciarla sul tavolo e finire al rientro dalla pausa. Mandavano tutto a tutti, loro chiedevano di non mandare la carne;
quando avevano in mano un pezzo da pulire, chiedevano di non mandare altra roba. Non so se , alla richiesta S_ di lavorare più velocemente, abbia risposto a loro “non preoccupatevi tanto vi pagano lo stesso”.
Noi finiamo di lavorare in base al lavoro, ma i ricorrenti, nel periodo considerato, uscivano sempre
14.00; preciso che questo avveniva solo dopo che hanno fatto la tessera. Confermo che tutti i
29 ricorrenti si comportavano così. Io mi trovavo nella stessa linea loro, tutta la roba passava sul nastro davanti a noi. Io ero più o meno a metà e la baia è lunga circa 3 metri, chi disossa si mette perpendicolarmente a chi pulisce la carne”.
Il teste, assegnato alla stessa linea dei ricorrenti e vicino alle loro postazioni, ha confermato che questi avevano sempre ricevuto gli stessi pezzi di carne degli altri dipendenti, lavorando più lentamente e chiedendo spesso di non mandare la carne o di essere saltati dal facchino.
Ebbene, esaminando le deposizioni testimoniali, contenenti versioni tra loro evidentemente contrastanti, è possibile concludere quanto segue.
In primo luogo, è stato unanimemente escluso che nel periodo considerato Parte_6 operasse una distinzione nell'invio dei tagli di carne alle baie. Infatti, se i testi e Tes_4 S_ hanno spiegato che la merce da disossare e mondare arrivava “in blocco” e, dunque, veniva distribuita in maniera omogenea tra tutti i lavoratori, anche i testi e hanno Tes_8 Pt_11 Tes_5 espressamente confermato la circostanza, che non è stata negata dagli ulteriori lavoratori;
l'unico ad avere sostenuto l'invio prevalente di cosce di è stato il teste , che, tuttavia, Pt_9 CP_5 non può essere considerato attendibile, sia perché la dichiarazione è rimasta isolata sia perché egli risulta direttamente coinvolto nella vicenda, per essere fratello di - che ha Parte_12 impugnato un licenziamento analogo in un giudizio parallelo pendente avanti al Tribunale – ed essere iscritto al sindacato SI BA, con il quale ha proposto causa per differenze retributive.
In secondo luogo, per quanto specificamente attiene all'organizzazione del lavoro, tutti i testi hanno confermato che il facchino inviava i pezzi di carne secondo le tempistiche indicate dal timer e, quindi, non poteva decidere autonomamente di omettere o rallentare l'invio, ma poteva saltare la singola baia su richiesta dei lavoratori, in caso di ritardo nel completamento della lavorazione;
altrettanto pacifico è, poi, che sulla fotocellula venissero caricate solo casse contenenti carne da disossare e mondare, non avendo trovato riscontro il dedotto transito di casse vuote o contenenti scarti.
È stato confermato, altresì, che il nastro trasportatore passava necessariamente davanti alle postazioni dei ricorrenti, che si trovavano sulle baie poste in fondo alla linea 2, all'inizio del percorso (cfr. in particolare il teste di parte ricorrente . Pt_11
Ebbene, tali circostanze assumono un peso significativo nella valutazione delle prove orali, perché appaiono compatibili con le sole dichiarazioni secondo cui erano gli odierni ricorrenti a lavorare lentamente la carne e, non, come affermato in ricorso, a ritardarne l'invio o Parte_6 assegnare loro le lavorazioni più ostiche.
30 Del resto, benché vi sia un'equa ripartizione numerica tra i testi che hanno riferito indicazioni contrastanti sul punto, sussistono evidenti ragioni di inattendibilità di quanti hanno sostenuto che era la datrice a inviare la merce più lentamente.
Queste affliggono, innanzitutto, le dichiarazioni dei testi e . Pt_11 Pt_7 CP_5
Quanto al primo, non può trascurarsi che egli è iscritto al sindacato SI BA, con l'assistenza del quale ha promosso azione contro la convenuta per spettanze retributive, chiamando a testimoniare alcuni colleghi;
egli, inoltre, è stato in malattia per gran parte del periodo considerato e, in ogni caso, ha reso una narrazione complessivamente contraddittoria, parlando ora di rallentamenti – sia per l'invio tardivo che per la maggiore difficoltà delle lavorazioni – ora di accumuli di casse da pulire.
Il secondo – che ha dichiarato di non avere partecipato all'agitazione, pur essendo iscritto a SI
BA e avendo assistito agli incontri con i sindacati – è apparso palesemente non genuino, dal momento che, prima ancora che venisse posta qualunque domanda e subito dopo l'identificazione, ha iniziato a riferire spontaneamente circostanze rilevanti ai fini di causa, riproponendo la prospettazione offerta dal ricorso.
Il terzo, ancora una volta iscritto al sindacato SI BA, non solo ha un giudizio in corso nei confronti della convenuta per spettanze retributive, ma è anche fratello di che Parte_12 ha impugnato analogo licenziamento in altro giudizio avanti a questo Tribunale. Tali elementi, uniti alla considerazione che – come sopra osservato – le dichiarazioni sono risultate spesso contraddittorie tanto sotto un profilo di coerenza interna quanto nel riscontro con gli altri fattori esterni, depongono per un chiaro giudizio negativo di attendibilità del dichiarato.
Del pari, neppure i testi ed – dipendenti della IOS e addetti ad altra linea, per i quali Tes_6 Tes_7
è ignota l'adesione a SI BA – possono essere considerati pienamente attendibili: in primo luogo, infatti, essi hanno confermato di avere sentito i ricorrenti richiedere il caricamento della merce “in alcune occasioni” non meglio precisate, di talché non v'è elemento certo per ritenere che per tutto il periodo considerato la datrice di lavoro abbia ritardato l'invio della carne, determinando i minori livelli di produttività riscontrati;
in secondo luogo, non solo hanno confermato di avere visto i lavoratori fermi e in attesa della merce, ma hanno anche dichiarato che, in prossimità della pausa, il caricamento avveniva con ritmi diversi rispetto al solito, offrendo un elemento che è stato, invece, negato dai testi impiegati anche sulla linea 2, tra cui e . Pt_7 CP_5
Del resto, la ricostruzione offerta da tutti i testi sopra esaminati è stata apertamente e motivatamente contraddetta dalle altre deposizioni orali, in larga parte disinteressate e, comunque, tutte lineari e coerenti sia sul piano interno che esterno.
31 Così, tanto il teste – responsabile della convenuta – quanto il teste – ex collega S_ Tes_4 del primo, ma non più dipendente di già al momento dell'escussione – hanno Parte_6 riferito che, contrariamente a quanto sopra riportato, erano i ricorrenti a chiedere spesso ai facchini di essere saltati e, anzi, che gli stessi lavoratori lasciavano spesso la mondatura incompleta prima delle pause, costringendo i responsabili ad attivarsi per garantire il rispetto delle norme igieniche.
Di pari tenore sono state, poi, le dichiarazioni dei testi e entrambi apparsi più Tes_8 Tes_5 genuini, entrambi non iscritti al sindacato SI BA ed entrambi estranei al più ampio conflitto dedotto in causa;
del resto, la maggiore attendibilità del narrato discende anche dalla circostanza che entrambi avevano lavorato in postazioni vicine agli odierni ricorrenti e, dunque, avevano potuto verificare direttamente lo stato della lavorazione, con miglior contezza dei testi e Tes_7 Tes_6 addetti alla linea 1.
Si deve rammentare, ancora, che anche il teste pur nella confusione della narrazione, ha Pt_11 confermato che talora si verificava l'accumulo di carne non lavorata in prossimità delle baie a cui erano applicati i ricorrenti, circostanza evidentemente incompatibile con il presunto invio tardivo della carne sulle baie interessate e con le richieste insistenti di potere lavorare con il medesimo ritmo.
A ulteriore conforto delle valutazioni espresse, poi, deve considerarsi che l'imputabilità del rallentamento alla condotta datoriale non figura nemmeno tra le giustificazioni rese in sede disciplinare (docc. 78-82, fascicolo CM Service).
Infatti, a fronte di una condizione talmente evidente da essere percepita – in tesi - anche dai lavoratori addetti ad altre linee, appare sintomatica la circostanza che i ricorrenti, dopo essere stati raggiunti dall'addebito di scarso rendimento, non avessero immediatamente replicato che il rallentamento era dovuto alla condotta di né avessero riferito di avere chiesto Parte_6 con insistenza - per circa sette mesi – di lavorare con il ritmo consueto, limitandosi a opporre la tardività della contestazione e l'assenza di precedenti richiami per la quantità del lavoro svolto, nonché a evidenziare, in diritto, la mancanza di “indici di produttività oraria o giornaliera” da assumere a valido parametro (cfr. docc. 78-82, fascicolo resistente).
Del resto, non è irrilevante considerare che, con comunicato del 20 maggio 2024, lo stesso sindacato SI BA abbia affermato che “nel 2021 sono stati licenziati per “scarso rendimento” in quanto, lavorando a ritmi umani, e non con la velocità imposta dal nastro trasportatore, secondo
l'azienda non avevano realizzato le quantità prodotte pretese dall'azienda” (doc. 120 fascicolo resistente, prodotto in data 20.6.2024): ancora una volta, dunque, nessun cenno si rinviene alla pretesa riduzione del lavoro da parte del datore.
32 La difesa, pertanto, appare essere un tentativo di giustificazione ex post – in sede di impugnativa processuale - della condotta contestata dalla datrice, più che un reale motivo di illegittimità del licenziamento.
Del resto – ma lo si dice come evidente argomentazione di contorno all'autonomo giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni dei testi di parte ricorrente - non appare neppure verosimile che un imprenditore scelga di diminuire volontariamente il ritmo della produzione per circa sette mesi, con il rischio di compromettere l'affidamento dell'appalto in essere e i rapporti con la committente, al solo fine di precostituirsi una giusta causa di licenziamento, peraltro nella forma più ostica dello scarso rendimento e pure a fronte delle numerose contestazioni disciplinari elevate nei confronti dei medesimi soggetti nell'ultimo anno;
né appare probabile che, nel fare ciò, egli continui finanche a corrispondere, per l'intero periodo, sempre la medesima retribuzione, comprensiva degli incentivi alla produttività, pur essendo consapevole del minor rendimento.
Per tutto quanto esposto, in definitiva, può ritenersi adeguatamente provato lo scarso rendimento per fatto e colpa esclusivi dei ricorrenti.>>.
Si tratta di motivazione giuridicamente ineccepibile e pienamente condivisibile.
In replica alle critiche mosse dai ricorrenti all'ordinanza si osserva quanto segue.
Con riguardo alla ipotizzata natura non veritiera dei dati di produttività, la resistente ha provato
(come dapprima evidenziato) la provenienza di questi dati, forniti da con una lettera CP_2 consegnata, in data 24 marzo 2021, dall'allora responsabile settore carni della committente, Mantica
Cesare Matteo, al responsabile della resistente (la lettera e i dati allegati sono stati Per_2 prodotti dalla resistente sub doc. 77).
Non può sostenersi, dunque – come suggerito da parte ricorrente – che tali dati siano stati
“modificati a posteriori” dalla resistente (vd. pag. 17 del ricorso), atteso che l'invio dei dati in formato “Excel”, ad opera della committente, è avvenuto a mezzo e-mail solo in data 15.4.2021, e quindi in data successiva alle contestazioni disciplinari, dopo la richiesta del legale rappresentante della resistente del 15.3.2021 (vd. doc. 84 fasc. CM).
Né è dato comprendere per quale ragione i ricorrenti dubitino della attendibilità dei dati consegnati in data 24.3.2021 da alla resistente perché differenti da quelli forniti (mensilmente) dalla CP_2 committente (vd. doc. 54 fasc. ric.) per far conoscere alle società appaltanti (tra cui la resistente) la quantità di carne lavorata e poi procedere alla relativa fatturazione. Trattasi di dati diversi, raccolti secondo parametri diversi.
Né, tra l'altro, la parte ricorrente ha allegato l'esistenza di seri, precisi e concordanti elementi circostanziali tali da far ritenere che la resistente abbia alterato i dati a essa forniti da CP_2 risolvendosi le lagnanze della parte sul punto in una mera dichiarazione di sospetto.
33 Parimenti generiche, oltre che estranee ai fatti di questo giudizio, sono le deduzioni svolte in relazione alla circostanza che “ non può dirsi soggetto terzo rispetto al complessivo CP_2 rapporto di appalto” a motivo delle affermazioni rese, nel corso di un colloquio telefonico del
18.4.2024, dal dirigente di all'amministratore di EOS S.p.A. Controparte_6
(vd. pagg. da 12 a 17 del ricorso in opposizione). Persona_7
In primo luogo, non può che concordarsi con la parte resistente laddove afferma che le conversazioni richiamate dai ricorrenti si collocano a oltre tre anni di distanza dal licenziamento del
23 aprile 2021 e non riguardano la condotta tenuta dai lavoratori licenziati e dalla datrice di lavoro nel periodo contestato.
Inoltre, le frasi attribuite al dirigente di (“questo incontro con e con Controparte_6 Persona_8
l'organizzazione Si BA non s'ha da fare”; “noi non dobbiamo incontrare i Si BA… noi dobbiamo fare la trattativa solo con la triplice”; “a scrivere, scrivere, scrivere scrivendo poi ogni tanto anziché scrivere alla persona giusta si mettono in copia i BA”; “è stato un grande fraintendimento rispondere ai BA”; “bisogna stare lontano dai BA”) non appaiono univocamente indicative di una volontà di ostracizzare il “Sindacato Intercategoriale BA”. Esse, infatti, possono trovare spiegazione in quanto allegato da (a pagg. 75 e 76 della CP_1 memoria di costituzione) e non contestato dai ricorrenti, e cioè che aveva sottoscritto il CP_2
Protocollo del 12.12.2023 volto a disciplinare le ipotesi di cambio di appalto con le OO.SS. Filcams
Cgil, Fisascat Cisl e UilTucs, con la conseguenza che il dirigente poteva ragionevolmente CP_2 ritenere che tali organizzazioni fossero le naturali interlocutrici in ordine alle condizioni del subentro nell'appalto di a EOS S.p.A.. CP_1
In secondo luogo, si ritiene assorbente la considerazione che la committente non ha trasmesso alla resistente i dati della produttività dei dipendenti iscritti al SI BA Bragonzi, , ed Pt_2 Pt_3 Pt_4
, e neanche avrebbe potuto farlo poiché l'“abbinamento” tra dati sulla produttività di tutte le Pt_5 baie delle linee riconducibili alla resistente e i nominativi dei dipendenti in forza presso le singole baie, in ognuno dei giorni del periodo di interesse, veniva effettuato dalla resistente (vd. Per_ dichiarazioni dei testimoni , e cit.). S_ Tes_2
Con la conseguenza che non risulta provata la prospettata volontà della committente di “allontanare dipendenti associati a tale sindacato” (vd. pag. 17 del ricorso in opposizione) per la semplice considerazione che non era a conoscenza dell'identità dei soggetti adibiti alle baie della CP_2 linea 2 interessate dal minor rendimento.
Per la medesima considerazione si ritiene infondata la lamentata violazione delle disposizioni normative di cui all'art. 4 L 300/1970.
34 Non si apprezza l'esistenza di alcun controllo sulla prestazione lavorativa resa dai ricorrenti da parte della resistente – mediante le “fotocellule che consentono di rilevare il numero totale delle casse di carne lavorate giornalmente” (vd. pag. 23 del ricorso in opposizione) – in quanto, giova ribadirlo, i dati sul numero di cassette lavorate dalle varie baie delle linee riconducibili alla resistente erano nella esclusiva disponibilità di Solo i dati relativi all'identità dei dipendenti in forza CP_2 presso le singole baie erano nella disponibilità della resistente.
Sicché, come già argomentato per la committente, non risulta provato l'ipotizzato controllo della prestazione ad opera della resistente per la semplice considerazione che il datore di lavoro non era a conoscenza dei dati sul numero di cassette lavorate giornalmente dalle baie delle linee di interesse –
e, a fortiori, dei dati sul numero di cassette lavorate giornalmente dai singoli lavoratori addetti alle predette baie.
Sono infine prive di pregio le doglianze attoree secondo le quali “il giudice della prima fase non ha dato alcun rilievo alle dichiarazioni resi dai testimoni Testimone_6 Testimone_6
(udienza 24 maggio 2023) e (udienza 8 novembre 2023), entrambi ex dipendenti Testimone_7 di altra società (EOS) operante presso lo stabilimento e mai iscritti al sindacato SI CP_2
COBAS, che non potevano essere sospettati per alcuna ragione di inattendibilità, sia appunto per la loro distanza dalle parti qui coinvolte, direttamente o indirettamente, sia per il tenore evidentemente genuino delle dichiarazioni”.
I testimoni – come osservato dalla resistente – non hanno affatto dichiarato che i ricorrenti erano stati assegnati alle baie “in ragione dell'attività sindacale svolta” (vd. pag. 19 dell'atto introduttivo di questo giudizio), essendosi limitati, in sostanza, a genericamente confermare il rallentamento della produzione.
Tuttavia, le dichiarazioni dei testimoni non sono assolutamente idonee a provare l'assunto attoreo secondo cui il rallentamento dell'attività di mondatura e disossatura sarebbe riconducibile a
“iniziativa” della resistente (vd. pagg. 19 e 20 dell'atto introduttivo di questo giudizio).
Infatti, il testimone ha riferito di avere solo Testimone_9 occasionalmente “sentito” che i dipendenti addetti alla linea 2 “chiamavano ad alta voce i facchini per fare caricare la merce”.
Il testimone non ha saputo collocare temporalmente sia l'adibizione dei ricorrenti Testimone_7 alla linea 2 sia le “chiamate” dei ricorrenti ai facchini, di talché, in assenza di qualsiasi riferimento circa la consistenza del periodo in cui “capitava” al teste “tutti i giorni di vedere i ragazzi addetti alla linea due fermi e che gli stessi più volte chiamavano il facchino o il responsabile per far caricare la carne”, la circostanza appare di poco momento a fronte della lunghezza del periodo oggetto di contestazione, di ben sette mesi. Peraltro, sussistono non pochi dubbi di attendibilità
35 oggettiva del testimone, il quale, per un verso, afferma con certezza di avere visto i fatti riferiti
“tutti i giorni”, per altro verso, non è in grado di dare neppure un riferimento quantitativo, oltre che di circostanziare temporalmente, i fatti in questione.
A quanto detto si aggiunga che il Giudice della fase sommaria ha ampiamente esplicato sia le ragioni per cui ha ritenuto maggiormente attendibili le dichiarazioni dei testimoni , S_
e sia le ragioni per cui ha ritenuto le dichiarazioni dei testimoni Tes_4 Tes_8 Tes_5 Tes_6 [...]
e oggettivamente inattendibili, poiché non Testimone_9 Testimone_7 assistite da intrinseca coerenza né convergenti con le dichiarazioni rese, non solo dai testi , S_
e ma anche dai testi e (vd. pagg. 29 e 30 dell'ordinanza Tes_4 Tes_8 Tes_5 Pt_7 CP_5 del 19.7.2024).
