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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 31/10/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 66/2023 V.G.
CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO
Il Consigliere designato Marco Giacomo Ferrucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso ex artt. 84 e 170 dpr n. 115/2002, come disciplinato dall'art. 15 d. lgs. n.
150/2011, avverso i decreti pronunciati nei procedimenti nn. 119/2022 e 2/2023 IG dalla Corte di appello di Campobasso in data 13/14.4.2023, proposto da
, che si rappresenta e difende ex art. 86 c.p.c.; Parte_1 ricorrente nei confronti di
; Controparte_1 resistente contumace
*** letto il ricorso depositato il 13.5.2023, con il quale l'Avv. propone Parte_1 opposizione avverso i decreti della Corte d'appello di Campobasso del 13/14.4.2023, resi nell'ambito dei procedimenti nn. 2/2023 IG (avente ad oggetto l'applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva) e 119/2022 IG (avente ad oggetto la richiesta del PG di revoca della sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p.), con cui sono state rigettate le istanze del 12.4.2023, dirette a ottenere la liquidazione del compenso a carico dello Stato;
rilevato che il , destinatario di regolare notifica del ricorso e del Controparte_1 decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace;
CONSIDERATO CHE
1. in base al combinato disposto degli art. 84 e 170 DPR n. 115/2002 competente a decidere sull'opposizione avverso il decreto di pagamento del compenso in favore del difensore è il presidente dell'ufficio giudiziario e la disciplina applicabile è quella dell'art. 15 del D. lgs. n. 150/2011;
1 avuto riguardo alla previsione di tale ultima disposizione, come modificata dal D. lgs. n. 149/2022, trattandosi di giudizio proposto in data successiva al 28.2.2023, trovano applicazione le disposizioni di cui agli art. 281 decies e ss. c.p.c.; il ricorso è stato ritualmente introdotto, in quanto rivolto al presidente di questa corte e assegnato allo scrivente quale giudice designato per la trattazione monocratica (sul punto
Cass., n. 9879/2012; Cass., n. 22292/2020), ed è stato depositato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento oggetto di opposizione;
il termine di venti giorni per la proposizione di opposizione, originariamente previsto dall'art. 170 DPR n.
115/2002 deve, infatti, ritenersi sostituito, a seguito dell'abrogazione disposta dall'art. 34, comma 17 del D. Lgs. n. 150/2011, con quello ordinario di trenta giorni, richiamato dall'art. 281 terdecies comma 2 c.p.c., secondo cui la sentenza è impugnabile nei modi ordinari (con riferimento al simile sistema previgente del rito sommario di cognizione v. Corte costituzionale n. 106 del 12.5.2016);
2. con i decreti impugnati nn. 163/23 e 164/23 Reg. Ist. la Corte di appello di Campobasso ha rigettato le istanze di liquidazione presentate dall'Avv. , in qualità di Parte_1 difensore di fiducia di nell'ambito dei procedimenti di esecuzione penale nn. CP_2
2/2023 IG e 119/2022 IG, sul rilievo che: manca agli atti, e non è stato allegato all'istanza del difensore, il provvedimento di ammissione della al patrocinio a CP_2 spese dello Stato;
i procedimenti in oggetto sono del tutto autonomi rispetto ai procedimenti di cognizione nei quali la afferma di essere stata ammessa al CP_2 patrocinio, con la conseguenza che sarebbe stata necessaria la presentazione di una nuova istanza di ammissione al patrocinio in ciascuno di essi;
con l'opposizione proposta l'Avv. deduce l'erroneità dei presupposti su cui sono Pt_1 fondati i provvedimenti di rigetto, in quanto: sono stati regolarmente allegati alle istanze i provvedimenti di ammissione al patrocinio relativi a tutti i procedimenti di cognizione;
l'art. 75 del d. p. r. n. 115/2002 stabilisce la validità dell'ammissione al patrocinio “per ogni grado
e per ogni fase del giudizio, e per tutte le eventuali procedure, derivate e accidentali, comunque connesse” e, secondo l'interpretazione della giurisprudenza, l'ammissione al patrocinio estende i suoi effetti alle attività difensive che si rendono necessarie nella fase esecutiva della sentenza di condanna;
la stessa Corte di appello di Campobasso ha, in altri simili procedimenti, provveduto alla liquidazione del compenso senza richiedere la proposizione di una nuova istanza;
il ricorso è infondato;
