Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/03/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. N.44-1/2024
Tribunale di Benevento
Ufficio crisi d'impresa e insolvenza
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Benevento in persona del giudice monocratico dott.ssa Maria Letizia D'Orsi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per omologa del piano di ristrutturazione rubricato sub n.44-1/2024 promosso ad istanza di :
NE DE GL (C.F.: ), nato il [...] C.F._1
a Benevento ed ivi residente a[...], rappresentato, come da procura in atti , dall'Avv. Giuseppe Parente del Foro di Benevento, con l'ausilio del Gestore della Crisi dott. (CF: – Controparte_1 C.F._2 pec: Email_1
RICORRENTE
Considerato in fatto che: con atto depositato il 4 a p r i l e 2 0 2 4 i l ricorrente -assistito come in epigrafe, ha chiesto l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore declinato, all'esito della precisazioni e delle integrazioni sollecitate dal Tribunale, nei sensi di seguito trascritti:
“ Creditori prededucibili all'interno della quale confluiscono, il compenso dell'advisor legale avv. Parente nella misura del 75% dell'importo concordato e il compenso come presunto dell'Occ per la parte in acconto nella misura del 23%, da soddisfare a partire dal mese successivo all'omologa e per circa 6 mensilità;
- Creditori privilegiati aventi privilegio mobiliare saranno soddisfatti integralmente, mentre parzialmente il creditore ipotecario come meglio appresso specificato, tutti a partire Pt_1 dall'ottavo mese successivo all'omologa e fino alla novantaquattresima mensilità;
- Creditori chirografari, soddisfatti parzialmente nella misura del 10%, a partire dalla novantacinquesima mensilità successiva all'omologa e fino alla centoduesima rata mensile;
- Creditori prededucibili, per il saldo del 67% del compenso concordato all'Occ, al termine della procedura, ovvero a partire dalla centotreesima rata mensile successiva all'omologa e fino alla centododicesima rata mensile.
Il debito nei confronti del creditore viene soddisfatto, complessivamente per la somma Pt_1 di € 36.648,10 ovvero il 55%, del credito. L'importo mensile disponibile tolte le spese di sostentamento familiare è di € 487,00.
Conclusivamente la procedura avrà la durata di 9 anni e 4 mesi con versamento di n. 112 rate
All'esito del deposito della documentazione attestante l'espletamento degli adempimenti pubblicitari e delle comunicazioni previste dalla legge, il CP_2 ha depositato la relazione di cui al sesto comma art. 70 cit, nella Parte_2 quale ha dato atto che nel termine fissato, sono state formulate osservazioni al piano ed alla proposta, allegando le relative memorie da parte dell'
[...]
, della e della in qualità di Controparte_3 CP_4 CP_4 mandataria di Parte_3
Segnatamente, con pec del 23 ottobre 2024 , comunicava l'esistenza di un CP_5 debito portato dalla cartella di pagamento n. 017R017202400012391920000, iscritta a ruolo e consegnata al concessionario successivamente al deposito della proposta, relativo a Tassa Auto per l'anno 2018, importo già riconosciuto in favore dell'ente creditore ON NI;
La quale mandataria di creditore ipotecario, con pec CP_4 Parte_3 del 31 ottobre 2024 ha eccepito l'inammissibilità della proposta per insussistenza di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria e l' inammissibilità del pagamento ultra – biennale del credito ipotecario;
la con pec del 4 novembre 2024, ha contestato di aver concesso CP_4 malamente il finanziamento al proponente, atteso che al 2010 oltre al mutuo e al detto finanziamento, il debitore non aveva altri debiti ed aveva un reddito che consentiva pienamente il rispetto del regolare ammortamento. Ha altresì contestato la convenienza della proposta per la tempistica di soddisfazione, ritenuta troppo lunga, e la bassa percentuale di soddisfazione, dovendosi in tal caso applicare per analogia, le norme che regolano la proposta di concordato.