Inoltre, con specifico riguardo alla eccezione di inattendibilità del testimone , sull'assunto S_ che nel corso della “udienza preliminare del 19.5.2025 del procedimento per il reato di falsa testimonianza contro il sig. ”, questi “ha dichiarato spontaneamente che le Parte_13 dichiarazioni rese, in sede di escussione testimoniale, nel giudizio di licenziamento di altro dipendente erano state, in sostanza, “imbeccate” dal responsabile (vd. verbale Testimone_1 di udienza del 20.5.2025), deve rilevarsi che i fatti riferiti da sono estranei a questo giudizio Pt_13 né in alcun modo sovrapponibili a quelli in esame (sia sotto il profilo della condotta contestata che sotto il profilo delle circostanze di tempo e modo della condotta).
Va, altresì, sottolineato che le dichiarazioni del testimone – come esaustivamente illustrato S_ dal primo Giudice – sono state riscontrate dalle testimonianze di e della Tes_4 Tes_8 Tes_5 cui attendibilità né il primo Giudice né questo Giudice ha motivo di dubitare per le ragioni sopraesposte.
Sulla esistenza di una giusta causa di licenziamento e sulla prospettata natura ritorsiva del licenziamento per giusta causa.
La sanzione del licenziamento per giusta causa comminata ai ricorrenti si ritiene pienamente legittima ai sensi dell'art. 2119 c.c., in quanto proporzionata al disvalore delle loro condotte, alla stregua del percorso logico-argomentativo seguito dal primo Giudice in proposito.
< sua imputabilità soggettiva agli stessi, risulta, quindi, pienamente dimostrata la sussistenza della giusta causa di licenziamento addotta.
Non può seriamente dubitarsi, infatti, che la volontà di rallentare la lavorazione, rendendo una prestazione mediamente oscillante tra il 20% e il 40% di quella dei colleghi (cfr. docc. 78-82, fascicolo per un arco temporale di sette mesi (dal 1.8.2020 al 28.2.2021), Parte_6
36 costituisca un contegno che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ai sensi dell'art. 2119 c.c..
Trattasi, infatti, di condotta indubbiamente idonea a incidere irrimediabilmente sul rapporto fiduciario, non solo secondo una valutazione ex post della gravità dell'inadempimento e della palese violazione degli obblighi di buona fede e correttezza che gravano sul prestatore subordinato, ma anche in una prospettiva prognostica relativa al necessario affidamento nell'esatto adempimento per il futuro.
Tale conclusione, del resto, è perfettamente in linea con l'orientamento costante della Suprema
Corte, secondo cui “il licenziamento per cosiddetto scarso rendimento costituisce un'ipotesi di recesso del datore di lavoro per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore, che, a sua volta, si pone come specie della risoluzione per inadempimento di cui agli artt. 1453 e segg. cod. civ. sicché, fermo restando che il mancato raggiungimento di un risultato prefissato non costituisce di per sé inadempimento, ove siano individuabili dei parametri per accertare se la prestazione sia eseguita con diligenza e professionalità medie, proprie delle mansioni affidate al lavoratore, lo scostamento dai essi può costituire segno o indice di non esatta esecuzione della prestazione, sulla scorta di una valutazione complessiva dell'attività resa per un apprezzabile periodo di tempo” (Cass. lav. n. 14310/2015).
A differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti, infatti, non v'è dubbio che nel caso di specie sussistano tutte le condizioni sopra richiamate e, in particolare, siano individuabili i parametri di riferimento della diligenza e professionalità medie – e delle soglie “minime” esigibili – per le prestazioni richieste al singolo lavoratore.
Da un lato, è la stessa organizzazione del servizio a prevedere tempistiche predefinite per l'invio della carne e per la sua lavorazione, peraltro in misura tale da garantire un margine di tolleranza per il completamento della singola mondatura o disosso (cfr. testi e ): tale elemento, Tes_8 Tes_5 all'evidenza, consente già di individuare, ex ante, i ritmi e la consistenza della produttività media.
Dall'altro, vi è pure un ulteriore parametro oggettivo di comparazione, agilmente rinvenibile – e rinvenuto nelle tabelle allegate alle contestazioni disciplinari – nelle casse lavorate dai lavoratori impiegati con le stesse mansioni, sulle stesse linee e con i medesimi tagli di carne.
Né si può trascurare, ad ogni modo, che gli stessi ricorrenti avevano reso una prestazione sufficiente
– cioè, simile a quella dei colleghi – già negli anni e nei mesi antecedenti l'agosto 2020.
A fronte di tali dati oggettivi e del consapevole e volontario rallentamento delle lavorazioni, poi, diviene assolutamente irrilevante – né può essere addotto a giustificazione dello scarso rendimento
– il fatto che, per tutto il periodo in contestazione, avesse continuato a Parte_6 corrispondere il premio di produttività e quello quadrimestrale. La circostanza, anzi, è perfettamente
37 compatibile con la scoperta del calo delle lavorazioni solo nel mese di marzo – aprile 2021, in seguito alla lettura dei dati forniti dalla committente.
La gravità della condotta, confermata dalla dimensione oggettiva e dalla durata dell'inadempimento nonché dal marcato dolo dei ricorrenti, rende pienamente legittima e proporzionata la valutazione espressa dal datore e sorregge il giudizio di impossibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto di lavoro.
Né può condurre ad altra conclusione il richiamo ai principi espressi dalla sentenza n. 492/2022 della Corte d'Appello di Bologna, invocata dalla difesa attorea, trattandosi di fattispecie non equiparabile alla presente, perché consumata nel ridottissimo arco temporale di un singolo turno notturno e non, come nel presente caso, in maniera sistematica e per almeno cinque-sette mesi.
Per quanto sopra argomentato, inoltre, la sussistenza della giusta causa addotta esclude in radice il carattere ritorsivo dei licenziamenti impugnati, non potendosi certo ritenere – a fronte dell'accertato scarso rendimento - che il recesso fosse dettato dall'intento esclusivo e determinante di interrompere il rapporto di lavoro con gli iscritti a SI BA, autori delle condotte asseritamente scioperanti già punite con le plurime contestazioni disciplinari richiamate ai fini della recidiva.
A tale ultimo riguardo, è opportuno ribadire che non può trovare accoglimento la tesi – formulata per la prima volta in sede di discussione – secondo cui lo scarso rendimento dovrebbe comunque ritenersi non punibile, trattandosi di una forma di sciopero articolato: non solo, infatti, tale connotazione è stata fornita ex post, ma, soprattutto, anche ad accedere alla qualificazione proposta, si sarebbe in presenza di un illecito sciopero di rallentamento, non coperto dall'art. 40 Cost..
Del pari, non può soccorrere la figura – ancora una volta, tardivamente evocata - dello sciopero dello straordinario, che potrebbe riferirsi, al più, all'uscita anticipata dal luogo di lavoro, non anche allo scarso rendimento posto alla base dei licenziamenti.
Deve, poi, essere evidentemente respinta l'eccezione di inadempimento.
Ancora una volta, essa viene sollevata – solo nella presente sede - al fine di giustificare ex post la condotta illegittima e inadempiente dei lavoratori e, dunque, risulta impropriamente invocata, non essendo coeva al presunto inadempimento datoriale;
la stessa, peraltro, è ingiustificata anche per il fatto che la condotta dei ricorrenti non si sarebbe tradotta, comunque, in un'astensione dalla prestazione, bensì in un inesatto adempimento, chiaramente estraneo alle forme di autotutela ammesse dall'art. 1460 c.c..>>.
L'autosufficienza dell'addebito di scarso rendimento rende, infine, superfluo l'accertamento dell'illegittimità delle ulteriori sanzioni disciplinari conservative irrogate ai ricorrenti e richiamate nelle lettere di contestazione disciplinare ai fini della recidiva.
38 Con la conseguenza che – come pure ritenuto dal Giudice della prima fase – questo Giudice non è tenuto a valutare la legittimità delle altre sanzioni disciplinari comminate ai ricorrenti in data antecedente al licenziamento, non rilevando esse ai fini della valutazione di fondatezza dei provvedimenti espulsivi e non potendo esse formare oggetto di autonoma valutazione nel rito riservato alle domande fondate sul presupposto della vicenda estintiva del rapporto di lavoro (vd.
Cass. n. 23876/2018).
L'ordinanza impugnata ha adeguatamente ed esaurientemente argomentato in punto di individuazione dei parametri di riferimento per valutare la diligenza e la professionalità medie, di rilevanza e durata dello scostamento da siffatti parametri nonché in merito alla natura dolosa della condotta inadempiente.
Con particolare riguardo alla doglianza secondo cui il datore di lavoro non avrebbe predeterminato i livelli di produttività richiesti ai dipendenti, limitandosi a compiere il “minutaggio” del compito dei facchini, l'ordinanza impugnata ha ricevuto (anche in parte qua) l'avallo della Corte d'Appello di
Brescia – pronunciatasi sul licenziamento per scarso rendimento dei colleghi di lavoro dei ricorrenti
(confermando, invero, integralmente il percorso motivazionale del primo Giudice):
< cosiddetto “scarso rendimento” costituisce un'ipotesi di recesso del datore per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore, che, a sua volta, si pone come specie della risoluzione per inadempimento, prevista dagli artt. 1453 e ss. c.c. E' vero che, nel contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non si obbliga al raggiungimento di un risultato ma alla messa a disposizione del datore delle proprie energie, nei modi e nei tempi stabiliti, con la conseguenza che il mancato raggiungimento del risultato prefissato non costituisce di per sé inadempimento. Ove, tuttavia, siano individuabili dei parametri per accertare che la prestazione sia eseguita con la diligenza e professionalità medie, proprie delle mansioni affidate al lavoratore, il discostamento dai detti parametri può costituire segno o indice di non esatta esecuzione della prestazione. È dunque evidente che, per stabilire se tale segno dimostri univocamente che vi è stato inadempimento, è necessario valutare la condotta nel suo complesso per un apprezzabile periodo di tempo, tenendo bene a mente che il mancato raggiungimento del parametro non va confuso con l'oggetto dell'accertamento, che è costituito dall'inesatta o incompleta o mancata esecuzione della prestazione
(Cass., Sez. Lav., sentenza n. 14310 del 9.7.2015). Tanto premesso, si ritiene che il principio richiamato dai ricorrenti, secondo il quale gli standard produttivi rispetto ai quali viene contestato uno scarso rendimento del lavoratore andrebbero prestabiliti e posti a conoscenza del lavoratore stesso, sia irrilevante nella fattispecie oggetto di giudizio. Ed infatti, nel caso di specie la contestazione mossa ai lavoratori non concerne il mancato raggiungimento di un predeterminato
39 standard produttivo, ma la violazione dei generali doveri di diligenza, buona fede e correttezza, con irrimediabile compromissione dell'elemento fiduciario, violazione desumibile dall'avere essi lavorato per più mesi consecutivi una quantità di cassette di carne compresa tra il 20 ed il 40% di quella mediamente lavorata da tutti gli altri dipendenti con le stesse mansioni e nel medesimo periodo (nonché, pacificamente, da quella lavorata negli anni e nei mesi precedenti dagli stessi soggetti licenziati). Il rimprovero mosso ai ricorrenti, quindi, non è relativo al mancato raggiungimento di uno standard produttivo prestabilito, imposto dal datore di lavoro ai lavoratori come dovuto. La contestazione disciplinare riguarda, invece, l'esecuzione della prestazione lavorativa con un ritmo così più lento e tanto sproporzionato rispetto al normale da risultare ingiustificato ed ingiustificabile. In altri termini, nel caso di specie l'inaccettabile negligenza dei soggetti licenziati non è desunta dal mancato raggiungimento di determinati standard, ma dal confronto con il ritmo lavorativo normalmente sostenuto in media dai lavoratori impiegati nelle medesime mansioni (e dagli stessi soggetti licenziati nel periodo anteriore). Ebbene, si tratta di una deduzione logica, non essendovi motivi, né avendoli i ricorrenti indicati, per discostarsi in maniera tanto rilevante e per un tempo così prolungato dalla produttività media tenuta in precedenza dagli stessi ricorrenti e tenuta nel periodo d'interesse dagli altri lavoratori. Tale condotta, lo si ribadisce, non ha nulla a che fare con il mancato raggiungimento di specifici obiettivi produttivi richiesti dalla datrice di lavoro e quindi non può certo giustificarsi con la mancata previa comunicazione ai lavoratori degli obiettivi stessi>> (così Corte d'Appello di Brescia n. 30/2025 del 20.8.2025).
Conclusioni e spese processuali
Il ricorso viene integralmente respinto.
Resta ferma la statuizione sulle spese della fase sommaria – sulle quali ha disposto il primo
Giudice – mentre le spese del giudizio di opposizione vengono poste a carico dei ricorrenti in applicazione del principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo in ragione dell'attività effettivamente svolta e dell'aumento previsto per il numero delle parti applicato alla sola fase studio
(essendo per le successive fasi del giudizio sostanzialmente irrilevante la presenza di più parti, per l'identità dei motivi di impugnazione di tutte).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando così provvede, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e rigettata:
1) rigetta il ricorso in opposizione e conferma l'ordinanza del 19/07/2024 del Tribunale di
Cremona, anche nella parte relativa alla statuizione sulle spese di lite;
40 2) condanna i ricorrenti in solido a pagare a le spese processuali di questo Controparte_1 giudizio, che si liquidano in euro 7.000,00, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 19.9.2025.
Il Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino
41
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Annalisa Petrosino, all'esito dell'udienza di discussione del 19.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 540/2024 R.G., vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
ed ,
[...] Parte_5 rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, dagli Avv.ti Alberto Guariso, Livio Neri e Stefano
Losio, presso lo studio dei quali sono elettivamente domiciliati;
ricorrenti
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli Avv.ti Massimo Izar, Cristina Soma e
Alessandro Izar, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I sig.ri (di seguito o il ricorrente), (di Parte_1 Pt_1 Parte_2 seguito o il ricorrente), (di seguito Ismail o il ricorrente), Pt_2 Parte_3 [...]
(di seguito o il ricorrente) ed Parte_4 Pt_4 Parte_5
(di seguito o il ricorrente) hanno tutti lavorato alle dipendenze di
[...] C.F._1 [...]
d'ora in poi o la resistente) come mondatori o disossatori. Controparte_1 CP_1 era assunto dal 26.5.2014 con inquadramento nel 3° livello, e erano assunti Pt_1 Pt_2 Pt_3 dal 26 maggio 2014 con inquadramento nel 4° livello e con passaggio al superiore 3° livello rispettivamente l'1.5.2016 e l'1.9.2015, era assunto dall'1.8.2014 con inquadramento nel 4° Pt_5
1 livello e era assunto dal 22.9.2014 con inquadramento nel 4° livello (vd. docc. da 4 a 8 e da 10 Pt_4
a 13 fasc. ric.).
Sin dall'inizio del rapporto di lavoro alle dipendenze della resistente i ricorrenti venivano impiegati nell'ambito dell'appalto di servizi di lavorazione delle carni in essere con e Controparte_2 pertanto addetti all'unità operativa della committente in Limito di LL, via Giambologna n. 1
(vd. docc. 3 e 4 fasc. CM).
Il sito di LL, già all'epoca dei rapporti di lavoro dei ricorrenti, presentava al suo interno quattro linee produttive, lungo le quali correva un nastro trasportatore (vd. doc. 17 fasc. CM).
Ciascuna linea, a sua volta, era articolata su più tavoli o “baie”; presso le linee 1, 2 e 3 ogni baia era composta da un disossatore e tre mondatori, che ricevevano la carne da lavorare tramite il nastro trasportatore, sul quale veniva caricata con appositi discensori azionati da facchini (vd. doc. 17 fasc.
CM e circostanze dedotte a pag. 3 del ricorso e a pagg. 13 e 14 della memoria di costituzione).
All'epoca dei fatti oggetto di causa la linea 1 era riservata ai dipendenti di un'altra società appaltatrice di – EOS s.r.l. – e le altre tre linee (2, 3 e 4) erano dedicate ai Controparte_2 lavoratori della resistente (vd. ancora circostanze dedotte a pag. 3 del ricorso e a pagg. 13 e 14 della memoria di costituzione).
Dalla costituzione del rapporto di lavoro i ricorrenti venivano assegnati a uno dei tavoli posti sulle diverse linee, secondo i raggruppamenti stabiliti all'inizio di ogni giornata in base alle esigenze del lavoro (vd. circostanze dedotte a pag. 4 del ricorso e a pagg. 16 e 17 della memoria di costituzione).
In data 19.6.2019 , in data 2.12.2019 e in data 7.11.2019 e Pt_2 Pt_1 Pt_3 Pt_5 Pt_4 aderivano all'organizzazione sindacale “Sindacato Intercategoriale BA”; le loro iscrizioni erano comunicate alla resistente (vd. doc. 15 fasc. ric.).
In data 1.7.2019 e 7.11.2019, quanto a , nonché in data 23.12.2019, quanto a e Pt_2 Pt_3 Pt_5
i ricorrenti, unitamente ad altri colleghi di lavoro – i quali, come loro, si erano iscritti al Pt_4
“Sindacato Intercategoriale BA” – diffidavano la resistente, per il tramite dell'Avv. Tagliabue, alla consegna dei dati relativi alle “timbrature” in entrata e uscita nonché al riconoscimento di un inquadramento superiore e al pagamento di differenze retributive quesite a vario titolo (vd. doc. 16 fasc. ric.). Tali pretese erano oggetto di successivi ricorsi ex art. 414 c.p.c. proposti innanzi al
Tribunale di Cremona (circostanza allegata a pag. 5 del ricorso non contestata dalla resistente;
vd. doc. 42 fasc. ric.).
La resistente riscontrava le richieste dei lavoratori con lettera PEC del 17.10.2019, con la quale metteva a disposizione dei dipendenti i dati relativi alle “timbrature” dall'assunzione al mese di settembre 2019 (individuando come giorno del ritiro il 22.10.2019), e con lettera PEC del
18.11.2019, con la quale metteva a disposizione dei dipendenti pure i dati relativi alle “timbrature”
2 dei mesi di ottobre e novembre del 2019 (individuando come giorno del ritiro il 22.11.2019) e contestava la fondatezza delle altre richieste avanzate dai lavoratori (vd. doc. 18 fasc. ric.).
In data 24.9.2019 il “Sindacato Intercategoriale BA”, in risposta “alla mancata convocazione
d'incontro richiesto via pec il giorno 5 settembre 2019 riguardante…orari di lavoro, pause e ritmi, livelli ccnl, ticket mensa, indennità di freddo, ore straordinario” da parte della resistente, chiedeva
“entro il 30 settembre incontro nella sede del si cobas”, proclamava “lo stato di agitazione dei lavoratori dell'appalto in oggetto senza altra comunicazione” e preannunciava lo svolgimento di
“scioperi ed iniziative sindacali senza ulteriore preavviso nei tempi e modi che i lavoratori riterranno più opportuni” (vd. doc. 17 fasc. ric.).
