Articolo 43 della Legge 8 gennaio 1952, n. 6
Articolo 42Articolo 44
Versione
20 febbraio 1952
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Versione
11 aprile 1963
Art. 43. ((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 25 FEBBRAIO 1963, N. 289))
Entrata in vigore il 11 aprile 1963