3. risulta dagli atti che l'Avv. ha allegato alle istanze di liquidazione del compenso Pt_1 nell'ambito dei procedimenti nn. 119/2022 e 2/2023 IG i provvedimenti di ammissione al patrocinio a spese dello Stato relativi ai giudizi di cognizione;
il campo di indagine va, quindi, circoscritto alla portata applicativa dell'art. 75 TUSG e, quindi, alla questione se fosse necessaria la proposizione di una nuova istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di esecuzione indicati;
la disposizione in esame disciplina al primo comma l'estensione dell'ammissione al patrocinio (valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse), mentre al comma secondo
2 prevede l'applicazione della disciplina del patrocinio anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, in quanto compatibile e sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico;
la differenza di oggetto della previsione di ciascuno dei due commi è evidente: mentre al comma primo si parla di validità dell'ammissione al patrocinio per i procedimenti derivati connessi, al comma secondo si fa riferimento all'applicazione della relativa disciplina al procedimento di esecuzione, il che lascia intendere che il legislatore non abbia inteso estendere sic et simpliciter a tali procedimenti l'efficacia del provvedimento di ammissione relativo a fasi precedenti;
non appaiono pertinenti i richiami giurisprudenziali fatti dalla reclamante al fine di sostenere l'interpretazione che estende automaticamente gli effetti dell'ammissione al patrocinio ai procedimenti di esecuzione;
con la pronuncia Cass. pen., n. 33235/20, la Suprema corte è stata chiamata a valutare se l'istanza di sospensione della pena ex art. 656 comma 5 e 6 c.p.p. rientri nell'ambito applicativo di cui al comma 1 dell'art. 75 TUSG, ovvero nelle fasi autonome di cui al comma 2 e, dunque, se la liquidazione di tale attività richieda un autonomo provvedimento di ammissione al beneficio;
pur affermandosi che la fase di cui al 656 c.p.p. rientri in quella esecutiva in senso proprio
(comma 2 art. 75 TUSG), si sono tuttavia ritenute coperte dagli effetti dell'originaria ammissione al patrocinio le attività difensive ad essa propedeutiche individuate nelle istanze di cui all'art. 656 comma 5 c.p.p., in considerazione del fatto che la norma prevede che l'ordine di esecuzione della pena, con il relativo avviso di poter richiedere misure alternative, vada notificato, in mancanza di nomina ad hoc per la fase di esecuzione, al difensore del giudizio di cognizione (“Può, dunque, affermarsi che l'assistenza tecnica assicurata dal difensore nel corso del processo penale si estende oltre la fase della decisione sulla responsabilità e sino alla scadenza del termine per formulare la richiesta di cui all'art. 656 c.p.p., comma 5, tanto è vero che anche dopo la pronuncia della condanna il rito prevede la notificazione dell'ordine di esecuzione e del decreto di sospensione proprio al difensore che ha assistito l'imputato, salvo che questi, una volta condannato non abbia già nominato un difensore per la fase dell'esecuzione”); in quel momento cessano, quindi, gli effetti della nomina e conseguentemente del provvedimento di ammissione al patrocinio, essendo escluso che la prorogatio possa estendersi al successivo giudizio avanti al tribunale di sorveglianza, “posto che, ai sensi dell'art. 71 O.P., a seguito della richiesta di misura alternativa, il Presidente invita
l'interessato ad esercitare la facoltà di nominare un difensore disponendo d'ufficio se
l'interessato non vi provvede entro cinque giorni dalla comunicazione dell'invito”, con l'ulteriore conseguenza che l'istanza di liquidazione va richiesta al tribunale di
Sorveglianza con autonomo provvedimento di ammissione (sul punto la Cassazione precisa che “la distinzione fra la fase antecedente la richiesta della misura e quella relativa al procedimento di sorveglianza è riprodotta dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 75 che
3 distingue fra il processo, in tutte le sue fasi, gradi e procedure derivate e connesse, di cui al comma 1 e l'esecuzione ed il processo di sorveglianza di cui al comma 2“); appare, quindi, evidente che Cass. pen., n. 33235/2020, lungi dall'avvalorare la tesi della reclamante, esclude con chiarezza che gli effetti dell'originaria ammissione si estendano alla fase esecutiva della pena (tra cui i procedimenti davanti il tribunale di sorveglianza), per la liquidazione delle cui attività è, invece, necessario avanzare autonoma istanza di ammissione, eccezione fatta per la sola istanza ex art. 656 comma 5 c.p.p.; tale interpretazione, del resto, costituisce lo sviluppo di un'interpretazione già affermatasi nella giurisprudenza di legittimità, volta a tenere ben distinto il procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza rispetto a quello di cognizione (Cass. pen., n. 13152/2019:
“L'ammissione al gratuito patrocinio disposta per il giudizio di cognizione non opera in quello dinanzi al tribunale di sorveglianza poiché si tratta di processi diversi e non di fasi di un medesimo processo, essendo pertanto necessaria, per ciascuno di essi, la presentazione di una specifica istanza di ammissione al beneficio a cui consegue un autonomo provvedimento”); in conclusione deve affermarsi che, in adesione all'orientamento giurisprudenziale sopra indicato, il provvedimento originario di ammissione al patrocinio copre ex art. 75 comma 1 del TUSG tutti i procedimenti connessi al solo giudizio di responsabilità dell'imputato e che ciò che attiene all'esecuzione, al processo di revisione, di revocazione, di opposizione del terzo, di applicazione della misura di sicurezza di prevenzione e ai procedimenti di competenza del Tribunale di Sorveglianza non costituisce fase di un medesimo processo, ma un processo diverso, rispetto al quale è necessario un autonomo provvedimento di ammissione (comma 2); inconferente, infine, è il richiamo alla pronuncia Cass. pen., n. 29069/17, la quale affronta la diversa questione se sia possibile reiterare l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio in pendenza della decisione su quella proposta nel medesimo procedimento;
corretti sono, quindi, i decreti di rigetto impugnati, posto che le istanze di liquidazione avanzate si riferiscono ad attività riconducibili alla fase esecutiva della sentenza, e non rientrano nella particolare ipotesi di cui al 656 comma 5 c.p.p. (come ammesso dallo steso ricorrente nelle note di trattazione scritta del 13.11.23);
4. nulla va disposto sulle spese del presente giudizio, considerata la mancata costituzione del;
Controparte_1
P.Q.M.
letti gli artt. 84 e 170 TUSG, 15 D. lgs. n. 150/2011, 281 decies e ss. c.p.c.;
• rigetta il ricorso;
• nulla per le spese.
Campobasso, così deciso il 21.7.2025
Il Consigliere designato Marco Giacomo Ferrucci
4
CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO
Il Consigliere designato Marco Giacomo Ferrucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso ex artt. 84 e 170 dpr n. 115/2002, come disciplinato dall'art. 15 d. lgs. n.
150/2011, avverso i decreti pronunciati nei procedimenti nn. 119/2022 e 2/2023 IG dalla Corte di appello di Campobasso in data 13/14.4.2023, proposto da
, che si rappresenta e difende ex art. 86 c.p.c.; Parte_1 ricorrente nei confronti di
; Controparte_1 resistente contumace
*** letto il ricorso depositato il 13.5.2023, con il quale l'Avv. propone Parte_1 opposizione avverso i decreti della Corte d'appello di Campobasso del 13/14.4.2023, resi nell'ambito dei procedimenti nn. 2/2023 IG (avente ad oggetto l'applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva) e 119/2022 IG (avente ad oggetto la richiesta del PG di revoca della sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p.), con cui sono state rigettate le istanze del 12.4.2023, dirette a ottenere la liquidazione del compenso a carico dello Stato;
rilevato che il , destinatario di regolare notifica del ricorso e del Controparte_1 decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace;
CONSIDERATO CHE
1. in base al combinato disposto degli art. 84 e 170 DPR n. 115/2002 competente a decidere sull'opposizione avverso il decreto di pagamento del compenso in favore del difensore è il presidente dell'ufficio giudiziario e la disciplina applicabile è quella dell'art. 15 del D. lgs. n. 150/2011;
1 avuto riguardo alla previsione di tale ultima disposizione, come modificata dal D. lgs. n. 149/2022, trattandosi di giudizio proposto in data successiva al 28.2.2023, trovano applicazione le disposizioni di cui agli art. 281 decies e ss. c.p.c.; il ricorso è stato ritualmente introdotto, in quanto rivolto al presidente di questa corte e assegnato allo scrivente quale giudice designato per la trattazione monocratica (sul punto
Cass., n. 9879/2012; Cass., n. 22292/2020), ed è stato depositato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento oggetto di opposizione;
il termine di venti giorni per la proposizione di opposizione, originariamente previsto dall'art. 170 DPR n.