Il Gestore della crisi, s e n t i t o i l d e b i t o r e h a d e p o s i t a t o l e m o d i f i c h e a l p i a n o r i t e n u t e n e c e s s a r i e a l l a l u c e d e l l e o s s e r v a z i o n i f o r m u l a t e d a i c r e d i t o r i , p i a n o c h e d i s e g u i t o p r e v e d e :
“il debitore metterà a disposizione per tutta la durata del piano la somma mensile di € 487,00 (somma disponibile, decurtate le spese di sostentamento), alle quali andranno ad aggiungersi quelle messe a disposizione del padre: i) € 7.000,00 quale somma iniziale;
ii) € 500,00 al mese per 28 mensilità con soddisfazione dei creditori come segue: 1) La classe dei prededucibili per il solo il compenso come presunto dell'Occ in acconto nella misura del 40% (ovvero € 2.284,33), sarà soddisfatto dal mese successivo all'omologa in unica soluzione con una parte della somma messa a disposizione del padre del debitore. 2) La classe dei creditori con privilegio immobiliare è riferita al creditore ipotecario al quale sarà offerta, una somma Pt_1 iniziale di € 4.715,67, per la quota parte messa a disposizione del padre del debitore e una somma mensile di € 704,35 per 27 mensilità, tutte da corrispondere a partire dal mese successivo all'omologa oltre ad una somma di € 744,23 quali interessi legali riconosciuti per la moratoria biennale da pagarsi in unica rata e al termine delle prime 27 mensilità. 3) La classe dei creditori con privilegio mobiliare, invece, sarà soddisfatta integralmente per 27 mensilità, con riconoscimento (ad eccezione dell'advisor legale che ne ha rinunciato) degli interessi legali per la moratoria biennale da pagarsi in unica soluzione e al termine delle prime 27 mensilità; 4) La classe dei chirografari sarà soddisfatta parzialmente nella misura del 15% con inizio dei pagamenti successivi alle classi precedenti e per circa 24 mensilità. 5) Infine, dopo l'esecuzione del piano e su liquidazione del g.d. (ex art. 71 co. 4 del ccii) verrà pagato il saldo del compenso dell'Occ, per circa 7 mensilità.
La durata complessiva del piano è di 61 mesi, ovvero 5 anni e un mese”.
Il gestore ha ribadito, poi, la ricorrenza, nel caso di specie, della convenienza del piano come definitivamente proposto rispetto alla alternativa liquidatoria, pur tenendo conto della pendenza della procedura esecutiva che “aveva già visto il primo tentativo di vendita andato deserto e il secondo con prezzo base fissato in € 27.375,00 e offerta minima di € 20.532,00 che molto probabilmente, considerato il cattivo stato in cui versa il bene e le difformità catastali, sarebbe andato deserto, comportando inevitabilmente un'ulteriore riduzione del prezzo per la partecipazione all'asta successiva per poi chiudersi addirittura se non si raggiungesse la somma di € 15.000,00 per infruttuosità della stessa.”
Tanto innanzi premesso, ed in rito, va ribadita la sussistenza nel caso di specie, dei requisiti di ammissibilità della domanda in quanto: la parte istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art 2 comma 1 lett.e) CCII dal momento che, essendo lavoratore dipendente, non svolge alcuna attività imprenditoriale commerciale artigianale o professionale;
non è assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice della crisi, dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
non sussistono le condizioni ostative di cui all'art 69 CCII in quanto il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell' esdebitazione per due volte, non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave malafede o frode posto che la genesi del sovraindebitamento, giusta relazione del gestore in atti, è conseguenza di accadimenti di carattere familiare e personale che hanno negativamente inciso sull'andamento finanziario del ricorrente;
nello specifico il gestore ha rimarcato che il debitore non ha e assunto l'obbligazione principale (il mutuo ipotecario) in modo avventato e colposo, con la consapevolezza di non poter adempiere a tale impegno, anche perché egli ha onorato al pagamento per circa nove anni…. si è rivolto al ceto finanziario, solo per acquisti di prima necessità e finalizzati a cose e fatti di una certa importanza e valenza quotidiana della propria famiglia (cfr. relazione del gestore allegata al ricorso). al ricorso è allegata la documentazione prevista dall'art 68 comma 2 CCII nonché la relazione del gestore nella quale sono compiutamente indicate le cause del sovraindebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni della incapacità di adempiere le obbligazioni assunte;