Nei mesi successivi i ricorrenti ponevano in essere alcune condotte – che, nella prospettiva attorea, sarebbero state scriminate dall'esercizio dei diritti sindacali – ritenute illegittime dalla resistente e conseguentemente sanzionate: l'omessa timbratura del cartellino in occasione delle pause;
l'abbandono anticipato dal posto di lavoro;
la mancata presentazione in servizio senza preavviso;
forme di presunto picchettaggio violento in occasione di alcune manifestazioni sindacali (vd. docc.
23-75 fasc. CM nonché circostanze dedotte a pagg. da 10 a 20 del ricorso ex art. 1, comma 48, L.
92/2012, depositato il 10.11.2021, e a pagg. da 19 a 52 della memoria di costituzione in questo giudizio).
Dal mese di agosto 2020 la resistente iniziava ad assegnare i ricorrenti esclusivamente alle baie della linea 2 (vd. pag. 11 del ricorso e verbale del 22 marzo 2022 nonché tabelle delle rilevazioni riportate nella memoria), mantenendo l'assetto fino alla data dei licenziamenti, irrogati per condotte di scarso rendimento registrate nel periodo dal 1° agosto 2020 al 28 febbraio 2021, alla luce dei dati di bassa produttività relativi alle baie alle quali gli stessi erano stati adibiti (vd. docc. da 33 a 37 fasc. ric. e docc. da 78 a 82 fasc. CM).
In particolare, con lettere di contestazione del 6.4.2021 (indirizzate a , , e e Pt_2 Pt_4 Pt_5 Pt_3 dell'8.4.2021 (indirizzata a , aventi tutte il medesimo tenore letterale, la resistente Pt_1 addebitava ai ricorrenti quanto segue:
“Ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 Stat. Lav. e 233 e ss. del CCNL applicato al Suo rapporto di lavoro Le contestiamo quanto segue.
Dall'analisi dei dati relativi al numero di cassette di carne lavorate da tutti i dipendenti della nostra
Società, addetti alle baie della sala di lavorazione delle carni, cui anche Lei è addetto, siamo venuti
a conoscenza di alcune anomalie che ci hanno costretto ad ulteriori approfondimenti.
In tale contesto è emerso che Lei, nelle giornate lavorative comprese tra il giorno 1.8.2020 e il giorno 28.2.2021 ha reso una prestazione lavorativa significativamente inferiore rispetto a quella
3 che, nello stesso periodo, hanno reso i Suoi colleghi addetti alle altre baie di lavorazione delle carni.
Nella tabella sotto riportata viene indicata per ogni giornata lavorativa oggetto di contestazione
(colonna "data"):
- la baia cui Lei era addetto nella specifica giornata (colonna "baia");
- la quantità di cassette di carne lavorate dalla baia cui Lei era addetto nella specifica giornata (colonna "casse");
- le ore di lavoro prestate dai lavoratori addetti alla baia, Lei compreso, nella specifica giornata (colonna "ore");
- il numero medio delle cassette lavorate ogni ora dagli addetti alla baia stessa, Lei compreso
(colonna "casse/ora");
- il numero medio di cassette lavorate ogni ora da ciascun lavoratore della baia stessa, Lei compreso, nella specifica giornata (colonna "casse per persona ad ora").
Nell'ultima colonna (a destra) abbiamo indicato il quantitativo medio di cassette lavorate ogni ora dai Suoi colleghi addetti alle altre baie nelle stesse giornate e che hanno reso una prestazione piena
e adeguata (colonna "casse per persona ad ora altre baie"). Dal raffronto dei dati si evince che nei giorni oggetto di contestazione Lei ha sempre reso una prestazione lavorativa molto inferiore a quella prestata dai suoi colleghi e non adeguata.”.
Per ciascun ricorrente, poi, la resistente inseriva nella contestazione una tabella riepilogativa dei rendimenti, precisando che
“I Suoi comportamenti retro descritti costituiscono gravissima violazione agli obblighi di legge e contrattuali che Le fanno capo e, in particolare, dei doveri di diligenza, correttezza e buona fede ed hanno arrecato alla nostra Società un gravissimo danno economico che ci riserviamo di quantificare.”.
La resistente, infine, richiamava i precedenti disciplinari di ogni ricorrente che aveva valutato ai fini della recidiva.
, e – con lettere rispettivamente datate 8.4.2021 il primo e Pt_1 Pt_2 Pt_4 Pt_5 Pt_3
7.4.2021 gli altri quattro, di contenuto pressoché identico – rendevano le proprie giustificazioni, sostenendo: di avere sempre lavorato “con cura e diligenza” e di avere sempre adempiuto ai propri
“obblighi contrattuali e lavorativi”; che la contestazione disciplinare era tardiva, risalendo i fatti oggetto di addebito al mese di agosto 2020 (primo dei sette mesi in contestazione) e anche, solo, considerando l'ultimo mese del periodo esaminato, ossia il mese di febbraio 2021; di non avere reso una prestazione lavorativa molto inferiore a quella prestata dai colleghi;
che, in ogni caso, gravava sulla resistente dimostrare “il mancato raggiungimento del risultato atteso” a causa del “negligente
4 inadempimento degli obblighi contrattuali” da parte del lavoratore, “protratto nel tempo e non modificato a seguito dei richiami dei superiori”; che questa “ennesima” contestazione era
“pretestuosa e priva di fondamento”, “non essendo stati individuati contrattualmente indici di produttività oraria o giornaliera, per ogni mansione”; che la resistente, attraverso un “uso eccessivo del potere disciplinare con intento persecutorio”, realizzava “una condotta antisindacale e stalking occupazionale”.
Ritenute non idonee, ad attenuare la portata offensiva dei fatti addebitati, le giustificazioni rese dai lavoratori, la resistente intimava ai ricorrenti licenziamento per giusta causa con lettere datate
23.4.2021.
Nelle lettere di licenziamento la resistente, dopo avere preso posizione in ordine ai rilievi difensivi dei lavoratori, evidenziava che “gli addebiti che Le sono stati contestati devono ritenersi confermati. Alla luce di tutto quanto sopra, stante l'assoluta gravità delle condotte da Lei tenute così come riportate nella lettera di contestazione – e che già autonomamente configurano giusta causa di licenziamento – e considerata la recidiva in provvedimenti disciplinari […], Lei ha irrimediabilmente compromesso l'elemento fiduciario insito nel Suo rapporto di lavoro con la nostra Società. Ci vediamo pertanto costretti a comunicarLe, con la presente, il Suo licenziamento
– ec art. 2119 c.c. e artt. 233 e ss. del CCNL applicato al Suo rapporto di lavoro – con effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 41 della L. n. 92/2012, dal giorno 6 aprile 2021, data di ricevimento della lettera di contestazione disciplinare.”.
La resistente, dunque, poneva alla base di tutti i licenziamenti individuali il fatto che ciascun ricorrente aveva reso una prestazione “molto inferiore a quella prestata dai…colleghi e non adeguata” per un periodo di sette mesi, in violazione dei generali doveri di diligenza, buona fede e correttezza e con irrimediabile compromissione dell'elemento fiduciario.
Con ricorso ex art. 1, comma 48, L. 92/2012, depositato in data 10.11.2021, i ricorrenti impugnavano dinanzi al Tribunale di Cremona i licenziamenti per giusta causa comminati dalla resistente.
Il Tribunale, dopo avere svolto un'approfondita istruttoria orale e documentale, rigettava il ricorso con ordinanza del 19.7.2024.
Con ricorso ex art. 1, comma 51, L. 92/2012, depositato il 19.8.2024, i ricorrenti hanno opposto l'ordinanza del 19.7.2024, lamentando: l'insussistenza dello scarso rendimento e la natura non veritiera dei dati di produttività forniti da l'inutilizzabilità, in ogni caso, dei prefati CP_2 dati di produttività a causa dell'assenza di “una predeterminazione (consensuale o quantomeno unilaterale, ma comunicata) degli obiettivi di produttività” nonché la violazione “dei vincoli imposti dall'art. 4 SL”; la riconducibilità alla condotta della resistente “della ridotta produzione imputabile
5 alla ridotta fornitura dei pezzi da lavorare”; il legittimo affidamento maturato dai ricorrenti “sul fatto che i loro ritmi di lavoro – lungamente tollerati dalla resistente (n.d.r.) – fossero compatibili con l'obbligazione ex art. 2094 c.c.”.
I ricorrenti hanno quindi riproposto i motivi di doglianza e le domande di illegittimità del recesso datoriale oggetto del primo ricorso.
Segnatamente, a fondamento delle proprie domande di nullità o inefficacia del recesso datoriale poiché motivato da ragioni discriminatorie o ritorsive, hanno esposto: di essersi iscritti al SI BA nel corso del 2019 e di avere avviato una fase di agitazione già nel settembre 2019, a seguito del rifiuto della convenuta di trattare con il suddetto sindacato;
di avere smesso di timbrare il cartellino in occasione delle pause, avendo scoperto che le stesse non sarebbero state remunerate, contestando, altresì, ulteriori differenze retributive e l'imposizione di ritmi di lavoro serrati;
che in lesione del diritto di sciopero, inoltre, in occasione della protesta sindacale del 27.11.2019 la resistente avrebbe affisso un avviso con il quale avrebbe imposto ai dipendenti di comunicare le ragioni delle eventuali astensioni;
che dall'inizio del 2020, a seguito delle rivendicazioni, la resistente avrebbe deciso di spostare tutti i lavoratori in protesta sulla linea 2 e avrebbe assegnato loro solo carne di vitello, che
– per il tipo di lavorazione – consentirebbe di riempire un numero inferiore di casse;
che a tale condotta di “isolamento” – ritenuta discriminatoria e antisindacale, perché volta a contrastare l'esercizio legittimo del diritto di sciopero e, comunque, motivata esclusivamente dalle rivendicazioni dei lavoratori – si sarebbero accompagnati, nel tempo, ulteriori provvedimenti sanzionatori aventi analoga finalità punitiva;
che l'agitazione si sarebbe protratta fino alla data dei loro licenziamenti del 23.4.2021, contestando la legittimità del richiamo, ai fini della recidiva, delle plurime contestazioni disciplinari elevate nei mesi precedenti;
che, a oltre tre anni di distanza dai licenziamenti, avrebbe ricevuto conferma l'intento di e della resistente di impedire “agli CP_2 iscritti SI COBAS” di lavorare con “evidenti riflessi quantomeno sotto il profilo della presunzione di discriminatorietà”, in quanto la resistente in data 7.8.2024 addebitava condotte di scarso rendimento ai lavoratori iscritti al suddetto sindacato che erano passati da EOS s.p.a. alle dipendenze di a seguito del verbale di accordo del 21.5.2024, erano stati adibiti tutti CP_1 alle stesse baie ed erano stati destinatari di un quantitativo di carne notevolmente inferiore (come confermato dalla registrazione della conversazione telefonica del 21.6.2024 tra uno dei lavoratori,
e il responsabile , nella quale il lavoratore lamentava il mancato Persona_1 Testimone_1 caricamento di pezzi da parte dei facchini).
Hanno negato, inoltre, la sussistenza del fatto materiale contestato, adducendo che il minore rendimento – legato all'accertamento di significative anomalie nel numero di casse lavorate dai ricorrenti per un periodo di circa sette mesi – sarebbe non provato e, comunque, imputabile
6 esclusivamente alla condotta della resistente, che avrebbe isolato i lavoratori sulla linea 2 e ne avrebbe volontariamente rallentato la prestazione a partire da agosto 2020, interrompendo il caricamento dei pezzi di carne già diversi minuti prima della pausa o della fine del turno e inviando alle loro baie solo casse contenenti cosce di vitello;
ciò, peraltro, benché questi chiedessero insistentemente di potere lavorare con il solito ritmo, sentendosi replicare “non vi preoccupate tanto vi pagano lo stesso”. Hanno sostenuto, poi, che la perdurante corresponsione del premio di produttività sarebbe in conflitto con il presunto scarso rendimento e che, comunque, non sarebbe stata individuata né sarebbe individuabile la prestazione “minima” esigibile da assumere a tal fine come parametro.
In subordine, hanno ritenuto la sanzione espulsiva sproporzionata alla gravità della condotta, affermando che quest'ultima risulterebbe giustificata dall'eccezione di inadempimento alle violazioni poste in essere dalla datrice;
in via ulteriormente gradata, poi, hanno invocato la qualificazione in termini di giustificato motivo soggettivo ed eccepito, anche sotto il profilo formale, la tardività della contestazione.
Sarebbero infondate e illegittime, infine, le sanzioni disciplinari richiamate ai fini della recidiva, perché relative a condotte espressive del legittimo esercizio dei diritti sindacali: in tal senso dovrebbero essere qualificati, infatti, sia il rifiuto di timbrare in pausa sia l'uscita anticipata dal luogo di lavoro, quale forma di resistenza alla condotta ritorsiva della resistente, rea, altresì, di avere isolato i lavoratori sulla linea 2; allo stesso modo dovrebbe intendersi, poi, l'astensione dal lavoro in occasione degli scioperi del 16.11.2019, 27.11.2019, 6.2.2020 e 23.10.2020, che, lungi dal costituire un picchettaggio violento, si sarebbero svolti nelle forme della protesta pacifica. Su tali premesse, hanno domandato anche l'accertamento dell'illegittimità dei provvedimenti disciplinari richiamati ai fini della recidiva.
I ricorrenti hanno chiesto in conclusione:
“in totale riforma dell'ordinanza opposta,
a) in via principale, accertare e dichiarare la nullità/inefficacia dei licenziamenti comminati ai ricorrenti con comunicazioni del 23.04.21 in quanto ritorsivi e/o discriminatori e/o antisindacali e per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, ai Parte_6 sensi dell'art. 18, commi 1 e 2 SL, alla reintegrazione dei ricorrenti nel posto di lavoro ed a risarcire agli stessi il danno, da quantificarsi in un'indennità, in misura non inferiore a 5 mensilità, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione in servizio, da calcolarsi avendo riguardo alla retribuzione globale di fatto mensile pari a: € 2.754,02 ovvero in subordine €
2.154,02 per , e € 2.047,59 ovvero in subordine € 1.947,59 per € 2.165,83 Pt_2 Pt_3 Pt_1 Pt_4
7 ovvero in subordine € 1.923,36 per o quella diversa che risulterà spettante, nonché al Pt_5 versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
b) in subordine, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'annullabilità e/o la nullità e/o
l'inefficacia dei licenziamenti comminati ai ricorrenti con comunicazioni del 23.04.21 per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni del CCNL applicabile e per l'effetto, condannare
in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 18, comma 4, Parte_6
Co
, alla reintegrazione dei ricorrenti nel posto di lavoro ed a risarcire agli stessi il danno, da quantificarsi in un'indennità, in misura massima di 12 mensilità, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione in servizio, da calcolarsi avendo riguardo alla retribuzione globale di fatto mensile indicata alla precedente lettera a), oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali
c) in ulteriore subordine, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'inefficacia dei licenziamenti comminati ai ricorrenti con comunicazioni del 23.04.21 perché non ricorrono gli estremi della giusta causa e/o perché contestati tardivamente e, per l'effetto, condannare in Parte_6
Co persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 18, comma 5, , a pagare ai ricorrenti una indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a ventiquattro mensilità – ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia comunque non inferiore a dodici mensilità - da calcolarsi sull'ultima retribuzione globale di fatto mensile pari a € 2.913,58 o in subordine € 2.313,58 per
, e € 2.197,40 o in subordine € 2.097,40 per € 2.065,83 o in subordine € Pt_2 Pt_3 Pt_1 Pt_4
1.923,36 per o quella diversa che risulterà spettante Pt_5
d) in ulteriore subordine, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'inefficacia dei licenziamenti comminati ai ricorrenti con comunicazioni del 23.04.21 per vizio formale e, per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. Parte_6
18, comma 6, SL, a pagare ai ricorrenti una indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a dodici mensilità – ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia comunque non inferiore a sei mensilità
- da calcolarsi sull'ultima retribuzione globale di fatto mensile come indicata alla precedente lettera c)
e) in estremo subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta legittimità del licenziamento, accertare e dichiarare la sussistenza di un giustificato motivo soggettivo in luogo della giusta causa In ogni caso di mancata reintegrazione f) condannare in persona del legale Parte_6 rappresentante pro tempore, a pagare ai ricorrenti: a) la retribuzione spettante dall'applicata sospensione cautelare del 06.04.2021 a quella del licenziamento del 23.04.21 e b) l'indennità sostitutiva del preavviso per l'importo totale di € 5.752,41 (quanto a e , € Pt_1 Pt_2 Pt_3
8 3.738,51 (quanto ad e € 3.683,14 (quanto ad ), salvo miglior calcolo ed eventuale CTU Pt_4 Pt_5 contabile;
g) in ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittimità delle sanzioni disciplinari comminate ai ricorrenti, come menzionate e riportate nel presente atto al paragrafo 5 della parte in diritto con riserva di chiedere la condanna alla restituzione di quanto trattenuto in forza di tali illegittime sanzioni, in quanto la relativa domanda non è compatibile con il presente rito. Con interessi legali
e rivalutazione monetaria su tutti i capi di condanna, dalle singole decorrenze al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari, per quanto riguarda la presente fase e in favore dell'avv. Mauro Tagliabue per quanto concerne la fase sommaria introdotta con ricorso ex art. 1, co.48 L. 92/2012, anch'egli dichiaratosi antistatario.”.
si è costituita in giudizio contestando i motivi di doglianza dei Controparte_1 ricorrenti, rimarcando la correttezza del percorso motivazionale dell'ordinanza opposta e diffusamente argomentando sulla fondatezza dei licenziamenti intimati ai ricorrenti.
Come pure fatto nella prima fase sommaria, la resistente ha contestato l'avversaria ricostruzione, deducendo che il rallentamento riscontrato nella lavorazione sulla linea 2 sarebbe stato esclusivamente dovuto al comportamento dei ricorrenti e che, inoltre, questi non avrebbero mai ricondotto il minor rendimento alla rivendicazione sindacale.
La resistente, del resto, sarebbe dotata di due discensori deputati al trasporto dei pezzi di carne da lavorare, azionati da appositi lavoratori (“facchini”) e non temporizzati;
i facchini, inoltre, distribuirebbero sempre gli stessi articoli su ogni baia e avrebbero la facoltà di saltare l'invio al singolo tavolo su richiesta del mondatore, in caso di ritardo nel completamento delle lavorazioni.
