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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 24/03/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1704/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est dott.ssa Alberto Angelo BALZANI Giudice
sentito il relatore all'esito dell'udienza celebrata da ultimo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1704/2024 R.G. anno 2024 avente ad OGGETTO:
Interdizione
PROMOSSA DAI RICORRENTI
cod. fisc. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
residente a [...],
Cod. fisc. , nato a [...] il [...], CP_2 C.F._2
residente a [...],
Cod. Fisc. , nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_3 C.F._3
residente in [...]
Cod. Fisc. , nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._4
ivi residente in [...],
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Marisa Manfredi e presso il suo studio in Ivrea (To),
Piazza E. Perrone nr. 10, elettivamente domiciliati, per delega in atti;
nei confronti di cod. fisc. nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._5
residente in [...]; pagina 1 di 4 con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI IVREA, in persona del Procuratore della Repubblica
CONCLUSIONI
per parte RICORRENTE:” precisa le proprie conclusioni richiamando nel merito quelle
rassegnate nell'atto introduttivo con conferma della sig.ra quale tutrice di Controparte_1
, ossia: Parte_2
ritenuto il ricorrere dei presupposti di cui all'art. 414 c.c., voglia dichiarare la interdizione di
.” Parte_2
Per la PROCURA: “V°, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 14.6.2024, i ricorrenti, rispettivamente genitori e nonni materni dell'interdicenda, hanno chiesto che fosse pronunciata l'interdizione della convenuta, affetta da Sindrome di Rett di grado avanzato e sordomutismo congenito e pertanto non in grado di interagire con il mondo circostante (cfr. ricorso introduttivo).
Adottati i provvedimenti di cui all'art. 713 c.p.c., all'udienza del giorno 12.09.2024, si procedeva all'esame dell'interdicenda; all'esito, è stata nominata tutore provvisorio la madre , nata a [...], il [...], residente in [...]
Tolosano n. 16, per le emergenze sanitarie e per la cura e la tutela della persona.
Le circostanze esposte in ricorso hanno trovato riscontro nella documentazione allegata al medesimo e, in particolare:
a) nel certificato medico a firma della dott.sa i cui si legge “non è in grado di Parte_3
interagire con il mondo circostante: presenta sordomutismo congenito. Non è possibile sottoporre
la ragazza a visite mediche che ne richiedano la collaborazione (esempio visite mediche oculistiche
o audiometriche/otorinolaringoiatriche). Le visite da me effettuate sono sempre svolte al letto
della paziente al proprio domicilio” (doc. 1);
b) nella relazione di dimissione dell'8.01.2024 dove si certifica che l'interdicenda è
affetta da Sindrome di Rett, soffre di epilessia e tetraparesi ipoposturale;
a maggio 2015
pagina 2 di 4 ha subito una tracheostomia, è portatrice di cannula tracheale per 24 ore al giorno, dal
2009 è alimentata tramite PEG (doc. 2);
c) nel verbale in data 6.11.2008 della Commissione Medica dell'ASL TO4 che ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'handicap grave, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 comma 3 Legge nr. 104 del 1992 (doc. 3);
d) nella documentazione in data 14.05.2008 nella quale la beneficianda era stata riconosciuta invalida minore di età, con il riconoscimento della indennità di accompagnamento (doc. 4).
e) nel verbale della commissione medica del 9.2.2016, in cui dopo avere diagnosticato tra l'altro un gravissimo ritardo psichico, la valutazione è stata la seguente: “MINORE
INVALIDO con necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti
quotidiani (L.18/80) – indennità di accompagnamento” (cfr sub doc. 5).
La sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di interdizione è emersa altresì
dagli esiti dell'esame dell'interdicenda che non è stato in grado di rispondere ad alcuna delle semplici domande a lei rivolte dal giudice, non aprendo gli occhi e apparendo assopita (cfr. verbale di udienza del 12 settembre 2024).
Il quadro probatorio sopra riportato rende evidente che la beneficianda non è in grado di intendere e volere, di determinarsi in modo autonomo ed è apparsa per nulla collocata nel tempo e nello spazio.
Il deficit cognitivo da cui è affetta l'interdicenda è sicuramente abituale e permanente e, per la sua gravità, esclude del tutto la capacità della medesima di provvedere alla cura della sua persona, della salute e dei propri interessi;
la gravità ed entità dell'indicato deficit, inoltre, rende sicuramente non adeguata qualsiasi altra misura di protezione.
Va disattesa la domanda dei ricorrenti, di confermare la nomina della madre a tutore definitivo, trattandosi di competenza non del Tribunale, ma del giudice tutelare.
pagina 3 di 4 Va disposta la trasmissione di copia della presente sentenza alla cancelleria del
Giudice Tutelare dell'intestato Tribunale, anche al fine di consentire l'acquisizione di elementi utili di valutazione per la nomina del tutore.
In considerazione della natura del giudizio e dei rapporti tra le parti, sussistono gravi motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Ivrea, definitivamente pronunciando, trasmessi gli atti al P.M.,
rigettata ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) DICHIARA l'interdizione di cod. fisc. nata Parte_2 C.F._5
a UO (To), il 28.03.2006, residente in [...];
2) COMPENSA le spese di giudizio tra le parti;
3) DISPONE la trasmissione alla cancelleria del Giudice Tutelare presso l'intestato
Tribunale di copia della presente sentenza, per le determinazioni di competenza.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Ivrea, in data 19 marzo 2025
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott. Alessandro Scialabba)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est dott.ssa Alberto Angelo BALZANI Giudice
sentito il relatore all'esito dell'udienza celebrata da ultimo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1704/2024 R.G. anno 2024 avente ad OGGETTO:
Interdizione
PROMOSSA DAI RICORRENTI
cod. fisc. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
residente a [...],
Cod. fisc. , nato a [...] il [...], CP_2 C.F._2
residente a [...],
Cod. Fisc. , nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_3 C.F._3
residente in [...]