115/2002 deve, infatti, ritenersi sostituito, a seguito dell'abrogazione disposta dall'art. 34, comma 17 del D. Lgs. n. 150/2011, con quello ordinario di trenta giorni, richiamato dall'art. 281 terdecies comma 2 c.p.c., secondo cui la sentenza è impugnabile nei modi ordinari (con riferimento al simile sistema previgente del rito sommario di cognizione v. Corte costituzionale n. 106 del 12.5.2016);
2. con i decreti impugnati nn. 163/23 e 164/23 Reg. Ist. la Corte di appello di Campobasso ha rigettato le istanze di liquidazione presentate dall'Avv. , in qualità di Parte_1 difensore di fiducia di nell'ambito dei procedimenti di esecuzione penale nn. CP_2
2/2023 IG e 119/2022 IG, sul rilievo che: manca agli atti, e non è stato allegato all'istanza del difensore, il provvedimento di ammissione della al patrocinio a CP_2 spese dello Stato;
i procedimenti in oggetto sono del tutto autonomi rispetto ai procedimenti di cognizione nei quali la afferma di essere stata ammessa al CP_2 patrocinio, con la conseguenza che sarebbe stata necessaria la presentazione di una nuova istanza di ammissione al patrocinio in ciascuno di essi;
con l'opposizione proposta l'Avv. deduce l'erroneità dei presupposti su cui sono Pt_1 fondati i provvedimenti di rigetto, in quanto: sono stati regolarmente allegati alle istanze i provvedimenti di ammissione al patrocinio relativi a tutti i procedimenti di cognizione;
l'art. 75 del d. p. r. n. 115/2002 stabilisce la validità dell'ammissione al patrocinio “per ogni grado
e per ogni fase del giudizio, e per tutte le eventuali procedure, derivate e accidentali, comunque connesse” e, secondo l'interpretazione della giurisprudenza, l'ammissione al patrocinio estende i suoi effetti alle attività difensive che si rendono necessarie nella fase esecutiva della sentenza di condanna;
la stessa Corte di appello di Campobasso ha, in altri simili procedimenti, provveduto alla liquidazione del compenso senza richiedere la proposizione di una nuova istanza;
il ricorso è infondato;
3. risulta dagli atti che l'Avv. ha allegato alle istanze di liquidazione del compenso Pt_1 nell'ambito dei procedimenti nn. 119/2022 e 2/2023 IG i provvedimenti di ammissione al patrocinio a spese dello Stato relativi ai giudizi di cognizione;
il campo di indagine va, quindi, circoscritto alla portata applicativa dell'art. 75 TUSG e, quindi, alla questione se fosse necessaria la proposizione di una nuova istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di esecuzione indicati;
la disposizione in esame disciplina al primo comma l'estensione dell'ammissione al patrocinio (valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse), mentre al comma secondo
2 prevede l'applicazione della disciplina del patrocinio anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, in quanto compatibile e sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico;
la differenza di oggetto della previsione di ciascuno dei due commi è evidente: mentre al comma primo si parla di validità dell'ammissione al patrocinio per i procedimenti derivati connessi, al comma secondo si fa riferimento all'applicazione della relativa disciplina al procedimento di esecuzione, il che lascia intendere che il legislatore non abbia inteso estendere sic et simpliciter a tali procedimenti l'efficacia del provvedimento di ammissione relativo a fasi precedenti;
non appaiono pertinenti i richiami giurisprudenziali fatti dalla reclamante al fine di sostenere l'interpretazione che estende automaticamente gli effetti dell'ammissione al patrocinio ai procedimenti di esecuzione;
con la pronuncia Cass. pen., n. 33235/20, la Suprema corte è stata chiamata a valutare se l'istanza di sospensione della pena ex art. 656 comma 5 e 6 c.p.p. rientri nell'ambito applicativo di cui al comma 1 dell'art. 75 TUSG, ovvero nelle fasi autonome di cui al comma 2 e, dunque, se la liquidazione di tale attività richieda un autonomo provvedimento di ammissione al beneficio;
pur affermandosi che la fase di cui al 656 c.p.p. rientri in quella esecutiva in senso proprio