è dimostrato lo stato di sovraindebitamento come analiticamente indicato nel decreto che qui si intende richiamato reso il 4 ottobre 2024;
Va poi precisato che all'udienza tenutasi il 5 marzo u.s. il Tribunale si è riservato la decisione, dando atto che “nessuno è presente per i creditori osservanti” ( cfr. verbale in atti) – ovvero dando atto - implicitamente- della sussistenza di osservazioni già ritualmente depositate da alcuni creditori avverso il piano e la proposta per cui è controversia, peraltro ribadite all'udienza del 30 gennaio 2025 ( cfr. verbale in atti); sicchè va disattesa la richiesta formulata ex art 101 cpc dalla difesa della creditrice con atto depositato il 6 marzo 2025, ovvero successivamente CP_4 all'udienza fissata per il 5 marzo precedente. Ed invero è sufficiente osservare che a norma dell'art. 70 comma 4 CCII “ nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC indicato nella comunicazione” ( di cui al precedente comma 3 ndr). Nel caso di specie è certificata in atti la rituale comunicazione di cui al comma 3 dell'art 70 CCII cui hanno fatto seguito, per l'appunto, le osservazioni che i creditorie in proprio e quale mandataria di CP_5 CP_4 CP_4 Parte_3 hanno formulato e di cui si è dato conto nel verbale di cui innanzi. La procedura, quindi, si è svolta nel rispetto dei canoni procedimentali previsti, non senza rimarcare che il gestore ha altresì provveduto a comunicare alla odierna istante il piano definitivamente modificato all'esito della osservazioni CP_4 ritualmente formulate.
Quanto, poi, al merito delle osservazioni, va evidenziato che la precisazione formulata dall' , non incidente sulla esatta quantificazione del debito CP_5 gravante a carico del ricorrente che quindi non è stato modificato, non può trovare accogliento posto che il debito in oggetto- Tassa Auto Anno 2018- è stato già riconosciuto in favore dell'ente creditore ON NI , rimarcandosi , peraltro, che l'affidamento del ruolo è successivo al deposito della odierna domanda, correttamente, quindi, è stato appostato quale credito- avente collocazione privilegiata mobiliare- dell'ente impositore ON NI.
Quanto alle osservazioni formulata dalla quale mandataria di CP_4 [...] creditrice ipotecaria, “ Stant sposto dell'art. 69, sec Pt_3
C.C.I., con riferimento ad una proposta costituente piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, preclude al creditore che ne “ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 85” la possibilità di presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare “la convenienza” della proposta, si deve ritenere che il soggetto finanziatore, che non abbia adeguatamente valutato, come avrebbe dovuto, al momento della concessione di un prestito, attraverso la consultazione della Centrale Rischi, il merito creditizio della richiedente, possa comunque, ciononostante, opporsi all'omologa, contestando non già la convenienza della proposta quanto l'ammissibilità e fattibilità del piano ( cfr. Trib. Roma 5 aprile 2023).
Nella specie ed in applicazione del riferito principio di diritto, le osservazioni della trovano ingresso limitatamente alla censurata ammissibilità della doma tante la accertata omessa valutazione del cd. merito creditizio all'atto della concessione del credito ipotecario. Ed invero la verifica sul punto è affidata al Gestore della crisi che a norma dell'art 68, 3°comma, CCII,: “..nella sua relazione, deve indicare se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”.
Nel caso di specie, si legge nella relazione del gestore che “già nel 2010 il creditore non avrebbe valutato correttamente il merito creditizio dell'istante” e pertanto non può darsi ingresso che alle sole censure relative al profilo di ammissibilità della domanda.
Tanto premesso, in relazione alla dedotta violazione della moratoria biennale va precisato quanto segue.