Su tali premesse, ha ribadito la fondatezza della contestazione disciplinare e dei successivi licenziamenti, rappresentando che, sulla base dei dati inviati dal responsabile del settore carni di per le linee 2, 3 e 4 nel periodo dall'1 agosto 2020 al 28 febbraio 2021, sarebbero emersi CP_2 scarsi livelli di produttività nelle baie a cui erano adibiti gli odierni ricorrenti: questi, in particolare, avrebbero lavorato mediamente – in tutti i giorni di servizio resi nel periodo – circa 1/3 delle casse di carne prodotte dagli altri dipendenti. Irrilevante sarebbe, dunque, la persistente corresponsione dei premi: quello di produttività, infatti, sarebbe un incentivo corrisposto per ogni ora lavorata, anche straordinaria, in misura diversa per anno e per mansione;
quello quadrimestrale, invece, sarebbe parametrato alla quantità media di carne lavorata da tutti gli operai con pari mansioni.
Sulla scorta di tali dati – tenuto conto che erano i lavoratori a potere chiedere ai facchini di rallentare l'invio della carne in caso di difficoltà e che nessun rallentamento né trattamento differenziato sarebbe stato attuato dalla convenuta – risulterebbe, quindi, integrato lo scarso
9 rendimento imputabile ai ricorrenti, con conseguente esclusione del carattere ritorsivo o discriminatorio dei licenziamenti.
I provvedimenti espulsivi, pertanto, sarebbero legittimi anche a prescindere dalla fondatezza delle ulteriori contestazioni disciplinari richiamate ai fini della recidiva, in merito alle quali, comunque, la resistente ha evidenziato che: a partire da ottobre 2019 i ricorrenti avrebbero omesso di timbrare il badge in occasione delle pause, benché le stesse fossero imposte e concordate con i lavoratori della diversa società che opera sulle baie collocate presso il nastro 1; il 18 ottobre 2019 il responsabile avrebbe convocato alcuni lavoratori per consegnare una comunicazione sullo S_ stato di agitazione e, a seguito del rifiuto oppostogli, ne avrebbe dato lettura a voce;
avrebbe Pt_2 ricevuto plurime sanzioni disciplinari, punite con la multa di una, poi due e, infine, tre ore di lavoro, oltre alla sospensione di un giorno per non essersi presentato al lavoro il 21.12.2019; Pt_3 Pt_4 ed non si sarebbero presentati al lavoro il 21.12.2019 e, anzi, in data 16.11.2019 gli ultimi Pt_5 due, insieme con avrebbero abbandonato il posto di lavoro alle ore 7.00, senza avvisare;
Pt_1 il 27.11.2019 i ricorrenti, unitamente ad altri lavoratori, si sarebbero posizionati davanti ai cancelli degli stabilimenti impedendo l'accesso e l'uscita ai dipendenti e agli automezzi e CP_2 consentendo il passaggio solo a quanti non trasportavano merci, fino all'intervento dei carabinieri e desistendo solo alle 12:30 (fatti puniti con la sospensione di 10 giorni dal servizio e della retribuzione, poi ridotta a 3 giorni a seguito di conciliazione); tali fatti si sarebbero ripetuti il
06.02.2020, con conseguente sospensione di 5 giorni, mentre a novembre 2020 sarebbe stata accertata un'ulteriore agitazione con blocco dei camion, effettuata il 23.10.2020, punita con la sospensione di 10 giorni;
tra aprile e la prima settimana di maggio 2020 i ricorrenti avrebbero abbandonato anzitempo il luogo di lavoro;
solo avrebbe giustificato la condotta – per la Pt_1 prima volta e senza preventiva comunicazione – con lo stato di agitazione sindacale aperta da settembre 2019, mentre gli altri lavoratori avrebbero sostenuto di essere stati allontanati dai responsabili della resistente senza motivo (fatti puniti con il biasimo scritto per e con la Pt_1 multa per tre e quattro ore per gli altri dipendenti); la reiterazione delle condotte nei mesi di maggio e giugno 2020 sarebbe stata punita con la multa di quattro ore di retribuzione e, per il solo , Pt_5 con la sospensione per un giorno;
, ed avrebbero tenuto analoghi comportamenti Pt_2 Pt_4 Pt_5 anche a luglio 2020, venendo sanzionati ora con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione (di
1 giorno per e 3 giorni per ) ora con la multa di 4 ore (Ismail); il 13.12.2019 Pt_2 Pt_4 Pt_5
e sarebbero stati sanzionati per una grave insubordinazione nei confronti del Pt_1 Pt_2 Pt_3 responsabile , per essersi rifiutati di lavorare sulle baie 3 e 4 in adesione alla protesta di S_
(fratello dell'odierno ricorrente), con abbandono della postazione anche dopo avere ottenuto di Pt_2 parlare con il responsabile (condotta punita con la multa di quattro ore, non essendo Per_2
10 stato comunicato che l'abbandono della posizione era motivata da protesta sindacale); l'1.10.2020
e sarebbero stati sospesi, rispettivamente, per 4 e 3 giorni, per essersi allontanati dalla Pt_5 Pt_3 baia e avere abbandonato la sala di lavorazione intorno alle 8 per prendere un caffè, bloccando l'attività della linea per 15 minuti, il 21, 25 e 26 settembre 2020.
La resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“nel merito: I) confermare l'ordinanza n. 1487 / 2024 resa dal Tribunale di Cremona, Giudice
Unico del Lavoro, Dott. ; in data 4.7.2024 ex art. 1, comma 48, L. n. Controparte_4
92/2012 nel procedimento inter partes n. 425/2021 e, conseguentemente, rigettare tutte le domande di cui al ricorso introduttivo del giudizio, per una o altra delle ragioni indicate in narrativa;
II) per la non creduta ipotesi di revoca dell'ordinanza ex adverso opposta:
- in via principale: respingere tutte le domande proposte dai ricorrenti nel ricorso ex art. 1, comma
48, L. n. 92/2012 e nel ricorso introduttivo della presente fase del giudizio;
- in via subordinata: accertare e dichiarare che i licenziamenti di cui è causa sono comunque validi, efficaci e legittimi, in quanto assistiti da giustificato motivo soggettivo ex art. 3, Legge n.
604/1966 e succ. mod. (notevole inadempimento agli obblighi contrattuali), con conseguente diritto dei ricorrenti a percepire l'indennità di mancato preavviso di licenziamento, nella misura prevista dal CCNL applicato al rapporto di lavoro inter partes;
- in via subordinata: per la denegata ipotesi di accoglimento di una o altra delle domande dei ricorrenti, determinare l'indennità risarcitoria dovuta agli stessi nella misura minima, e comunque tenendo conto dell'aliunde perceptum dai ricorrenti dopo la cessazione del rapporto di lavoro con nella misura che sarà provata in corso di causa o eventualmente anche secondo Controparte_1 equità, e/o di quanto gli stessi avrebbero potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro
e/o dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione;
in via istruttoria: non ammettere i mezzi di prova richiesti da parte ricorrente e ammettere, ove occorra, le prove più sopra indicate dalla società convenuta;
in ogni caso: condannare i ricorrenti
a rifondere alla convenuta spese e compensi professionali.”.
*************
Così ricostruiti i fatti che hanno portato al presente giudizio, occorre in primo luogo rilevare che il giudizio di opposizione non consiste in una impugnazione dell'ordinanza emessa all'esito della fase sommaria, ma in nuovo esame di merito a cognizione piena della materia del contendere, che è suscettibile di essere modificata in tutte le sue componenti (cfr. Cass. Civ., sez. lav., n.
3836/2016; Cass n. 19552/ 2016; Cass n. 27655/2017).
11 Tanto chiarito, si procede all'esame dei motivi di doglianza dei ricorrenti seguendo l'ordine di priorità logica degli stessi.
Sulla presunta tardività delle contestazioni disciplinari.
I ricorrenti hanno denunciato l'estrema tardività delle contestazioni disciplinari di scarso rendimento, sostenendo che: “il periodo oggetto di contestazione è quello immediatamente successivo alla scelta imprenditoriale di isolare su una baia la maggior parte degli iscritti al sindacato SI COBAS, oggetto di particolari “attenzioni” da parte della datrice di lavoro”, sicché
“il rallentamento era sì voluto, ma non dai lavoratori, bensì dalla stessa convenuta che – con la disposizione del di assembrare la maggior parte degli iscritti SI COBAS in una sola linea S_
– aveva deciso di liberarsi così di lavoratori ritenuti ormai scomodi”; “vige nel sistema organizzativo della convenuta un rigido controllo (quantomeno) mensile sull'operato di ogni singolo lavoratore” a cagione del “bonus quadrimestrale basato sull'analisi della carne lavorata da ogni singolo dipendente”, di talché è “certo che già da almeno il 1° di settembre del 2020 la convenuta fosse a conoscenza della ridotta produttività delle baie a cui erano assegnati i ricorrenti
e che, ciò nonostante, non abbia ritenuto di formulare alcun rimprovero e/o contestazione agli stessi”; “il lungo decorso del tempo – unito, soprattutto, al riconoscimento costante di una voce retributiva indicata in busta paga quale “premio di produzione” - avrebbe determinato in capo ai ricorrenti un legittimo affidamento sul fatto che la loro condotta non fosse passibile di sanzione disciplinare”.
Il primo rilievo mosso dai lavoratori riguarda il soggetto al quale attribuire il rallentamento della produzione, nel periodo e secondo le modalità puntualmente indicate nelle contestazioni disciplinari di scardo rendimento. Esso, pertanto, concernendo il fatto addebitato ai lavoratori – o, al più, la giustificatezza della scelta datoriale di assegnare i ricorrenti alle baie della linea 2 in data antecedente ai licenziamenti impugnati – piuttosto che i tempi osservati dalla resistente per contestare il fatto, verrà trattato nel prosieguo.
Quanto agli altri due rilievi – come pure fatto dal Giudice della prima fase e dalla resistente in questa fase – giova richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “il datore di lavoro ha il potere, ma non l'obbligo, di controllare in modo continuo i propri dipendenti, contestando loro immediatamente qualsiasi infrazione al fine di evitarne un possibile aggravamento, atteso che un simile obbligo, non previsto dalla legge né desumibile dai principi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., negherebbe in radice il carattere fiduciario del lavoro subordinato, sicché la tempestività della contestazione disciplinare va valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell'infrazione ove avesse controllato assiduamente l'operato del dipendente, ma con riguardo all'epoca in cui ne abbia acquisito piena
12 conoscenza” (vd, Cass., ord. n. 7467/2023 e Cass. sent. n. n. 10069/2016) – ossia la conoscenza della riferibilità dei fatti, nelle linee essenziali, al lavoratore.
Anche la complessità della struttura organizzativa dell'impresa può incidere sul requisito della tempestività della contestazione, poiché in realtà articolate la percezione e la valutazione delle irregolarità del lavoratore può essere concretamente ostacolata da diversi fattori organizzativi (ex multis, Cass. n. 12337/2016 e Cass. n. 281/2016).
Dunque, “Nel licenziamento per giusta causa, il principio dell'immediatezza della contestazione dell'addebito deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti sia molto laborioso e richieda uno spazio temporale maggiore, e non potendo, nel caso in cui il licenziamento sia motivato dall'abuso di uno strumento di lavoro, ritorcersi a danno del datore di lavoro
l'affidamento riposto nella correttezza del dipendente, o equipararsi alla conoscenza effettiva la mera possibilità di conoscenza dell'illecito, ovvero supporsi una tolleranza dell'azienda a prescindere dalla conoscenza che essa abbia degli abusi del dipendente. In ogni caso, la valutazione della tempestività della contestazione costituisce giudizio di merito, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, in riferimento al licenziamento di un dipendente di un'azienda telefonica determinato dall'uso scorretto del telefono cellulare di servizio, consistito nell'invio di decine di migliaia di "s.m.s.", aveva escluso l'intempestività della contestazione, intervenuta a pochi mesi di distanza dall'inizio delle necessarie verifiche, le quali avevano richiesto l'esame di complessi tabulati e prospetti, al fine di distinguere il traffico telefonico di servizio da quello illecito)” (vd.
Cass. sent. n. 5546/2010).
Tali principi – condivisi anche da questo Giudice – devono ritenersi ancora più validi nel contesto dello scarso rendimento per cui è causa, non essendo seriamente predicabile che al datore di lavoro, avente una struttura organizzativa evidentemente complessa – solo considerando il numero di dipendenti mediamente occupati alle sue dipendenze (indicato a pag. 2 del ricorso) nonché
l'organizzazione del lavoro distribuita su tre linee del sito di LL (di cui si è dato conto nella premessa in fatto) – possa essere addossato, a pena di tardività delle contestazioni disciplinari, il dovere di controllare pedissequamente e quotidianamente i livelli di produttività e i quantitativi di merce lavorati dai singoli dipendenti dislocati lungo tre linee di lavorazione.
Neppure può invocarsi un “legittimo affidamento” dei ricorrenti sulla mancanza di connotazione disciplinare dei fatti addebitati, sull'assunto che il primo dei fatti addebitati risalisse a sette mesi prima della contestazione e che i lavoratori vedessero in busta paga attribuirsi il cd. bonus quadrimestrale di produzione.
13 In primo luogo, la resistente ha provato, per tabulas, la tempestività delle contestazioni elevate nei confronti dei ricorrenti, avuto riguardo al momento dell'effettiva conoscenza, da parte del datore, dei dati del minor rendimento registrato, che – come riconosciuto da parte ricorrente a pag. 22 dell'atto introduttivo – deve essere accertato “solo prendendo in considerazione un congruo lasso di tempo”. Come pure osservato dal primo Giudice – dalla documentazione versata in atti emerge, infatti, che in data 15 marzo 2021 la resistente aveva inviato a una mail del Controparte_2 seguente tenore: “al fine di meglio valutare l'organizzazione del lavoro adottata dalla nostra
Società, Vi saremmo grati se poteste farci avere, non appena possibile, i dati relativi al numero di cassette lavorate nel periodo dal 01.08.2020 al 28.02.2021 nelle linee 2, 3 e 4 della sala di lavorazione delle carni assegnate alla nostra Società per effetto del contratto di appalto in essere”
(vd. doc. 76, fasc. CM).
Tale missiva era stata riscontrata dalla committente solo in data 24 marzo 2021 e quindi circa due settimane prima che la resistente consegnasse le lettere di contestazione disciplinare tra il 6 e l'8 aprile 2021 (vd. doc. 77 fasc. CM). Tempo questo senz'altro congruo, tenuto conto non solo della ristrettezza dei termini intercorsi, ma anche della necessità di operare le ulteriori verifiche interne per l'individuazione dei lavoratori addetti alle baie interessate – ossia per abbinare i dati trasmessi dalla committente sulla produttività giornaliera, espressa “in cassette di carne lavorate per singola baia”, con i dati del datore di lavoro sull'identità dei lavoratori adibiti, giorno per giorno, a ciascuna baia e sul numero di ore lavorate, nei singoli giorni individuati, da ogni lavoratore (cfr. dichiarazioni Testi sul punto dei testi , e . S_ Tes_2
In secondo luogo, la corresponsione del bonus quadrimestrale ai ricorrenti non si ritiene indicativa della conoscenza effettiva, in capo al datore di lavoro, delle condotte non esattamente adempienti dei lavoratori, poiché esso – come sostenuto in modo condivisibile da parte resistente e riconosciuto dai ricorrenti nella nota a pag. 21 dell'atto introduttivo – viene calcolato sulla base della quantità media di carne lavorata da tutti gli operatori con uguali mansioni addetti a una determinata linea
(nastro trasportatore).
I dati utilizzati dalla resistente per il calcolo del bonus in esame sono quelli relativi al numero totale di quintali di carne inviati dai facchini su ogni singolo nastro trasportatore nell'arco del mese (vd. doc. 54 fasc. ric.). Tale quantitativo viene poi suddiviso tra i vari dipendenti, secondo le mansioni affidate e secondo le ore di presenza in servizio determinate dalle timbrature (vd. ancora nota a pag.
21 del ricorso cit. e pagg. 93 e 94 della memoria di costituzione). Trattasi, quindi, di una determinazione presuntiva, effettuata come se tutti i dipendenti lavorassero mediamente allo stesso ritmo.
14 Acclarato che la resistente ha avuto contezza in data 24 marzo 2021 dei fatti di minor rendimento, nelle linee essenziali (ossia del numero di cassette di carne lavorate per singola baia, e non del quantitativo di carne complessivamente lavorato dalla linea, per ognuno dei giorni del periodo di interesse), e della riferibilità di tali fatti ai ricorrenti (nominativi dei lavoratori addetti alla singola baia e ore di presenza in servizio per ognuno dei giorni del periodo di interesse), non può sostenersi che la resistente abbia tollerato per sette mesi l'inesatto adempimento dei ricorrenti – per trascuratezza o dimenticanza ovvero per averli ritenuti disciplinarmente non significativi – se l'inesatto adempimento non era ancora noto al datore di lavoro.
In assenza di un comportamento ingiustificatamente e colpevolmente inerte in capo al datore di lavoro, nessun affidamento legittimo può dirsi maturato in capo ai lavoratori, che non possono essere quotidianamente controllati dal primo in ragione della complessità dell'organizzazione aziendale della resistente e in ragione dell'affidamento riposto dalla resistente nella correttezza dei dipendenti.
Queste considerazioni acquistano maggior valore nelle fattispecie, come quella in esame, in cui la positiva valutazione sulla rilevanza disciplinare del fatto si fonda non su un singolo comportamento del lavoratore, bensì su una successione di atti convergenti in un'unica condotta illecita, da soppesare globalmente anche al fine di eventualmente escluderne la mera occasionalità o accidentalità.
Infine, non può che rilevarsi – come fatto dal Giudice della fase Fornero – che non consta, per non essere stata anche solo puntualmente allegata, alcuna compromissione del diritto di difesa dei ricorrenti, i quali, sin dalla sede disciplinare, hanno compiutamente preso posizione su tutti i fatti contestati, con ciò dimostrando che il supposto rilevante intervallo di tempo trascorso (dal primo dei giorni del periodo in questione) non ha impedito loro di comprendere l'addebito e, conseguentemente, di espletare le più opportune difese.
Sulla presunta natura discriminatoria dei licenziamenti.
I ricorrenti hanno sostenuto di essere stati vittime di una discriminazione: i licenziamenti sono stati intimati dalla resistente a causa dell'adesione al “Sindacato Intercategoriale BA” e alla lotta sindacale intrapresa dal sindacato nonché a causa delle rivendicazioni retributive avanzate dal sindacato medesimo e sfociate in paralleli giudizi.
Parte ricorrente, nell'atto introduttivo di questo giudizio, ha affermato che, oltre alla sussistenza del fattore di rischio (“quello dei motivi sindacali”, vd. pag. 25 del ricorso), esistono nel caso di specie anche il trattamento meno favorevole, ossia l'avere “messo insieme” tutti i ricorrenti sulla linea 2 assegnandogli un quantitativo di carne da lavorare inferiore a quanto assegnato ad altri dipendenti, e
15 la correlazione significativa tra il fattore di rischio e il trattamento meno favorevole, evincibile dall'elemento presuntivo della assegnazione a una unica linea.
Tali doglianze sono state esaminate dal Giudice della prima fase che le ha respinte con ampia e puntuale motivazione che viene di seguito trascritta.