(comma 2 art. 75 TUSG), si sono tuttavia ritenute coperte dagli effetti dell'originaria ammissione al patrocinio le attività difensive ad essa propedeutiche individuate nelle istanze di cui all'art. 656 comma 5 c.p.p., in considerazione del fatto che la norma prevede che l'ordine di esecuzione della pena, con il relativo avviso di poter richiedere misure alternative, vada notificato, in mancanza di nomina ad hoc per la fase di esecuzione, al difensore del giudizio di cognizione (“Può, dunque, affermarsi che l'assistenza tecnica assicurata dal difensore nel corso del processo penale si estende oltre la fase della decisione sulla responsabilità e sino alla scadenza del termine per formulare la richiesta di cui all'art. 656 c.p.p., comma 5, tanto è vero che anche dopo la pronuncia della condanna il rito prevede la notificazione dell'ordine di esecuzione e del decreto di sospensione proprio al difensore che ha assistito l'imputato, salvo che questi, una volta condannato non abbia già nominato un difensore per la fase dell'esecuzione”); in quel momento cessano, quindi, gli effetti della nomina e conseguentemente del provvedimento di ammissione al patrocinio, essendo escluso che la prorogatio possa estendersi al successivo giudizio avanti al tribunale di sorveglianza, “posto che, ai sensi dell'art. 71 O.P., a seguito della richiesta di misura alternativa, il Presidente invita
l'interessato ad esercitare la facoltà di nominare un difensore disponendo d'ufficio se
l'interessato non vi provvede entro cinque giorni dalla comunicazione dell'invito”, con l'ulteriore conseguenza che l'istanza di liquidazione va richiesta al tribunale di
Sorveglianza con autonomo provvedimento di ammissione (sul punto la Cassazione precisa che “la distinzione fra la fase antecedente la richiesta della misura e quella relativa al procedimento di sorveglianza è riprodotta dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 75 che
3 distingue fra il processo, in tutte le sue fasi, gradi e procedure derivate e connesse, di cui al comma 1 e l'esecuzione ed il processo di sorveglianza di cui al comma 2“); appare, quindi, evidente che Cass. pen., n. 33235/2020, lungi dall'avvalorare la tesi della reclamante, esclude con chiarezza che gli effetti dell'originaria ammissione si estendano alla fase esecutiva della pena (tra cui i procedimenti davanti il tribunale di sorveglianza), per la liquidazione delle cui attività è, invece, necessario avanzare autonoma istanza di ammissione, eccezione fatta per la sola istanza ex art. 656 comma 5 c.p.p.; tale interpretazione, del resto, costituisce lo sviluppo di un'interpretazione già affermatasi nella giurisprudenza di legittimità, volta a tenere ben distinto il procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza rispetto a quello di cognizione (Cass. pen., n. 13152/2019:
“L'ammissione al gratuito patrocinio disposta per il giudizio di cognizione non opera in quello dinanzi al tribunale di sorveglianza poiché si tratta di processi diversi e non di fasi di un medesimo processo, essendo pertanto necessaria, per ciascuno di essi, la presentazione di una specifica istanza di ammissione al beneficio a cui consegue un autonomo provvedimento”); in conclusione deve affermarsi che, in adesione all'orientamento giurisprudenziale sopra indicato, il provvedimento originario di ammissione al patrocinio copre ex art. 75 comma 1 del TUSG tutti i procedimenti connessi al solo giudizio di responsabilità dell'imputato e che ciò che attiene all'esecuzione, al processo di revisione, di revocazione, di opposizione del terzo, di applicazione della misura di sicurezza di prevenzione e ai procedimenti di competenza del Tribunale di Sorveglianza non costituisce fase di un medesimo processo, ma un processo diverso, rispetto al quale è necessario un autonomo provvedimento di ammissione (comma 2); inconferente, infine, è il richiamo alla pronuncia Cass. pen., n. 29069/17, la quale affronta la diversa questione se sia possibile reiterare l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio in pendenza della decisione su quella proposta nel medesimo procedimento;
corretti sono, quindi, i decreti di rigetto impugnati, posto che le istanze di liquidazione avanzate si riferiscono ad attività riconducibili alla fase esecutiva della sentenza, e non rientrano nella particolare ipotesi di cui al 656 comma 5 c.p.p. (come ammesso dallo steso ricorrente nelle note di trattazione scritta del 13.11.23);
4. nulla va disposto sulle spese del presente giudizio, considerata la mancata costituzione del;
Controparte_1
P.Q.M.
letti gli artt. 84 e 170 TUSG, 15 D. lgs. n. 150/2011, 281 decies e ss. c.p.c.;
• rigetta il ricorso;
• nulla per le spese.
Campobasso, così deciso il 21.7.2025
Il Consigliere designato Marco Giacomo Ferrucci
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