La Suprema Corte ha, anche di recente, ribadito il principio secondo cui "Nel piano del consumatore è ammissibile la previsione della dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, dei crediti assistiti da privilegio, purché i creditori possano esprimere le proprie osservazioni e il giudice valuti la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria… la moratoria ultrabiennale è sempre valutabile dal giudice in sede di omologa sul piano della convenienza e richiede una specifica motivazione sul punto” ( cfr. Cassazione Civile, Sez. I, 21 febbraio 2024, n. 576 (est. Perrino) in conformità ai precedenti Cassazione Civile, Sez. I, 20 agosto 2020, n. 17391: Cassazione Civile, Sez. I, 28 ottobre 2019, n. 27544, Cassazione Civile, Sez. I, 3 luglio 2019, n. 17834 ex multis)
In altri termini, ben può essere omologato, ricorrendone la convenienza specificamente valutata, un accordo di ristrutturazione ( in applicazione di principi di diritto operanti già nella vigenza della previgente L 3/2012) che preveda il superamento della moratoria biennale ( già annuale) , trattandosi peraltro di previsione non qualificata come inderogabile, posto che, diversamente opinando, si verificherebbe una significativa compressione del diritto del debitore di accedere agli strumenti funzionali al cd. refresh start, mortificando così, in presenza di puntuale verifica di convenienza del piano proposto rispetto alla alternativa liquidatoria, il suo diritto a ristrutturare il debito e reinserirsi nel circuito economico finanziario garantendogli la cd. “seconda opportunità”. Al riguardo il gestore, nelle relazioni in atti, ha evidenziato che la procedura esecutiva pendente, oggi sospesa stante la concessione della misure protettive richieste dal debitore, si è arrestata all'atto della già disposta vendita -la seconda- del compendio staggito al prezzo base di € 27.375,00, con offerta minima di € 20.532,00 mentre la proposta formulata dal ricorrente prevede che “ il debito nei confronti di viene soddisfatto, complessivamente per la somma di € 29.818,23, di Pt_1 cui una parte con esborso iniziale di € 4.715,67 ed € 18.605,85 a privilegio oltre interessi per la moratoria biennale e il residuo (€ 6.496,71) degradato al chirografo soddisfatto nella misura del 15%”.
Orbene, posto che "… la falcidia proposta ai creditori privilegiati tiene conto dei criteri dettati dall'art. 67 c. 4 del d.lgs. 14/2019 allorquando viene offerta una cifra non inferiore a quella realizzabile in sede liquidazione tenuto conto di un numero medio di tentativi d'asta di 2,4 (Fonte. Banca d'Italia - Paper: Le procedure esecutive immobiliari: il funzionamento e gli effetti delle recenti riforme -pag. 15);" è condivisibile la conclusione cui il professionista è pervenuto in merito alla convenienza della proposta qui in esame rispetto alla alternativa liquidatoria, atteso che il creditore ipotecario viene soddisfatto complessivamente per la somma di € 29.818,23 ( con esborso iniziale di € 4.715,67 per la quota parte messa a disposizione del padre del debitore e una somma mensile di € 704,35 per 27 mensilità, tutte da corrispondere a partire dal mese successivo all'omologa oltre ad una somma di € 744,23 quali interessi legali riconosciuti per la moratoria biennale da pagarsi in unica rata e al termine delle prime 27 mensilità), ovvero per un somma ben superiore a quella ricavabile dalla vendita in sede esecutiva, tenuto conto che “ Il giorno 16.07.2024 si è tenuta la prima asta al prezzo base di € 36.500,00 con offerta minima di € 27.375,00, che è andata deserta, ed era stata fissata la seconda ( sospesa giusta decreto ex art 70 comma 4 CCII) per il giorno 12.11.2024, al prezzo base di € 27.375,00, con offerta minima di € 20.532,00,” , dovendosi considerare anche le spese della procedura esecutiva individuale.
Le considerazioni innanzi dette danno altresì conto della convenienza della procedura sotto il profilo della sua durata che, all'esito della modifica, è stata ridotta dagli originari 9 anni agli attuali 5 anni e 1 mese, con evidente vantaggio per i creditori, in ispecie per il creditore ipotecario, che vedrà riconosciuto anche il suo credito falcidiato, degradato al chirografo, nell'ammontare previsto del 15%.