Cod. Fisc. , nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._4
ivi residente in [...],
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Marisa Manfredi e presso il suo studio in Ivrea (To),
Piazza E. Perrone nr. 10, elettivamente domiciliati, per delega in atti;
nei confronti di cod. fisc. nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._5
residente in [...]; pagina 1 di 4 con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI IVREA, in persona del Procuratore della Repubblica
CONCLUSIONI
per parte RICORRENTE:” precisa le proprie conclusioni richiamando nel merito quelle
rassegnate nell'atto introduttivo con conferma della sig.ra quale tutrice di Controparte_1
, ossia: Parte_2
ritenuto il ricorrere dei presupposti di cui all'art. 414 c.c., voglia dichiarare la interdizione di
.” Parte_2
Per la PROCURA: “V°, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 14.6.2024, i ricorrenti, rispettivamente genitori e nonni materni dell'interdicenda, hanno chiesto che fosse pronunciata l'interdizione della convenuta, affetta da Sindrome di Rett di grado avanzato e sordomutismo congenito e pertanto non in grado di interagire con il mondo circostante (cfr. ricorso introduttivo).
Adottati i provvedimenti di cui all'art. 713 c.p.c., all'udienza del giorno 12.09.2024, si procedeva all'esame dell'interdicenda; all'esito, è stata nominata tutore provvisorio la madre , nata a [...], il [...], residente in [...]
Tolosano n. 16, per le emergenze sanitarie e per la cura e la tutela della persona.
Le circostanze esposte in ricorso hanno trovato riscontro nella documentazione allegata al medesimo e, in particolare:
a) nel certificato medico a firma della dott.sa i cui si legge “non è in grado di Parte_3
interagire con il mondo circostante: presenta sordomutismo congenito. Non è possibile sottoporre
la ragazza a visite mediche che ne richiedano la collaborazione (esempio visite mediche oculistiche
o audiometriche/otorinolaringoiatriche). Le visite da me effettuate sono sempre svolte al letto
della paziente al proprio domicilio” (doc. 1);
b) nella relazione di dimissione dell'8.01.2024 dove si certifica che l'interdicenda è
affetta da Sindrome di Rett, soffre di epilessia e tetraparesi ipoposturale;
a maggio 2015
pagina 2 di 4 ha subito una tracheostomia, è portatrice di cannula tracheale per 24 ore al giorno, dal
2009 è alimentata tramite PEG (doc. 2);
c) nel verbale in data 6.11.2008 della Commissione Medica dell'ASL TO4 che ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'handicap grave, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 comma 3 Legge nr. 104 del 1992 (doc. 3);
d) nella documentazione in data 14.05.2008 nella quale la beneficianda era stata riconosciuta invalida minore di età, con il riconoscimento della indennità di accompagnamento (doc. 4).
e) nel verbale della commissione medica del 9.2.2016, in cui dopo avere diagnosticato tra l'altro un gravissimo ritardo psichico, la valutazione è stata la seguente: “MINORE
INVALIDO con necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti
quotidiani (L.18/80) – indennità di accompagnamento” (cfr sub doc. 5).
La sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di interdizione è emersa altresì
dagli esiti dell'esame dell'interdicenda che non è stato in grado di rispondere ad alcuna delle semplici domande a lei rivolte dal giudice, non aprendo gli occhi e apparendo assopita (cfr. verbale di udienza del 12 settembre 2024).
Il quadro probatorio sopra riportato rende evidente che la beneficianda non è in grado di intendere e volere, di determinarsi in modo autonomo ed è apparsa per nulla collocata nel tempo e nello spazio.
Il deficit cognitivo da cui è affetta l'interdicenda è sicuramente abituale e permanente e, per la sua gravità, esclude del tutto la capacità della medesima di provvedere alla cura della sua persona, della salute e dei propri interessi;
la gravità ed entità dell'indicato deficit, inoltre, rende sicuramente non adeguata qualsiasi altra misura di protezione.
Va disattesa la domanda dei ricorrenti, di confermare la nomina della madre a tutore definitivo, trattandosi di competenza non del Tribunale, ma del giudice tutelare.
pagina 3 di 4 Va disposta la trasmissione di copia della presente sentenza alla cancelleria del
Giudice Tutelare dell'intestato Tribunale, anche al fine di consentire l'acquisizione di elementi utili di valutazione per la nomina del tutore.
In considerazione della natura del giudizio e dei rapporti tra le parti, sussistono gravi motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Ivrea, definitivamente pronunciando, trasmessi gli atti al P.M.,
rigettata ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) DICHIARA l'interdizione di cod. fisc. nata Parte_2 C.F._5
a UO (To), il 28.03.2006, residente in [...];
2) COMPENSA le spese di giudizio tra le parti;
3) DISPONE la trasmissione alla cancelleria del Giudice Tutelare presso l'intestato
Tribunale di copia della presente sentenza, per le determinazioni di competenza.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Ivrea, in data 19 marzo 2025
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott. Alessandro Scialabba)
pagina 4 di 4