< produttività indicati dalla convenuta, hanno sostenuto che “le prestazioni … sono sempre rimaste inalterate, laddove non ostacolate dalla stessa datrice di lavoro”, affermando, pertanto, che la vera ragione dei licenziamenti risiederebbe nell'adesione alla lotta sindacale indetta da SI BA e nelle rivendicazioni salariali svolte in paralleli giudizi.
infatti, li avrebbe prima isolati – come tutti i lavoratori aderenti a SI BA – Parte_6 sulla linea 2 e, dopo averli colpiti con una serie di sanzioni disciplinari di natura antisindacale, li avrebbe rallentati affidando loro “prevalentemente alle cosce di vitello”, precostituendosi i presupposti dello scarso rendimento.
La nullità del licenziamento, inoltre, discenderebbe anche dal fatto che, ove accertata, la riduzione della produttività costituirebbe legittimo esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, nelle forme dello sciopero articolato o dello straordinario;
motivazione, quest'ultima, sviluppata nell'udienza di discussione.
Nel caso di specie, dunque, i ricorrenti hanno invocato tanto il profilo della discriminatorietà quanto quello della ritorsività, benché, invero, l'esame della domanda sembri più che altro circoscrivere la doglianza alla seconda ipotesi.
Da un lato, infatti, hanno sostenuto che vi sarebbe stata discriminazione nella scelta datoriale di adibire tutti gli iscritti SI BA alla linea 2 e di licenziarli in quanto scioperanti;
dall'altro, hanno affermato che il licenziamento sarebbe “ritorsivo anche con riferimento al fatto che i ricorrenti,
(assieme ad altri colleghi di lavoro) hanno avanzato anche delle rivendicazioni retributive a vario titolo (superiore inquadramento, ferie, permessi, tempi di vestizione, pause non retribuite, etc.), rivendicazioni che sono oggetto di separati ricorsi ex art. 414 c.p.c. (come meglio specificato nella parte in fatto del presente ricorso)”.
Ebbene, prima di esaminare le singole doglianze, appare doveroso precisare, in termini generali, che l'ipotesi del licenziamento ritorsivo e di quello discriminatorio – pur trattate unitariamente nell'atto introduttivo - rimangono tra loro distinte quanto a presupposti ed effetti processuali.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha da tempo chiarito che “Nel caso di controversia concernente la legittimità del licenziamento di un lavoratore sindacalmente attivo, per affermare il carattere ritorsivo e quindi la nullità del provvedimento espulsivo, in quanto fondato su un motivo illecito, occorre specificamente dimostrare, con onere a carico del lavoratore, che l'intento
16 discriminatorio e di rappresaglia per l'attività svolta abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso;
in particolare, ai fini dell'accertamento dell'intento ritorsivo del licenziamento, non è sufficiente la deduzione dell'appartenenza del lavoratore ad un sindacato, o la sua partecipazione attiva ad attività sindacali, ma è necessaria la prova della sussistenza di un rapporto di causalità tra tali circostanze e l'asserito intento di rappresaglia, dovendo, in mancanza, escludersi la finalità ritorsiva del licenziamento” (Cass. lav. n.
14816/2005; Cass. lav., ord. n. 6838/2023).
La differenza tra le due ipotesi si apprezza sotto il profilo degli effetti processuali, laddove
“L'allegazione del carattere ritorsivo del licenziamento impugnato comporta a carico del lavoratore l'onere di dimostrare l'illiceità del motivo unico e determinante del recesso, sempre che il datore di lavoro abbia almeno apparentemente fornito la prova dell'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 604 del 1966. La prova della unicità e determinatezza del motivo non rileva, invece, nel caso di licenziamento discriminatorio, che ben può accompagnarsi ad altro motivo legittimo ed essere comunque nullo” (cfr. Cass. lav., n.
28453/2018).
Dunque, il carattere ritorsivo del licenziamento – che tale è se l'intento di rappresaglia è l'unica ragione del recesso datoriale - resta escluso dalla prova del comportamento idoneo a configurare l'illecito disciplinare addotto come giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
di contro, nel licenziamento discriminatorio la nullità consegue alla riconducibilità del provvedimento – anche, ma necessariamente - al fattore discriminante e rende irrilevanti eventuali concomitanti ragioni giustificatrici.
[…]
Principiando dalla discriminazione, si rammenta che essa si sostanzia nel trattamento diversificato e deteriore rispetto a un soggetto terzo, in assenza di una valida ragione giustificatrice e per la presenza di un fattore discriminante; quest'ultimo, quindi, rende il licenziamento discriminatorio se riveste un'incidenza causale - almeno concorrente - nella determinazione datoriale del recesso.
Tali condizioni, tuttavia, non sono soddisfatte dal caso di specie.
Invero, dal momento che non tutti i lavoratori iscritti al SI BA e aderenti all'agitazione sono stati licenziati, deve ritenersi che il fattore discriminante condizionante il recesso datoriale risieda – nella prospettazione attorea - non già nell'affiliazione sindacale, bensì nell'adesione allo sciopero, che, nella fattispecie, sarebbe stato posto in essere attraverso lo scarso rendimento.
Sennonché, su tali premesse, appare di per sé decisiva la considerazione che i ricorrenti non avevano mai ricondotto il rallentamento della produzione – che, anzi, hanno sempre negato – a una
17 forma di protesta, né in costanza di rapporto né in sede di giustificazioni in seno al procedimento disciplinare. Non v'è dubbio, del resto, che tale imputazione non potesse essere desunta neppure dall'indicazione – generica e inadeguata - contenuta nella lettera del sindacato del 24 settembre
2019 (“verranno effettuati scioperi ed iniziative sindacali senza ulteriore preavviso nei tempi e nei modi che i lavoratori riterranno più opportuni”), inviata a circa un anno di distanza dai fatti contestati.
È, invece, significativo – e conferma quanto osservato – che la stessa difesa attorea abbia individuato le modalità di protesta in condotte diverse dal rallentamento, adducendo che i
“lavoratori iscritti al Si BA, tra i quali i ricorrenti, pertanto, quali strumenti di lotta sindacale – lo stato di agitazione era stato aperto con la citata lettera del 24.9.19 e al momento degli intimati licenziamenti non era stato disdettato - hanno riferito che non avrebbero più effettuato la timbratura per i periodi intermedi di pausa, chiedendo che venisse retribuito tale tempo di lavoro”
(pag. 8, ricorso).
In definitiva, poiché i licenziamenti impugnati hanno riguardato non tutti gli iscritti al SI BA, ma solo quelli responsabili del rallentamento, e tale condotta non risultava espressamente né implicitamente ricondotta alla lotta sindacale, non v'è dubbio che il comportamento contestato non potesse assumere alcuna connotazione discriminante e che, quindi, il licenziamento non possa essere considerato discriminatorio.
Ciò, peraltro, anche a prescindere dalla considerazione che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il rallentamento delle mansioni non costituisce neppure una legittima forma di sciopero articolato, ma rientra nel c.d. “sciopero di rendimento” che, per la sua idoneità ad arrecare un danno alla produttività aziendale, è escluso dalla tutela costituzionale dell'art. 40 Cost.
Del resto, se tutti i testi hanno confermato che gli iscritti al sindacato SI BA e aderenti all'agitazione erano stati assegnati alla linea 2 a partire dall'agosto 2020 (cfr. infra), è anche pacifico che solo alcuni di loro – cioè solo quelli ritenuti responsabili dello scarso rendimento e, quindi, neppure tutti coloro che avevano avanzato, anche in sede giurisdizionale, le rivendicazioni di natura retributiva – sono stati raggiunti dal provvedimento espulsivo per giusta causa (cfr., tra i testi escussi, la posizione di all'udienza del 16.2.2024). CP_5
A ben guardare, poi, già nella prospettiva attorea la discriminazione avrebbe caratterizzato, più che il licenziamento, il provvedimento di assegnazione dei ricorrenti alla linea 2, con conseguente loro isolamento;
anche sotto tale profilo, pertanto, non si ravvisano elementi di discriminazione, quanto, piuttosto, eventuali censure attinenti alla ritorsività (su cui, però, cfr. infra), per essere il recesso fondato, in tesi, sull'adesione alla protesta sindacale indetta dai SI BA e sull'intento di rappresaglia per le continue rivendicazioni – sia lavorative che giudiziarie – avanzate.
18 Ad ogni modo, preme osservare, per mera completezza, che le prove orali hanno confermato come l'iscrizione al SI BA e l'adesione alla lotta sindacale abbiano costituito un indubbio presupposto cronologico, ma non anche la ragione dell'assegnazione in blocco alla linea 2.
Quest'ultima, infatti, non è stata adottata in conseguenza dell'affiliazione e dell'apertura della lotta sindacale – iniziata quasi un anno prima, nell'ottobre 2019 – ma in conseguenza dell'abbandono anticipato delle baie e delle assenze improvvise dei lavoratori, a prescindere dalla loro ragione e per motivi tipicamente organizzativi.
In particolare, il teste , responsabile della convenuta, all'udienza del 24.5.2023 ha S_ dichiarato: “è vero che da metà o fine 2020, non ricorso esattamente il periodo, i ricorrenti della presente causa … sono stati assegnati tutti alla linea 2; questi lavoratori erano tutti iscritti al Si
BA; sono stati messi lì per metterli in gruppo;
solo i ricorrenti erano iscritti al sindacato;
sono stato io a scegliere di metterli tutti insieme per una questione di gestione del personale nel senso che, ad esempio, se avessero aderito ad uno sciopero sapevo già che quella parte di linea alla quale li avevo assegnati non avrebbe lavorato mentre per il resto il lavoro si sarebbe svolto regolarmente;
questo è stato il motivo principale;
sono stato io a decidere in questo modo in quanto le composizioni dei lavoratori addetti alle varie baie le decido io (…) i ricorrenti di entrambe le cause, a memoria, hanno sempre lavorato prevalentemente sulla linea 2”. Del pari, il teste Tes_4
- dipendente della convenuta dal 2015 al marzo 2022, con mansioni di preposto dal 2020 – ha parimenti affermato che “i ricorrenti della presente causa … (…) iscritti al SI BA, erano stati tutti assegnati alla medesima linea, che mi pare fosse la prima delle linee sulle quali noi lavoravamo;
la decisione è stata presa per una ragione organizzativa: siccome loro terminavano di lavorare prima dell'orario prestabilito, sapevamo che quando lasciavano il lavoro non dovevamo spostare altri lavoratori;
ad esempio, siccome su ciascuna baia lavoravano un disossatore e tre mondatori, nel caso in cui una di queste figure si fosse allontanata prima della fine del turno, avremmo dovuto sostituirla modificando la composizione delle altre baie” (cfr. verbale 8.11.2023).
Dunque, da quanto ricostruito dai due responsabili della convenuta, la scelta di adibire i ricorrenti a un'unica linea e a baie loro riservate era giustificata da una ragione oggettiva, per evitare di dovere ridistribuire il personale tra le postazioni – con annessa perdita di tempo e comprensibile disagio lavorativo – in caso di protesta o di uscita anticipata. Del resto, proprio l'abbandono anticipato del servizio ha trovato conferma nelle dichiarazioni del teste di parte ricorrente Parte_7
che – per quanto inattendibile nelle dichiarazioni favorevoli ai ricorrenti, per
[...] il fatto di essere apparso visibilmente a conoscenza della prospettazione attorea, al punto da anticipare le risposte a domande non ancora formulate dal Giudice – all'udienza del 21 maggio
2024 ha confermato che “Quando andavamo dai sindacati nel periodo considerato (agosto 2020-
19 febbraio 2021), andavamo alle 14.00. Il mio gruppo era andato prima di me, poi quando ho fatto la tessera, ho iniziato ad andare anche io. Io ero andato dai sindacati a marzo 2020, avevo fatto la tessera del sindacato;
dopo avere fatto la tessera, uscivo alle 14.00 per andare dai sindacati. Il resto dei lavoratori restava a lavorare, era solo il mio gruppo che staccava alle 14.00”.
Circostanza, questa, ulteriormente confermata dal teste , che Testimone_5 alla medesima udienza ha riferito: “Ricordo che i colleghi che avevano la tessera del sindacato staccavano alle 14.00; ricordo che a questi colleghi venivano assegnate 3 o 4 baie in fondo alla linea 2. (…) Noi finiamo di lavorare in base al lavoro, ma i ricorrenti, nel periodo considerato, uscivano sempre 14.00; preciso che questo avveniva solo dopo che hanno fatto la tessera.
Confermo che tutti i ricorrenti si comportavano così”.
Alla luce di quanto sopra, deve concludersi per la sussistenza di un'idonea ragione organizzativa, tale da rendere ragionevole e giustificata – e, quindi, non discriminatoria – anche la pacifica assegnazione alla linea 2 dei lavoratori iscritti alla sigla SI BA, onde evitare che l'abbandono anticipato del posto di lavoro “per andare dai sindacati” potesse creare rallentamenti e disagi nel completamento delle lavorazioni del giorno. Orario che, pacifico in giudizio, era variabile e veniva comunicato ogni mattina in base alla quantità di lavoro da effettuare, con ciò rendendo improprio anche il richiamo – operato solo in discussione – allo sciopero dello straordinario.
Per tali ragioni, non si ravvisano profili di discriminatorietà nella condotta di né, Parte_6 tanto meno, nell'adozione dei licenziamenti per cui è causa.>>.
Si tratta di motivazione giuridicamente ineccepibile e pienamente condivisibile, anche considerando quanto dedotto dai ricorrenti circa il fatto che la resistente avrebbe riservato loro un trattamento meno favorevole assegnandogli un quantitativo di carne da lavorare inferiore a quanto assegnato ad altri dipendenti. Tale fatto, invero, risulta indimostrato per le ragioni indicate – già dal Giudice della prima fase – in merito al soggetto al quale attribuire il rallentamento della produzione, e dunque all'esistenza del fatto contestato, di cui si dirà a breve.
In questa sede vale la pena rimarcare – come del resto fatto dal Giudice della fase sommaria – la scarsa credibilità di quest'assunto attoreo, poiché i ricorrenti, prima, negano l'esistenza di un loro minor rendimento e, contestualmente, affermano che esso è imputabile al “rallentamento forzato dell'attività” posto in essere dalla resistente (così nel ricorso ex art. 1, comma 48, L. 92/2012, depositato in data 10.11.2021, pagg. 24, 30 e ss.); poi riconducono il rallentamento della produzione
“a una forma di protesta”, che costituirebbe legittimo esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, nelle forme dello sciopero articolato o dello straordinario (così all'udienza di discussione del 4.7.2024 nel giudizio ex art. 1, commi 48 e ss., L. 92/2012, n. 425/2021); poi, ancora, sostengono (nuovamente) che la riduzione della produttività è conseguenza della condotta dolosa
20 della resistente e non della propria (così nell'atto introduttivo di questo giudizio, pagg. 24 e 25); e infine, riconoscono (nuovamente) che il rallentamento sarebbe riconducibile a una loro condotta, seppur “iniziale”, motivata dall'esigenza di “lavorare a ritmi più umani”, sulla quale si sarebbe innestata la condotta della resistente, che avrebbe contribuito al rallentamento causativo del minor rendimento dei ricorrenti (così all'udienza di discussione del 19.9.2025 di questo giudizio).
Non depone per il carattere discriminatorio della condotta della resistente pure il fatto che il
7.8.2024 ha formulato contestazioni analoghe a quelle oggetto di giudizio nei CP_1 confronti dei lavoratori già dipendenti di EOS S.p.A., assunti per il subentro nell'appalto ed iscritti anch'essi al “Sindacato Intercategoriale BA” (vd. doc. 53 fasc. ric.).
E invero, la conversazione telefonica del 21.6.2024 tra il dipendente della resistente e Persona_1 il responsabile (vd. pag. 16 del ricorso in opposizione e nota di deposito di parte Testimone_1 ricorrente nella pima fase del giudizio del 2.7.2024) si colloca a oltre tre anni di distanza dal licenziamento del 23 aprile 2021 e non riguarda la condotta tenuta dai ricorrenti licenziati e dalla datrice di lavoro nel periodo contestato.
Inoltre, le affermazioni rese dagli interlocutori di quella conversazione, considerato che, all'epoca in cui sono avvenute, erano ormai acclarate in sede giudiziale e note all'interno dell'azienda sia le diffide reciproche del “Sindacato Intercategoriale BA” e della resistente (ad adottare condotte conformi alla legge e a non tenere comportamenti asseritamente discriminatori, da un lato, e a non tenere comportamenti asseritamente lesivi dei diritti di terzi, dall'altro) sia i fatti oggetto di questo giudizio, rendono il contenuto delle conversazioni, da ambo i lati, scarsamente attendibili.
Si osserva infine che, nel corso di quella conversazione (per come ritrascritta da parte ricorrente), se
è vero che il lavoratore lamenta l'invio rallentato dei pezzi di carne, è altrettanto vero che il preposto si limita a replicare, senza essere smentito dal primo, che la carne non Testimone_1 poteva essere inviata in quanto gli altri lavoratori non avevano ancora finito di lavorare i pezzi che avevano già sul tavolo.
Sulla esistenza del fatto contestato.
I ricorrenti, nel ricorso in opposizione all'ordinanza del 19.7.2024, hanno pure lamentato l'insussistenza dello scarso rendimento, l'attribuibilità alla resistente “della ridotta produzione imputabile alla ridotta fornitura dei pezzi da lavorare”, la violazione “dei vincoli imposti dall'art. 4
SL” nonché il fatto che “il giudice della prima fase non ha dato alcun rilievo alle dichiarazioni resi dai testimoni (udienza 24 maggio 2023) e Testimone_6 Tes_7
(udienza 8 novembre 2023), entrambi ex dipendenti di altra società (EOS) operante presso
[...] lo stabilimento e mai iscritti al sindacato SI COBAS, che non potevano essere sospettati CP_2
21 per alcuna ragione di inattendibilità, sia appunto per la loro distanza dalle parti qui coinvolte, direttamente o indirettamente, sia per il tenore evidentemente genuino delle dichiarazioni”.
Anche queste doglianze – ivi compresa quella relativa al supposto omesso giudizio sull'attendibilità dei testimoni escussi – sono state esaminate dal Giudice della prima fase che le ha respinte con ampia e puntuale motivazione che viene di seguito trascritta.
<< Venendo, ora, alle deduzioni in punto di ritorsività dei licenziamenti, la difesa attorea sostiene che i provvedimenti espulsivi sarebbero stati motivati, in realtà, dalla volontà di liberarsi dei lavoratori che, oltre ad aderire all'associazione SI BA, avevano posto in essere condotte attive di matrice sindacale.
Sennonché, come si è già chiarito supra, la ha fondato il proprio recesso per Parte_6 giusta causa sull'accertamento di un calo di rendimento nella lavorazione delle carni, asseritamente imputabile alla deliberata decisione dei ricorrenti di rallentare la prestazione e di fornire una prestazione notevolmente inferiore a quella attesa e resa dai colleghi operanti sulle medesime linee.