Quanto alla ammissibilità della domanda con riferimento alla percentuale di soddisfazione offerta ai creditori chirografari definitivamente precisata nella misura del 15% dell'intero debito, va osservato quanto segue. Premesso che la disciplina regolante la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 e segg. CCII) non contiene alcuna previsione (ne vi è richiamo a norme formulate per altri istituti) che imponga al debitore di prevedere, nel piano e nella proposta, una percentuale minima di soddisfazione del credito chirografario, si osserva che per pacifica giurisprudenza di merito e di legittimità, compete al Tribunale valutare la “non irrisorietà delle percentuali offerte”. Invero, “vi può essere ristrutturazione della debitoria, con conseguente perseguimento della causa concreta della procedura, solo nel caso in cui, fermo restando l'obbligo di garantire la soddisfazione dei privilegiati entro i limiti di valore sui beni sui cui insiste il privilegio, venga garantita a tutti i creditori ivi compresi quelli chirografari (ed anche ai privilegiai per la parte degradata a chirografo) una qualche soddisfazione che non sia peraltro irrisoria. Tale principio affermato dalla Suprema Corte rispetto al c.p. (cfr. Cass 1521/2013,11423/14m11549/14) deve ritenersi applicabile rispetto ad ogni procedura concorsuale e quindi anche in ipotesi di ristrutturazione dei debiti del consumatore…. salvo rinuncia espressa alla propria pretesa, ad ogni creditore deve essere garantita una soddisfazione non irrisoria (come reso evidente dal disposto dell'art 67 CCIII che ammette solo una soddisfazione parziale e differenziata ma non certo nulla, dei creditori) cfr. Tribunale Verona 15 maggio 2023 est. Pagliuca).
Nel caso di specie il debitore ha offerto di soddisfare il debito avente collocazione chirografaria nella misura del 15% dell'intero, trattasi quindi di soddisfacimento non puramente simbolico del debito complessivamente spettante ai creditori ma idoneo a garantire un concreto ed effettivo recupero della pretesa, tenuto conto dello stato di sovraindebitamento del debitore e delle inesistenti prospettive di un migliore realizzo.
Invero, la convenienza della proposta di ristrutturazione del debito, in luogo della alternativa liquidatoria, “ si deve misurare con una valutazione comparativa della percentuale di soddisfazione dell'intero ceto creditorio ipotizzata nel piano, valorizzando la concorsualità della procedura” (Tribunale Napoli Nord sez. III, 06/02/2021) tenuto conto del dato normativo secondo cui “la proposta del consumatore ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento anche parziale e differenziato dei crediti in qualsiasi forma” ( cfr. art 67 comma i CCII).. Può quindi affermarsi che la percentuale così offerta integra adeguata causa nel negozio solutorio proposto dal ricorrente, così legittimandone la omologazione.
Quanto alla ammissibilità del ricorso con riferimento alla proposta falcidia dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, è sufficiente richiamare la norma di cui all'art. 67 co.3 C.C.I.I. (“La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno,salvo quanto previsto dal comma 4”) per ritenere espressamente consentita una tale evenienza . Invero, la falcidiabilità del quinto dello stipendio (o della pensione), ceduto volontariamente o a seguito di assegnazione giudiziale prima dell'apertura della procedura di sovraindebitamento, come sostenuto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n 65/2022,è “volta ad assicurare, oltre alla protezione di un soggetto contrattualmente e socialmente debole, anche il rispetto della par condicio creditorum, di cui all'art. 2741 c.c..”.“La formulazione della disposizione legislativa, di cui all'art. 67 comma III, nei termini in cui stabilisce che il debitore può realizzare un tale effetto, esprime un potere/dovere dello stesso, non semplicemente una facoltà, assoggettando alla falcidia concorsuale, nel rispetto della par condicio creditorum, un diritto patrimoniale del cessionario altrimenti indifferente rispetto alla procedura di sovraindebitamento, in quanto opponibile” (cfr. Tribunale di Milano sez. II, decreto 11.11.2022 ).
In conclusione la proposta ed il piano come formulati, soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità e fattibilità richiesto dalla legge per l'omologazione.
P.Q.M.
letto l'art. 70 ccii;
omologa il piano di ristrutturazione familiare dei debiti del ricorrente Parte_4
come definitivamente precisato e riportato innanzi;
[...]
Dispone che l'OCC provveda a notificare la presente sentenza ai creditori ai sensi dell'art. 70 comma 8 CCII, curando tutti gli adempimenti di cui all'art 71 CCII.
Dispone la pubblicazione, entro due giorni, della presente sentenza, a cura della Cancelleria, sul sito web del Tribunale previo oscuramento dei dati sensibili degli istanti e dei terzi.
Dichiara chiusa la procedura.
Benevento, 10/03/2025 Il Giudice Unico
Dott.ssa Maria Letizia D'Orsi