Per quanto sopra osservato in termini generali, pertanto, l'accertamento della natura ritorsiva del licenziamento resta intrinsecamente legato alla verifica della giusta causa addotta, posto che solo l'insussistenza del fatto contestato renderebbe la ragione sindacale il motivo unico e determinante degli intimati licenziamenti.
Procedendo con ordine, risulta innanzitutto provato – pure a fronte di una contestazione generica dell'attendibilità dei dati forniti, semplicemente ritenuti “improbabili” dalla difesa attorea - che le baie alla quale erano addetti gli odierni ricorrenti, per tutto il periodo oggetto di causa (agosto 2020- febbraio 2021) e per tutti i giorni di servizio registrati, avevano oggettivamente reso una produttività sensibilmente inferiore alla media.
Invero, vi è idonea prova documentale che i dati riportati dalla resistente – e riprodotti nelle tabelle inserite nella comparsa e nelle singole lettere di contestazione disciplinare – erano stati ricavati dall'esame incrociato tra il report fornito dalla committente e le presenze e le Controparte_2 assegnazioni operate da (doc. 77 e 84, fascicolo convenuta e doc. integrativi Parte_6 versati con nota di deposito del 4 aprile 2022).
Tale circostanza, inoltre, ha trovato conferma nell'espletata istruttoria orale. Il teste , S_ infatti, ha confermato che i docc. 109-115 costituiscono “la composizione delle baie che mando a fine giornata alla società e in cui indico i presenti e gli assenti e le postazioni sulle quali hanno lavorato i dipendenti”; la teste all'udienza del 24 maggio 2023, ha ribadito che “sono stati Tes_2 chiesti questi tabulati per controllare la produzione (…) doc. 77: ho già visto questa lettera quando sono stati consegnati i tabulati in risposta alla richiesta fatta alla società committente (…) dai tabulati è emerso che c'erano delle baie che rendevano meno rispetto alle altre per cui la società
22 ha inteso verificare quali lavoratori fossero addetti a quelle baie;
tramite le e-mail che manda il responsabile abbiamo giornalmente l'indicazione del personale addetto a ciascuna baia e S_
Per_ con quei dati io e la mia collega abbiano predisposto un tabulato dal quale si evinceva la differenza di produzione;
è emerso che c'era una netta differenza tra i pezzi lavorati dai lavoratori ai quali sono state fatte le contestazioni e gli altri;
il periodo era dal 1.8.2020 al 28.2.2021 (…) ho Per_ predisposto io unitamente alla collega le tabelle allegate alle lettere di contestazione prendendo i dati dal tabulato arrivato dalla committente, dai cartellini presenze per le ore e dalle tabelle trasmesse da per individuare i lavoratori addetti alle diverse baie (…) siamo state S_ io e la mia collega ad estrarre i dati dal gestionale della società (…) confermo che si tratta della stampa delle timbrature estratta dal sistema gestionale della società da me e dalla mia collega Per_ Per_
. Circostanze, ancora, riscontrate in toto dalla teste che all'udienza dell'8 novembre 2023 ha affermato: “…ci siamo fatti dare i dati relativi alla produzione sulle diverse linee da e CP_2 abbiamo confrontato i dati ricevuti da con quelli relativi alle diverse baie che ci vengono CP_2 trasmessi dal sig. e dai quali si vede anche quali lavoratori sono addetti alle diverse baie S_
(…) confermo che ci ha fornito i dati indicati nel capitolo (…) la tabella allegata alle CP_2 lettere di contestazione disciplinare che mi viene rammostrata è stata predisposta da me e dalla mia collega prendendo i dati forniti dalla committente e quelli delle baie forniti dal Tes_2 responsabile oltre alle ore prese dalle timbrature dei cartellini (…) i dati sono stati S_ estrapolati dal sistema gestionale da me e dalla mia collega ”. Tutti i testi escussi, Parte_8 poi, hanno dato conto - pur con differenti motivazioni - del rallentamento sulla linea 2 (cfr. quanto si dirà infra), confermando, altresì, che le casse di carne erano collocate sul nastro trasportatore solo se piene e pronte per essere lavorate ed erano dotate di apposito codice a barre che consentiva l'individuazione della baia di pertinenza.
Dimostrato il dato oggettivo del calo di rendimento sulle baie alle quali erano stati assegnati in via esclusiva gli odierni ricorrenti nel periodo considerato, resta, ora, da valutare l'addebitabilità del rallentamento, avendo i ricorrenti sostenuto – solo con il presente giudizio – che lo stesso fosse stato disposto dal datore di lavoro, al fine di precostituirsi un'apparente giusta causa di licenziamento.
Al riguardo, occorre passare in rassegna le risultanze istruttorie.
Procedendo con ordine, il teste –- che ha lavorato per la Testimone_6 Testimone_6
EOS sulla linea 1 - all'udienza del 24.5.2023 ha affermato: “quando i ricorrenti hanno aderito al sindacato la linea è stata modificata nel senso che i ricorrenti lavoravano solo su quelle postazioni;
preciso che la struttura della linea è rimasta la stessa solo che i ricorrenti sono stati assegnati sempre alla medesima postazione;
non ricordo il periodo;
(…) ho visto questo rallentamento sulla
23 linea sulla quale lavoravano i ricorrenti, ho visto che loro finivano di lavorare la carne e poi rimanevano fermi in attesa che arrivasse altra carne da lavorare e ho visto anche qualche volta che, tornati dalla pausa, aspettavano che arrivasse la carne da lavorare ma non arrivava niente e rimanevano senza fare niente fino alla fine dell'orario di lavoro;
(…) sul resto della linea 2 gli operai lavoravano normalmente. (…) sulla linea tutti gli operatori fanno la stessa attività … ho sentito in alcune occasioni che chiamavano ad alta voce i facchini per fare caricare la merce … il riempimento delle casse di ciascuna baia dipende dal tipo di carne, con la carne di vitello viene riempita una sola cassa in circa tre-quattro minuti e poi si deve rimanere fermi in attesa che arrivi altra carne;
i ricorrenti da quando si sono iscritti al sindacato dovevano aspettare anche 15 minuti
o anche di più perché arrivasse altra carne da lavorare;
con il manzo invece si riempiono 3-4 casse in cinque sei minuti;
i ricorrenti sulla linea 2 lavoravano sia la carne di manzo sia la carne di vitello …”.
Il teste, dunque, ha confermato il rallentamento nella lavorazione, riferendo che i ricorrenti sarebbero rimasti spesso ad aspettare e che avrebbero talora chiamato i facchini ad alta voce;
ciò, peraltro, si sarebbe verificato anche al rientro dalle pause. Non ha, invece, confermato che fossero inviate loro solo cosce di . Pt_9
Il teste , anch'egli dipendente di EOS e adibito alla linea 1 fino a maggio 2021, Testimone_7 all'udienza del 8.11.2023 ha riferito: “ricordo i signori , ; Parte_10 Parte_3 Parte_5 ricordo anche , Persona_4 Persona_5 Persona_6
; è vero che le persone sopra indicate lavoravano solo sulla linea 2, non ricordo
[...] però da quando;
posso dire che mi capitava tutti i giorni di vedere i ragazzi addetti alla linea due fermi e che gli stessi più volte chiamavano il facchino o il responsabile per far caricare la carne;
lo posso dire in quanto lavoravo vicino;
non ricordo da quando ciò sia avvenuto;
su quello che accadeva sulle altre linee non posso rispondere in quanto erano lontane rispetto a dove lavoravo io;
(…) è vero che la coscia di vitello riempie una sola cassa e quella di manzo tre o quattro;
non so dire se la linea 2 da agosto 2020 fosse rifornita solo di cosce di vitello”.
Anche in tal caso, dunque, non vi è stata conferma della fornitura di sole cosce di vitello;
è stato riferito, invece, che i ricorrenti rimanevano fermi e talora chiedevano al facchino di caricare e inviare la carne.
Di segno diametralmente opposto è stata, tuttavia, la narrazione del teste , che, all'udienza S_ del 24.5.2023, ha ritenuto la circostanza “impossibile perché il facchino ha dei tempi di mandata per ogni pezzo di carne e deve rispettare questi tempi (…) non è vero che venivano lasciate delle baie vuote prima di quelle alle quali erano assegnati i ricorrenti di entrambe le cause sopra indicate”; ha, inoltre, affermato che i ricorrenti non avevano mai dovuto attendere l'arrivo della
24 carne dopo avere finito la lavorazione né gli avevano mai richiesto di lavorare con il ritmo consueto, spiegando, altresì, che “è normale che prima delle pause obbligatorie o della fine turno arrivi l'ultimo pezzo da lavorare circa 12 minuti prima, questo per dare il tempo di lavorare il pezzo, uscire in zona lavaggio, lavare il materiale in dotazione e andare in pausa;
ad ogni pausa il materiale utilizzato per la lavorazione viene lavato e sanificato”. Ha, quindi, negato che ai ricorrenti fossero inviate solo cosce di vitello, idonee a riempire un numero inferiore di casse, riferendo anche che “… gli articoli da lavorare entrano tutti in blocco, quindi se entrano le cosce di
tutte le baie di quella linea lavorano il vitello, se entra l'anteriore o il posteriore lavorano Pt_9 quello;
è vero che il numero di casse varia a seconda della tipologia di carne: la coscia di vitello riempie una cassa, la coscia di manzo ne riempie tre o quattro”.
Anche il teste – non più dipendente della convenuta al momento dell'escussione – ha Tes_4 confermato che “il facchino caricava i pezzi in base al numero di baie di ciascuna linea secondo le tempistiche prestabilite;
poteva capitare – su una qualunque delle linee – che si chiedesse per qualche motivo di saltare il giro (ad esempio se qualcuno della linea si doveva assentare momentaneamente), ma questo poteva capitare su una qualunque delle linee”; anch'egli, poi, ha negato di avere mai ricevuto sollecitazioni dai ricorrenti e che questi potessero rimanere in attesa di pezzi di carne, affermando, di contro, che “come ho già detto poteva solo capitare che mi chiedessero di saltare un giro (…) talvolta capitava che i ricorrenti andassero in pausa o terminassero il turno lasciando sul tavolo i pezzi di carne già caricati per la lavorazione, cosa che non può essere fatta per ragioni igieniche, tanto che io stesso o dovevamo Testimone_1 intervenire per terminare il lavoro o sistemare (dipendeva dalla fase della lavorazione); a volte inoltre lasciavano le casse riempite della carne lavorata aperte e dovevamo provvedere noi a chiuderle;
è vero che il numero di casse riempite da ciascuna baia dipende dal tipo di carne in quanto ad esempio le cosce di vitello riempiono una sola cassa mentre il manzo tre o quattro;
non mi risulta che le baie alle quali erano addetti i ricorrenti ricevessero solo cosce di vitello;
posso però dire che nell'ultimo periodo in cui io ho lavorato per la convenuta capitava di frequente che i ricorrenti chiedessero di saltare il giro di caricamento della carne e quindi poi la carne lavorata era di meno;
preciso anche che si cercava di mantenere una certa uniformità nella lavorazione per cui arrivavano articoli dello stesso tipo, ad esempio potevano arrivare 100 cosce di manzo che venivano distribuite sulle diverse baie e linee”.
Dunque, il teste ha confermato sia l'invio di tutti i tipi di carne, nella stessa qualità tra tutte le baie e tutte le linee, sia la circostanza che fossero gli odierni ricorrenti a chiedere di essere saltati, perché ancora impegnati nella lavorazione.
25 Quanto agli altri colleghi dei ricorrenti, all'udienza del 16.2.2024 ha dichiarato: Parte_11
“… Mi spostavano quando serviva, dipendeva dalle necessità, questo prima della denuncia a SI
BA. Dopo, infatti, ci hanno separati, a volte sulla linea 2 e altre sulla linea 3, tutto il gruppo dei denuncianti è stato spostato sull'ultima linea. Non ci lasciavano lavorare con gli altri, ci lasciavano sempre separati, in mezzo c'era una baia a separarci. Naturalmente, quando c'era tanto lavoro riempivano anche la baia in mezzo. Su entrambe le linee, il lavoro era lo stesso, c'era da pulire la carne e qualche volta c'era da fare qualche disossatura di collo e di spalle. (…) se si trattava di manzo, arrivavano 3 o 4 casse, se si trattava di solo una cassa. All'inizio c'erano Pt_9 cosce di , poi non mi ricordo. Anche ad agosto 2020, arrivavano tutti i pezzi da lavorare, non Pt_9 solo le cosce di vitello. La maggior parte delle volte facevano differenze, ci rallentavano il lavoro.
Non ricordo rallentamenti particolari da agosto 2020, però ricordo che mi portavano la carne sempre un po' in ritardo;
la carne arrivava al nostro gruppo sempre più piena di grasso, sempre a ridosso della pausa, così da farci lavorare di più. Il processo di trasporto e invio delle carni era automatizzato;
all'inizio arrivava tanto lavoro, poi - da quando abbiamo fatto la denuncia - ci facevano aspettare anche 10/15 minuti prima di fare arrivare la carne. Da agosto 2020, quando finiva il lavoro i ricorrenti chiedevano di mandare altro lavoro, ma non veniva mandata altra carne, anche se in quel periodo ho lavorato poco, ero anche in malattia e avevo preso il Covid;
non ricordo quanto sono mancato. Secondo me era un “dispetto” perché li avevamo denunciati.
Confermo che i ricorrenti chiedevano di lavorare allo stesso ritmo, ma non ricordo se S_ abbia risposto loro “non vi preoccupate, tanto vi pagano lo stesso”, io non ero presente. (…)
Confermo che da agosto 2020 ad aprile 2021 la ha iniziato a interrompere il Parte_6 caricamento dei pezzi di carne in linea 2 già diversi minuti prima delle pause o della fine del turno;
anche prima era un po' così, ma dopo il problema si è accentuato. Secondo me, però, ci mandavano tanto lavoro solo a fine turno, per farci una contestazione se non riuscivamo a finire. Questi rallentamenti, nel periodo, sono stati costanti. (…) A volte fermavano il nastro trasportatore e accumulavano le casse una sopra l'altra; quando noi tornavamo, trovavamo tutte le casse nella stessa baia e tanto materiale e non sapevamo di chi fosse il lavoro. A volte continuavano a mandare casse anche quando lavoravamo. Non so se le casse che passavano sulla fotocellula potevano essere anche vuote o contenere solo scarti, le casse con le ossa non erano coperte;
a volte ci mandavano anche il lavoro di altri, noi eravamo alla fine del nastro, così tutte le casse passavano da noi. Comunque, se c'era un problema con la cassa, il responsabile ce le portava indietro per rifare il lavoro, perché c'è un codice che – quando la cassa passa sotto la fotocellula – indica da dove proviene la cassa e, quindi, chi l'ha lavorata. In caso di problema su una baia impegnata, la cassa passava in automatico su un'altra linea”.
26 Il teste – iscritto a SI BA e con giudizio pendente per differenze retributive – ha quindi confermato l'invio di pezzi uguali su tutte le linee;
egli, invece, è parso contraddittorio – oltre che in gran parte inattendibile, essendo stato a lungo assente nel periodo (cfr. produzione del 16 maggio
2024, fascicolo convenuta) –nell'affermare, da un lato, che vi erano stati dei rallentamenti sulle baie dei ricorrenti e, dall'altro, che il facchino continuava a mandare casse di carne, che passavano avanti a loro e si accumulavano per i ritardi nella lavorazione, ovvero venivano spostati sulle altre linee quando i mondatori erano ancora impegnati;
egli ha spiegato, inoltre, che i ricorrenti si trovavano alla fine della linea e che tutte le casse passavano davanti a loro prima di raggiungere le altre baie in caso di impedimento.
Ancora, il teste , anch'egli con causa pendente per differenze retributive, all'udienza CP_5 del 16.2.2024 ha dichiarato: “Ho aderito agli scioperi SI BA. (…) Da agosto 2020, da dopo lo sciopero, i ricorrenti sono stati tutti spostati sulla linea 2, fino allo sciopero lavoravano su tutte le linee. Non ricordo se a un certo punto, da agosto 2020, ci sia stato un rallentamento del lavoro sulla linea 2. Il processo di invio delle carni non è automatizzato, c'è un responsabile che dice al facchino quando inviare i pezzi e, in base a quello, noi gestiamo il lavoro. Se abbiamo bisogno, possiamo chiedere ai facchini di rallentare, ma di solito non succede. Anzi, preciso che mio fratello, che lavora con me, mi ha riferito che si lamentavano che la carne veniva inviata più lentamente.
Anche io, quando ho lavorato sulla linea 2, mi sono accorto che c'erano rallentamenti. Mio fratello ha una causa in corso per licenziamento. Non so se i ricorrenti, da agosto Parte_12
2020, avessero iniziato a chiedere di lavorare sempre con lo stesso ritmo in quanto sarebbero stati rallentati. Non mi risulta che da agosto 2020 a febbraio 2021 abbia iniziato a Parte_6 interrompere il caricamento dei pezzi di carne in linea 2 già diversi minuti prima delle pause o della fine del turno. Anzi, la inviavano anche prima della pausa. Da agosto 2020, la linea 2 ha iniziato a ricevere principalmente cosce di vitello;
ricordo che mandavano anche altre cose, ma soprattutto quelle. Dico questo, perché l'ho notato quando ho lavorato in linea 2 e, poi, me lo ha riferito anche mio fratello. Per lavorare le cosce di vitello ci vogliono circa 3 minuti e 20 secondi, per lavorare le altre carni ci vuole più tempo. (…) Le casse che passavano sulla fotocellula non potevano essere anche vuote né contenere solo scarti. Comunque, se c'era una baia impegnata, la cassa destinata alla stessa veniva portata ad altra baia dal responsabile”.
Egli, dunque, ha dapprima negato i rallentamenti, ma poi li ha confermati spiegando che la circostanza gli sarebbe stata riferita dal fratello, parte del presente giudizio;
è stato, poi, l'unico teste a confermare l'invio prevalente di cosce di . Pt_9
A tali affermazioni si sono contrapposte quelle del teste che, all'udienza del 16 Tes_8 febbraio 2024, ha dichiarato: “Sono un disossatore, lavoro in linea 3, si trova vicino alla linea 2 e
27 riesco a vedere i lavoratori della linea 2, anche se non sto lì a controllarli. (…) Non ho aderito agli scioperi SI BA. Ho lavorato anche in linea 2, solo per necessità organizzative, sono sempre in linea 3. Ricordo che i ricorrenti lavoravano tutti in linea 2, anche se a volte lavoravano anche sulle altre linee per necessità. Da agosto 2020, da quello che ricordo, lavoravano tutti in linea 2. Anche ad agosto 2020, hanno mandato i pezzi di carne regolarmente anche in linea 2, c'era un timer per svolgere le lavorazioni. Noi lavoriamo sulla carne, quando siamo in difficoltà facciamo saltare il giro e chiediamo al responsabile di rallentare l'invio dei pezzi;
non abbiamo tutti la stessa velocità, può capitare che chi finisce prima rimanga fermo anche 5 minuti. Da agosto 2020 i ricorrenti hanno iniziato a rallentare le lavorazioni, non ho mai sentito che abbiano chiesto di mandare i pezzi più velocemente. Non ho sentito i ricorrenti chiede[re] ai responsabili di potere lavorare più velocemente né rispondere “non vi preoccupate tanto vi pagano lo stesso”. Ho visto, anzi, S_ che loro lavoravano più lentamente. Dico che erano loro a lavorare più lentamente perché finché il disossatore non finisce non vengono inviati altri pezzi;
io ero sempre in linea 3, però lo deduco perché non ho mai visto pezzi accumulati sul tavolo. So che lavoravano lentamente, ma non saprei dire quanti pezzi lavoravano rispetto a me. Non è vero che, da un certo punto in poi, a loro sono arrivate solo cosce di , vengono sempre mandati tutti i pezzi. Per lavorare una coscia di Pt_9 vitello servono circa 3 minuti, per il manzo servono circa 5 minuti;
poi, se uno finisce prima, sta anche fermo qualche minuto;
io, se devo andare in bagno o sono in difficoltà, chiamo il responsabile e chiedo di rallentare;
anche il taglio dei pezzi è diverso e richiede impegni diversi.
Questo su tutte le linee, chiunque può chiedere di rallentare e il lavoro viene organizzato in modo tale da fare arrivare la carne al disossatore con i tempi giusti. Non può capitare che il facchino decida – o gli venga ordinato – di mandare la carne in tempi diversi da quelli previsti dal timer;
può capitare che anticipi o ritardi di qualche secondo, ma è normale. Non mi risulta che da agosto
2020 abbia iniziato a non mandare più carne da lavorare in linea 2 già diversi minuti Parte_6 prima delle pause o della fine del turno;
per quanto mi riguarda, mi sembra che si sia sempre lavorato sempre come oggi”.
Il teste – estraneo alla dinamica del contrasto tra SI BA e – ha, quindi, Parte_6 affermato chiaramente che erano i ricorrenti a lavorare più lentamente, precisando che il facchino non avrebbe potuto decidere autonomamente, o senza apposita richiesta dei lavoratori, di inviare i pezzi di carne con tempistiche diverse da quelle indicate dal timer oppure ad altre baie.
Proseguendo nell'esame, il teste di parte ricorrente , che ha Parte_7 lavorato alle dipendenze della convenuta fino al 1 febbraio 2024 e ha dichiarato di non avere aderito all'agitazione sindacale, all'udienza del 21 maggio 2024 ha riferito :“Da dicembre a marzo 2019 ho lavorato solo in linea 2, poi ho fatto la tessera dei sindacati SI BA e mi hanno spostato sulla
28 linea 4, mi hanno messo insieme agli altri ricorrenti che hanno fatto causa per il licenziamento;
quando c'era qualcuno che non stava bene mi mandavano a sostituire quelli della linea 2, che erano messi da parte. La carne veniva mandata con un nastro automatizzato, ma veniva mandata tardi. [Il giudice evidenzia al testimone che le dichiarazioni rese anticipano le domande – non ancora poste – sui fatti di causa. Il teste replica:] dichiaro questo perché mi è stato chiesto come arrivava la carne. (…) Io non potevo chiedere di rallentare il ritmo della carne se ero indietro con la lavorazione;
se era tempo di pausa, lasciavo tutto e andavo in pausa e poi, al rientro, finivo la preparazione. (…) Io ero in Egitto e sono rientrato a lavoro a settembre o ottobre 2020 dopo la quarantena, ho fatto un periodo con i ricorrenti e ricordo che quando chiedevano di potere lavorare di più “ ” diceva di non preoccuparsi che lo stipendio sarebbe rimasto uguale. S_
(…) Anche tra agosto 2020 e aprile 2021 la carne, prima delle pause, arrivava con le stesse tempistiche. Se non facevo in tempo a finire per la pausa, finivo al rientro”.
Egli, offrendo autonomamente e da subito una narrazione riproduttiva del contenuto del ricorso, e anticipando le domande del Giudice, ha riferito che la carne arrivava in ritardo e ha confermato la frase asseritamente pronunciata dal responsabile;
ha, invece, escluso rallentamenti in S_ prossimità delle pause.
Da ultimo, il teste , all'udienza del 21 maggio 2024, ha riferito: Testimone_5
“a settembre 2020 e fino a febbraio 2021 lavoravo in linea 2 o 3. Il lavoro, in quel periodo, era normale, nel senso che la carne arrivava con la stessa velocità; c'è un tempo da seguire, il facchino ha il timer e manda giù la carne;
se io sono indietro nella lavorazione, posso chiedere al facchino di rallentare e lui non ferma l'invio della carne, ma mi salta. La carne veniva divisa su tutti e chi chiedeva di saltare la lavorazione veniva saltato. Io lavoravo in linea 2 e linea 3, queste hanno sempre funzionato bene. (…) Ricordo che i colleghi che avevano la tessera del sindacato staccavano alle 14.00; ricordo che a questi colleghi venivano assegnate 3 o 4 baie in fondo alla linea 2. A loro la carne arrivava più piano, ma non perché veniva mandata più piano, ma perché lavoravano più lentamente. Lavoravano tutti gli stessi pezzi di carne che lavoravamo noi, c'era chi sgrassava e chi disossava. Non gli venivano assegnate solo cosce di vitello, ribadisco che tutti lavoravamo gli stessi pezzi di carne. La carne arrivava regolarmente fino alla pausa;
se avevano finito prima della pausa potevano uscire, altrimenti dovevano lasciarla sul tavolo e finire al rientro dalla pausa. Mandavano tutto a tutti, loro chiedevano di non mandare la carne;
quando avevano in mano un pezzo da pulire, chiedevano di non mandare altra roba. Non so se , alla richiesta S_ di lavorare più velocemente, abbia risposto a loro “non preoccupatevi tanto vi pagano lo stesso”.
Noi finiamo di lavorare in base al lavoro, ma i ricorrenti, nel periodo considerato, uscivano sempre
14.00; preciso che questo avveniva solo dopo che hanno fatto la tessera. Confermo che tutti i
29 ricorrenti si comportavano così. Io mi trovavo nella stessa linea loro, tutta la roba passava sul nastro davanti a noi. Io ero più o meno a metà e la baia è lunga circa 3 metri, chi disossa si mette perpendicolarmente a chi pulisce la carne”.
Il teste, assegnato alla stessa linea dei ricorrenti e vicino alle loro postazioni, ha confermato che questi avevano sempre ricevuto gli stessi pezzi di carne degli altri dipendenti, lavorando più lentamente e chiedendo spesso di non mandare la carne o di essere saltati dal facchino.
Ebbene, esaminando le deposizioni testimoniali, contenenti versioni tra loro evidentemente contrastanti, è possibile concludere quanto segue.
In primo luogo, è stato unanimemente escluso che nel periodo considerato Parte_6 operasse una distinzione nell'invio dei tagli di carne alle baie. Infatti, se i testi e Tes_4 S_ hanno spiegato che la merce da disossare e mondare arrivava “in blocco” e, dunque, veniva distribuita in maniera omogenea tra tutti i lavoratori, anche i testi e hanno Tes_8 Pt_11 Tes_5 espressamente confermato la circostanza, che non è stata negata dagli ulteriori lavoratori;
l'unico ad avere sostenuto l'invio prevalente di cosce di è stato il teste , che, tuttavia, Pt_9 CP_5 non può essere considerato attendibile, sia perché la dichiarazione è rimasta isolata sia perché egli risulta direttamente coinvolto nella vicenda, per essere fratello di - che ha Parte_12 impugnato un licenziamento analogo in un giudizio parallelo pendente avanti al Tribunale – ed essere iscritto al sindacato SI BA, con il quale ha proposto causa per differenze retributive.
In secondo luogo, per quanto specificamente attiene all'organizzazione del lavoro, tutti i testi hanno confermato che il facchino inviava i pezzi di carne secondo le tempistiche indicate dal timer e, quindi, non poteva decidere autonomamente di omettere o rallentare l'invio, ma poteva saltare la singola baia su richiesta dei lavoratori, in caso di ritardo nel completamento della lavorazione;
altrettanto pacifico è, poi, che sulla fotocellula venissero caricate solo casse contenenti carne da disossare e mondare, non avendo trovato riscontro il dedotto transito di casse vuote o contenenti scarti.
È stato confermato, altresì, che il nastro trasportatore passava necessariamente davanti alle postazioni dei ricorrenti, che si trovavano sulle baie poste in fondo alla linea 2, all'inizio del percorso (cfr. in particolare il teste di parte ricorrente . Pt_11
Ebbene, tali circostanze assumono un peso significativo nella valutazione delle prove orali, perché appaiono compatibili con le sole dichiarazioni secondo cui erano gli odierni ricorrenti a lavorare lentamente la carne e, non, come affermato in ricorso, a ritardarne l'invio o Parte_6 assegnare loro le lavorazioni più ostiche.
30 Del resto, benché vi sia un'equa ripartizione numerica tra i testi che hanno riferito indicazioni contrastanti sul punto, sussistono evidenti ragioni di inattendibilità di quanti hanno sostenuto che era la datrice a inviare la merce più lentamente.
Queste affliggono, innanzitutto, le dichiarazioni dei testi e . Pt_11 Pt_7 CP_5
Quanto al primo, non può trascurarsi che egli è iscritto al sindacato SI BA, con l'assistenza del quale ha promosso azione contro la convenuta per spettanze retributive, chiamando a testimoniare alcuni colleghi;
egli, inoltre, è stato in malattia per gran parte del periodo considerato e, in ogni caso, ha reso una narrazione complessivamente contraddittoria, parlando ora di rallentamenti – sia per l'invio tardivo che per la maggiore difficoltà delle lavorazioni – ora di accumuli di casse da pulire.
Il secondo – che ha dichiarato di non avere partecipato all'agitazione, pur essendo iscritto a SI
BA e avendo assistito agli incontri con i sindacati – è apparso palesemente non genuino, dal momento che, prima ancora che venisse posta qualunque domanda e subito dopo l'identificazione, ha iniziato a riferire spontaneamente circostanze rilevanti ai fini di causa, riproponendo la prospettazione offerta dal ricorso.
Il terzo, ancora una volta iscritto al sindacato SI BA, non solo ha un giudizio in corso nei confronti della convenuta per spettanze retributive, ma è anche fratello di che Parte_12 ha impugnato analogo licenziamento in altro giudizio avanti a questo Tribunale. Tali elementi, uniti alla considerazione che – come sopra osservato – le dichiarazioni sono risultate spesso contraddittorie tanto sotto un profilo di coerenza interna quanto nel riscontro con gli altri fattori esterni, depongono per un chiaro giudizio negativo di attendibilità del dichiarato.
Del pari, neppure i testi ed – dipendenti della IOS e addetti ad altra linea, per i quali Tes_6 Tes_7
è ignota l'adesione a SI BA – possono essere considerati pienamente attendibili: in primo luogo, infatti, essi hanno confermato di avere sentito i ricorrenti richiedere il caricamento della merce “in alcune occasioni” non meglio precisate, di talché non v'è elemento certo per ritenere che per tutto il periodo considerato la datrice di lavoro abbia ritardato l'invio della carne, determinando i minori livelli di produttività riscontrati;
in secondo luogo, non solo hanno confermato di avere visto i lavoratori fermi e in attesa della merce, ma hanno anche dichiarato che, in prossimità della pausa, il caricamento avveniva con ritmi diversi rispetto al solito, offrendo un elemento che è stato, invece, negato dai testi impiegati anche sulla linea 2, tra cui e . Pt_7 CP_5
Del resto, la ricostruzione offerta da tutti i testi sopra esaminati è stata apertamente e motivatamente contraddetta dalle altre deposizioni orali, in larga parte disinteressate e, comunque, tutte lineari e coerenti sia sul piano interno che esterno.
31 Così, tanto il teste – responsabile della convenuta – quanto il teste – ex collega S_ Tes_4 del primo, ma non più dipendente di già al momento dell'escussione – hanno Parte_6 riferito che, contrariamente a quanto sopra riportato, erano i ricorrenti a chiedere spesso ai facchini di essere saltati e, anzi, che gli stessi lavoratori lasciavano spesso la mondatura incompleta prima delle pause, costringendo i responsabili ad attivarsi per garantire il rispetto delle norme igieniche.
Di pari tenore sono state, poi, le dichiarazioni dei testi e entrambi apparsi più Tes_8 Tes_5 genuini, entrambi non iscritti al sindacato SI BA ed entrambi estranei al più ampio conflitto dedotto in causa;
del resto, la maggiore attendibilità del narrato discende anche dalla circostanza che entrambi avevano lavorato in postazioni vicine agli odierni ricorrenti e, dunque, avevano potuto verificare direttamente lo stato della lavorazione, con miglior contezza dei testi e Tes_7 Tes_6 addetti alla linea 1.
Si deve rammentare, ancora, che anche il teste pur nella confusione della narrazione, ha Pt_11 confermato che talora si verificava l'accumulo di carne non lavorata in prossimità delle baie a cui erano applicati i ricorrenti, circostanza evidentemente incompatibile con il presunto invio tardivo della carne sulle baie interessate e con le richieste insistenti di potere lavorare con il medesimo ritmo.
A ulteriore conforto delle valutazioni espresse, poi, deve considerarsi che l'imputabilità del rallentamento alla condotta datoriale non figura nemmeno tra le giustificazioni rese in sede disciplinare (docc. 78-82, fascicolo CM Service).
Infatti, a fronte di una condizione talmente evidente da essere percepita – in tesi - anche dai lavoratori addetti ad altre linee, appare sintomatica la circostanza che i ricorrenti, dopo essere stati raggiunti dall'addebito di scarso rendimento, non avessero immediatamente replicato che il rallentamento era dovuto alla condotta di né avessero riferito di avere chiesto Parte_6 con insistenza - per circa sette mesi – di lavorare con il ritmo consueto, limitandosi a opporre la tardività della contestazione e l'assenza di precedenti richiami per la quantità del lavoro svolto, nonché a evidenziare, in diritto, la mancanza di “indici di produttività oraria o giornaliera” da assumere a valido parametro (cfr. docc. 78-82, fascicolo resistente).
Del resto, non è irrilevante considerare che, con comunicato del 20 maggio 2024, lo stesso sindacato SI BA abbia affermato che “nel 2021 sono stati licenziati per “scarso rendimento” in quanto, lavorando a ritmi umani, e non con la velocità imposta dal nastro trasportatore, secondo
l'azienda non avevano realizzato le quantità prodotte pretese dall'azienda” (doc. 120 fascicolo resistente, prodotto in data 20.6.2024): ancora una volta, dunque, nessun cenno si rinviene alla pretesa riduzione del lavoro da parte del datore.
32 La difesa, pertanto, appare essere un tentativo di giustificazione ex post – in sede di impugnativa processuale - della condotta contestata dalla datrice, più che un reale motivo di illegittimità del licenziamento.
Del resto – ma lo si dice come evidente argomentazione di contorno all'autonomo giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni dei testi di parte ricorrente - non appare neppure verosimile che un imprenditore scelga di diminuire volontariamente il ritmo della produzione per circa sette mesi, con il rischio di compromettere l'affidamento dell'appalto in essere e i rapporti con la committente, al solo fine di precostituirsi una giusta causa di licenziamento, peraltro nella forma più ostica dello scarso rendimento e pure a fronte delle numerose contestazioni disciplinari elevate nei confronti dei medesimi soggetti nell'ultimo anno;
né appare probabile che, nel fare ciò, egli continui finanche a corrispondere, per l'intero periodo, sempre la medesima retribuzione, comprensiva degli incentivi alla produttività, pur essendo consapevole del minor rendimento.
Per tutto quanto esposto, in definitiva, può ritenersi adeguatamente provato lo scarso rendimento per fatto e colpa esclusivi dei ricorrenti.>>.
Si tratta di motivazione giuridicamente ineccepibile e pienamente condivisibile.
In replica alle critiche mosse dai ricorrenti all'ordinanza si osserva quanto segue.
Con riguardo alla ipotizzata natura non veritiera dei dati di produttività, la resistente ha provato
(come dapprima evidenziato) la provenienza di questi dati, forniti da con una lettera CP_2 consegnata, in data 24 marzo 2021, dall'allora responsabile settore carni della committente, Mantica
Cesare Matteo, al responsabile della resistente (la lettera e i dati allegati sono stati Per_2 prodotti dalla resistente sub doc. 77).
Non può sostenersi, dunque – come suggerito da parte ricorrente – che tali dati siano stati
“modificati a posteriori” dalla resistente (vd. pag. 17 del ricorso), atteso che l'invio dei dati in formato “Excel”, ad opera della committente, è avvenuto a mezzo e-mail solo in data 15.4.2021, e quindi in data successiva alle contestazioni disciplinari, dopo la richiesta del legale rappresentante della resistente del 15.3.2021 (vd. doc. 84 fasc. CM).
Né è dato comprendere per quale ragione i ricorrenti dubitino della attendibilità dei dati consegnati in data 24.3.2021 da alla resistente perché differenti da quelli forniti (mensilmente) dalla CP_2 committente (vd. doc. 54 fasc. ric.) per far conoscere alle società appaltanti (tra cui la resistente) la quantità di carne lavorata e poi procedere alla relativa fatturazione. Trattasi di dati diversi, raccolti secondo parametri diversi.
Né, tra l'altro, la parte ricorrente ha allegato l'esistenza di seri, precisi e concordanti elementi circostanziali tali da far ritenere che la resistente abbia alterato i dati a essa forniti da CP_2 risolvendosi le lagnanze della parte sul punto in una mera dichiarazione di sospetto.
33 Parimenti generiche, oltre che estranee ai fatti di questo giudizio, sono le deduzioni svolte in relazione alla circostanza che “ non può dirsi soggetto terzo rispetto al complessivo CP_2 rapporto di appalto” a motivo delle affermazioni rese, nel corso di un colloquio telefonico del
18.4.2024, dal dirigente di all'amministratore di EOS S.p.A. Controparte_6
(vd. pagg. da 12 a 17 del ricorso in opposizione). Persona_7
In primo luogo, non può che concordarsi con la parte resistente laddove afferma che le conversazioni richiamate dai ricorrenti si collocano a oltre tre anni di distanza dal licenziamento del
23 aprile 2021 e non riguardano la condotta tenuta dai lavoratori licenziati e dalla datrice di lavoro nel periodo contestato.
Inoltre, le frasi attribuite al dirigente di (“questo incontro con e con Controparte_6 Persona_8
l'organizzazione Si BA non s'ha da fare”; “noi non dobbiamo incontrare i Si BA… noi dobbiamo fare la trattativa solo con la triplice”; “a scrivere, scrivere, scrivere scrivendo poi ogni tanto anziché scrivere alla persona giusta si mettono in copia i BA”; “è stato un grande fraintendimento rispondere ai BA”; “bisogna stare lontano dai BA”) non appaiono univocamente indicative di una volontà di ostracizzare il “Sindacato Intercategoriale BA”. Esse, infatti, possono trovare spiegazione in quanto allegato da (a pagg. 75 e 76 della CP_1 memoria di costituzione) e non contestato dai ricorrenti, e cioè che aveva sottoscritto il CP_2
Protocollo del 12.12.2023 volto a disciplinare le ipotesi di cambio di appalto con le OO.SS. Filcams
Cgil, Fisascat Cisl e UilTucs, con la conseguenza che il dirigente poteva ragionevolmente CP_2 ritenere che tali organizzazioni fossero le naturali interlocutrici in ordine alle condizioni del subentro nell'appalto di a EOS S.p.A.. CP_1
In secondo luogo, si ritiene assorbente la considerazione che la committente non ha trasmesso alla resistente i dati della produttività dei dipendenti iscritti al SI BA Bragonzi, , ed Pt_2 Pt_3 Pt_4
, e neanche avrebbe potuto farlo poiché l'“abbinamento” tra dati sulla produttività di tutte le Pt_5 baie delle linee riconducibili alla resistente e i nominativi dei dipendenti in forza presso le singole baie, in ognuno dei giorni del periodo di interesse, veniva effettuato dalla resistente (vd. Per_ dichiarazioni dei testimoni , e cit.). S_ Tes_2
Con la conseguenza che non risulta provata la prospettata volontà della committente di “allontanare dipendenti associati a tale sindacato” (vd. pag. 17 del ricorso in opposizione) per la semplice considerazione che non era a conoscenza dell'identità dei soggetti adibiti alle baie della CP_2 linea 2 interessate dal minor rendimento.
Per la medesima considerazione si ritiene infondata la lamentata violazione delle disposizioni normative di cui all'art. 4 L 300/1970.
34 Non si apprezza l'esistenza di alcun controllo sulla prestazione lavorativa resa dai ricorrenti da parte della resistente – mediante le “fotocellule che consentono di rilevare il numero totale delle casse di carne lavorate giornalmente” (vd. pag. 23 del ricorso in opposizione) – in quanto, giova ribadirlo, i dati sul numero di cassette lavorate dalle varie baie delle linee riconducibili alla resistente erano nella esclusiva disponibilità di Solo i dati relativi all'identità dei dipendenti in forza CP_2 presso le singole baie erano nella disponibilità della resistente.
Sicché, come già argomentato per la committente, non risulta provato l'ipotizzato controllo della prestazione ad opera della resistente per la semplice considerazione che il datore di lavoro non era a conoscenza dei dati sul numero di cassette lavorate giornalmente dalle baie delle linee di interesse –
e, a fortiori, dei dati sul numero di cassette lavorate giornalmente dai singoli lavoratori addetti alle predette baie.
Sono infine prive di pregio le doglianze attoree secondo le quali “il giudice della prima fase non ha dato alcun rilievo alle dichiarazioni resi dai testimoni Testimone_6 Testimone_6
(udienza 24 maggio 2023) e (udienza 8 novembre 2023), entrambi ex dipendenti Testimone_7 di altra società (EOS) operante presso lo stabilimento e mai iscritti al sindacato SI CP_2
COBAS, che non potevano essere sospettati per alcuna ragione di inattendibilità, sia appunto per la loro distanza dalle parti qui coinvolte, direttamente o indirettamente, sia per il tenore evidentemente genuino delle dichiarazioni”.
I testimoni – come osservato dalla resistente – non hanno affatto dichiarato che i ricorrenti erano stati assegnati alle baie “in ragione dell'attività sindacale svolta” (vd. pag. 19 dell'atto introduttivo di questo giudizio), essendosi limitati, in sostanza, a genericamente confermare il rallentamento della produzione.
Tuttavia, le dichiarazioni dei testimoni non sono assolutamente idonee a provare l'assunto attoreo secondo cui il rallentamento dell'attività di mondatura e disossatura sarebbe riconducibile a
“iniziativa” della resistente (vd. pagg. 19 e 20 dell'atto introduttivo di questo giudizio).
Infatti, il testimone ha riferito di avere solo Testimone_9 occasionalmente “sentito” che i dipendenti addetti alla linea 2 “chiamavano ad alta voce i facchini per fare caricare la merce”.
Il testimone non ha saputo collocare temporalmente sia l'adibizione dei ricorrenti Testimone_7 alla linea 2 sia le “chiamate” dei ricorrenti ai facchini, di talché, in assenza di qualsiasi riferimento circa la consistenza del periodo in cui “capitava” al teste “tutti i giorni di vedere i ragazzi addetti alla linea due fermi e che gli stessi più volte chiamavano il facchino o il responsabile per far caricare la carne”, la circostanza appare di poco momento a fronte della lunghezza del periodo oggetto di contestazione, di ben sette mesi. Peraltro, sussistono non pochi dubbi di attendibilità
35 oggettiva del testimone, il quale, per un verso, afferma con certezza di avere visto i fatti riferiti
“tutti i giorni”, per altro verso, non è in grado di dare neppure un riferimento quantitativo, oltre che di circostanziare temporalmente, i fatti in questione.
A quanto detto si aggiunga che il Giudice della fase sommaria ha ampiamente esplicato sia le ragioni per cui ha ritenuto maggiormente attendibili le dichiarazioni dei testimoni , S_
e sia le ragioni per cui ha ritenuto le dichiarazioni dei testimoni Tes_4 Tes_8 Tes_5 Tes_6 [...]
e oggettivamente inattendibili, poiché non Testimone_9 Testimone_7 assistite da intrinseca coerenza né convergenti con le dichiarazioni rese, non solo dai testi , S_
e ma anche dai testi e (vd. pagg. 29 e 30 dell'ordinanza Tes_4 Tes_8 Tes_5 Pt_7 CP_5 del 19.7.2024).
Inoltre, con specifico riguardo alla eccezione di inattendibilità del testimone , sull'assunto S_ che nel corso della “udienza preliminare del 19.5.2025 del procedimento per il reato di falsa testimonianza contro il sig. ”, questi “ha dichiarato spontaneamente che le Parte_13 dichiarazioni rese, in sede di escussione testimoniale, nel giudizio di licenziamento di altro dipendente erano state, in sostanza, “imbeccate” dal responsabile (vd. verbale Testimone_1 di udienza del 20.5.2025), deve rilevarsi che i fatti riferiti da sono estranei a questo giudizio Pt_13 né in alcun modo sovrapponibili a quelli in esame (sia sotto il profilo della condotta contestata che sotto il profilo delle circostanze di tempo e modo della condotta).
Va, altresì, sottolineato che le dichiarazioni del testimone – come esaustivamente illustrato S_ dal primo Giudice – sono state riscontrate dalle testimonianze di e della Tes_4 Tes_8 Tes_5 cui attendibilità né il primo Giudice né questo Giudice ha motivo di dubitare per le ragioni sopraesposte.
Sulla esistenza di una giusta causa di licenziamento e sulla prospettata natura ritorsiva del licenziamento per giusta causa.
La sanzione del licenziamento per giusta causa comminata ai ricorrenti si ritiene pienamente legittima ai sensi dell'art. 2119 c.c., in quanto proporzionata al disvalore delle loro condotte, alla stregua del percorso logico-argomentativo seguito dal primo Giudice in proposito.
< sua imputabilità soggettiva agli stessi, risulta, quindi, pienamente dimostrata la sussistenza della giusta causa di licenziamento addotta.
Non può seriamente dubitarsi, infatti, che la volontà di rallentare la lavorazione, rendendo una prestazione mediamente oscillante tra il 20% e il 40% di quella dei colleghi (cfr. docc. 78-82, fascicolo per un arco temporale di sette mesi (dal 1.8.2020 al 28.2.2021), Parte_6
36 costituisca un contegno che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ai sensi dell'art. 2119 c.c..
Trattasi, infatti, di condotta indubbiamente idonea a incidere irrimediabilmente sul rapporto fiduciario, non solo secondo una valutazione ex post della gravità dell'inadempimento e della palese violazione degli obblighi di buona fede e correttezza che gravano sul prestatore subordinato, ma anche in una prospettiva prognostica relativa al necessario affidamento nell'esatto adempimento per il futuro.
Tale conclusione, del resto, è perfettamente in linea con l'orientamento costante della Suprema
Corte, secondo cui “il licenziamento per cosiddetto scarso rendimento costituisce un'ipotesi di recesso del datore di lavoro per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore, che, a sua volta, si pone come specie della risoluzione per inadempimento di cui agli artt. 1453 e segg. cod. civ. sicché, fermo restando che il mancato raggiungimento di un risultato prefissato non costituisce di per sé inadempimento, ove siano individuabili dei parametri per accertare se la prestazione sia eseguita con diligenza e professionalità medie, proprie delle mansioni affidate al lavoratore, lo scostamento dai essi può costituire segno o indice di non esatta esecuzione della prestazione, sulla scorta di una valutazione complessiva dell'attività resa per un apprezzabile periodo di tempo” (Cass. lav. n. 14310/2015).
A differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti, infatti, non v'è dubbio che nel caso di specie sussistano tutte le condizioni sopra richiamate e, in particolare, siano individuabili i parametri di riferimento della diligenza e professionalità medie – e delle soglie “minime” esigibili – per le prestazioni richieste al singolo lavoratore.
Da un lato, è la stessa organizzazione del servizio a prevedere tempistiche predefinite per l'invio della carne e per la sua lavorazione, peraltro in misura tale da garantire un margine di tolleranza per il completamento della singola mondatura o disosso (cfr. testi e ): tale elemento, Tes_8 Tes_5 all'evidenza, consente già di individuare, ex ante, i ritmi e la consistenza della produttività media.
Dall'altro, vi è pure un ulteriore parametro oggettivo di comparazione, agilmente rinvenibile – e rinvenuto nelle tabelle allegate alle contestazioni disciplinari – nelle casse lavorate dai lavoratori impiegati con le stesse mansioni, sulle stesse linee e con i medesimi tagli di carne.
Né si può trascurare, ad ogni modo, che gli stessi ricorrenti avevano reso una prestazione sufficiente
– cioè, simile a quella dei colleghi – già negli anni e nei mesi antecedenti l'agosto 2020.
A fronte di tali dati oggettivi e del consapevole e volontario rallentamento delle lavorazioni, poi, diviene assolutamente irrilevante – né può essere addotto a giustificazione dello scarso rendimento
– il fatto che, per tutto il periodo in contestazione, avesse continuato a Parte_6 corrispondere il premio di produttività e quello quadrimestrale. La circostanza, anzi, è perfettamente
37 compatibile con la scoperta del calo delle lavorazioni solo nel mese di marzo – aprile 2021, in seguito alla lettura dei dati forniti dalla committente.
La gravità della condotta, confermata dalla dimensione oggettiva e dalla durata dell'inadempimento nonché dal marcato dolo dei ricorrenti, rende pienamente legittima e proporzionata la valutazione espressa dal datore e sorregge il giudizio di impossibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto di lavoro.
Né può condurre ad altra conclusione il richiamo ai principi espressi dalla sentenza n. 492/2022 della Corte d'Appello di Bologna, invocata dalla difesa attorea, trattandosi di fattispecie non equiparabile alla presente, perché consumata nel ridottissimo arco temporale di un singolo turno notturno e non, come nel presente caso, in maniera sistematica e per almeno cinque-sette mesi.
Per quanto sopra argomentato, inoltre, la sussistenza della giusta causa addotta esclude in radice il carattere ritorsivo dei licenziamenti impugnati, non potendosi certo ritenere – a fronte dell'accertato scarso rendimento - che il recesso fosse dettato dall'intento esclusivo e determinante di interrompere il rapporto di lavoro con gli iscritti a SI BA, autori delle condotte asseritamente scioperanti già punite con le plurime contestazioni disciplinari richiamate ai fini della recidiva.
A tale ultimo riguardo, è opportuno ribadire che non può trovare accoglimento la tesi – formulata per la prima volta in sede di discussione – secondo cui lo scarso rendimento dovrebbe comunque ritenersi non punibile, trattandosi di una forma di sciopero articolato: non solo, infatti, tale connotazione è stata fornita ex post, ma, soprattutto, anche ad accedere alla qualificazione proposta, si sarebbe in presenza di un illecito sciopero di rallentamento, non coperto dall'art. 40 Cost..
Del pari, non può soccorrere la figura – ancora una volta, tardivamente evocata - dello sciopero dello straordinario, che potrebbe riferirsi, al più, all'uscita anticipata dal luogo di lavoro, non anche allo scarso rendimento posto alla base dei licenziamenti.
Deve, poi, essere evidentemente respinta l'eccezione di inadempimento.
Ancora una volta, essa viene sollevata – solo nella presente sede - al fine di giustificare ex post la condotta illegittima e inadempiente dei lavoratori e, dunque, risulta impropriamente invocata, non essendo coeva al presunto inadempimento datoriale;
la stessa, peraltro, è ingiustificata anche per il fatto che la condotta dei ricorrenti non si sarebbe tradotta, comunque, in un'astensione dalla prestazione, bensì in un inesatto adempimento, chiaramente estraneo alle forme di autotutela ammesse dall'art. 1460 c.c..>>.
L'autosufficienza dell'addebito di scarso rendimento rende, infine, superfluo l'accertamento dell'illegittimità delle ulteriori sanzioni disciplinari conservative irrogate ai ricorrenti e richiamate nelle lettere di contestazione disciplinare ai fini della recidiva.
38 Con la conseguenza che – come pure ritenuto dal Giudice della prima fase – questo Giudice non è tenuto a valutare la legittimità delle altre sanzioni disciplinari comminate ai ricorrenti in data antecedente al licenziamento, non rilevando esse ai fini della valutazione di fondatezza dei provvedimenti espulsivi e non potendo esse formare oggetto di autonoma valutazione nel rito riservato alle domande fondate sul presupposto della vicenda estintiva del rapporto di lavoro (vd.
Cass. n. 23876/2018).
L'ordinanza impugnata ha adeguatamente ed esaurientemente argomentato in punto di individuazione dei parametri di riferimento per valutare la diligenza e la professionalità medie, di rilevanza e durata dello scostamento da siffatti parametri nonché in merito alla natura dolosa della condotta inadempiente.
Con particolare riguardo alla doglianza secondo cui il datore di lavoro non avrebbe predeterminato i livelli di produttività richiesti ai dipendenti, limitandosi a compiere il “minutaggio” del compito dei facchini, l'ordinanza impugnata ha ricevuto (anche in parte qua) l'avallo della Corte d'Appello di
Brescia – pronunciatasi sul licenziamento per scarso rendimento dei colleghi di lavoro dei ricorrenti
(confermando, invero, integralmente il percorso motivazionale del primo Giudice):
< cosiddetto “scarso rendimento” costituisce un'ipotesi di recesso del datore per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore, che, a sua volta, si pone come specie della risoluzione per inadempimento, prevista dagli artt. 1453 e ss. c.c. E' vero che, nel contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non si obbliga al raggiungimento di un risultato ma alla messa a disposizione del datore delle proprie energie, nei modi e nei tempi stabiliti, con la conseguenza che il mancato raggiungimento del risultato prefissato non costituisce di per sé inadempimento. Ove, tuttavia, siano individuabili dei parametri per accertare che la prestazione sia eseguita con la diligenza e professionalità medie, proprie delle mansioni affidate al lavoratore, il discostamento dai detti parametri può costituire segno o indice di non esatta esecuzione della prestazione. È dunque evidente che, per stabilire se tale segno dimostri univocamente che vi è stato inadempimento, è necessario valutare la condotta nel suo complesso per un apprezzabile periodo di tempo, tenendo bene a mente che il mancato raggiungimento del parametro non va confuso con l'oggetto dell'accertamento, che è costituito dall'inesatta o incompleta o mancata esecuzione della prestazione
(Cass., Sez. Lav., sentenza n. 14310 del 9.7.2015). Tanto premesso, si ritiene che il principio richiamato dai ricorrenti, secondo il quale gli standard produttivi rispetto ai quali viene contestato uno scarso rendimento del lavoratore andrebbero prestabiliti e posti a conoscenza del lavoratore stesso, sia irrilevante nella fattispecie oggetto di giudizio. Ed infatti, nel caso di specie la contestazione mossa ai lavoratori non concerne il mancato raggiungimento di un predeterminato
39 standard produttivo, ma la violazione dei generali doveri di diligenza, buona fede e correttezza, con irrimediabile compromissione dell'elemento fiduciario, violazione desumibile dall'avere essi lavorato per più mesi consecutivi una quantità di cassette di carne compresa tra il 20 ed il 40% di quella mediamente lavorata da tutti gli altri dipendenti con le stesse mansioni e nel medesimo periodo (nonché, pacificamente, da quella lavorata negli anni e nei mesi precedenti dagli stessi soggetti licenziati). Il rimprovero mosso ai ricorrenti, quindi, non è relativo al mancato raggiungimento di uno standard produttivo prestabilito, imposto dal datore di lavoro ai lavoratori come dovuto. La contestazione disciplinare riguarda, invece, l'esecuzione della prestazione lavorativa con un ritmo così più lento e tanto sproporzionato rispetto al normale da risultare ingiustificato ed ingiustificabile. In altri termini, nel caso di specie l'inaccettabile negligenza dei soggetti licenziati non è desunta dal mancato raggiungimento di determinati standard, ma dal confronto con il ritmo lavorativo normalmente sostenuto in media dai lavoratori impiegati nelle medesime mansioni (e dagli stessi soggetti licenziati nel periodo anteriore). Ebbene, si tratta di una deduzione logica, non essendovi motivi, né avendoli i ricorrenti indicati, per discostarsi in maniera tanto rilevante e per un tempo così prolungato dalla produttività media tenuta in precedenza dagli stessi ricorrenti e tenuta nel periodo d'interesse dagli altri lavoratori. Tale condotta, lo si ribadisce, non ha nulla a che fare con il mancato raggiungimento di specifici obiettivi produttivi richiesti dalla datrice di lavoro e quindi non può certo giustificarsi con la mancata previa comunicazione ai lavoratori degli obiettivi stessi>> (così Corte d'Appello di Brescia n. 30/2025 del 20.8.2025).
Conclusioni e spese processuali
Il ricorso viene integralmente respinto.
Resta ferma la statuizione sulle spese della fase sommaria – sulle quali ha disposto il primo
Giudice – mentre le spese del giudizio di opposizione vengono poste a carico dei ricorrenti in applicazione del principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo in ragione dell'attività effettivamente svolta e dell'aumento previsto per il numero delle parti applicato alla sola fase studio
(essendo per le successive fasi del giudizio sostanzialmente irrilevante la presenza di più parti, per l'identità dei motivi di impugnazione di tutte).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando così provvede, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e rigettata:
1) rigetta il ricorso in opposizione e conferma l'ordinanza del 19/07/2024 del Tribunale di
Cremona, anche nella parte relativa alla statuizione sulle spese di lite;
40 2) condanna i ricorrenti in solido a pagare a le spese processuali di questo Controparte_1 giudizio, che si liquidano in euro 7.000,00, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 19.9.2025.
Il Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino
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